PREMESSO CHE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Schema Tipo ACCORDO ATTUATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E FORMAZIONE PER
______________________
(INSERIRE L’OGGETTO DELLA RICERCA)
Il presente accordo attuativo regola i rapporti tra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria (di seguito "DIMEG"), con sede e domicilio fiscale in Rende, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, XXX 00000 (Xxx. fiscale 80003950781/ P. IVA 00419160783), in persona della Direttrice pro-tempore Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, pec: xxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxx.xx,
e
_______________ (di seguito “___________”) con sede legale in ______________, via ________________codice fiscale n. ________________/ P. IVA n. ________________________ e rappresentata dal ______________, __________________ nato/a a _________il ____________, pec: _______________________,
PREMESSO CHE
a) Le Parti sono interessate alla promozione di forme di collaborazione nel settore ________________.
b) In data XXXXXX ________________ e il DIMEG hanno stipulato una convenzione/accordo quadro (di seguito “Convenzione) al fine di stabilire le linee guida per lo svolgimento di attività congiunte tra le Parti;
c) La Convenzione prevede che le singole attività di ricerca e formazione siano regolamentate nel dettaglio da specifici accordi attuativi;
d) _____________ e DIMEG intendono stipulare il presente accordo attutivo (di seguito "Accordo Attuativo” o “AA”) al fine di regolamentare lo svolgimento da parte del DIMEG della seguente attività:..........................................................
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Le premesse, gli allegati e la Convenzione/Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Attuativo.
1 Finalità ed oggetto
1.1 __________________ affida alla.........................l'esecuzione del programma di ricerca/formazione “................................” (di seguito la “Ricerca/formazione”), le cui modalità e termini di esecuzione sono meglio descritte nell’Allegato............
2 Nomina responsabili scientifici
2.1 I responsabili scientifici designati dalle Parti per l’esecuzione della Ricerca (di seguito “Responsabili”) sono:
- per il DIMEG ..............................
- per ....................................
2.2 L’eventuale sostituzione dei Responsabili sopra indicati, deve essere comunicata tempestivamente all’altra Parte per iscritto.
3 Programma delle attività e rapporti tecnici
3.1 La pianificazione dettagliata delle attività, incluse le tempistiche e i costi.
3.2 L’attività si articolerà in (INDICARE SE IL PROGETTO E’ COSTITUITO DA PIU’ FASI) ......... fasi finalizzate al raggiungimento di obiettivi intermedi/in una fase unica.
3.3 Nel corso dello svolgimento delle attività, in relazione alla evoluzione delle stesse, potranno essere concordati tra i Responsabili, aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività che potranno comportare anche modifiche, annullamenti di uno o più obiettivi intermedi, introduzione di obiettivi intermedi nuovi…
4 Luoghi dove si svolge la ricerca e modalità di accesso
4.1 Le attività oggetto della Ricerca saranno svolte presso i locali........................ del DIMEG, e/o presso la sede di ..........................
4.2 Le Parti si scambieranno i protocolli per l’accesso alle rispettive sedi, che si intendono sin da ora accettati e ai quali le Parti dichiarano di conformarsi.
5 Durata
5.1 Le attività oggetto del presente AA avranno durata complessiva di .................(....) mesi/anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’ultima delle Parti.
5.2 Tale durata potrà essere prorogata, in accordo all’art. X della Convenzione.
6 Corrispettivo e modalità di pagamento
6.1 Quale corrispettivo per l'esecuzione delle Attività...
6.2 L’importo di cui sopra verrà erogato dal Committente al DIMEG come segue:
Euro _____________ entro __________;
Euro ___________ entro __________.
La presente convenzione è soggetta ad IVA nella misura del ______ oppure è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi degli artt.____________
Il DIMEG emetterà regolare documento fiscale per gli importi da rimborsare mediante bonifico bancario intestato al Dipartimento stesso, da appoggiare su BANCA UNICREDIT, Agenzia di Rende XXXXXX, XXXX XX00X0000000000000000000000.
7 Risoluzione dell’accordo attuativo
7.1 Inserire l’eventuale clausola risolutiva
8 Proprietà dei risultati e industriale (ove applicabile)
La proprietà dei risultati della ricerca, parziali o finali, direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione, in qualità di obiettivo/i perseguito/i dalla commessa di ricerca, sarà del Committente o di entrambi le parti.
La titolarità dei Diritti di Proprietà industriale sui soli ed eventuali risultati inven-tivi derivanti dalle attività di ricerca, sono del Prestatore.(si vedano specifiche seguenti inerenti la Proprietà dei risultati industriali)
8.1 La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale sui Risultati derivanti dalle attività oggetto della convenzione (Progetto), è regolata secondo quanto concordato al presente articolo.
8.2 Ai fini del presente Accordo, si intende per:
- “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima dell’avvio del Progetto.
- “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Accordo ma non in esecuzione dello stesso.
- “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.
- “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.
- “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività del Progetto.
8.3 Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dalle altre Parti senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
8.4 Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito delle attività del Progetto e in ragione della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata dell’Accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
8.5 La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale sui Risultati derivanti dalla realizzazione del Progetto sarà disciplinata come segue a seconda che:
a) i Risultati siano stati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti
b) i Risultati siano stati conseguiti congiuntamente dalle Parti
8.6. In caso di Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale spetterà alla Parte che li ha conseguiti.
8.7. In caso di Risultati conseguiti congiuntamente dalle Parti, i Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dall’inventore, spettano congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all’attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.
Le Parti si daranno pronta comunicazione del conseguimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa e collaboreranno nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.
8.8 Nel caso in cui le Parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei Risultati, la domanda di privativa sarà depositata in contitolarità tra le stesse. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le Parti ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna Parte sui diritti di cui al comma che precede.
8.9 Qualora una delle Parti abbia interesse ad acquisire la quota di titolarità di un’altra Parte, dovrà formalizzare tale interesse in forma scritta e la cessione potrà avvenire, una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, con apposito atto di cessione tra le Parti, cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo che verrà versato al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione. Il corrispettivo dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo di privativa, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento.
8.10 Qualora una delle Parti non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta all’altra Parte nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati. In tale caso, la Parte interessata al deposito della domanda di privativa avrà la facoltà di ottenere dalla Parte non interessata la cessione a titolo gratuito della sua quota di titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti. La Parte interessata al deposito della domanda di privativa potrà successivamente valutare in piena autonomia l’opportunità di procedere, a propria cura e spese, alla brevettazione/registrazione dei Risultati ceduti, fermo restando il diritto morale di ciascun inventore di essere riconosciuto autore dei Risultati.
8.11 Nel rispetto delle previsioni di cui sopra, spetta in ogni caso agli organismi di ricerca il diritto di pubblicare i Risultati del Progetto di ricerca da esso sviluppati.
9 Rinvio
9.1 Per quanto non previsto dal presente Accordo Attuativo, si applica la Convenzione, che si intende qui integralmente richiamata e la normativa applicabile.
10 Comunicazioni
10.1 Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente Accordo Attuativo dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:
- per __________ alla attenzione..................................
- per il DIMEG alla attenzione...................................
11 Registrazione e spese
11.1 Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
11.2 Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto sono a carico del Committente, compresa l’imposta di bollo ex art. 2 tariffa, allegato A, parte prima D.P.R. n. 642/1972, assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l’Economia e le Finanze del 17/06/2014.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Per il Dipartimento DIMEG Per _________________
La Direttrice pro-tempore Il/La Legale Rappresentante
Prof.ssa Ing. _________________ _____________________