Decreto del 09/12/2014 - Ministero Sviluppo Economico
Decreto del 09/12/2014 - Ministero Sviluppo Economico
Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015
Allegato n. 2 e 2-bis.*
Allegato 2 - Allegato n. 2 e 2-bis.*
In vigore dal 12/10/2017
Modificato da: Decreto del 02/08/2017 Articolo 1
(Articoli 15, 22 e 29)
SPESE E COSTI AMMISSIBILI
INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Nel presente allegato sono contenute le indicazioni e le condizioni di ammissibilita' delle spese definite in relazione alle tipologie dei progetti di investimento individuate nei Titoli II, III e IV.
1. Progetti di investimento produttivi (Xxxxxx XX e IV) Le spese ammissibili dei programmi di investimento produttivi di cui ai Titoli II e IV possono riguardare:
a) Suolo aziendale e sue sistemazioni Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.
b) Opere murarie e assimilate Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo di attivita' turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini dell'ammissibilita' della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
c) Infrastrutture specifiche aziendali d) Macchinari, impianti e attrezzature In tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa nonche' i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile. Si precisa, altresi', che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
f) Spese per consulenze Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER e nella misura massima del 4 per cento dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
2. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Titolo III) Le spese ammissibili dei programmi di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo III possono riguardare:
a) Personale I costi relativi al personale devono essere relativi al personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
b) Strumenti e attrezzature Le spese relative agli strumenti e alle attrezzature, che devono essere di nuova fabbricazione, sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
c) Ricerca contrattuale In tale categoria sono ammissibili le spese relative all'acquisizione o all'ottenimento in licenza, da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nonche' i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo.
d) Spese generali In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a).
e) Materiali In tale categoria sono ammissibili le spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
3. Ulteriori chiarimenti in merito alle spese ammissibili per tutte le tipologie di progetti di investimento In merito alle predette spese ammissibili si riportano le seguenti indicazioni e condizioni di ammissibilita':
a) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d'importazione»;
c) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. Ai fini dell'ammissibilita' dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni;
d) le spese relative alle opere murarie e quelle relative ai macchinari, impianti e attrezzature possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido a servizio del personale dell'unita' produttiva interessata dal programma di investimento;
e) la realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso puo' essere commissionata con la modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti
«chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per se' non ammissibili.
Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilita' delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
1) realizzazione di impianti di particolare complessita';
2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» xxxxx' contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovra' quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
3) al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovra' essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
4) il general contractor dovra' impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovra' essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
5) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovra' essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
6) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovra' produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalita' di acquisizione dei beni da agevolare e' tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilita' di tale modalita' e della conseguente agevolabilita' dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L'Agenzia valuta altresi' la comprovata complessita' e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso;
f) le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l'unita' produttiva interessata dal progetto bensi' presso altre unita', della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni alle seguenti condizioni:
1) l'impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;
2) le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
3) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti ed attrezzature»;
4) vengano ubicate presso unita' produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;
5) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unita' produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
6) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalita', durata, ecc.);
7) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
8) i beni non vengano destinati a finalita' produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
9) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensita' d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unita' produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensita' di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui e' localizzata l'unita' produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l'intensita' di aiuto relativa a quest'ultima.
4. Disposizioni comuni In relazione a tutte le tipologie di progetti di investimento non sono ammesse:
a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati, fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del presente decreto;
b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
c) le spese per beni relativi all'attivita' di rappresentanza;
d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto, con esclusione dei mezzi indicati al punto 1, lettera d), del presente allegato;
e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti e fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del presente decreto;
f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
g) le spese relative a commesse interne;
h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
i) le spese pagate con modalita' che non consentono la piena tracciabilita' delle operazioni;
l) le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 c.c.
Allegato n. 2-bis (art. 19-bis)
Tabella riepilogativa delle intensita' massime stabilite dal punto 171, lettere c) e d), degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, per area geografica.
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| | Area geografica |
| |-----------------------------------------|
| Dimensione | Regioni di cui all'art. | |
| | 171, lett. c) degli | |
| | Orientamenti agricoli | Altre regioni |
+---------------------+-------------------------+---------------+
|Piccole imprese | 50% | 40% |
+---------------------+-------------------------+---------------+
|Medie imprese | 50% | 40% |
+---------------------+-------------------------+---------------+
|Grandi imprese | 50% | 40% |
+---------------------+-------------------------+---------------+
*Allegato inserito dal D.M. dello Sviluppo Economico 02/08/2017.