UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “ TOR VERGATA”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “ TOR VERGATA”
PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
NUOVA SERIE
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XXXXXXXXX XXXXXXX
SOPRAVVENIENZE, SQUILIBRI CONTRATTUALI
E RUOLO DELLA PRESUPPOSIZIONE
Sezione non inclusa
PREFAZIONE
Lo studio del diritto è un esercizio di perseveranza che sotto- pone la mente ad un costante sforzo di adattamento poiché non esiste ricerca che non imponga al pensiero un pegno di volubilità. Ciò rende possibile l’evoluzione della tecnica normativa sovente biso- gnosa di rispondere alle richieste del costume di cui la legge è forma giuridica.
Non è dato sapere con certezza se sia nata prima la legge dell’uomo o dello Stato e secondo quale dialettica e gerarchia essi si contendano il primato sull’ordine delle cose, né se vi sia un campo elettivo del diritto. Si può tuttavia affermare che non esiste un modo migliore di esercitare l’immaginazione che lo studio del contratto, veste formale della volontà umana e crocevia delle metamorfosi sociali e, soprattutto, specchio del grado di civiltà morale di un popolo.
Nell’operazione negoziale infatti è possibile rinvenire le regole che le forze sociali hanno scelto di darsi, ed attraverso la selezione degli interessi che l’ordinamento compie con il giudizio di meritevo- lezza, si rende il senso del percorso evolutivo della specie che svela l’equilibrio istauratosi internamente tra giustizia e ragioni del mer- cato, a cui il contratto per vocazione rivolge il suo tributo.
E così la causa, l’oggetto e la forma si affrancano dal semplice ruolo di elementi essenziali del contratto per diventare significanti di un’operazione di consacrazione dell’accordo, che spiega gli effetti non solo sui singoli contraenti coinvolti ma concorre a delineare i tratti della figura più intensa della scena contrattuale: l’autonomia privata.
Essa inizialmente pensata come oggetto di doverosa menzione, si trasforma nell’avanzare dell’analisi, in imprescindibile punto di riferimento che da semplice mezzo la esalta a principale fine dell’in- tera riflessione poiché, ben presto, si prende atto che non è dato
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PREFAZIONE
chiarire alcun dubbio sul contratto se non interpretato al cospetto dell’autonomia privata.
Di essa la letteratura fa gran mostra, proponendo ricostruzioni variamente caratterizzate dalle diverse correnti di pensiero e tuttavia accomunate da una costante tensione di appurarne, o meno, il
declino. L’analisi giuridica infatti, quale che sia l’approccio pre- scelto, sfocia — soprattutto negli studi più recenti — nel tentativo, più o meno condivisibile, di dimostrare che la realtà negoziale odierna ne ha mortificato l’intensità poiché al legislatore non si è posta alternativa alcuna al recepimento di istanze protezionistiche e for- malistiche inconciliabili con le pulsioni volontaristiche del singolo.
Lo sfondo dottrinale influenza allora la tecnica redazionale di questo scritto che, complice il travaglio interiore alimentato dallo scorgere l’infinità di tensioni e di opposti che sembrano contendersi la materia negoziale, si affida alla speculazione sui principi primi del contratto e sulle argomentazioni consimili che coinvolgono questioni di giustizia, economia e liceità e che, considerati nel loro insieme, permettono di superare il disorientamento originario ed iniziare una necessaria attività di selezione dogmatica.
Nel timore infatti del rischio che il campo d’indagine si allarghi eccessivamente al punto da “sfigurare” il tema centrale, si cela la scelta di avviare la ricerca partendo da talune riflessioni sull’autono- mia privata e, nella sopravvenuta consapevolezza della necessità di guardare al proposito e non all’esito, il tentativo di dimostrare la miopia di certe letture.
Perché se è indubbio che si stia assistendo ad un ridimensiona- mento del campo d’azione riservato ai contraenti, in cui sovente intervengono mozioni esterne legate alla veste soggettiva delle parti, alla natura dell’oggetto ovvero alla tipologia di contesto in cui prende vita il contratto, ciò non deve indurre ad un errore di semplificazione.
La “socializzazione” del contratto infatti non è un’invenzione moderna ma è ad essa intimamente connessa sin dai primordi, e l’apparente compressione del campo di operatività dell’autonomia individuale non è un fenomeno contemporaneo ma l’esempio più eloquente della necessaria capacità di adattamento dell’ordinamento, il quale in tal caso non decide, da un certo punto in poi, di sostituire asetticamente il dogma della volontà (sovrano della tradizione con- trattuale) con quello della dichiarazione per puro diletto normativo bensì recepisce uno stimolo proveniente dalla società.
PREFAZIONE
Sembra trovare allora posto la visione bettiana della preordina- zione della legge naturale a quella statale, perché l’input nasce dalla base, ed in particolare dalla nuova dimensione della società di cui il contratto è un fedele specchio in grado di mostrare come le parti non possano sempre liberamente determinare il contenuto dell’accordo e soprattutto non siano in grado di giungervi con parità di forza, poiché la dinamica dei rapporti economici ha finito per influenzare l’assetto di quelli giuridici.
Il risultato è uno sfasamento della tradizionale dinamica nego- ziale pensata in origine come “scolta” della libertà dell’iniziativa economica e poi riconvertitasi a presidio di quello squilibrio dalla stessa spesso causato. Ciò muta il quadro dell’intero sistema ed interviene diversamente sulla norma, ora principalmente tesa a cor- reggere gli effetti della concorrenza più che ad alimentarla, sebbene l’effetto indiretto torni comunque ad essa utile.
Questo dato non risulta affatto trascurabile poiché conferma la regola, ultimamente in voga in materia contrattuale, della finalizza- zione di discipline apparentemente sorte per contrastare distorsioni: è il caso, ad esempio, della normativa consumeristica, affranta dalla
superiorità del professionista o della stessa impresa debolmente
presente sul mercato, ove in realtà le singole discipline sono a ciò preposte solo in via mediata poiché il fine ultimo è la salvaguardia di un generale equilibrio da una frequente tendenza all’abuso.
Ecco che, ai nostri fini, allora anche l’equilibrio assume un ruolo preponderante in quanto oltre ad essere un sicuro referente dell’indagine sul grado di salute dell’autonomia privata, permette di entrare nel cuore dell’argomento con l’obiettività valutativa che necessariamente implica di superare le questioni che possano sorgere in tema di giustizia contrattuale, ponderandole con eque esigenze economiche e sociali.
Ed allora si comprende come il contratto non sia una realtà stantia bensì soggetta a costante metamorfosi poiché la realtà dei traffici odierni rifugge da meccanismi statici richiedendo flessibilità al sistema, soprattutto contrattuale, ove la durata dei rapporti spesso si rivela una guida fallace per gli affari correnti.
Sta al diritto decidere se seguire una tale propensione alla mutazione o “arroccarsi” su posizioni di chiusura ed immutabilità e soprattutto valutare in che termini voglia interpretarsi il principio di conservazione del contratto.
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PREFAZIONE
L’approfondimento del tema trattato, con il sostegno dei prin- cipi della tradizione giuridica in incipit evocati, si trasforma in un viaggio di scoperta che guarda all’argomento attraverso l’istituto delle sopravvenienze, invero insuscettibile di definizione unitaria poiché comprensivo di una molteplicità di significati.
Ancora una volta si impone allora una scelta d’indagine che induce ad una precisa classificazione delle ipotesi perturbative del contratto, riconducibili ad una triplice ripartizione in: ipotesi in cui l’alterazione dell’originario accordo sia dipeso dalla volontà di una delle parti, in casi in cui invece essa scaturisca da un fenomeno di patologia del consenso e, da ultimo, in ipotesi in cui le sopravve- nienze siano intimamente connesse alla fisiologica evoluzione del rapporto.
L’intento è quello di dimostrare che tra le parabole negoziali dei pacta sunt servanda e del contrapposto rebus sic stantibus esistono una pluralità di variabili che devono essere prese in considerazione, e che diversamente da come spesso emerge dal panorama dottrinale sono già familiari per l’ordinamento, in cui la sopravvenienza non deve essere presa in considerazione solo come elemento fallimentare dell’operazione negoziale ma può addirittura costituirne un punto di forza. Non è un caso allora se si decide di citare gli istituti della rinegoziazione o della portabilità del mutuo o, ancora, dello jus variandi, chiara dimostrazione che pacta sunt servanda sed potest mutare.
approfittare del mutato assetto distributivo dei rischi negoziali che ne derivino.
Il procedimento d’indagine adottato, che parte dal dato norma- tivo obiettivo per giungere — solo in un secondo momento — all’interpretazione desunta dai diversi studi sul tema, premia poiché permette di mantenere lucidità e sfuggire alla tentazione di adattarsi a quella diffusa e preconfezionata teoria dell’assoluta prevalenza della dichiarazione che, contrariamente, sembra oggi subire il rinvi- gorimento del dogma della volontà; questo, mai come nell’attuale
Ed è altrettanto finalizzato il costante raccordo che si persegue tra scenari negoziali moderni, sensibili ad ipotesi di abusi e di acutizzazione degli squilibri, con principi intramontabili come la buona fede e l’equità, poiché è attraverso la chiave di lettura che essi forniscono che si può appunto trasformare l’irraggiungibilità dello scopo iniziale in opportunità, prevenendo al contempo tutti quei tentativi di invocare le sopravvenienze per liberarsi dal vincolo o
Termine estratto capitolo
CAPITOLO I
IL RUOLO DELL AUTONOMIA PRIVATA.
REGOLE E MOTIVI PER UNA TEORIA DELLE SOPRAV- VENIENZE CONTRATTUALI
SOMMARIO: 1. Profili introduttivi. — 1.1. L atteggiarsi dell autonomia privata tra questioni classiche (e teoriche) di interessi personali e moderne esigenze di obiettiva concre- tezza. — 1.2. Lo studio dell autonomia privata ed il tentativo di saggiarne l attuale grado di sovranità negoziale. — 2. L autonomia privata tra questioni di giustizia e prerogative di equilibrio contrattuale. — 2.1. Le aspirazioni di giustizia del contratto.
— 3. L imperio dell autonomia individuale al cospetto del principio di buona fede. —
4. Il risorgimento dell equità nell era del contratto “economicamente giusto” e “poli- tically correct”.
1. Profili introduttivi.
L individuazione di un concetto univoco di sopravvenienza contrattuale si presenta come la prova più difficoltosa per chi ne intraprenda lo studio poiché la sua natura polivalente, complice l assenza di un dato terminologico di riferimento, ne rende quanto mai evanescenti i confini.
Le teorie formulatesi nel tempo sono numerose e variegate e, come è stato osservato (1), rappresentano il tentativo faticoso di tutto il pensiero scientifico di definire una verità estremamente complessa e sfuggevole. Esse, benché seguano percorsi giuridici diversificati, segnano un preciso profilo evolutivo che prende le mosse dalla teorizzazione, attribuita ad un giurista tedesco (2), della sua dipendenza dalla c.d. base negoziale e concentrata sull e- sternalizzazione del momento dell operatività della sopravve- nienza. Secondo detta teoria, se base del contratto è ciò che uno o
(1) Cfr. OSTI, Appunti per una teoria della sopravvenienza, in Riv. dir. civ., 1913, 472.
(2) Cfr. XXXXXXXX, Die Geschaftsgrundlage ein neuer Rechts begriff, Xxxxxxx, 0000, citato da XXXXX, Onerosità e gratuità degli atti giuridici, Milano, 1942, 232.
2 SOPRAVVENIENZE, SQUILIBRI CONTRATTUALI E RUOLO DELLA PRESUPPOSIZIONE
entrambi i contraenti pensano intorno alla sussistenza o al futuro avverarsi di certe circostanze, e sul cui fondamento si costruisce la volontà del contrarre, ciò può rilevare solo nella misura in cui ciò venga reso ben visibile all esterno. Detta impostazione, ribadendo l irrilevanza della sfera interna dei contraenti, respinge dunque la logica della clausola rebus sic stantibus preoccupandosi di sgom- brare dal campo aspirazioni soggettivistiche atte a dar sfogo a motivi personali, tentativo quest ultimo maggiormente esplicitato dalle successive formulazioni dottrinali.
Queste ultime in particolare, utilizzando quale parametro di riferimento un “contraente medio”, approfondiscono come il fon- damento della sopravvenienza sia da ravvisarsi nella modificazione del c.d. “presupposto oggettivo necessario del contratto” (3) quale insieme delle condizioni obiettive che hanno determinato la vo- lontà dei contraenti.
Affina tale elaborazione la c.d. teoria della “entità economia obiettiva della prestazione” che esige che si prescinda dalla valu- tazione economica soggettiva delle parti piuttosto guardando all in-
sieme delle condizioni di fatto in cui si esprime la difficultas in quanto questa si converte semplicemente in un apprezzamento di valore.
Se dunque per alcuni viene ad essere effettuata una valuta- zione delle difficoltà che condizionano l attuazione della presta- zione “in correlazione ad aspetti soggettivi e dell’utilità analizzate alla luce delle particolari destinazioni che lo stesso riceve nell’eco- nomia soggettiva del promittente” (4), altri in un ulteriore passaggio concentrano l attenzione sull identificazione del limite dell irrile- vanza negoziale nel sopravvenuto mutamento delle circostanze esteriori per cui la permanenza del vincolo contrattuale non può estendersi anche a fatti imprevedibili (5).
La formulazione più interessante tuttavia, soprattutto alla luce
(3) Cfr. COGLIOLO, La c.d. xxxxxxxx r.s.s. e la teoria dei presupposti, in Scritti vari di dir. Privato, Torino 1910, III ed., vol. I, 365 ss.
(4) Cfr. GIOVENE, L’impossibilità della prestazione e la sopravvenienza, Padova, 1941, 117 e 143.
(5) È la c.d. teoria “dell alea prevedibile” attribuita ad XXXXXXXX, Revisione della dottrina della sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. civ., 1938, 309 che deve il suo scarso
IL RUOLO DELL AUTONOMIA PRIVATA
del percorso logico che si tenterà nel presente scritto, si coglie nella elaborazione che assume ad elemento fondante della riflessione “l equilibrio economico delle prestazioni” (6), concepito quale proporzione tra i valori attuali di entrambe le prestazioni ed il rapporto che viene ad esse assegnato dalle parti al momento della stipulazione e che nel gestire la sopravvenienza mira a tutelare la volontà contrattuale attraverso la permanenza dell originario rap- porto di valore tra le rispettive obbligazioni. Nelle formulazioni richiamate si coglie l influenza dell imperante dogma della volontà che in particolare in una interpretazione (7) identifica l equilibrio tra prestazione con “l adeguatezza” del sacrificio patrimoniale del- l un contraente e quello dell altro o ancora, nella definizione di altri (8), come il “venir meno del corrispettivo utile, necessariamente insito della controprestazione” (9).
In tutti i casi riportati, il dibattito si è sempre concentrato sul fondamento giuridico della figura (10), trascurandone la ricostru- zione degli effetti, e la stessa indagine sui rimedi si è nella maggior parte dei casi orientata a reinterpretare istituti, tradizionalmente riconducibili alle sopravvenienze, come nel caso della risoluzione per eccessiva onerosità, senza tentare di ampliare l orizzonte di analisi.
Il significato stesso di sopravvenienza, concettualmente con- nesso all imprevedibilità dell evento generatore, sembra sempre accompagnarsi ad un senso di eccezionalità che stride con la realtà contrattuale contemporanea ove la metamorfosi negoziale è tutt al- tro che straordinaria ed anzi, da eventualità passa a diventare una
successo alla critica mossa da BOSELLI, La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, Torino, 1952, 27.
(6) Cfr. OSTI, Appunti per una teoria della sopravvenienza, in Riv. dir. civ., 1913.
(7) Cfr. XXXXXXX XXXXXXXXXX, Istituzioni di dir. civ., in Dott. gen., Napoli, 1946, I, 137.
(8) Cfr. De XXXXXX, Ancora sulla sopravvenienza contrattuale nel dir. Positivo, in Riv. dir. priv., I, 1940, 52.
(9) Sempre nel tentativo di delineare un concetto di sopravvenienza, se n è tentata una interpretazione attraverso la categoria “dell errore della sbagliata valutazione delle utilità e dei sacrifici derivanti dal contratto”, esposta tuttavia al limite di un principio generale dell ordinamento che ammette l errore solo riguardo a due termini cronologica- mente contestuali (consistente nella divergenza tra la realtà attuale e la sua rappresentanza).
(10) Cfr. XXXXXXXXX, La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002, 342.
4 SOPRAVVENIENZE, SQUILIBRI CONTRATTUALI E RUOLO DELLA PRESUPPOSIZIONE
costante di certe dinamiche del contratto, speciali per la natura dei contraenti ma ordinarie per la frequenza di utilizzo nella quotidia- nità commerciale.
Trattare della sopravvenienze dunque si pone quasi come una tappa obbligatoria nello studio dei contratti, che richiama un acce- zione di più ampio respiro comprensiva di tutte quelle ipotesi tradizionalmente non riconducibili a questa categoria ma comun- que perturbative dell equilibrio originariamente adottato dalle parti. Nel far ciò, convergono verso il punto di partenza della ricerca tutti i principi generali dell ordinamento, che molto spesso adottati nei vari studi quali ostacoli all affermazione di una teoria della sopravvenienza, in questa sede si rivelano utili compagni di viaggio perché in grado di supplire ai silenzi del legislatore e di preservare il tentativo di una teorizzazione della perturbazione dal pericolo di sfigurare gli istituti passati in rassegna della loro corretta ratio legislativa.
Xxxxx preziosa ed irrinunciabile si dimostra in particolare l autonomia privata in grado, nella sua essenza, non solo di agevo- lare lo studio delle sopravvenienze contrattuali, ma di allargare il campo d indagine dei relativi effetti perturbativi, suggerendo in alcuni casi soluzioni per le quali apparentemente sembra rinunciare al suo principato sul negozio a cui però di fatto, non cessa mai di elargire linfa vitale.
1.1. L’atteggiarsi dell’autonomia privata tra questioni classiche (e teoriche) di interessi personali e moderne esigenze di obiettiva concretezza.
Qualche decennio fa si osservava (11), con una lungimiranza in generale diffusa tra i fondatori del sistema giuridico (in virtù di ciò autori di normative sostanzialmente immortali), che la nozione di autonomia è una risultante del sistema, una nozione diffusa in esso e bisognosa di riesame ad ogni suo mutamento, e non v è dubbio
(11) Cfr. RODOTÀ, Tipologia della programmazione, in Aspetti privatistici della pro-
grammazione economica, I, Atti della tavola rotonda tenuta a Macertata, 22-24 maggio 1970,
Milano, 57 e sTs. ermine estratto capitolo
CAPITOLO II
LE PERTURBAZIONI CONTRATTUALI
SOMMARIO: 1. Le mutazioni del vincolo contrattuale. Fenomenologia delle sopravvenienze.
— 2. La gestione del sopravvenuto (ma previsto) inadempimento. — 2.1. L esempio conservativo della clausola penale. — 2.1.1. Segue. La c.d. funzione di “conservazione” del contratto. — 2.2. L inadempimento del fornitore nel contratto di credito collegato. Ipotesi ricostruttiva. — 3. Sopravvenienze perturbative per un fenomeno di patologia del consenso. — 3.1. Le perturbazioni negoziali nei rapporti business to business tra questioni di autonomia, equità e tutela della contrattazione. Il dubbio caso del recesso ad nutum. — 3.1.1. Segue. L abuso del recesso ad nutum.. — 3.1.2. Un ipotesi di studio: la riduzione ad equità dei pagamenti internazionali ex d.lgs 231/2002. — 3.1.3. Segue. La pari forza contrattuale: “abusus non est usus, sed corruptela”. — 3.1.4. L impren- ditore debole nel caso del contratto di subfornitura. — 3.1.5. Lo jus variandi nei contratti bancari business to business. — 3.2. Le perturbazioni negoziali nei rapporti business to consumer. Lo jus variandi, la nullità delle clausole vessatorie e la traspa- renza bancaria. — 3.2.1. Segue. Il jus variandi: pacta sunt servanda sed potest mutare.
— 3.2.2. L esempio protezionistico della nuova negoziazione bancaria. — 3.3. La
gestione della sopravvenienza attraverso la c.d. rinegoziazione quale esempio di intervento manutentivo sopravvenuto. — 3.3.1. La diversa ipotesi della “portabilità”.
— 4. Sopravvenienze perturbative per la fisiologica evoluzione del rapporto. Caratteri comuni — 4.1. Un ipotesi classica di sopravvenienza: il contratto d appalto.
1. Le mutazioni del vincolo contrattuale. Fenomenologia delle sopravvenienze.
Il vincolo negoziale che lega le parti in forza del contratto concluso, trova uno dei suoi coefficienti normativi nel dettato dell art. 1372 c.c. (1) che sancisce un obbligo ed al contempo un diritto di fedeltà delle parti al contratto, tale da onorare la regola
(1) Cfr. XXXXXXXXXX, Teoria generale del diritto, Roma, 1951, 286, il quale sottolinea come “l’art. 1372 c.c. che a un mediocre giurista può parere banale, a un grande parla un linguaggio pieno di maestà”.
48 SOPRAVVENIENZE, SQUILIBRI CONTRATTUALI E RUOLO DELLA PRESUPPOSIZIONE
secondo cui “pacta sunt servanda” (2). La parola data dunque
obbliga i contraenti ad adempiere a quanto tenuti esigendo una sorta di irretrattabilità del consenso (3): da ciò si fa tradizional- mente derivare anche l affermazione secondo cui importanza al- cuna possa essere accordata alle circostanze eventualmente soprav- venute successivamente alla conclusione del contratto, poiché ciò contrasterebbe con l esigenza di certezza e stabilità del rapporto alle quali si pone una sola alternativa: lo scioglimento dello stesso.
Dalla lettura offerta dalla dottrina classica (4) infatti la volontà del legislatore del 1942 sembra muoversi in mezzo a due sole
posizioni opposte tra loro, da un lato, l intangibilità del citato principio pacta servanda sunt, con conseguente irrilevanza di tutte le modificazioni di fatto o di diritto intervenute successivamente alla conclusione del contratto; dall altro la liquidazione del rap- porto giustificata dal diniego della parte maggiormente onerata, di voler sopportare l aggravamento delle condizioni, senza che sia possibile in generale individuare dei meccanismi di ripensamento del contratto atti a parametrare l interesse e le possibilità dei contraenti alle mutate condizioni.
(2) Cfr. XXXXX, Metafore giuridiche e finzioni: “la parola data”, in Riv. dir. civ., 2002,
582.
(3) Cfr. DI MAJO, Le forme di tutela contro i cosiddetti poteri privati, in Foro it., 1980,
I, 440; NANNI, Scelte discrezionali dei contraenti e dovere di buona fede, in Contratto e impresa, 1994, 475; XXXXXXX, Tutela dell’avviamento, discrezionalità e buona fede contrattuale, in una complessa vicenda di affitto d’azienda, in Giur. it., 1995, I, 1, 852; XXXXXXXXXX, La buona fede come limite dell’autonomia negoziale e fonte di integrazione del contratto nel quadro dei congegni di conformazione delle situazioni soggettive alle esigenze di tutela degli interessi sottostanti, in Giust. civ., 1994, I, 1, 2169, in cui in generale si osserva come, se è vero che nel nostro ordinamento vige il principio pacta sevanda sunt di cui all art. 1372 c.c., è pur vero che detto principio non può essere letto in modo isolato dal contesto ordinamentale, ma deve essere integrato anche con le disposizioni che esprimono principi e perseguono finalità di segno diverso, quali i principi generali di correttezza e buona fede nelle trattative, nell ese- cuzione e nell interpretazione del contratto. In applicazione del principio di buona fede, si afferma dunque che non può essere considerato positivamente da parte dell ordinamento giuridico il comportamento del creditore il quale, pur sapendo che, per effetto di un evento sopravvenuto, la prestazione altrui è divenuta impossibile, o più difficile o più onerosa o che il contratto non è più idoneo a realizzare la finalità perseguita. Tale pretesa è contraria a buona fede e non può essere pertanto tutelata dall ordinamento.
(4) Cfr. XXXXXXXX, Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. civ., 1938, 309.
LE PERTURBAZIONI CONTRATTUALI
Se dunque una prima lettura delle norme sembra non stabilire un diritto dell onerato alla conservazione del contratto (5) rebus sic stantibus, un esame più approfondito permette di affermare come in realtà ciò non appaia del tutto estraneo al sistema civilistico italiano che, inizialmente con le ipotesi classiche codicistiche e successivamente con la legislazione speciale e settoriale (6), ha dato prova di grande sensibilità per la conservazione del contratto, facendo trapelare questo interesse, ad esempio dall art. 1467 c.c. predisposto per il caso di sopravvenienze dovute a eccessiva one- xxxxxx di una delle prestazioni, ove si coglie un apertura verso gli eventi perturbativi del contratto. Una volta fissato il perimetro
normativo intorno al problema delle sopravvenienze imprevedi- bili (7), rimane l ulteriore questione dei casi in cui l economia dell affare è sconvolta dal verificarsi di eventi non straordinari ed anche prevedibili ma trascurati dalle clausole del contratto.
In queste ipotesi, a rigore, mancano criteri di valutazione della compatibilità fra circostanze ed adempimento, visto che ogni evento prevedibile rientra nell area del normale rischio assunto e che l attività dell interprete non può arrivare fino al punto di sottoporre a valutazione, interessi che non siano ricompresi tra quelli che concorrono a formare il regolamento negoziale. In tali casi sembra pertanto non sussistano dubbi sull irrilevanza delle circostanze sopravvenute, in quanto “poiché avrebbero potuto co-
(5) Osserva D XXXXXX, Il contratto in genere. La buona fede, in Trattato di Diritto Privato diretto da Xxxxxxx, Torino, 2004, 199 che “la disciplina codicistica sembra dunque incompatibile con l’esistenza di una regola generale che legittimi il sindacato giudiziario sull’equilibrio contrattuale indipendentemente dalla ricorrenza di circostanze o condotte anomale attinenti a ragione di stato di pericolo, stato di bisogni, incapacità naturale, dolo ed errore, appaiono accomunate dal presupposto della non sanzionabilità dello squilibrio con- trattuale in assenza di tali anomalie e degli elementi richiesti da quelle regole.”.
(6) La lex mercatoria ha accolto formalmente, fra le sue regole essenziali (assurte al rango di “Principi” regolatori della contrattazione internazionale ed espresse in una sorta di ‘codificazione di cui gli operatori possono avvalersi), il principio della modificabilità del contratto ovvero del diritto della parte ad ottenere la modificazione del contratto quando ciò sia necessario a consentire la prosecuzione del rapporto, non si può dire che il legislatore sia insensibile all interesse a mantenere in vita il contratto mediante la modificazione delle sue condizioni. Per un esame sul tema cfr. XXXXXXX, Lex mercantoria. Storia del diritto commer- ciale, Bologna, 1993.
(7) Cfr. CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, 296 e ss.
50 SOPRAVVENIENZE, SQUILIBRI CONTRATTUALI E RUOLO DELLA PRESUPPOSIZIONE
stituire materia di apposita clausola contrattuale, sono fonte di rischi che ciascuno può eliminare o assumersi, così che il possibile danno causato da tali circostanze dovrebbe far carico su chi avrebbe potuto cautelarsi ma non l’ha fatto, contribuendo a rendere lacunoso il contenuto del contratto” (8).
Se dunque da un lato la legge, in ottemperanza al principio della libertà di contrattare ed in ossequio alla concezione classica, non può intromettersi nei rapporti al punto di tutelare le parti contro le possibili sopravvenienze (9) che turbino l equilibrio con- trattuale, dall altro lato non può sottrarsi dal prevedere un rimedio
contro il rischio di sopravvenienze che superino la soglia della normalità. In tal senso la soluzione dell art. 1467 c.c. poco si presta ad aprire il varco ad una ricerca che aspiri a positivizzare la sopravvenienza, attribuendole — là dove le circostanze lo rendano possibile — un valore addirittura migliorativo dei rapporti contrat- tuali ed economici, benché permetta di dimostrare come l idea di una evoluzione del rapporto contrattuale rispetto a quanto concor- dato non appaia così peregrina dall ordinamento italiano che anzi, sebbene non sempre con interventi manutentivi, ne regola le con- seguenze.
Ciò detto, occorre sgombrare il campo da alcuni dubbi che potrebbero tradire il senso delle osservazioni che seguiranno co- minciando col chiarire come la sopravvenienza sia un fenomeno diverso dalla patologia del contratto che investe l atto, e non può dunque che riguardare situazioni esistenti al momento della stipu- lazione contrattuale (salvo che nelle ipotesi residuali di invalidità sopravvenuta del contratto per effetto di leggi retroattive).
La sopravvenienza che si prende ad esame riguarda piuttosto la fase di attuazione del contratto, incide cioè sulla possibilità che il contratto, perfettamente valido in via originaria, possa continuare a produrre i suoi effetti: attiene pertanto al rapporto e non l atto. Si noti inoltre come nella nozione di sopravvenienza contrattuale non
(8) Cfr. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969, 5.
Termine estratto capitolo
(9) Cfr. sul sistema delle sopravvenienze nelle diverse esperienze giuridiche GALLO, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; GIAMPIERI, Rischio contrattuale in common law, in Contr. impr., 1996, 590.
CAPITOLO III
LA PRESUPPOSIZIONE. PERTURBAZIONI ESTINTIVE E RIMEDI MANUTENTIVI
SOMMARIO: 1. Il ruolo della presupposizione nello studio delle sopravvenienze contrattuali. —
2. Gli itinerari storici della presupposizione. L esperienza straniera. — 2.1. La teoria italiana della presupposizione. — 2.1.1. Segue. L approccio oggettivo. — 2.1.2. La sfumata contrapposizione tra approccio oggettivo e soggettivo ad opera della buona fede. — 3. I diversi profili della presupposizione. Le turbative del procedimento di formazione della volontà nella mistica dell irrilevanza dei motivi. — 3.1. Le moderne tendenze negoziali volontaristiche. — 3.2. Il profilo della funzione del contratto nella metamorfosi dell elemento causale. — 3.2.1. Il contributo giurisprudenziale nell in- quadramento causale della presupposizione. — 3.3. Il profilo dell esecuzione del contratto tra questioni di condizionamento, subordinazione ed interpretazione. —
4. Le conseguenze tra rimendi estintivi e manutentivi. L idea della presupposizione quale strumento di gestione della sopravvenienza. — 4.1. Dell annullabilità della presupposizione. — 4.2. Della nullità della presupposizione. — 4.3. Del recesso per presupposizione.
1. Il ruolo della presupposizione nello studio delle sopravvenienze contrattuali.
Lo studio della presupposizione si muove entro un parametro argomentativo piuttosto ampio e variegato che attira sotto la lente della teorizzazione aspetti classici della contrattualistica italiana i quali devono, al citato istituto, un atto di riconoscimento per l occasione di valorizzazione che inevitabilmente ricevono.
Ciò in quanto la presupposizione ha storicamente una contro- versa ed indefinita natura che impone uno sforzo particolare all in- terprete, che nel dubbio quasi sempre si affida ad un preciso percorso ermeneutico: utilizzare quale punto di partenza e costante della ricerca categorie già note al fine di non cedere completamente al fascino creativo che reca in sé l inesplorato giuridico, al con- tempo possibile trappola di disarmonia, o peggio, errore dogmatico.
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Ecco che dunque la presupposizione da mera invenzione dot- trinale, senza il conforto di un nomen giuridico espresso che ne delinei con precisione i tratti, diviene inconsapevole crocevia del- l analisi giuridica che investe il contratto e non si accontenta di
interrogarsi circa la sua configurabilità o meno, ma si ritrova obbligata a scrutarne in maniera profonda le fattezze.
La presupposizione è dunque “tema tipicamente trasver- sale” (1) di cui occorre verificarne la legittimità positiva, poiché se è vero che, come è stato osservato, ogni figura iuris deve rappre- sentare la “costante di un gruppo di norme, o se si preferisce una sorta di proiezione del dettato normativo”, ciò è quanto mai neces- sario nel caso in oggetto ove la mancanza di un dato testuale preciso, acutizza la complessità strutturale del meccanismo presup- positivo.
Alla presupposizione si deve inoltre riconoscere il merito di imporre una riflessione costante ed aggiornata della teoria nego- ziale poiché il suo studio comporta un obbligatoria incursione in diversificati ambiti tematici mediante un procedimento logico che appartiene alla più classica tradizione giuridica ma che continua a presentare un elevato tasso di problematicità.
Capita allora di potersi affidare a criteri o istituti immodifica- bili, ma anche di dover prendere atto delle metamorfosi di certe dinamiche negoziali che ad esempio fanno emergere una sempre maggiore discrasia tra fattispecie contrattuale formale e regola- mento d interesse. Quest ultima circostanza mette in luce la duplice rilevanza del fenomeno contrattuale e la necessaria dipendenza dell aspetto della rilevanza formale del fatto dall assetto sostan- ziale degli interessi regolati dalle parti, imponendo una riflessione sull elemento volontaristico del contratto che schiude la vista del- l interprete su un paesaggio giuridico del tutto nuovo in cui le istanze dei contraenti e le pulsioni che li spingono al raggiungi- mento dell accordo non sono relegate ai margini del sistema ma assumono un rinnovato protagonismo che inevitabilmente, nel bene o nel male, finisce per coinvolgere la stessa presupposizione.
(1) Cfr. XXXXX, Il contratto, in Tratt. Dir. Priv., a cura di Xxxxxx e Zatti, Milano, 2001,
1041.
LA PRESUPPOSIZIONE
In quest ottica la presupposizione conforta l interprete che voglia
addentrarsi nell intricato tema delle sopravvenienze poiché per-
mette di ammettere la rilevanza di eventi modificativi della dina- mica negoziale ed al contempo permette di accogliere nell alveo della sua disciplina tutte quelle ipotesi di sopravvenienze non altrimenti inquadrabili.
2. Gli itinerari storici della presupposizione. L’esperienza stra- niera.
Quale che sia l oggetto dell indagine c è sempre un dato sto- rico da cui partire, che pur non essendo dotato di un valore più alto di qualsiasi altro argomento (2), può offrire elementi utili al per- corso di esplorazione di tale istituto che più volte si troverà a dover contare, prevalentemente, sul mero ragionamento deduttivo.
Al proposito, nello studio della presupposizione (3), insuscet- tibile nella sua tormentata figura di univoche interpretazioni, v è una certezza ricorrente in qualsivoglia scritto, e che riguarda la sua creazione, notoriamente legata al nome di Xxxxxxxxxx (4).
A questi si deve la definizione della presupposizione quale l insieme delle false rappresentazioni della realtà o di quelle aspet- tative che hanno riconoscibilmente influito sulle motivazioni della volontà di un soggetto per modo che egli non avrebbe emesso la dichiarazione se avesse avuto diretta conoscenza delle cose.
Secondo l opinione del giurista tedesco chi dichiara la sua volontà sotto una data presupposizione vuole che l effetto giuridico
(2) Cfr. KUPISH, Causalità e astrattezza, in VACCA (cur.), Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storica e comparatistica, Atti del Congresso, 17-21 aprile 1990, vol. 2, Milano, 1991, 433, il quale evidenzia come l argomento storico non pretenda di essere decisivo, ma come altri argomenti, vuole convincere ed essere condiviso.
(3) Una sintesi recente delle tesi principali si trova in GALLO, Trattato del contratto, 3, I rimedi-La fiducia-L’apparenza, Torino, 2010, 2335, ss. L attenzione prestata al tema dalla dottrina italiana risale all inizio del secolo, cfr. BENSA, Ancora sulla Presupposizione, in Giur. it., 1902, IV, 29; BIGIAVI, In materia di presupposizione, ivi, 1949, I, 1, 173; XXXXXXXXX, Presupposizione ed errore sui motivi nei contratti, in Xxx. xxx. xxx., 0000, X, 00.
(4) Cfr. XXXXXX, La presupposizione, La dottrina di Xxxxxxxxxx, in Nss. dig. it., XIII, Torino, 1966, 776; WINDSCHEID, Die Xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, 0000.
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SOPRAVVENIENZE, SQUILIBRI CONTRATTUALI E RUOLO DELLA PRESUPPOSIZIONE
sussista soltanto ove permanga una situazione sottostante di fatto e di diritto. Tale volontà però non risulta da una espressa condizione poiché si tratterebbe piuttosto di una circostanza non sviluppata che non interviene ipso iure sui suoi effetti, ma può essere fatta valere in sede processuale attraverso un azione o un eccezione.
Xxxxxx afferma l autore “chi manifesta una volontà sotto una presupposizione vuole, al pari di colui che emette una dichiarazione di volontà condizionata, che l’effetto giuridico abbia ad insistere soltanto dato un certo stato dei rapporti”.
L elaborazione del Windscheid incontra immediatamente le severe critiche di chi sostiene che se non si può negare rilevanza al fatto che l efficacia negoziale esiste se voluta e, dunque, in difetto di volontà non può immaginarsi la produzione di effetti giuridici, altresì bisogna riconoscere che, così individuata, la presupposizione sembra far dipendere l efficacia del contratto dall interno volere.
In particolare si obietta che dare una rilevanza alla volontà delle parti indipendentemente dal contenuto negoziale minerebbe la certezza dei traffici giuridici (5), svelando la preoccupazione che sotto il manto della presupposizione possano essere ricondotti i motivi della rappresentazione di volontà (6).
Ciò spinge la dottrina tedesca ad avviare un processo di ogget- tivazione del concetto di presupposizione rispetto a quello deli- neato da Windscheid, riconducibile all interpretazione di Xxxx- xxxx che sostituì al concetto di presupposizione come fondamento della singola manifestazione di volontà, quello di presupposizione come fondamento dell intero negozio. La presupposizione, se- condo l autore (7), sarebbe la rappresentazione che uno dei sog- getti, parte del rapporto, abbia avuto rispetto ad una circostanza fondamentale del negozio in questione (8). Si tratterebbe cioè di
(5) Xxx. XXXXXXXXXXXX, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, 0000, 607.
(6) Xxx. XXXX, Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, 0000, 209.
(7) Cfr. XXXXXXXX, Die Geschaftsgrundlage. Ein neuer Rechtsbegriff, Leipzig- Erlan- ger, 1921, 27 e ss.
Termine estratto capitolo
(8) Cfr. COGLIOLO, La c.d. clausola rebus sic stantibus e la teoria dei presupposti, in Scritti vari di diritto privato, Torino, 1913, 424 osserva come sia facile rilevare immediata- mente che l enorme merito di questa dottrina è quello di aver riportato il problema della presupposizione nell alveo del contenuto del contratto.
BIBLIOGRAFIA
ADDIS, Il « codice » del consumo, il codice civile e la parte generale del contratto, in Obbl. e contr., 2007, 872.
XXXXX, “Neoformalismo” e tutela dell’imprenditore debole, in Obbl. e Contr., 2012, 1, 6.
AL MUREDEN, Le sopravvenienze contrattuali, Padova, 2004. ALPA, Contratto e common law, Padova, 1987.
XXXX, I contratti in generale. Introduzione alla nuova giurisprudenza, Torino, 1990.
ALPA, Libertà contrattuale e tutela costituzionale, in Riv. crit. dir. priv., 1995, 48.
ALPA, Prime note di raffronto tra i principi dell’Unidroit e il sistema contrattuale italiano, in Contratti, 1996 316.
ALPA, Appunti sulla buona fede integrativa nella prospettiva storica e del commercio internazionale, in Contratti, 2001, 723.
ALPA, La completezza del contratto: Il ruolo della buona fede e dell’equità, in Vita not., 2002, 611.
XXXX, I contratti dei consumatori e la disciplina generale dei contratti e del rapporto obbligatorio, in Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma? Le prospettive di una novellazione del Libro IV del Codice Civile nel momento storico attuale, Atti del Convegno per il cinquantenario della Rivista, Treviso, 23-24-25 marzo 2006, in Xxx. xxx. xxx., x. 0/0000, 000.
ALPA-CHINÉ, Consumatore (protezione del) nel diritto civile, in Digesto civ., XV, Torino, 1997.
XXXXXX, Il terzo contratto. Il problema, in Il terzo contratto, Bologna, 2008. XXXXXXXXX, Il motivo tra vizi del consenso e causa del contratto, in
Contratti, 1995, 4, 362.
XXXXXXXXX, La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002.
XXXXXXXXX, La presupposizione in due recenti pronunce della suprema corte, in Contratti, 2006, 12, 1079.
XXXXXXXX, Revisione della dottrina della sopravvenienza contrattuale, in
Riv. dir. Civ., 1938, 309.
XXXXXXXX, Commento al codice di procedura civile, IV, 3a ed., Napoli 1964.
218
BIBLIOGRAFIA
AULETTA, Risoluzione e rescissione dei contratti, in Riv. Trim. dir. Proc.
Civ., 1948, 175.
XXXXXXXX, La simpatia nella morale e nel diritto. Aspetti del pensiero di Xxxx Xxxxx e orientamenti attuali, II ed. Torino, 1966.
XXXXXXXXXXX, Xxxxx n. 39 del 1° marzo 2002: art. 26, criteri per l’attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Dir. form., 2002, 961.
XXXXX, Libertà e giustizia contrattuale, in Studi in onore di X. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1998.
BARCELLONA, Voce Errore (diritto civile), in Enc. dir., XV, Milano, 1966.
BARCELLONA, Intervento statale ed autonomia privata nella disciplina dei rapporti giuridici, Milano, 1969.
BARCELLONA, Diritto privato e società moderna (con la collaborazione di Camardi C.), Napoli, 1996.
BARCELLONA, La buona fede e il controllo giudiziale del contratto, in X. Xxxxxxxxx (a cura di), Il contratto e le tutele: prospettive di diritto europeo, Torino, 2002.
BARCHIESI, Il contenuto del contratto tra atto e rapporto, Torino, 2005.
XXXXXXXX, (a cura di) La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, Napoli, 1996.
BATTELLI, La riduzione della penale ex officio, in Contratti, 2007, 487. XXXXXX, Xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXXX, Il contratto in generale, La presupposizione, in Tratt. dir. Priv. diretto da Xxxxxxx, XX, Xxxxxx, 0000.
BENEDETTI., Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, Napoli, 1997.
BENSA, Ancora sulla Presupposizione, in Giur. it., 1902, IV, 29. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969.
BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1975.
BESSONE, Unilateral misteke e teoria del contratto nell’esperienza nord americana, in Riv. dir. Comm., 1970.
BESSONE-D ANGELO, Voce Presupposizione, in Enc. dir., Milano, 1986. XXXXX, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949.
BETTI, Periculum: problemi del rischio contrattuale in diritto romano classico, in Jus, 1954, 335.
XXXXX, Teoria generale del negozio giuridico, II rist., II ed., Torino, 1955. BETTI, Causa del negozio giuridico, in Noviss. dig. Xx. XXX, Xxxxxx 0000.
XXXXXX, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, 2, 251.
XXXXXX, Condizioni generali di contratto (tutela dell’aderente), in Dig. Disc.
Priv., III, Torino, 1988.
XXXXXX, Condizioni generali di contratto. I) dir. civ., in Enc. giur., VII, Roma, 1988.
BIANCA, Diritto civile VI, L’obbligazione, Milano, 1993.
BIBLIOGRAFIA
BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994 BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano 2000.
BIGIAVI, In materia di presupposizione, ivi, 1949, I, 1, 173.
XXXXXXXXX XXXX, Voce: “Buona fede nel diritto civile”, Digesto civ., Torino, 1988, vol. II.
BIN, Clausole vessatorie: una svolta storica (ma si attuano così le direttive comunitarie?), in Contratto e Impresa - Europa, 1996, 449.
BIROCCHI, Saggi sulla formazione storica della categoria generale del con- tratto, Cagliari, 1968.
BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino, 1960. XXXXXXXXXX, I contratti di subfornitura, Padova, 1998.
BOSELLI, La rivoluzione del contratto per eccessiva onerosità, Torino, 1952, 27.
BRECCIA, Morte e resurrezione della causa: la tutela, in Il contratto e le tutele, Torino, 2002.
BRECCIA, La parte generale fra disgregazione del sistema e prospettive di armonizzazione, in Riv. Crit. dir. priv., 2008, 387.
XXXXXXXXX, Contratti d’impresa e collegamento negoziale, in I collega- menti negoziali e forme di tutela, Milano, 2007.
BUSNELLI, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, I, 556.
BUSSOLETTI, La normativa sulla trasparenza: lo ius variandi in Dir. banca e mercato fin., 1994, 465.
CABELLA PISU, Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali, Milano, 1983.
XXXXXXXXX, Giustizia del contratto e presupposizione, Torino, 2005. CAGNASSO, Appalto e sopravvenienza contrattuale, Milano, 1979.
XXXXXX, I giudizi di valore nell’interpretazione giuridica, Xxxxxx, 0000. XXXXX, L’equilibrio normativo del contratto standard nella GB-GESETZ,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 1081.
CAMARDI, Economie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione, Milano, 1997.
CAMARDI, Tecniche di controllo dell’autonomia contrattuale nella prospet- tiva del diritto europeo, in Europa dir. priv., 2008, 831.
CAMARDI, Pratiche commerciali scorrette e invalidità, in Le Riviste Iperte- stuali, Obbligazioni e Contratti, anno VI, n. 6, 2010.
XXXXXXXXXX, Profili del problema dell’equilibrio contrattuale, Milano 2004. CAPITANT, De la cause des obligations, Parigi 1927.
CARINGELLA, Studi di diritto civile, Tomo II, Milano 2005.
XXXXXXX, La fattispecie della rescissione per lesione, in Studi in onore di Xxxxx Xxxxx, Padova, 1965.
XXXXXX, La disciplina della causa, in I contratti in generale, vol. I del
Trattato dei contratti diretto da Xxxxxxxx, Torino, 1999.
220
BIBLIOGRAFIA
CASELLI, Osservazioni sulla l. 18 giugno 1998 n. 192, in materia di subfor- nitura con particolare riferimento al suo ambito di applicazione, in Contratto Impresa, 1998, 1304.
CASSOTTANA, Presupposizione e rischi contrattuali negli orientamenti della giurisprudenza, in Riv. dir. comm., 1977, 11.
CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966.
XXXXXXXXXX, L’art. 1366 e il commento del Guardasigilli, in Scritti in onore di X. Xxxxx, Milano, 1994, vol. II, 138.
XXXXXXXXXX, I contratti, parte generale, Torino 2000.
XXXXXXX, Il principio della presupposizione, in Corriere Giur., 2007, 7, 899. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli,
1960.
XXXXXXXXXX, Forma degli atti complessi, in Riv. dir. comm., 1937, I, 457. XXXXXXXXXX, La teoria generale del reato, in Xxx.xx dig. it., vol. XIX,
Torino, 1973.
XXXXXX, La causa nei negozi giuridici e l’autonomia della volontà nel diritto privato italiano, Xxxxxx, 0000.
XXXXXX, L’erreur dans les contracts. Etude de jurisprudence francaise, Xxxxx, 0000.
CENTINI, Il procedimento di modifica unilaterale dell’art. 118 t.u.b. dopo il “decreto sviluppo”, in Contratti, 2011, 11, 1033.
CERRI, La Costituzione e il diritto privato, in Trattato di diritto privato,
diretto da X. Xxxxxxxx, Torino, 1987.
CESARO, Clausole vessatorie e direttiva comunitaria, in Giur. Comm. 1994, 222.
CESARO, Clausole di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrat- tuale, Napoli, 2000.
CHESSA, Il potere giudiziale di ristabilire l’equità contrattuale nelle transa- zioni commerciali, in Riv. dir. civ., 2006, 439.
CHINÉ, La contrattazione standardizzata, in Tratt. dir. priv., diretto da X. Xxxxxxx, XIII, Torino, 2000.
XXXXXXXXX, L’appalto di opere pubbliche, Milano, 1981.
dir. Privato, Torino 1910, III ed., vol. I, 365.
COGLIOLO, L’eccessiva onerosità negli appalti pubblici, in Dir. comm., 1916, II, 283.
XXXXXXXXX, L’abuso di dipendenza economica fra disciplina della concor- renza e diritto dei contratti, Milano, 2004.
COMPORTI, La presupposizione nella dottrina e nella giurisprudenza ita- liana, in Giust. civ., 1985, 103.
XXXXX, La direttiva 2000/35/CE sui ritardati pagamenti e la legge comuni- taria 2001 di delega al Governo per la sua attuazione, in Corr. giur., 2002, 802.
CICALA, La riducibilità d’ufficio della penale, in Riv. dir. priv., 2006, 694. COGLIOLO, La c.d. xxxxxxxx r.s.s. e la teoria dei presupposti, in Scritti vari di
Termine estratto capitolo