Le opportunità e il finanziamento delle PPP: Contratto di leasing V Contratto di disponibilità
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO INVESTIRE INSIEME NEL FUTURO
Bolzano, 20 settembre 2012
Centro Congressi Hotel Four Points,Viale Xxxxx Xxxxxx n. 45
Le opportunità e il finanziamento delle PPP: Contratto di leasing V Contratto di disponibilità
ee--mmaaiill: x.xxxxxx@xxxxxxx.xx cceellll.. 334477 22225533226688
Xxxxxxx XXXXXX
Avvocato - Unità Tecnica Finanza di Progetto - CIPE – Presidenza del Consiglio dei Ministri
I settori di intervento
Risorse idriche
Trasporti
Ambiente
Strutture sportive
Strutture culturali
Opere pubbliche varie
Captazione – Adduzione - Trattamento - Potabilizzazione Distribuzione - Reti fognarie e depurazione
Strade – Autostrade – Ponti e Tunnel - Aeroporti – Porti – Interporti - Trasporto pubblico locale
Smaltimento RSU
Impiantistica sportiva (piscine, centri sportivi polivalenti, etc..)
Centri congressi - Recupero immobili storici – Musei – Biblioteche – Riqualificazione urbana
Edilizia Sanitaria – Edilizia Penitenziaria – Edilizia Scolastica –Immobili uso PA – Alloggi personale militare
– Caserme – Parcheggi -
LA COMPETENZA
1
INCREMENTARE LA COMPETENZA INTERNA (formazione)
2
ACQUISIRE CONSULENZE ESTERNE COME FORMAZIONE CONTINUA
3
SEGREGARE LE COMPETENZE PER LA DURATA DELL’OPERAZIONE (TEAM)
4
MOTIVAZIONE DEL TEAM: a) C. 5, ART. 92. DEL CODICE – 2 %
b) CLAUSOLA DI RIMBORSO COSTI DI COMPETENZE DA INSERIRE NELL’AVVISO x AGGIUDICATARIO
TAR LAZIO n. 1321 del 13 febbraio 2007 - art. 2-bis 153 D.Lgs 163/2006
- LA COMPETENZA DELLA PA E’ IL PIU’ FORTE STRUMENTO DI MITIGAZIONE DEI RISCHI A SUA DISPOSIZIONE
- LA COMPETENZA ELIMINA L’ASIMMETRIA FORMATIVA INDISPENSABILE PER GIOCARE AD ARMI PARI NELLA NEGOZIAZIONE
SE LA SOCIETA’ DI PROGETTO FALLISCE
✓ Un’ ipotesi istruttiva Art. 2041 codice civile
LA NUOVA MENTALITA’ DELLE STAZIONI APPALTANTI
✓ Presidiare i processi, non delegare la prerogativa del ruolo ai privati
✓ Individuare e qualificare una squadra interna
✓ Utilizzare la consulenza giuridica, economico finanziaria e tecnica di UTFP e di consulenti esterni per impostare e seguire il procedimento
✓ La competenza della stazione appaltante permette la replicabilità dei procedimenti abbattendo il rischio di mortalità
Interventi prioritari
ART. 128, commi 2 e 3 del Codice
COMMA 2 LA PA INDIVIDUANO CON PRIORITA’ I BISOGNI CHE POSSONO ESSERE SODDISFATTI TRAMITE REALIZZAZIONE DI LAVORIFINANZIABILI CON CAPITALI PRIVATI, IN QUANTO SUSCETTIBILI DI GESTIONE ECONOMICA
COMMA 3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEVE PREVEDERE UN ORDINE DI PRIORITA’. NELL’AMBITO DI TALE ORDINE SONO DA RITENERE COMUNQUE PRIORITARI I LAVORI DI MANUTENZIONE, DI RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE, DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI GIA’ INIZIATI, I PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI, NONCHE’ GLI INTERVENTI PER I QUALI RICORRA LA POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE PRIVATO MAGGIORITARIO
COMMA 6 L’INCLUSIONE NELL’ELENCO ANNUALE … E’ SUBORDINATA ALLA PREVIA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, … SALVO … PER I LAVORI DI CUI ALL’ART. 153 PER I QUALI E’ SUFFICIENTE LO STUDIO DI FATTIBILITA’
Studio di fattibilità – Regolamento art. 14 DPR 207/2010
Art. 14
1. Comma 1, Studio di fattibilità ordinario
2. Comma 2, Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara art. 58 e 153 del Codice
3. a) Relazione illustrativa generale contenente … b) Relazione tecnica contenente …; c) Elaborati progettuali stabiliti dal Responsabile del procedimento ...
4. D) elaborato tecnico economico contenente:
- La verifica della possibilità della concessione rispetto all’appalto;
- Analisi della fattibilità economico finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e nel caso di concessione alla fase di gestione;
- Analisi della fattibilità economico sociale (analisi costi benefici)
- Schema del sistema tariffario in caso di concessione
- Elementi essenziali dello schema di contratto
BANCABILITA’
ART. 144, CO. 3-BIS, D.LGS. 163/06
I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico- finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.
ss.mm.ii.
ss.mm.ii.
Art. 30 D.Lgs. 163/06 e
Procedimento ad iniziativa pubblica
Contratto di Locazione Finanziaria
Art. 160 bis D.Lgs.
163/06 e
General Contractor | |
Art. 176 D.Lgs. 163/06 e |
Procedimento ad iniziativa privata (Promotore) | |||
Art. 278 DPR 207/10 | |||
ss.mm.ii.
Procedimento a iniziativa privata (Promotore)
Artt. 152 e ss. D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
«LIBRO VERDE
relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni» presentato dalla Commissione Europea il 30.04.04
Ricavi assicurati dagli utenti
Xxxxxx assicurati dall’amministrazione utilizzatrice
Artt. 144 e ss. D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. | Procedimento a iniziativa pubblica | ||
Istituzionalizzato
SPA o SRL anche consortili a capitale pubblico privato
ss.mm.ii.
Contratto di
disponibilità
ss.mm.ii.
Contratto di
concessione di servizi
Modelli di PPP
Contratto di
concessione costruzione e gestione
Art. 143 D.lgs.163/2006
Contrattuale
Passaggio a controllo privato di un’ impresa pubblica già esistente (Privatizzazione)
Creazione di entità ad hoc pubblico-private
Opere c.d.
«fredde»
Opere c.d.
«calde»
Partenariato Pubblico Privato - PPP
Contratto di sponsorizzazion
Art. 26 D.Lgs. 163/06 e
Art. 160 ter D.Lgs.
163/06 e
D.L. 7-5-2012 n. 52
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2012, n. 106.
Art. 14 Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia In vigore dal 7 luglio 2012 .
Le amministrazioni pubbliche di cui all‘art 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui DPR 26 agosto 1993 n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94.
ART. 3 , COMMA 15 ter Codice
“Ai fini del presente codice i contratti di partenariato sono contratti … con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti”
A titolo esemplificativo:
1. Concessione di lavori;
2. Concessione di servizi - (art. 30, comma 1 Codice) La locazione finanziaria art.160 bis Codice;
3. L’affidamento di lavori mediante finanza di progetto art.153 Codice;
4. Le società miste;
5. Può rientrare l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi.
6. Il Contratto di disponibilità (art. 160 ter Codice) DL n. 1 /2012 Decreto Liberalizzazioni
Fatti salvi gli obblighi di comunicazione … alle operazioni di partenariato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.
I nuovi limiti di indebitamento dopo la legge di stabilità 2012
La moltiplicazione di contratti di PPP
L’art. 8,comma 1 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha apportato rilevanti novità in materia di capacità d’indebitamento degli enti locali, oltre che delle regioni ha di nuovo modificato l’art. 204 del Tuel, che, a partire dal 1° gennaio 2012, prevede che:
In buona sostanza, dal 2012 la possibilità per gli enti locali di ricorso al debito ha subito un’ulteriore stretta, nell’ambito del complessivo percorso nazionale di progressivo rientro dal debito pubblico.
L’ente locale può fare ricorso all’indebitamento soltanto se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei finanziamenti di qualsiasi tipo precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi:
• il 12 per cento per l’anno 2011;
• l’8 per cento per l’anno 2012;
• il 6 per cento per l’anno 2013;
• il 4 per cento a decorrere dall’anno 2014
delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.
Investimenti in infrastrutture, patto di stabilità e PPP
▪ Necessità di realizzare infrastrutture in Italia, per rilanciare la crescita. I vincoli di finanza pubblica restringono le risorse disponibili per gli investimenti.
▪ Trend crescente del PPP (in termini di bandi pubblicati) tra il 2002 e il 2011. Cresce anche il peso del PPP sulle opere pubbliche.
▪ Criticità nella fase di closing finanziario. Richiesta crescente di garanzie pubbliche e di supporto pubblico. Preferenza per progetti con canoni.
▪ L’impegno della finanza pubblica nelle operazioni di PPP è ancora molto rilevante. I vincoli di finanza pubblica rendono difficile la sostenibilità di questo impegno (affordability) nel lungo periodo.
LE REGOLE DI EUROSTAT OFFRONO L’OPPORTUNITÀ PER
REALIZZARE OPERE PUBBLICHE PONENDOLE FUORI DAL BILANCIO DELLE PA
Allocazione dei rischi e trattamento contabile PPP
LE REGOLE EUROSTAT
• Per effetto dell’introduzione del Patto di Stabilità e di Crescita e della connessa procedura di deficit eccessivo (c.d. “Excessive Deficit Procedure”), le pubbliche amministrazioni devono porre attenzione all’impatto delle operazioni di PPP sui livelli del proprio indebitamento e sul deficit.
• Documenti di riferimento:
– Manuale del SEC 95 sul disavanzo e sul debito pubblico (SEC 95), ed. 2002
– Decisione Eurostat “Treatment of public-private partnerships”, 2004
– Capitolo VI del SEC 95 “Long term contracts between government units and non-government partners (public- private-partnerships)”, ed. 2004
– Manuale del SEC 95 sul disavanzo e sul debito pubblico , ed.
2010
– Principi contabili internazionali (IPSAS 32 per le PA e IFRIC 12 per i privati)
Allocazione dei rischi e trattamento contabile PPP
Rischio di
costruzione
Rischio di costruzione
Comprende eventi quali il rischio di ritardi nei tempi di consegna, di aumento dei costi, il non rispetto degli standard di progetto, inconvenienti di tipo tecnico
Il rischio è trasferito al privato se non sono previsti pagamenti pubblici non correlati alle condizioni di realizzazione dell’opera
Rischio di
disponibilità
Rischio di disponibilità
E’ la capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite sia per volumi che per standard di qualità
Rischio di
domanda
Rischio di domanda
Riguarda le fluttuazioni della domanda che non derivino dalla qualità inadeguata o scarsa dei servizi ma da altri fattori quali il ciclo congiunturale, tendenze di mercato, concorrenza indiretta, obsolescenza tecnologica
Il rischio è trasferito al privato se sono previste penali con applicazione automatica ed un significativo impatto sui profitti del partner (si escludono penali di tipo puramente simbolico
Il rischio è trasferito al privato se la PA non esegue pagamenti indipendenti dal livello di domanda espresso dall’utente finale
LA LOCAZIONE FINANZIARIA
L’INQUADRAMENTO DELL’ISTITUTO
(art. 160-bis, comma 1, d.lgs. 163/06)
Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto
principale del contratto medesimo. 15
LA LOCAZIONE FINANZIARIA:
160 bis, comma 3 - Il regime di responsabilità nell’ATI e soluzione
L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
La locazione finanziaria
LA LOCAZIONE FINANZIARIA:
160 bis – La centralità del soggetto finanziatore qualifica la domanda
4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del D.lgs.n. 385/1993, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto.
Il contratto di locazione finanziaria (art. 160 bis D.Lgs 163/2006)
❑ l’affidatario del contratto progetta (definitivo + esecutivo, il preliminare è rimesso alla PA nel bando di gara), finanzia costruisce e gestisce l’impianto con l’obbligo di restituzione in perfetto stato di funzionamento se viene esercitato il riscatto da parte della PA.
❑ L’appaltatore assicura alla PA il godimento dell’impianto nonché la percezione di tutti proventi connessi alla gestione e sfruttamento economico dell’impianto FER.
❑ La PA deve assicurare all’appaltatore un canone di leasing in cui è presente anche una quota dl costo dell’investimento.
❑Distribuzione rischi al privato: 1) progettazione e realizzazione 2) rischio disponibilità (funzionamento, furto, danneggiamento, corto circuito).
❑La differenza sostanziale risiede nel sistema di qualificazione della gara rimessa al mercato e non esclusivamente al sistema “seriale” delle SOA. Infatti dovra essere presente in ATI il soggetto finanziatore o lo stesso si potrà avvalere del soggetto costruttore.
La locazione finanziaria
IL BANDO DI GARA
(art. 160-bis, comma 2, d.lgs. 163/06)
Il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico- realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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La locazione finanziaria
La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
IL REGIME DELL’OPERA PUBBLICA
(Art. 160 bis, comma 4-quater)
L’OPERA OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PUO’ SEGUIRE IL REGIME DI OPERA PUBBLICA AI FINI URBANISTICI, EDILIZI ED ESPROPRIATIVI; L’OPERA PUO’ ESSERE REALIZZATA SU AREA NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO.
20
LA POSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
CORTE DEI CONTI - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Parere 22 settembre 2009, n. 1139/2009/PRSE
1 Valutazione in ordine alla Convenienza economica e finanziaria dell’operazione (rispetto al debito)
si ribadisce la necessarietà di una preliminare valutazione in ordine alla convenienza economica e finanziaria dell’operazione . La valutazione deve essere compiuta conteggiando non solo la componente interessi, ma anche tutti i costi diretti o indiretti
2 Allocazione dei rischi e riqualificazione ai fini dell’indebitamento
per potersi ritenere che l’intervento sia considerabile quale PPP ai fini dell’inserimento nella contabilità pubblica e, in particolare, per non essere considerato nel calcolo del disavanzo e del debito pubblico, i requisiti previsti dalle decisioni Eurostat devono pienamente sussistere in modo sostanziale e non solo formale a carico del privato
3 Patto di stabilità
Lo strumento … non può essere utilizzato per eludere vincoli di finanza pubblica che l’Ente è tenuto ad osservare. Ove non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, nell’esercizio successivo il Comune o la Provincia non può finanziare investimenti ricorrendo all’indebitamento e … non può ricorrere al leasing immobiliare in costruendo per addivenire alla realizzazione delle opere pubbliche. Analogamente,
ove l’ente per altre ragioni non possa ricorrere al debito per finanziare gli invesiimenti
non può utilizzare, con finalità elusiva, il contratto. 21
IL Contratto di disponibilità
Art.160 ter del Codice
• b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: «la locazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «il contratto di disponibilità,»;
Art. 15-ter sono disciplinati i contratti di partenariato pubblico privato ad essi si applicano:
1) Obbligo di conformazione alla distribuzione dei rischi secondo le prescrizioni e gli indirizzi comunitari vigenti;
2) Obbligo di invio all’UTFP per la verifica della distribuzione rischi EUROSTAT
IL CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
L’INQUADRAMENTO DELL’ISTITUTO
(art. 160- ter, comma 1, d.lgs. 163/06)
15-bis.1. Il "contratto di disponibilità" è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta
manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali
vizi, anche sopravvenuti.» 23
IL Contratto di disponibilità
IL CONTRATTO DI DISPONIBILITA’:
160 TER del Codice – La caratterizzazione dell’istituto
La titolarità dell’opera è privata e si riflette:
1. La Pa non trattiene alcun rischio
2. Gli istituti finanziatori possono contare sulla costituzione di garanzia
3. Esclusioni delle opere su aree demaniali
4. Adattamento agli sviluppi immobiliari (direzionali, spazi sportivi, edilizia economica e popolare, uffici pubblici)
5. E’ l’occasione per cedere e valorizzare immobili sdemanializzati
ESPROPRIAZIONE 160-ter comma 3
Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.
IL REGIME DELL’OPERA PUBBLICA
(Art. 160 bis, comma 4-quater)
L’OPERA OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PUO’ SEGUIRE IL REGIME DI OPERA PUBBLICA AI FINI URBANISTICI, EDILIZI ED ESPROPRIATIVI; L’OPERA PUO’ ESSERE REALIZZATA SU AREA NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO.
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ESPROPRIAZIONE 143, comma 5
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione.
Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione
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IL Contratto di disponibilità
IL CONTRATTO DI DISPONIBILITA’:
160 TER del Codice – Canone e controllo della Pa
Il Canone è la controprestazione della Pa:
1. La decurtazione del canone in caso di indisponibilità o mancata funzionalità: leva di controllo potente
2. Limite di decurtazione per risoluzione vantaggio creditori ?
3. Il contributo pubblico non può superare il 50% del valore investimento (parametro Eurostat)
4. Erogazione del contributo pubblico solo quando la Pa intenda esercitare il riscatto a fine contratto
5. Determinazione del valore di riscatto: valore commerciale residuo (- contributo pubblico – canoni corrisposti)
LE GARANZIE
Garanzia Gestionale art. 160-ter, comma 3
“Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera
, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale”
IL CONTRATTO DI DISPONIBILITA’:
160 TER del Codice – La distribuzione dei rischi è predeterminata
La titolarità privata del bene si riflette su una spinta allocazione dei rischi in capo al privato:
1. Costruzione e gestione tecnica
2. Approvazione progettazione definitiva ed esecutiva
3. Varianti in corso d’opera
4. Mancata o ritardata approvazione del progetto da parte delle autorità competenti
In tale modo non c’è condivisione di responsabilità da parte della Pa
IL CONTRATTO DI DISPONIBILITA’:
160 TER del Codice – Gli incentivi
L’affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.
Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell’affidatario.
IL CONTRATTO DI DISPONIBILITA’:
160 TER del Codice – Gli incentivi
La responsabilità della gestione tecnica influisce:
1. Manutenibilità perchè la progettazione tiene conto del costo del ciclo di vita del progetto
2. Innalzamento della qualità progettuale per rendere l’opera disponibile h/24 365 gg
3. Il pagamento del canone è sottoposto ad un positivo collaudo funzionale
4. In sede di collaudo la Pa può chiedere modifiche, rifacimenti per rendere l’opera allineata ai dettati prestazionali. Posizione di forza della Pa
5. La Pa può disporre la riduzione del canone in caso di mancanze
IL CONTRATTO DI DISPONIBILITA’:
160 TER del Codice – La gara intercetta l’nnovazione
La gara punta all’innovazione:
1. La qualificazione dei concorrenti ordinaria e mista: SOA, progettazione e gestione immobiliare - dif. leasing
2. A base di gara il capitolato prestazionale e/o funzionale, con gli obbiettivi e non le specifiche tecniche è lasciata libertà
3. La progettazione preliminare deve essere presentata dai concorrenti con effetto di stimolare l’innovazione.
4. L’offerta economicamente vantaggiosa deve premiare l’offerta che soddisfa gli obbiettivi funzionali
5. La distribuzione dei punteggi deve puntare sugli aspetti qualitativi minimo 65 % in analogia con appalto integrato
In tempi di crisi economica e con i crescenti vincoli imposti alla finanza pubblica dal Patto di stabilità resta comunque imprescindibile per le amministrazioni realizzare opere pubbliche senza mettere a repentaglio l’equilibrio del proprio bilancio. Questo spiega la fortuna della finanza di progetto, grazie alla quale le amministrazioni vedono garantita la realizzazione delle opere senza procedere all’esborso dei relativi costi di realizzazione e di gestione. Il quadro della disciplina, però, non è certo privo di incertezze.
Il Volume raccoglie 29 contributi in materie giuridiche ed economico finanziarie.
Volume “Finanza di Progetto: Temi e Prospettive”, Editoriale Scientifica – Napoli,II edizione 2010, a cura di X. Xxxxxx e X. Xxxxxx, introduzione di X. Xxxxxxxxxxx.
Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni, UTFP e ITACA e con il contributo di ABI, ANCE, ANCI Servizi, ASSILEA e ILSPA.
Xxxxxxx XXXXXX
Avvocato
Unità Tecnica Finanza di Progetto – CIPE Presidenza del Consiglio dei Ministri xxx.xxxx.xx
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