COMUNE DI VALLEDORIA
COMUNE DI VALLEDORIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Indice
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell’imposta.
Articolo 3 - Strutture ricettive nelle quali si applica l’imposta. Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari. Articolo 5 - Determinazione dell’imposta.
Articolo 6 – Esenzioni
Articolo 7 - Versamento dell’imposta.
Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive Articolo 9 - Controllo e accertamento dell’imposta.
Articolo 10 – Sanzioni.
Articolo 11 - Funzionario responsabile dell’imposta, accertamenti e resa del conto giudiziale. Articolo 12 - Riscossione coattiva.
Articolo 13 – Rimborsi. Articolo 14 – Contenzioso.
Articolo 15 - Consultazione delle associazioni di categoria. Articolo 16 – Clausola di adeguamento.
Articolo 17 - Entrata in vigore del Regolamento - Disposizioni transitorie e finali.
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.52 del D.Lgs. n.446/1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art.4 del D.Lgs. n.23/2011 e ll.mm.ii.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni , gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n.23 del 30.11.2011 e ss.mm.ii., dell’assessorato turismo, artigianato e commercio, ha istituito l’elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Valledoria.
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell’imposta.
1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art.4 del D.Lgs. n.23/2011 e del
D.L. n.50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017 e ll.mm.ii. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Valledoria, per il turismo ed attività accessorie e collaterali allo stesso, comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo organizzazione, attuazione e sostegno alle iniziative culturali e di spettacolo, eventi e manifestazioni, compreso attività di supporto e di logistica, servizi di informazione turistica, gestione interventi di promozione, accoglienza, trasporto e intrattenimento per i turisti e i visitatori, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.
2. Presupposto dell’imposta è l’alloggio presso le strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extra- alberghiere, nonché presso le unità immobiliari concesse in locazione con finalità turistiche o ricreative, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera c), della Legge n.431/1998 e ss.mm.ii., nonché nel caso di locazioni brevi di cui all’art.4 del D.L. n.50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017 e ss.mm.ii. Rientrano pertanto nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati, o parti di essi, per uso turistico o ricreativo e le aree di sosta.
Articolo 3 - Strutture ricettive nelle quali si applica l’imposta.
1. Ai fini del presente regolamento, a titolo indicativo e non esaustivo, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n.16/2017 e ss.mm.ii., le strutture ricettive nelle quali, se presenti sul territorio, si applica l’imposta di soggiorno sono:
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE: Albergo Albergo residenziale Albergo diffuso Villaggio albergo;
b) STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA: Campeggi e villaggi turistici Area sosta caravan Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento;
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE: Case per ferie Ostello della gioventù Affittacamere Case ed appartamenti per vacanze (CAV) Residence Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast) Turismo rurale Agriturismo Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera c) della Legge n.431/1998 e ss.mm.ii. locazioni brevi di cui all’art.4 del D.L.
n.50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.96/2017 e ss.mm.ii. tutte le altre unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato edo da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo.
2. L’uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.
3. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Valledoria fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
4. In caso di più pernottamenti non consecutivi pari o inferiori a 10 notti, i diversi periodi di alloggio non sono cumulabili tra loro al fine del calcolo del suddetto limite massimo di applicabilità dell’imposta.
5. La Giunta Comunale con propria delibera stabilisce annualmente, sulla base di valutazioni che contemperino la tutela dell'industria ricettiva e delle locazioni turistiche e l'interesse dell'ente locale alla riscossione del tributo, i periodi dell'anno (periodo invernale e bassissima stagione) nei quali la tariffa dell’imposta è azzerata.
Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.
1. E’ soggetto all’imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art.3 che si trovano nel territorio del Comune di Valledoria e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Valledoria;
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, il locatore o l’intermediario od il gestore di portale telematico intervenuto nella conclusione del rapporto locativo presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta. Gli stessi sono sempre e comunque obbligati ad effettuare l’integrale versamento dell’imposta, a favore del Comune, anche nel caso di mancato pagamento degli ospiti, ovvero di rifiuto espresso di questi ultimi. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l’intestatario della carta di circolazione del veicolo.
3. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento edo al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di “Responsabile di Imposta” ai sensi dell’art.4 del D.Lgs n.23/2001, come modificato dall’art.180, comma 3, del D.L. 19.05.2020, n.34 e ll.mm.ii., con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti ed o locatari.
4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi ed o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.
6. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico, o dei responsabili d’imposta ad essi equiparabili, sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere in tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti in ogni caso sono tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.
Articolo 5 - Determinazione dell’imposta.
1.L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall’art.3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. La misura dell’imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione di approvazione delle relative tariffe ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale, la facoltà di rimodulare o azzerare, propria deliberazione, le tariffe, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge; in particolare la Giunta Comunale
- fissa le tariffe in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, all’ubicazione della struttura ricettiva secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;
ha la facoltà di differenziare ulteriormente le tariffe in relazione al livello di stagionalità;
- ha la facoltà di azzerare le tariffe in relazione ai periodi inerenti le differenti stagioni;
- ha facoltà di prevedere zonizzazioni del territorio sottoposte a regime differenziato di tariffe;
- ha facoltà di prevedere riduzioni o applicazioni di regimi forfetari di pagamento correlati a zonizzazioni del territorio.
4. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire, anche in via sperimentale, la facoltà, per i privati che gestiscano non più di tre immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intera annualità, determinata in misura forfettaria, anche differenziata in relazione alle zonizzazioni di cui al comma 3, sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune da gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria. Le somme versate dai contribuenti ai sensi del presente comma non potranno in alcun caso formare oggetto di istanza di rimborso; ciò anche nelle ipotesi in cui a consuntivo il numero effettivo delle presenze tassabili dovesse risultare inferiore a quello per il quale è stato effettuato il versamento forfettario, ovvero nelle ipotesi di mancata locazione dell’immobile o di mancato, totale o parziale, effettivo utilizzo – per qualsivoglia ragione - dello stesso a fini turistico-ricettivi.
5. I proprietari di unità immobiliari non destinate ad abitazione principale, vengono invitati a dichiarare entro il 1° giugno di ogni anno se gli immobili posseduti sono destinati o meno a locazioni turistiche e se intendono optare o meno per il pagamento forfettario dell’imposta in luogo della tariffa giornaliera.
6. Qualora un immobile venga destinato alla ricettività turistica dopo tale data, l’opzione al regime agevolato è consentita a condizione che il contribuente presenti immediatamente la relativa dichiarazione ed effettui il pagamento forfettario contestualmente alla presentazione della dichiarazione che deve essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno ;
7. In via sperimentale, ove previsto, l’imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie rapportate alla tipologia di struttura ricettiva, con l’applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di I.V.A. e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 1,00 euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta unitamente alle tariffe di cui al precedente comma 2.
Articolo 6 – Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente;
c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
d) portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%;
e) accompagnatore di handicap non autosufficiente di cui alla precedente lettera d);
f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
g) il personale appartenente alle forze dell’ordine ed o forze armate, di Polizia Statale e Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile o, comunque, a forze a queste equiparabili, che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Valledoria;
h) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi azienda produttiva o ricettiva locale;
i) i gruppi scolastici in visita didattica;
j) gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
k) in caso di calamità naturali e o grandi eventi individuati dall’amministrazione, tutti i volontari della protezione civile e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al responsabile di imposta, da parte dell’interessato, di un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme a tutela della privacy.
2. L’Amministrazione, al fine di agevolare la fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo, pubblicherà e metterà a disposizione degli interessati e dei gestori delle strutture ricettive dei modelli di attestazione dei suddetti status.
3. E’ facoltà degli interessati presentare copia dei relativi certificati attestanti lo status che dà luogo all’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno.
Articolo 7 - Versamento dell’imposta.
1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive o i locatari corrispondono l’imposta al gestore della struttura o al locatore o all’intermediario o gestore di portale telematico intervenuto nella conclusione del rapporto locativo, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore, l’intermediario, o dei responsabili d’imposta ad essi equiparabili, effettuano il versamento al Comune di Valledoria delle somme dai medesimi incassate o da incassare nei confronti dei propri ospiti a titolo di Imposta di Soggiorno entro il giorno 5 di ciascun mese solare successivo a quello di incasso o di maturazione del diritto all’incasso nei confronti degli ospiti, con le seguenti modalità:
a) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate;
b) mediante bonifico bancario a favore del conto di tesoreria del Comune;
c) mediante eventuali sistemi di pagamento online attivati dal Comune;
3. Qualora ritenuto utile, ai fini del monitoraggio dei pagamenti da parte del Comune ovvero del concessionario, il Comune potrà richiedere al tesoriere l'apertura di appositi conti-sotto conti sezionali.
Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune Valledoria, o dei responsabili d’imposta ad essi equiparabili, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente all’Ente, entro il quinto giorno del mese successivo alla conclusione di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.6, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell'imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa e copia delle Comunicazioni obbligatorie inviate alla questura recanti l'indicazione del numero delle presenze. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione potranno concordare col Comune, ovvero col concessionario, modalità diverse di invio dei dati circa le presenze rilevanti ai fini della quantificazione dell'imposta a condizione che ciò non costituisca ostacolo all'attività di controllo.
3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal Comune e reperibile sul sito dell'ente locale ovvero del concessionario, sino alla definizione da parte dell’Amministrazione Comunale di apposita proceduta telematica. Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 1° giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata.
4. I gestori delle strutture ricettive ed i locatori, o dei responsabili d’imposta ad essi equiparabili, che versano l'imposta con modalità ordinarie devono inoltre presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'art.180, comma 4, del D.L. 19.05.2020, n.34 convertito con modificazioni dalla Legge n.77/2020 e ss.mm.ii. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.
5. Il gestore della struttura ricettiva ed il gestore o possessore dell'immobile locato, o dei responsabili d’imposta ad essi equiparabili, sono responsabili del pagamento dell'imposta, e sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbiano incassato il tributo dal contribuente. Nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva ovvero il locatore, il quale rimane ugualmente obbligato ad eseguire comunque il pagamento dell’imposta, è tenuto, ove possibile, a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo ed a trasmetterlo tempestivamente all’amministrazione comunale.
6. Il Comune di Valledoria si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web
del turismo, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell’imposta di soggiorno.
7. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell’imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all’art.7 del presente regolamento.
8. Le modalità operative per l’attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento. La convenzione potrà contenere la previsione di metodi di determinazione della tariffa proporzionali ai canoni ed ai corrispettivi delle transazioni, anche in deroga a quanto disposto dal precedente art.5, comma 1.
9. Il gestore della struttura ricettiva ed il gestore o possessore dell'immobile locato, o dei responsabili d’imposta ad essi equiparabili, hanno l’obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all’attestazione di pagamento dell’imposta da parte di coloro che soggiornano e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione ed o riduzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Valledoria.
Articolo 9 - Controllo e accertamento dell’imposta.
1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, o dei responsabili d’imposta ad essi equiparabili, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art.1, commi 161 e 162, della Legge n.296/2006 e ss.mm.ii.
3. Il Comune, può inviare ai contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive, gestori di portali telematici, i soggetti che esercitano attività di intermediazione ed ai gestori e possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari, ovvero – in alternativa - può convocare tali soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.
Articolo 10 – Sanzioni.
1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. n.471/1997, n.472/1997 e n.473/1997, e ll.mm.ii.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.471/1997 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’art.16 del D.Lgs. n.472/1997 e ss.mm.ii.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art.8, comma 2 ( dichiarazione mensile ) , da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile, o dei responsabili d’imposta ad essi equiparabili, ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n.689/1981 e ss.mm.ii.
4. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile, o dei responsabili d’imposta ad essi equiparabili, ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art.7-bis del
D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n.689/1981 e ss.mm.ii.
5. Per il mancato riversamento delle imposte entro i termini previsti dall’ art. 8, i gestori delle strutture ricettive, o dei responsabili d’imposta ad essi equiparabili, sono altresì soggetti a responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti e a responsabilità penale davanti alla Procura della Repubblica.
6. In caso di autocertificazioni false o mendaci, presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., per usufruire di agevolazioni ed od esenzioni ed od riduzioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro, ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. In tal caso il soggetto passivo si espone, altresì, alle sanzioni penali di cui all’art.483 del codice penale.
7. Per la violazione all’obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro, ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.
8. Qualora nel corso dell'attività di controllo emergano violazioni rilevanti ai fini della Legge Regionale 28.07.2017 e ss.mm.ii., l'Ufficio Tributi informa il competente servizio del Comune per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art.26 della stessa Legge Regionale.
9. Si applicano le norme di legge per le violazioni relative alla dichiarazione annuale e ai versamenti.
Articolo 11 - Funzionario responsabile dell’imposta, accertamenti e resa del conto giudiziale.
1. Il Funzionario responsabile dell’imposta di soggiorno è il Responsabile pro tempore del Servizio Tributi, deputato, con il supporto del personale degli uffici preposti, ad effettuare tutte le attività necessarie per mettere nelle condizioni i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad assolvere ai propri doveri. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari o richieste di informazioni al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, nonché disporre l'accesso alle strutture ricettive, mediante personale debitamente autorizzato e con congruo preavviso, al fine di effettuare i controlli sulla documentazione prescritta ed od acquisirne copia.
3. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art.1, commi 161 e 162, della Legge n.296/2006 e ss.mm.ii.
4. Al fine di agevolare la resa del conto giudiziale, il Funzionario responsabile dell’imposta di soggiorno può trasmettere alla Corte dei Conti una rendicontazione complessiva che racchiuda i singoli conti giudiziali debitamente compilati dagli agenti contabili.
Articolo 12 - Riscossione coattiva.
Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto sono riscosse coattivamente tramite il concessionario della riscossione Agenzia Entrate Riscossione secondo la normativa vigente la procedura di cui all’art.1, commi 792 e seguenti della Legge n.160/2019 e ss.mm.ii., ovvero, qualora consentito, mediante iscrizione a ruolo di cui al
D.P.R. n.602/1973 e ss.mm.ii. ovvero ancora mediante ordinanza ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910 e ss.mm.ii.
Articolo 13 – Rimborsi.
1. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.8.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l’imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.
Articolo 14 – Contenzioso.
Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. n.546/1992 e ss.mm.ii.
Articolo 15 - Consultazione delle associazioni di categoria.
1. L’Amministrazione in sede di prima istituzione dell’imposta, ai sensi dell’art.4, comma 3 del D.Lgs. n.23/2011, convoca preliminarmente le organizzazioni territoriali rappresentative del settore alberghiero ed extra-alberghiero, al fine di illustrare ai relativi rappresentanti la proposta di istituzione dell’imposta di soggiorno e le relative condizioni, nonché per valutare l’eventuale recepimento di istanze, proposte e suggerimenti provenienti dagli operatori turistici.
2. Al fine di monitorare l’applicazione dell’imposta nei suoi molteplici aspetti operativi, nonché per fronteggiare eventuali problematiche di carattere tecnico, l’Amministrazione Comunale, può avvalersi della collaborazione e del supporto delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, mediante convocazione periodica di un tavolo tecnico formato da rappresentanti politici e tecnici del Comune e dai rappresentanti delle suddette associazioni.
3. Il suddetto tavolo ha una funzione consultiva, non avendo le proposte elaborate dallo stesso un carattere vincolante per l’organo preposto a deliberare, al quale spetta in ogni caso la decisione finale in ordine al recepimento o meno delle stesse.
Articolo 16 – Clausola di adeguamento.
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Articolo 17 - Entrata in vigore del Regolamento - Disposizioni transitorie e finali.
1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2022.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell’ordinamento tributario ed in particolare i D.Lgs. n.471/1997, 472/1997, 473/1997 l’art.1, commi dal 158 al 170, della Legge n.296/2006 e ss.mm.ii. e, comunque, le disposizioni di legge in materia, e quelle regolamentari vigenti.