PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Estratto di patto parasociale contenente le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
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Si riporta di seguito l’estratto dell’Accordo Fenice aggiornato per riflettere il rinnovo dell’Accordo Fenice il quale, non essendo intervenuta disdetta da parte degli Aderenti entro il 31 luglio 2017, alla prossima scadenza del 31 luglio 2018 s’intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni sino al 31 luglio 2021.
Rispetto alla precedente versione del presente estratto, oltre allo spostamento della definizione di Aumento di Capitale Prelios nel punto (v) delle premesse, è stata aggiornata la data di riferimento dei dati partecipativi contenuti ai punti 1 e 2, nonché la descrizione dell’efficacia e della durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice di cui al successivo punto 6. Le variazioni apportate al testo dell’estratto sono evidenziate in corsivo. Ove non altrimenti previsto, i termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.
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In data 31 luglio 2013 (la “Data di Sottoscrizione”), Feidos 11 S.p.A. (“Feidos 11”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa”), UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) e Xxxxxxx & C. S.p.A. (“Pirelli” e, unitamente a Intesa e UniCredit, gli “Aderenti”) hanno sottoscritto un “Patto Parasociale” (successivamente modificato in data 29 gennaio 2015 e 25 settembre 2015) (l’“Accordo Fenice”) relativo a Fenice S.r.l. (“Fenice”) (a cui ha aderito la stessa Fenice), una società costituita dagli Aderenti e da Feidos 11 per prendere parte a una complessa operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios S.p.A. (“Prelios”) in attuazione di un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d), X.X. x. 000 del 16 marzo 1942 (“L. Fall.”) (l’“Operazione”).
Si ricorda che l’Accordo Fenice è stato stipulato dagli Aderenti e da Feidos 11 in attuazione dell’“Accordo di Investimento e Parasociale Newco” da essi concluso in data 8 maggio 2013 avente ad oggetto la costituzione e capitalizzazione di una s.r.l. al fine di consentire alla stessa società (ora denominata Fenice) di partecipare all’Operazione.
Si ricorda inoltre che:
(i) in data 30 giugno 2014, in attuazione dell’Accordo Fenice, Pirelli ha conferito in Fenice, con efficacia in pari data, n. 93.390.705 azioni di categoria B emesse da Prelios, prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le “Azioni B”). Pirelli aveva precedentemente sottoscritto le Azioni B conferite in Fenice in data 14 aprile 2014 per effetto della conversione della Tranche B del prestito obbligazionario con obbligo di conversione in azioni ordinarie Prelios deliberato dall’assemblea straordinaria e dal consiglio di amministrazione di Xxxxxxx, nell’ambito dell’Operazione, rispettivamente, in data 8 maggio 2013 e 10 giugno 2013 (il “Convertendo”). In seguito al conferimento delle Azioni B in Fenice, Pirelli non possiede più alcuna Azione B;
(ii) con atto in data 3 settembre 2015, Feidos 11 ha ceduto l’intera quota da essa detenuta in Fenice pari a circa il 15,92% del capitale sociale: (i) a Pirelli per una porzione di quota pari a circa il 7,32% del capitale sociale di Fenice; (ii) a UniCredit per una porzione di quota pari a circa il 6,01% del capitale sociale di Fenice; e (iii) a Intesa per una porzione di quota pari a circa il 2,59% del capitale sociale di Fenice;
(iii) in data 21 settembre 2015, gli Aderenti hanno sottoscritto un separato e autonomo accordo rispetto all’Accordo Fenice avente ad oggetto il deposito di una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Xxxxxxx posta all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Xxxxxxx convocata per il 16 ottobre 2015, nonché obblighi di preventiva consultazione al fine di discutere le materie poste all’ordine del giorno (in parte ordinaria e straordinaria) in tale assemblea, con espressa esclusione di qualsiasi obbligo in merito all’intervento e all’esercizio del diritto di voto degli Aderenti su alcuna delle materie poste all’ordine del giorno (in parte ordinaria e straordinaria) della suddetta assemblea. Tale accordo cesserà automaticamente di produrre effetto senza rinnovo alla conclusione dell’assemblea Prelios del 16 ottobre 2015. (Per una più ampia descrizione di tale accordo, si rinvia all’estratto ex art. 130 Regolamento Emittenti reso disponibile sul sito di Prelios);
(iv) con accordo modificativo concluso in data 25 settembre 2015, gli Aderenti hanno pattuito le modifiche e le integrazioni dell’Accordo Fenice conseguenti all’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall’Accordo Fenice stesso;
(v) in data 10 marzo 2016, Xxxxxxx ha comunicato al pubblico di aver depositato in pari data presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell’art. 2444 cod. civ., l’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale di Prelios approvato dal consiglio di amministrazione in data 12 gennaio 2016 in esercizio della delega allo stesso conferita, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, dall’assemblea straordinaria del 16 ottobre 2015 (i cui termini sono stati fissati dal medesimo consiglio di amministrazione nella riunione del 3 febbraio 2016 e comunicati al mercato in pari data) (l’“Aumento di Capitale Prelios”) nell’ambito del quale sono state complessivamente sottoscritte tutte le n. 646.145.631 azioni ordinarie Prelios di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a
€66.488.385,43, di cui €6.461.456,31 a titolo di capitale sociale ed €60.026.929,12 a titolo di sovrapprezzo. In seguito all’Aumento di Capitale Prelios 2016, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, di Prelios ammonta, complessivamente, a €55.686.524,26 ed è suddiviso in complessive n. 1.364.087.011 azioni prive di valore nominale, di cui (i) n. 1.153.098.810 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni Ordinarie”); e (ii) n. 210.988.201 Azioni B. Sempre nell’ambito dell’Aumento di Capitale Prelios 2016: (a) Pirelli e Fenice non hanno sottoscritto Azioni Ordinarie di nuova emissione; (b) UniCredit ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 63.967.374 Azioni Ordinarie di nuova emissione; (c) Intesa ha esercitato i propri diritti di opzione e sottoscritto n. 29.903.427 Azioni Ordinarie di nuova emissione, nonché ha ulteriormente sottoscritto n. 54.623.025 Azioni Ordinarie Prelios di nuova emissione in esecuzione degli impegni di garanzia da essa assunti ai sensi del contratto di garanzia stipulato in data 3 febbraio 2016 da Xxxxxxx e alcune banche finanziatrici di Xxxxxxx (tra cui è ricompresa la stessa Intesa). Le partecipazioni degli Aderenti in Prelios in seguito all’Aumento di Capitale Prelios 2016 sono indicate infra §2.
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli Aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice (unitamente a eventuali altri diritti partecipativi, titoli o strumenti detenuti in Fenice, le “Quote Fenice”); (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice ha acquisito in Prelios in seguito all’Operazione; e (iii) ai diritti di co-vendita delle azioni ordinarie Prelios detenute dagli Aderenti in caso di cessione da parte di Fenice delle Azioni B (o eventuali altre partecipazioni) possedute in Prelios; (iv) agli obblighi di consultazione tra gli Aderenti prima delle assemblee ordinarie e straordinarie di Xxxxxxx (senza alcun vincolo di intervento e voto in capo agli Aderenti stessi).
Il presente estratto indica, ove applicabile e in quanto compatibile, le informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) Fenice S.r.l., una società con sede legale in Milano, Viale Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx n. 25, capitale sociale
€41.885.033,59 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966;
(ii) Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale
€55.686.524,26 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 1.364.087.011 azioni (senza valore nominale), di cui (i) n. 1.153.098.810 Azioni Ordinarie e (ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione) (le azioni emesse da Xxxxxxx di qualunque categoria e, quindi, comprensive sia delle Azioni Ordinarie, sia delle Azioni B, sono qui di seguito indicate come “Azioni Prelios”).
2. Aderenti e strumenti finanziari oggetto dell’Accordo Fenice
L’Accordo Fenice ha ad oggetto:
(i) le seguenti quote detenute dagli Aderenti in Fenice:
Aderente | % rispetto al totale del capitale sociale di Fenice* | % rispetto al totale delle quote oggetto dell’Accordo Fenice* |
Intesa | 9,08 | 9,08 |
UniCredit | 21,04 | 21,04 |
Pirelli | 69,88 | 69,88 |
Totale | 100 | 100 |
* Le Quote Fenice sopra indicate sono aggiornate al 1 agosto 2017 e rappresentano le partecipazioni degli Aderenti in Fenice (anche in seguito alla cessione in data 3 settembre 2015 della intera quota in precedenza detenuta da Feidos 11 in Fenice a Pirelli, Intesa e UniCredit (v. supra nelle premesse).
(ii) n. 210.988.201 Azioni B (prive del diritto di voto e non ammesse alla quotazione) detenute da Fenice che rappresentano complessivamente il 100% delle Azioni B emesse e sottoscritte al 1 agosto 2017 e il 15,46% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato a tale data;
(iii) le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo di efficacia dell’Accordo Fenice. Al 1 agosto 2017, gli Aderenti (a) non detengono Azioni B e (b) detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
Aderente | n. Azioni Ordinarie | % rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios* | % rispetto al capitale sociale economico di Xxxxxxx** | % rispetto al totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Accordo Fenice |
Intesa | 117.752.487 | 10,21 | 8,63 | 29,37 |
UniCredit | 135.042.239 | 11,71 | 9,90 | 33,68 |
Pirelli | 148.127.621 | 12,85 | 10,86 | 36,95 |
Totale | 400.922.347 | 34,77 | 29,39 | 100 |
* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.
3. Contenuto delle pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF
L’Accordo Fenice contiene alcune disposizioni che costituiscono delle pattuizioni parasociali in relazione a Prelios ai sensi dell’art. 122 TUF. Tali pattuizioni sono descritte nei paragrafi 3.1 e 3.2 che seguono.
3.1 Diritti di co-vendita
Per la durata indicata al successivo §6, qualora Fenice intenda trasferire, nell’ambito di una procedura di vendita o anche al di fuori della stessa, le Azioni B da essa detenute (o eventuali altre partecipazioni che in futuro dovesse detenere in Prelios), ciascuno degli Aderenti avrà un diritto di co-vendita (il “Tag-Along”) avente ad oggetto tutte le Azioni Prelios (di qualsiasi categoria, incluse le Azioni B e le Azioni Ordinarie), e le eventuali altre partecipazioni da ciascuno degli stessi Aderenti detenute in Prelios alla data di esercizio del diritto di co-vendita (le “Partecipazioni Oggetto di Tag”). Ciascun Aderente avrà diritto di esercitare il Tag-Along entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di trasferimento da parte di Fenice, con cui la stessa dovrà comunicare agli Aderenti la propria intenzione di proporre o accettare un’offerta vincolante avente ad oggetto il trasferimento a terzi delle Azioni B (e delle eventuali altre partecipazioni) da essa detenute in Prelios. In tal caso, Xxxxxx sarà obbligata nei confronti di ciascun Aderente a procurare che, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di Tag-Along da parte degli Aderenti, il terzo trasferitario acquisisca le Partecipazioni Oggetto di Tag-Along contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice effettuerà la vendita delle Azioni B (e delle eventuali altre partecipazioni) detenute in Prelios.
Qualora uno o più degli Aderenti non esercitino i propri diritti di Tag-Along o per qualsiasi motivo non intendano trasferire al terzo trasferitario le Partecipazioni Oggetto di Tag, Fenice continuerà a essere obbligata a procurare che il terzo trasferitario acquisisca le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli altri Aderenti che viceversa avranno esercitato il diritto di Tag-Along e intenderanno trasferire la Partecipazione Oggetto di Tag al terzo trasferitario.
Qualora invece il terzo trasferitario non intenda acquisire tutte le Partecipazioni Oggetto di Tag dagli Aderenti che hanno esercitato il Tag-Along, Fenice non potrà trasferire al terzo le Azioni B (e le eventuali altre partecipazioni) dalla stessa detenute in Prelios.
Gli Aderenti potranno liberamente trasferire in ogni momento tutte le Azioni Prelios Ordinarie da essi detenute e qualsiasi altra eventuale partecipazione che essi dovessero detenere a qualunque titolo in Prelios.
3.2 Obblighi di preventiva consultazione
Salvo diverso accordo scritto tra gli Aderenti e, in ogni caso, nei limiti consentiti da ogni disposizione di legge o regolamentare applicabile, gli Aderenti si consulteranno prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di Prelios al fine di discutere le materie poste all’ordine del giorno di tale assemblea. A tal fine, ciascun Aderente potrà partecipare alle consultazioni tramite un rappresentante che potrà designare mediante comunicazione scritta a tutti gli altri Aderenti. Ciascun Aderente potrà revocare o sostituire in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il proprio rappresentante ai fini delle consultazioni con analoga comunicazione scritta. Le consultazioni potranno avvenire tramite incontri, teleconferenze o videoconferenze su convocazione scritta di qualsiasi rappresentante designato da uno degli Aderenti ai rappresentanti di tutti gli altri Aderenti.
Gli Aderenti non hanno assunto, né assumeranno, alcun obbligo relativamente all’intervento e al voto su alcuna delle materie all’ordine del giorno delle assemblee (ordinarie o straordinarie) di Xxxxxxx, di talché ciascun Aderente potrà liberamente intervenire, non intervenire, astenersi o votare secondo le proprie determinazioni nelle assemblee (ordinarie o straordinarie) di Xxxxxxx anche in modo difforme dagli altri Aderenti, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli altri Aderenti.
4. Contenuto di altre pattuizioni dell’Accordo Fenice
Ai fini di una miglior comprensione delle indicate pattuizioni parasociali relative a Xxxxxxx che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sopra descritte, si reputa opportuno dare, per quanto occorrer possa, una descrizione di alcune ulteriori disposizioni di seguito riportate.
4.1 Limiti alla trasferibilità delle Quote Fenice.
Il trasferimento delle Quote Fenice non potrà essere effettuato dagli Aderenti e, comunque, non avrà effetto nei confronti di Xxxxxx, se non sarà perfezionato nel rispetto di un diritto di prelazione (previsto nello statuto di Fenice) che, tuttavia, non si applicherà nel caso in cui il trasferimento sia effettuato da un Aderente a favore di una o più Affiliate dell’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice, purché:
(i) il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice (ove non ne sia già parte), e comunque dichiari per iscritto di subentrare pro-quota in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico ai sensi dell’Accordo Fenice all’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice; e
(ii) l’Aderente che intende trasferire le Quote Fenice assuma nei confronti degli altri Aderenti l’impegno a riacquistare le Quote Fenice oggetto del trasferimento in caso di perdita, da parte del trasferitario, della qualità di Affiliata dell’Aderente trasferente.
Resta inteso che, in caso di trasferimenti da un Aderente in favore di proprie Affiliate, l’Aderente e tali Affiliate saranno considerati quale unica parte ai sensi e per gli effetti di cui all’Accordo Fenice.
In ogni caso, resta inteso che qualsiasi trasferimento di Quote Fenice da un Aderente a favore di soggetti diversi dalle Affiliate dell’Aderente trasferente, oltre ad essere soggetto alla procedura di prelazione (nei termini previsti dallo statuto Fenice), sarà condizionato alla circostanza che il trasferitario aderisca per iscritto all’Accordo Fenice, subentrando pro-quota in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico all’Aderente Trasferente.
Ai fini di quanto sopra illustrato, “Affiliata” indica, in relazione a ciascun Aderente, tutte le società da questo direttamente od indirettamente controllate, tutte le società sottoposte al medesimo controllo cui è sottoposto tale Aderente e tutte le società che direttamente od indirettamente controllano tale Aderente, restando inteso che per Pirelli si farà riferimento all’art. 2359 cod. civ., mentre per Intesa e UniCredit si farà riferimento all’art. 23 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato e nel testo di tempo in tempo vigente.
4.2 Exit
Conseguentemente all’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall’Accordo Fenice, l’Accordo Fenice prevede che il trasferimento a terzi, da parte di Fenice, delle Azioni B nonché di qualsiasi altra partecipazione che dovesse essere detenuta dalla stessa Fenice in Prelios (il “Pacchetto in Cessione”) dovrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione di Xxxxxx con il voto favorevole di almeno 5 amministratori, fermo restando che il consiglio di amministrazione di Fenice sarà composto da 6 amministratori (ciascun Aderente nominerà 2 amministratori).
Qualora Fenice non abbia perfezionato il trasferimento (con o senza procedura di vendita) dell’intero Pacchetto in Cessione entro il 31 dicembre 2017, ciascuno Aderente avrà diritto di chiedere, mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli altri Aderenti, e in tal caso gli Aderenti saranno tenuti a far sì, che sia posta tempestivamente in essere una scissione non proporzionale di Fenice, con modalità tali da far sì che ciascuno degli Aderenti sia titolare del 100% di una società a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios e di una quota proporzionale delle ulteriori attività e delle passività di Fenice, calcolata come segue: (i) il valore delle Azioni Prelios detenute da Fenice verrà calcolato moltiplicando il numero di tali Azioni Prelios per il prezzo unitario pari alla media ponderata del prezzo di borsa delle Ordinarie di Prelios nei sei mesi precedenti alla data di ricevimento da parte degli altri Aderenti della comunicazione scritta sopra indicata (il “Controvalore Partecipazione Prelios”) e quindi attribuendo alle Azioni B il medesimo valore delle Azioni Ordinarie di Prelios; (ii) al Controvalore Partecipazione Prelios verranno applicati i criteri di ripartizione preferenziale previsti dall’Accordo Fenice in modo da determinare l’ammontare del Controvalore Partecipazione Prelios spettante a ciascun Aderente; (iii) l’ammontare del Controvalore Partecipazione Prelios spettante a ciascun Aderente, rapportato al Controvalore Partecipazione Prelios, fornirà la percentuale di Azioni Prelios detenute da Fenice da assegnare rispettivamente alle società derivanti dalla scissione detenute da ciascun Aderente; (iv) la medesima percentuale si applicherà anche per l’allocazione tra le società derivanti dalla scissione delle eventuali ulteriori attività e passività di Fenice, restando inteso che eventuali finanziamenti soci esistenti verranno invece allocati in base all’ammontare dovuto da Fenice ai rispettivi Aderenti.
In deroga a quanto precede, gli Aderenti faranno sì che la scissione non abbia luogo, qualora la stessa – anche ove ipotizzata attraverso una scissione parziale – sia tale da determinare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Azioni Prelios a carico di uno o più Aderenti.
5. Eventuale soggetto che esercita il controllo su Prelios
Nessuno degli Aderenti né Fenice esercita il controllo su Prelios ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Efficacia e durata delle pattuizioni dell’Accordo Fenice
Salvo quanto indicato nel paragrafo successivo, le disposizioni dell’Accordo Fenice resteranno pienamente valide ed efficaci sino al 31 luglio 2018. Non essendo intervenuta disdetta da parte degli Aderenti entro il 31 luglio 2017, alla scadenza del 31 luglio 2018 l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni sino al 31 luglio 2021. A tale ultima scadenza, l’Accordo Fenice si intenderà tacitamente e automaticamente rinnovato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni, qualora nessuno degli Aderenti comunichi disdetta mediante comunicazione scritta inviata agli altri Aderenti e a Fenice (a pena di decadenza) almeno dodici mesi prima di ogni scadenza. Qualora entro i termini sopra precisati venisse inviata disdetta da parte di uno o più Aderenti, le previsioni dell’Accordo Fenice si intenderanno comunque rinnovate tra gli altri Aderenti che non abbiano esercitato la disdetta a termini e condizioni che dovranno essere rinegoziate in buona fede, ferma la cessazione delle disposizioni che prevendono diritti o obblighi in capo all’Aderente che abbia esercitato la disdetta.
In deroga al paragrafo precedente, sia i diritti e obblighi relativi al Tag-Along (v. supra §3.1), sia gli impegni di preventiva consultazione (v. supra §3.1), avranno efficacia sino al 31 luglio 2018. Non essendo intervenuta disdetta da parte degli Aderenti entro il 31 luglio 2017, alla scadenza del 31 luglio 2018, tali disposizioni si intenderanno tacitamente e automaticamente rinnovate, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo di tre anni sino al 31 luglio 2021. A tale ultima scadenza, i diritti e obblighi relativi al Tag-Along (v. supra §3.1) e gli impegni di preventiva consultazione (v. supra §3.1) si rinnoveranno di tre anni in tre anni, salvo disdetta comunicata da ciascun Aderente agli altri Aderenti con un preavviso scritto di almeno dodici mesi.
Il trasferimento o la perdita a qualunque titolo da parte di un Aderente della proprietà dell’intera partecipazione in Fenice sarà causa automatica di cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice limitatamente a tale Aderente, con effetto a partire dalla data in cui tale proprietà è venuta meno.
Infine, il perfezionamento della scissione di cui al precedente §4.2 determinerà la risoluzione automatica dell’Accordo Fenice.
7. Deposito al Registro delle Imprese
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice sopra descritte sono state depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013. Le modifiche dell’Accordo Fenice concordate in data 29 gennaio
2015 sono state ivi depositate in data 3 febbraio 2015. Gli aggiornamenti derivanti dal rinnovo delle pattuizioni relative al divieto di trasferimento delle Azioni A Soggette a Lock-up (v. supra §3.1) e ai diritti di Tag-Along (v. supra §3.2) sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 agosto 2015. Gli aggiornamenti derivanti dall’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dalla cessazione degli effetti dell’Accordo Fenice nei confronti di Feidos 11 sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 8 settembre 2015. Gli aggiornamenti relativi alle modificazioni apportate all’Accordo Fenice tramite la conclusione dell’Accordo Modificativo sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 30 settembre 2015. Le variazioni partecipative conseguenti all’Aumento di Capitale Prelios 2016 sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 15 marzo 2016. La notizia del rinnovo dell’Accordo Fenice per effetto della mancata disdetta degli Aderenti entro il 31 luglio 2017, è stata oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 3 agosto 2017.
8. Tipo di patto parasociale
Le Pattuizioni dell’Accordo Fenice che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. a) e b), TUF.
Milano, 3 agosto 2017
Il presente estratto dell’Accordo Fenice, contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. xxx.xxxxxxx.xxx.