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ACCORDO FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE DEL FONDO IPCEI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO “GIGAFACTORY” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (DI SEGUITO PNRR) - MISSIONE M2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - C2 “ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE” – INVESTIMENTO
5.2 “IDROGENO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
(CUP: F48I22000670006) TRA
- il Ministero della transizione ecologica, con sede in xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x.00 - 00000 Xxxx, Codice Fiscale 97047140583, agli effetti del presente Accordo rappresentato dall’ xxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore Generale della Direzione generale Incentivi Energia
- De Nora Italy Hydrogen Technologies S.r.l., con sede in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00, partita IVA 12435190967, in persona dell’Amministratore delegato Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (“SPV”);
PREMESSO CHE
- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la misura M2C2 Investimento 5.2 “Idrogeno” che prevede di sostenere progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno;
- i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l’Investimento 5.2 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono i seguenti:
a) il traguardo M2C2-52, da raggiungere entro il 30 giugno 2022, è costituito dall’aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori;
b) l’obiettivo M2C2-53, da raggiungere entro il 30 giugno 2026, è costituto dalla costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori con capacità pari a 1 GW/anno;
- gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 reca “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
-il PNRR prevede principi orizzontali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cosiddetto “tagging”), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
-la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- la nota EGESIF_00-0000-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii disciplina la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l’articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, reca «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- l’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., che ha disposto in merito all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per la misura M2C2 Investimento 5.2 “Idrogeno”, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l’importo complessivo di 450 milioni di euro;
- i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione sono riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 disciplina le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, ha istituito l’Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, contiene Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- la circolare RGS-MEF, del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 promuove l’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 attua la citata direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 la Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050 attribuiscono un ruolo decisivo all’idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione;
- la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 denominata “Una Strategia Europea per l’Idrogeno climaticamente neutra” individua l’esigenza di stimolare la produzione e l’introduzione dell’idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;
- le “Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno” pubblicate dal Ministero dello sviluppo economico il 24 novembre 2020 delineano il percorso dello sviluppo dell’idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;
- l’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (nel seguito anche IPCEI);
- i criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo sono stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, come integrata e prorogata dalla Comunicazione 2020/C 224/02 dell’8 luglio 2020, che trova applicazione fino al 31 dicembre 2021, e dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, che trova applicazione per tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è chiamata a decidere a partire dal 1° gennaio 2022, anche qualora i progetti siano stati notificati prima di tale data;
- l’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica;
- l’articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il fondo di cui al citato articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di
«Fondo IPCEI» e, con l’intento di favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e nelle catene del valore individuati dalla Commissione europea;
- il predetto comma 232 stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico;
- in attuazione del medesimo comma 232, il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 aprile 2021 stabilisce i criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI, prevedendo in particolare al comma 1 dell’articolo 8 che le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorità italiane stabiliti nelle Decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione del Fondo IPCEI proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo Decreto di attivazione, e al comma 2 del medesimo articolo che il sostegno fornito attraverso il Fondo IPCEI può altresì essere combinato a risorse comunitarie messe a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l’utilizzazione delle stesse;
- il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul suo sito istituzionale in data 05 febbraio 2021 l’invito a manifestare interesse con riferimento alla catena del valore dell’idrogeno;
- in risposta al citato invito a manifestare interesse, la società Snam S.p.A. (“Snam”) ha trasmesso la proposta progettuale denominata “Gigafactory” da intendersi integralmente trascritta e riportata nel presente atto, nell’ambito della quale Snam ha dato atto del fatto che avrebbe costituito insieme al suo partner indiretto Industrie De Xxxx X.x.X. (“IDN”) uno special purpose vehicle prima della notifica del progetto IT17 “Gigafactory”, ai fini del perseguimento dello stesso in forma congiunta;
- il 27 maggio 2022 Snam e IDN hanno in effetti costituito SPV per dare esecuzione al detto progetto, condizionatamente all’ottenimento da parte di SPV dell’aiuto di Stato di cui infra. Pertanto, SPV è parte del presente accordo nella sua qualità di unico beneficiario potenziale di tale aiuto;- il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso in data 31.08.2021, in pre-notifica, alla Commissione europea la proposta progettuale sopra indicata per la valutazione della compatibilità con il mercato interno secondo i richiamati criteri stabiliti dalla Commissione europea, inserite nella proposta per la costituzione di un IPCEI nell’ambito della catena strategica del valore dell’idrogeno denominata “H2 Technology” (SA.64644);
- l’esame della proposta progettuale da parte della Commissione europea in fase di pre-notifica è tuttora in corso;
- la proposta progettuale “Gigafactory” di SPV, così come trasmessa alla Commissione Europea in prenotifica in data 31.08.2021, prevede un costo ammissibile complessivo pari ad euro 91.570.000 (novanunomilionicinquecentosettantamila) ed un contributo concedibile, sotto forma di aiuto, pari ad euro 84.220.000 (ottantaquatromilioniduecentoventimila), successivamente rideterminato in euro 63.205.983 e salva ogni e diversa quantificazione che dovesse intervenire all’esito della decisione della Commissione europea in sede di valutazione della proposta;
- rispetto al contesto economico generale in cui è maturata la decisione di SPV di trasmettere al Ministero dello sviluppo economico la proposta progettuale “Gigafactory”, le condizioni attuali, per effetto -in particolare- delle conseguenze economiche della pandemia da Covid 19 e dei recenti eventi bellici, registrano un sensibile mutamento e che tuttavia SPV, nelle more della decisione della Commissione europea, intende comunque mantenere ferma la proposta progettuale presentata al Ministero dello sviluppo economico in risposta all’invito a manifestare interesse pubblicato in data 05.02.2021, confermandone la validità;
- il Ministero della transizione ecologica, al fine di sviluppare tramite le risorse del PNRR la filiera industriale della produzione dell’idrogeno, con particolare riferimento alla produzione degli elettrolizzatori ha proceduto, previa autorizzazione rilasciata da Snam e da IDN, in qualità di futuri soci della costituenda SPV, a mezzo PEC in data 25.10.2021, ad acquisire dal Ministero dello sviluppo economico, per una prima valutazione tecnica e per una verifica preliminare della conformità ai principi del PNRR la proposta progettuale “Gigafactory”;
- il Ministro della transizione ecologica, con decreto del 28 aprile 2022 ha quindi stabilito la dotazione finanziaria delle singole linee di intervento per l’ attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 5.2 “Idrogeno” e ha individuato i criteri generali per la declinazione delle modalità di attuazione degli interventi, prevedendo – per la linea “Elettrolizzatori” – una dotazione complessiva di 450 milioni di euro, di cui 250 milioni per la linea di azione A, destinata alla realizzazione di progetti afferenti alla
realizzazione di impianti industriali per la produzione di elettrolizzatori, nell’ambito del Fondo IPCEI;
- all’esito della verifica della compatibilità con gli obiettivi e le finalità dell’investimento 5.2 “Idrogeno” Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del PNRR il Ministero della transizione ecologica ritiene che la proposta progettuale “Gigafactory” possieda i requisiti tecnici per essere candidabile al finanziamento a valere sul citato Decreto del Ministro del 28 aprile 2022, art. 1, comma 2, lettera a);
- le incertezze derivanti dall’attuale congiuntura economica da un lato e l’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR dall’altro, determinano la necessità di adottare appositi accordi con i proponenti delle iniziative IPCEI a valere sulla manifestazione di interesse del Ministero dello sviluppo economico e attualmente in fase di verifica da parte della Commissione europea al fine di formalizzare l’esito della verifica della sussistenza dei presupposti per il finanziamento di detti progetti con le risorse del PNRR nelle more dell’adozione della Decisione di autorizzazione;
- per l’attuazione di quanto sopra esposto i suindicati accordi devono essere preceduti da un protocollo d’intesa tra il Ministero della transizione ecologica, cui compete l’attuazione dell’investimento 5.2 del PNRR e che ha destinato la somma di euro 250 milioni per le iniziative IPCEI aventi ad oggetto lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, e il Ministero dello Sviluppo Economico, titolare del Fondo IPCEI e della relativa procedura, che potrà finanziare la medesima iniziativa in attuazione del relativo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI ai sensi dell’articolo 1, comma 232, della legge n. 160/2019 e delle disposizioni attuative dello stesso, entro il massimale di aiuto di Stato autorizzato e tenuto conto delle risorse attivate per l’attuazione dell’intervento;
- il citato protocollo d’intesa tra il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto in data 09.06.2022, prot. 0000056;
- il Ministero della transizione ecologica intende destinare ai fini della successiva attivazione del Fondo IPCEI per il finanziamento dell’investimento previsto nella proposta progettuale “Gigafactory” la somma massima di euro 32.250.000 (trentaduemilioniduecentocinquantamila), determinata proporzionalmente rispetto alle altre proposte progettuali pervenute al Ministero dello Sviluppo Economico in risposta all’invito a manifestare interesse con riferimento alla catena del valore dell’idrogeno e sulla base degli importi previsti nei quadri economici delle proposte stesse, restando inteso che il predetto importo costituisce una delle fonti che contribuiranno al raggiungimento dell’importo richiesto al Fondo IPCEI;
- l’importo sopra indicato trova copertura nell’ambito delle risorse destinate dal citato decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 28 aprile 2022 che ha destinato l’importo di 250 milioni di Euro ai fini del Fondo IPCEI;
- i criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI sono disciplinati dal decreto interministeriale del 21 aprile 2021 adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ferma restando l’applicazione delle disposizioni applicabili relative agli aiuti di Stato concedibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), emanate dalla Commissione europea;- SPV, nel confermare il contenuto della proposta progettuale IT17 “Gigafactory” nei limiti ed alle condizioni
che saranno contenute nella Decisione di autorizzazione della Commissione europea, specifica che sarà indispensabile, oltre all’erogazione da parte del Ministero della transizione ecologica dell’intera somma di euro 32.250.000, l’integrazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, con ulteriori dotazioni finanziarie previste dal Fondo IPCEI per il finanziamento dell’investimento previsto nella proposta progettuale “Gigafactory”, fermo restando che SPV si riserva di non procedere all’esecuzione del progetto qualora l’aiuto autorizzato e concesso risulterà complessivamente inferiore all’importo di euro 63.205.983 (l’”Ammontare Minimo di Aiuto”).
tanto premesso
IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
DE NORA ITALY HYDROGEN TECHNOLOGIES S.R.L.
come sopra rappresentati
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Oggetto dell’Accordo
1. Nelle more dell’adozione della Decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea in relazione alla proposta progettuale “Gigafactory” di SPV (IT17) contenuta nell’iniziativa “H2 Technology” (SA.64644) per la costituzione di un IPCEI per le tecnologie e i sistemi nell’ambito della catena strategica del valore dell’idrogeno, il presente accordo definisce e conclude il processo di verifica della sussistenza dei prerequisiti per il co- finanziamento, da parte del Ministero della transizione ecologica, degli investimenti previsti nella citata proposta progettuale nell’ambito delle procedure del Fondo IPCEI di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti e alle condizioni previste ai commi successivi.
2. SPV conferma la validità della proposta progettuale “Gigafactory” presentata al Ministero dello sviluppo economico in risposta all’invito a manifestare interesse pubblicato in data 5 febbraio 2021 ed acclusa al presente accordo in ogni sua parte in quanto parte integrante dello stesso, a condizione che l’importo complessivo di finanziamento pubblico al progetto non sia inferiore all’Ammontare Minimo di Xxxxxx fermo restando che ogni impegno in merito alla realizzazione della proposta progettuale sarà assunto da SPV soltanto con il contratto di finanziamento nell’ambito del Fondo IPCEI.
3. Vista la conferma della validità della proposta progettuale “Gigafactory”, il Ministero della transizione ecologica, verificata la coerenza della proposta stessa con le finalità e il target M2C2-53 dell’Investimento 5.2 “Idrogeno” del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, e salva ogni e qualsiasi successiva verifica in merito alla conformità con le prescrizioni UE e nazionali elencate al successivo comma 8, assegna per il finanziamento, nell’ambito del Fondo IPCEI, dell’investimento previsto nella citata proposta progettuale, un importo massimo di euro 32.250.000 (trentaduemilioniduecentocinquantamila) a valere sulle risorse PNRR assegnate al Ministero della transizione ecologica sull’Investimento 5.2 dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ripartite con Decreto del Ministro del 28.04.2022 art. 1, comma 2 lettera a).
4. L’importo indicato al comma precedente è determinato nei limiti del Funding Gap previsto nella proposta progettuale così come riportato nella proposta di aiuti per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI, fermo restando che l’importo da destinare al finanziamento della proposta progettuale “Gigafactory” a valere sul Fondo IPCEI è determinato nei limiti di quanto previsto nella Decisione di autorizzazione della Commissione europea e della disponibilità delle risorse attivate ai sensi dell’art. 1, comma 232, della legge n. 160/2019 e delle disposizioni attuative dello stesso.
5. L’importo determinato ai sensi dei commi precedenti potrà essere successivamente modificato dal Ministero della transizione ecologica sulla base delle indicazioni previste nella Decisione di autorizzazione della Commissione europea.
6. Il presente accordo non comporta alcun obbligo per il Ministero della transizione ecologica.
7. Con la sottoscrizione del presente accordo SPV non matura alcun diritto alle agevolazioni, né si impegna alla realizzazione del progetto IT17 “Gigafactory” nei confronti del Ministero della transizione ecologica. Resta inteso che, qualora l’importo complessivo di finanziamento pubblico al progetto, determinato o effettivamente erogato, non sia pari ad almeno l’Ammontare Minimo di Aiuto, la SVP potrà risolvere il presente accordo senza incorrere in alcuna penalità e senza dover sopportare alcun onere.
8. Le modalità di attuazione e di gestione della procedura di attivazione del Fondo IPCEI e della eventuale successiva fase di concessione sono stabilite nelle disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato e dovranno altresì rispettare le relative prescrizioni del PNRR e nello specifico:
− gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali;
− gli obblighi previsti per garantire la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti
di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
− gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell’Unione europea – NextGenerationEU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), volte a fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, e le modalità di valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea nella documentazione progettuale;
− gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR attraverso l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;
− l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;
− l’obbligo di adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), ovvero il sistema informatico utilizzato dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art.
22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione centrale titolare di Intervento;
− gli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
− gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dalle relative disposizioni attuative ed alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e della documentazione probatoria pertinente, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR;
− gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a
disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
− l’obbligo di assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e
21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
− la trasmissione, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, delle informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;
− l’obbligo di tenere informate le Amministrazioni Centrali sottoscrittrici del presente accordo sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
− l’impegno ad adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento,
9. L’integrazione del Fondo IPCEI mediante la concessione da parte del Ministero della transizione ecologica, di risorse del PNRR destinate alla realizzazione della Missione 2, C2, investimento 5.2, così come quantificate al comma 3 o con quelle che si renderanno successivamente necessarie o disponibili, verrà formalizzata ed effettuata con le modalità previste dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e comunque non prima dell’adozione della Decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Articolo 2 Efficacia dell’accordo
1. Il presente accordo è efficace a far data dalla sua sottoscrizione.
2. Il diniego di autorizzazione da parte della Commissione europea in merito alla procedura di notifica n. IT17 (relativa alla proposta progettuale “Gigafactory”) costituisce causa di risoluzione
del presente accordo. Allo stesso modo, la SPV potrà risolvere il presente accordo in caso di mancata erogazione alla SPV, nei termini stabiliti, di un importo complessivo di finanziamenti pubblici, comprensivi dell’importo a carico del MITE, pari ad almeno l’Ammontare Minimo di Aiuto. In tale evenienza, qualsiasi finanziamento ricevuto verrà restituito.
3. Per effetto della clausola risolutiva di cui al comma 2, a far data dalla eventuale comunicazione di diniego dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, deve ritenersi cessato ogni effetto del presente accordo.
4. In caso di adozione della Decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea in merito alle citate procedure di notifica, per ogni e qualsiasi adempimento successivo valgono i criteri generali e le disposizioni che regolano il funzionamento del Fondo IPCEI attuative dell’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato.
5. L’eventuale concessione delle agevolazioni alle imprese proponenti è in ogni caso disciplinata dalle procedure di finanziamento stabilite nell’ambito del Fondo IPCEI, a seguito dell’attivazione dell’intervento dello stesso, ivi comprese le disposizioni che disciplinano l’ammissibilità della domanda di finanziamento, l’ammissibilità delle spese e dei costi nonché i motivi di revoca totale o parziale delle agevolazioni e il recupero delle risorse eventualmente già versate.
6. Ogni e qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata e formalizzata per iscritto dai contraenti.
7. Le premesse al presente accordo, così come gli atti e i documenti in esse richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 3 Norme applicabili
1. L’attuazione del presente accordo è regolata dalle disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo IPCEI, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dalla normativa comunque applicabile in materia di aiuti di Stato, e dalle norme del codice civile, ove applicabili, nonchè dalle specifiche norme comunitarie e nazionali e regolamentazione di riferimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Articolo 4 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è esclusivamente competente il Foro di Roma.
per il Ministero della transizione ecologica
DGIE
Il Direttore Generale
XXXXX XXXXXXX
Ministero della Transizione Ecologica DIRETTORE GENERALE INCENTIVI ENERGIA 27.06.2022
15:51:25
GMT+01:00
per De Nora Italy Hydrogen Technologies S.r.l.
Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxxxx 27.06.2022
16:16:33
GMT+01:00
Ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), il presente accordo è sottoscritto nelle forme digitali indicate dalla medesima disposizione.