CONTRATTI DI FILIERA
pertec
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – MIPAF
CONTRATTI DI FILIERA
MIPAF
Contratti di Filiera
D. M. del 22 dicembre 2021 G. U. n. 61 del 14 marzo 2022
1. OBIETTIVI
Favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. Il Soggetto proponente dell’Accordo di filiera individua gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari.
Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all’attività svolta dai Soggetti beneficiari, in modo da coprire l’intera filiera e dimostrare di:
• Promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera stessa;
• Stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato;
• Garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola .
2. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono considerati soggetti proponenti del Contratto di filiera:
• le società cooperative agricole e loro consorzi , i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
• le organizzazioni interprofessionali , riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
• gli enti pubblici;
• le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione , purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
• le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari , già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
• le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Sono considerati soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera:
• le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi , nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare ;
• le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
• le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione , purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
• gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca.
I soggetti beneficiari devono soddisfare i seguenti requisiti:
• essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;
• esse nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
• essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
• trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
• non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva;
• non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
• per i soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza.
3. INTERVENTI, OBIETTIVI E SPESE AMMISSIBILI
Sono ritenuti ammissibili i programmi di investimento con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra i 4 milioni e 50 milioni di euro .
INTERVENTO 1: Investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria.
L’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;
c) creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
d) garantire il rispetto alle normative dell’Unione relative alla produzione agricola. Le spese ammissibili sono:
a) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b) Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature al massimo fino al loro valore di mercato;
c) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
d) Xxxxx generali, collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità.
e) Acquisto di animali da riproduzione.
INTERVENTO 2: Investimenti per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli:
Le spese ammissibili sono:
a) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b) Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature al massimo fino al loro valore di mercato;
c) Xxxxx generali, collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sost enibilità ambientale ed economica brevetti, comprese gli studi di fattibilità anche quando non è sostenuta alcuna delle spese precedentemente identificate.
d) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
INTERVENTO 3: Investimenti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli.
Per gli interventi ad oggetto i regimi di qualità possono partecipare solo le PMI. Per regimi di qualità si intende quei regimi:
a) Istituiti dai regolamenti e disposizioni dell’Unione;
b) Riconosciuti dagli Stati membri in conformità dei seguenti criteri:
- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, oppure particolari metodi di produzione, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela dell’ambiente;
- di accessibilità a tutti i produttori;
- di prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da organismi di controllo indipendenti;
- di essere trasparente e assicurare la tracciabilità dei prodotti agricoli.
c) Riconosciuti come regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione “Orientamenti UE sulle migliori pratiche ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari”.
Le spese ammissibili agli investimenti preposti in regimi di qualità sono: le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto nonché preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.
Per gli investimenti ad oggetto l’attività di promozione , si intende l’attività di informazione del pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo coperto dai regimi di qualità mediante campagne promozionali 1.
Le spese ammissibili agli investimenti promozionali, la spese concernenti:
a) Organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti:
- Spese di iscrizione;
- Spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali;
- Spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;
- Affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio.
b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici (ad esempio, siti web, annunci elettronici, radiofonici o televisivi) destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o prodotto, purché le informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione;
c) Xxxxx relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali:
- Regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi;
- Prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi.
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori.
INTERVENTO 4: Investimenti di ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo.
Il progetto di ricerca e sviluppo si riferisce all’intero settore agricolo e deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.
Le spese ammissibili sono:
a) Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
1 Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di euro devono essere notificate individualmente.
c) Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) Xxxxx per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché co sti per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
INTERVENTO 5: Investimenti delle PMI concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7.5 milioni di euro per impresa e per progetto.
Le spese ammissibili sono:
a) Investimenti in attivi materiale e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) Attivi immateriali che soddisfano le seguenti condizioni:
• Sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
• Sono considerati ammortizzabili;
• Sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
• Figurano nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni.
INTERVENTO 6: Investimenti delle PMI concernenti la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno.
Le spese ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l’installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra.
INTERVENTO 7: Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili2.
Le spese ammissibili concernono esclusivamente i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili . Tali costi sono determinati come segue:
2 Sono ammissibili al suddetto intervento, gli investimenti per la produzione di biocarburanti esclusivamente per la produzione di b iocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un l ivello più elevato di tutela dell’ambiente.
a) Se il costo dell'investimento per la produzione di energia è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all’energia rinnovabile ;
b) Se il costo dell'investimento per la produzione di energia è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell’ambiente che sarebbe stato realizzato senza l’aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all’energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
c) Nel caso di impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell’ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell’ambiente costituiscono i costi ammissibili.
Per gli investimenti alle linee di Intervento 1) e 2), l’ammontare minimo di mezzi apportati dal soggetto beneficiario alla copertura finanziaria del progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili (inclusivo il finanziamento bancario).
Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera , e comunque non oltre i termini indicati nei singoli Provvedimenti.
4. AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO
La misura concede agevolazioni nella forma di contributo in contro capitale e/o finanziamento agevolato3, tenuto conto della localizzazione, della t ipologia di interventi e della dimensione dell’impresa:
3 Nel caso di f inanziamento agevolato, gli aiuti e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell’aiuto. L’importo dell’ aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interesse a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. I l tasso di interesse da utilizzare ai f ini dell' attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell' aiuto, calcolato in accordo con la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di f issazione dei tassi di r iferimento e di attualizzazione ( 2008/ C 14/ 02). I l tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di r iferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione . Le aliquote di contributo in conto capitale possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:
- I giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data di domanda di aiuto;
- Gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- Gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
- Gli investimenti destinati a migliorare l ’ ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell’Unione.
a) Aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria:
• Contributo in conto capitale f ino al 50% per investimenti realizzati nelle Regioni meno sviluppate e in transizione4;
• Contributo in conto capitale f ino al 40% per investimenti realizzati
nelle altre Regioni ;
• Finanziamento agevolato e bancario fino al 100% degli investimenti ammissibili.
b) Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e/ o commercializzazione di prodotti agricoli:
• Contributo in conto capitale f ino al 50% degli investimenti ammissibili nelle Regioni meno sviluppate e in transizione
• Contributo in conto capitale f ino al 40% degli investimenti ammissibili
nelle altre Regioni ;
• Finanziamento agevolato e bancario f ino al 100% degli investimenti ammissibili.
c) Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli:
• Contributo in conto capitale f ino al 100% delle spese ammissibili 5;
d) Aiuti per r icerca e sviluppo nel settore agricolo :
• Contributo in conto capitale f ino al 100 % delle spese ammissibili:
e) Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel l imite della soglia di notifica dell’ aiuto pari a 7, 5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento :
• Contributo in conto capitale f ino al 20% dei costi ammissibili per le
piccole imprese;
• Contributo in conto capitale f ino al 10% dei costi ammissibili per le
medie imprese.
f) Aiuti alle PMI concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel l imite della sogli a di notifica dell’aiuto pari a 7. 5 milioni di euro per impresa e per progetto:
• Contributo in conto capitale f ino al 50% dei costi ammissibili.
g) Aiuti volti a promuovere la produzione di energia da fonti r innovabili :
• Contributo in conto capitale f ino al 45% dei costi ammissibili.
4 Regioni meno sviluppate e tutte le regioni i l cui prodotto interno lordo ( PIL) pro- capite- nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE- 25 per i l periodo di r iferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’ UE- 27.
5 Esclusivamente per le spese delle campagne promozionali des t inate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti vendita al dettaglio, l’ intensità dell’agevolazione è f issata f ino al 50% delle spese ammissibili. La suddetta intensità può raggiungere f ino all’80% delle spese ammissibili se le attività promozionali sono svolte nei paesi terzi.
Per gli aiuti agli investimenti preposti alle lettere a) e b) da grandi imprese, la forma e l ’intensità dell’aiuto sono subordinati alla verifica dell’ effetto di incentivazione e della proporzionalità dell’aiuto 6.
Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti “ de minimis”, nella misura in cui tali aiuti r iguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti “ de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto .
5. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
La domanda di agevolazione deve essere preventivamente trasmessa dal Soggetto proponente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente Bando .
Entro 30 giorni, il Ministero procederà all ’attività di istruttoria che concerne:
• Qualità dell’ Accordo di Filiera e del Programma di investimenti;
• Idoneità del Progetto a conseguire gli obiettivi produttivi economici ed ambientali prefissati e a realizzare/ consolidare sistemi di f i liera;
• Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazio ne al Programma;
• Solidità economico– f inanziaria dei Soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla Banca f inanziatrice o da un tecnico abilitato.
Entro 60 giorni, salvo proroghe d’ istruttoria, vi è l ’approvazione de l la proposta di Contratto di f i l iera tra i l Ministero e i l Soggetto proponente.
6 Nel dettaglio, i progetti di investimento in cui sono coinvolte le grandi imprese devono includere la descrizione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto, ossia della situazione in assenza e in pre senza di aiuti. A tal f ine deve essere altresì specificato quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternative e fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione di tale scenario. In caso di aiuti agli in vestimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l ’effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di f inanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano i l valore attuale netto ( VAN) degli utili di esercizio attesi dall’ investimento sulla base di un piano aziendale ex ante. In caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i progetti devono includere la dimostrazione che l’ impor to dell’aiuto corrisponda ai sovra costi netti di attuazione dell’ investimento nella regione interessata, r ispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal f ine si dovrà dimostrare che l’ importo dell’aiuto non supera il minimo necessario per rendere i l progetto sufficientemente redditizio.
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