ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA
MN-ETRU|12/07/2021|CONVENZIONI ITALIA 20
ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA
Il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma, C.F. 80209930587, di seguito denominato Dipartimento, con sede e domicilio fiscale in Xxxx, X.xx Xxxx Xxxx, 0, rappresentato dal proprio Direttore pro tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
e
Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, C.F. 97875240588, di seguito denominato Museo, con sede e domicilio fiscale in Roma, Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, 0
- 00000 Xxxx, Xxxxxx rappresentato dal proprio Direttore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx;
di seguito denominate anche Parti
PREMESSO CHE
Il Dipartimento vede incardinate al suo interno varie strutture didattiche, corsi di laurea triennali e magistrali, la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, la Scuola di Dottorato in Archeologia, i Master ed ha interesse a concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, di gestione e didattica.
Il Museo garantisce la tutela, la valorizzazione e l’accessibilità del patrimonio culturale di propria competenza e ne promuove la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, favorendone la fruizione.
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1. Finalità dell’Accordo
Con il presente atto le Parti come sopra rappresentate intendono sviluppare un proficuo rapporto di collaborazione didattico-scientifica per incrementare la divulgazione dei risultati scientifici con il fine di potenziare la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, e per concorrere ad ampliare l'offerta formativa dell’università attraverso un insegnamento di Comunicazione per i Beni Archeologici volto agli studenti della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici e per avviare coerenti progetti congiunti con il Museo.
Articolo 2. Modalità di realizzazione
La collaborazione sarà attuata secondo le seguenti modalità:
Sapienza Università di Roma Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia Dipartimento di Scienze dell’Antichità
CF 80209930587 PI 02133771002 CF 97875240588
T centralino (x00) 000000000
- Il Museo - nella persona del Direttore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx - svolgerà le ore di insegnamento in Comunicazione per i Beni Archeologici, nella sede della Sapienza Università di Roma o laddove necessario in altre sedi preventivamente concordate, secondo calendario e orario tempestivamente resi pubblici, per un totale massimo di 30 ore frontali per la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, partecipando anche alle sedute degli esami di profitto e delle tesi di specializzazione della medesima disciplina.
- Il Museo è disponibile ad accogliere, secondo i parametri di legge, studenti per tirocini, la cui attivazione potrà essere regolata da apposita specifica convenzione.
- Il Dipartimento collabora tramite la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici con il Museo a ricerche e indagini con spirito di sussidiarietà nelle materie di competenza, anche con le proprie risorse tecnico-scientifiche ed informatiche, mettendo a disposizione del Museo professionalità tecnico-scientifiche, ambienti e dati scientifici per ricerche, seminari, conferenze e mostre, preventivamente concordati e organizzati congiuntamente, collaborando ad assicurarne la relativa pubblicità.
Si intende che i dati e risultati delle ricerche effettuate, pur messi a disposizione per i progetti di cui alla presente convenzione, rimangono nella piena titolarità scientifica degli autori delle medesime.
Articolo 3. Referente
Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l’ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute.
Il Referente del Dipartimento è il Xxxx. Xxxxxx Xx Xxxxxx:, email xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx0.xx
Il Referente del Museo è il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, email xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 4. Ulteriori forme di collaborazione
Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto di specifici accordi.
Articolo 5. Oneri finanziari
Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento dell’accordo, oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. La presente convenzione non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza
dell’utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall’altra parte. Qualora una parte sostenga oneri per sostenere spese comuni non eseguibili presso l'altra parte, questa riconoscerà all'altra, a titolo di ristoro, un importo (fuori campo IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972) da concordarsi con atto successivo.
Articolo 6. Copertura assicurativa
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
Articolo 7. Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva della Sapienza Università degli studi di Roma come anche del Museo per fini commerciali e/o pubblicitari. L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.
Articolo 8. Riservatezza
Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo di collaborazione e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti per fini diversi da quanto previsto dal presente atto.
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente
collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali, quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
Articolo 9. Trattamento dei dati
In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, il Dipartimento e il Museo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati" e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all’operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.
Articolo 10. Durata e recesso
Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha validità per 3 (tre) anni. La presente convenzione è da considerarsi prorogabile, a meno che non intervenga volontà di recesso di una delle Parti. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.
Articolo 11. Codice etico
Le parti dichiarano di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato dalla controparte e si impegnano a rispettarne le disposizioni e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente rapporto.
Articolo 12. Foro competente
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni della legislazione vigente in materia, per quanto compatibili. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 13. Bollo e Registrazione
Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta virtualmente.
Il presente accordo è firmato digitalmente (ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come
aggiunto dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22) e non è soggetto a registrazione; in caso contrario, le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Museo Per il Dipartimento
Il Direttore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Il Direttore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XXXXX
O = MIBACT
Data e ora della
C = IT
13:22:11
firma: 12/07/2021
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXX
CN = XXXXXXX XXXXX C = IT