CONTRATTO DI CONCESSIONE DIRITTI
CONTRATTO DI CONCESSIONE DIRITTI
Tra
(nel prosieguo denominata “Concedente”), con sede legale in , codice fiscale e partita
REA n. , Registro Imprese di n. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.
da una parte
e
(di seguito denominata ancfle “Distributore”), con sede legale in in
, codice fiscale e partita IVA , REA n° , Reg. Imprese di Roma
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.
dall’altra
(la Concedente e il Distributore saranno di seguito congiuntamente definite ancfle come le “Parti)”
Premesso che:
a) La Concedente, quale titolare del 100% di diritti di utilizzazione economica della Produzione per i territori di lingua italiana, fla offerto al Distributore – cfle fla accettato – di prendere in concessione i diritti di distribuzione sul Film , così come indicati al successivo art. 3) delle Presenti Disposizioni Particolari, a fronte del pagamento del minimo garantito globale e complessivo di cui al successivo art. 5) delle Presenti Disposizioni Particolari;
b) il presente contratto (di seguito denominato ancfle come il “Contratto” e/o il “Presente Contratto”) è composto da una parte speciale (denominata ancfle come le “Disposizioni Particolari” e/o le “Presenti Disposizioni Particolari”) e dalle allegate Condizioni Generali di Contratto (Allegato A), cfle formano parte integrante e sostanziale delle Presenti Disposizioni Particolari ad ogni effetto.
Tanto premesso, rimane convenuto tra le Parti quanto segue:
ART. 1) Efficacia delle premesse. Valore delle Condizioni Generali di Contratto
1.1 ( Efficacia delle premesse )
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto, vincolando le Parti alla loro piena osservanza e rispetto, così come qualsiasi altra disposizione contenuta nelle Presenti Disposizioni Particolari e nelle allegate Condizioni Generali di Contratto.
1.2 ( Valore delle Condizioni Generali di Contratto )
Le Presenti Disposizioni Particolari sono regolate dalle allegate Condizioni Generali di Contratto, fatte salve le espresse derogfle contenute nelle stesse Disposizioni Particolari. In caso di incompatibilità, dovranno ritenersi prevalenti le disposizioni contenute nelle Presenti Disposizioni Particolari.
1.3 (Completezza dell’Accordo)
Il Presente Contratto rappresenta l’intera volontà negoziale delle Parti. Qualsiasi modifica, deroga, rinuncia, sostituzione, soppressione e/o aggiunta alle Presenti Disposizioni Particolari e/o alle allegate Condizioni Generali di Contratto, dovrà risultare da formale atto sottoscritto da entrambe le Parti in data successiva a quella di perfezionamento del Presente Contratto.
ART. 2) Oggetto del Contratto e Caratteristiche essenziali. Obblighi e garanzie della Concedente
2.1 (Oggetto del Contratto. Caratteristiche essenziali)
Per effetto del Presente Contratto, il Distributore assume dalla Concedente l’incarico di distribuire alle condizioni di cui all’art. 3) delle Presenti Disposizioni Particolari i diritti ivi specificati relativamente al Film lungometraggio di animazione a prioritario sfruttamento cinematografico dal titolo originale provvisorio “ ”, basato sul soggetto originale e sulla sceneggiatura scritti da , per la regia
di , di nazionalità italiana, in lingua italiana, per una durata di circa minuti primi per il Periodo di Licenza (come definito dal successivo articolo 3.5) e per il Territorio (come definito dal successivo articolo 3.1).
Le caratteristicfle del Film descritte nel presente art. 2.1) devono intendersi quali elementi essenziali del Presente Contratto. Pertanto la mancanza di uno o più di tali elementi essenziali costituirà grave inadempimento da parte della Concedente, ancfle ai sensi di quanto previsto dall’art. 12) delle allegate Condizioni Generali di Contratto (clausola risolutiva espressa).
2.2 (Obblighi e garanzie della Concedente)
La Concedente dicfliara a garantisce cfle:
- la produzione del Film inizierà il e dovrà concludersi, ivi compreso il montaggio ed il missaggio, entro e non oltre il ;
- i materiali di cui al successivo art. 5) dovranno essere consegnati al Distributore entro e non oltre il
termine, per lo stesso Distributore essenziale, del , per una prima uscita cinematografica prevista per il .
- il Film verrà realizzato nel rispetto di tutto quanto previsto nel Presente Contratto. In particolare, il Film dovrà essere realizzato nel sostanziale rispetto della sceneggiatura definitiva cfle è stata visionata ed approvata dal Distributore, per la regia del direttore artistico sopra indicato;
- il Film sarà tale da ottenere il nulla osta alla visione per tutti in Italia in sede di prima revisione.
ART. 3)Mandato di distribuzione del Film
3.1 (Distribuzione cinematografica in Italia. Thandato al Distributore. Recupero Costi della distribuzione cinematografica e minimo garantito )
In virtù del Presente Contratto, la Concedente concede al Distributore, cfle accetta, a fronte di un Minimo Garantito pari a complessivi € la distribuzione del Film in sede cinematografica (tfleatrical, non tfleatrical, public video, ecc.) e in sede audiovisiva flome e commercial video in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e per il solo flome e commercial video ancfle il Principato di Monaco in lingua italiana e la Svizzera in lingua italiana (il “Territorio”).
La distribuzione in sede cinematografica si intende affidata al Distributore alle seguenti condizioni essenziali:
a) la provvigione del Distributore sarà pari al % ( per cento) del fatturato di noleggio cinematografico;
b) verrà investito nella distribuzione (copie e lancio), un importo non inferiore ad Euro
( /00);
c) verrà messo in circolazione un numero di copie non inferiore a copie;
d) fermo restando quanto sopra, l’ammontare dei costi di distribuzione ed il contenuto della campagna pubblicitaria (manifesto, afficfles, flani, trailer) (di seguito “costi di distribuzione cinematografica”) verrà stabilito su proposta del Distributore di comune accordo tra le Parti ed il regista, restando inteso cfle l’accordo della Concedente non dovrà essere irragionevolmente negato;
e) i costi di distribuzione verranno integralmente anticipati dal Distributore, cfle avrà facoltà di recuperali, in regime di c.d. cross-collateralizzazione, con il 100% di tutti i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del Film in sede flome e commercial video nel Territorio. In caso di mancato recupero di tali costi entro 18 (diciotto) mesi dalla prima uscita cinematografica del Film, la Concedente provvederà a rimborsare al Distributore l’eventuale deficit, previa emissione da parte del Distributore della relativa fattura con IVA;
f) Il Distributore, una volta recuperati i suddetti costi di distribuzione, avrà il diritto di recuperare il minimo garantito pari ad € ( /00) in regime di cross-collateralizzazione con il 100% (cento percento) dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento del Film in sede Home Video nel Territorio;
fl) successivamente all’avvenuto recupero da parte del Distributore di tutti i costi di distribuzione sostenuti e del Minimo Garantito pari ad € ( /00), il Distributore dovrà rimettere alla Concedente, previa deduzione della provvigione di distribuzione sopra menzionata del %, una quota pari al % ( per cento) dell’ulteriore e residuo fatturato di noleggio cinematografico,.
Con il termine fatturato di noleggio cinematografico, ai sensi del Presente Contratto, si intende il Box Office al netto degli importi dedotti sulla base della legge, dei regolamenti e/o della contrattazione individuale o collettiva (incasso degli esercenti le sale, quote di proventi destinati alla Siae, ecc.);
Ferma restando l’efficacia immediata del mandato di cui sopra e delle conseguenti obbligazioni distributive, le Parti si impegnano sin da ora a perfezionare tra loro, successivamente alla stipula del presente mandato, tutti gli atti ricognitivi, di modifica e/o integrazione dello stesso cfle siano necessari a rendere il rapporto qui regolato compatibile con le esigenze legate al rispetto delle procedure di erogazione del finanziamento statale alla distribuzione del Film.
3.2 (Distribuzione diritti home e commercial video in Italia, Thandato al Distributore, Recupero del Thinimo Garantito)
In virtù del Presente Contratto, la Concedente concede altresì al Distributore, cfle accetta, la distribuzione del Film in sede flome e commercial video in tutti i canali di vendita e/o noleggio al pubblico (Rental, Sell Tflrougfl, Edicola, GDO, abbinamento editoriale, vendite on line e/o per corrispondenza etc..) e tramite qualsiasi tipologia di supporto in Italia Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La provvigione del Distributore viene fissata in una percentuale pari al % ( per cento) del fatturato netto effettivo totale; salvo cfle per le vendite tramite il canale edicola laddove la provvigione sarà ridotta al % ( per cento) di quanto effettivamente incassato a seguito di tali commercializzazioni (di seguito “fatturato edicola”).
A tal fine, resta inteso cfle, ai sensi del Presente Contratto e con riferimento a tutti canali tranne il canale edicola:
(i) con il predetto termine di fatturato netto effettivo totale, deve intendersi l’ammontare del prezzo netto effettivo fatturato ai rivenditori ai fini della vendita e/o del noleggio di ciascun videogramma contenente il Film, con esclusione di quelli cfle, sebbene consegnati ai rivenditori, siano stati successivamente riconsegnati e
(ii) con il termine prezzo netto effettivo fatturato deve intendersi il prezzo effettivo fatturato ai rivenditori per la vendita e/o il noleggio di ciascun videogramma contenente il Film, al netto dell’IVA, di qualsiasi altra voce fiscale, noncflé degli sconti, in natura e/o a valore, praticati ai rivenditori, inclusi gli sconti per vendite promozionali e i premi di fine anno.
Tutti i costi e le spese necessarie alla distribuzione flome e commercial video - ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo,
(i) i costi di fabbricazione, duplicazione, imballaggio e custodia dei videogrammi;
(ii) i costi delle operazioni di digitalizzazione necessarie alla produzione e duplicazione dei supporti DVD;
(iii) i costi della campagna pubblicitaria e promozionale (di seguito “i costi della distribuzione video”), saranno ad integrale carico del Distributore. Quest’ultima avrà diritto a recuperare i costi della distribuzione video sul 100% (cento per cento) del fatturato netto effettivo totale, al netto della provvigione sopra menzionata, in cross-collateralizzazione con i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del Film in sede cinematografica.
Successivamente all’avvenuto recupero da parte del Distributore dei costi di distribuzione video, noncflé del Minimo Garantito pari ad € ( /00), il residuo fatturato netto effettivo totale, previa deduzione della provvigione del % sopra menzionata, oltre al fatturato edicola, previa deduzione della provvigione del % sopra menzionata, sarà rimesso alla Concedente.
3..3. (Durata del mandato)
La durata del mandato a distribuire tutti i diritti di cui al presente art. 4) è pattuita in 7 (sette) anni a partire dalla data di positivo collaudo tecnico dei materiali consegnati al Distributore ai sensi del successivo Art. 4) delle Presenti Disposizioni Particolari.
ART. 4) Materiali del Film – Termini di consegna: essenzialità degli stessi
La Concedente si obbliga a consegnare, a propria cura e spese, entro e non oltre il termine per il Distributore essenziale del , con le modalità qui di seguito indicate, i seguenti materiali relativi al Film cfle dovranno essere di ottima qualità e conformi alle indicazioni
- copia positiva 35 mm. del Film, stampata sotto liquido con correzione colore, in edizione italiana, completa di titoli e truke;
- formato IMX (MPEG), 625 rigfle, “letterbox 1:78 – 1:85”, 50 semiquadri/S, codifica PAL, con barre colore EBU 75% e nota da 1KHZ a – 6Db in testa al programma, con LTC di riferimento, in edizione italiana, completo dei titoli di testa e di coda e senza i neri commerciali;
- master digital betacam nel formato 16:9, completo di colonna internazionale e fondino neutro titoli;
- master digital betacam nel formato 4:3, completo di colonna internazionale e fondino neutro titoli.
- 1 vcr nel formato 1/2 pollice (vfls) e 1 DVD, il cui contenuto sia conforme a quello del beta SP e/o dell’IMX;
- 1 copie dell'elenco dei titoli di testo e di coda;
- 1 copie dell'elenco dei dialogfli definitivi;
- 1 copie di una sinossi del Film;
- 1 copie del “Billing Block”;
- cinque (5) copie della dicfliarazione sulle opere dell'ingegno (redatta sul modello fornito dal Distributore) contenente l'elencazione di tutte le opere utilizzate nella produzione, ivi incluse le musicfle;
- lista degli eventuali obbligfli di citazione;
- master betacam sp, 625 rigfle, 50 semiquadri/s con ltc completo di titoli e truke, senza interruzioni e/o neri commerciali, con colonna mixata italiana stereo sulle piste 1 e 2, corredato di fondino neutro titoli su betacam sp, di colonna internazionale stereo su dat sincrono e di cartelli di segnalazione inizio/fine tempo o parte personalizzati su beta sp separato, per la trasmissione;
- un congruo numero (almeno 20) di selezionate diapositive e foto di scena, b.n. e colore, con indicazione, nel retro delle foto e sulle diapositive, dei nomi dei soggetti fotografati. Su ricfliesta del Distributore, il coproduttore si obbliga altresì a mettere a disposizione di quest’ultima i negativi delle dette fotografie e diapositive.
- Copyrigflt e cflain of rigflts.
ART. 5) Accesso a fondi e finanziamenti
La Concedente dicfliara e garantisce cfle, alla data di perfezionamento del Presente Contratto, la Produzione non fla ottenuto alcun tipo di fondo e/o finanziamento nazionale e/o internazionale, non avendo la Concedente presentato istanze o domande al riguardo.
ART. 6) Determinazione del corrispettivo e modalità di versamento
Il Distributore verserà alla Concedente, con pieno effetto liberatorio un importo complessivo, onnicomprensivo, forfetario e bloccato di Euro oltre IVA a titolo di minimo garantito a valere sull’affidamento del mandato a distribuire i diritti di cui ai precedenti artt. 3.1) e 3.2) con le seguenti modalità:
ART. 7) Rendicontazione
Il Distributore si impegna ad inviare alla Concedente, presso l’indirizzo indicato in epigrafe, idonea rendicontazione (trimestrale per il primo anno, semestrale per il secondo anno e successivamente annuale)
di tutte le attività distributive del Film. La Concedente avrà 30 giorni dalla ricezione per verificare i detti rendiconti ed eventualmente contestarli. Decorso il predetto termine di 30 giorni, nel silenzio della Concedente, i rendiconti stessi si intenderanno definitivamente approvati.
Unitamente al rendiconto, il Distributore, previa emissione da parte della Concedente delle relative fatture, invierà, maggiorati dell’IVA di legge, i proventi netti di quota produttore eventualmente maturati a favore della Concedente, dopo il recupero delle Spese di Distribuzione e del Minimo Garantito da parte del Distributore.
ART. 8) Ritardo nel pagamento
Le Parti convengono cfle non verrà considerato ritardo nel pagamento, ai fini del decreto legislativo 231/2002, il pagamento effettuato entro i n. 25 (venticinque) giorni successivi al termine di scadenza contrattuale.
Le Parti convengono inoltre cfle, sulle somme pagate oltre l’arco temporale di cui al precedente comma - per cause imputabili al Distributore - verrà applicato un interesse di mora pari al saggio di interesse BCE, comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’inizio di ogni semestre, senza maggiorazioni e previa presentazione di regolare fattura concernente tali interessi.
ART.9) Varianti rispetto alle Condizioni Generali di Contratto
9.1 (Facoltà di accesso presso il Laboratorio di sviluppo e stampa)
Ad integrazione di quanto previsto alla lettera H) del Punto 2) delle Condizioni Generali Xx Xxxxxxxxx, resta convenuto quanto segue:
- il Distributore e' autorizzato, subordinatamente all'esatto adempimento degli obbligfli di pagamento da essa assunti in virtù del Presente Contratto, ad accedere, presso il laboratorio di sviluppo e stampa, in ogni momento, al suddetto materiale per la stampa delle copie di sua pertinenza oltre cfle per tutte le esigenze connesse alla Produzione e per l'esercizio dei diritti ad essa spettanti in base al Presente Contratto;
- la Concedente si obbliga ad effettuare tutte le necessarie lavorazioni relative alla Produzione presso uno stabilimento di sviluppo e stampa di primaria importanza ed a depositare presso il sopraddetto stabilimento, tutto il materiale dell'intera Produzione, ivi compresi a titolo esemplificativo ma non limitativo:
- negativo sviluppato, interpositivo e internegativo 35 mm;
- colonna internazionale musica ed effetti separati in stereo, su dat o da88;
- colonna sonora mixata italiana stereo, su dat o da88;
- master beta digitale completo di fondino, titoli e truke e corredato del discfletto dell'"edit list".
9.2 ( Garanzie e manleve )
Ad integrazione di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto, la Concedente garantisce al Distributore, ai suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa, l’insussistenza di pretese di terzi, a qualsiasi titolo formulate, riguardo ai diritti acquisiti dallo stesso Distributore con il Presente Contratto, assicurandone il pacifico godimento e, comunque, obbligandosi ad assumere in proprio ogni responsabilità riguardo a pretese di terzi a qualunque titolo formulate ed ancfle di carattere economico, con particolare riferimento a contestazioni ancfle azionate in via giudiziaria con obbligo di manleva in favore del Distributore, dei suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa.
9.3 (Termini essenziali)
A parziale modifica di quanto disposto al punto 11) delle Condizioni Generali di Contratto, sono da intendersi essenziali esclusivamente i termini previsti per la consegna dei materiali al Distributore, prevista entro e non oltre il
9.4 (Crediti contrattuali e obblighi di citazione. Crediti limitati)
Ad integrazione di quanto disposto nelle Condizioni Generali di Contratto, la Concedente farà i suoi migliori sforzi per ottenere dagli autori e dall’altro personale tecnico e artistico cfle parteciperà alla Produzione, ogni più ampia liberatoria in ordine al libero utilizzo da parte del Distributore e dei suoi aventi causa, di crediti limitati rispetto a quelli contrattualmente previsti, ivi inclusa la facoltà discrezionale del Distributore e dei suoi aventi causa di non menzionare uno o più dei suddetti soggetti sui cartelli pubblicitari, sui promo reels, su riviste e/o giornali, ecc., nell’ambito di tutte le attività promozionali e/o pubblicitarie del Film.
10.1) (Crediti contrattuali)
ART. 10) Crediti contrattuali. Periodi di protezione.
Fatto salvo il diritto del Distributore di approvare i titoli di testa e di coda del Film e tutto il relativo materiale pubblicitario, resta fin d’ora inteso, in accordo, tra l’altro, con quanto previsto nel Contratto di Preacquisto, cfle dovranno comparire le seguenti citazioni:
Tanto le citazioni sopra dette quanto il logo del Distributore e della Concedente dovranno essere riportati con caratteri, rilievo, posizione e permanenza favoriti rispetto a quelli di altri coproduttori.
IL DISTRIBUTORE LA CONCEDENTE
La Concedente dicfliara di approvare per iscritto, ai sensi dell'art.1341 c.c., le seguenti clausole:
Disposizioni particolari:
Condizioni Generali di Contratto:
ALLEGATO A) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Concedente assumendosi nei confronti del Distributore ogni responsabilità amministrativa, tecnica, economica e di ogni altro genere – si obbliga a realizzare la produzione oggetto del contratto in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
2) OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il Concedente si obbliga2 a:
A) non inserire nella produzione alcun elemento avente, comunque, direttamente o indirettamente, natura pubblicitaria o promozionale, tale da contrastare con la normativa italiana vigente in materia, salvo quanto previsto in materia di “product placement” dal D.lgs n. 28 del 22 gennaio 2004.
B) non inserire nella produzione alcun elemento cfle possa pregiudicare – ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa e/o da eventuali e successive disposizioni cfle dovessero essere emanate a tutela della sensibilità dei minori in ordine ai contenuti violenti e/o osceni e/o discriminatori – la diffusione in sede televisiva della produzione, per tutta la durata della concessione, senza alcun limite e in qualsiasi fascia oraria di programmazione.
Nel caso di violazione da parte del Concedente del divieto di cui al precedente comma, sarà facoltà del Distributore risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., ovvero intimare l’adempimento entro un termine determinato, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà automaticamente risolto. Sia nel caso di risoluzione del contratto cfle di adempimento in esecuzione di apposita intimazione, il Concedente sarà tenuto a corrispondere al Distributore una somma a titolo di penale - non inferiore al 10% e non superiore al 50% del corrispettivo globale contrattualmente pattuito - impregiudicato il risarcimento del maggior danno.
Fermo restando quanto sopra previsto, il Concedente si obbliga, inoltre, a tenere il Distributore e i suoi cessionari e/o aventi causa manlevati ed indenni da ogni e qualsivoglia intervento sanzionatorio da parte delle competenti Autorità, in ordine alla rilevata presenza degli elementi di cui al primo comma della presente lett. b) ed alle connesse conseguenze di ordine patrimoniale e non;
C) consentire cfle incaricati del Distributore, da questa specificamente designati, seguano tutte le fasi delle lavorazioni relative a quanto forma oggetto del contratto ed eseguano tutte le verificfle ed i controlli ritenuti opportuni ancfle in tema di rispetto del piano di produzione e del preventivo di spesa e specificamente a consentire ad una società di monitoraggio, discrezionalmente scelta dal Distributore, di effettuare tutte le verificfle sul piano di produzione, sul preventivo presentato dal Concedente, ancfle in corso d'opera;
D) farsi rilasciare e tenere a disposizione del Distributore - a cura e spese proprie - in forma di clausole contrattuali o di separate dicfliarazioni, il consenso delle persone cfle compariranno a qualunque titolo nella produzione, dal quale risulti, inoltre, cfle nulla esse avranno da opporre e/o da ricfliedere a cfliunque utilizzi la produzione in qualsiasi sede, forma e modo, ancfle ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 0000, X. 000;
E) affidare i ruoli principali e secondari agli interpreti scelti d'accordo con il Distributore, nel rispetto dell'apposita voce di spesa indicata nel preventivo;
F) assumere a suo esclusivo carico qualsivoglia onere connesso alla utilizzazione da parte del Concedente di nastri o basi musicali fuori commercio e/o di video musicali, ancfle con particolare riferimento alle diffusioni televisive del programma; sarà altresì sua esclusiva cura prendere i necessari accordi con gli aventi diritto, ove possibile per il tramite della competente associazione fonografica, tenendo manlevata ed indenne il Distributore e i suoi cessionari e/o aventi causa da pretese ed azioni al riguardo da parte delle case fonograficfle o di qualsiasi terzo.
G) effettuare tutte le necessarie lavorazioni relative alla Produzione presso uno stabilimento di sviluppo e stampa di primaria importanza ed a depositare, presso il sopraddetto stabilimento, il negativo delle singole sequenze e tutto il materiale dell’intera produzione.
Il Distributore è autorizzato - subordinatamente all’esatto adempimento degli obbligfli di pagamento da essa contrattualmente assunti - ad attingere presso il laboratorio di sviluppo e stampa, in ogni momento, al suddetto materiale per la stampa delle copie di sua pertinenza, oltrecflé per tutte le esigenze connesse alla produzione e per l’esercizio dei diritti ad essa spettanti come da contratto.
Il Concedente si obbliga a consegnare al Distributore, contestualmente al perfezionamento del presente Contratto, una dicfliarazione rilasciata dal laboratorio di sviluppo e stampa contente l’espresso impegno da parte di detto stabilimento a non far valere, nei confronti del Distributore, eventuali diritti di ritenzione.
H) protezione dell’esclusiva
Al fine di tutelare l’esclusività dei diritti ceduti al Distributore in virtù del contratto, a cfle tutti gli eventuali altri cessionari ancfle fuori dal territorio italiano, non diffondano in sede televisiva, in alcuna delle forme e modi contrattualmente previsti, direttamente o indirettamente - in Italia e territori indicati a contratto, e nelle lingue dei paesi contrattualmente previsti - la produzione oggetto del contratto, a decorrere dal compimento dell’opera e per tutto il periodo di esclusiva spettante al Distributore ai sensi del contratto stesso.
I) trattare con la massima riservatezza i dati di natura confidenziale di cui dovesse venire a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico contrattualmente previsto e a non divulgare né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati ed informazioni a cfliccflessia, salvo espresso e preventivo assenso del Distributore.
Costituisce condizione essenziale per il Distributore cfle i predetti dati ed informazioni siano utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto stesso.
Ricevuta l’informativa di cui al DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, con la sottoscrizione del contratto, il Concedente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti e per le finalità previste nella predetta informativa.
Rilasciare e tenere a disposizione del Distributore – a cura e spese del Concedente medesimo – in forma di clausole contrattuali o di separati atti, la dicfliarazione di consenso (preceduta da idonea informativa) delle persone cfle compariranno a qualunque titolo nella produzione, dal quale risulti, inoltre, cfle nulla esse avranno da opporre e/o da ricfliedere a cfliunque utilizzi la produzione in qualsiasi sede, forma e modo, ancfle ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 0000, X. 000.
Xx caso di violazione dei divieti o di inadempimento degli obbligfli previsti nella presente lettera L) sarà facoltà DEL DISTRIBUTORE risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., il contratto , impregiudicato il risarcimento dei danni.
L) indicare - ove necessario, per la presenza in contratto di particolari modalità di pagamento - i nominativi e le qualificfle dei propri rappresentanti autorizzati a riscuotere ed a quietanzare in nome e per conto proprio, producendo idonea documentazione, noncflé, per qualsiasi caso di decadenza o di cessazione dall’incarico delle persone suddette (ancfle se tale decadenza avvenga “ope legis” e sia resa pubblica nei modi di legge), dare tempestiva comunicazione per iscritto al Distributore dell’avvenuta decadenza o cessazione o sostituzione, in difetto della quale i pagamenti effettuati ai rappresentanti decaduti o cessati avranno per il Distributore comunque pieno effetto liberatorio.
3) ALTRI OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il Concedente si obbliga a:
A) ad effettuare - a propria cura e spese – la trascrizione presso il Pubblico Registro Cinematografico del presente contratto.
A tal fine il Concedente si impegna, a propria cura e spese, a:
far autenticare, se ricfliesto per iscritto del Distributore, tutte le sottoscrizioni da esso apposte al presente contratto – perfezionato in 4 (quattro) originali – da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato;
registrare il presente contratto presso il competente ufficio degli atti privati;
notificare alla Siae, quale condizioni per il pagamento della prima rata del corrispettivo contrattualmente stabilito, una copia originale del presente contratto, debitamente registrata, e corredata in allegato di una nota di trascrizione riportante i termini essenziali del contratto stesso, consegnandone copia originale al Distributore.
Il Concedente, successivamente all’operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, si obbliga a:
- procedere – ai sensi dell’art. 13 del DPCM 8/4/1998 n. 163 ed entro e non oltre 180 giorni dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia – sia alla rinnovazione nel pubblico registro per la cinematografia dell’iscrizione della/e opera/e cinematografica/cfle oggetto del contratto, sia alla ritrascrizione nel pubblico registro per la cinematografia dell’atto negoziale già trascritto nel soppresso pubblico registro cinematografico e notificato alla SIAE, dando al Distributore tempestiva comunicazione sia dell’avvenuta rinnovazione dell’iscrizione cfle della ritrascrizione. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al presente comma, sarà facoltà del Distributore, risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., e cfliedere la restituzione dei corrispettivi già versati, impregiudicato il risarcimento dei danni subiti dal Distributore.
Il Concedente, inoltre dicfliara di aver posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia per l’iscrizione della/e opera/e cinematografica/cfle dedotta/e in oggetto del presente contratto.
B) Ottenere a propria cura e spese e consegnare tempestivamente al Distributore il nulla osta alla programmazione pubblica del film/s ai minori degli anni 18 e 14.
Nel caso in cui il/i film risultasse/ro vietato/i ai minori degli anni diciotto l’accordo si intenderà immediatamente risolto e il Distributore avrà diritto alla restituzione delle somme già corrisposte al Concedente, impregiudicato il risarcimento del maggior danno.
Laddove il/i film risultasse/ro, invece, vietato/i ai minori di anni 14, sarà facoltà insindacabile del Distributore risolvere immediatamente il contratto ovvero ridurre il corrispettivo del 50% rispetto a quello contrattualmente convenuto.
C) Presentare - a propria cura e spese - la denuncia di inizio lavorazione ed a provvedere a tutte le formalità previste dalla vigente normativa al fine di ottenere i relativi benefici. Il Concedente dovrà predisporre, inoltre, nei termini di legge, tutta la documentazione necessaria al corretto adempimento di detta denuncia.
D) Realizzare la produzione oggetto del contratto, sotto tutti i punti di vista, secondo le prescrizioni della vigente normativa affincflé la stessa risulti idonea ad usufruire dei benefici previsti dalla suddetta normativa.
E) Provvedere - a propria cura e spese - ad ogni formalità prevista dalla normativa in vigore per ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana del/i film ed ancfle per la concessione dei benefici di legge.
4) DIRITTI DEL DISTRIBUTORE
1) Il Distributore potrà seguire per mezzo di un proprio delegato alla produzione ogni fase della realizzazione della produzione oggetto del contratto e quindi le fasi delle riprese e del montaggio fino al completamento della copia campione.
Eventuali spese di viaggio e di soggiorno relative al delegato del Distributore saranno ad esclusivo carico della stessa.
Il delegato alla produzione avrà facoltà di formulare utili suggerimenti per il migliore esito della produzione, impegnandosi il Concedente, a sua volta, a tenerne debito conto ove tali suggerimenti non siano irragionevoli.
Il delegato avrà, inoltre, piena facoltà di effettuare tutte le verificfle necessarie riguardo alla corretta attuazione del piano di produzione ed al rispetto del preventivo di spesa.
2) Nel caso in cui i materiali della produzione siano consegnati al Distributore in versione originale, in lingua diversa da quella italiana, il Distributore avrà diritto a realizzare l’edizione in lingua italiana - ancfle con riferimento agli eventuali segmenti musicali cantati contenuti nelle opere, la cui esecuzione vocale potrà essere affidata ad artisti italiani - avendone il Concedente ottenuto l’autorizzazione dagli autori e dagli aventi diritto a qualsiasi titolo. In tal caso, il Distributore diverrà titolare esclusiva ed in perpetuo, senza limiti di spazio, di tutti i diritti di utilizzazione economica della suddetta edizione e dei relativi materiali
3) Ogni trasmissione della produzione potrà essere preannunciata dal Distributore e dai suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa sia a mezzo televisivo cfle radiofonico, sia con ogni altro mezzo idoneo alla scopo.
4) Il Distributore e i suoi cessionari, concessionari e aventi causa, avranno il diritto di abbinare la/e opera/e oggetto dell’accordo con filmati, programmi e messaggi pubblicitari (c.d. sponsorizzazione in ogni sua forma) e, conseguentemente, di:
- effettuare i necessari inserimenti e le interruzioni, nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa, facendo propri i relativi proventi;
- utilizzare, ancfle ai fini promozionali e pubblicitari, eventualmente diffondendoli nel corso di programmi televisivi, brani e/o sequenze della/e opera/e, da destinare altresì alla creazione di eventuali antologie.
In conseguenza di quanto sopra, il Concedente, garantisce e tiene il Distributore sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa, azione o rivendicazione dovesse essere avanzata nei suoi confronti dal regista, dagli autori, artisti, interpreti ed esecutori, con riferimento all’effettuazione delle interruzioni pubblicitarie, noncflé‚ alla sponsorizzazione ed alle citate ulteriori forme di utilizzazione della/e opera/e.
5) MATERIALI RELATIVI ALLA PRODUZIONE
Qualora sia riscontrata dal Distributore l’inidoneità tecnica di tutto il materiale fornito dal Concedente o di parte di esso, questi si obbliga fin da ora a sostituirlo tempestivamente a proprie integrali cura e spese, e comunque entro e non oltre 30 giorni – termine essenziale per il Distributore– dall’invio della contestazione al riguardo, da effettuarsi per iscritto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
Nel caso, invece, cfle tale sostituzione non sia possibile per qualsivoglia motivo, il presente accordo potrà essere risolto dal Distributore nella sua globalità in applicazione dell’art. 1456 cod. civ., fatto salvo il risarcimento al Distributore dei danni e l’impegno del Concedente di restituire al Distributore le somma ad esso dal Distributore già corrisposte.
Il Concedente si obbliga a consegnare al Distributore (presso la competente Direzione) l’elenco definitivo dei titoli di testa e di coda, copia dattiloscritta dei dialogfli definitivi, noncflé cinque copie della dicfliarazione sulle opere dell’ingegno (redatta su modello fornito dal Distributore) contenente l’elencazione di tutte le opere utilizzate nella produzione, ivi incluse le musicfle.
Il Concedente si obbliga altresì, a fornire al Distributore, a proprie spese nel corso delle riprese un congruo numero di fotografie a colori ed in bianco e nero (unitamente ai relativi negativi afferenti alle riprese medesime, con particolare riguardo ai protagonisti), dei quali dovrà assicurare a suo carico al Distributore tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento, ivi compresi i cosiddetti “diritti derivati” e di mercflandising – cfle potranno essere dal Distributore e dai suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa riprodotti e pubblicati in qualsiasi forma e modo e per l’illustrazione in ogni sede del programma. Le foto dovranno essere di ottima qualità.
6) GARANZIE, XXXXXXX E LIBERATORIE DA PARTE DEL CONCEDENTE
Il Concedente si obbliga a stipulare accordi scritti (di cui darà copia al Distributore ) con gli autori, gli artisti interpreti ed esecutori e con cfliunque collabori in qualsiasi forma e modo alla realizzazione della produzione, cfle dovranno contenere pattuizioni dalle quali risulti tra l'altro ed in particolare cfle:
1) appartengono al Concedente tutti i diritti e i proventi indicati nel contratto;
2) l’equo compenso in favore degli autori e degli artisti interpreti della/e produzione/i, se ed in quanto dovuto, a fronte della diffusione televisiva della/e opera/e oggetto del presente contratto, via etere, cavo e satellite, sarà liquidato secondo le vigenti disposizioni di legge in materia e secondo gli accordi eventualmente perfezionati tra gli enti radiotelevisivi cessionari e/o aventi causa del Distributore e le categorie interessate.
In aggiunta all’equo compenso, eventualmente dovuto, null’altro essi avranno a pretendere dal Distributore e/o suoi cessionari e aventi causa ed, in genere da cfliunque utilizzi e sfrutti la produzione come previsto nel contratto, in particolare attraverso la comunicazione della stessa al pubblico xxx xxxxx, xxx xxxx, via satellite.
3) essi si obbligano a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo dei diritti spettanti sulla produzione al
Distributore.
Il Concedente espressamente garantisce al Distributore cfle l’intera produzione è libera da diritti di qualsiasi genere, cfle possano essere in contrasto con i diritti concessi al Distributore in virtù del contratto, da oneri e/o pretese di qualsivoglia ordine e natura cfle possano pregiudicare e/o limitare il pacifico godimento da parte del Distributore stessa dei diritti; cfle sussiste la libera disponibilità dei materiali consegnati, per assenza su di essi di oneri e/o vincoli reali e/o personali, esonerando il Distributore altresì da ogni responsabilità al riguardo e tenendolo manlevata ancfle da qualsiasi onere o spesa derivante da controversie giudiziarie.
7) IMPORTO BLOCCATO
Il corrispettivo previsto a contratto deve intendersi “importo bloccato” ad ogni effetto, qualunque possa essere o risultare l’ammontare delle spese cfle saranno sostenute dal Concedente per la realizzazione della produzione, noncflé per l’assolvimento degli obbligfli dallo stesso assunti con riferimento a tutto quanto
forma oggetto del contratto.
Pertanto null’altro il Distributore dovrà corrispondere al Concedente per alcun titolo, causa o ragione, con riferimento a tutto quanto forma oggetto del contratto.
8) DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO E DEI RELATIVI CREDITI - DEROGHE
Il contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Concedente a terzi in qualsiasi forma, modo ne’ a qualunque titolo, fatta salva l’espressa deroga scritta da parte del Distributore.
Nel caso di violazione del divieto di cui al precedente comma sarà facoltà del Distributore risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., impregiudicato il risarcimento dei maggiori danni subiti dal Distributore.
9) TERMINI ESSENZIALI - FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL DISTRIBUTORE
I termini tutti indicati a contratto si intendono essenziali per il Distributore
Pertanto la mancata osservanza da parte del Concedente - salvo cfle non si tratti di eventi dovuti a caso fortuito e/o a forza maggiore cfle il Concedente non abbia in alcun modo concorso a determinare - ancfle di uno solo di essi darà al Distributore la facoltà di ritenere risoluto, in tutto o in parte, il presente accordo, salvo risarcimento del maggior danno, ferma restando la facoltà per il Distributore di ricfliedere al Concedente - a mezzo di lettera raccomandata, entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, in deroga all’art. 1457 cod. civ. - l’adempimento, restando a carico del Concedente l’obbligo del risarcimento del danno
10) CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CASO FORTUITO
Se per caso fortuito o di forza maggiore non gli fosse possibile adempiere gli obbligfli assunti secondo quanto previsto a contratto, il Concedente dovrà:
- darne documentata comunicazione al Distributore con lettera raccomandata da far recapitare al
Distributore stessa entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento ostativo;
- inoltrare ricfliesta motivata di nuovi termini entro cui adempiere, cfle sarà valutata dal Distributore
con la più ampia discrezionalità in vista:
- della proroga dei termini, ovvero
- della risoluzione del contratto, ovvero
- dell'esercizio da parte del Distributore della facoltà di recesso dal contratto ex art. 1373 cod. civ.
Ai fini delle presenti condizioni generali di contratto le espressioni “forza maggiore” o “caso fortuito” comprendono ogni fatto ancfle di terzi e della Autorità, imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo delle parti, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili ai contraenti e cfle, per natura ed entità, sia di per sé tale da impedire l’adempimento o l’esatto adempimento degli obbligfli contrattuali.
11) NATURA DELL‘ATTO NEGOZIALE
In nessun caso il contratto potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le parti.
Una parte contraente non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per le obbligazioni assunte dall’altra nei confronti di terzi ancfle ove tali obbligazioni derivassero dall’esecuzione del contratto.
12) FORO COMPETENTE
Il presente contratto è sottoposto alla legislazione italiana.
Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo troverà applicazione la legislazione italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di
13) REGISTRAZIONE
Il presente contratto sarà registrato - a cura e spese del Concedente - a tassa fissa, ai sensi dell’art. 25 d.lgs n. 28 del 22 gennaio 2004.