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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 8567/20. Subject Codes: ECOFIN 473 COMPET 258 RECH 223 ENER 196 TRANS 241 ENV 329 EDUC 244 SOC 389 EMPL 307 EF 97 AGRI 165 TELECOM 79 CODEC 462. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità. Commission Document Number: COM(2020) 404 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 3 giugno 2020. Interinstitutional Files: 2020/0106(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5403114741835017552_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2020/0106(COD)
Bruxelles, 3 giugno 2020 (OR. en)
8567/20
ECOFIN 473
COMPET 258
RECH 223
ENER 196
TRANS 241
ENV 329
EDUC 244
SOC 389
EMPL 307
EF 97
AGRI 165
TELECOM 79
CODEC 462
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data: 29 maggio 2020
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2020) 404 final
Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 404 final.
All.: COM(2020) 404 final
8567/20 gd
ECOMP 1A IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.5.2020
COM(2020) 404 final 2020/0106 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
La Commissione propone di usare tutta la potenza del bilancio dell'UE per mobilitare investimenti e anticipare il sostegno finanziario nei primi anni cruciali di ripresa. Le proposte si basano su tre pilastri:
• un aumento dei massimali nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 che consenta l'attuazione immediata di misure nell'Unione e oltre per rispondere all'impatto della pandemia di Covid-19;
• uno strumento europeo per la ripresa, come misura eccezionale di emergenza, sulla base dell'articolo 122 TFUE, il cui finanziamento si baserà sul potere conferito dalla proposta di decisione sulle risorse proprie. I fondi consentiranno l'attuazione di misure immediate e rapide, adottate specificamente per proteggere i mezzi di sussistenza, accrescere la prevenzione e rafforzare la resilienza e la ripresa in risposta alla crisi;
• un quadro finanziario pluriennale rafforzato per il periodo 2021-2027.
In tale contesto la Commissione propone di affrontare le conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di Covid-19 per i lavoratori, le famiglie e le imprese dell'Unione. Molte imprese europee si trovano già ad affrontare difficoltà di solvibilità a causa della crisi e i problemi si accentueranno, fintanto che le restrizioni sulle attività economiche e sociali rimarranno in vigore e le norme in materia di distanziamento continueranno a incidere sulle attività commerciali in molti settori. Le difficoltà potrebbero protrarsi anche dopo l'attuale confinamento e aumentare ulteriormente le disparità economiche esistenti fra gli Stati membri e internamente a ciascuno di essi.
È difficile quantificare con precisione il fabbisogno di capitale necessario per il superamento degli effetti della pandemia di Covid-19 sull'economia. Secondo le stime della Commissione tratte da dati a livello di impresa, tale fabbisogno potrebbe essere dell'ordine di 720 miliardi di EUR nel 2020, nel caso in cui dovesse concretizzarsi lo scenario di riferimento alla base delle previsioni di primavera. Tale fabbisogno sarebbe notevolmente più elevato qualora le misure di confinamento fossero prorogate ulteriormente rispetto a quanto ipotizzato nelle previsioni di primavera, o dovessero essere ripristinate a causa di una recrudescenza del virus. In uno scenario di stress in cui la crescita del PIL del 2020 fosse pari a -15,5 %, l'incidenza diretta sul capitale di tutte le società registrate (quotate e non quotate) nell'UE a 27 potrebbe salire a 1 200 miliardi di EUR. In caso di inerzia queste carenze di capitale possono comportare un periodo prolungato di minori investimenti e un aumento della disoccupazione. L'impatto della carenza di capitale sarà diverso a seconda dei settori, delle regioni, degli ecosistemi industriali e degli Stati membri, con conseguenti divergenze nel mercato unico. In generale, la maggior parte degli ecosistemi industriali europei fa affidamento su catene di approvvigionamento complesse che spaziano fra vari Stati membri nel mercato unico.
A ciò si aggiunge il fatto che anche la capacità degli Stati membri di fornire aiuti di Stato può variare significativamente.
Il presente documento propone uno strumento temporaneo su base azionaria, con un periodo di investimento per lo sportello del sostegno alla solvibilità esteso generalmente fino alla fine del 2024, per quanto concerne le approvazioni da parte del comitato per gli investimenti e degli organi direttivi della BEI/del FEI, e fino alla fine del 2026 per quanto riguarda la sottoscrizione delle operazioni. Le imprese da sostenere nel quadro della proposta sono quelle
che hanno un modello di business altrimenti sostenibile dal punto di vista economico, ma la cui solvibilità è penalizzata dalla crisi da Covid-19. Lo scopo è aiutarle a far fronte a questo periodo difficile in modo che siano in grado di sostenere la ripresa al momento opportuno.
Un altro obiettivo della proposta è controbilanciare le distorsioni previste nel mercato unico, dato che alcuni Stati membri potrebbero non disporre di mezzi finanziari sufficienti per fornire un sostegno adeguato alle imprese in difficoltà. La disponibilità di misure nazionali di sostegno alla solvibilità per le imprese può pertanto differire notevolmente da uno Stato membro all'altro e portare a condizioni di disparità. Inoltre, poiché sussiste un rischio consistente che l'impatto della Covid-19 permanga per un lungo periodo, la mancata capacità di venire in aiuto alle imprese economicamente sostenibili può portare a distorsioni sistemiche, creando nuove disparità o consolidando quelle già esistenti. Data la forte interconnessione dell'economia europea, una recessione economica in una parte dell'UE avrebbe effetti di ricaduta negativi sulle catene di approvvigionamento transfrontaliere e sull'intera economia dell'UE. Per converso, per lo stesso motivo sostenere una parte dell'UE avrebbe anche ricadute positive sulle catene di approvvigionamento transfrontaliere e sull'intera economia dell'UE.
Nel contesto del rallentamento dell'economia provocato dall'emergenza Covid-19, in cui le finanze pubbliche si trovano sotto pressione, è altresì importante mobilitare risorse private per sostenere, nella misura massima possibile, la solvibilità delle imprese economicamente sostenibili nell'Unione.
Tali obiettivi saranno attuati fornendo una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) a norma del regolamento sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)1. Il sostegno alla solvibilità darà origine a un terzo sportello nel quadro del FEIS, lo "sportello del sostegno alla solvibilità" finalizzato alla mobilitazione di capitali privati per sostenere la solvibilità delle imprese ammissibili. Il gruppo BEI utilizzerà la garanzia dell'Unione per investire principalmente tramite intermediari o per ridurre il rischio di investire in imprese ammissibili per gli investitori privati, mobilitando in tal modo le risorse private a sostegno delle imprese. Il gruppo BEI interverrà investendo o finanziando, ovvero dando garanzie, in fondi azionari, società veicolo, piattaforme d'investimento, banche o istituti nazionali di promozione o, se del caso, tramite investimenti diretti o altre modalità pertinenti.
La presente proposta rientra nell'iniziativa globale per la ripresa annunciata dalla Commissione. È essenziale che questo strumento sia introdotto quanto prima nel 2020, al più tardi entro l'inizio di ottobre, e che possa essere mobilitato rapidamente a piena capacità nel corso del 2021.
Lo strumento di sostegno alla solvibilità sarà aperto a tutti gli Stati membri e a tutti i settori contemplati dal regolamento FEIS, concentrandosi sugli Stati membri le cui economie sono state maggiormente colpite dagli effetti della pandemia di Covid-19 e/o in cui la disponibilità di un sostegno statale per la solvibilità è più limitata. L'obiettivo è contribuire al ripristino della sostenibilità economica delle imprese e liberarne il potenziale di crescita, contribuendo nel contempo alle priorità dell'Unione, quali la transizione verde e digitale o il sostegno all'attività transfrontaliera nell'Unione, nonché il rafforzamento della dimensione sociale e
1 Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
della convergenza dell'Unione. Il sostegno sarà disponibile per tutti gli obiettivi del regolamento.
Per agevolare l'introduzione dello strumento, gli Stati membri possono i) costituire società veicolo nazionali che potranno chiedere un supporto tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità; ii) investire in linea con le norme sugli aiuti di Stato e parallelamente alla garanzia o agli investimenti del gruppo BEI, investire in fondi o società veicolo direttamente o tramite una banca o un istituto nazionale di promozione; e iii) agevolare la creazione di fondi azionari o di società veicolo interagendo con investitori istituzionali.
La Commissione dovrebbe poter partecipare a un eventuale aumento di capitale (in una o più tornate) del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), il quale avrà un ruolo cruciale nel sostenere la ripresa economica rilasciando garanzie, effettuando operazioni di cartolarizzazione e sostenendo gli investimenti azionari in tutta l'Unione. A tal scopo è opportuno che una dotazione finanziaria fino a 500 000 000 EUR sia riservata nel quadro finanziario pluriennale per il periodo corrente, affinché l'Unione, rappresentata dalla Commissione, possa mantenere la sua quota complessiva nel capitale del FEI.
Sarà mantenuta e applicata al terzo sportello la struttura di governance del FEIS. Nel quadro dello sportello del sostegno alla solvibilità, il comitato per gli investimenti approverà ogni operazione di finanziamento o di investimento della BEI, ossia deciderà in merito alla concessione della garanzia dell'Unione per il finanziamento, la garanzia o gli investimenti in un fondo, società veicolo, banca o istituto nazionale di promozione o altro veicolo. Per le operazioni condotte dal FEI, il comitato per gli investimenti è consultato sui prodotti finanziari che il comitato direttivo e il direttore generale hanno approvato e in base ai quali il FEI concluderà le singole operazioni. Le singole decisioni in merito alla selezione delle imprese che riceveranno sostegno da intermediari saranno prese dal gestore del fondo o dal gestore del veicolo in linea con i criteri stabiliti nel regolamento FEIS e le pertinenti modalità contrattuali sottoscritte con la BEI. Il comitato per gli investimenti si riserva il diritto di approvare le operazioni subordinate sottostanti, in linea con il regolamento FEIS, in caso di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI. Gli Stati membri non partecipano al processo decisionale sulla concessione della garanzia dell'Unione. Una volta che il comitato per gli investimenti di cui al proposto regolamento InvestEU2 avrà assunto le proprie funzioni, assumerà anche i compiti del comitato per gli investimenti a norma del regolamento FEIS.
In linea con l'attuale regolamento FEIS, non saranno definite quote geografiche. L'obiettivo dell'azione per il clima è mantenuto.
Tuttavia, il comitato direttivo definisce specifici limiti di concentrazione geografica riguardo allo sportello del sostegno alla solvibilità, in linea con i principi stabiliti dal presente regolamento, al fine di assicurare, rispettivamente, che la maggior parte della garanzia dell'Unione nel quadro dello strumento di sostegno alla solvibilità vada a favore delle imprese ammissibili negli Stati membri e dei settori la cui economia è stata maggiormente colpita dalla pandemia di Covid-19 e che la maggior parte di tale garanzia sostenga le imprese ammissibili negli Stati membri in cui la disponibilità di un sostegno statale alla solvibilità è più limitata. Ciò dovrebbe garantire che la garanzia dell'Unione sia diretta secondo necessità e in modo flessibile. I limiti possono essere aggiornati via via che emergono gli effetti della Covid-19, evitando nel contempo che il sostegno dello strumento si concentri in un numero limitato di Stati membri.
2 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM (2018) 439), accordo parziale del Parlamento europeo e del Consiglio sulla proposta legislativa nell'aprile 2019.
Lo strumento di sostegno alla solvibilità sosterrà le imprese nell'Unione che, pur essendo economicamente sostenibili, correrebbero rischi di solvibilità a causa della crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 (ad eccezione di quelle considerate in difficoltà ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato3 alla fine del 2019) al fine di riavviare l'attività commerciale e migliorarne la sostenibilità e la redditività. Ulteriori criteri in materia di finanziamenti azionari e ibridi saranno definiti negli orientamenti sugli investimenti o stabiliti nell'accordo di garanzia. Per evitare che le imprese che hanno accesso ai finanziamenti azionari beneficino dello strumento e per garantirne l'addizionalità, il finanziamento azionario dovrebbe essere erogato a condizioni commerciali o analoghe a quelle previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato4 (quali la remunerazione e la strategia di uscita), tenendo debitamente presenti la natura europea dello strumento e la gestione indipendente dei fondi e degli altri veicoli, nonché la disparità dei mercati azionari in tutta l'Unione. La due diligence sui fondi o altri veicoli di intermediazione sarà effettuata dalla BEI o dal FEI in linea con le rispettive norme e procedure e con gli obiettivi dello sportello del sostegno alla solvibilità, mentre la due diligence sulle imprese sottostanti sarà effettuata dai fondi o dagli altri veicoli.
I fondi o i veicoli intermedi dovrebbero essere stabiliti nell'Unione.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta completa il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti disponibili nel quadro del regolamento FEIS e della proposta di regolamento InvestEU per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fornendo sostegno alle imprese che, pur avendo un modello di business economicamente sostenibile, potrebbero trovarsi di fronte a problemi di solvibilità a causa dell'emergenza da Covid-19. Lo strumento di sostegno alla solvibilità consente a tali società di attenuare l'impatto della crisi mediante un sostegno temporaneo alla solvibilità.
Lo strumento di sostegno alla solvibilità è complementare agli altri programmi dell'Unione volti in particolare a mitigare gli effetti dell'emergenza da Covid-19 o rilanciare l'economia all'attenuarsi della crisi da Covid-19. Nello specifico integra il sostegno alle PMI che sarà fornito attraverso i) l'assistenza alla ripresa per la coesione (REACT-EU), che fornirà sostegno anticipato anche alle PMI; e ii) il fondo di garanzia paneuropeo in risposta alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, che la BEI sta costituendo con il sostegno di una garanzia degli Stati membri. Inoltre lo sportello PMI, rafforzato nell'ambito di InvestEU fornirà sostegno supplementare a partire dal 2021.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
Lo strumento di sostegno alla solvibilità è coerente con le pertinenti politiche dell'Unione, quali il Green Deal europeo, il piano di investimenti per un'Europa sostenibile e le politiche settoriali che riguardano il sostegno agli investimenti.
Le condizioni delle operazioni di finanziamento e di investimento tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità devono essere coerenti con le norme sugli aiuti di Stato al fine di garantire condizioni di parità e facilitare eventuali combinazioni con il sostegno fornito direttamente dagli Stati membri. Sono inoltre tenute debitamente presenti la natura europea
3 Nella definizione dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
4 C(2020)1863 final, modificata da C(2020)3156 final.
dello strumento di sostegno alla solvibilità e la gestione indipendente dei fondi e degli altri veicoli.
La garanzia dell'Unione sarà fissata in modo tale da evitare qualsiasi indebita distorsione della concorrenza, in quanto la sua sfera di intervento si limita al ripristino della posizione patrimoniale delle imprese, che non erano in difficoltà prima dell'insorgenza della Covid-19 e che, a causa della crisi, stanno affrontando notevoli rischi di solvibilità. Inoltre, saranno liberate risorse per gli investimenti privati (crowding-in) e sarà incoraggiato l'emergere di nuovi fondi e veicoli. Le decisioni di finanziamento saranno adottate secondo una logica commerciale e i gestori di fondi indipendenti a gestione commerciale selezioneranno le imprese in base ad adeguate prospettive di redditività.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
La proposta modifica il regolamento FEIS, pertanto si applica la stessa base giuridica.
• Sussidiarietà
Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione. A causa delle disparità nelle capacità di azione degli Stati membri, l'azione a livello dell'Unione può conseguire meglio gli obiettivi perseguiti, in considerazione della portata e dei suoi effetti. Più specificamente, l'azione a livello dell'Unione consentirà di controbilanciare le distorsioni nel mercato interno in ragione delle diverse capacità di bilancio dei singoli Stati membri di fornire aiuti di Stato per il sostegno alla solvibilità delle imprese nazionali, consentendo inoltre alle catene di approvvigionamento interconnesse nel mercato interno di funzionare con minori disagi, scongiurando il fallimento delle imprese economicamente sostenibili. Catalizzando gli investimenti privati in tutta l'Unione, consentirà inoltre economie di scala nell'uso della garanzia del bilancio dell'Unione in combinazione con il finanziamento del gruppo BEI.
• Proporzionalità
La proposta si limita a quanto è necessario per raggiungere gli scopi perseguiti. Xxxx a sostenere le imprese e i progetti che subiscono le ripercussioni economiche della pandemia di Covid-19, che colpisce tutti gli Stati membri. Mobilitare fondi privati per il sostegno alla solvibilità insieme con i fondi pubblici stimola l'efficienza e la proporzionalità delle risorse di bilancio.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza di preparare la proposta affinché possa essere adottata rapidamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, non è stato possibile procedere alla consultazione delle parti interessate.
• Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
La garanzia dell'Unione fornita nel quadro del regolamento sul FEIS sarà portata da 26 miliardi di EUR a 92,4 miliardi di EUR. In base alla stima della rischiosità del portafoglio da costituire tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità, si stima che la parte della garanzia dell'Unione attribuita a questo terzo sportello dovrebbe avere un tasso di copertura del 50 %, rispecchiando il maggiore rischio degli investimenti interessati nelle attuali circostanze economiche. Inoltre l'entità considerevole della garanzia dell'Unione e i tipi di interventi previsti evidenziano la necessità di un approccio prudente in tema di coperture. Ciò significa che la copertura supplementare in relazione alla maggiore garanzia dell'Unione sarà pari a 33,2 miliardi di EUR. Nel complesso il tasso di copertura del fondo di garanzia dell'Unione sarà di conseguenza portato al 45,8 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione. Di conseguenza il fondo di garanzia del FEIS dovrebbe essere aumentato di 33,2 miliardi di EUR, raggiungendo così complessivamente l'importo di 42,3 miliardi di EUR.
Le risorse supplementari saranno mobilitate tramite l'aumento dei massimali previsti dal quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e i finanziamenti saranno resi disponibili attraverso lo strumento europeo per la ripresa basato sul potere conferito con la decisione sulle risorse proprie.
Sarà necessario prevedere un importo specifico di 100 milioni di EUR a copertura dei costi relativi alla costituzione e alla gestione delle strutture (fondi azionari, società veicolo, piattaforme d'investimento e altri) con cui sarà fornito supporto tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità e i relativi servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per il sostegno della transizione verde e della trasformazione digitale delle imprese finanziate tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità
La partecipazione dell'Unione a un eventuale prossimo aumento di capitale (in una o più tornate) del FEI richiederà una dotazione finanziaria fino a 500 milioni di EUR nel quadro finanziario pluriennale rivisto per il periodo corrente. Ciò fa riferimento alla quota unionale della parte di aumento di capitale versata. L'Unione dovrebbe poter mantenere la propria quota complessiva nel capitale del FEI.
Ulteriori informazioni di bilancio sono fornite nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente proposta.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione
La BEI, direttamente o tramite il FEI, attuerà lo strumento di sostegno alla solvibilità. Le disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione saranno stabilite nell'accordo di garanzia e conformi agli obblighi esistenti. Il monitoraggio comprenderà indicatori chiave di prestazione per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dello strumento di sostegno alla solvibilità.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Le singole disposizioni sono illustrate nel capo pertinente del regolamento FEIS.
Capo II
Nel quadro del FEIS è istituito un terzo sportello (sportello del sostegno alla solvibilità).
I criteri per l'impiego della garanzia dell'Unione tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità precisano che le imprese e i progetti ammessi a beneficiare della garanzia dell'Unione tramite lo sportello non devono essersi trovati in difficoltà sotto il profilo degli aiuti di Stato alla fine del 2019, di modo che la garanzia dell'Unione vada a supporto della solvibilità per sostenerli nella ripresa dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Le imprese comprendono anche le società veicolo, le società di progetto e i partenariati pubblico- privato.
Il sostegno è fornito attraverso investimenti o fondi, società veicolo, piattaforme d'investimento o altri strumenti intermedi. Si incoraggia la cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione.
Capo III e orientamenti in materia di investimenti (allegato II)
Per essere ammissibili al sostegno alla solvibilità, le imprese devono essere stabilite e operanti nell'Unione.
È previsto che sia la BEI che il FEI possano effettuare operazioni tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità.
Gli obiettivi generali del FEIS sono integrati da un riferimento al Green Deal europeo, alla strategia "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" e all'esigenza di evitare le disparità regionali derivanti da una ripresa diseguale dopo la pandemia di Covid-19.
Il comitato direttivo stabilisce i criteri necessari in materia di controllo degli intermediari (fondi, società veicolo e altri) alla luce di ogni considerazione di ordine pubblico o di sicurezza applicabile.
Il sostegno può essere incanalato attraverso una serie di strumenti e prodotti, incluse le istituzioni nazionali di promozione e le banche in conformità con le norme applicabili in materia di aiuti di Stato e internazionali.
La garanzia dell'Unione relativa allo sportello del sostegno alla solvibilità ammonta a 66,4 miliardi di EUR. La sua introduzione porta la garanzia totale dell'UE a un massimo di 92,4 miliardi di EUR. La copertura corrispondente (al tasso di copertura del 50 % per quanto riguarda l'aumento della garanzia dell'Unione) ammonta a 33,2 miliardi di EUR, che portano il fondo di garanzia del FEIS a 42,3 miliardi di EUR in totale. Di conseguenza il tasso di copertura globale è corretto al 45,8 %.
Il periodo di investimento relativo allo sportello del sostegno alla solvibilità si estende generalmente fino alla fine del 2024 per quanto concerne le approvazioni da parte del comitato per gli investimenti e degli organi direttivi della BEI/del FEI e fino alla fine del 2026 per quanto riguarda la sottoscrizione delle operazioni. Tuttavia, il 60 % delle operazioni di finanziamento e di investimento dovrà essere già stato approvato entro la fine del 2022.
Il comitato per gli investimenti approva l'impiego della garanzia dell'Unione nel quadro dello sportello del sostegno alla solvibilità, come già avviene per gli altri due sportelli. Per le operazioni condotte dal FEI, il comitato per gli investimenti è consultato sui prodotti finanziari. Al fine di evitare duplicazioni delle strutture, una volta istituito il comitato per gli investimenti previsto dal proposto regolamento InvestEU sarà incaricato della concessione della garanzia dell'Unione anche per lo sportello del sostegno alla solvibilità.
L'obiettivo è mobilitare fino a 300 miliardi di EUR nell'economia reale tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità.
È previsto un importo distinto di 100 milioni di EUR per coprire i costi, i servizi di consulenza e l'assistenza tecnica relativamente alla costituzione e alla gestione di fondi,
società veicolo, piattaforme d'investimento e altri veicoli ai fini dello strumento di sostegno alla solvibilità. Sono sostenute altresì la transizione verde e la trasformazione digitale delle imprese finanziate tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità.
La Commissione gestirà tale sostegno. Potrà anche affidare dei compiti al polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI), se del caso.
L'allegato II fornisce maggiori dettagli tecnici sugli strumenti e i prodotti da usare e sulle strutture di finanziamento dello sportello del sostegno alla solvibilità e fa riferimento alla fissazione di specifici limiti di concentrazione geografica da parte del comitato direttivo.
Capo III bis
Il capo prevede la partecipazione dell'Unione a un prossimo o ai prossimi aumenti di capitale del FEI.
Capo IV
Sarà messa a disposizione assistenza tecnica e consulenza della Commissione o tramite il PECI per sostenere gli Stati membri nella costituzione di fondi, società veicolo o altri veicoli che soddisfino le condizioni della garanzia dell'Unione, in particolare per gli Stati membri che dispongono di mercati azionari poco sviluppati. Tale sostegno può coprire anche i costi di costituzione e gestione dei fondi o di altri veicoli.
Capo VI
Gli obblighi di rendicontazione specifici riguardanti le operazioni di finanziamento e di investimento tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità sono stabiliti nell'accordo di garanzia con la BEI.
Capo VIII
Al fine di garantire la rapida attuazione dello strumento di sostegno di solvibilità, la BEI può proporre al comitato per gli investimenti di concedere il sostegno della garanzia dell'Unione nel quadro dello sportello del sostegno alla solvibilità per le garanzie o i finanziamenti che ha concesso nel periodo che intercorre tra l'adozione della presente proposta legislativa da parte della Commissione e la sottoscrizione dell'accordo di garanzia modificato tra la Commissione e la BEI. Per beneficiare di questa possibilità le garanzie o i finanziamenti devono soddisfare i criteri dello sportello del sostegno alla solvibilità. La BEI presenta la proposta in tal senso una volta entrato in vigore il regolamento FEIS modificato.
2020/0106 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali visto il parere del Comitato economico e sociale europeo5,
visto il parere del Comitato delle regioni6,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) Secondo le stime della Commissione tratte da dati a livello di impresa, nel 2020 il fabbisogno di capitale necessario per il superamento degli effetti della pandemia di Covid-19 potrebbe essere dell'ordine di 720 miliardi di EUR. La cifra potrebbe essere più elevata qualora le misure confinamento fossero mantenute per un periodo più lungo di quanto previsto attualmente o se dovessero essere ripristinate per una recrudescenza dei contagi. In caso di inerzia queste carenze di capitale possono comportare un periodo prolungato di minori investimenti e un aumento della disoccupazione. L'impatto della carenza di capitale sarà diverso a seconda dei settori e degli Stati membri, con conseguenti divergenze nel mercato unico. A ciò si aggiunge il fatto che la capacità degli Stati membri di fornire aiuti di Stato è molto diversa.
(2) A norma del regolamento [strumento dell'Unione europea per la ripresa] e nei limiti delle risorse ivi assegnate, per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi della Covid-19 è opportuno attuare misure di ripresa e resilienza tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità del Fondo europeo per gli investimenti strategici. Le risultanti risorse aggiuntive dovrebbero essere impiegate in modo da garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento [EURI].
(3) Al fine di ovviare alle gravi conseguenze economiche della pandemia di Covid-19 nell'Unione, le imprese che hanno incontrato difficoltà a causa della crisi economica provocata dalla pandemia e che non possono ottenere sufficiente sostegno attraverso il finanziamento sui mercati o grazie alle misure adottate dagli Stati membri dovrebbero avere accesso con urgenza a un dispositivo di sostegno alla solvibilità nel quadro di
5 GU C […] del […], pag. […].
6 GU C […] del […], pag. […].
uno strumento di sostegno alla solvibilità che sia aggiunto come terzo sportello nel Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).
(4) Le imprese beneficiarie dello strumento di sostegno alla solvibilità dovrebbero essere stabilite e operare nell'Unione, ossia dovrebbero avere sede legale in uno Stato membro ed essere attive nell'Unione, nel senso che svolgono nell'Unione attività sostanziali in termini di personale, produzione manifatturiera, ricerca e sviluppo o di altre attività d'impresa. È opportuno che le attività che svolgono siano a sostegno degli obiettivi contemplati dal presente regolamento. È opportuno che il modello di business sia economicamente sostenibile e che l'impresa non fosse in difficoltà ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato7 già a fine 2019. Il sostegno dovrebbe essere rivolto alle imprese ammissibili che operano negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dalla crisi della Covid-19 e/o in cui è più limitata la disponibilità di un sostegno statale a favore della solvibilità.
(5) È opportuno aumentare la garanzia dell'Unione concessa alla Banca europea per gli investimenti (BEI) di 66 436 320 000 EUR al fine di creare un terzo sportello del FEIS tramite il quale sostenere la solvibilità: lo sportello del sostegno alla solvibilità.
(6) La dotazione della garanzia dell'Unione dovrebbe essere aumentata di conseguenza. Data l'elevata rischiosità delle operazioni di finanziamento e di investimento effettuate tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità, il tasso di copertura globale del FEIS dovrebbe essere portato al 45,8 %.
(7) Nelle previsioni l'importo della garanzia dell'Unione disponibile tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità mobiliterà investimenti nell'economia reale fino a 300 000 000 000 EUR.
(8) Le modalità di erogazione del sostegno dovrebbero essere flessibili in considerazione della necessità di soluzioni differenti nei vari Stati membri. Dovrebbero includere, tra l'altro, il finanziamento del gruppo BEI, o garanzie o investimenti in fondi esistenti a gestione indipendente o in società veicolo che a loro volta investono in imprese ammissibili. Il sostegno potrebbe essere incanalato inoltre attraverso nuovi fondi a gestione indipendente, anche tramite novizi, o attraverso società veicolo appositamente costituite a livello europeo, regionale o nazionale al fine di fruire della garanzia dell'Unione per investire in imprese ammissibili. La garanzia dell'Unione potrebbe anche essere impiegata per garantire o finanziare, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato, l'intervento di una banca o di un istituto nazionale di promozione, insieme ad investitori privati, a sostegno di imprese ammissibili. È opportuno evitare di falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno.
(9) I fondi azionari, le società veicolo, le piattaforme d'investimento e le banche e gli istituti nazionali di promozione dovrebbero fornire alle imprese ammissibili strumenti rappresentativi di capitale azionario o quasi azionario (quali debito ibrido, azioni privilegiate o capitale convertibile), ad esclusione degli interventi di buy-out (o di capitale di sostituzione) destinati a operazioni di spoliazione delle attività (asset stripping).
(10) Le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero essere in linea con le attuali priorità politiche dell'Unione, come il Green Deal europeo e la strategia
7 Nella definizione dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa". Dovrebbe essere contemplato anche il sostegno delle attività transfrontaliere.
(11) Per reagire rapidamente alla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 è opportuno che le operazioni di finanziamento e di investimento tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità siano decise entro fine 2024, e anzi entro fine 2022 per almeno il 60 % di esse.
(12) Al fine di incanalare il sostegno all'economia europea tramite il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), la Commissione dovrebbe poter partecipare a uno o più eventuali aumenti di capitale del FEI affinché questo possa continuare a sostenere l'economia europea e la sua ripresa. L'Unione dovrebbe poter mantenere la propria quota complessiva nel capitale del FEI. A tal fine la revisione del quadro finanziario pluriennale per il periodo corrente dovrebbe prevedere una dotazione finanziaria sufficiente.
(13) È opportuno stabilire un importo di 100 000 000 EUR a sostegno della costituzione e della gestione di fondi di investimento, società veicolo e piattaforme d'investimento negli Stati membri, in particolare in quelli che non hanno un mercato azionario sviluppato, e a sostegno della transizione verde e trasformazione digitale delle imprese finanziate tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità.
(14) Una volta istituito, il comitato per gli investimenti previsto dal regolamento InvestEU dovrebbe assumersi la responsabilità di concedere la garanzia dell'Unione anche a norma del presente regolamento.
(15) L'articolo 137, paragrafo 2, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica stabilisce che il Regno Unito e i progetti ubicati nel Regno Unito sono ammissibili alle operazioni finanziarie garantite dal bilancio dell'Unione nell'ambito del FEIS soltanto se sono state approvate da entità e organismi, tra cui la BEI e il FEI, o da persone incaricate dell'esecuzione di parte di tali azioni prima della data di entrata in vigore dell'accordo di recesso. Inoltre, l'articolo 143, paragrafo 1, dell'accordo di recesso limita la responsabilità del Regno Unito per la sua quota di passività potenziali dell'Unione alle passività potenziali derivanti da operazioni finanziarie decise dall'Unione prima della data di entrata in vigore dell'accordo di recesso. Le eventuali passività potenziali dell'Unione a norma del presente regolamento sono successive alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione. Pertanto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al e nel Regno Unito.
(16) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.
(17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1017,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:
(1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 9):
"9) "imprese" nell'ambito dello sportello del sostegno alla solvibilità, imprese, società di progetto, partenariati pubblico-privato e altre strutture giuridiche."
(2) All'articolo 3, è aggiunta la lettera c) seguente:
"c) la solvibilità delle imprese stabilite in uno Stato membro e operanti nell'Unione."
(3) All'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), il punto iv) è così modificato:
"il prezzo delle operazioni nell'ambito della garanzia dell'Unione, che deve essere in linea con la politica dei prezzi della BEI; per lo sportello del sostegno alla solvibilità possono essere concordate modalità diverse;"
(4) All'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma, è aggiunto il trattino seguente:
" - sostegno a fondi, società veicolo, piattaforme d'investimento o altre modalità tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità."
(5) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il comma seguente:
"Il supporto tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità è tuttavia concesso soltanto ad imprese che non erano in difficoltà ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato8 già alla fine del 2019, ma che nel frattempo la crisi causata dalla pandemia di Covid-19 ne ha esposto a gravi rischi la solvibilità;"
(6) All'articolo 6 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
"3. Nonostante il paragrafo 2, le operazioni subordinate condotte dagli intermediari finanziari possono essere limitate a dimensioni minime in termini di operazioni di finanziamento e di investimento tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità."
(7) All'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunta la nuova lettera e) seguente: "gli orientamenti di cui all'allegato II, punto 6, lettera d)."
(8) All'articolo 8 è aggiunto il terzo comma seguente:
"Nonostante il primo comma, le operazioni di finanziamento e di investimento effettuate tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità sono riservate alle imprese stabilite in uno Stato membro che operano nell'Unione."
(9) All'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la seconda frase seguente:
"La garanzia dell'Unione è concessa anche per le operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dal FEI tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità."
(10) All'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, la frase introduttiva è così modificata:
8 Nella definizione dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
"Le operazioni sono conformi alle politiche dell'Unione, compreso il Green Deal europeo9 e la strategia "Plasmare il futuro digitale dell'Europa"10, sostengono una ripresa simmetrica e inclusiva dopo la pandemia di Covid-19 e sono funzionali a uno o più degli obiettivi generali seguenti:"
(11) All'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunta la lettera j) seguente:
"j) sostegno alla solvibilità tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità, a favore delle imprese di cui all'articolo 3, lettera c), a supporto di uno o più degli obiettivi di cui al presente paragrafo."
(12) All'articolo 9, paragrafo 2, l'ultimo comma è soppresso ed è inserito il nuovo paragrafo 2 bis seguente:
"Pur riconoscendo il carattere orientato alla domanda del FEIS, la BEI:
(a) si pone come obiettivo che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga componenti del progetto che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della XXI conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21). Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione non è conteggiato in tale calcolo. La BEI utilizza le proprie metodologie concordate a livello internazionale per individuare tali componenti dei progetti o le quote dei costi dell'azione per il clima;
(b) provvede affinché la maggior parte dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello del sostegno alla solvibilità si diriga verso le imprese ammissibili degli Stati membri e verso i settori economicamente più colpiti dalla pandemia di Covid-19;
(c) provvede affinché la maggior parte dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello del sostegno alla solvibilità si diriga verso le imprese ammissibili degli Stati membri in cui più limitata è la disponibilità di supporto statale alla solvibilità.
Se del caso, il comitato direttivo emana orientamenti precisi ai fini delle lettere da a) a c)."
(13) All'articolo 9, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono così modificate:
"a) il 31 dicembre 2020, per le operazioni della BEI effettuate tramite lo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;
b) il 31 dicembre 2020, per le operazioni del FEI effettuate tramite lo sportello PMI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;"
(14) All'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunta la lettera c) seguente:
"c) il 31 dicembre 2024, per le operazioni della BEI o del FEI effettuate con garanzia dell'Unione tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità di cui
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.
all'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma. Il contratto tra la BEI o il FEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario in relazione a tali operazioni è sottoposto entro il 31 dicembre 2026 all'approvazione degli organi direttivi della BEI o del FEI a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento [EURI]."
(15) All'articolo 10, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono così modificate:
"b) finanziamenti o garanzie della BEI al FEI grazie ai quali questo può sottoscrivere prestiti, garanzie, controgaranzie e qualsiasi altra forma di strumento di supporto di credito, strumenti del mercato dei capitali e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compresi quelli in favore di banche o istituti nazionali di promozione, piattaforme d'investimento, fondi o società veicolo;
c) garanzie della BEI a banche o istituti nazionali di promozione, piattaforme d'investimento, fondi o società veicolo a fronte di una controgaranzia della garanzia dell'Unione."
(16) All'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente:
"Gli strumenti ammissibili nel quadro dello strumento del sostegno alla solvibilità forniscono alle imprese di cui all'articolo 3, lettera c), partecipazioni azionarie o quasi azionarie. Possono essere impiegati strumenti ibridi in conformità dell'allegato II se rispondono allo scopo dello sportello."
(17) All'articolo 10, paragrafo 4, è aggiunta la seconda frase seguente:
"Il FEI può concedere garanzie ai fondi e alle società veicolo tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità."
(18) All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
"Ai fini dello sportello del sostegno alla solvibilità gli intermediari sono stabiliti in uno Stato membro e operano nell'Unione. Il comitato direttivo stabilisce gli obblighi necessari in materia di controllo degli intermediari (fondi, società veicolo e altri) alla luce di ogni considerazione di ordine pubblico o di sicurezza applicabile."
(19) L'articolo 11, paragrafo 1, è così modificato:
"1. La garanzia dell'Unione non è in alcun momento superiore a 92 436 320 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata al finanziamento o a garanzie della BEI destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3 o nel quadro dello sportello del sostegno alla solvibilità.
Un importo fino a 66 436 320 000 EUR della garanzia dell'Unione è assegnato ad operazioni nel quadro delle misure di esecuzione dello sportello del sostegno alla solvibilità.
Dell'importo di cui al secondo comma, un massimo di 56 476 320 000 EUR è assegnato alle misure di esecuzione di cui all'articolo 2 del regolamento [EURI], disponibile soltanto a decorrere dalla data prevista all'articolo 4, paragrafo 3 di detto regolamento.
L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nel quadro della garanzia dell'Unione non supera 92 436 320 000 EUR, e non supera 26 000 000 000 EUR prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento]."
(20) All'articolo 11, paragrafo 3, la prima frase è così modificata:
"3. Laddove la BEI fornisca, tramite lo sportello PMI, finanziamenti o garanzie al FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'Unione copre integralmente tali finanziamenti o garanzie entro un limite iniziale di 6 500 000 000 EUR, a condizione che la BEI eroghi gradualmente finanziamenti o garanzie per un importo minimo di 4 000 000 000 EUR senza copertura della garanzia dell'Unione."
(21) All'articolo 11, paragrafo 6, il secondo comma è così modificato:
"La garanzia dell'Unione copre inoltre gli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 6, secondo, terzo e quarto comma".
(22) L'articolo 12 è così modificato:
(a) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera e) seguente:
"e) 28 238 160 000 EUR tratti dall'importo previsto all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento [EURI].";
(b) al paragrafo 3 è aggiunto il secondo comma seguente:
"Le risorse che alimentano il fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo costituiscono un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.";
(c) il paragrafo 5 è così modificato:
"5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2, lettere da a) a d), e le risorse previste al paragrafo 2, lettera e), sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali della garanzia dell'Unione (importo-obiettivo). L'importo-obiettivo è fissato al 45,8 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.";
(d) il paragrafo 7 è così modificato:
"7. A partire dal 1° gennaio 2028, qualora le attivazioni della garanzia dell'Unione facciano scendere il livello del fondo di garanzia al di sotto del 50 % dell'importo- obiettivo o, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, esso possa scendere al di sotto di tale livello entro un anno, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali che potrebbero essere necessarie.";
(e) il paragrafo 10 è così modificato:
"10. Qualora la garanzia dell'Unione sia integralmente riportata all'ammontare di 92 436 320 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superino l'importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell'Unione.".
(23) All'articolo 13, il secondo comma è così modificato:
"Se necessario, gli stanziamenti di pagamento possono essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione oltre il 2020 e fino all'esercizio 2027 compreso, per ottemperare agli obblighi derivanti dall'articolo 12, paragrafo 5."
(24) È inserito il capo III bis seguente:
Articolo 13 bis
Partecipazione a un aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti
L'Unione sottoscrive azioni dei prossimi aumenti di capitale del Fondo europeo per gli investimenti al fine di mantenere la propria quota nel capitale al livello corrente in termini
relativi. La sottoscrizione delle azioni e il pagamento di un importo fino a 500 000 000 EUR della parte versata delle azioni sono effettuati alle condizioni approvate dall'Assemblea generale del Fondo."
(25) L'articolo 14 è così modificato:
a) al paragrafo 2 è aggiunto il punto i) seguente:
"i) la fornitura di sostegno alle operazioni di finanziamento e di investimento effettuate tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità.";
b) il paragrafo 3 è così modificato:
"I servizi del PECI sono offerti ai promotori di progetti pubblici e privati, tra cui banche o istituti nazionali di promozione, piattaforme d'investimento, fondi, società veicolo ed enti pubblici locali e regionali.".
(26) È inserito l'articolo 14 bis seguente:
"Articolo 14 bis
Finanziamento dei servizi di consulenza e dell'assistenza tecnica
È messo a disposizione un importo fino a 100 000 000 EUR per coprire costi, servizi di consulenza e assistenza tecnica e amministrativa collegati alla costituzione e gestione di fondi, società veicolo, piattaforme d'investimento e altri veicoli ai fini dello sportello del sostegno alla solvibilità, compreso il sostegno di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera i), con un'attenzione particolare sugli Stati membri che presentano mercati azionari meno sviluppati. È altresì disponibile assistenza tecnica per sostenere la transizione verde e la trasformazione digitale delle imprese finanziate tramite detto sportello.
La Commissione esegue detto importo in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento finanziario.
Dell'importo di cui al primo comma, un massimo di 80 000 000 EUR costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario ed è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 4 e 8, del regolamento [EURI]."
(27) All'articolo 16, paragrafo 2, è aggiunto il secondo comma seguente:
"Le operazioni effettuate tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità sono oggetto di relazioni distinte, in base ai modi e alle forme indicate nell'accordo di garanzia".
(28) All'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunto il secondo comma seguente:
"I bilanci annuali della garanzia dell'Unione, redatti secondo le norme contabili adottate dal contabile della Commissione a norma dell'articolo 80 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. Il gruppo BEI fornisce i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit e tutte le informazioni necessarie alla produzione dei conti dell'Unione entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo e i bilanci sottoposti ad audit entro il 31 marzo dell'esercizio successivo."
(29) All'articolo 18, paragrafo 3, la frase introduttiva è così modificata:
"3. Entro il 30 giugno 2018, entro il 30 dicembre 2021 e successivamente a cadenza triennale:"
(30) All'articolo 24 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:
"3. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la BEI può sottoporre al comitato per gli investimenti le operazioni di finanziamento e di investimento che i suoi organi direttivi hanno approvato nel periodo che intercorre fra l'adozione della proposta della Commissione di modifica del regolamento (UE) 2015/2017 e la sottoscrizione dell'accordo di garanzia modificato derivante dal regolamento modificato, purché le operazioni soddisfino le condizioni per ottenere supporto tramite lo strumento di sostegno alla solvibilità. Le operazioni che sono sottoposte al comitato per gli investimenti non devono aver precedentemente fruito del sostegno della garanzia dell'Unione.
4. Una volta operativo, il comitato per gli investimenti previsto dal regolamento InvestEU assume anche la competenza a concedere la garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento."
(31) L'allegato II del regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:
(1) Il punto 1, terzo capoverso, è sostituito dal seguente:
"Gli orientamenti in materia di investimenti si applicano unicamente alle operazioni del FEIS relative agli strumenti di debito e di capitale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e alle operazioni del FEIS che rientrano nello sportello del sostegno alla solvibilità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c). Gli orientamenti non sono pertanto applicabili alle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), diverse da quelle sostenute tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità."
(2) Il punto 2 è così modificato:
a) alla lettera b), il primo capoverso è sostituito dal seguente:
"b) La garanzia dell'Unione è concessa per sostenere il finanziamento, diretto o indiretto, di nuove operazioni. Nel settore delle infrastrutture andrebbero incoraggiati gli investimenti in nuovi settori (creazione di attivi). È inoltre possibile sostenere gli investimenti nelle aree industriali dismesse (ampliamento e ammodernamento di attivi esistenti). Tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità il finanziamento mira a migliorare la base patrimoniale delle imprese e la loro solvibilità. Le condizioni del finanziamento dovrebbero evitare di falsare la concorrenza tra imprese. Di norma, la garanzia dell'Unione non è concessa per sostenere operazioni di rifinanziamento (come la sostituzione di contratti di prestito esistenti ovvero altre forme di sostegno finanziario a progetti già realizzati parzialmente o totalmente), salvo tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità o in circostanze eccezionali e giustificate in cui è dimostrato che una simile operazione renderà possibile un nuovo investimento di importo almeno equivalente all'importo dell'operazione e rispondente ai criteri di ammissibilità e agli obiettivi generali stabiliti, rispettivamente, all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 2.";
b) la lettera c) è così modificata:
"c) La garanzia dell'Unione sostiene un'ampia gamma di prodotti in modo da consentire al FEIS di adeguarsi alle esigenze del mercato e di incoraggiare al tempo stesso gli investimenti privati in progetti, senza escludere il finanziamento sul mercato privato. In tale contesto è previsto che la BEI fornirà finanziamenti nel quadro del FEIS per conseguire l'obiettivo complessivo di almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti pubblici o privati tramite lo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione e lo sportello PMI considerati assieme, comprensivi dei finanziamenti mobilitati tramite il FEI nell'ambito delle operazioni del FEIS relative agli strumenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), tramite le banche o gli istituti nazionali di promozione e tramite un maggiore accesso ai finanziamenti per i soggetti che contano un massimo di 3 000 dipendenti. Tra i prodotti ammissibili figurano, tra gli altri11, prestiti, garanzie/controgaranzie, finanziamenti mezzanini e subordinati, strumenti del mercato dei capitali, compresi quelli di supporto di credito, e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, anche tramite banche o istituti nazionali di promozione, piattaforme d'investimento, fondi o società veicolo. In tale contesto, onde permettere a un vasto ventaglio di investitori di investire in progetti del FEIS, la BEI è autorizzata a strutturare portafogli adeguati. Nel quadro dello strumento del sostegno alla solvibilità i prodotti ammissibili sono quelli che comportano la fornitura di investimenti e di partecipazioni azionarie o quasi azionarie tramite intermediari a imprese e progetti, ad esclusione degli interventi di buy-out (o di capitale di sostituzione) destinati a operazioni di spoliazione delle attività (asset stripping). È previsto che la BEI e il FEI forniranno finanziamenti atti a conseguire l'obiettivo di investimenti fino a 300 000 000 000 tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità.";
c) alla lettera d), la prima frase è così modificata:
"d) Le banche o gli istituti nazionali di promozione, le piattaforme d'investimento, i fondi e le società veicolo sono ammissibili alla copertura della garanzia della BEI a fronte di una controgaranzia della garanzia dell'Unione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).".
(3) Al punto 6, è aggiunta la lettera d) seguente: "d) Sportello del sostegno alla solvibilità
– La garanzia dell'Unione può essere impiegata a supporto delle operazioni della BEI o del FEI di finanziamento o di investimento, o le relative garanzie, in fondi, società veicolo o altre piattaforme d'investimento, anche tramite banche o istituti nazionali di promozione o altre modalità, che forniscono investimenti di tipo azionario e quasi- azionario in imprese.
– Particolare attenzione tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità è rivolta ai fondi, società veicolo o piattaforme d'investimento che si rivolgono ad imprese operanti a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione e/o a imprese che presentano un alto potenziale di transizione verde o trasformazione digitale.
11 Indicazione non esclusiva dei prodotti che possono essere offerti tramite il FEIS.
– I fondi, le società veicolo o le piattaforme d'investimento forniscono finanziamenti a condizioni commerciali o a condizioni conformi al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato12, tenendo debitamente presenti la natura europea dello strumento di sostegno alla solvibilità e la gestione indipendente dei fondi e degli altri veicoli.
– I fondi, le società veicolo o le piattaforme d'investimento hanno una gestione commerciale che assume le decisioni di investimento o una gestione indipendente che opera secondo il principio delle normali condizioni di mercato rispetto agli investitori.
– Le società cui si rivolgono i fondi, le società veicolo o le piattaforme d'investimento sono incoraggiate a rispettare, nella misura del possibile, criteri sociali e ambientali minimi di alto livello, in linea con gli orientamenti impartiti dal comitato direttivo. Tali orientamenti dovrebbero includere disposizioni adeguate per evitare oneri amministrativi indebiti, tenendo conto delle dimensioni delle imprese e contemplando disposizioni meno rigorose per le PMI. Le imprese che presentano un dato livello di esposizione a un elenco predefinito di attività che risultano dannose per l'ambiente, in particolare i settori contemplati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS), sono incoraggiate ad attuare, in futuro, piani di transizione verde. Sono altresì incoraggiate a progredire nella trasformazione digitale. È messa a disposizione assistenza tecnica per sostenere le imprese ai fini di tale transizione e trasformazione.
– Le operazioni nell'ambito di questo sportello sono eseguite in conformità delle norme e procedure interne della BEI o del FEI. Tutte le informazioni del caso per la valutazione delle operazioni sono rese disponibili ai membri del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti.
– I prezzi delle garanzie o degli investimenti della BEI o del FEI sono stabiliti in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iv), o punto v)."
(4) Al punto 8, la lettera b) è così modificata: "b) Concentrazione geografica
Al termine del periodo di investimento in questione le operazioni sostenute dal FEIS non si concentrano su un territorio specifico. A tal fine il comitato direttivo adotta orientamenti indicativi riguardo alla diversificazione e concentrazione geografiche. Il comitato direttivo può decidere di modificare tali limiti indicativi previa consultazione del comitato per gli investimenti.
Il comitato direttivo fissa limiti specifici di diversificazione e concentrazione per lo sportello del sostegno alla solvibilità, affinché siano soddisfatti i rispettivi criteri previsti all'articolo 9, paragrafo 2bis, lettere b) e c), evitando nel contempo un'eccessiva concentrazione in un numero ristretto di Stati membri. Il comitato direttivo fa periodicamente il punto sull'impatto
12 Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 (C(2020)1863, modificata da C(2020)3156 final).
economico della pandemia di Covid-19 sugli Stati membri e sui settori. Su tale base il comitato direttivo può decidere di modificare tali limiti previa consultazione del comitato per gli investimenti.
Il comitato direttivo illustra per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio le proprie decisioni sui limiti indicativi e sui limiti specifici per lo sportello del sostegno alla solvibilità. Il FEIS dovrebbe puntare a coprire tutti gli Stati membri."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità
1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB13
Settore: Affari economici e finanziari
Attività ABB: Operazioni e strumenti finanziari
Per il resoconto dettagliato sulle attività ABB, cfr. punto 1.4.2.
1.3. Natura della proposta/iniziativa
🞎 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
🞎 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria14
X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
🞎 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4. Obiettivo/i
1.4.1 Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Sostenere gli investimenti a favore della crescita e il sostegno alla solvibilità in linea con le priorità dell'Unione quali il Green Deal europeo, il piano di investimenti per un'Europa sostenibile e le politiche settoriali in materia di sostegno agli investimenti.
1.4.2 Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico 1: Aumento del volume delle operazioni di finanziamento e di investimento del gruppo della Banca europea per gli investimenti (gruppo BEI) nei settori prioritari
Obiettivo specifico 2: Fornire a controparti pubbliche e private consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento o per sostenere la costituzione e la gestione di fondi e altri veicoli ai fini dello strumento di sostegno alla solvibilità.
Attività ABM/ABB interessate
ECFIN: Operazioni e strumenti finanziari
13 ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
14 A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b) del regolamento finanziario.
1.4.3 Risultati e incidenza previsti
È previsto che la proposta mobiliti investimenti per 300 000 000 000 +EUR nell'economia reale sostenendo le imprese che si trovano in difficoltà economiche a causa della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 nell'Unione.
1.4.4 Indicatori di risultato e di incidenza
Il conseguimento degli obiettivi della proposta sarà monitorato mediante indicatori chiave di prestazione e indicatori chiave di monitoraggio in linea con le disposizioni vigenti per lo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione e per lo sportello PMI a norma del regolamento FEIS. Ove necessario saranno definiti indicatori specifici relativamente allo sportello del sostegno alla solvibilità.
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1 Necessità da coprire nel breve o lungo termine
La Commissione propone di rafforzare la proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per far fronte alle conseguenze economiche negative della pandemia di Covid-19 per le imprese e i progetti nell'Unione. Molti di questi si trovano già confrontati a difficoltà di solvibilità a causa della crisi e i problemi si accentueranno via via che proseguirà il periodo di confinamento e le misure di distanziamento continueranno a incidere sulle attività commerciali in molti settori. Le difficoltà potrebbero perdurare anche oltre il periodo di confinamento.
Le imprese da sostenere sono quelle che, pur avendo avuto un modello di business economicamente sostenibile prima della crisi, risentono di una solvibilità penalizzata dall'emergenza da Covid-19. Lo scopo è aiutarle a far fronte a questo periodo difficile, in modo che siano in grado di sostenere la ripresa al momento opportuno.
1.5.2 Valore aggiunto dell'intervento dell'UE
La proposta intende controbilanciare le distorsioni previste nel mercato unico, dato che la disponibilità di misure di sostegno alla solvibilità per le imprese può variare notevolmente da uno Stato membro all'altro, con conseguenti condizioni di disparità.
1.5.3 Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Si propone di far leva sulla spesa di bilancio mettendo a disposizione una garanzia dell'Unione al fine di attrarre anche finanziamenti privati per sostenere le imprese nell'Unione, come già avvenuto con successo nel quadro del regolamento FEIS.
1.5.4 Compatibilità e possibile sinergia con altri strumenti appropriati
La proposta è coerente con le pertinenti politiche dell'Unione, quali il Green Deal europeo, il piano di investimenti per un'Europa sostenibile e le politiche settoriali che riguardano il sostegno agli investimenti.
Lo strumento di sostegno alla solvibilità è complementare agli altri programmi dell'Unione volti in particolare a mitigare gli effetti dell'emergenza da Covid-19 o rilanciare l'economia all'attenuarsi della crisi da Covid-19. Nello specifico integra il sostegno alle PMI che sarà fornito attraverso i) l'assistenza alla ripresa per la coesione (REACT-EU), che fornirà sostegno anticipato anche alle PMI; e ii) il fondo di garanzia paneuropeo in risposta alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, che la BEI sta costituendo con il sostegno di una garanzia degli Stati membri. Inoltre
lo sportello PMI, rafforzato nell'ambito di InvestEU fornirà sostegno supplementare a partire dal 2021.
1.6. Xxxxxx e incidenza finanziaria
X Proposta/iniziativa di durata limitata
– 🞎 Proposta/iniziativa in vigore dal 2020 al 2026
– x Incidenza finanziaria dal 2020 al 2027
1.7. Modalità di gestione previste15
X Gestione diretta a opera della Commissione
– X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
– 🞎 a opera delle agenzie esecutive.
🞎 Gestione concorrente con gli Stati membri
X Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
– 🞎 a paesi terzi od organismi da questi designati;
– 🞎 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– X alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
– 🞎 agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
– 🞎 a organismi di diritto pubblico;
– 🞎 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
– 🞎 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
– 🞎 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
Osservazioni
Il fondo di garanzia del FEIS è gestito direttamente dalla Commissione. Il polo europeo di consulenza sugli investimenti è gestito indirettamente tramite la BEI. I servizi di consulenza e di assistenza tecnica possono essere gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, anche tramite la BEI.
15 Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb all'indirizzo: xxxx://xxx.xx.xxx/xxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xx.xxxx
2. MISURE DI GESTIONE
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione
Conformemente all'articolo 10 del regolamento FEIS, la BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione semestrale sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. A cadenza annuale la BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, trasmette inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sull'andamento del fondo di garanzia e la relativa gestione nell'anno precedente.
A norma dell'articolo 12 del regolamento FEIS, la BEI valuta il funzionamento del FEIS e trasmette la propria valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La Commissione valuta inoltre l'utilizzo della garanzia dell'Unione e il funzionamento del fondo di garanzia e trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Con cadenza triennale (prossima relazione nel 2021) è stilata una relazione completa sul funzionamento del FEIS, nonché una relazione completa sull'impiego della garanzia dell'Unione e sul funzionamento del fondo di garanzia.
2.2. Sistema di gestione e di controllo
Le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione presentano un rischio finanziario non trascurabile. L'attivazione della garanzia è una probabilità reale. Si stima tuttavia che il fondo di garanzia offra la necessaria tutela al bilancio dell'Unione. Gli stessi progetti possono subire ritardi nella fase esecutiva e sforare i costi.
Anche se fondata su ipotesi prudenti, l'efficacia dell'iniziativa in termini di costi potrebbe essere minata da una presa insufficiente degli strumenti sul mercato e dal mutare nel tempo della situazione di mercato, con conseguente attenuazione dell'effetto moltiplicatore ipotizzato.
A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FEIS, le risorse del fondo di garanzia devono essere investite. Questi investimenti comportano sia un rischio prettamente di investimento (ad es., rischio di mercato e di credito) sia un certo rischio operativo.
2.2.2 Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
Il FEIS è guidato da un comitato direttivo che ne stabilisce l'indirizzo strategico, le procedure e politiche operative, le disposizioni applicabili alle operazioni con le piattaforme d'investimento e le banche nazionali di promozione e il profilo di rischio.
Le decisioni sull'impiego del sostegno del FEIS tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità sono adottate dal comitato per gli investimenti così come già avviene per gli altri due sportelli. Per le operazioni condotte dal FEI, il comitato per gli investimenti è consultato sui prodotti finanziari. Il comitato per gli investimenti, composto da esperti indipendenti dotati di conoscenze ed esperienza nel settore dei progetti di investimento, risponde al comitato direttivo del FEIS, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del Fondo.
Il direttore generale del FEIS è responsabile della gestione quotidiana del FEIS e della preparazione delle riunioni del comitato per gli investimenti. Il direttore generale risponde direttamente al comitato direttivo, al quale riferisce ogni trimestre in merito alle attività del FEIS. Ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo in merito al candidato selezionato dal comitato direttivo, il presidente della BEI ha nominato il direttore generale.
La Commissione gestisce le attività del fondo di garanzia conformemente al regolamento FEIS e conformemente alle proprie norme e procedure interne in vigore.
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
L'articolo 21 del regolamento FEIS chiarisce la competenza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) a condurre indagini sulle operazioni sostenute nell'ambito dell'iniziativa. Il gruppo BEI ha stabilito norme specifiche per la cooperazione con l'OLAF in relazione a eventuali casi di frode, corruzione o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari delle Comunità.
Oltre a ciò, si applicano le norme e le procedure della BEI, compresa, fra le altre cose, la politica antifrode della BEI.
3. INCIDENZA XXXXXXXXXXX PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
• Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | |||
Numero Rubrica 1a (QFP 2014-2020) ………………………...……………] | Xxxx./Xxx xxxx.00 | xx xxxxx XXXX00 | xx xxxxx xxxxxxxxx00 | xx xxxxx xxxxx | ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario | |
1a | 01.010401 Spesa di sostegno per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) | Non diss. | NO | NO | NO | NO |
1a | 01.040101 Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto 01.0404 Garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 01.040502 Dotazione della garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) - Sportello solvibilità 01.040602 Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e portale dei progetti di investimento europei (PPIE) (assistenza tecnica) - Sportello solvibilità | Diss. | NO | NO | NO | NO |
• Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | |||
Numero Rubrica 1 (QFP 2021-2027) | Diss./Non diss. | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento |
16 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
17 EFTA: Associazione europea di libero scambio.
18 Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
finanziario | ||||||
1 | 02.0104 Spesa di sostegno per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) | Non diss. | NO | NO | NO | NO |
1 | 02.0501 Garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 02.050202 Dotazione della garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) - Sportello solvibilità 02.050302 Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e portale dei progetti di investimento europei (PPIE) (assistenza tecnica) - Sportello solvibilità | Diss. | NO | NO | NO | NO |
3.2. Incidenza prevista sulle spese
3.2.1 Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Numero | Rubrica 1a (QFP 2014-2020) poi rubrica 1 (QFP 2021-2027) |
2020 | 2021 | 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 2026 | 2027 | TOTALE | |||
01.010401 (2020) poi 02.0104 Spesa di sostegno per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) | Impegni = Pagamenti | (3) | 2,000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2,000 | |
2,000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2,000 | ||||
01.040101 Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto | Impegni | 500,000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 500,000 | ||
Pagamenti | 500,000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 500,000 | |||
01.0404 (2020) poi 02.0501 Garanzia per il "Fondo europeo per gli investimenti strategici" (FEIS)" | Impegni | (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
Pagamenti | (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
01.040502 (2020) poi 02.050202 Dotazione della garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti strategici" (FEIS) - Sportello solvibilità | Impegni | (1) | 4 980,000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 4 980,000 |
Pagamenti | (2) | 2 490,000 | 490,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | p.m. | p.m. | 4 980,000 | |
01.040602 (2020) poi 02.050302 Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e portale dei progetti di investimento europei (PPIE) - (assistenza tecnica) - Sportello solvibilità | Impegni | (1) | 18,000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 18,000 |
Pagamenti | (2) | 8,000 | 10,000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 18,000 | |
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma | Impegni | = 1 + 3 | 5 500,000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 500,000 |
Pagamenti | = 2 + 3 | 3 000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | p.m. | p.m. | 5 500,000 |
Oltre alla dotazione finanziaria assegnata alla garanzia del FEIS a norma del regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento FEIS), saranno disponibili 28 318,160 ì milioni di EUR (a prezzi correnti) come entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, a titolo di finanziamento nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Di tale importo fino a 6,520 milioni EUR possono essere destinati alle spese amministrative, compresi i costi per il personale esterno.
Sarà necessario un importo specifico di 80 milioni di EUR per coprire i costi operativi relativi all'istituzione e alla gestione delle strutture (fondi azionari, società veicolo, piattaforme d'investimento e altri) attraverso i quali sarà fornito supporto tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità e per i relativi servizi di consulenza e assistenza tecnica, compreso il supporto amministrativo. In linea con le disposizioni del regolamento EURI, gli impegni giuridici coperti dalle entrate con destinazione specifica esterne derivanti dall'assunzione di prestiti sono contratti entro il 31 dicembre 2024.
La ripartizione indicativa delle spese derivanti da entrate con destinazione specifica esterne è la seguente:
FEIS - Strumento di solvibilità | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Dopo il 2027 | TOTALE | ||
Spese di funzionamento da entrate EURI con destinazione specifica esterne | Impegni | (1) | 8 275,120 | 8 441,120 | 5 740,120 | 5 855,280 | 28 311,640 | ||||
Pagamenti | (2) | 4 717,773 | 4 718,773 | 4 718,773 | 3 539,080 | 3 539,080 | 3 539,080 | 3 539,080 | 28 311,640 | ||
Spese di sostegno amministrativo da entrate EURI con destinazione specifica esterne | Impegni = Pagamenti | (3) | 1,880 | 0,880 | 0,880 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 6,520 | |
Totale entrate con destinazione specifica esterne | Impegni | = 1 + 3 | 8 277,000 | 8 442,000 | 5 741,000 | 5 856,000 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 28 318,160 | |
Pagamenti | = 2 + 3 | 4 719,653 | 4 719,653 | 4 719,653 | 3 539,800 | 3 539,800 | 3 539,800 | 3 539,800 | 28 318,160 |
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | 5/7 | "Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | TOTALE | ||
DG: ECFIN | ||||||||||
•Risorse umane | ||||||||||
•Altre spese amministrative | ||||||||||
TOTALE DG ECFIN | Stanziamenti |
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 (2020) / RUBRICA 7 (2021-2027) del quadro finanziario pluriennale | (totale impegni = Totale pagamenti) |
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE dei quadri finanziari pluriennali | 2020 | 2021 | 2022 | 0000 | 0000 | 0000 | 2026 | 2027 | Dopo il 2027 | Totale | |
Impegni | |||||||||||
Pagamenti |
3.2.2 Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | TOTALE | |
RUBRICA 5/7 del quadro finanziario pluriennale | |||||||||
Risorse umane | |||||||||
Altre spese amministrative | |||||||||
Totale parziale della RUBRICA 5/7 del quadro finanziario pluriennale | |||||||||
esclusa la RUBRICA 5/719 of the multiannual financial framework | |||||||||
Risorse umane | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 5,520 | |
Altre spese di natura amministrativa | 2 | 1 | 3 | ||||||
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale | |||||||||
TOTALE | 2 | 1,880 | 0,880 | 0,880 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 8,520 |
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nel quadro della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Personale esterno supplementare; sarà finanziato unicamente dalle entrate con destinazione specifica.
19 Per il 2020: assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. A partire dal 2021: entrate con destinazione specifica esterna.
3.2.2.2. Fabbisogno previsto di risorse umane
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti tempo pieno
Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Ann o 2027 | |||
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) | ||||||||||
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | ||||||||||
XX 01 01 02 (nelle delegazioni) | ||||||||||
XX 01 05 01 (ricerca indiretta) | ||||||||||
10 01 05 01 (ricerca diretta) | ||||||||||
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)20 | ||||||||||
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) | ||||||||||
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) | ||||||||||
XX 01 04 aa 21 | - presso la sede centrale | |||||||||
- nelle delegazioni | ||||||||||
XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta) | ||||||||||
10 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca diretta) | ||||||||||
Altre linee di bilancio (entrate con destinazione specifica) | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
TOTALE | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Le DG ECFIN, COMP e BUDG sono il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Personale esterno supplementare; sarà finanziato unicamente dalle entrate con destinazione specifica.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei | – |
Esterni | Front office (elaborazione di documenti strategici, preparazione e negoziazione dell'accordo di garanzia, follow-up operativo e rendicontazione, gestione della consulenza e dell'assistenza tecnica) Back office (monitoraggio e follow-up del programma, comprese le attivazioni della garanzia, relazioni operative e finanziarie e altre attività di gestione delle garanzie; monitoraggio e relazioni sui servizi di consulenza e assistenza tecnica) |
20 AC= Agente contrattuale; AL = Personale locale; END= Esperto nazionale distaccato; INT = Personale agenzia; JED = giovane esperto in delegazione (Junior Experts in Delegations).
21 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
Rischio (monitoraggio del profilo di rischio di credito relativo ai portafogli delle operazioni nell'ambito della garanzia dell'Unione, valutazione e rendicontazione) |
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
– x La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
– 🞎La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
– 🞎 sulle risorse proprie
– 🞎 sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
Stanziamenti | Incidenza della proposta/iniziativa22 | ||||||||||
Linea | di | bilancio | delle | disponibili per | |||||||
entrate: | l'esercizio in | Anno | Anno | Anno | Anno | Inserire gli anni necessari per evidenziare | |||||
corso | N | N+1 | N+2 | N+3 | la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | ||||||
Articolo ............. |
22 Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.