PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
FONDO DI ASSISTENZA
Allegato C
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
per l’affidamento di organizzazione del campo estivo presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato “Tor di Quinto”– Roma e la gestione delle attività a carattere educativo-sportivo e ludico-ricreativo. Periodo contrattuale di 12 settimane stagione estiva 2022.
CIG. Z1135F1450
1) Il FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (in proseguo Ente), rappresentato dal Dr. Xxxxx Xxxxxx, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, nella qualità di Dirigente Delegato pro tempore, come risulta dai Decreti del Presidente del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato n. 559/C/F/2/1/422 e n. 559/C/F/2/1/423 datati 19 marzo 2021, il quale dichiara che l’Ente è iscritto alla partita fiscale n. 80183070582.
2) LA SOCIETA’ aggiudicataria della procedura n. , meglio indicata nel Documento di Stipula Contrattuale
PREMESSO CHE
- il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza, nella seduta del 28 giugno 2021, con verbale n. 306, ha deliberato di procedere all’affidamento del servizio dell’organizzazione del campo estivo per i figli dei dipendenti della Polizia di Stato presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto, sito in Xxxxx xx Xxx xx Xxxxxx x.x.x., Xxxx, per 12 settimane, mediante pubblica gara ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), in modalità telematica nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- con Xxxxxxxxx a contrarre n. 23 del 31 marzo 2022, il Dirigente Delegato pro tempore ha autorizzato l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio in premessa;
- il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, dell’art. 36, co. 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici;
- che per l’affidamento del servizio in argomento presso il Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto Roma, si è svolta una richiesta di preventivi di spesa il cui prezzo posto a base di gara è stato fissato in € 81,675, oltre € 0,825 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per ogni minore partecipante al turno settimanale (IVA esclusa).
VERIFICATA
1. l’esistenza della garanzia definitiva, nella forma di polizza fideiussoria per l’importo contrattuale, predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 103 e 93 del Codice degli appalti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto.
2. la certificazione di regolarità contributiva in capo all’esecutore;
3. l’esistenza del Documento di Valutazione Rischi;
4. l’esistenza della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e RCO a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti al Fondo di Assistenza in conseguenza dell’espletamento del servizio;
5. La sottoscrizione del “Patto di integrità” per i contratti pubblici dell’Amministrazione di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.831 del 3 agosto 2016.
Si conviene
Articolo 1
(Definizione delle parti)
1. il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è indicato con la parola “Fondo di Assistenza”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente è indicato con la parola “Impresa”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.
3. il Circolo Funzionari della Polizia di Stato ed il Centro Sportivo della Polizia di Stato Tor di Quinto, sono indicati con le parole “Centro Sportivo” rappresentati nei modi prescritti dai Regolamenti delle citate strutture in vigore.
Articolo 2
(Oggetto del contratto)
Il presente atto ha per oggetto lo svolgimento da parte dell’Impresa delle attività riguardanti il servizio organizzazione del campo estivo presso il Centro Sportivo, come descritto nel relativo Capitolato Prestazionale e negli atti di gara che costituiscono parte integrante del presente atto.
E’ espressamente vietato il subappalto.
Articolo 3
(Valore delle premesse e norme regolatrici)
Le premesse di cui sopra e nella restante parte del presente atto, gli atti e i documenti richiamati, il “Capitolato Prestazionale, nonché la “Domanda di partecipazione” presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, che le Parti dichiarano di bene conoscere, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza delle norme, dei patti, oneri e condizioni previsti:
a) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti);
b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
c) dal d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
d) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
e) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;
f) dalla legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), per quanto concerne l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214).
g) dal d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii.
h) dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. modifiche e integrazioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge. 13 agosto 2010, n. 136;
i) dal d.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
j) dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia;
k) dal contratto e dal capitolato Prestazionale che le parti, in possesso di copia dei predetti dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dall’offerta economica presentata in sede di gara;
l) dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che verrà sottoscritto tra l’Impresa ed il Direttore dell’esecuzione;
L’Impresa contraente dichiara di conoscere e accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’art. 99 del R.D. 827/1924 - Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.
Articolo 4
(Notifiche e comunicazioni)
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, ovvero a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata dell’Ente e dell’Impresa. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 34 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dall’Impresa e dal Direttore dell’esecuzione (di cui all’art. 11), e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell’avvenuta notifica.
La PEC del Fondo di Assistenza è: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx La PEC dell’Impresa è quella dichiarata in sede di gara
La PEC del Centro Sportivo è: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxx.xx
Articolo 5
(Durata del contratto)
L’appalto disciplinato ha la durata di n. 12 settimane, a decorrere dal 13 giugno e fino al 9 settembre 2022, così come disciplinato dal capitolato prestazionale.
Il Fondo di Assistenza si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall’articolo 32 del d.lgs. 50/2016, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 10 (garanzie di esecuzione).
Alla scadenza dell’appalto l’Impresa sarà tenuta, a richiesta del Fondo di Assistenza, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all’effettivo subentro di altro operatore economico.
E’, comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.
Articolo 6
(Valore contrattuale e modalità di pagamento dei corrispettivi)
l valore complessivo dell’appalto, determinato in sede di gara, è indicato nel Documento di stipula del contratto, generato dal sistema telematico.
Il valore presunto del contratto è quantificato in € più oneri fiscali ed è indicato ai soli fini della determinazione del valore complessivo del servizio che si ribadisce presunto.
Il servizio è articolato:
- in turni settimanali di 5 giorni (dal lun. al ven.), per i quali è stabilita la corresponsione dell’importo di €. , , più oneri fiscali, per ogni singolo partecipante;
- in due o più turni ovvero nel caso in cui si iscrivano più fratelli per i quali è stabilita l’applicazione di un sconto del 10% per coloro che decidano di frequentare consecutivamente;
La quota di partecipazione settimanale stabilita per ciascuno dei partecipanti al campo estivo verrà versata dai familiari dei minori direttamente all’Impresa, con congruo anticipo rispetto all’inizio di ciascun turno.
I rapporti di natura contrattuale, intercorreranno direttamente tra l’Impresa e la famiglia del minore frequentatore.
Il Fondo Assistenza fornirà all’Impresa, entro il venerdì prima dell’inizio di ogni turno, i nominativi dei partecipanti al campo estivo.
Sono ammesse rinunce per soli comprovati e documentati impedimenti familiari o di malattia dei minori che non consentano ai medesimi la frequenza del Campo estivo.
In caso di rinunce pervenute dopo la presentazione della domanda o l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione, entro il mercoledì antecedente l’inizio del turno, l’Impresa dovrà restituire alla fami-glia del minore l’intera somma versata.
Qualora la rinuncia pervenga successivamente al mercoledì antecedente l’inizio del turno, la somma versata per la partecipazione sarà restituita dall’Impresa, decurtata dell’importo di € 70.00.
Nel caso in cui i suddetti impedimenti o motivi di salute intervengano successivamente all’inizio del turno a cui il minore è stato ammesso, nessun rimborso, neanche parziale, potrà essere corrisposto.
Per il Fondo di Assistenza sono: il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.
Al fine dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136, si comunica che il numero CIG relativo al servizio è il seguente Z1135F1450.
L’impresa ha comunicato, con apposita dichiarazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 il conto corrente bancario o postale dedicato e gli addetti autorizzati ad operare sul c/c.
Articolo 7
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Impresa nell’assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuta a comunicare al Fondo di Assistenza ogni modifica sui conti correnti dedicati (IBAN) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi ai sensi dell’art. 3 co. 7, L. n. 136/2010 e delle linee guida dell’ANAC n. 556 del 31 maggio 2017.
Articolo 8
(Revisione del compenso)
Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della mano d'opera e di ogni altro elemento di costo del servizio.
Articolo 9
(Esecuzione in danno)
Qualora l’Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell’adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli
obiettivi richiesti, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all’addebito delle penali previste contrattualmente, il Centro Sportivo ed il Circolo Funzionari avranno la facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l’adempimento. Il citato termine, che non potrà essere superiore a 5 giorni, fatti salvi i casi d’urgenza, decorrerà dal momento in cui l’Impresa riceverà la comunicazione scritta, con le modalità di cui all’articolo 4, da parte del Fondo di Assistenza della fissazione del termine. Decorso inutilmente detto termine per l’adempimento, il Fondo di Assistenza avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dal Fondo di Assistenza saranno ad esclusivo carico dell’Impresa appaltatrice, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.
Articolo 10
(Garanzia di esecuzione)
A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi assunti per l’intero periodo contrattuale, l’Impresa presenta garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103, del d.lgs. 50/2016 per la somma equivalente al valore contrattuale in favore del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, nel termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.
La garanzia, costituita ai sensi dell’articolo 103 del d. lgs. 50/2016, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Fondo di Assistenza, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo di tale garanzia rimane vincolata, finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa il Fondo di Assistenza operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga secondo i termini e le modalità indicati all’art. 19 (forme di inadempimento), sorgerà per il Fondo di Assistenza, la facoltà di risolvere il contratto, affidando l’appalto ad altra impresa in danno di quella contraente.
A pena di decadenza dall’aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
L’Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso sul Conto Corrente intestato al Fondo di Assistenza che sarà comunicato in seguito.
La polizza fideiussoria dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Articolo 11
(Direttore dell’Esecuzione)
Ai sensi dell’art. 101 Codice degli appalti, il Direttore del Centro Sportivo, è nominato Direttore dell’esecuzione e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
1. coordinare, dirigere ed effettuare il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato;
2. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano conformi ai documenti contrattuali;
3. svolgere tutte le attività espressamente demandate dal codice degli appalti, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
Articolo 12
(Verifica di conformità)
Ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, resta ferma la facoltà del Fondo di Assistenza di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.
La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell’esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.
Articolo 13
(Personale impiegato)
L’Impresa è obbligata ad effettuare il servizio con mezzi propri, gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato prestazionale, nelle
dichiarazioni di offerta economica e tecnica presentate in sede di gara, nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dal Referente del Centro Sportivo – Direttore dell’Esecuzione, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio tali da evitare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento delle attività interessati dal servizio, anche se ciò comporti l’esecuzione del servizio stesso a gradi, limitando le prestazioni ad alcuni ambienti o aree e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell’Impresa a percorsi più lunghi e disagiati.
Sono a totale carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri ed obblighi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio, ivi inclusi gli oneri relativi agli spostamenti del personale. L’Impresa è tenuta ad impiegare personale munito di preparazione professionale e di conoscenze appropriate alle esigenze di ogni specifica prestazione contrattuale, secondo le modalità indicate e in conformità a quanto riportato sulle qualifiche professionali e sulle esperienze lavorative pregresse e documentate. All’inizio dell’appalto, l’Impresa comunicherà per iscritto l’elenco nominativo, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate, con le complete generalità, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ognuno. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, in possesso degli stessi documenti e qualificazioni professionali, entro 5 giorni da ciascuna variazione. Il Fondo di Assistenza, sentito il Direttore dell’esecuzione, può chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultino inidonee, incapaci o manifestino contegno non corretto. In tal caso, l’Impresa dovrà provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l’Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo di Assistenza a sostituire il proprio personale, il Fondo di Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all’Impresa.
Fermo restando il termine iniziale di esecuzione del servizio, per tutte le modalità organizzative e di svolgimento del servizio, si rinvia alle specifiche previste negli atti di gara e nel capitolato prestazionale, richiamando l’attenzione sul rispetto delle fasce orarie programmate, al fine di evitare ogni intralcio allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro Sportivo. Ogni variazione delle modalità operative descritte dovrà essere preventivamente concordata con il Direttore dell’esecuzione.
Articolo 14
(Osservanza delle condizioni di lavoro)
L’Impresa è tenuta all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore relativo allo specifico servizio
svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.
Il Fondo di Assistenza, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate, si riserva il diritto di attivare gli enti previdenziali in merito alle procedure di versamento sostitutivo della stazione appaltante.
Il Fondo di Assistenza procederà, per tale azione, al recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento dell’importo fideiussorio.
A tal fine l’Impresa è obbligata, su richiesta del Direttore dell’esecuzione, a far prendere visione dei contratti di lavoro dei dipendenti impiegati presso il Centro Sportivo, comprovanti l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nei servizi, nonché tutta la documentazione attestante l’identità ed i requisiti professionali posseduti.
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Fondo di Assistenza e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell’Impresa che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. Il Fondo di Assistenza rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l’Impresa e i suoi dipendenti.
Articolo 15
(Responsabilità dell’Impresa)
L’Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del codice civile nonché del d. gs. 9 aprile 2008 n. 81.
L’Impresa è, altresì, responsabile nei confronti del Fondo di Assistenza dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ responsabile nei confronti del Fondo di Assistenza e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all’Impresa di mantenere il Fondo di Assistenza sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Per i beni appartenenti al Fondo di Assistenza, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell’Impresa i costi per il risarcimento dei danni, saranno a questa addebitati a prezzi di
inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dal Fondo di Assistenza, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.
Articolo 16
(Interventi di natura straordinaria e Reperibilità)
Dovrà essere garantita, durante tutto il periodo di durata del presente contratto, la reperibilità secondo quanto disciplinato nel Capitolato prestazionale senza ulteriori oneri.
Articolo 17
(Tutela contro azione di terzi)
L’Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Centro Sportivo ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.
Per l’assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l’Impresa dovrà produrre copia di idonea polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi riportati al comma precedente o munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa così come previsto dall’avviso di indagine di mercato. L’esistenza di tale polizza non libera l’Impresa dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata contrattuale di cui al presente articolo sono condizioni essenziali del presente contratto e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro il Centro Sportivo, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all’incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell’autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
Se l’azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell’appalto, il Centro Sportivo potranno rivalersi sull’Impresa in qualunque tempo, assumendo l’Impresa stessa tutte le conseguenze della lite.
Articolo 18
(Vigilanza)
Il Fondo di Assistenza, tramite il Direttore dell’esecuzione, vigila sull’osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare dell’Impresa o ad un suo delegato l’eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.
Qualora il Direttore dell’esecuzione rilevi delle carenze nella esecuzione del servizio, ne darà comunicazione all’Impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.
La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore.
Le carenze rilevate dal Direttore dell’esecuzione dovranno essere tempestivamente segnalate al Fondo di Assistenza per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell’Impresa.
In caso di inadempimento di quanto richiesto il Fondo di Assistenza si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente contratto.
Articolo 19
(Forme di inadempimento)
L’Impresa è formalmente inadempiente quando:
a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, agli orari concordati e previsti nel Capitolato Prestazionale. In particolare, non rispetti gli orari di servizio e l’impiego del personale previsto; non osservi le fasce di reperibilità richieste; non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di igiene del personale nonché di quanto altro previsto dal capitolato;
c) non adempia agli obblighi di cui agli articoli 13 (personale impiegato) e 14 (osservanza delle condizioni di lavoro);
d) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto e capitolato tecnico, nonché di altre normative.
Articolo 20
(Procedimento di contestazione di inadempienze)
L’omissione di una prestazione è contestata per iscritto, con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni) ed in contraddittorio con l’Impresa, dal Direttore dell’Esecuzione e comunicata, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa
contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.
Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 4, dal Direttore dell’Esecuzione, Referente del Centro Sportivo, all’Impresa e comunicato, per conoscenza, al Fondo di Assistenza, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni
Articolo 21
(Sanzioni per le inadempienze)
L’omissione, anche parziale, del servizio comporta l’applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con l'Impresa di almeno tre omissioni, notificate con le modalità di cui all’art. 4 (Notifiche e comunicazioni), nel corso del contratto fa sorgere per il Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
L’espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l’applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre volte nello stesso anno solare fa sorgere in capo al Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto.
L’Impresa è soggetta a penalità qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze determinate dall’inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli.
Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell’inadempienza, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio).
Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l’esecuzione in danno, verrà applicata una penalità calcolata per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l’omissione fosse limitata a periodi inferiori all’intera giornata lavorativa.
Le penalità determinate come indicato ai commi che precedono non potranno complessivamente superare il 10% sull’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Di ogni anomalia o mancanza, il Fondo di Assistenza informerà l’Impresa con le modalità di cui all’articolo 4 del presente Contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati all’Impresa, che dovrà comunicare in forma scritta al Fondo
di Assistenza ovvero al Direttore dell’esecuzione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano ammissibili a insindacabile giudizio del Fondo di Assistenza ovvero del Direttore dell’esecuzione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, il Direttore dell’esecuzione procederà all’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Si precisa che nei casi in cui si applica la penale resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ex art. 1382 c.c.
L’Impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale.
Il Fondo di Assistenza provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall’Impresa, nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell’Impresa stessa, come previsto al precedente art. 9 (Esecuzione in danno).
La prestazione si intenderà eseguita in danno dell’Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti.
L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto del Fondo di Assistenza di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Fondo di Assistenza, oltre a procedere all’applicazione delle penali, non compenserà le prestazioni non eseguite.
Articolo 22
(Determinazione delle penalità)
Il Fondo di Assistenza, oltre a quanto indicato all’art. 21 (Sanzioni per le inadempienze), si riserva il diritto di applicare le penalità per ogni prestazione non eseguita o non eseguita conformemente al capitolato tecnico, anche in modo parziale, che verranno detratte dai pagamenti o dalla cauzione prestata dall’Impresa, la quale, in quest’ultimo caso, deve ricostituirla nell’importo originario entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui agli artt. 4 (Notifiche e comunicazioni) e 10 (Garanzia di esecuzione).
Resta inteso che l’Impresa deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle inadempienze contrattuali. Ove l’Impresa impieghi il personale per un numero di ore lavorative inferiori a quanto proposto in sede di offerta, il corrispettivo verrà, comunque, ridotto in proporzione alle ore lavorative non effettuate.
Inoltre, l’Ente applicherà ulteriori penali, previste dalla normativa vigente.
e la gestione delle attività a carattere educativo-sportivo e ludico-ricreativo L’eventuale risoluzione del contratto, prevista al successivo articolo 27 (Recesso e Risoluzione del contratto), comporta l’affidamento del servizio in danno dell’Impresa fino al termine dell’obbligazione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L’omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.
Articolo 23
(Applicazione delle penalità)
L’importo delle penalità è stabilito dal Fondo di Assistenza sulla base delle segnalazioni del Direttore del Centro Sportivo, con provvedimento da comunicare all’Impresa.
L’importo delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l’Impresa ha eventualmente stipulato con il Fondo di Assistenza.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l’importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. 10 (Garanzia di esecuzione). Le penalità sono notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
Articolo 24
(Subappalto del servizio)
E’ espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati al Fondo di Assistenza.
L’impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio in relazione alla tipologia del Centro Sportivo e il cui accesso è limitato al personale della Polizia di Stato.
Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l’intera disciplina all’articolo 105 del Codice degli appalti.
Articolo 25
(Disposizioni Antimafia)
L’Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri
componenti l’organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale dell’Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Impresa, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l’esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 il Fondo di Assistenza recederà dal contratto stesso.
L’Impresa si impegna a presentare a richiesta del Direttore dell’esecuzione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all’Ente stesso, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni in materia:
- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dell’Impresa stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
Qualora l’Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà del Fondo di Assistenza di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
In base a quanto previsto dall’art. 92 - sulla Risoluzione contrattuale - del d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e
s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l’acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.
Articolo 26
(Divieto di cessione del servizio)
E’ fatto divieto all’impresa di cedere, anche parzialmente, il contratto. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire
procure all’incasso, qualora gli stessi non siano stati rifiutati dalla Fondo di Assistenza con comunicazione notificata al cedente e cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l’intera disciplina alla normativa vigente.
In caso di inosservanza di tale obbligo il Fondo di Assistenza ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 27
(Recesso e Risoluzione del contratto)
Il Fondo di Assistenza, previo avviso scritto e con le modalità di cui all’art. 4, può recedere dal contratto, in tutto o in parte:
1. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
2. in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione del Centro presso cui viene espletato il servizio oggetto dell’appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso.
Il Fondo di Assistenza può dichiarare risolto il contratto:
a) per inosservanza degli obblighi di cui agli articoli: art. 9 (Esecuzione in danno), 10 (Garanzie di esecuzione), 13 (Personale impiegato), 15 (Responsabilità dell’Impresa), 17 (Tutela contro azione di terzi), 21 (Sanzioni per le inadempienze), 24 (Subappalto del servizio), 25 (Disposizioni antimafia), 26 (Divieto di cessione del servizio), 31 (Riservatezza);
b) per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente ridottasi, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Fondo di Assistenza;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) per inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice degli appalti, richiamati dal presente contratto e relativi al subappalto e alla cessione di contratto;
e) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
f) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell’Impresa anche se parziale e il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
g) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove l’impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita ed il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
h) accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dall’Impresa nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx particolare dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 80 del Codice degli appalti;
i) di omissione del servizio dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
j) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
k) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
l) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
m) in caso di inottemperanza a quanto previsto nel precedente art. 10 (Garanzie di esecuzione);
n) nel caso in cui l’Impresa non si avvalga, ai fini del pagamento dell’importo contrattuale di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.;
o) in caso di inottemperanza a quanto previsto nel precedente art. 25 (Disposizioni Antimafia). L’Impresa è tenuta agli adempimenti dovuti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. In caso di inadempimento il contratto è nullo.
Articolo 28
(Effetti della risoluzione e del recesso)
a) Effetti della risoluzione
La risoluzione del contratto determinerà per il Fondo di Assistenza il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra impresa il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa, incamerando la polizza fideiussoria e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dal Fondo di Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, il Fondo di Assistenza procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale nonché all’esecuzione del contratto in danno dell’Impresa ed all’azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.
L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dal Fondo di Assistenza rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.
Nel caso di minor spesa, nulla compete all’impresa inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione.
L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.
All’impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa senza pregiudizio dei diritti del Fondo di Assistenza sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all’impresa inadempiente.
b) Effetti del recesso
Il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato all’impresa almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.
In tal caso il Fondo di Assistenza sarà tenuto al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Direttore dell’Esecuzione;
- delle spese sostenute dall’impresa;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del valore contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Fondo di Assistenza.
c) Risoluzione per l’Impresa
L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:
1. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile;
2. nel caso in cui l’Ente richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo;
La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 (Notifiche e comunicazioni) del contratto.
Articolo 29
(Recesso unilaterale)
In ragione dell’immissione in possesso anticipato, spetta all’Amministrazione la facoltà di recesso con preavviso da notificarsi in forma scritta a mezzo raccomandata nel caso di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. In tal caso l’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine a danni e diritti derivanti dal recesso del contratto d’appalto, anche a titolo di risarcimento a causa di mancato guadagno.
Articolo 30
(Clausola risolutiva espressa)
In ragione dell’immissione in possesso anticipata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., il presente contratto deve intendersi automaticamente ed espressamente risolto in caso di impugnazione della gara d’appalto. In tal caso l’aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine a danni, pretese e diritti derivanti dalla risoluzione del contratto d’appalto.
Articolo 31
(Spese contrattuali)
L’Impresa è tenuta al versamento delle spese per la redazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di xxxxx e di registrazione del contratto e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, dovuti secondo le leggi in vigore.
A tal fine l’Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio d’impresa, che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che il medesimo è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento dovuto per la registrazione deve essere effettuato nei termini previsti dall’Agenzia delle Entrate. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, al Fondo di Assistenza.
Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo. In caso di mancato versamento, il Fondo di Assistenza ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l’ammontare al competente capitolo di entrata.
Articolo 32
(Riservatezza)
L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo di Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Fondo di Assistenza.
Articolo 33
(Privacy)
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e del “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui si rinvia per l’intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire
che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali connesse.
Ai sensi dell’art. 13 del citato d.lgs. n. 193/2003, i dati personali forniti dall’Impresa, saranno trattati ai fini del servizio richiesto, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di settore.
Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali.
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.
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Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1)
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti presso l’Editore per le citate finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
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La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.
e) Titolare. responsabile e incaricati del trattamento dei dati
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile unico del procedimento: Dirigente Superiore della Polizia di Stato Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati alla Sezione Contratti, Tel. 06/00000000 o 0000000000.
Articolo 34
(Utilizzo dei marchi e dei loghi -pubblicazione)
Per le finalità connesse all’applicazione del presente atto negoziale l’Impresa autorizza l’utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.
All’Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo “Polizia di Stato” nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall’art.1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo regolamento.
Non potranno essere, altresì, utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Articolo 35
(Domicilio legale)
Agli effetti del contratto:
- il Fondo di Assistenza elegge il proprio domicilio presso la sede amministrativa sita in xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx;
- l’Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede indicata sede di gara.
Qualunque variazione del domicilio sopra dichiarato dovrà essere comunicato al Fondo di Assistenza nelle forme previste dall’articolo 4 (Notifiche e comunicazioni) del presente contratto.
Articolo 36
(Controversie e foro competente)
Per ogni eventuale controversia derivante dall’applicazione del contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.