GIUNTA ESECUTIVA
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE n. 13934
Oggetto: indizione gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova – Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) - Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 – CUP: I43C21000230006
La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita a Roma in data 15.04.2024, Premesso che
• con nota prot. n. 2024-ge-21 del 04.03.2024 (All. 1) è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Progetto al xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dipendente in servizio presso la Sezione di Genova dell’INFN;
• con nota prot. AOO_GE-2024-0000161 del 21.03.2024 (All. 2) sono stati conferiti gli incarichi per lo svolgimento di attività di supporto al RUP alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, al sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e al sig. Xxxxx Xxxxxx;
• con la medesima nota sopra richiamata è stato conferito l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto al xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dipendente in servizio presso la Sezione di Genova dell’INFN;
• nella relazione del 03.04.2024 (All. 3), il Responsabile Unico del Progetto ha dichiarato:
- che è possibile espletare una procedura negoziata a scopo di ricerca, ai sensi dell’art. 76, comma
4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, per le motivazioni ivi richiamate;
- che la fornitura oggetto della presente gara non è prevista negli strumenti CONSIP del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA;
- che intende avvalersi della collaborazione del Direttore dell’esecuzione del contratto per le motivazioni ivi richiamate e, per questo motivo, richiede la corresponsione dell’incentivo per le funzioni tecniche previste ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;
- che la componente di fornitura è prevalente rispetto a quella di manodopera;
• con nota del 03.04.2024 (All.4), il Direttore della Sezione di Genova dell’INFN, xxxx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx, chiede l’indizione di una gara a procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova – Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity)
- Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 – CUP: I43C21000230006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di € 580.000,00, di cui oneri per la sicurezza pari a zero, oltre IVA al 22% di € 127.600,00;
• nella medesima nota sopra richiamata, il Direttore della Sezione di Genova dell’INFN dà atto che le modifiche riferite alla programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi, inerenti il nominativo del RUP e l’aumento dell’importo della procedura di gara, saranno sottoposte ad approvazione nella prossima riunione utile di Consiglio Direttivo;
Visti
• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
• il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• le Previsioni di cui al Regolamento finanziario (EU Euratom) 2018/1046 ed all’articolo 22 del Regolamento (EU) 2021/240, attinenti il principio di sana gestione finanziaria ed, in particolare, in materia di prevenzione di conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
• l’Articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 in materia di assenza del “doppio finanziamento”;
• l’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, recante obblighi in materia di comunicazione ed informazione, assicurati attraverso l’esplicito, riferimento al finanziamento da parte dell’Unione Europea ed all’iniziativa “Next Generation EU” e la presenza dell’emblema dell’Unione europea nella documentazione di gara;
• il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
• il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
• il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
• il Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con l. 41/2023, cosiddetto “Decreto PNRR 3”, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
• il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U.
n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), anche indicato come Codice;
• l’articolo 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, recante “disposizioni transitorie e di coordinamento”, che dispone in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’applicazione, anche dopo il 1° luglio 2023, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche
• disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
• la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
• la Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative;
• la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
• il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
• il DPCM, Dipartimento per le pari opportunità, del 7 dicembre 2021 recante l’adozione delle Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
• l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
• l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
• la Circolare del 21 giugno 2022, MEF – RGS n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR;
• la Circolare MEF – RGS dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;
• la Circolare MEF 13 ottobre 2022, n. 33, che definisce gli obblighi per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);
• l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139;
• l’art. 76, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023;
• l’art. 108 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale la gara sarà aggiudicata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo con attribuzione di massimo 100,00 punti di cui 70,00 punti all’offerta tecnica e 30,00 punti all’offerta economica;
• l’art. 29 del d.lgs. n.36/2023 che stabilisce che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell’ecosistema
nazionale di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 36/2023 e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 47 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
• l’art. 17 comma 3 e l’allegato I.3, comma 1, lettera d) del d.lgs. 36/2023 dove si stabilisce che l’aggiudicazione alla migliore offerta deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di invio degli inviti ad offrire;
Considerato opportuno
• utilizzare per la valutazione delle offerte il metodo aggregativo - compensatore mediante le formule indicate nella Lettera di invito (All. 5);
• non suddividere l’appalto in lotti, come indicato al par. 3.1 della Lettera di invito, cui si rimanda per le motivazioni;
• espletare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 76 co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, procedendo con l’invito agli unici due operatori economici in grado di effettuare la fornitura, già individuati dal RUP a seguito di un’attenta analisi di mercato;
Richiamate
• la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 610 del 19.12.2023, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/05 a mezzo della quale è stato fissato l’ammontare della contribuzione dovuta dagli operatori economici e dalle Stazioni Appaltanti, per coprire nell’anno 2024 i costi di funzionamento della predetta Autorità;
• l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;
Accertato che
• per la fornitura in argomento è stimata una spesa complessiva di € 783.840,00 così suddivisa:
- € 580.000,00 di importo a base di gara, di cui oneri per la sicurezza pari a zero, oltre IVA al 22% pari ad € 127.600,00, per un totale di € 707.600,00;
- € 9.140,00 di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;
- € 55.000,00 a titolo di somme a disposizione per imprevisti, oltre IVA al 22% di € 12.100,00, per un totale di € 67.100,00;
e trova copertura nel bilancio dell’Istituto – Sezione di Genova – anno 2024 - capitolo U2020105001 (Attrezzature scientifiche), come di seguito dettagliato:
- € 774.700,00 nella sigla PNRR_IRIS;
- € 9.140,00 di incentivi ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 nella sigla PNRR_INCENTIVI/PNRR_IRIS;
• ai sensi dell’art. 14, comma 4 del d.lgs. 36/2023, l’importo massimo stimato dell’appalto è di €
751.000,00, ivi compresa l’opzione del quinto d’obbligo per un importo di € 116.000,00;
• la fornitura è inserita nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per l’anno 2024, dell’Istituto, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 - CUI: F84001850589202300324 e rientra nell’ambito del Codice Unico del progetto (CUP) n. I43C21000230006;
DELIBERA
1. di approvare la Lettera di invito, il Capitolato tecnico (All. 6), le Condizioni contrattuali (All. 7), la Scheda di valutazione tecnica (All. 8), il Non Disclosure Agreement (All. 9), e tutti i modelli di gara predisposti dal Responsabile Unico del Progetto e allegati come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, da porre a base della presente procedura di gara;
2. di autorizzare l’indizione di una gara a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova – Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity)
- Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 – CUP: I43C21000230006, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di € 580.000,00, di cui oneri per la sicurezza pari a zero, oltre IVA al 22% di € 127.600,00, per un totale di € 707.600,00;
3. di imputare la spesa stimata lorda complessiva di € 783.840,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, inclusi € 55.000,00 e titolo di somme a disposizione per imprevisti, IVA al 22% pari ad € 139.700,00 ed € 9.140,00 di incentivo per le funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, nel bilancio dell’Istituto – Sezione di Genova – anno 2024 - capitolo U2020105001 (Attrezzature scientifiche), come di seguito dettagliato:
- € 774.700,00 nella sigla PNRR_IRIS;
- € 9.140,00 di incentivi ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 nella sigla PNRR_INCENTIVI/PNRR_IRIS;
4. di incaricare il Presidente di nominare, con propria disposizione, i componenti della Commissione Giudicatrice.
Titolario | Servizio Gare e Contratti - Indizione procedura negoziata PNRR | ||
Data GE | 15.04.2023 | Data CD | |
Componente di Giunta competente | Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx | ||
Persona Referente | Xxxxx Xxxxxxx | ||
Struttura Proponenente | Sezione di Genova | ||
Direzione AC che ha curato l'istruttoria | DAF | ||
Tipologia di Atto (breve descrizione) | Indizione gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova – Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) - Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 – CUP: I43C21000230006 | ||
costo complessivo | 783.840,00 € | ||
copertura finanziaria anno | progetto | capitolo di spesa | importo |
2024 | PNRR_IRIS | U2020105001 | 774.700,00 € |
2024 | PNRR_INCENTIVI/PNRR_IRIS | U2020105001 | 9.140,00 € |
Allegato 1 | Nomina RUP del 04.03.2024 | ||
Allegato 2 | Nomina ufficio supporto RUP e DEC del 21.03.2024 | ||
Allegato 3 | Relazione RUP del 03.04.2024 | ||
Allegato 4 | Nota Direttore Sezione di Genova del 03.04.2024 | ||
Allegato 5 | Lettera di invito | ||
Allegato 6 | Capitolato tecnico | ||
Allegato 7 | Condizioni contrattuali | ||
Allegato 8 | Scheda di valutazione tecnica | ||
Allegato 9 | Non Disclosure Agreement |
Nomina n.nomina-rup-2024-ge-21
Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea -
NextGenerationEU- CUP I43C21000230006
A Xxxxxx Xxxxxxx e, p.c.
A Xxxxx Xxxx Xxxxxx LORO SEDI
OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP).
Cara/o Xxxxxx Xxxxxxx,
con la presente Le viene conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto per l'acquisizione "Fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova - PNRR_IRIS", rif. RDA numero 133659 del 04-03-2024
L’incarico dovrà essere espletato in conformità all’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 e a quanto previsto nell’allegato I.2 dello stesso, che pongono in capo al RUP lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio di cui trattasi.
Il contratto potrà essere utilmente affidato mediante le procedure stabilite dal d.lgs. n. 36/2023. Si rinvia alle determinazioni ANAC per quanto concerne la richiesta del Codice Identificativo della Gara (CIG).
Si ricorda che:
• la nomina deve essere rifiutata in caso di sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 nonché nelle ipotesi previste dal Codice Etico dell’INFN e dagli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale dell’INFN;
• è autorizzata/o al trattamento dei dati personali, da effettuarsi sia in modo cartaceo che elettronico nell’ambito indicato nel presente incarico e con accesso ai soli dati la cui conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti assegnati;
• è impegnata/o a conoscere e a osservare le norme per il trattamento dei dati personali disponibili
presso la pagina: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx-xxx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/. Cordiali saluti.
Data di generazione del documento 04-03-2024
Firmato da Xxxxx
Xxxx
Il direttore
Xxxx Xxxxxxxxx
oTGaiiuntoi
IT
Taiuti
in data
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.0e5n-o0r3m-e20co2l4legate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Al Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Alla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Al Sig Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Al Sig. Xxxxx Xxxxxx
Oggetto: Conferimento incarico per attività di supporto al RUP per procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 (anche ai sensi dell’ art. 225, comma 8 e art. 226 comma 5 del d.lgs n.36/2023) finalizzata alla fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova - Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 - CUP I43C21000230006
- CUI F84001850589202300324.
Facendo seguito alla richiesta del RUP Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx per la fornitura di cui in oggetto, Ti
viene affidato lo svolgimento di attività di supporto al RUP ai sensi dell’art. 2, Allegato I.2 del D. Lgs.
36/2023 nelle le seguenti fasi:
Funzione affidata | Nominativo |
Fase di Affidamento | Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx |
Fase di Esecuzione | Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Sig. Xxxxx Xxxxxx | |
Incaricato per la direzione dell’esecuzione del contratto | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Il Direttore
Si ricorda che la nomina deve essere rifiutata in caso di sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 nonché nelle ipotesi previste dal Codice Etico dell’INFN e dagli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale dell’INFN. Cordiali saluti.
Prof. Ma
IT
Firmato da Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XxxxxxxXxxxxx Taiuti
in data
21-03-2024
Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 - CUP I43C21000230006
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 (in precedenza disciplinato dall’art. 63, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016)
(ART. 225, COMMA 8, DEL D.LGS.36/2023), finalizzata a
Fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova
Richiesta avvio procedura
Al Direttore della Sezione I.N.F.N. di Genova Prof. M. G. Taiuti
p.c. Alla Responsabile Amministrativa della Sezione I.N.F.N. di Genova Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
Oggetto: Procedura negoziata a scopo di ricerca per l’affidamento della fornitira del “Gruppo di compressione e revamping della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova”. Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) Avviso
pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione
di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 - CUP I43C21000230006
Xxxx Direttore,
la procedura in oggetto consiste nella fornitura di un nuovo sistema di compressione, (compressore, Oil Removal System e Gas Management Panel) del ciclo di liquefazione dell’elio, oltre a una profonda manutenzione della ColdBox, che avverrà nell’officina dell’Operatore Economico, tesa a migliorare le prestazioni della macchina, anche in termini di prolungamento del suo ciclo di vita. Essa è descritta nella seguente tabella e nel Capitolato Tecnico.
Item ID | Descrizione degli item | Quantità |
1 | Stadio di compressione (compressore, ORS, GMP) | 1 |
2 | Rinnovamento ColdBox | 1 |
3 | Sostituzione turboespansori | 1 |
4 | Supervisione e commissioning | 1 |
Nella procedura è prevalente la componente di fornitura rispetto a quella di manodopera.
L’impianto TCF20 di liquefazione elio della Sezione INFN di Genova fu fornito da Xxxxxx negli anni 80. La ditta Sulzer fu poi acquistata da Xxxxx Xxxxxxxxxxx che ne acquisì il know-how. La necessità che ogni modifica fosse compatibile con i requisiti operativi della nostra ColdBox, in termini di purezza del gas, efficienza delle turbine e parametri termodinamici, imponeva in passato di rivolgersi esclusivamente alla Linde in quanto, a nostra conoscenza, era l’unica ditta in grado di eseguire la fornitura. Ultimamente abbiamo scoperto che esiste un nuovo soggetto, la Vorbuchner in Germania,
operante nel mercato dei liquefattori di elio di piccola taglia (rate di 20 lt/h). Questa ditta, che a quanto ci risulta è stata fondata da un ex ingegnere Xxxxx, propone liquefattori basati su tecnologia compatibile con il nostro impianto. Abbiamo svolto una indagine sulla qualità dei loro prodotti contattando centri di ricerca in Germania e Polonia che hanno recentemente acquistato impianti Vorbuchner. Il feedback è stato estremamente positivo non solo in termini tecnico-qualitativi ma anche riguardo alla assistenza offerta al cliente. In base a quanto appena esposto, riteniamo che le uniche ditte in grado di operare sul nostro impianto siano la Linde Kryotechnik e la Vorbuchner. Considerato il fatto che la procedura in oggetto non è prevista né negli strumenti CONSIP né nel sistema dinamico di acquisizione per le Pubbliche Amministrazioni (SDAPA) e trattandosi di strumentazione fabbricata esclusivamente a scopo di ricerca senza alcuna redditività commerciale, ai sensi dell’art 76, comma 4, Dlgs n. 36/2023, si ritiene di procedere con procedura negoziata per scopo di ricerca senza pubblicazione del bando. E’ quindi nostra intenzione invitare le summenzionate ditte Xxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxxxxx. Si fa presente che tale scelta va nella direzione di promuovere gli interessi transfrontalieri.
La spesa presunta complessiva per l’acquisto è così composta:
A) Fornitura | € 580.000 |
B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 0 |
TOTALE A BASE DI GARA | € 580.000 |
Somme a disposizione | |
C) Imprevisti | € 55.000 |
D) Incentivo al RUP di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023 | € 9.140 |
E) IVA 22% su A + C | € 139.700 |
TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA) (A+B+C+D+E) | € 783.840 |
La procedura è stata inserita nella programmazione triennale servizi e forniture con CUI F84001850589202300324.
Inoltre, l’acquisto è finanziato da fondi PNRR e, secondo le Linee Guida del Progetto, tutti gli interventi dovranno essere completati entro aprile 2025, (salvo proroghe).
La fornitura risulta particolarmente complessa in quanto caratterizzata dall’integrazione dei componenti succitati nel nostro sistema di controllo. Pertanto, si ritiene necessaria la nomina del DEC e si propone la distribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023. Di seguito i nominativi che vorrei proporre:
• DEC: Dr. X. Xxxxxxxx
• Supporto Amministrativo: Dr.ssa B. Artivi
• Supporto Tecnico: Sig. X. Xxxxxx e Sig. A. Bortolani
Genova, il 3 aprile 2024 Il Responsabile Unico del Progetto Xxxx. X. Xxxxxxx
Firmato da Xxxxxx Xxxxxxx
IT
in data
03-04-2024
03/04/2023
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Responsabile Servizio Gare e Contratti
Dott.ssa Xxxxxxxxx X’Xxxxxxx
Responsabile Ufficio Gare e Contratti PNRR
Oggetto: Richiesta di indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 (anche ai sensi dell’ art. 225, comma 8 e art. 226 comma 5 del d.lgs n.36/2023) finalizzata alla fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova - Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 - CUP I43C21000230006
La Sezione di Genova intende indire una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura “fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20” nell’ambito del progetto PNRR IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 - CUP I43C21000230006 L’acquisto del bene è iscritto nella programmazione triennale 2024 con il seguente codice CUI: F84001850589202300324; le modifiche riferite alla programmazione per quanto riguarda il nome del RUP e dell’aumento dell’importo a base di gara, saranno approvate nel prossima Delibera del Consiglio Direttivo.
Per la procedura di acquisizione del bene su riportato, è stato nominato come Responsabile Unico del Progetto il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e come ufficio a supporto del RUP le seguenti persone
Funzione affidata | Nominativo |
Fase di Affidamento | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx |
Fase di Esecuzione | Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Sig. Xxxxx Xxxxxx | |
Incaricato per la direzione dell’esecuzione del contratto | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
La spesa presunta complessiva per l’acquisto è così composta:
A) Fornitura | € 580.000 |
B) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 0 |
TOTALE A BASE DI GARA | € 580.000 |
Somme a disposizione | |
C) Imprevisti | € 55.000 |
D) Incentivo al RUP di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023 | € 9.140 |
E) IVA 22% su A + C | € 139.700 |
TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA) (A+B+C+D+E) | € 783.840 |
Si chiede pertanto l'autorizzazione ad indire la procedura di cui in oggetto mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, dell’importo a base di gara di €
580.000 di cui oneri da interferenza pari a zero, oltre gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/23 pari a €9.140, oltre gli imprevisti pari a € 55.000 oltre l’IVA di € 139.700, per un totale di € 783.840, tale importa trova copertura nel bilancio di sezione.
La procedura prevede la nomina di un DEC. Si propone la distribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 indicati nella tabella su riportata.
La fornitura in oggetto non è prevista né negli strumenti CONSIP né nel sistema dinamico di acquisizione per le Pubbliche Amministrazioni (SDAPA).
Allego alla presente il capitolato tecnico, la lettera di invito e tutti gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente procedura di acquisizione e la nomina del RUP e dei suoi collaboratori.
La spesa complessiva dell’acquisto trova la necessaria copertura finanziaria sui fondi relativi al bilancio di sezione 2024 della sigla PNRR_IRIS e PNRR_INCENTIVI/PNRR_IRIS , capitolo U2020105001 - Attrezzature scientifiche.
C
Xxxx. Xxxxx
IT
ordiali saluti
.
Firmato da Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx TGaiinuotiTaiuti
in data
03-04-2024
Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di
Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 - CUP I43C21000230006
LETTERA DI INVITO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 (anche ai sensi dell’art. 225, comma 8 e art. 226 comma 5 del d.lgs n.36/2023) finalizzata alla
Fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova
FORNITURA DEL GRUPPO DI COMPRESSIONE E RINNOVAMENTO DELLA COLDBOX DEL LIQUEFATTORE DI ELIO TCF20 DELLA SEZIONE INFN DI GENOVA 1
1.1 Piattaforma telematica di negoziazione 8
1.2 Dotazioni tecniche e informatiche 9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 11
3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 13
3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 14
3.5 Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali Di Settore 15
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 17
5.2 Altre cause di esclusione 18
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 19
6.1 Requisiti di idoneità professionale 19
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 19
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 20
6.4 Indicazioni sui Requisiti Speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE 20
6.5 Indicazioni sui Requisiti Speciali nei Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane, Consorzi Stabili 20
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 25
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 26
12.1 Regole per la presentazione dell’offerta 26
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
14.1 Dichiarazioni Amministrative ed eventuale procura 30
14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 34
14.3 Documentazione in caso di avvalimento 34
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 35
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 38
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 39
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 40
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 42
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 42
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 43
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 43
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 44
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 44
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 45
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 46
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 47
25. CODICE DI COMPORTAMENTO 48
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 49
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 49
LETTERA DI INVITO
per procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, e dell’art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, indetta con deliberazione della Giunta Esecutiva dell’INFN n°
______ del _.
OGGETTO:
Invito alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura del “Gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova” C.U.P. I43C21000230006 finanziato con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, Investimento (ID) IR0000003 Importo stimato dell’affidamento: € 580.000,00 IVA esclusa, di cui oneri per rischi da interferenze valutati in € zero.
Stazione Appaltante: Sezione di Genova dell’INFN.
Codesto Operatore Economico è invitato alla procedura negoziata senza bando, di cui dell’art. 76, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, indetta con deliberazione della Giunta Esecutiva n
del .
La presentazione dell’offerta implica l’integrale accettazione della documentazione posta a base di gara, senza riserva alcuna su norme o disposizioni in essa contenute. L’affidamento avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice.
Il luogo di consegna della fornitura è Genova (GE) codice NUTS ITC33 CUP I43C21000230006 CUI: F84001850589202300324
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è il Xxxx. X. Xxxxxxx - INFN – Sezione di Genova – Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx tel.: x00 0000000000 Email: xxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxx.xx
PEC: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Il Direttore Esecuzione Contratto è il Xxxx. X. Xxxxxxxx - INFN – Sezione di Genova – Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx tel.: x00 0000000000
Email: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxx.xx PEC: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
PREMESSE
La presente iniziativa finanziata dall’UE, in particolare dal Fondo per la ripresa “NextGenerationEU” con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
La presente procedura è svolta in conformità e in considerazione di:
- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Previsioni di cui al Regolamento finanziario (EU Euratom) 2018/1046 ed all’articolo 22 del Regolamento (EU) 2021/240, attinenti il principio di sana gestione finanziaria ed, in particolare, in materia di prevenzione di conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
- Articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 in materia di assenza del “doppio finanziamento”;
- L’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, recante obblighi in materia di comunicazione ed informazione, assicurati attraverso l’esplicito, riferimento al finanziamento da parte dell’Unione Europea ed all’iniziativa “Next Generation EU” e la presenza dell’emblema dell’Unione europea nella documentazione di gara;
- Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- L’articolo 9, punto 4), del Decreto-Legge nr. 77 del 31/05/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, nr. 108, in tema di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del “PNRR”;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con l. 41/2023, cosiddetto “Decreto PNRR 3”, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), anche indicato come Codice;
- L’articolo 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, recante “disposizioni transitorie e di coordinamento”, che dispone in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’applicazione, anche dopo il 1° luglio 2023, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto
stesso;
- Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- DPCM, Dipartimento per le pari opportunità, del 7 dicembre 2021 recante l’adozione delle Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- Articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Circolare del 21 giugno 2022, MEF – RGS n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR;
- Circolare MEF – RGS dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;
- La Circolare MEF 13 ottobre 2022, n. 33, che definisce gli obblighi per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);
- Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139;
- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
La presente gara verrà espletata con modalità telematica, in conformità a quanto disposto dall’art. 25 del D.L.g.s n. 36/2023, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte e di aggiudicazione, oltre che lo scambio di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel “Disciplinare di gara Telematico” allegato alla presente.
I concorrenti partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema (raggiungibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx).
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione delle dichiarazioni amministrative, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
− difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
− utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Disciplinare di gara telematico”.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Disciplinare di gara telematico”, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE E INFORMATICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Disciplinare di gara telematico”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
− disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
− disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
− avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
− avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
a) un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
X.xx certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
XX.xx certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
XXX.xx certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
N.B. Nel solo caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l’utilizzo della firma digitale, l’offerta potrà essere sottoscritta con firma olografa /autografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.
Per ogni informazione tecnica aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente.
In merito si rimanda a quanto definito all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla
presente.
N.B. per operatori economici esteri (non in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata): è necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta elettronica registrato a piattaforma. La Stazione Appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica. L’inserimento dell’indirizzo mail è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.
N.B. È necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato “Email PEC” un indirizzo di posta elettronica. L’inserimento/conferma - da parte dell'operatore economico - di un indirizzo mail non corretto esula dalla Stazione Appaltante da responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende:
1) La presente lettera di invito;
2) Capitolato tecnico e allegati – Allegato 1;
3) Dichiarazioni amministrative – Allegato 2;
4) Condizioni contrattuali proposte – Allegato 3;
5) Relazione DNSH - Allegato 4;
6) Modello avvalimento ausiliaria - Allegato 5;
7) Modello avvalimento ausiliata - Allegato 6;
8) Patto di integrità - Allegato 7;
9) Disciplinare di gara telematico - Allegato 8;
10) NDA - Allegato 9;
11) Scheda di Valutazione Tecnica – Allegato 10;
La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo della Stazione Appaltante all’indirizzo xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx, e sulla piattaforma all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx (accedendo nella Sezione “Elenco bandi e avvisi in corso” della Piattaforma utilizzata per la gestione della procedura di gara) e selezionando la gara di riferimento.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella sezione “Chiarimenti” accessibile all’interno della sezione “E-procurement” – “Proc. d’acquisto”, richiamando la gara di cui trattasi previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana o in inglese. Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, utilizzando la suddetta sezione, entro il termine ultimo fissato all’interno della Piattaforma Digitale.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Chiarimenti”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Per ogni informazione tecnica aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono
domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Per ogni informazione tecnica aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La presente procedura ha ad oggetto “Fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova”.
La stazione appaltante, nel pieno rispetto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese ritiene di non dover suddividere l’appalto in lotti per le seguenti motivazioni: è previsto un unico lotto in quanto l’impianto non è scomponibile funzionalmente, dato che ogni componente richiede specifiche tecnologie finalizzate al processo di liquefazione dell’elio. Tali tecnologie fanno capo al know-how di poche imprese, in competizione tra loro, che in generale forniscono l’impianto come un unicum funzionale e posseggono le competenze per intervenire su di esso.
Tabella n. 1 – Oggetto del Contratto
n. | Descrizione servizi/beni/lavori | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova | 42941000-4 | P | 580.000,00 |
A) Importo a base di gara | 580.000,00 |
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi] | 0,00 |
A) + B) Importo complessivo | 580.000,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo a base di gara è stato stimato considerando i seguenti elementi: indagine di mercato presso ditte del settore, esperienze analoghe di acquisto di liquefattori/refrigeratori a elio, informazioni presso collaborazioni scientifiche estere su tipologie di impianti simili.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non sono previste attività di lavoro con interferenza presso il sito del committente.
L’appalto è finanziato con fondi PNRR, progetto IRIS.
La fornitura è effettuata entro 8 mesi decorrenti dalla stipula del contratto.
3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Tabella 3
Importo complessivo (A+B) | € 580.000 |
Importo per l’opzione di proroga | € 0 |
importo per servizi analoghi | € 0 |
Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento | €116.000 |
Valore globale stimato | € 696.000 |
Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
3.5 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE
In applicazione dell’art. 11 del d.lgs.36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto, in conformità alle disposizioni del comma 1 del citato art. 11, è del settore Metalmeccanico. Al riguardo si specifica che l’operatore economico potrà indicare nella propria offerta un contratto collettivo differente, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
− partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di retisti)
− partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
− partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
− partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a rendere le dichiarazioni amministrative o l'offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).
La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 del Codice comporta l’esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può
fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti,
che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo
n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).
L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
In considerazione della natura della fornitura, in cui sono già individuati i fornitori specifici in
grado di ottemperare alle specifiche tecniche, non sono richiesti ulteriori requisiti di capacità economica e finanziaria
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
In considerazione della natura della fornitura, in cui sono già individuati i fornitori specifici in grado di ottemperare alle specifiche tecniche, non sono richiesti ulteriori requisiti di capacità tecniche e professionali.
Non sono previsti requisit speciali.
Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.3 deve essere posseduto:
− da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
− da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.3 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a
disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento
Il concorrente allega alle dichiarazioni amministrative il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta
da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
• una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
• una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti,
entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'xxxxxxx.Xx applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione: La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto dell’istituto incaricato del servizio di tesoreria BNL S.P.A, filiale: 39100, a
titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, con bonifico bancario utilizzando le
seguenti coordinate IBAN: IBAN IT 05 B 01005 39100 000000200001 (BNL S.P.A) - BIC: XXXXXXXXXXX
codice Ente 3274;
La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L’operatore economico deve essere presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nelle dichiarazioni amministrative il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
− per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
− per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nelle dichiarazioni amministrative il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente
attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito e dal “Disciplinare di gara telematico”. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ovvero, nel caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l’utilizzo della firma digitale, l’offerta potrà essere sottoscritta con firma olografa/autografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno XX/XX/XXXX a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel “Disciplinare di gara telematico”.
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
In merito si rimanda a quanto definito all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
l’offerta è vincolante per il concorrente;
con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni amministrative.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni richieste dalla presente procedura sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o in inglese.
In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con le dichiarazioni amministrative ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità delle dichiarazioni amministrative e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni amministrative, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni amministrative, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali
l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 della presente lettera di invito.
- Sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 9 della presente Lettera d’invito.
Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
La documentazione oggetto di soccorso istruttorio dovrà essere caricata nell’apposito spazio denominato “Doc. gara – Soccorso Istruttorio” della Piattaforma, seguendo scrupolosamente le regole tecniche contenute nel “Disciplinare di gara telematico” .
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione, seguendo le regole tecniche contenute nel “Disciplinare di gara telematico” allegato:
1. Dichiarazioni amministrative;
2. Eventuale procura;
3. Garanzia provvisoria;
4. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
5. Documentazione in caso di avvalimento;
6. Documentazione per i soggetti associati;
7. Condizioni contrattuali;
8. File.pdf. del DGUE compilato;
9. Patto di integrità;
10. Relazione DNSH;
11. NDA - Non disclosure agreements
12. Certificazione di cui all’art. 108 d.lgs. 36/2023
13. Ricevuta bonifico per garanzia provvisoria
14. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
14.1 DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE ED EVENTUALE PROCURA
Le dichiarazioni amministrative, redatte secondo l’Allegato n.2, il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), i propri dati identificativi, il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.
Per ogni informazione tecnica si rimanda a quanto indicato all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione
all’operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di xxxxxx;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di xxxxxx
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di xxxxxx.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.
L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.
NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nelle dichiarazioni amministrative il concorrente dichiara:
− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
− di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
− Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione delle dichiarazioni amministrative;
− di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
− di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
− di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
− di impegnarsi ad eseguire l’appalto in conformità con il principio DNSH, in particolare con riferimento all’Articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e alla Guida Operativa di cui alla circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022;
− di indicare il titolare effettivo in ottemperanza agli obblighi di legge;
− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile a
xxxxx://xxx.xxxx00.xx/XXXX/XxxxxxXxxxxxxxx/Xxxxxx/00000/000/0/XxxxxxXxxxxxxxx e di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− di accettare il patto di integrità allegato alla presente lettera di xxxxxx;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30. Le dichiarazioni amministrative sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni amministrative devono essere sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni amministrative devono essere sottoscritte dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni amministrative devono essere sottoscritte dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, le dichiarazioni amministrative sono sottoscritte digitalmente dal consorzio medesimo.
Le dichiarazioni amministrative sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alle dichiarazioni amministrative copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;
Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione sulla piattaforma dell’apposita sezione in un DGUE distinto.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento.
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
15. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente, a
pena di inammissibilità dell’offerta.
L’offerta è firmata secondo le modalità previste nella presente lettera di invito e nel summenzionato Disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
− relazione tecnica delle forniture offerte;
− in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
− Allegato 10 “Scheda di valutazione tecnica”
Per ogni informazione tecnica aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente.
La relazione contiene
- aderenza della offerta tecnica alle specifiche tecniche richieste nel capitolato tecnico e suoi allegati (allegato n. 1);
- una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17, gli elementi riportati nella allegata Scheda di Valutazione Tecnica
- Tempi di consegna
L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
L’operatore economico dichiara di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La documentazione oggetto di offerta tecnica dovrà essere caricata nell’apposito spazio all’interno della Piattaforma, seguendo scrupolosamente le regole tecniche contenute nel “Disciplinare di gara telematico”.
N.B. Nel solo caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l’utilizzo della firma digitale, l’offerta potrà essere sottoscritta con firma olografa /autografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.
16. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le secondo le modalità indicate all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente.
L’offerta economica firmata secondo le modalità previste nella presente lettera di xxxxxx e nel menzionato Disciplinare deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
La documentazione oggetto di offerta economica dovrà essere caricata nell’apposito spazio all’interno della Piattaforma, seguendo scrupolosamente le regole tecniche contenute nel “Disciplinare di gara telematico” .
N.B. Nel solo caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l’utilizzo della firma digitale, l’offerta potrà essere sottoscritta con firma olografa /autografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 108 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 punti |
Offerta economica | 30 punti |
TOTALE | 100 |
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | ||
1 | Stadio di compressione | 10 | 1.1 | Qualità dei componenti proposti in relazione all’applicazione specifica | 5 | … | … | |
1.2 | Raffreddamento ad aria del compressore | SI=5 No=0 | ||||||
2 | Rinnovamento ColdBox | 30 | 2.1 | Qualità della diagnostica criogenica | 10 | … | …. | |
2.2 | Sostituzione valvole HV e rifacimento piping esterno CB | SI=5 No=0 | ||||||
2.3 | Massimo livello impurezze accettato su He gas in ingresso al purificatore | 5 | ||||||
2.4 | Gestione e modalità purificazione gas di | 5 |
recupero | ||||||||
2.5 | Tipologia e qualità degli espansori | 5 | ||||||
3 | Efficienza di liquefazione | 20 | 3.1 | Miglioramento del rate di liquefazione (definito in sez. 4.2 del Capitolato tecnico) senza precooling | 20 | |||
4 | Integrazione in UNICOS | 8 | 4.1 | Livello di dettaglio della documentazione tecnica fornita | 8 | |||
5 | Criteri premiali PNRR | 2 | 5.1 | Possesso della certificazione ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 36/2023 | SI=1 No=0 | |||
5.2 | Direttivo costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne | SI=1 No=0 | ||||||
Totale | 70 |
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno sulla base del metodo dell’attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario secondo la seguente scala di giudizio:
Xxxxxxxx | Eccellente | Ottimo | Distinto | Buono | Sufficiente | Insufficiente / non valutabile |
Valore i-esimo preliminare assegnato (Vapi) | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 |
Successivamente, in relazione a ciascun criterio D, la commissione procede all’attribuzione di un coefficiente preliminare V(a)pi corrispondente alla media dei suddetti valori attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.
Il coefficiente preliminare V(a)pi viene trasformato in coefficiente definitivo V(a)i, riportando ad uno il valore più alto e proporzionando ad esso gli altri, mediante la procedura di riparametrazione (re-scaling) di seguito indicata:
a) se V(max)pi>0
V(a)i
= V(a) pi
V(max) pi
b) se V(max)pi=0 V(a)pi=0
Dove:
V(a)pi = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling; V(max)pi = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
V(a)i = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo.
Il punteggio tecnico, attribuito per il singolo elemento di valutazione, sarà dato dal prodotto del coefficiente definitivo V(a)i x il Punteggio massimo attribuito al criterio.
Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, la Piattaforma procederà, in automatico al troncamento alla terza cifra decimale.
Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui i singoli criteri di valutazione.
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo interpolazione lineare.
Nel caso del sub-criterio di valutazione 3.1 dovrà essere applicata la seguente formula:
" = 0 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 22 𝑙/ℎ
!" = 2.5 (𝑥 − 22) 𝑠𝑒 𝑥 è 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎 22 𝑒 30 𝑙/ℎ " = 20 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 30 𝑙/ℎ
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:
Formula “bilineare”
𝐶 = 𝑋 ∙ ) 𝐴𝑖 + 𝐴
≤ 𝐴
𝑖 𝐴𝑠𝑜$𝑙𝑖𝑎 𝑖
𝑠𝑜$𝑙𝑖𝑎
𝐶 = 𝑋 + (1 − 𝑋) ∙ 2 3𝐴𝑖 − 𝐴𝑠𝑜$𝑙𝑖𝑎 4
5 𝐴
> 𝐴
dove
⎩ 𝑖
3𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑠𝑜$𝑙𝑖𝑎 4 𝑖
𝑠𝑜$𝑙𝑖𝑎
𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
𝐴𝑖 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
𝐴𝑠𝑜$𝑙𝑖𝑎= media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti X = 0,80
𝐴𝑚𝑎𝑥 = valore del ribasso più conveniente
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:
𝑛
𝑃𝑖 = > 𝐶𝑥𝑖 ∙ 𝑃𝑥
𝑥$1
dove
𝑃𝑖= punteggio del concorrente i-esimo
𝐶𝑥𝑖 = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo
𝑃𝑥 = punteggio criterio X
X = 1, 2, …, 5
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta avrà luogo nel giorno e nell’orario comunicate tramite la piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche.
Per ogni informazione tecnica si rimanda a quanto indicato all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente.
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il RUP con l’ausilio degli addetti alla gestione amministrativa dell’intervento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di xxxxxx;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di xxxxxx. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella presente lettera di invito e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L’offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
La congruità della offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai nove decimi dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
L’INFN si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. L’INFN potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che al riguardo le Imprese concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di Xxxxxx.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In particolare, è a carico dell’aggiudicatario il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 18, co. 10 del d.lgs. n. 36/2023, secondo gli importi indicati nell’allegato I.4 del Codice e ss.mm.ii.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124 comma 2 del Codice.
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
25. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante xxxxx://xxx.xxxx00.xx/XXXX/XxxxxxXxxxxxxxx/Xxxxxx/00000/000/0/XxxxxxXxxxxxxxx.
26. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.
Per ogni informazione tecnica si rimanda a quanto indicato all’interno del “Disciplinare di gara telematico” allegato alla presente.
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa disponibile presso la seguente pagina web: xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxxx.
L’ente raccoglie le categorie di dati richiesti per la presente procedura, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
INFN – Sezione di Genova
Il Responsabile Unico del Progetto Dr. S. Burioli
Firmato da Xxxxxx Xxxxxxx
IT
in data 05-04-2024
Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) finanziato nell’ambito del PNRR “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - CUP I43C21000230006
Capitolato tecnico relativo alla fornitura di
Gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova
CIG …………………….
CUP I43C21000230006
Sommario
3.1 Gas Management Panel + Oil Removal System 5
4. Rinnovamento della ColdBox 5
4.1 Sostituzione turboespansori 6
4.2 Efficienza di liquefazione 6
4.3 Factory Acceptance Tests (FAT) della Cold Box 6
6. Condizioni generali di fornitura 8
6.1 Supervisione e commissioning 8
6.2 Consegna e trasporto ColdBox 8
6.5 Certificati di conformità e regolamenti 9
1. Introduzione
I requisiti tecnici del rinnovamento del liquefattore d’elio TCF20 dell'INFN-Genova, del nuovo stadio di compressione e dei nuovi sistemi ausiliari, oggetto della gara d'appalto secondo la codifica CIG ,
sono definiti nel presente documento.
L'impianto di liquefazione dell'elio TCF20 (originariamente SULZER TCF20) dell'INFN-Genova è in funzione dal 1989 per servire i Laboratori INFN e le attività del Dipartimento di Fisica. Esso è composto dal gruppo di compressione (Compressore, ORS e GMP), dalla Cold Box (CB), dalle linee di mandata (HP) e aspirazione (LP). Per i dettagli si veda il P&I allegato.
Alla fine degli anni '90 sono state apportate modifiche all'impianto originale, sostituendo gli scambiatori di calore He-acqua della linea di alta pressione (sostituiti con uno scambiatore He-aria) e i freni della turbina. Al CV112, originariamente manuale, è stato aggiunto un attuatore controllato. Un primo aggiornamento dell'impianto (U1) è stato effettuato nel 2012/13, sostituendo il sistema di controllo SATTCON originale con uno nuovo basato sul framework UNICOS (Unified Industrial Control System), lo stesso sistema di controllo utilizzato dal CERN. Per il funzionamento delle valvole di controllo criogeniche (CV103, CV111 e CV112), sono stati installati posizionatori e attuatori pneumatici SIPART. Le valvole di freno delle turbine sono state dotate di attuatori elettrici XXXXXX. Le valvole criogeniche sono state sostituite con altre nuove. Non sono state apportate modifiche alla linea di alta e bassa pressione (LP), al compressore KAESER (CP), al sistema di rimozione dell'olio (ORS), all'essiccatore di linea (LD) e al pannello di controllo della pressione (PCP o GMP).
I turboespansori sono i TCGL16 originali.
Nel 2014/15 un altro aggiornamento (U2) ha riguardato: una revisione completa del CP, l'installazione di un nuovo LD. Nello stesso periodo è stato effettuato un servizio di manutenzione della Cold Box e del PCP (8000 h) da parte di Linde Kryotechnik (solo ispezione delle turbine, sostituzione degli O-ring).
Nel giugno 2015, un danno interno al circuito della CB ha causato una perdita di elio nel volume del vuoto del CB. Il CB è stato aperto nel nostro laboratorio e il problema è stato risolto dai nostri tecnici meccanici. Dal 2013, l'impianto ha prodotto elio liquido al ritmo di circa 20000 l/anno.
Attualmente, la velocità di liquefazione nel dewar, senza precooling con LN2, è di circa 16-18 l/h a seconda della purezza del gas. Con il purificatore offline e gas puro, min 99.996%, il rate di liquefazione nel dewar è circa 22 lt/h.
2. Scopo della fornitura
Lo scopo della fornitura per questa gara d'appalto è riassunto nella tabella 1. Esso prevede la fornitura di un nuovo stadio di compressione ed il rinnovamento della Cold Box al fine di migliorarne le prestazioni e di prolungarne la durata. Ciò include l’aumento dell’efficienza di liquefazione e del purificatore interno alla CB e ad altri aspetti correlati. Tutte le proposte avanzate dall’operatore economico a questo proposito saranno sottoposte a valutazione e devono essere compatibili con il sistema di controllo UNICOS.
Le informazioni tecniche sensibili che l’Operatore economico dovrà condividere con l'INFN durante la fase di gara o per finalizzare il progetto saranno salvaguardate da un accordo di non divulgazione (NDA), incluso nella documentazione di gara. L’Operatore economico che desidera includere informazioni tecniche sensibili nell’offerta dovrà restituire l'NDA firmato.
Table 1 – Scopo della fornitura
Item ID | Descrizione degli item | Quantità | Capitolo |
1 | Stadio di compressione (compressore, ORS, GMP) | 1 | |
2 | Rinnovamento ColdBox | 1 | 4 |
3 | Sostituzione turboespansori | 1 | 4.1 |
4 | Supervisione e commissioning | 1 | 6.1 |
3. Stadio di compressione
Lo stadio di compressione dovrà includere il compressore, il sistema di rimozione dell'olio (ORS) e il pannello di gestione del gas (GMP). L'unità di compressione proposta dall’operatore economico dovrà essere conforme alle modalità operative del TCF20 dell'INFN-Genova, considerando il rinnovamento della CB e la sostituzione dei turboespansori. Le attuali linee di mandata (HP) e aspirazione (LP) hanno DN 40 e 80. La scelta preferibile è mantenere queste tubazioni usando eventuali adattatori. Si veda il diagramma TS allegato per le attuali pressioni di lavoro.
L'installazione nell’impianto e l’integrazione dei nuovi componenti nel sistema di controllo UNICOS è responsabilità dell'INFN. Si veda il capitolo 5 per i dettagli sulla compatibilità con UNICOS. Tuttavia, ci aspettiamo la massima collaborazione da parte dell'Operatore economico, condividendo informazioni tecniche, schemi e così via, per svolgere questo compito. In sintesi, il nuovo compressore dovrà essere:
- Adatto a tutte le condizioni operative del liquefattore di elio TCF20;
- Preferibilmente raffreddato ad aria (l'acqua di raffreddamento è disponibile, ma non è la scelta preferibile);
- Adattabile al funzionamento con le attuali tubazioni HP/LP DN40 e DN80. Eventuali adattatori o riduttori devono essere inclusi nella fornitura.
3.1 Gas Management Panel + Oil Removal System
Il nuovo pannello di gestione del gas (GMP) e il sistema di rimozione dell'olio (ORS) devono essere compatibili con il liquefattore dell'INFN-Genova. Il GMP deve essere dotato di valvole di controllo pneumatiche, posizionatori con segnali di feedback e trasmettitori di pressione. Una valvola manuale di isolamento, dotata di una maniglia removibile, è necessaria tra l’ORS e la sua valvola di sicurezza per evitare la contaminazione durante le verifiche periodiche della valvola di sicurezza.
4. Rinnovamento della ColdBox
Il rinnovamento della CB, da effettuarsi presso l'officina dell'Operatore economico, comprende:
1. Controllo del superisolamento del CB e sostituzione, se necessario.
2. Rilevamento delle perdite tramite rilevatore di elio e riparazione, se necessario.
3. Pulizia delle tubazioni interne e degli scambiatori con acetone.
4. Sostituzione del filtro A7.
5. Sostituzione del filtro F2.
6. Sostituzione del filtro F4 sulla linea di mandata.
7. Isolamento dell'intera tubazione interna e degli scambiatori di calore mediante superisolamento multistrato.
8. Sostituzione dello scambiatore HX14.
9. Manutenzione di tutti i componenti (O-ring, guarnizioni, ecc.).
10. Sostituzione delle elettrovalvole (EV).
11. Manutenzione e settaggio delle valvole manuali di regolazione (HV) in base alla proposta dell'Operatore economico.
12. Sostituzione e calibrazione dei sensori di temperatura criogenica (TT108, TT106, TT104, TT102, TT111). I sensori preferibili sono i CLTS. L'Operatore economico può proporre sensori alternativi ma compatibili con condizionatori di segnali PR4116 (vedi schemi elettrici allegati).
13. L'Operatore economico può proporre qualsiasi modifica al purificatore integrato per migliorare le prestazioni della CB. La documentazione tecnica deve essere condivisa con l'INFN, così come il codice sorgente e la logica del purificatore.
4.1 Sostituzione turboespansori
Le turbine sono i componenti più critici dell'impianto di liquefazione e hanno un impatto significativo sulle prestazioni complessive. L'Operatore economico è incoraggiato a proporre una sostituzione del sistema di turbine finalizzata all’ottimizzazione dell’efficienza del sistema. Nel formulare la propria proposta, l'Operatore economico deve considerare i seguenti punti:
- L'impianto è già dotato di un tachimetro Xxxxxxx T501 installato e configurato in modalità dual channel. Essendo la nostra scelta preferita, vorremmo mantenerlo ma l’Operatore economico è libero di proporre un’alternativa compatibile con il sistema di controllo UNICOS.
- È presente un circuito chiuso dell'acqua di raffreddamento. La portata massima verso le turbine è di 5 lt/min. Eventuali necessità differenti devono essere evidenziate in fase di offerta.
- Sono preferibili valvole dei freni con attuatori elettrici. Il segnale di feedback delle posizioni è obbligatorio.
4.2 Efficienza di liquefazione
L’Operatore economico dovrà fornire una stima dell’efficienza di liquefazione a seguito delle modifiche proposte. L’efficienza di liquefazione è misurata in lt/h di liquido prodotti nel dewar di stoccaggio, a partire da gas puro (min 99.996%), senza precooling con azoto liquido.
4.3 Factory Acceptance Tests (FAT) della Cold Box
Prima della restituzione della CB al Committente, presso l’officina dell’Operatore Economico, devono essere eseguiti i Factory Acceptance Tests in presenza del personale INFN scelto dal RUP. Tra i FAT definiti dall’Operatore Economico devono essere compresi:
1. Test di tenuta del vuoto di isolamento
2. Test di tenuta del circuito interno alla CB
5. Integrazione in UNICOS
Descriviamo brevemente il sistema UNICOS. Il sistema di controllo industriale UNified Industrial COntrol System è stato sviluppato al CERN per controllare le apparecchiature criogeniche. All'interno del sistema UNICOS esiste una logica molto complessa che è completamente trasparente al progettista. Questa logica collega tutte le rappresentazioni software degli oggetti fisici attraverso una griglia di segnali software, ed è creata da uno strumento informatico durante la fase di progettazione. Riassumendo, il risultato finale è una baseline da caricare nel PLC. All'interno di questa baseline il progettista può definire la logica personalizzata per far funzionare qualsiasi componente, ovvero turbine, controllori, vuoto, depuratore e così via. Non è perciò possibile integrare in UNICOS un hardware esterno con una propria logica di funzionamento, ad esempio un PLC esterno, se non è conforme alla logica di UNICOS.
I punti di partenza di un progetto UNICOS sono gli schemi elettrici e la lista strumenti ricavata dal P&I. Considerando tutti questi aspetti, le soluzioni tecniche dell'Operatore economico possono essere integrate in UNICOS se soddisfano le seguenti condizioni:
• Tutti i nuovi componenti hardware suggeriti devono essere basati su stati logici e segnali analogici tipici dei PLC: DIO contatti puliti e AIO 4-20 mA o 0-10 V (vedere gli schemi elettrici allegati).
• Le soluzioni di controllo, (componenti hardware, codice sorgente), proposte per le turbine ed il purificatore devono essere compatibili con PLC Schneider M580 (vedi lista allegata per la configurazione del PLC impiegato), e l’ambiente di sviluppo EcoStruxure Control Expert V16.
• Le valvole di controllo con attuatori pneumatici devono essere dotate di posizionatori con segnali di feedback.
• Non è possibile implementare sistemi di controllo esterni. Se necessario, possiamo tradurre la loro logica in UNICOS. Ciò richiede un accesso completo agli schemi elettrici, al codice sorgente e ai parametri PID con l'assistenza dell'Operatore economico.
• Tutti i seguenti documenti sono obbligatori per l'Operatore economico:
o Schema P&I dell’impianto e schede tecniche di tutti i nuovi componenti.
o Elenco dei segnali.
o Elenco degli allarmi e interlocks.
o Descrizione della logica e dei PID per il GMP.
o Descrizione della logica e dei PID per il purificatore interno alla CB.
o Descrizione della logica e dei PID per il sistema delle turbine.
• L'aggiornamento degli schemi elettrici sarà effettuato dal personale dell'INFN con l'assistenza dell'Operatore economico.
• La produzione del rack di controllo sarà affidata a un'azienda esterna e non rientra nella presente gara. La sua integrazione e i collegamenti elettrici saranno effettuati dal personale dell'INFN.
6. Condizioni generali di fornitura
6.1 Supervisione e commissioning
L'Operatore economico deve essere disponibile, tramite meeting online senza restrizioni, alla supervisione e discussione riguardo disegni, specifiche dei componenti, codice software e altre questioni rilevanti.
L'installazione del gruppo di compressione e della CB sarà condotta dall'INFN sotto la supervisione dell'Operatore economico. Al termine dei lavori di installazione, presso la sede del Committente verrà eseguito il commissioning dell’impianto, che equivale alla messa in funzione finalizzata alla prima liquefazione. Esso sarà effettuato dal personale INFN in presenza del personale tecnico dell'Operatore economico. A causa delle caratteristiche uniche dell’impianto, l'Operatore economico è tenuto a fornire almeno 4 giorni lavorativi di presenza in loco. Il commissioning definisce la verifica di conformità dell’impianto.
6.2 Consegna e trasporto ColdBox
Tutte le consegne dei componenti devono essere incluse nell'offerta e coordinate dall'Operatore economico.
L’organizzazione ed i costi di spedizione della CB all'officina dell'Operatore economico per le operazioni di rinnovamento e la successiva spedizione alla Sezione INFN di Genova sono a carico dell’Operatore economico.
La preparazione della Cold Box per la spedizione da Genova è responsabilità dell'INFN, mentre il vettore logistico è gestito dall'Operatore economico. La Cold Box pesa circa 1000 Kg.
6.3 Termini di consegna
Il termine ultimo di consegna della fornitura è fissato in 8 mesi dalla stipula del contratto. Il cronoprogramma è suddiviso come segue:
• Un mese dalla stipula contratto per la consegna della documentazione tecnica, compresi P&I, elenco degli strumenti, segnali ed elenchi di allarmi, codice sorgente del sistema della turbina e codice sorgente del depuratore e del GMP.
• Un mese dalla stipula del contratto per la spedizione della CB dalla Sez. INFN di Genova all’officina dell’Operatore Economico
• Quattro mesi, dalla data di arrivo della CB presso l’officina dell’Operatore Economico, per il rinnovamento della medesima e la sua restituzione alla Sez. INFN di Genova
• Sei mesi dalla stipula contratto per la consegna del gruppo di compressione
• Due mesi dalla data di consegna dell’ultimo componente del gruppo di compressione per l’esecuzione del commissioning dell’impianto con l’assistenza del personale dell’Operatore Economico.
6.4 Modalità di pagamento
Il calendario dei pagamenti è il seguente:
1. Il pagamento del 20% sarà effettuato dopo le riunioni di avvio e la consegna della documentazione tecnica, compresi P&I, elenco degli strumenti, segnali ed elenchi di allarmi, codice sorgente del sistema della turbina e codice sorgente del depuratore e del GMP.
2. Il pagamento del 30% sarà effettuato alla restituzione della CB presso la Sez. INFN di Genova
3. Il 30% sarà pagato alla verifica di conformità intermedia dei componenti dello stadio di compressione.
4. Il pagamento del 20% sarà effettuato al termine della verifica di conformità dell’impianto, che avverrà non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
6.5 Certificati di conformità e regolamenti
Tutte le attrezzature, i materiali e i manufatti dovranno essere conformi alle normative italiane ed europee. Le certificazioni devono essere fornite se richieste dalla normativa vigente. L’Operatore Economico deve fornire libretto di Uso e Manutenzione impianto e la Documentazione Tecnica.
6.6 Penali
In caso di mancato o inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari al 0.6‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20%. La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l’ammontare delle penali raggiunge l’importo della garanzia definitiva. Le eventuali penali si intendono applicabili solo a partire dal termine ultimo di consegna.
7. Documenti allegati
Al presente capitolato sono allegati:
• Allegato 1: P&I dell’impianto di liquefazione nella versione aggiornata del 2012
• Allegato 2: Schemi elettrici attuali
• Allegato 3: Configurazione PLC Schneider M580
• Allegato 4: TS diagram
8. Contatti
Per ogni questione tecnica si prega di contattare:
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) Dr. S. Burioli – xxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxx.xx
Genova, il 4 aprile 2024 Il RUP
(Xxxx. X. Xxxxxxx)
Firmato da Xxxxxx Xxxxxxx
IT
in data
04-04-2024
Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa”
- Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 - CUP I43C21000230006
CONDIZIONI CONTRATTUALI CIG ............
1. NORMATIVA APPLICABILE:
L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Previsioni di cui al Regolamento finanziario (EU Euratom) 2018/1046 ed all’articolo 22 del Regolamento (EU) 2021/240, attinenti il principio di sana gestione finanziaria ed, in particolare, in materia di prevenzione di conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
- Articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 in materia di assenza del “doppio finanziamento”;
- L’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, recante obblighi in materia di comunicazione ed informazione, assicurati attraverso l’esplicito, riferimento al finanziamento da parte dell’Unione Europea ed all’iniziativa “Next Generation EU” e la presenza dell’emblema dell’Unione europea nella documentazione di gara;
- Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- L’articolo 9, punto 4), del Decreto-Legge nr. 77 del 31/05/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, nr. 108, in tema di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del “PNRR”
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- Decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con l. 41/2023, cosiddetto “Decreto PNRR 3”, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- L’articolo 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, recante “disposizioni transitorie e di coordinamento”, che dispone in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’applicazione, anche dopo il 1° luglio 2023, delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- DPCM, Dipartimento per le pari opportunità, del 7 dicembre 2021 recante l’adozione delle Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- Articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze
-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Circolare del 21 giugno 2022, MEF – RGS n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR;
- Circolare MEF – RGS dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;
- La Circolare MEF 13 ottobre 2022, n. 33, che definisce gli obblighi per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);
- Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139;
- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR
2. GARANZIA PROVVISORIA:
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità indicate nella lettera di invito.
3. VALIDITA’ OFFERTA:
Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.
4. GARANZIA DEFINITIVA:
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 117 d.lgs. 36/2023 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10% dell'importo contrattuale. L’importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi previste dall’art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8.
L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
5. TERMINI, MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA:
La fornitura dovrà essere consegnata secondo il seguente cronoprogramma:
• Un mese dalla stipula contratto per la consegna della documentazione tecnica, compresi P&I, elenco degli strumenti, segnali ed elenchi di allarmi, codice sorgente del sistema della turbina e codice sorgente del depuratore e del GMP.
• Un mese dalla stipula del contratto per la spedizione della Cold Box dalla Sez. INFN di Genova all’officina dell’Operatore Economico.
• Quattro mesi, dalla data di arrivo della Cold Box presso l’officina dell’Operatore Economico, per il rinnovamento della medesima e la sua restituzione alla Sez. INFN di Genova.
• Sei mesi dalla stipula contratto per la consegna del gruppo di compressione.
• Due mesi dalla data di consegna dell’ultimo componente del gruppo di compressione per l’esecuzione del commissioning dell’impianto con l’assistenza del personale dell’Operatore Economico.
La fornitura dovrà essere consegnata franco INFN Sezione di Genova in Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx.
6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.
L’INFN, nel rispetto dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, può ammettere variazioni al contratto, secondo quanto definito al punto 3.3. della lettera di invito.
Nel caso di aumenti o diminuzioni nei limiti di un quinto ai sensi dell’art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, l’IMPRESA non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna ad eseguire, mediante atto di sottomissione delle modifiche richieste dal RUP/DEC ed adeguatamente motivate, le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite l’IMPRESA ha facoltà di risolvere il contratto.
7. DURATA:
Il Contratto avrà durata 8 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
8. SUBAPPALTO:
L’Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell’INFN, in conformità all’art. 119 del d.lgs 36/2023 e s.m.i. ed in base alle disposizioni contenute nella lettera di invito, solo se lo avrà dichiarato in sede di offerta.
9. DIVIETO CESSIONE CONTRATTO:
È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
10. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE:
L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.
L’Impresa si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’Impresa si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e Collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l’INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L’Impresa si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l’obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento.
L’impresa si obbliga all’applicazione del CCNL indicato nella lettera di invito, ovvero nell’offerta tecnica previa dichiarazione che il contratto da essa applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.
Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, l’impresa si obbliga altresì al rispetto degli obblighi derivanti dalle clausole sociali, di cui all’art. 57 d.lgs. 36/2023 ed alle disposizioni della lettera di invito.
L’Impresa si obbliga a rispettare le tempistiche di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale relativo alla misura.
L’impresa si impegna a comunicare in itinere il corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti ai fini del monitoraggio.
11. SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE:
L’Impresa, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
12. PRINCIPIO DNSH
L’impresa si impegna ad eseguire l’appalto nel rispetto del principio “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852 e secondo quanto definito nella Circolare MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (Cd. DNSH) allegata, così come attestato dalla Relazione DNSH integrativa firmata in data 12 ottobre 2023, e conseguentemente si obbliga a fornire su richiesta dell'INFN la documentazione necessaria a comprovarne il rispetto nelle varie fasi di esecuzione di gara e contratto.
13. VERIFICA DI CONFORMITA’
La verifica della conformità delle prestazioni eseguite sarà effettuata dal DEC, in ossequio a quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché del relativo all. II.14, ed entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI:
Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: 82RDBZ
I Pagamenti saranno effettuati nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico ( rif. Par
6.4 – Modalità di Pagamento).
Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’IMPRESA si obbliga, anche nei confronti di eventuali subcontraenti, subappaltatori, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity)
Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca”
- Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124
del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 - CUP I43C21000230006 e CIG n , pena la
risoluzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla verifica d’ufficio della regolarità contributiva dell’IMPRESA nonché, alle verifiche previste dall’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., da parte della Sezione INFN di Genova. L’IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all’INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l’INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge. Il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal raggiungimento dei diversi step definiti all'interno del Capitolato Tecnico. L’IMPRESA sarà autorizzata per iscritto da parte del Responsabile Unico del Progetto, che avrà rilasciato il relativo Certificato di Pagamento non oltre 7 (sette) giorni dal raggiungimento degli step, ad emettere fattura in formato elettronico. Il pagamento finale avverrà a seguito dell’esito positivo della verifica finale di conformità, che sarà effettuata, in accordo a quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.
Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa.
Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 si applica il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. 622/1972 (art. 1 D.L. 50/2017)
15. REVISIONE DEI PREZZI
Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si l’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
16. PENALI
In caso di mancato o inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari al 0.6 ‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20%, secondo i criteri dettagliati nel Capitolato Tecnico.
La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l’ammontare delle penali raggiunge l’importo della garanzia definitiva.
17. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO:
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni.
Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di eventuali danni e all’incameramento della garanzia definitiva.
L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Impresa mediante raccomandata a/r.
In caso di recesso all’Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell’importo delle forniture non eseguiti ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
18. GARANZIA
Per i beni oggetto del contratto, in base agli artt. 1490 e 1495 del c.c., l’appaltatore dovrà fornire idonea garanzia, non inferiore a 12 mesi.
19. FORO COMPETENTE:
Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personal saranno raccolti e trattati conformemente al regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente ai fini del presente procedimento e secondo quanto indicato nell’informativa disponibile presso la seguente pagina web: xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxxx
Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx
Responsabile della Protezione dei Dati: e-mail: xxx@xxxx.xx
21. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, le parti garantiscono adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell’Unione europea, dando visibilità all’origine del finanziamento:
• mostrando correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”;
• garantendo il riconoscimento dell’origine dei fondi da parte dei destinatari finali;
• inserendo l’emblema dell’Unione Europea con lo stesso risalto e visibilità degli eventuali altri loghi
• utilizzando nei documenti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea -
NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”
22. RISERVATEZZA
L’impresa e l’INFN hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso dalla controparte; si impegnano a non divulgarli ed a non utilizzarli in alcun modo per qualsiasi motivo diverso da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto. Le Parti non metteranno a disposizione di terzi tali dati, documentazione, know-how, brevetti, segreti industriali e altre informazioni senza il previo consenso scritto della Parte proprietaria.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le parti hanno la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
In particolare, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza manterranno validità, anche in caso di risoluzione o conclusione del Contratto, e comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste anche in relazione a tutto il materiale originale o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
L'obbligo di riservatezza non si applica ai dati, ai documenti e alle altre informazioni che erano già di pubblico dominio mediante pubblicazione o altro. Entrambe le Parti sono responsabili dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri subfornitori e dei propri dipendenti, consulenti e risorse, con i suddetti obblighi di segretezza.
Tutti i progetti di processo e ingegneristici, i disegni, i programmi e le specifiche informatiche e le altre informazioni e dati tecnici e commerciali forniti ai sensi del Contratto, compresa la documentazione tecnica, nonché le istruzioni per la manutenzione e l'uso e altre informazioni e dati tecnici e commerciali forniti ai sensi del Contratto dalla parte della SOCIETÀ (le "Informazioni") sono e rimangono proprietà intellettuale della SOCIETÀ o dei suoi sub-fornitori; licenziatari, a seconda dei casi. Ai sensi del Contratto, l'INFN avrà il diritto di copiare e utilizzare le Informazioni per la realizzazione, il funzionamento, la riparazione e la manutenzione dell'impianto. L'INFN non ha il diritto di utilizzare le Informazioni per la duplicazione dell'impianto senza il preventivo consenso scritto della SOCIETÀ.
Per quanto non espressamente citato in ambito di Riservatezza si fa riferimento al NDA firmato in fase di gara.
Il Responsabile Unico del Progetto
(Dr. Xxxxxx Xxxxxxx)
Firmato da Xxxxxx Xxxxxxx IT
in data
04-04-2024
Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12-2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 - CUP I43C21000230006
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 (anche ai sensi dell’art. 225, comma 8 e art. 226 comma 5 del d.lgs n.36/2023) finalizzata alla
Fornitura del gruppo di compressione e rinnovamento della ColdBox del liquefattore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova
ALLEGATO 10
SCHEDA DI VALUTAZIONE TECNICA
SCHEDA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
ID | CRITERIO | MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO | |||||
“T” Tabellare (Pmax) | “Q” Quantitativo (Pmax) | “D” Discrezional e (Pmax) | FORMULA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO | Possesso requisito SI/NO | Riferimento documentale | ||
Criteri tecnici | |||||||
1.1 | Qualità dei componenti proposti in relazione all’applicazione specifica | 5 | |||||
1.2 | Raffreddamento ad aria del compressore | 5 | SI=5 No=0 | ||||
2.1 | Qualità della diagnostica criogenica | 10 | |||||
2.2 | Sostituzione valvole HV e rifacimento piping esterno CB | 5 | SI=5 No=0 | ||||
2.3 | Xxxxxxx livello impurezze accettato su He gas in ingresso al purificatore (dopo il Line Drier) | 5 | Se aria secca >= 20% in volume 5 pti Altrimenti 0 pti | ||||
2.4 | Gestione e modalità purificazione gas di recupero | 5 | |||||
2.5 | Tipologia e qualità degli espansori | 5 | |||||
3.1 | Miglioramento del rate di liquefazione senza precooling | 20 | 𝑄 = 0 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 22 𝑙/ℎ ! 𝑄 = 2.5 (𝑥 − 22) 𝑠𝑒 𝑥 è 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎 22 𝑒 30 𝑄 = 20 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 30 𝑙/ℎ | sez. 4.2 del Capitolato tecnico | |||
4.1 | Livello di dettaglio della documentazione tecnica fornita | 8 |
ID | CRITERIO | MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO | |||||
“T” Tabellare (Pmax) | “Q” Quantitativo (Pmax) | “D” Discrezional e (Pmax) | FORMULA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO | Possesso requisito SI/NO | Riferimento documentale | ||
Criteri premiali PNRR | |||||||
1 | Possesso della certificazione ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 36/2023 | 1 | SI: 1 P NO: 0 P | ||||
2 | Direttivo costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne | 1 | SI: 1 P NO: 0 P | ||||
TOTALE | 17 | 20 | 33 |
Accordo di confidenzialità
Tra
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, (di seguito “INFN”) con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx x.00, 00000 Xxxxxxxx, XX: 84001850589 e partita I.V.A. 04430461006, in persona del Direttore della Sezione di Genova , Xxxxx Xxxxxx, a ciò autorizzato dal Disciplinare per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle conoscenze dell’INFN,
E
Azienda con sede in , in persona di
, nel seguito definita “Azienda”,
Nel seguito definiti anche, se disgiuntamente, la “Parte” e, se congiuntamente, le “Parti”,
PREMESSO CHE:
I. INFN, organizzazione pubblica di ricerca che opera nel settore della fisica fondamentale, intende bandire una Procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, nell’ambito del Progetto IRIS (Innovative Research Infrastructure on applied Superconductivity) Avviso pubblico rep. 3264 del 28-12- 2021 finanziato nell’ambito del PNRR per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU - decreto di ammissione al finanziamento n. 124 del 21/06/2022 - Investimento (ID) IR0000003 - CUP I43C21000230006.
II. Tale Procedura è relativa alla Fornitura del gruppo di compressione e revamping della ColdBox del liquefatore di elio TCF20 della Sezione INFN di Genova;
III. Al fine della partecipazione alla menzionata Procedura (si seguito, “Scopo”), le Parti desiderano condividere Informazioni Confidenziali relative alla fornitura di cui al comma II.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1: Premesse e Definizioni
1.1 Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
1.2 Ai fini del presente accordo, per “Parte Comunicante” si intende la Parte che trasmette le proprie Informazioni Confidenziali, per “Parte Ricevente” si intende la Parte o le altre Parti, che di volta in volta ricevono le Informazioni Confidenziali di proprietà della Parte Comunicante.
1.3 Ai fini del presente Accordo, per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, Know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una Parte e comunicate all’altra Parte per la realizzazione dello Scopo, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte
identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura “Confidenziale” e/o “Riservato” (di seguito, per brevità, indicate come “Informazioni Confidenziali”). Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte ed indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere alla Parte Ricevente entro 30 (trenta) giorni dalla loro rivelazione.
2.1 Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Confidenziali trasmesse dalla Parte Comunicante in esecuzione del presente Accordo e finalizzate alla realizzazione dello Scopo, nonché a proteggere tali informazioni in conformità con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.
2.2 Ciascuna Parte Ricevente si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dallo Scopo, le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante o comunque acquisite nell’esecuzione del presente Accordo. In particolare, ciascuna Parte Ricevente si impegna a:
2.2.a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;
2.2.b) utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante esclusivamente per effettuare attività finalizzate allo Scopo;
2.2.c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;
2.2.d) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;
2.2.e) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Accordo.
2.3 Ciascuna Parte Xxxxxxxxx dovrà comunicare alla Parte Comunicante eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui sia venuta a conoscenza.
2.4 Le Parti riconoscono che le Informazioni Confidenziali possano essere considerate “know-how” o “segreti industriali” conformemente alla Direttiva (UE) 2016/943 ed agli articoli 98 e 99 c.p.i.
3.1 Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente Accordo non si applicano alle informazioni che:
3.1.a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell’arte prima o al momento in cui sono state comunicate alla Parte Ricevente;
3.1.b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte Ricevente, per fatto non imputabile alla Parte Ricevente medesima;
3.1.c) siano state legittimamente ottenute in modo documentato dalle Parti riceventi prima dell’entrata in vigore dell’Accordo;
3.1.d) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
3.1.e) siano state sviluppate indipendentemente dal personale della Parte Ricevente che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.
3.2 Nel caso in cui una Parte sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi dall’Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, detta Parte dovrà immediatamente avvisare la Parte Comunicante al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e - se richiesta - dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte sia legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.
Articolo 4: Durata dell’Accordo
1.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima firma apposta e sarà efficace per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. Il presente Accordo può essere anticipatamente risolto da una qualsiasi delle Parti trenta (30) giorni dopo che ne avrà dato comunicazione scritta alle altre Parti.
1.2 Gli obblighi di riservatezza di cui all’Articolo 2: resteranno in vigore per ulteriori 5 (cinque) anni successivamente al termine dell’Accordo o fino a quando le Informazioni Confidenziali non ricadranno in una delle eccezioni descritte all’Articolo 3:.
Articolo 5: Effetti al Termine o Risoluzione dell’Accordo
5.1 Al termine naturale ovvero in caso risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo, ciascuna Parte Ricevente dovrà prontamente restituire alla Parte Comunicante e/o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o altro strumento posseduto, custodito o controllato, nonché tutte le copie dei i documenti, pareri, rapporti, commenti o analisi degli stessi che contengano Informazioni Confidenziali.
5.2 Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano alle Informazioni Confidenziali di cui ogni Parte dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.
Articolo 6: Legge applicabile e Foro competente
6.1 Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.
6.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Genova.
Articolo 7: Unicità, modifiche ed integrazioni dell’Accordo
7.1 Il presente Accordo rappresenta la completa intesa tra le Parti e rende non valide tutte le precedenti comunicazioni o accordi, sia orali che scritte, tra le Parti relative all'oggetto dell’Accordo medesimo.
7.2 Il presente Accordo non potrà essere ceduto da nessuna Parte senza il previo consenso scritto delle altre Parti. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti soltanto se redatta in forma scritta e sottoscritta da tutte le Parti.
Articolo 8: Disposizioni Finali
8.1 Le informazioni fornite da ciascuna Parte e quelle che possano, con o senza ulteriore elaborazione, essere
derivate dalle Informazioni Confidenziali sono e resteranno proprietà esclusiva della Parte che le fornisce. In virtù del presente accordo, la Parte Ricevente non acquisisce alcun diritto, proprietà o licenza, sulle Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante. Nessuna disposizione dell’Accordo o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto di proprietà industriale e non sulle informazioni stesse.
8.2 Resta inteso che nessuna clausola di questo Accordo obbliga le Parti a divulgare informazioni ovvero a negoziare alcuna collaborazione o transazione commerciale.
8.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo le Parti rinviano alle disposizioni del Codice civile, R.D.16 marzo 1942, n. 262.
8.4 Le Parti e i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dichiarano di essere a conoscenza e pertanto si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta e delle norme, per quanto compatibili, contenuti nel “Codice Etico”, nel “Codice di Comportamento in materia di anticorruzione” e nel “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dell'INFN” in vigore nell’Istituto. I suddetti Codici sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto alla pagina xxxx://xxxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx- persona/codici.
Per INFN
........................................... Data ……………….
Per Azienda
........................................... Data ……………….