Informazioni precontrattuali
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Informazioni precontrattuali
Gentile cliente,
La ringraziamo per l'interesse dimostrato verso le nostre assicurazioni sulla vita.
Prima di procedere alla stipula, la Legge sul contratto di assicurazione (LCA) ci impone di fornirLe alcune informazioni sulla nostra società, in quanto controparte contraente, e sui contenuti essenziali del Suo contratto assicurativo.
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "Allianz Suisse") è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Wallisellen. La compagnia è sottoposta alla legislazione svizzera, in particolare alla Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), e al controllo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La legislazione in materia di vigilanza ha come scopo principale quello di tutelare gli assicurati dai rischi di insolvenza delle compagnie assicurative e da possibili abusi.
Di seguito indichiamo la ragione sociale completa e la sede centrale di Allianz Suisse: Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
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L'offerta e/o la proposta contengono le seguenti informazioni:
_ prestazioni assicurate, rischi assicurati e dati relativi alle basi tariffarie utilizzate
_ premi dovuti, tenendo conto della modalità di pagamento (soluzione unica, rateazione annuale, semestrale, trimestrale o mensile)
_ durata dell'assicurazione, con indicazione della data di decorrenza e scadenza dell'assicurazione, e durata del pagamento dei premi
_ protezione dei dati, incluse le regole sul trattamento dei dati personali
_ condizioni su cui si fonda il contratto assicurativo oggetto di stipula, come le Condizioni generali (CG), le Condizioni integrative (CI), le Condizioni complementari (CC) e le Condizioni particolari (CP)
Le basi di calcolo applicabili per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse nonché i principi e i metodi di distribuzione delle eccedenze sono riportati nelle Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.
Basi tariffarie:
Offerta, proposta e - una volta stipulata l'assicurazione - polizza riportano le basi tariffarie utilizzate per i calcoli di ciascuna tariffa.
Definizioni:
Tasso di interesse tecnico Indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle varie prestazioni garantite.
EKM/EKF Indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle polizze a capitalizzazione e incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EKM" è l'acronimo di EinzelKapital- Männer (Capitale individuale uomini), "EKF" di EinzelKapitalFrauen (Capitale individuale donne).
EIM/EIF Indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle polizze per incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EIM" è l'acronimo di EinzelInvaliditätMänner (Invalidità individuale uomini), "EIF" di EinzelInvaliditätFrauen (Invalidità individuale donne).
La presenza della sigla "AS" indica una tabella interna di Allianz Suisse. Se non compare la sigla "AS" si tratta di tabelle dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Il numero indica l'anno in cui la tabella è stata redatta. Le tabelle vengono generalmente compilate in base alle statistiche quinquennali più aggiornate dell'ASA.
Informazioni precontrattuali sull'assicurazione Flex Saving (assicurazione principale)
Oltre a quanto già specificato nell'offerta e nella proposta, le Condizioni generali di assicurazione riportano, ai punti indicati, informazioni riguardanti i seguenti aspetti:
_ Rischi assicurati
Punto 3 Assicurazione contro il mancato risparmio Punto 4 Componente di risparmio dell'assicurazione
Punto 5 Prestazioni derivanti dalla componente di risparmio dell'assicurazione Punto 5.1 Prestazione caso vita alla scadenza del contratto
Punto 5.2 Prestazione caso decesso
Punto 6 Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
Punto 8 Prestazione assicurata nell'assicurazione contro il mancato risparmio
Punto 9 Definizione di incapacità di guadagno nell'assicurazione contro il mancato risparmio Punto 15 Ricaduta
Punto 16 Variazione del grado di incapacità di guadagno Punto 16.1 Nuova valutazione senza variazione della situazione Punto 17 Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni
Punto 27 Partecipazione alle eccedenze
_ Portata della garanzia assicurativa
Punto 10.1 Validità territoriale della copertura assicurativa Punto 12 Inizio della copertura assicurativa
Punto 13 Conclusione anticipata della copertura assicurativa o del contratto assicurativo Punto 20 Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione contro il mancato
risparmio
Punto 21 Conversione della componente di risparmio dell'assicurazione Punto 22 Riattivazione
Punto 23 Riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione Punto 23.1 Diritto di riscatto della persona assicurata
Punto 23.2 Valore di riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione
_ Limitazioni della copertura
Punto 10.2 Limitazioni della copertura assicurativa nell'assicurazione contro il mancato risparmio
_ Obblighi della persona assicurata
Punto 14 Obblighi di comunicazione e collaborazione Punto 16 Variazione del grado di incapacità di guadagno
Punto 16.1 Nuova valutazione senza variazione della situazione Punto 18 Finanziamento dell'assicurazione
Punto 18.1 Finanziamento dei premi periodici dell'assicurazione contro il mancato risparmio Punto 19 Mora di pagamento dei premi
Punto 28 Violazione contrattuale involontaria Punto 30 Comunicazioni
_ Termine del contratto assicurativo Punto 11 Revoca della proposta
Punto 17 Decorrenza e fine del diritto alle prestazioni
Punto 19 Mora di pagamento dei premi
Punto 20 Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione contro il mancato risparmio
Punto 21 Conversione della componente di risparmio dell'assicurazione Punto 23 Riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione Punto 23.1 Diritto di riscatto della persona assicurata
Punto 23.2 Valore di riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione
Punto 26 Adeguamento delle basi tariffarie per l'assicurazione contro il mancato risparmio
Per la previdenza vincolata del pilastro 3a si applicano le Condizioni particolari (CP) "Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)", che prevalgono sulle eventuali disposizioni di diverso contenuto di cui alle condizioni generali e alle condizioni complementari.
Riscatto:
Assicurazione contro il mancato risparmio
L'assicurazione contro il mancato risparmio è un'assicurazione di rischio non riscattabile che non prevede un valore di riscatto. Se vengono effettuati versamenti di risparmio nella componente di risparmio dell'assicurazione, quest'ultima presenta un valore di riscatto.
Componente di risparmio dell'assicurazione
La persona assicurata ha facoltà di chiedere per iscritto la risoluzione anticipata totale o parziale della propria assicurazione e il rimborso del valore di riscatto disponibile. Il riscatto può comportare svantaggi economici.
I dettagli sono riportati nelle Condizioni generali, sezione "Riscatto dell'assicurazione". È inoltre necessario osservare i relativi limiti di cui alle Condizioni particolari (CP) "Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".
Il valore di riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione corrisponde all'avere di risparmio decurtato di un'eventuale deduzione per il rischio interessi.
In caso di riscatto, la deduzione per il rischio interessi permette di compensare le perdite che possono derivare dalla vendita di attivi se il livello medio degli interessi dalla data di inizio della prestazione dei versamenti di risparmio al momento del riscatto è inferiore al livello degli interessi al momento del riscatto.
In caso di risoluzione totale del contratto viene corrisposto il valore di riscatto. Nell'assicurazione contro il mancato risparmio le quote di premio non utilizzate vengono rimborsate.
Conversione:
Assicurazione contro il mancato risparmio
L'assicurazione contro il mancato risparmio non ha un valore di conversione e non prevede la sospensione del pagamento dei premi.
Componente di risparmio dell'assicurazione
La persona assicurata ha facoltà di chiedere per iscritto la conversione della quota di risparmio dell'assicurazione e il conseguente adeguamento della prestazione in caso di vita. In caso di risoluzione anticipata dell'assicurazione contro il mancato risparmio e se la componente di risparmio presenta un valore di conversione, la prestazione in caso di vita viene adeguata di conseguenza salvo qualora la persona assicurata richieda il riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione.
Il calcolo delle prestazioni della componente di risparmio dell'assicurazione convertita si basa sul valore di riscatto, senza deduzione per rischio interessi (v. Riscatto), utilizzato come versamento unico di inventario.
I dettagli sono disciplinati nelle Condizioni generali alla sezione "Conversione della componente di risparmio dell'assicurazione".
Con la conversione si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere, a meno che le stesse non possiedano un valore di conversione.
Condizioni generali (CG) Flex Saving
Indice
1 Descrizione del prodotto Flex Saving
2 Fondamenti giuridici del contratto assicurativo
3 Assicurazione contro il mancato risparmio
4 Componente di risparmio dell'assicurazione
5 Prestazioni derivanti dalla componente di risparmio dell'assicura- zione
5.1 Prestazione caso vita alla scadenza del contratto
5.2 Prestazione caso decesso
6 Esonero dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
7 Clausola beneficiaria
8 Prestazione assicurata nell'assicurazione contro il mancato rispar- mio
9 Definizione dell'incapacità di guadagno nell'assicurazione contro il mancato risparmio
10 Portata della copertura assicurativa
10.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
10.2 Limitazioni della copertura assicurativa nell'assicurazione contro il mancato risparmio
11 Revoca della proposta
12 Inizio della copertura assicurativa
12.1 Copertura assicurativa provvisoria
12.2 Copertura assicurativa definitiva
13 Conclusione anticipata della copertura assicurativa o del contratto assicurativo
14 Obblighi di comunicazione e collaborazione
14.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
14.2 Esercizio del diritto alla prestazione
15 Ricaduta
16 Nuova valutazione del grado di incapacità di guadagno
16.1 Nuova valutazione senza variazione della situazione
Edizione 03.2019
16.2 Adeguamento in caso di variazione della situazione
16.3 Aumento in presenza di cause diverse
16.4 Rimborso e conguagli
17 Decorrenza e fine del diritto alla prestazione
18 Finanziamento dell'assicurazione
18.1 Finanziamento dei premi periodici dell'assicurazione contro il man- cato risparmio
18.2 Estremi di pagamento
19 Mora di pagamento dei premi
20 Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione contro il mancato risparmio
21 Conversione della componente di risparmio dell'assicurazione
22 Riattivazione
23 Riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione
23.1 Diritto di riscatto della persona assicurata
23.2 Valore di riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione
24 Cessione e costituzione in pegno
25 Adeguamento automatico della prestazione e del premio nell'assi- curazione contro il mancato risparmio
26 Adeguamento delle basi tariffarie per l'assicurazione contro il man- cato risparmio
27 Partecipazione alle eccedenze
28 Violazione contrattuale involontaria
29 Servizio militare, guerra o tumulti
30 Comunicazioni
30.1 Comunicazioni della persona assicurata
30.2 Comunicazioni di Allianz Suisse
31 Consulenza in caso di controversia
32 Adempimento
Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti Condizioni generali:
Anno assicurativo L'anno assicurativo inizia il 1° novembre.
Assicurazione di somme L'assicurazione di somme prevede l'erogazione della prestazione a prescindere da eventuali prestazioni di terzi.
Data di effetto del riscatto Data alla quale viene calcolato il valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto. Se la richiesta di riscatto della persona assicurata non indica una data specifica, la data di effetto del riscatto coincide con il 1° del mese seguente.
Importo massimo 3a L'importo annuo massimo 3a corrisponde all'8% dell'importo limite superiore applicabile ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP per le persone assicurate affiliate a un istituto di previdenza esente da imposte e al 20% del reddito da lavoro, ma comunque non oltre l'importo limite superiore applicabile ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP, per le persone assicurate non affiliate a un istituto di previdenza esente da imposte.
Infortunio Si considera infortunio qualsiasi azione dannosa, improvvisa e involontaria esercitata sul corpo umano da un fattore esterno straordinario, tale da compromettere la salute fisica o psichica.
Sono equiparati all'infortunio:
- l'inalazione involontaria di gas o vapori fuoriusciti improvvisamente;
- l'assunzione involontaria di sostanze tossiche;
- l'infezione o l'intossicazione riportata a seguito di un infortunio.
Malattia Si considera malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità lavorativa. Eventuali complicazioni durante la gravidanza e il parto nonché i danni conseguenti a gravidanza e parto che si presentino entro sei mesi dal parto sono considerati malattia soltanto se la gravidanza ha avuto inizio dopo l'avvio della copertura assicurativa definitiva.
Persona assicurata Per persona assicurata si intende il contraente o la contraente che stipula il contratto assicurativo con Allianz Suisse e a cui si riferisce il rischio assicurato.
Persona beneficiaria Beneficiarie sono le persone che devono ricevere, in tutto o in parte, le prestazioni assicurative.
Polizza È il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra la persona assicurata e Allianz Suisse.
Premio Il premio è il corrispettivo concordato per contratto dovuto per l'assicurazione contro il mancato risparmio ed eventuali assicurazioni complementari. Costituiscono pagamento dei premi tutti i versamenti effettuati fino al pagamento del premio periodico per l'assicurazione contro il mancato risparmio ed eventuali assicurazioni complementari per l'anno in questione. Non costituiscono premi gli eventuali versamenti di risparmio nella componente di risparmio dell'assicurazione.
Previdenza vincolata La previdenza vincolata (pilastro 3a) è parte integrante del sistema a tre pilastri. I soggetti d'imposta attivi possono optare per una previdenza privata, beneficiando di particolari possibilità di detrazione fiscale dei premi versati. I fondi previdenziali servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di rimborso, vengono tassati integralmente come reddito.
Proposta È il documento con cui la persona assicurata richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa e contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Scadenza principale Data di ricorrenza annuale della data di inizio dell'assicurazione stabilita nella polizza.
Società di assicurazioni La società di assicurazioni è Allianz Suisse Assicurazioni sulla vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.
Tasso di mercato Nel calcolo della deduzione per il rischio interessi si considerano i tassi di interesse praticati sul mercato per un investimento sul mercato monetario e dei capitali a determinate scadenze nella valuta del contratto. Il tasso di mercato applicato è parte integrante del valore di liquidazione approvato dall'autorità di vigilanza.
Valore di conversione La componente di risparmio dell'assicurazione ha un valore di conversione quando, dopo la conversione, la prestazione garantita per il caso di vita ha un valore superiore a zero. Il valore di conversione è calcolato in modo tale da prevedere innanzitutto la deduzione dall'avere di risparmio di una riserva per i costi di amministrazione ancora dovuti. Il capitale di risparmio disponibile al netto della deduzione è remunerato fino alla scadenza con il tasso tecnico negativo. Il valore remunerato corrisponde al capitale garantito alla scadenza.
Valore di riscatto Il valore di riscatto viene versato se l'assicurazione è riscattabile e il contratto assicurativo viene risolto anticipatamente.
Valuta del contratto La valuta in cui vengono espressi le prestazioni assicurate e i premi. Tutti i pagamenti relativi al contratto stipulato avvengono in tale valuta.
1 Descrizione del prodotto Flex Saving
Flex Saving si compone di un'assicurazione contro il mancato risparmio con premio annuo costante e di una componente di risparmio facoltativa
Se la persona assicurata ha già versato nello stesso anno contributi ad altre forme previdenziali del pilastro 3a, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre il rimborso dei contributi e dei versamenti effettuati se questi superano l'importo massimo 3a previsto per legge.
con versamento di risparmio volontario volta a costituire un avere di
risparmio.
È prevista anche l'inclusione facoltativa di assicurazioni complementari per i rischi di incapacità di guadagno e/o di decesso.
L'assicurazione può essere stipulata come previdenza vincolata (pilastro 3a) solo da persone che percepiscono un reddito da lavoro o un reddito sostitutivo soggetto all'obbligo di pagamento dei contributi AVS.
La somma dei versamenti nell'assicurazione e dei premi di eventuali assicurazioni complementari non può superare l'importo massimo consen- tito dalla legge in ambito 3a.
2 Fondamenti giuridici del contratto assicurativo
I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella polizza, nelle presenti Condizioni generali e nelle Condizioni integrative. Salvo diversamente ed espressamente concordato, il contratto di assicu- razione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e dall'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contribuenti a forme di previden- za riconosciute (OPP 3). Eventuali accordi speciali sono da ritenersi validi solo se confermati per iscritto dalla sede centrale di Allianz Suisse.
Le deroghe previste dalle Condizioni particolari (CP) "Assicurazione previ- denziale vincolata (pilastro 3a)" prevalgono sulle presenti Condizioni ge- nerali.
3 Assicurazione contro il mancato risparmio
L'assicurazione contro il mancato risparmio è un'assicurazione per incapa- cità di guadagno (assicurazione di somme) a copertura del rischio di incapacità di guadagno della persona assicurata a seguito di malattia o infortunio.
Può essere assicurata una prestazione annuale fino all'importo massimo 3a previsto espressamente per legge.
Le prestazioni in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio sono accreditate sull'avere di risparmio.
È esclusa l'erogazione della prestazione derivante dall'assicurazione con- tro il mancato risparmio.
L'assicurazione contro il mancato risparmio viene finanziata tramite pre- mio periodico.
4 Componente di risparmio dell'assicurazione
Una volta corrisposto il premio periodico dell'assicurazione contro il man- cato risparmio e di eventuali polizze complementari, la persona assicurata può effettuare in qualsiasi momento versamenti di risparmio dell'importo desiderato che, sommati al premio periodico pagato, non possono supera- re l'importo massimo 3a previsto per legge.
I versamenti di risparmio vengono accreditati sull'avere di risparmio al primo giorno del mese del versamento. Gli accrediti derivanti dall'assicu- razione contro il mancato risparmio in caso di incapacità di guadagno avvengono come illustrato al punto 8. I restanti accrediti e addebiti hanno luogo con effetto al 1° novembre.
L'avere di risparmio è dato da:
_ i versamenti di risparmio accreditati;
_ eventuali accrediti derivanti dall'assicurazione contro il mancato rispar-
mio per incapacità di guadagno;
_ eventuali accrediti derivanti dalla distribuzione delle eccedenze e
_ gli addebiti operati per il tasso di interesse tecnico (meno 1%).
In caso di risoluzione del contratto, i restanti accrediti e addebiti vengono effettuati alla data della risoluzione.
La remunerazione complessiva è data dalla somma dell'accredito delle eccedenze riconosciute più il tasso d'interesse tecnico. La remunerazione complessiva può anche essere negativa, ma mai inferiore a -1%. La remunerazione complessiva è positiva se l'accredito delle eccedenze è superiore all'addebito risultante dalla remunerazione negativa. L'accredito delle eccedenze può anche essere nullo.
I dettagli relativi alla partecipazione e all'accredito delle eccedenze sono disciplinati nelle Condizioni integrative sulla partecipazione alle ecceden- ze.
5 Prestazioni derivanti dalla componente di risparmio dell'assicurazione
5.1 Prestazione caso vita alla scadenza del contratto
In caso di vita viene erogato l'avere di risparmio rilevato alla scadenza del contratto o conteggiato in caso di conversione.
5.2 Prestazione caso decesso
In caso di decesso della persona assicurata durante il periodo assicurati- vo, Allianz Suisse è tenuta a versare l'avere di risparmio rilevato alla data del decesso al netto dei premi e dei costi insoluti.
6 Esonero dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
Se un'incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio dà diritto alla prestazione assicurata nel quadro dell'assicurazione contro il mancato risparmio, la persona assicurata è esentata dal pagamento dei premi in misura corrispondente e per la durata corrispondente dell'obbligo di paga- mento del premio.
Se in eventuali assicurazioni complementari è stato concordato un esone- ro dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi dovuti secondo quanto previsto dalle Condizioni complementari (CC) "Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a segui- to di malattia o infortunio".
7 Clausola beneficiaria
Tramite comunicazione scritta o disposizione testamentaria, nel quadro delle disposizioni ai sensi delle Condizioni particolari (CP) "Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)", la persona assicurata può nominare le persone beneficiarie che percepiranno le prestazioni maturate in caso di decesso.
La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata dalla persona assicurata nel quadro delle disposizioni ai sensi delle Condizioni particola- ri (CP) "Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)" tramite comu- nicazione scritta ad Allianz Suisse.
8 Prestazione assicurata nell'assicurazione contro il mancato risparmio
L'ammontare della prestazione assicurata è indicato nella polizza.
In caso di incapacità di guadagno della persona assicurata, l'ammontare della prestazione viene determinato in base al grado di incapacità, senza arrotondamenti, secondo lo schema riportato di seguito. Se il grado di incapacità al guadagno è pari o superiore al 70%, la prestazione viene erogata per intero. Se invece il grado dell'incapacità di guadagno è inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto alla prestazione.
Grado dell'incapacità di guadagno | Ammontare della prestazione |
inferiore al 40% | 0% |
dal 40% | 25% |
dal 50% | 50% |
dal 60% | 75% |
dal 70% | 100% |
In caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, una volta trascorso il termine di attesa indicato nella polizza sussiste un diritto all'accredito della prestazione nella misura definita dalla scala sopra indi- cata. L'accredito avviene anticipatamente pro rata temporis fino alla sca- denza principale successiva, quindi anticipatamente con cadenza annuale al 1° novembre dell'anno di assicurazione corrispondente. Gli accrediti vengono effettuati fintanto che sussiste il diritto alla prestazione, non oltre però la scadenza del contratto concordata.
9 Definizione dell'incapacità di guadagno nell'assicurazione contro il mancato risparmio
Si ha incapacità di guadagno quando una malattia oggettivamente diagno- sticabile dal punto di vista medico o un infortunio impediscano alla perso- na assicurata di esercitare del tutto o in parte, durante e dopo la durata concordata, la propria professione o un'altra attività economica a lei confacente. È considerata "confacente" un'attività adeguata al tenore di vita e alle capacità della persona assicurata, anche qualora le nozioni a tal fine necessarie possano essere acquisite soltanto tramite un corso di riqualificazione.
La durata concordata dell'incapacità di guadagno è indicata nella docu- mentazione contrattuale nella sezione relativa al termine di attesa.
La malattia o l'infortunio che determinano l'incapacità di guadagno, non- ché l'incapacità di guadagno stessa, devono essere subentrati dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione.
Per valutare la presenza di un'incapacità di guadagno vanno comunque considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. L'inca- pacità di guadagno sussiste inoltre solo se oggettivamente insormontabile.
Il grado di incapacità di guadagno di una persona che esercita un'attività lavorativa viene determinato sulla base della perdita reddituale subita. A tal fine, il reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito dalla persona assicurata prima dell'insorgenza dell'incapacità di guadagno viene con- frontato con quello percepito o che, a parità di condizioni di mercato, potrebbe essere percepito dopo l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Le perdite, espresse in percentuale rispetto al reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito fino a quel momento, determinano il grado di incapacità di guadagno.
Per calcolare la perdita di guadagno subita da chi ha un reddito instabile o irregolare (lavoro su provvigione, impiego temporaneo, reddito connesso ad attività stagionale ecc.) e da lavoratori autonomi, viene presa come riferimento la media del reddito soggetto ad AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) dei due anni civili pieni precedenti l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Per i restanti soggetti che svol- gono attività lucrativa vale, quale termine di riferimento, il reddito AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) percepito nel mese civile precedente al subentro dell'incapacità di guadagno.
10 Portata della copertura assicurativa
10.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.
10.2 Limitazioni della copertura assicurativa nell'assicurazione contro il mancato risparmio
Nell'assicurazione contro il mancato risparmio non è prevista alcuna co- pertura se l'incapacità di guadagno subentra:
_ a seguito di una gravidanza svoltasi senza complicazioni;
_ a seguito di un tentativo di suicidio o di un atto di autolesionismo,
indipendentemente dal fatto che la persona assicurata disponesse o meno della capacità di discernimento;
_ in caso di partecipazione attiva a guerre, azioni belliche o tumulti;
_ nel commettere o nel tentativo di commettere un crimine o un delitto
intenzionale.
Se non sussiste la copertura per incapacità di guadagno parziale, non vi
che non sia stata richiesta una decorrenza successiva. Non sussiste copertura assicurativa provvisoria se, in quel momento, la persona da assicurare si sta sottoponendo a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è in possesso della piena capacità lavorativa o, ancora, se l'evento assicurato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria.
La malattia o l'infortunio che determinano l'incapacità di guadagno devono essere subentrati dopo l'entrata in vigore della copertura assicurativa provvisoria.
La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della copertura assicurativa definitiva o con l'invio della comunicazione completa di rifiuto della proposta, al più tardi comunque entro otto settimane al massimo dalla ricezione della proposta da parte di Allianz Suisse. Se Allianz Suisse propone alla persona assicurata una modifica dell'assicurazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria decade non appena la proposta di variazione perviene alla persona assicurata, al più tardi comunque entro sette giorni al massimo dal suo invio.
La copertura assicurativa provvisoria copre le prestazioni richieste in virtù dell'assicurazione contro il mancato risparmio.
Le prestazioni derivanti dalla copertura provvisoria sono limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per la stessa persona assicurata, a un massimale complessivo di CHF 250'000. Le prestazioni derivanti dall'assicurazione contro il mancato risparmio vengono conteggiate sotto forma di erogazione in capitale unico al giorno del subentro dell'incapacità di guadagno. Le proposte in valuta estera sono inoltre convertite in franchi svizzeri al corso di cambio.
12.2 Copertura assicurativa definitiva
La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione scritta della proposta della persona assicurata da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte della persona assicurata, non- ché dalla riscossione del primo premio da parte di Allianz Suisse o dalla ricezione della polizza da parte della persona assicurata; in ogni caso non prima della decorrenza richiesta per l'assicurazione.
13 Conclusione anticipata della copertura assicurativa o del contratto assicurativo
La copertura assicurativa termina anticipatamente in caso di decesso della persona assicurata oppure in caso di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta, nonché nei casi riportati di seguito.
Qualora la persona assicurata trasferisca il proprio domicilio all'estero, il contratto di assicurazione si estingue con il trasferimento.
La copertura assicurativa si estingue anche in caso di cessazione dell'atti- vità lucrativa. In caso di interruzione temporanea dell'attività lucrativa, la copertura assicurativa si estingue con il venir meno di un reddito sostituti- vo soggetto all'obbligo di pagamento dei contributi AVS. Se al momento dell'estinzione della copertura assicurativa non sussiste alcun avere di risparmio, il contratto si risolve con l'estinzione della copertura assicurati- va. Diversamente si procede alla conversione della componente di rispar- mio come indicato al punto 21.
In caso di disdetta, fa fede la data indicata nella dichiarazione e, in caso di mancata indicazione della stessa, la data di ricezione della dichiarazio- ne da parte del destinatario.
14 Obblighi di comunicazione e collaborazione
è diritto alla prestazione assicurata prevista dall'assicurazione contro il mancato guadagno né per l'attuale grado di incapacità di guadagno, né
per un suo eventuale aumento futuro.
Se l'incapacità di guadagno darebbe diritto a una prestazione piena ma non vi è copertura, non sussiste alcun diritto alla prestazione derivante dall'assicurazione contro il mancato risparmio.
Nell'assicurazione contro il mancato risparmio, Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni assicurate qualora la malattia o l'infortunio che determinano l'incapacità di guadagno siano dovuti a colpa grave.
11 Revoca della proposta
La persona assicurata ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione entro sette giorni dalla firma, fermo restando che la sua dichiarazione di revoca scritta deve pervenire alla sede centrale di Allianz Suisse entro la scadenza di tale termine.
12 Inizio della copertura assicurativa
12.1 Copertura assicurativa provvisoria
Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria.
Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta perviene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione
14.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chia- mati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussi- stenza e la portata della copertura assicurativa.
Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di comunica- zione in sede di stipula contrattuale, la persona assicurata è tenuta a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.
Qualora la persona assicurata o i soggetti terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autoriz- zata a disdire il contratto tramite dichiarazione scritta.
Se il contratto viene risolto mediante disdetta, decade anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgen- za o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritie- re.
14.2 Esercizio del diritto alla prestazione
La persona assicurata deve comunicare ad Allianz Suisse l'eventuale insorgenza di un'incapacità di guadagno entro 90 giorni. I moduli ne- cessari per la comunicazione (dichiarazione di incapacità di guadagno, certificato medico) possono essere richiesti ad Allianz Suisse.
Se l'incapacità di guadagno viene notificata ad Allianz Suisse dopo la
scadenza dei 90 giorni, il termine di attesa decorre dalla data in cui tale comunicazione perviene alla sede centrale di Allianz Suisse. Tale termine di attesa corrisponde alla durata concordata del periodo durante il quale la persona assicurata non è in grado di esercitare né la propria professio- ne, né un'altra attività lavorativa a lei confacente.
Allianz Suisse è legittimata a richiedere tutti gli ulteriori chiarimenti, docu- menti, visite mediche e perizie che ritenga necessari al fine di verificare e definire l'entità della prestazione dovuta.
Allianz Suisse è inoltre autorizzata a prendere visione dei documenti disponibili presso tutte le sedi coinvolte nella denuncia dell'evento assicu- rato e a garantire la consultazione dei documenti agli assicuratori sociali, in particolare agli uffici AI e agli assicuratori infortuni, allo scopo di
16.4 Rimborso e conguagli
Se il diritto alla prestazione si riduce, Allianz Suisse è autorizzata ad addebitare sull'avere di risparmio le prestazioni versate in eccesso e a richiedere il conguaglio dei premi per l'assicurazione contro il mancato risparmio. Allianz Suisse può richiedere in qualsiasi momento il diritto al rimborso e al conguaglio dei premi alla persona assicurata o compensarlo con qualsiasi prestazione ancora dovuta purché questo non violi disposi- zioni di diritto cogente.
In caso di aumento del diritto alle prestazioni, i premi devono essere corrisposti nella misura attuale fino a che Allianz Suisse non concluda la verifica del diritto alle prestazioni. I premi versati in eccesso saranno rimborsati e le prestazioni in difetto compensate a conguaglio.
migliorare le possibilità di reinserimento dell'assicurato nella vita pro-
fessionale.
Le spese per il rilascio di un certificato medico sono a carico della persona assicurata. Durante la verifica del diritto alle prestazioni, i premi restano interamente dovuti anche se la durata concordata dell'incapacità di guadagno è già scaduta.
Il diritto alla prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità dello stesso.
La persona assicurata ha l'obbligo di denunciare l'incapacità di guadagno all'AI non appena possibile. Se, dopo un periodo ininterrotto di incapacità di guadagno della durata di due anni, non è stata ancora inviata una denuncia all'Assicurazione federale per l'invalidità (AI), Allianz Suisse è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni.
Se durante l'incapacità di guadagno la persona assicurata è in grado di riprendere l'attività lavorativa ma, successivamente, subentra una nuova incapacità di guadagno per la stessa causa, i singoli periodi di incapacità di guadagno possono essere sommati tra loro, a condizione che la durata complessiva delle singole interruzioni non sia superiore a un terzo della durata concordata.
Per il calcolo della durata concordata per l'incapacità di guadagno e del termine di attesa ai sensi del punto 14.2 capoverso 2 e delle prestazioni
17 Decorrenza e fine del diritto alla prestazione
Il diritto all'erogazione della prestazione matura con la scadenza della durata concordata per l'incapacità di guadagno. Durante la verifica del diritto alla prestazione non è dovuta alcuna prestazione, indipendente- mente dal fatto che la durata concordata per l'incapacità di guadagno sia ancora in corso o già scaduta.
Il diritto alla prestazione sussiste per tutta la durata dell'incapacità di guadagno, ove questa perduri senza soluzione di continuità con un grado non inferiore al 40%, o non si estingua per altre ragioni, in ogni caso non oltre il termine del contratto per scadenza o risoluzione anticipata.
Il diritto alla prestazione termina anticipatamente con il decesso della persona assicurata o con la risoluzione del contratto per altri motivi, in particolare in seguito a disdetta o a cessazione del pagamento del pre- mio.
Le prestazioni accreditate dopo l'estinzione saranno addebitate sull'avere di risparmio in modalità retroattiva con effetto dalla data dell'estinzione. Nel caso in cui non sia possibile l'addebito sull'avere di risparmio, la persona assicurata è tenuta a rimborsare per intero tutti gli accrediti versati in eccesso.
assicurate si intende che un mese abbia 30 giorni e un anno 360 giorni.
18 Finanziamento dell'assicurazione
15 Ricaduta
Se, una volta recuperata la piena capacità di guadagno entro il termine di un anno, la persona assicurata incorre in una nuova incapacità di guada- gno per la stessa causa, questa costituisce una ricaduta del precedente caso di incapacità di guadagno se al momento della ricaduta sussiste ancora la copertura assicurativa nell'assicurazione contro il mancato ri- sparmio.
16 Nuova valutazione del grado di incapacità di guadagno
Allianz Suisse si riserva di verificare e sottoporre a nuova valutazione in qualsiasi momento i presupposti e la portata del diritto alle prestazioni. Alla luce dei risultati della nuova valutazione, le prestazioni derivanti
18.1 Finanziamento dei premi periodici dell'assicurazione contro il mancato risparmio
I premi periodici devono essere versati anticipatamente con cadenza annuale nella valuta del contratto.
Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità di pagamento dei premi successivi sono indicate nella poliz- za.
18.2 Estremi di pagamento
Tutti i pagamenti dei premi per l'assicurazione contro il mancato risparmio ed eventuali assicurazioni complementari, nonché i versamenti di rispar- mio, devono essere effettuati sul conto indicato dalla sede centrale di Allianz Suisse.
dall'assicurazione contro il mancato guadagno possono essere ridotte o
sospese senza che la situazione sia necessariamente cambiata, soprattut- to per quanto riguarda lo stato di salute della persona assicurata.
16.1 Nuova valutazione senza variazione della situazione
È necessario informare Allianz Suisse entro 30 giorni di eventuali nuove valutazioni mediche che influiscono o possono influire sul calcolo del grado di incapacità di guadagno.
Se la verifica basata su una nuova valutazione medica evidenzia un grado di incapacità di guadagno superiore, l'aumento delle prestazioni avviene a partire dalla data del rilascio della nuova valutazione medica, comunque non prima della data della comunicazione del rilascio di una nuova valutazione medica.
Se la verifica basata su una nuova valutazione medica riscontra invece che i presupposti per l'erogazione delle prestazioni sono oggettivamente venuti meno o non sono più dati nella misura valida finora, segue la riduzione retroattiva delle prestazioni con effetto dal 1° del mese suc- cessivo al momento in cui la persona assicurata ha appreso o potrebbe aver appreso della nuova valutazione medica, comunque non prima della data del rilascio della nuova valutazione medica.
16.2 Adeguamento in caso di variazione della situazione
È necessario informare Allianz Suisse entro 30 giorni di un'eventuale
19 Mora di pagamento dei premi
Se la persona assicurata non adempie puntualmente all'obbligo di paga- mento dei premi per l'assicurazione di mancato risparmio ed eventuali assicurazioni complementari, riceve un sollecito con rimando alle conse- guenze in caso di mora. Allianz Suisse ha diritto ad addebitare alla persona assicurata, per ogni sollecito, un importo forfetario per le spese di sollecito di CHF 20.00, oppure i costi effettivi del sollecito.
Se la persona assicurata non provvede al pagamento dei premi entro quattordici giorni dall'invio del sollecito, si applica quanto segue:
_ per quanto concerne l'assicurazione contro il mancato risparmio ed
eventuali assicurazioni complementari, l'estinzione della copertura as- sicurativa e la contemporanea risoluzione di dette assicurazioni alla scadenza del termine di sollecito;
_ se al momento del sollecito la componente di risparmio possiede un
valore di conversione, la conversione della componente di risparmio ai sensi del punto 21;
_ se al momento del sollecito la componente di risparmio non possiede
un valore di conversione, la risoluzione del contratto e il pagamento del valore di riscatto ai sensi del punto 23.
variazione della situazione che influisce o potrebbe influire sul calcolo del
grado di incapacità di guadagno.
Allianz Suisse ha facoltà di adeguare le prestazioni retroattivamente alla data in cui è intervenuta la variazione della situazione.
16.3 Aumento in presenza di cause diverse
Se la persona assicurata ha già un'incapacità di guadagno che dà diritto alle prestazioni assicurate e il grado di tale incapacità aumenta per una causa diversa, per la differenza tra il vecchio e il nuovo grado è necessa- rio far trascorrere nuovamente il termine di attesa. Il grado di incapacità di guadagno da cause diverse non può superare il 100%.
20 Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione contro il mancato risparmio
L'assicurazione contro il mancato risparmio è un'assicurazione di puro rischio e non consente né il riscatto, né la sospensione dal pagamento dei premi.
21 Conversione della componente di risparmio dell'assicurazione
Purché la componente di risparmio possieda un valore di conversione, la persona assicurata può richiedere per iscritto la risoluzione dell'assicura- zione contro il mancato risparmio e la conversione della componente di
tasso B per la durata rimanente fino alla scandenza del contratto.
La deduzione per il rischio interessi ammonta al massimo al 20% dell'ave- re di risparmio.
24 Cessione e costituzione in pegno
risparmio, in modo da adeguare di conseguenza la prestazione per il caso
di vita. Il calcolo per la conversione della componente di risparmio si basa sul valore di riscatto senza deduzione per rischio interessi, considerando il tasso tecnico negativo e i costi previsti nella tariffa per la conversione.
Se il valore di conversione della componente di risparmio è inferiore all'importo minimo valido al momento della conversione, il contratto viene risolto a meno che la persona assicurata non insista espressamente sulla conversione della componente di risparmio.
Se la componente di risparmio non possiede un valore di conversione, il contratto viene risolto.
La risoluzione del contratto dà diritto al valore di riscatto ai sensi del punto 23.
Con la conversione della componente di risparmio si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere, a meno che queste non possiedano a loro volta un valore di conversione.
22 Riattivazione
La persona assicurata può richiedere ad Allianz Suisse la riattivazione dell'assicurazione contro il mancato risparmio risolta precedentemente se
Fatte salve eventuali deroghe previste dalle Condizioni particolari "Assicu- razione previdenziale vincolata (pilastro 3a)", il diritto alla prestazione non può essere costituito in pegno o ceduto prima della scadenza, così come non possono essere concessi prestiti sulla polizza.
25 Adeguamento automatico della prestazione e del premio nell'assicurazione contro il mancato risparmio
Se è concordata per contratto l'"Indicizzazione automatica della somma assicurata", la prestazione derivante dall'assicurazione contro il mancato risparmio è incrementata dell'importo corrispondente al rispettivo aumento dell'importo massimo 3a. Il premio viene adeguato di conseguenza all'aumento della prestazione. L'adeguamento della prestazione e del premio ha luogo alla scadenza principale dell'anno civile in cui è entrato in vigore il rispettivo aumento dell'importo massimo 3a e viene operato anche nel caso di un'eventuale incapacità di guadagno della persona assicurata.
26 Adeguamento delle basi tariffarie per l'assicurazione contro il mancato risparmio
è ancora in essere il contratto con la componente di risparmio convertita.
Allianz Suisse ha facoltà di respingere la richiesta di riattivazione senza alcuna motivazione.
Se la richiesta di riattivazione viene accolta da Allianz Suisse, ha luogo la riattivazione dell'assicurazione contro il mancato risparmio e di eventuali assicurazioni complementari senza conguaglio dei premi al momento con- cordato.
In caso di riattivazione dell'assicurazione contro il mancato risparmio e di eventuali assicurazioni complementari, la conversione della componente di risparmio viene sospesa al momento della riattivazione.
23 Riscatto della componente di risparmio dell'assicurazione
23.1 Diritto di riscatto della persona assicurata
Purché previsto nelle disposizioni ai sensi delle Condizioni particolari "Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)", la persona assicurata può richiedere in forma scritta prima della scadenza del contratto il riscatto della componente di risparmio in misura corrispondente. Il riscatto determina la maturazione del diritto al valore di riscatto in misura corri- spondente.
Il riscatto integrale della componente di risparmio comporta la risoluzione totale del contratto di assicurazione.
La data di effetto del riscatto coincide sempre con il 1° del mese seguen- te.
23.2 Valore di riscatto della componente di risparmio dell'assicura- zione
Il valore di riscatto corrisponde all'avere di risparmio calcolato alla data di effetto del riscatto al netto della deduzione per il rischio interessi. Le quote di premio dell'assicurazione contro il mancato risparmio e di even- tuali assicurazioni complementari non utilizzate vengono rimborsate.
La deduzione per il rischio interessi si applica quando la risoluzione del contratto assicurativo ha luogo dietro richiesta o proposta della persona assicurata e la persona assicurata utilizza il valore di riscatto per effettua-
In caso di variazioni sostanziali delle basi di calcolo che determina- no la tariffa applicata all'assicurazione contro il mancato risparmio, Allianz Suisse si riserva il diritto di aumentare i premi dall'inizio del successivo anno assicurativo. L'eventuale aumento dei premi viene comunicato alla persona assicurata per iscritto al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del successivo anno assicurativo. Nel caso di una prestazione in essere derivante dall'assicurazione contro il mancato risparmio, l'aumento del premio è applicabile solo dal momento in cui si estingue completamente il diritto alla prestazione in corso.
Dopo la notifica di aumento del premio, la persona assicurata può disdire per iscritto il contratto di assicurazione nella sua interezza entro la data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio.
Eventuali assicurazioni complementari si estinguono alla data di effetto della disdetta.
Se la persona assicurata non inoltra disdetta o se la sua disdetta scritta non perviene alla sede centrale di Allianz Suisse prima della data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio, tale aumento nel quadro dell'assicurazione contro il mancato risparmio si conside- ra accettato.
27 Partecipazione alle eccedenze
L'assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.
28 Violazione contrattuale involontaria
Se Allianz Suisse e la persona assicurata hanno pattuito che quest'ultima venga privata di un diritto o limitata nell'esercizio dello stesso in seguito alla violazione di un obbligo, tale sanzione non viene applicata nel caso in cui la persona assicurata dimostri che, date le circostanze, la violazione è da considerarsi involontaria. In caso di inosservanza involontaria di una scadenza, l'atto omesso deve essere eseguito tempestivamente.
re un versamento in un istituto di previdenza esente da imposte o per
un'altra forma previdenziale riconosciuta. Non si applica invece alcuna deduzione per il rischio interessi nel caso in cui la persona assicurata disdica il contratto a causa di un aumento del premio dovuto all'adegua- mento delle basi tariffarie per l'assicurazione contro il mancato risparmio (punto 26) e nei casi in cui il valore di riscatto venga utilizzato per finanziare l'acquisto di una casa di proprietà per uso proprio o erogato alla persona assicurata.
Per il computo della deduzione per il rischio interessi vengono calcolati un tasso A e un tasso B. Il tasso A è il tasso di mercato valido al momento del versamento di risparmio e determinante per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale. Il tasso B è pari al tasso di mercato determi- nante alla data di effetto del riscatto per la durata rimanente fino alla scadenza contrattuale.
In caso di più versamenti di risparmio viene calcolata una media dei tassi di mercato ponderata sulla base dell'importo dei versamenti di risparmio.
Se il tasso B valido alla data di effetto del riscatto è inferiore o uguale al tasso A, non si ha alcuna deduzione per il rischio interessi.
Se il tasso B valido alla data di effetto del riscatto è superiore al tasso A, si ha una deduzione per il rischio interessi. Ai fini del calcolo del valore di riscatto, l'avere di risparmio viene remunerato al tasso A e scontato al
29 Servizio militare, guerra o tumulti
Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni per il caso decesso di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera:
Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per il mantenimento della pace e dell'ordine interni - senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso - è considerato servizio militare in tempo di pace e, come tale, è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle Condizioni generali.
Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra in poi è dovuta una quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere che la persona assicurata vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.
La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicura- zioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili; fissa, inoltre, la quota unica di guerra e
le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.
Se le prestazioni assicurate derivanti dall'assicurazione maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.
I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.
Se la persona assicurata prende parte a un conflitto armato o a operazio- ni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o nelle operazioni, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata per il caso decesso. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno erogate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza delle rendite assicu- rate.
Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicar- le anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente ri- servate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell'assicurazione.
30 Comunicazioni
30.1 Comunicazioni della persona assicurata
Le comunicazioni devono essere inoltrate per iscritto alla sede centrale di Allianz Suisse.
30.2 Comunicazioni di Allianz Suisse
Allianz Suisse ha facoltà di inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo a essa noto della persona assicurata.
31 Consulenza in caso di controversia
In caso di controversia tra la persona assicurata e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.
Svizzera tedesca: Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
0000 Xxxxxx
Xxxxxxxx romanda: Ombudsman de l'assurance privée
case postale 2608
1002 Lausanne
Ticino: Ombudsman dell'assicurazione privata casella postale
0000 Xxxxxx
32 Adempimento
Luogo di adempimento degli obblighi della persona assicurata è la sede centrale di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera.
Allianz Suisse si riserva il diritto di effettuare le erogazioni nella valuta del contratto esclusivamente su un conto bancario o postale in Svizzera indicato dalla persona avente diritto.