COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
COMUNE DI CASTEL SAN XXXXXXXX
X.xxx XX Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) tel. 0000.000000 - fax. 0000.000000
P.I. 00232420331
e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
CONTRATTO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO, DEL “SERVIZIO DI CARATTERE EDUCATIVO E COORDINAMENTO PSICOPEDAGOCICO PRESSO LA STRUTTURA DELLA PRIMA INFANZIA “BIRIBIMBO” DEL COMUNE DI CASTEL SAN XXXXXXXX PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2024”
L’anno DUEMILADI il giorno del mese di ore, in Castel San Xxxxxxxx, presso l’Ufficio del Segretario Comunale.
AVANTI A ME
Xxxx.xx Xxxxxxxxxx Xxxx , Segretario Generale del Comune di Castel San Xxxxxxxx, autorizzato a rogare tutti gli atti del Comune, ai sensi dell’art. 97 lett. C) del D. Lgs. 267/00, domiciliato per la carica presso la sede Comunale di Castel San
Xxxxxxxx
SONO COMPARSI
⮚ Da una parte:
Xxxxx Xxxxxxxxx nata a Borgonovo V. T. (PC) il 04/08/1957, Responsabile del Settore VII Pubblica Istruzione, Sport e Cultura, per conto e nell’interesse del COMUNE DI CASTEL SAN XXXXXXXX (partita IVA 00232420331) in forza del provvedimento n. . 34 del 30.12.2019, in nome del quale agisce in questo atto, che nel contesto dell’atto verrà chiamato anche per brevità Stazione appaltante;
AGGIUDICATARIO
PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile del Settore VII n. avente ad oggetto”
Art. 1. – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente documento ha per oggetto parte della gestione dell’organizzazione del servizio educativo presso il Servizio di nido d’infanzia denominato “Biribimbo”, ed il servizio di coordinamento psicopedagogico per la durata di tre anni decorrenti dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2024, rivolto indicativamente a 54 (cinquantaquattro) bambini di età compresa tra i 3 (tre) e i 36 (trentasei) mesi, secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale.
I servizi si configurano come affidamento di servizi compresi nell’Allegato IX del D. Lgs. N. 50/2016 (CPV 8041000-1)
Gli obiettivi, le finalità e le modalità operative da perseguire sono quelli stabiliti dalla Legge regionale n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” attraverso la Delibera Regione E.R. n. 1564/2017 che approva la “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei Servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei Servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016” e la Delibera Regione
E.R. n. 704/2019 che definisce l’“Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016”.
Nello svolgimento dell’attività l’affidatario dovrà impegnarsi al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONI
A) Il contratto ha la durata pari a tre anni scolastici (2021/2022; 2022/2023; 2023/2024) e quindi con decorrenza indicativa dal 1° settembre 2021 sino al 31 luglio 2024, fatte salve le sospensioni delle lezioni previste dal calendario scolastico.
B) Nel corso del periodo di affidamento del servizio, in relazione alle esigenze dello stesso, anche legate alle necessità di personale imposte dalla normativa vigente, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di ridurre o aumentare le ore di attività e modificare l’organizzazione e l’utilizzo del personale nel corso della prestazione, con conseguente riduzione o incremento dell’importo contrattuale (ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016). Si precisa che, anche in riferimento a tali modifiche, troverà applicazione il costo orario di cui all’art. 19 al netto del ribasso offerto in sede di gara;
C) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, il Comune di Castel San Xxxxxxxx si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all’affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni economiche e normative del contratto, nessuna esclusa. Si precisa che la decisione di ricorrere all’opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità del Comune ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.
D) Su richiesta del Comune, l’aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, inoltre, di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di legge, qualora si renda necessario al fine di garantire la continuità del servizio, conformemente a quanto previsto dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione, a semplice richiesta del Comune di Castel San Xxxxxxxx.
E) Per esigenze correlate all’andamento della diffusione di Covid 19, qualora si verificassero circostanze imprevedibili e non imputabili alla volontà dei contraenti, tali da comportare necessarie e sostanziali
modifiche al progetto tecnico presentato in sede di offerta dall’aggiudicatario, la stazione appaltante potrà ricorrere all’istituto della coprogettazione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 117/2017 e all’art. 30, comma 8 del DLgs 50/2016, interpellando l’appaltatore, al fine di assicurare continuità nell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni agli utenti, seppure in forma rimodulata.
F) Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Servizio o suo delegato.
G) Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del servizio, con idoneo personale, laddove – prima della scadenza del presente appalto – venga messo in servizio il nuovo nido d’infanzia rispetto al quale è stato approvato il progetto definitivo. Al riguardo, si precisa che ad oggi il numero di posti disponibili presso l’asilo “Biribimbo” è n. 54 posti, mentre il nuovo asilo prevedrà n. 70 posti (estendibili a n. 73). Si precisa che, in tal caso, troverà applicazione il costo orario di cui all’art. 19 al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA
La gestione del nido d’infanzia dovrà essere effettuata secondo il progetto di qualificazione educativa predisposto dall’aggiudicatario e approvato dall’Amministrazione comunale nel rispetto delle finalità e degli obiettivi stabiliti dalla normativa regionale, tenendo conto degli aspetti organizzativi che vengono declinati qui di seguito.
✓ Il servizio dovrà essere garantito per numero 170 (centosettanta) ore settimanali dal lunedì al venerdì, in aggiunta al personale comunale, di cui indicativamente 160 ore fronte bambino, come disciplinato nel vigente Regolamento di funzionamento dell’asilo nido.
✓ La durata della gestione del servizio è stabilita dal 01.09.2021 al 31.07.2024, ferme restando le sospensioni previste dal calendario scolastico, nonché le ulteriori ed eventuali variazioni apportate dall’ Amministrazione comunale.
✓ Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con proprio personale al fine di attuare il progetto educativo dell’Asilo Nido “Biribimbo” di Castel San Xxxxxxxx, così come previsto dal vigente Regolamento Nido d’infanzia e dovrà essere svolto a regola d’arte per il raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di programmazione dell’anno scolastico.
✓ Indicativamente il progetto educativo dell’Asilo Xxxx Xxxxxxxxx dovrà tenere conto dei seguenti principi organizzativi:
- La giornata al nido deve essere scandita da momenti che danno un’organizzazione al lavoro delle educatrici e, nello stesso tempo, permettono al bambino di orientarsi offrendogli riferimenti temporali. I momenti fondamentali di cura che necessitano di essere accuratamente studiati, progettati e verificati, in quanto anche da essi dipende il benessere del bambino al nido, sono l’accoglienza, il cambio, il pranzo, il sonno, il ricongiungimento.
- Durante le attività di cura sono di primaria importanza gli aspetti affettivi di rassicurazione e conforto del bambino da parte degli operatori. Pertanto si viene a distinguere un duplice ruolo dell’operatore: da un lato maternage, (la cura del bambino), dall’altra l’educazione (stimolazione cognitiva); i due ruoli non dovranno mai essere separati.
- Durante i momenti di cura al nido gli operatori, pur assumendo un ruolo e una funzione tutoria, propongono anche altri elementi di organizzazione e di apprendimento che permettono al bambino di divenire un po’ alla volta protagonista consapevole di tali eventi: all’inizio accogliendo le routine e sentendosi gratificato, poi anticipandole e riconoscendole e successivamente rappresentandole anche nel gioco simbolico.
✓ L’asilo nido Biribimbo funziona:
- a orario normale (dalle ore 7:30 alle 16:30)
- a tempo pieno (dalle 7:30 alle 18:00) per tutti coloro che abbiano comprovate necessità
- a tempo ridotto (dalle 7:30 alle 13:00) per coloro che ne facciano richiesta.
✓ Il servizio funziona tutti i giorni feriali a partire dal primo lunedì del mese di settembre e fino all’ultimo venerdì del mese di giugno (con possibilità di funzionamento su richiesta dell’utenza per il mese di luglio) secondo un calendario predisposto dall’Amministrazione comunale.
✓ Gli spazi sono organizzati in interni ed esterni e gli arredi ed i giochi hanno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini e degli operatori ( ai sensi di legge).
✓ Il servizio è organizzato in sezioni costruite sulla base di criteri di continuità educativa, omogeneità di età ove possibile e costanza del personale nel corso dell’anno educativo. Tale suddivisione durante il corso dell’anno potrà essere modificata, su proposta unanime del gruppo di lavoro, in base allo sviluppo psicomotorio, ai bisogni e alle caratteristiche del bambino.
✓ Nella gestione del servizio collaborano diverse figure professionali, educatori, persone addette ai servizi generali, personale di cucina, coordinatore pedagogico, che devono, pur nella diversificazione dei ruoli e delle competenze, collaborare rispondendo ad una progettazione pedagogica propria del servizio. In particolare il personale educatore, qualificato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale attualmente in vigore per la determinazione dei profili professionali, ha competenze relative alla cura ed educazione dei bambini ed alla relazione con le famiglie e provvede all’organizzazione ed al buon funzionamento del servizio. Ad ogni educatore è affidato un gruppo di bambini nel rispetto del rapporto numerico così come previsto dalla Legge Regionale E.R. n. 19/2016.
✓ L’orario di servizio degli educatori è strutturato in modo tale da consentire la compresenza del personale nella fascia oraria in cui è presente il maggior numero di bambini.
✓ Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato, ai sensi della Legge n.146/90 e successive modifiche e integrazioni “Norme dell’esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”.
✓ In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in generale per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore per l’esecuzione del servizio, anche attraverso l’affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore, salvo l’applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno. La gestione prevede l’esecuzione di quanto sarà indicato nell’offerta tecnica.
✓ In considerazione della durata del contratto, i dati forniti hanno carattere puramente indicativo, e potranno subire variazioni nel periodo di riferimento del presente contratto in base ai seguenti elementi (a titolo puramente indicativo: variazione numero iscritti al servizio, variazioni periodo apertura servizio). Pertanto, i dati riportati nel presente documento non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale a seguito di indicazione del Comune, senza che ciò possa dare adito a richiesta dell’aggiudicatario di variare le condizioni contrattuali fissate in sede di gara.
✓ L’aggiudicatario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, i Regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura del servizio in oggetto.
✓ L’aggiudicatario si impegna a disporre di un’adeguata organizzazione operativa che consenta, in ogni caso, la disponibilità del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletata la gestione.
✓ L’aggiudicatario è impegnato ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali anomalie riscontrate durante la gestione.
✓ L'aggiudicatario assicurerà comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.
✓ La sede del servizio è la seguente: Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx xxx X. Xxxxx, 00.
✓ Il servizio dovrà rispettare gli standard previsti dalla Delibera Regione E.R. n. 1564/2017 - All. A – B Requisiti organizzativi –Comma 2.8.b Rapporto numerico tra personale e bambini iscritti”
✓ In relazione al numero o alla gravità dei casi dei bambini disabili o in particolari situazioni di disagio/svantaggio, potrà essere stabilita la presenza di un ulteriore educatore.
✓ L’accesso al servizio per i bambini diversamente abili che necessitano di personale di sostegno aggiuntivo è regolato dall’Amministrazione comunale. Il Comune assumerà gli oneri relativi al personale di sostegno aggiuntivo. L’inserimento dei suddetti minori è da considerarsi aggiuntivo rispetto al numero di bambini previsti dall’art. 1 del presente Capitolato.
ART. 3 BIS – REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN PENDENZA DELL’EMERGENZA LEGATA AL CD. CORONAVIRUS
Nel perdurare dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19, trovano applicazione le seguenti previsioni:
a) la Ditta si impegna a garantire l’esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione all’utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali (“DPI”), con costi ricompresi nell’importo corrisposto dal Comune per l’esecuzione dell’appalto.
b) un’eventuale sospensione totale/parziale del servizio a causa dell’emergenza legata al COVID-19 non darà luogo al pagamento di alcun corrispettivo a favore della Ditta durante il periodo di sospensione, fatte comunque salve (in deroga alle previsioni del presente Capitolato) eventuali disposizioni normative che intervengano esplicitamente a regolare il corrispettivo dovuto alla Ditta.
Qualora non sia riconosciuto alcun corrispettivo alla Ditta, la scadenza del presente appalto (fissata per il 31/07/2024) verrà automaticamente prorogata del corrispondente periodo di sospensione.
Art. 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO
✓ Servizi richiesti all’aggiudicatario:
1. programmazione e gestione dell’attività didattica educativa, con fornitura del materiale ludico e didattico necessario (cancelleria, audiovisivi, giocattoli ecc. in aggiunta a quello già presente in struttura) a norma di legge;
2. coordinamento pedagogico delle attività;
3. cura e pulizia dei bambini, con fornitura dei relativi materiali (pannolini alta qualità, materiale igiene personale: sapone neutro, fazzoletti, carta igienica, detergenti…);
4. fornitura del materiale per l’infermeria e il pronto soccorso adatto ai bambini e al personale;
5. la cura e igiene personale dei bambini;
6. la distribuzione dei pasti, confezionati e veicolati dal Comune, e conseguente assistenza;
7. iniziative di promozione e pubblicizzazione;
8. iniziative periodiche di carattere culturale ed educativo concordate con il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione;
✓ Modalità esecutive
L’aggiudicatario si impegna ad assicurare la continuità della gestione sulla base delle norme che regolano la materia. I servizi non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore.
Il servizio dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con proprio personale.
Il progetto dovrà essere svolto a regola d’arte per il raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di programmazione dell’anno scolastico.
La gestione prevede anche l’esecuzione di quanto sarà indicato nell’offerta tecnica.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli mediante il Responsabile del “Settore Pubblica Istruzione - Cultura, Sport e Turismo” del Comune di Castel San Xxxxxxxx.
Art. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
1. Il Comune di Castel San Xxxxxxxx è titolare dei servizi socio-educativi all’infanzia che gestisce secondo le finalità e le modalità operative fissate dalla Legge regionale 19/2016 e relative Delibere applicative.
2. L’Amministrazione comunale mette a disposizione per lo svolgimento del servizio i locali di proprietà comunale situati a Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxx X. Xxxxx, 00 e consente l’utilizzo delle attrezzature e degli arredi necessari al funzionamento. La ditta appaltatrice si impegna ad usare le strutture ed attrezzature con cura e rispetto rispondendo di eventuali danni causati e non imputabili alla normale usura.
3. L’Amministrazione comunale si fa carico altresì delle seguenti spese:
- Spese per i consumi e le utenze (riscaldamento, luce, acqua, telefono);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli arredi, ivi compresa la cura del verde;
- Pulizia dei locali;
- Fornitura dei pasti.
4. L’Amministrazione Comunale accoglie le domande di inserimento, definisce la graduatoria, fissa le rette di utenza e riscuote le rette dalle famiglie utenti del servizio.
5. L’Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale:
a) all’analisi della domanda generale riferita al servizio;
b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
c) all’ammissione degli utenti al servizio;
d) alla determinazione dei criteri di ammissione e delle modalità di rapporto con l’utenza;
e) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l’utenza;
f) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento all’utenza (eventuale cessazione, modifiche, ecc…);
g) alla stipula di eventuali convenzioni con altri comuni per l’accoglienza di bambini non residenti.
L’amministrazione potrà svolgere tali attività in collaborazione con gli operatori della ditta e/o col loro referente. L’amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all’interno della Ditta, al fine di un ottimale svolgimento delle attività.
6. L’Amministrazione mantiene le funzioni di verifica e controllo sull’osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell’Aggiudicataria, sulle prestazioni erogate, sul livello qualitativo delle stesse e sul grado di soddisfazione degli utenti.
7. L’Amministrazione provvede direttamente all’ammissione e dimissione dei bambini al servizio di asilo nido, informa direttamente le famiglie del funzionamento del servizio, raccoglie le domande e redige le graduatorie dei bambini ammessi, nel caso in cui la richiesta superasse l’offerta dei posti disponibili.
8. Il Responsabile del “Settore Pubblica Istruzione - Cultura, Sport e Turismo” del Comune di Castel San Xxxxxxxx o un suo delegato si impegna ad avvisare tempestivamente la ditta appaltatrice, direttamente di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (es.: vacanze, scioperi, votazioni o altro), almeno un giorno prima del verificarsi dell’evento.
Art. 6– OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario deve garantire le seguenti prestazioni:
- concordare con l’Amministrazione Locale le linee pedagogiche e didattiche da perseguire nell’attuazione del servizio;
- coordinare e programmare le attività del servizio di asilo nido;
- predisporre programmi dettagliati delle attività e degli interventi che si intenderanno realizzare e curarne l’esecuzione;
- individuare strategie e metodologie per promuovere l’integrazione di tutti i bambini utenti ed in particolare di quelli in situazioni di disagio e disadattamento;
- verificare l’efficacia degli interventi attuati con la disponibilità ad eventuali cambiamenti o aggiustamenti durante l’attuazione in relazione al mutare delle esigenze degli utenti;
- accogliere e promuovere le richieste di rapporto e di dialogo con le famiglie degli utenti;
- garantire al proprio personale opportunità di aggiornamento e favorire la partecipazione dello stesso alle iniziative formative eventualmente promosse dall’Amministrazione Comunale;
- assicurare il servizio per il periodo di contratto;
- assumersi tutti gli oneri connessi alle attività educative;
- garantire la cura e la tutela dei bambini utenti affidati;
- garantire la gestione del progetto e delle attività educative previste nei P.E.I. (piani educativi individuali) ed eventualmente ampliate in sede di offerta;
- garantire la continuità del servizio;
- osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- riordinare i locali e gli strumenti utilizzati durante le attività;
- supportare i bambini utenti nell’espletamento delle mansioni quotidiane, quali l’igiene personale e la distribuzione del cibo;
- comunicare al Comune immediatamente (comunicazione telegrafica e telefonica) tutti gli eventuali incidenti occorsi durante l’espletamento del servizio appaltato, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- attenersi, nell’esecuzione del servizio, alle normative vigenti in materia;
- comunicare al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione - Cultura, Sport e Turismo il nominativo di un responsabile - referente a cui il Comune potrà fare riferimento per ogni eventuale comunicazione. Resta inteso che il suddetto referente dovrà essere facilmente e tempestivamente reperibile;
- eseguire tutti i servizi aggiuntivi proposti nella relazione tecnica in sede di offerta;
- collaborare con il Responsabile Comunale nell’espletamento della pratica relativa all’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento di cui rispettivamente agli art. 16 e all’art. 17 L.R. n. 19/2016 e relative direttive applicative in ordine ai requisiti strutturali e organizzativi necessari per ottenere quanto sopra indicato;
- assicurare ai propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio;
- presentare mensilmente la fattura corredata dalla documentazione di controllo eventualmente richiesta dal Responsabile del “Settore Pubblica Istruzione - Cultura, Sport e Turismo” del Comune di Castel San Xxxxxxxx;
- presentare, prima dell’inizio del servizio e/o della stipula del contratto di appalto, al Responsabile del “Settore Pubblica Istruzione - Cultura, Sport e Turismo” del Comune di Castel San Xxxxxxxx gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali del personale addetto ai servizi nonché ogni altra
informazione necessaria per la corretta e completa esecuzione dell’appalto avuto riguardo al presente capitolato ed all’offerta presentata;
- assumersi tutti gli oneri connessi alle attività e progettazioni (presentate in sede di gara);
- custodire cose mobili di proprietà della ditta appaltatrice.
L’Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà della ditta aggiudicataria detenuti dalla stessa negli immobili utilizzati per i servizi oggetto del presente capitolato, rimanendo tale custodia e conservazione a totale carico, rischio e pericolo della ditta, senza responsabilità dell’Amministrazione Comunale né per mancanze e sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa
Art. 7- RISERVATEZZA
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto di appalto.
L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.
Art. 8 – PROGETTO PEDAGOGICO GESTIONALE
Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere effettuato in attuazione di un Progetto pedagogico gestionale elaborato dall’incaricato della ditta (coordinatore psicopedagogico) e redatto in collaborazione con il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Castel San Xxxxxxxx, che potrà, eventualmente, apportare integrazioni e/o modifiche.
Nella gestione del servizio la ditta si obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:
1. impiegare proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
2. fare precedere l’inserimento di ogni bambino al nido da colloqui individuali con i genitori affinché si stabilisca una reciproca informazione finalizzata ad una fattiva collaborazione;
3. favorire la partecipazione attiva dei genitori e degli operatori nella prospettiva dell’integrazione fra istituzioni educative ed ambiente sociale;
Art. 9– COORDINAMENTO PEDAGOGICO
La ditta assicura le funzioni di coordinamento del servizio tramite figura professionale dotata di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico e inquadramento al livello E2 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente).
Al coordinatore pedagogico sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio.
Il coordinatore si fa carico altresì delle seguenti funzioni:
- collegamento e raccordo con il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione - Cultura, Sport e Turismo in ordine a tutti gli aspetti del complessivo funzionamento del servizio;
- partecipazione ad incontri per l’impostazione e la verifica dell’attività in corso, dei risultati in termini di efficacia ed efficienza, delle modalità di funzionamento e dei rapporti con l’utenza;
- partecipazione al coordinamento pedagogico provinciale ed alle iniziative finalizzate alla promozione dei servizi educativi per la prima infanzia.
Il coordinatore pedagogico, o suo delegato, partecipa inoltre alle riunioni dell’assemblea dei genitori.
Sulla base delle linee fissate nel progetto educativo, il coordinatore pedagogico, all’inizio di ogni anno scolastico, elabora la programmazione educativa e ne cura la trasmissione al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione - Cultura, Sport e Turismo del Comune.
Al termine di ogni anno educativo il coordinatore pedagogico predispone un’apposita relazione da inviare al Comune.
ART.10 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO
È fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di attenersi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.lgs. 81/2008).
Resta a carico della ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.
L’Impresa aggiudicataria dovrà:
· utilizzare sussidi didattici audiovisivi ed ogni altra attrezzatura a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
· osservare le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nell’utilizzo degli spazi e delle strutture concesse in uso.
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 è stato redatto apposito schema di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), relativo al presente appalto; non sono, comunque, previsti oneri della sicurezza per l’eliminazione delle interferenze da sottrarre al ribasso d’asta.
Art. 11– QUALIFICHE E REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare:
- le prestazioni con proprio personale assunto o associato e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati con riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale, relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali: in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge Regionale E.R. n. 19/2016 e dalla Delibera Regionale n. 1564/2017 - Allegato A 1.8 “Titoli di studio per l’accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente”;
- l’assenza di condizioni ostative previste dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38 per tutto il personale educativo e ausiliario “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo- pornografica anche a mezzo internet”.
È inoltre richiesto, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale e sia stato adeguatamente formato sotto il profilo educativo e didattico (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).
Come precisato nel Progetto di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 1), il personale impiegato ordinariamente nel servizio, di cui al presente contratto, dovrà essere maggiorenne e provvisto della professionalità necessaria: n. 3 educatori con qualifica D1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente) e n. 2 educatori con qualifica D2 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente).
Si precisa altresì che a seguito dell’applicazione delle normative Covid-19 al momento presso il servizio nido sono impiegati oltre ai 5 operatori succitati n. 2 operatori a tempo determinato rispettivamente n. 1 con qualifica C1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente) e n. 1 educatore con qualifica D1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente).
La ditta trasmette al Comune l’elenco del suddetto personale con relativi curricula e garantisce che lo stesso sia in possesso dei titoli di studio e attestati professionali richiesti.
Ogni eventuale modifica degli elenchi e delle altre notizie deve essere tempestivamente comunicata e motivata non oltre il terzo giorno dell’avvenuto cambiamento al Comune di Castel San Xxxxxxxx.
Il personale adibito al servizio dovrà essere di sana e robusta costituzione, certificata dalla normativa vigente. Il personale sarà sottoposto a cura ed a spese dell’appaltatore, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari ed alle vaccinazioni previste per il personale operante in strutture socio - assistenziali.
In ogni momento l’Ente potrà disporre l’accertamento del possesso da parte del personale dei requisiti sopra menzionati.
Gli operatori dovranno essere disponibili ad attività e/o visite fuori sede in momenti e modalità da concordarsi. In caso di assenza per malattia e congedi vari, tali operatori dovranno essere sostituiti da personale avente idonea professionalità a carico dell’appaltatore.
L’Amministrazione Comunale, in considerazione della delicatezza del servizio, ha facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale. La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione entro un congruo termine.
La ditta può utilizzare tirocinanti, volontari e volontari in servizio civile. Essi svolgono la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d’impiego degli operatori professionali.
L'aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio e successivamente entro il 1 settembre della seconda annualità, o contemporaneamente in caso di sostituzioni, consegna al Settore Pubblica Istruzione - Cultura, Sport e Turismo del Comune di Castel San Xxxxxxxx l’elenco nominativo del personale impiegato e delle eventuali variazioni, con l’indicazione delle mansioni cui è adibito, indicando il tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali e una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa attestante, per ogni addetto, il possesso del titolo di studio e delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, nonché l’assenza in capo a ciascun operatore di condanne penali e/o carichi penali pendenti, ostativi all’assunzione nella pubblica amministrazione.
Art. 12 – FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO
La ditta appaltatrice, in riferimento a quanto previsto dalla citata Delibera regionale E.R. n. 1564/2017, si impegna a garantire al proprio personale, ivi compreso il personale impiegato in sostituzione del personale titolare assente, una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico provinciale, nonché una formazione su ambiti specifici in particolare per garantire interventi efficaci rivolti ai bambini disabili o in difficoltà al fine di prevenire ogni forma di svantaggio e emarginazione.
La ditta appaltatrice si obbliga a garantire al personale impiegato un congruo numero di ore di formazione, aggiornamento e qualificazione.
Della suddetta attività la ditta aggiudicataria si impegna ad informare e documentare il Comune, preventivamente, mediante produzione di dettagliato programma e a consuntivo mediante relazione annuale sull’andamento del servizio.
Art. 13 – ASSENZA DEGLI OPERATORI- SOSTITUZIONE
La ditta dovrà assicurare la continuità e stabilità del personale educativo per la durata dell’appalto, fatte salve le condizioni o situazioni determinate da forza maggiore – opportunamente documentate.
In caso di assenza per ferie, malattia, permessi o altre cause ed impedimenti, al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini come previsto dalla direttiva regionale, la ditta si impegna a garantire la sostituzione immediata, già dal primo giorno di assenza, con altro personale con idonea qualifica e profilo professionale.
Nel caso di sostituzione degli operatori utilizzati nel servizio, ricorrendo le predette condizioni o situazioni, la ditta dovrà assicurare una compresenza – tra la persona uscente e la persona entrante – di almeno otto giorni, finalizzata ad un corretto passaggio di consegne tra gli operatori che entrano ed escono dal servizio senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione comunale.
Qualora la ditta appaltatrice – a causa di eventi non preventivamente conoscibili o a causa di eventi di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali, …) – non fosse in grado di garantire il servizio presso l’utenza, è tenuta ad informare immediatamente il Comune.
In ogni caso la ditta si impegna a ripristinare la regolarità delle prestazioni nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore dalla comunicazione dell’impossibilità di svolgimento del servizio.
In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, la ditta si impegna ad informare il Comune con un preavviso di almeno 5 giorni come previsto dalle vigenti leggi. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzia minime essenziali nei pubblici servizi, in caso di sciopero, la ditta appaltatrice è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero e quella in vigore per il personale dell’Amministrazione addetto a servizi analoghi.
Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
Art. 14– OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
L’appaltatrice dovrà applicare al personale dipendente e/o socio i contratti collettivi nazionali di lavoro secondo il profilo professionale di riferimento secondo quanto previsto dall’art. 28 della L.R. 19/2016 e seguenti.
L’appaltatrice dovrà, altresì, osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci tutte le norme relative al trattamento salariale, previdenziale, assicurativo e sanitario, a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi.
Nell’esecuzione dei servizi di cui al presente atto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. La ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna ad applicare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.
L’appaltatore fornirà, a richiesta dell’Amministrazione, copia dei modelli comprovanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nei servizi appaltati. L’appaltatore si impegna a trasmettere e/o a consentire al Comune di prendere visione di ogni documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presenta capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
L’Appaltatore garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente Normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l’utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature infortunistiche, nonché l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.
L’Appaltatore si impegna a fornire all’Amministrazione, all’inizio del servizio, le informazioni di seguito elencate e a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella duratura contrattuale:
- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- qualsiasi altra informazione che l’appaltatore ritenga utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
Art. 15 – CLAUSOLA SOCIALE
Come previsto dall’Art. 50 del D. Lgs 50/2016, l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.
In particolare, sarà garantito al personale alle dipendenze dell’appaltatore uscente il mantenimento dell’anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro.
Art. 16 – RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI E POLIZZE ASSICURATIVE
Sarà obbligo della ditta appaltatrice adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all’uopo il diritto di rivalsa da parte del Comune di Castel San Xxxxxxxx sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla Legge.
La ditta aggiudicataria, secondo quanto previsto dall’art. 16 della L.R. 19/2016, si impegna ad accendere coperture assicurative relative a:
a) responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose – tanto dell’Amministrazione che i terzi in genere compresi gli utenti del servizio – conseguenti all’attività svolta;
b) rischio di infortunio subito dagli operatori;
c) responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori durante lo svolgimento delle attività.
A tale scopo l’impresa dovrà presentare all’atto della stipula del contratto, onde sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:
R.C. verso terzi per sinistro € 2.000.000,00 per persona €.2.000.000,00
per danni a cose € 2.000.000,00
R.C. verso dipendenti per sinistro € 2.000.000,00
per persona € 2.000.000,00
per danni a cose € 1.000.000,00
Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant’altro) sono totalmente a carico della ditta appaltatrice.
La ditta assegnataria si impegna altresì ad intervenire a giudizio sollevando il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l’esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’appalto.
In particolare, la ditta assegnataria solleva il Comune di Castel San Xxxxxxxx da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti, fruitori dei servizi oggetto dell’appalto.
Il risarcimento degli eventuali danni è pertanto a carico della ditta che si impegna ad intervenire in giudizio sollevando l’Ente a qualsivoglia responsabilità.
La ditta dovrà altresì rispondere di tutti i danneggiamenti ad arredi ed attrezzature eventualmente riscontrati al momento della riconsegna, salvo gli accertati danni derivati da fatti colposi o dolosi di terzi.
La ditta dovrà in ogni caso provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.
La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all’Amministrazione copia delle polizze di cui sopra, debitamente quietanzate, entro il terzo giorno lavorativo antecedente all’inizio dei servizi. I servizi oggetto del contratto non possono iniziare se la Ditta non ha provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l’esecuzione dei servizi e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall’Amministrazione Comunale, di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione dei servizi come previsto dal presente Capitolato, la Ditta incorrerà nell’automatica decadenza dall’aggiudicazione.
Ad ogni scadenza annuale o per periodi inferiori (esempio semestrale o quadrimestrale) la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare all’Amministrazione copia della quietanza di rinnovo delle polizze rilasciata dalla compagnia di assicurazione a conferma dell’avvenuto pagamento delle polizze stesse. Qualora ciò non avvenisse la Ditta incorrerà nell’automatica risoluzione del contratto.
Art. 17 – IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo totale dell’appalto, è pari a € (IVA di legge esclusa) per l’intera durata del contratto. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00.
L’importo del contratto con esclusione dell’opzione suddetta ammonta ad € (IVA esclusa), riferito ad un totale di ore annuali pari a 7.480 (incomprimibili) per il servizio educativo, rese come di seguito specificato:
- n. 4488 ore annuali da parte di n. 3 operatori inquadrati al livello D1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente);
- n. 2992 ore annuali da parte di n. 2 operatore inquadrato al livello D2 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente);
nonché ad un totale di ore annuali pari a 484 per il servizio di coordinamento psicopedagogico , effettuate da parte di n. 1 operatore inquadrato al livello E2 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente).
Si precisa che al momento nel rispetto delle normative Covid-19 sono presenti (ma non ricompresi nel computo del contratto per servizio ordinario) n. 2 operatori a tempo determinato: n.490 ore annuali da parte di n. 1 operatore inquadrato al livello C1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente); n.490 ore annuali da parte di n. 1 operatore inquadrato al livello D1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente);
Art. 18 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Con il corrispettivo del servizio (importo contrattuale offerto in sede di gara) l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.
Il prezzo non subirà variazioni, per tutta la durata dell'appalto, ad eccezione della revisione periodica, secondo l'indice ISTAT, relativo all'aumento del costo della vita, nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale prezzo verrà adeguato a partire dal secondo anno di appalto.
Art. 19 - PAGAMENTI
L'Amministrazione Comunale corrisponderà all’aggiudicatario il corrispettivo mensile, sulla base di fatture posticipate sulle quali dovrà essere riportato il numero delle ore effettivamente svolte dagli operatori nel corso del mese di riferimento della fattura stessa. I pagamenti avverranno nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di DURC regolare, moltiplicando il numero di ore svolte per i costi orari a base d’asta (€ 25,00/ora, oltre IVA, per il servizio educativo e € 30,00/ora, oltre IVA, per il servizio di coordinamento psicopedagogico) al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Il corrispettivo delle prestazioni aggiuntive sarà calcolato in termini di ore di assistenza richieste dal Comune. Il costo orario delle eventuali prestazioni aggiuntive è calcolato, per l’intero periodo di vigenza contrattuale, prendendo quale riferimento i costi orari (per il servizio educativo e per il servizio di coordinamento psicopedagogico) al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Le fatture elettroniche saranno emesse mensilmente e dovranno essere corredate o precedute da dettagliata rendicontazione (schede orarie mensili delle attività realizzate per ogni singolo operatore).
La liquidazione delle fatture dovrà essere sospesa qualora siano stati contestati all’aggiudicatario addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.
Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere occorrente per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato inclusi emolumenti, oneri assicurativi, previdenziali e dispositivi individuali di sicurezza.
Nel caso di accertata irregolarità contributiva e/o retributiva e/o tributaria, si applica la normativa vigente.
Art. 20– VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI
Il Comune di Castel San Xxxxxxxx può disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulla corretta erogazione delle prestazioni appaltate, sul livello qualitativo delle stesse e sui risultati perseguiti.
Tali verifiche sono effettuate dal Responsabile del Settore Pubblica Istruzione - Cultura, Sport e Turismo del Comune o da un suo incaricato.
Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno contestate all’aggiudicatario verbalmente e per iscritto; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto entro cinque giorni dall’avvenuta contestazione.
Eventuali modifiche alle modalità organizzative del servizio nonché la valutazione di eventuali proposte migliorative dovranno essere esaminate congiuntamente dall’Amministrazione Comunale e dalla ditta appaltatrice. La ditta è comunque tenuta a presentare una relazione a cadenza annuale.
Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione.
Non sono considerate cessioni ai fin del presente articolo le modifiche della sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede.
E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
In caso di inadempimento da parte del gestore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.
Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Le parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
• inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
• qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
• nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
• nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
• qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
• nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
• mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
• nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
• violazione degli obblighi, per quanto applicabili, derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Xxxxxxxx;
• mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39
• abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa dalla ditta appaltatrice;
• gravi e ingiustificate irregolarità nell’esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo;
• impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
• inadempimento degli obblighi di cui alla clausola sociale, secondo quanto previsto dal precedente art. 17;
• mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di Legge o regolamentari;
• qualora l’aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’Amministrazione;
• violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
• violazione disposizioni anti COVID-19;
• in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione.
Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l’Amministrazione comunichi all’aggiudicatario, mediante raccomandata A.R. o P.E.C, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa.
In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell’ulteriore danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 23- ESECUZIONE IN DANNO
Indipendentemente da quanto previsto dall’articolo precedente, qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto, l’Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all’aggiudicataria.
Per l’esecuzione di tali prestazioni l’Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell’appaltatrice o sull’eventuale deposito cauzionale che dovrà in tal senso essere immediatamente reintegrato.
Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare all’Amministrazione e a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
Art. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO
Per il recesso dal contratto trova applicazione l’articolo 109 del D. Lgs n. 50 del 2016.
L’Amministrazione Comunale ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R.
Si conviene che per giusta causa si intendono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune di Castel San Xxxxxxxx il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sul servizio.
In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, la Ditta appaltatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché il servizio sia stata eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
Inoltre il Comune di Castel San Xxxxxxxx ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, alle condizioni previste dalla normativa applicabile.
Art. 25 - SOSPENSIONE DELLA GESTIONE PER INTERESSE PUBBLICO
L’esecuzione del contratto non può essere sospesa da parte dell’aggiudicatario. La sospensione può essere disposta dall’Amministrazione Comunale per ragioni di interesse pubblico o di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi bellici, catastrofi, pandemie epidemiologiche, etc.); in tali casi il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione Comunale sarà sottoposto a ricalcolo, mediante depurazione delle quote del corrispondente periodo di sospensione, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna (ad esempio per indennizzo, risarcimento, mancato guadagno, etc…).
Art. 26 – PENALI
Salvo le cause di risoluzione previste al precedente articolo 24, sono stabilite le seguenti penalità:
a) inosservanza all’obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino di cui alla Delibera Regionale n. 1564/2017 = euro 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno di inosservanza dell’obbligo;
b) mancata sostituzione di operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio = euro 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno di mancata sostituzione;
c) utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste = euro 250,00 (duecentocinquanta euro);
d) inosservanza degli orari di apertura dei servizi = euro 100,00 (cento euro) per ogni ora, salvo il fatto non costituisca più grave inadempimento;
e) inosservanza del calendario di apertura dei servizi = euro 500,00 (cinquecento euro) per ogni infrazione giornaliera;
f) mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all’attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata = euro 150,00 (centocinquanta euro);
g) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato in seguito a procedimento in cui sia garantito il contraddittorio = euro 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare comunque del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
h) mancato rispetto di quanto offerto in sede di “offerta tecnica” con particolare riferimento alle migliorie ivi contenute = da euro 100,00 a euro 400,00 per ogni inosservanza, a seconda della gravità dell’inadempimento;
i) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta = da euro 100,00 a euro 350,00 (duecentocinquanta euro) per ogni disservizio, a seconda della gravità dell’inadempimento.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione da parte del responsabile del servizio il quale assegnerà al soggetto gestore 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
Decorso infruttuosamente detto termine senza che l’aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Settore procederà senza indugio all’applicazione delle penalità mediante scomputo dell’ammontare delle fatture mensili e/o mediante detrazione della cauzione.
L’applicazione della penale non preclude in ogni caso il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni conseguenti all’inadempimento.
Inoltre la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Comune può applicare alla ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore totale del contratto.
In caso di superamento di detta percentuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto per grave inadempimento e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del gestore per il risarcimento del danno.
Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico e previdenziale del personale, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata.
L’Ente appaltante procederà, in questo caso, ad effettuare una contrazione delle competenze della ditta pari agli importi non versati dalla stessa ai dipendenti o agli enti previdenziali destinando la somma accantonata a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del lavoro, o tramite opportune verifiche, non sia che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dai pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo al risarcimento dei danni.
Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte del Comune su supporto informatico e/o cartaceo, con o senza ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto.
Titolare del trattamento è il Comune di Castel San Xxxxxxxx, con sede in Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, 0.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati sono acquisiti ai fini della partecipazione (ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente), dell’esecuzione del servizio nonché dell’aggiudicazione, e, per quanto riguarda la normativa antimafia, se del caso, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Diritti dei concorrenti
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale di settore.
Con la presentazione dell’offerta il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità precedentemente indicate.
Il concorrente potrà specificare se, e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc.; si terrà, comunque, conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Codice.
Art. 28 – GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016, con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l’aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva in favore del Comune di Castel San Xxxxxxxx secondo i modelli vigenti per gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni, sotto forma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la liquidazione entro 30 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. In particolare la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’evento che ne ha determinato la riduzione.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto e di escutere interamente la cauzione.
La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile comunale del Settore competente.
Art. 29 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto.
L’aggiudicatario si obbliga a comunicare al Comune, prima dell’avvio del servizio, gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato di cui all’art.3, comma 1, della Legge 136/2010, su cui saranno fatti transitare i pagamenti relativi al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e xx.xx.
Art. 30 - CONTROVERSIE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione del contratto, dovrà essere risolta prioritariamente mediante proposta di accordo bonario da formulare da parte del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Castel San Xxxxxxxx. Ove non sia possibile procedere all’accordo bonario, la definizione delle controversie sarà devoluta al Tribunale di Piacenza, che viene indicato quale Foro territorialmente competente in via esclusiva.
È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 31 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Impresa Aggiudicataria equivale ad incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente Capitolato e nella documentazione di gara.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante del Comune di Castel San Xxxxxxxx ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole di sospensione dell’efficacia ed eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di registrazione, sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria. Tali spese dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Comune comunicherà l’ammontare delle predette spese.
Nel caso in cui l’Impresa Aggiudicataria non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nei termini fissati, l’Impresa decade automaticamente dall’aggiudicazione e dovrà versare al Comune le eventuali ulteriori spese che quest’ultima dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l’escussione della garanzia provvisoria.
Art. 32 – DISPOSIZIONE FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle normative legislative e regolamenti vigenti.
Art.33 - CLAUSOLE VESSATORIE
Le clausole contenute negli articoli 1,2,3,4,6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,21,22,,23,25,26,27,28,29,30,31 valgono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1314 del Codice Civile.