VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
PREMESSO CHE:
• L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con circolare n. 195 del 31.08.1998, ha affermato che i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, non retribuiti, possono essere indennizzati anche con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che lo stato di disoccupazione degli interessati sia accertabile;
• La circolare stessa precisa che, così come previsto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti normali, i periodi di sospensione dell’attività possono essere indennizzati con l’indennità con requisiti ridotti in presenza di una specifica comunicazione da parte dell’azienda, da inviare contestualmente alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispettivo e alla Sede INPS territorialmente competente, dei periodi di inattività e della iscrizione dei lavoratori sospesi nelle liste di collocamento;
• L’indirizzo adottato dall’INPS impone una particolare attenzione alle modalità di sospensione o rotazione dei lavoratori;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1. Gli accordi sottoscritti a livello aziendale per garantire l’accesso alla disoccupazione ordinaria o la piena copertura previdenziale, devono rispondere ai criteri di:
- sospensione a zero ore;
- continuità per un periodo stabilito;
- coincidenza con le dichiarazioni rilasciate agli Uffici Circoscrizionali del Lavoro;
- identificazione definita della data di ripresa dell’attività;
- corrispondenza con le scritture riportate sul mensile presenze.
2. Al fine di identificare criteri di effettiva sospensione dell’attività, per l’intervento del Fondo Sostegno al Reddito, i periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell’attività non possono essere inferiori a 40 ore per singolo lavoratore. In tali casi vanno ricercate soluzioni alternative utilizzando gli strumenti contrattualmente previsti.
Per accedere alla sospensione è pertanto necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie e permessi e di flessibilità contrattualmente prevista.
Per i lavoratori part-time il limite minimo viene riproporzionato all’orario di lavoro effettivamente prestato.
3. Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato una repentina, definitiva e completa ripresa dell’attività aziendale, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali, i lavoratori interessati al provvedimento di riduzione sono tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro mediante comunicazione preventiva di almeno 24 ore.
4. Qualora si presentasse la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro tali da comportare in aumento una variazione dell’orario ridotto concordato, l’impresa attuerà tale variazione interessando i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine tale maggior lavoro. Il rientro non potrà essere effettuato per un periodo inferiore a 40 ore.
5. Al fine di garantire la flessibilità necessaria alla gestione dei processi produttivi, si conviene che le imprese interessate all’interruzione del periodo di sospensione possono garantire il periodo minimo pari a 40 ore anche attraverso l’utilizzo degli strumenti stabiliti contrattualmente.
6. La variazione verrà realizzata tramite comunicazione preventiva alle parti firmatarie. La comunicazione deve essere inviata contestualmente agli Uffici Circoscrizionali del Lavoro al fine di interrompere la richiesta di disoccupazione ordinaria.
7. Nel caso in cui i lavoratori interessati al rientro riprendessero, all’interno della data prevista dall’accordo, la sospensione dell’attività, questa dovrà essere nuovamente comunicata agli Uffici Circoscrizionali per il godimento del trattamento di disoccupazione ordinaria.
8. Nel caso in cui la situazione aziendale presenti variazioni diverse da quanto previsto ai commi precedenti, le parti si incontreranno per valutare la situazione determinatasi e sottoscrivere un eventuale nuovo accordo.
9. Il Fondo Sostegno al Reddito non interviene per i casi di riduzione dell’orario di lavoro di tipo verticale che non rispondono al criterio della continuità, salvo gli accordi di rotazione che garantiscono una presenza minima in azienda pari a 40 ore.
10. A fronte di situazioni particolari che impongono riduzioni di tipo orizzontale o presenze inferiori alle 40 ore previste in caso di rientro le parti, a livello territoriale, possono stipulare accordi specifici a fronte dei quali l’EBER corrisponderà le prestazioni previste.
11. Il presente accordo entra in vigore a partire dal 1 Aprile 2000.
Bologna, 18 febbraio 2000
CONFARTIGIANATO CGIL
CNA CISL
CASA UIL
CLAAI
MODALITA’ OPERATIVE
In applicazione al verbale d’accordo stipulato in data odierna le sottoscritte CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL concordano le procedure da seguire per la stipula degli accordi di sospensione.
• Le imprese comunicano preventivamente alle XX.XX. (delegato di bacino) e alle OO.AA. cui
aderiscono o conferiscono mandato l’intenzione di avviare una procedura di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
• Le imprese e i dipendenti, assistiti dalle Organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano, in sede di bacino, un accordo aziendale che stabilisce le modalità di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
• Ai sensi del citato verbale d’accordo:
o sono da considerare sospensioni le interruzioni dell’attività lavorativa rispondenti ai criteri di cui al punto 1) (Mod. FSR 22);
o sono da considerare deroghe agli accordi di sospensione i rientri effettuati per periodi inferiori a 40 ore (cfr. punto 10);
o sono da considerare riduzioni le interruzioni dell’attività dovute a situazioni particolari che impongono riduzioni dell’orario di lavoro di tipo orizzontale o rotazioni fra i lavoratori di carattere giornaliero senza il raggiungimento di periodi di assenza pari o superiori a 40 ore continuative (cfr. punto 10 - Mod. FSR 23).
Non saranno indennizzate sospensioni che prevedano periodi iniziali inferiori a 40 ore continuative (cfr. punto 2).
• Gli accordi aziendali di sospensione o riduzione dell’attività vanno inviati in originale, entro 10 giorni dalla data di stipula, al bacino competente per ottenere il visto di conformità.
• Il bacino competente trasmette l’accordo, così come pervenuto, al Fondo regionale, entro il giorno successivo il ricevimento.
• L’accordo viene quindi sottoposto ad esame preventivo da parte di un’apposita commissione delegata dal Comitato di Gestione di Bacino che ha il compito di verificare che i contenuti siano completi e veritieri e di esprimere parere di conformità.
• Entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’interruzione dell’attività, i bacini faranno pervenire al Fondo regionale gli accordi vistati, accompagnati, nel caso sia stata presentata, dalla dichiarazione di sospensione dei lavoratori inoltrata all’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro.
• Il Fondo regionale esamina esclusivamente gli accordi che:
o siano stati esaminati e vistati dalla Commissione territoriale;
o siano pervenuti nei termini stabiliti;
o siano rispondenti, in tutte le loro parti, a quanto indicato nella copia inviata dal bacino precedentemente le valutazioni della commissione territoriale;
o siano rispondenti alla eventuale dichiarazione di sospensione dei lavoratori presentata all’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro.
• Le imprese inviano al Fondo regionale i modelli per la richiesta delle provvidenze (Mod.FSR 20), accompagnati dai fogli presenze relativi, entro il termine improrogabile di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto termine la riduzione dell’orario di lavoro.
In caso di presentazione oltre il termine ultimo le provvidenze saranno erogate entro i 60 giorni successivi all’anno nel quale ha avuto corso la sospensione.
A fronte di sospensioni che interessino più mesi possono essere inviati conteggi relativi ai singoli periodi di paga.
Possono essere inoltre presentati anticipatamente conteggi a fronte di licenziamenti avvenuti nel corso del periodo di sospensione, al fine di permettere una puntuale immissione degli importi dovuti in busta paga.
Per la determinazione dei contributi si raccomanda di utilizzare i modelli predisposti da EBER e pubblicati annualmente nell’opuscolo "Procedure per l’accesso alle provvidenze" o, in caso di necessità, di riprodurli fedelmente in ogni loro parte.
Non essendo prevista l’apposizione del visto da parte della commissione di bacino sui modelli per la richiesta delle prestazioni, i conteggi saranno inviati direttamente all’EBER regionale.
Per accedere alle provvidenze previste le imprese sono tenute quindi a compilare e inoltrare a: EBER - Ente Bilaterale Xxxxxx Xxxxxxx - Fondo Sostegno al Reddito - Xxx Xx' Xxxxx 0 - Xxxxxxx:
o Scheda informativa per la determinazione del contributo (Mod.FSR 20)
o Copia fogli presenze
o Copia della ricevuta di versamento a EBER - Fondo Sostegno al Reddito.
• Il Fondo Sostegno al Reddito, in presenza di accordo di sospensione o riduzione già vistato dal bacino di provenienza, corrisponderà le prestazioni di propria competenza con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dei conteggi.
Il Fondo corrisponderà le quote di propria competenza, tramite assegno di disposizione, direttamente alle imprese interessate.
Il Fondo comunicherà alle proprie sedi di Bacino l’approvazione delle pratiche e i dati corrispondenti, relativi a ragione sociale, numero dipendenti interessati, periodo e numero ore di sospensione.
Bologna, 18 febbraio 2000
CONFARTIGIANATO CGIL
CNA CISL
CASA UIL
CLAAI