CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LAVORO PER GIOCATORI NON DILETTANTI DEI CLUB DI SWISS BASKETBALL
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LAVORO PER GIOCATORI NON DILETTANTI DEI CLUB DI SWISS BASKETBALL
Valido a partire dal primo luglio 2018
INDICE
I. ELEMENTI DEL CONTRATTO E RISERVE DI MODIFICHE 4
ART. 1 ELEMENTI DEL CONTRATTO E RISERVE DI MODIFICHE 4
II. DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO 5
ART. 3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON EFFETTO IMMEDIATO PER CAUSE GRAVI 5
ART. 4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON EFFETTO IMMEDIATO SENZA CAUSA GRAVE 5
ART. 5 ATTIVITÀ LUCRATIVA ACCESSORIA 6
ART. 6 ALLENAMENTI E PARTITE 6
ART. 7 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ FISICHE 6
ART. 8 COMPORTAMENTO GENERALE / ESEMPLARITÀ 7
ART. 9 PARTECIPAZIONE DEL GIOCATORE ALLE ATTIVITÀ PUBBLICITARIE E COMMERCIALI DEL CLUB / DIRITTO DI IMMAGINE / NUOVI MEDIA 8
ART. 10 COLLABORAZIONE PERSONALE DEL GIOCATORE CON I MEDIA 8
ART. 11 ATTIVITÀ PUBBLICITARIE E COMMERCIALI DEL GIOCATORE 8
ART. 14 OBBLIGHI DEL GIOCATORE IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO 9
ART. 16 SERVIZIO MILITARE O CIVILE, PROTEZIONE CIVILE 10
ART. 17 EQUIPAGGIAMENTO E ABBIGLIAMENTO PER LE USCITE 10
ART. 18 DOMICILIO EFFETTIVO E LUOGO DI NOTIFICA 11
ART. 19 SALARIO E PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI 11
ART. 20 RIMBORSO DELLE SPESE 12
ART. 24 ALTRI IMPEDIMENTI SENZA COLPA 13
ART. 25 PREVIDENZA PROFESSIONALE 13
ART. 27 INFRASTRUTTURA MEDICA / FORMAZIONE 14
V. CESSIONE O COSTITUZIONE IN PEGNO DEL SALARIO 15
ART. 29 CESSIONE O COSTITUZIONE IN PEGNO DEL SALARIO 15
VI. CAMBIAMENTO PERMANENTE O TEMPORANEO DI CLUB 15
ART. 30 NORME APPLICABILI IN CASO DI CAMBIAMENTO DEFINITIVO DI CLUB 15
ART. 31 NORME APPLICABILI IN CASO DI MESSA A DISPOSIZIONE TEMPORANEA DEL GIOCATORE AD UN ALTRO CLUB 15
VII. FORMALITÀ E ACCORDI PARTICOLARI 16
ART. 32 LINGUA DI RIFERIMENTO 16
ART. 33 ESIGENZE REGOLAMENTARI SPORTIVE E AUTORIZZAZIONI DI LEGGE 16
ART. 34 MODIFICHE DEL CONTRATTO 16
ART. 36 ACCORDI PARTICOLARI TRA LE PARTI 16
VIII. SANZIONI DISCIPLINARI 17
ART. 37 RICONOSCIMENTO DEL POTERE DISCIPLINARE 17
ART. 38 PENE CONVENZIONALI E ALTRE SANZIONI 17
ART. 40 RISPETTO DELLE NORME ASSOCIATIVE 18
ALLEGATI
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3 (ove applicabile)
Premessa
Le presenti condizioni generali (CG), insieme al contratto di lavoro per i giocatori non dilettanti dei club della Federazione svizzera di basket ("Swiss Basketball"), disciplinano il rapporto tra il club in qualità di datore di lavoro e il giocatore in qualità di dipendente.
Il club è membro di Swiss Basketball, e come tale, ha diritto di partecipare con le proprie squadre nelle competizioni organizzate da Swiss Basketball.
Per partecipare a tali competizioni, il giocatore deve essere approvato da Swiss Basketball. Ai sensi del proprio statuto, Swiss Basketball ha come scopo principale la promozione della pallacanestro in Svizzera. A tal fine, Swiss Basketball può regolare, limitare o vietare per ragioni oggettive la partecipazione di club e giocatori alle competizioni (anche per motivi disciplinari o di qualificazione).
Le parti sono consapevoli dei propri obblighi nei confronti di Swiss Basketball quale ente organizzatore delle competizioni sportive.
L’utilizzo del genere maschile si riferisce a persone fisiche (in particolare giocatori) sia di sesso maschile che femminile. Il genere femminile non è stato utilizzato per motivi di leggibilità.
I. Elementi del contratto e riserve di modifiche
Art. 1 Elementi del contratto e riserve di modifiche
Le presenti condizioni generali (CG) del contratto di lavoro per giocatori non dilettanti dei club di Swiss Basketball sono parte integrante del contratto di lavoro per giocatori non dilettanti dei club affiliati a Swiss Basketball (di seguito "contratto di lavoro").
Le disposizioni del contratto di lavoro (ad eccezione delle parti di testo evidenziate in grigio) e le CG sono tassative. Questo significa che non possono essere né modificate né integrate.
Eventuali integrazioni o modifiche sono ammesse solo agli articoli 5 (attività lucrativa accessoria), 7 (mantenimento e miglioramento della capacità fisica), 17 (equipaggiamento e abbigliamento per le uscite), 27 (assistenza medica/formazione) e purché le stesse siano specificate all’art. 9 del contratto di lavoro.
II. Durata e termine del contratto
Art. 2 Durata delcontratto
La durata del contratto è disciplinata dal contratto di lavoro.
Per i giocatori non dilettanti minorenni, la durata del contratto non può essere superiore a quattro anni, in conformità con le Norme FIBA.
Art. 3 Risoluzione del contratto con effetto immediato per cause gravi
Ciascuna delle parti potrà risolvere immediatamente il contratto in qualsiasi momento per cause gravi (art. 337, comma 1 CO).
In particolare per cause gravi si intende:
• la violazione grave o ripetuta del presente contratto, dello statuto o dei regolamenti di Swiss Basketball;
• la retrocessione in una categoria di gioco in cui non è possibile schierare giocatori non dilettanti.
Le parti possono prevedere ulteriori cause gravi, quali ad esempio:
a) la retrocessione del club;
b) il rifiuto della concessione della licenza al club ovvero la revoca della stessa;
c) la sospensione del giocatore a seguito di un suo comportamento scorretto per un periodo di almeno un mese, dichiarata dagli organi sportivi competenti in relazione alle partite ufficiali organizzate da Swiss Basketball.
La parte che risolve il contratto per cause gravi deve motivare la risoluzione, nel caso in cui la controparte lo richieda successivamente alla risoluzione.
Qualora la controparte non contesti, per iscritto e con breve motivazione, l’esistenza di una causa grave entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso di risoluzione, il suo silenzio varrà come accettazione della risoluzione.
Art. 4 Risoluzione del contratto con effetto immediato senza causa grave
Qualora una parte dovesse risolvere il contratto con effetto immediato senza causa grave, sarà
fissata un’indennità ai sensi di legge (art. 337c e art. 337d CO).
III. Obblighi del giocatore
Art. 5 Attività lucrativa accessoria
Fatto salvo il tirocinio professionale, il giocatore non potrà svolgere alcuna altra attività lucrativa senza il preventivo consenso scritto del club. Qualsiasi ulteriore modifica dell’attività lucrativa accessoria del giocatore sarà egualmente soggetta all’approvazione scritta del club.
Il club potrà rifiutare di fornire il consenso solo se l’attività lucrativa accessoria non consente al
giocatore di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dal presente contratto.
Art. 6 Allenamenti e partite
Per tutta la durata del presente contratto e fatte salve le altre attività lucrative precedentemente
autorizzate dal club ai sensi dell’art. 5, il giocatore è a disposizione del club e si impegna a:
• partecipare, individualmente o collettivamente, a tutte le partite, agli allenamenti, ai campi di allenamento, agli incontri e riunioni delle squadre del club autorizzate, conformemente alle disposizioni di Swiss Basketball, a schierare giocatori non dilettanti e per le quali il giocatore ha diritto di giocare in base alle disposizioni di Swiss Basketball;
• partecipare a tutte le attività ritenute necessarie dal club nell’ambito dell’attività professionale del giocatore, incluse in particolare lezioni teoriche, discussioni, incontri di preparazione delle partite, di gruppo o individuali;
• partecipare a qualsiasi viaggio in Svizzera o all’estero, secondo gli orari, i costi e i mezzi di trasporto stabiliti dal club, e a rimanere con il club durante le trasferte, salvo permesso speciale concesso dal club.
Art. 7 Mantenimento e miglioramento delle capacità fisiche
Il giocatore si impegna ad avvalersi del proprio talento e delle proprie energie a favore del club senza riserva alcuna, a sforzarsi di mantenere e, ove possibile, aumentare il livello delle proprie capacità fisiche, mentali e psichiche, a evitare in generale tutto ciò che potrebbe o appare pregiudicare l’efficacia delle proprie prestazioni professionali e l’immagine del club.
In particolare, il giocatore si asterrà:
• da qualsiasi comportamento che possa nuocere in modo significativo alle sue performance fisiche o mentali nel breve, medio e lungo termine;
• dal praticare qualsiasi altro sport o attività, anche durante le vacanze, che possa comportare un significativo rischio di incidenti, tra cui:
⮚ gare di autocross, corse automobilistiche in salita, corse automobilistiche su pista, gare di Stock Car (compreso l’allenamento); gare di velocità in occasione di rally automobilistici; guida di una vettura in pista (fatta eccezione per i corsi di sicurezza stradale)
⮚ base jumping
⮚ gare di full contact (es. la boxe)
⮚ rottura di vetri volontaria
⮚ Karate estremo (distruzione di mattoni, piastrelle o tavole spesse con il taglio della mano, la testa o il piede)
⮚ gare di motocross (compreso l’allenamento su pista)
⮚ gare di barche a motore (compreso l’allenamento)
⮚ gare di motociclismo, comprese le gare di allenamento e la guida di una moto in pista (fatta eccezione per i corsi di sicurezza stradale)
⮚ gare di discesa in MTB, compreso l’allenamento sul circuito di discesa (downhill
biking)
⮚ salti in bicicletta comprese figure acrobatiche (come salti mortali, giravolte sul proprio asse, o staccare le mani dal manubrio o i piedi dai pedali)
⮚ gare di quad (compreso l’allenamento)
⮚ discese in skateboard, sempre che si tratti di gare o corse di velocità
⮚ gare di motoslitta (snow cross), compreso l’allenamento
⮚ gare di sci (per vincere record di velocità)
⮚ speedflying
⮚ immersioni subacquee a profondità superiori a 40 m
⮚ hydrospeed o riverboogie (discesa di un fiume a pancia sotto su un galleggiante)
⮚ l’arrampicata su roccia, scalata o la pratica di sport sulla neve al di fuori delle piste battute, in violazione delle regole elementari (ad es. mancanza di esperienza, attrezzature insufficienti, maltempo)
⮚ la pratica del parapendio o deltaplano, con condizioni di vento particolarmente sfavorevoli
• la pratica di qualsiasi altro sport (compreso il basket) in situazioni organizzate da altri club o formazioni senza previa autorizzazione scritta del club.
La partecipazione di un giocatore alle attività delle squadre nazionali è riservata (vedi l’art. 28).
Art. 8 Comportamento generale / esemplarità
Il giocatore è tenuto a comportarsi, sia nella vita professionale che in quella privata, in modo da non danneggiare la propria reputazione né quella del club o del basket in generale.
Il giocatore è consapevole della propria funzione di modello e si comporta di conseguenza. Egli riconosce che, in quanto persona che gode di visibilità pubblica, il suo comportamento dentro e fuori dal campo da gioco deve soddisfare elevati criteri sociali e morali.
Art. 9 Partecipazione del giocatore alle attività pubblicitarie e commerciali del club / Diritto di immagine / Nuovi media
Il giocatore si impegna a partecipare a tutte le attività pubblicitarie e commerciali ragionevolmente sostenibili richieste dal club, senza ricevere alcuna indennità supplementare rispetto al salario pattuito. Il giocatore non può pretendere alcuna partecipazione agli eventuali guadagni che dovessero risultare per il club.
Il giocatore accetta la diffusione, da parte del club, di immagini di qualsiasi tipo, che lo rappresentano da solo oppure con la squadra e che sono prese dal club nell’ambito dell’attività professionale del giocatore, senza percepire un’indennità aggiuntiva rispetto al salario pattuito, sotto qualsiasi forma, in particolare anche con i nuovi media (come Internet, apparecchi elettronici mobili, giochi per computer).
Con il consenso scritto del club il giocatore è autorizzato a sfruttare la propria immagine in
maniera indipendente senza corrispondere per questo un’indennità al club.
Art. 10 Collaborazione personale del giocatore con i media
Il giocatore si impegna a non collaborare con alcun media (televisione, radio, stampa, mezzi informatici, ecc.) senza il preventivo consenso scritto o verbale del proprio club o di persone ad esso legate da un rapporto contrattuale.
Il giocatore si impegna inoltre a non fare mai affermazioni che possano nuocere alla reputazione dei suoi compagni di squadra, del suo allenatore, del suo club, di Swiss Basketball e dei suoi dirigenti, della FIBA o dello sport in generale.
Art. 11 Attività pubblicitarie e commerciali del giocatore
Il giocatore non potrà svolgere attività pubblicitaria a titolo personale senza il preventivo consenso scritto del club.
Al giocatore è vietato sfoggiare sul proprio equipaggiamento qualsiasi pubblicità diversa da quella stabilita dal club.
Salvo previa autorizzazione scritta del club, il giocatore non può partecipare a sessioni di autografi né concludere contratti con fornitori di equipaggiamento.
In linea di principio, qualsiasi contratto già in vigore tra un fornitore d’equipaggiamento o altro partner di pubblicità commerciale da un lato e il giocatore dall’altro deve essere disdetto da quest’ultimo al più presto. Il club può tuttavia autorizzare il giocatore a mantenere un contratto preesistente che lo lega a un fornitore di equipaggiamento o partner di pubblicità commerciale. Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata per iscritto.
Art. 12 Etica sportiva
Il giocatore si impegna a non farsi promettere o a non accettare prestazioni da parte di terzi volte a falsare il risultato di una partita.
Il giocatore si impegna a rispettare le norme anti-doping stabilite dalla legge e dalle associazioni. Il giocatore è inoltre soggetto alle norme stabilite dal Codice per la salvaguardia dell’integrità della pallacanestro svizzero e dalla Carta Etica di Swiss Olympic.
Il giocatore si impegna a trattare con riguardo i terzi (compagni di squadra, avversari, arbitri, spettatori, ecc.), in particolare durante una partita o un allenamento, di rispettare la loro persona e la loro salute e di non cercare mai di ferirli intenzionalmente né accettare la probabilità di farlo. Egli si asterrà, in particolare in campo, dal provocare o insultare l’arbitro, gli avversari, o il pubblico con parole o gesti sconvenienti.
Art. 13 Cure mediche
Il giocatore dovrà provvedere ad assicurarsi per le cure mediche e farmaceutiche in caso di malattia presso una compagnia di assicurazioni o una cassa malati, conformemente alla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Il relativo costo di sottoscrizione sarà a suo carico.
Il giocatore si impegna a informare tempestivamente il medico ufficiale del club di qualsiasi problema medico. Egli si impegna a comunicare al medico del club il nominativo e la specializzazione dei medici e di altri professionisti del settore sanitario che dovesse consultare al di fuori del club.
Prima dell’inizio del rapporto di lavoro e successivamente ogni anno prima di riprendere gli allenamenti in caso di contratto di lavoro che duri più di una stagione, il giocatore sarà convocato dal medico ufficiale del club per sostenere una visita medica. Il medico rilascerà al club un certificato medico attestante unicamente l’idoneità del giocatore alla professione, escluso qualsiasi altro dato medico. I costi relativi alla visita di cui sopra saranno a carico del club.
Il giocatore si impegna a seguire le prescrizioni mediche rilasciate dai professionisti sanitari autorizzati dal club e finalizzate a fargli riacquistare o a mantenere la piena idoneità alla professione, quali massaggi, esami medico-sportivi, vaccinazioni, terapie, misure preventive.
Qualora nutra dei dubbi sulla diagnosi del medico del club, il giocatore avrà diritto di richiedere a sue spese un secondo parere di un medico specialista. Se questi rilascia un parere contrario, il club e il giocatore sono tenuti a richiedere un terzo parere indipendente, che sarà vincolante per entrambe le parti. Le relative spese saranno sostenute a metà dalle parti.
Art. 14 Obblighi del giocatore in caso di malattia o infortunio
In caso di malattia o infortunio, di natura professionale o meno, che impediscano al giocatore di svolgere il proprio lavoro, questi è tenuto a darne comunicazione al club al più presto possibile.
Il giocatore è tenuto, d’intesa con il medico del club, a sottoporsi ad opportuno trattamento medico fintanto e nella misura in cui le sue condizioni di salute lo richiedano. Deve seguire le raccomandazioni del medico del club e informarlo ogni qualvolta per motivi personali plausibili ed oggettivi egli si rivolga ad un altro medico.
Inoltre, il giocatore è tenuto a inviare alla segreteria del club al più tardi entro due giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia, un certificato medico rilasciato dal medico ufficiale del club o, eccezionalmente, da un altro medico.
Art. 15 Segreto medico
Il giocatore esonera i medici e gli altri operatori sanitari consultati dal segreto medico nei confronti del medico ufficiale del club per quanto attiene alle informazioni mediche relative alla sua idoneità professionale.
I club sono tenuti a garantire che il medico della squadra mantenga un fascicolo riservato di tutti gli infortuni del giocatore.
Art. 16 Servizio militare o civile, protezione civile
Le date degli obblighi militari, degli obblighi di protezione civile o del servizio civile devono essere comunicate al club il prima possibile dalla pubblicazione sul sito pubblico o sul sito web dell’xxxxxxxx0 ma al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale da parte delle autorità competenti.
Il giocatore farà in modo di assolvere ai propri obblighi nei periodi più favorevoli per il club.
Art. 17 Equipaggiamento e abbigliamento per le uscite
Il club mette a disposizione del giocatore gratuitamente un equipaggiamento. Può eventualmente fornirgli anche l’abbigliamento da utilizzare per le uscite. L’equipaggiamento e l’abbigliamento per le uscite rimangono di proprietà del club e devono essere restituiti dal giocatore al termine del rapporto di lavoro, su richiesta del club. Il giocatore si impegna a utilizzarli con cura.
Il giocatore si impegna a utilizzare l’equipaggiamento fornito dal club (maglia, calze, scarpe, tuta,
borsa, ecc.) per tutte le attività sportive del club.
Il club sceglie il marchio dell’equipaggiamento, che è obbligatorio per il giocatore. Se il giocatore non rispetta questo impegno, e, in conseguenza di ciò, il club deve pagare una penale convenzionale al marchio che fornisce l’equipaggiamento, il club potrà chiedere al giocatore il rimborso di tale penale.
Il club potrà apporre pubblicità commerciali sull’equipaggiamento del giocatore, senza che
quest’ultimo possa pretendere alcun compenso.
Il giocatore si impegna a indossare l’abbigliamento per le uscite eventualmente fornito dal club in tutte le attività non sportive a cui partecipa in qualità di membro o rappresentante del club. Ciò vale in particolare per le apparizioni nei media (TV, conferenze stampa, manifestazioni organizzate dagli sponsor, ecc.).
Senza il preventivo consenso scritto da parte del club, il giocatore non può accettare compensi da parte di terzi per il fatto di indossare l’equipaggiamento o l’abbigliamento per le uscite.
1 xxxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xx/xxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxx.xxxx (situazione al 4 dicembre 2017)
Art. 18 Domicilio effettivo e luogo di notifica
Salvo diversa autorizzazione scritta da parte del club, il giocatore dovrà scegliere il proprio domicilio effettivo in modo da poter raggiungere gli impianti sportivi del club in meno di un’ora. Nel caso in cui il giocatore abbia difficoltà a trovare un alloggio adeguato entro tale raggio, il club lo assisterà attivamente fino a quando il giocatore non avrà trovato un alloggio adeguato.
La corrispondenza del club può essere validamente spedita all’indirizzo del giocatore riportato a pagina 1 del contratto di lavoro. Il giocatore è tenuto a comunicare immediatamente al club qualsiasi successiva variazione di tale indirizzo. Salvo comunicazione scritta di ulteriore modifica del domicilio del giocatore, il club potrà validamente notificargli la corrispondenza all’ultimo luogo di notifica comunicato espressamente.
IV. Obblighi del club
A. Compensi corrisposti al giocatore
Art. 19 Salario e prestazioni supplementari
Il club verserà al giocatore, alla fine di ogni mese, il salario di base e gli eventuali premi e prestazioni supplementari concordati nel contratto di lavoro.
Nessun premio viene corrisposto per le partite amichevoli, di preparazione o di allenamento, o simili.
La retribuzione è soggetta ai contributi sociali di legge (AVS, AI, IPG, AD, LAINF, LPP e altri). Il giocatore versa i contributi a carico del dipendente.
La retribuzione è inoltre soggetta alle imposte sul reddito (ove applicabile, anche alla ritenuta alla fonte), che, per legge, sono esclusivamente a carico del giocatore. Il 31 gennaio di ogni anno e al termine del contratto il club consegnerà al giocatore un certificato di salario.
Nel caso in cui le parti abbiano espressamente convenuto un salario netto, tutti i contributi sociali e le trattenute alla fonte saranno interamente a carico del club.
Art. 20 Rimborso delle spese
Il club rimborsa al giocatore le spese da lui sostenute durante l’esercizio della propria professione
nel limite degli importi concordati nel contratto di lavoro.
Le spese di viaggio per le partite in trasferta sono a carico del club, calcolate dal luogo ufficiale di partenza. Lo stesso vale per i pasti ordinati dal club in occasione delle trasferte.
Tutti i costi dei campi di allenamento sono a carico del club salvo quanto diversamente concordato in casi particolari.
Art. 21 Indennità varie
In qualità di dipendente, il giocatore ha diritto alle indennità previste dalla legislazione del Cantone in cui ha sede il club. È compito del club intraprendere le necessarie procedure per conto del giocatore.
Gli assegni familiari sono versati al giocatore dal club o direttamente dalla Cassa di compensazione competente alla fine di ogni mese, secondo la legislazione cantonale applicabile. Lo stesso dicasi per le altre indennità.
B. Retribuzione in caso d’impedimento al lavoro e assicurazioni sociali2
Art. 22 Malattia
Crociare la voce pertinente all'art. 6 del contratto di lavoro.
a) Norme di legge
In caso d’impedimento al lavoro non imputabile al giocatore, si applica l’art. 324a CO. Durante il primo anno di servizio, il club deve pagare al giocatore il salario di tre settimane (art. 324a, comma 2 CO). Successivamente, il club pagherà al giocatore il salario secondo la scala bernese (art. 324a, comma 2 in fine CO; Allegato 2 delle CG).
Viene eseguita una rettifica del salario netto; in linea di principio, un giocatore impossibilitato a lavorare senza alcuna colpa da parte sua, non dovrebbe ricevere un’indennità superiore a quanto avrebbe percepito lavorando normalmente (art. 6 OAVS).
b) Altre norme di legge
Se il club ha stipulato un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera a seguito di malattia che copra almeno l’80% del salario per 720 giorni o per il numero di giorni specificato dal contratto assicurativo e se paga almeno la metà del premio, esso è esonerato dall’obbligo di pagamento del salario ai sensi della lett. a) di cui sopra (art. 324a, comma 4 e 324b CO).
2 Il diritto al salario previsto agli articoli 22, 23 e 24 è oggetto di un solo ed unico «credito» che viene esaurito, per esempio, da una malattia di tre settimane nel primo anno.
Se il club ha stipulato tale assicurazione, le condizioni generali della stessa costituiscono parte integrante del presente contratto (allegato 3 delle CG, ove applicabile). Eventuali riserve formulate dalla compagnia di assicurazione sono applicabili al giocatore.
Art. 23 Infortunio
a) Norme di legge
Ai sensi della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), i giocatori sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali fino a concorrenza di un salario massimo, ai sensi dell’art. 22 OAINF, con copertura almeno pari all’80% del salario.
Viene eseguita una rettifica del salario netto; in linea di principio, un giocatore impossibilitato a lavorare senza alcuna colpa da parte sua, non dovrebbe ricevere un’indennità superiore a quanto avrebbe percepito lavorando normalmente (art. 6 OAVS).
In caso di infortuni non professionali, l’assicuratore può ridurre le proprie prestazioni in caso di colpa grave o atto temerario. Per il resto, si applicano le disposizioni di legge previste dal LAINF e dalle ordinanze, nonché l’art. 324b CO.
b) Integrazione delle disposizioni di legge (se del caso, verificare l’art. 6 del contratto di lavoro). Ad integrazione della legislazione nazionale, il club può stipulare un’assicurazione collettiva
complementare per la parte di salario non assicurata dalla LAINF.
Nel caso in cui il club abbia stipulato un’assicurazione complementare collettiva per gli infortuni e paghi almeno la metà del premio, il club è esonerato dall’obbligo di continuare a versare il salario ai sensi dell’art. 324b CO.
Se il club ha stipulato tale assicurazione, le condizioni generali della stessa costituiscono parte integrante del presente contratto (allegato 3 delle CG, ove applicabile). Eventuali riserve formulate dalla compagnia di assicurazione sono applicabili al giocatore.
Art. 24 Altri impedimenti senza colpa
Nel caso in cui il giocatore non sia in grado di lavorare a causa dell’assolvimento di obblighi di legge (servizio militare obbligatorio nell’esercito svizzero, servizio nella protezione civile o servizio civile), il club garantisce il versamento del salario fisso stabilito dal presente contratto secondo la scala bernese (allegato 2), a condizione che abbia ricevuto dal giocatore i moduli di compensazione.
In ogni caso, gli obblighi del club in materia di salario si estendono al salario mensile di base e alle eventuali prestazioni complementari, esclusi i premi partita, a meno che il giocatore giochi la partita in maniera completa o parziale.
Art. 25 Previdenza professionale
La previdenza professionale è regolata dall’art. 7 del contratto di lavoro.
C. Ferie
Art. 26 Ferie
Ai sensi dell’art. 329a, comma 1 CO, il giocatore ha diritto a 4 settimane all’anno di vacanze pagate,
rispettivamente 5 settimane sino all’età di 20 anni.
Se la durata del contratto di lavoro è inferiore a 12 mesi, il diritto alle ferie è calcolato in proporzione alla durata del contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a concedere due settimane di ferie consecutive ai sensi dell’art. 329c,
comma 1 CO.
D. Altri obblighi a carico del club
Art. 27 Infrastruttura medica / formazione
Il club mette a disposizione del giocatore un’equipe medica composta da almeno un fisioterapista
diplomato e dal medico ufficiale del club.
Le prestazioni di questa equipe, come pure qualsiasi intervento dello specialista consultato su indicazioni del medico ufficiale, sono gratuite per il giocatore a condizione che queste riguardino le cure per il mantenimento, il recupero o il miglioramento della capacità di lavoro di quest’ultimo come giocatore di basket.
Nei limiti delle proprie possibilità il club sostiene il giocatore minorenne nella sua formazione non connessa al basket.
Le spese relative alle cure odontoiatriche non sono a carico dal club, salvo in caso di incidente verificatosi durante lo svolgimento del lavoro.
Art. 28 Squadre nazionali
Il club incoraggia e consente al giocatore di partecipare a tutte le attività delle squadre nazionali per le quali potrebbe essere selezionato, comprese le attività legate al 3x3 e 5x5.
V. Cessione o costituzione in pegno del salario
Art. 29 Cessione o costituzione in pegno del salario
Ai sensi dell’art. 325 CO, il giocatore non può cedere né costituire in pegno il proprio salario futuro derivante dal presente contratto. Resta riservata la garanzia dei doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia, nella misura in cui il salario è pignorabile.
VI. Cambiamento permanente o temporaneo di club
Art. 30 Norme applicabili in caso di cambiamento definitivo di club
Se il giocatore lascia definitivamente il proprio club svizzero per andare a giocare in un altro club svizzero, si applicano le regole previste da Swiss Basketball. Qualora il trasferimento abbia luogo al termine della stagione e il giocatore abbia sottoscritto un contratto di lavoro con un altro club di Swiss Basketball, il giocatore potrà già sostenere la preparazione della stagione con il nuovo club, a condizione che il vecchio club abbia dato il proprio consenso scritto in tal senso.
Se il giocatore lascia definitivamente il proprio club svizzero per andare a giocare in un club straniero, si applicano le regole previste dalla FIBA.
Art. 31 Normeapplicabili in caso di messa a disposizione temporanea del giocatore ad un altro club
Se il giocatore viene messo temporaneamente a disposizione di un altro club, in linea di principio il presente contratto continua ad applicarsi. Le parti possono tuttavia modificare i termini del presente contratto, in particolare sospendere il contratto in caso di conclusione di un contratto di lavoro con il club destinatario o ridurre il salario.
Il club e il nuovo club si accordano sugli obblighi contrattuali3 che il giocatore dovrà temporaneamente adempiere nei confronti del nuovo club.
3 Si tratta, in particolare, degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 18 delle presenti CG.
VII. Formalità e accordi particolari
Art. 32 Lingua di riferimento
Il contratto è redatto nella lingua ufficiale del luogo in cui ha sede il club.
Su richiesta ed esclusivamente a titolo informativo, il giocatore riceve una traduzione in inglese del contratto di lavoro e delle CG. Se il giocatore non padroneggia né la lingua del luogo ove ha sede il club né l’inglese, le parti ricorrono all’assistenza di un traduttore sostenendone i costi a metà.
Art. 33 Esigenze regolamentari sportive e autorizzazioni di legge
Alla data di sottoscrizione del presente contratto, il giocatore garantisce di soddisfare le condizioni regolamentari sportive della FIBA e di Swiss Basketball necessarie a ottenere la qualifica per il suo nuovo club e di essere libero da qualsiasi impegno nei confronti del precedente datore di lavoro.
Se il giocatore non ha la nazionalità svizzera, il club provvede, dopo la firma del presente contratto, a tutte le formalità necessarie per ottenere i permessi di lavoro e soggiorno presso le autorità competenti. In caso di rifiuto dei permessi necessari, il presente contratto si estingue automaticamente con effetto immediato.4
Art. 34 Modifiche del contratto
Qualsiasi modifica ulteriore del presente contratto e/o dei suoi allegati firmati dalle parti deve avvenire esclusivamente in forma scritta.
Art. 35 Riservatezza
Le parti ritengono che il contenuto del presente contratto sia di natura riservata e si impegnano a non divulgarlo. fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, dal contratto e/o dalle regole dell’associazione.
Art. 36 Accordi particolari tra le parti
Gli accordi particolari tra le parti sono regolati all’art. 9 del contratto di lavoro.
4 Questa disposizione riguarda i casi in cui il rifiuto del permesso di lavoro o di soggiorno impedisce del tutto al giocatore di iniziare a giocare per il suo club. Invece l’ipotesi in cui il giocatore abbia ottenuto in un primo tempo i permessi ma li abbia persi in seguito perché non sussistono più i requisiti di legge, è contemplata all’art. 3 delle CG.
VIII. Sanzioni disciplinari
Art. 37 Riconoscimento del potere disciplinare
Il giocatore riconosce espressamente il potere disciplinare del suo club. Entrambe le parti riconoscono inoltre il potere disciplinare di Swiss Basketball, di Swiss Olympic e della FIBA.
Art. 38 Pene convenzionali e altre sanzioni
In caso di grave o ripetuta inadempienza degli obblighi risultanti dal presente contratto oppure in caso di sanzioni inflitte da un organo sportivo (Swiss Basketball, Swiss Olympic, FIBA), il club potrà comminare al giocatore responsabile le pene convenzionali previste dall’art. 8 del contratto di lavoro (ai sensi dell’art. 160 ss. CO). Tutte le sanzioni comminate dal club dovranno essere proporzionali alla gravità della violazione.
Il club può rivalersi sul giocatore per le multe emanate nei suoi confronti da parte di un organo sportivo (Swiss Basketball, Swiss Olympic, FIBA) nei casi in cui il giocatore ne sia responsabile a motivo del suo comportamento colposo (dolo o colpa grave). Se necessario, il club è autorizzato a detrarre le multe dall’importo versato al giocatore.
Se il giocatore non può giocare le partite ufficiali a causa di una sospensione inflitta da Swiss Basketball, Swiss Olympic o dalla FIBA a seguito di violazione gravemente colposa dei propri obblighi statutari o regolamentari, il club può ridurre il suo salario in funzione della gravità della violazione.
IX. Controversie
Art. 39 Controversie
Per quanto attiene il contratto individuale di lavoro, le parti decideranno se sottoporre la controversia alla giurisdizione ordinaria oppure ad arbitrato da parte del Tribunale Arbitrale del Basketball (BAT) sito a Ginevra (Svizzera).
Resta riservato il potere disciplinare del club e degli organi disciplinari di Swiss Basketball.
X. Diritto applicabile
Art. 40 Rispetto delle norme associative
Le parti contraenti si impegnano a rispettare gli statuti, i regolamenti e le direttive di Swiss Basketball, Swiss Olympic e FIBA nonché quelli del club ed a sottomettersi agli stessi. I principali documenti sono elencati nell’allegato 1 delle CG.
Il giocatore conferma di avere avuto la possibilità, prima di firmare il presente contratto, di prendere visione dei documenti sopracitati che sono a sua disposizione presso la segreteria del club nonché, relativamente agli statuti, regolamenti, direttive e regole di Swiss Basketball, sul suo sito internet. Su richiesta, gli vengono consegnate delle copie. Con la firma del contratto, egli dichiara espressamente di accettare tutti questi documenti facenti parte integrante del contratto nella loro versione aggiornata.
Art. 41 Diritto materiale
A titolo integrativo, il presente contratto è regolato dalle leggi svizzere, in particolare dagli art. 319 ss. CO (contratto di lavoro).
Allegati:
Allegato 1: Elenco dei principali regolamenti di Swiss Basketball, della FIBA e di Swiss Olympic Allegato 2: Scala bernese
Allegato 3: Condizioni generali dell’assicurazione indennità di perdita di guadagno in caso di
malattia / infortunio (ove applicabile)
Allegato 1
ELENCO DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI DI SWISS BASKETBALL, DELLA FIBA E DI SWISS OLYMPIC
Swiss Basketball
• Statuto centrale
• Regolamento giuridico
• Codice per la salvaguardia dell’integrità della pallacanestro svizzero
• Dichiarazione anti-doping FIBA
• Norme interne anti-doping FIBA Swiss Olympic
• Statuto sul doping
• Carta etica di Swiss Olympic
Allegato 2
SCALA BERNESE
In caso d’impedimento al lavoro non imputabile al giocatore (art. 324a CO), egli ha diritto al salario per un periodo determinato in funzione degli anni di servizio.
Numero di anni di servizio Durata del diritto a percepire il salario a partire da 3 mesi 3 settimane
a partire da un anno 1 mese
a partire da 3 anni 2 mesi
a partire da 5 anni 3 mesi
a partire da 10 anni 4 mesi
a partire da 15 anni 5 mesi
a partire da 20 anni 6 mesi