tra
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI XXXXXXX, TRASPORTO E ACCROCHAGE DI OPERE E SERVIZI CONNESSI PER LA MOSTRA "VIAGGIO ATTRAVERSO I GIARDINI D’EUROPA DA XXXXX LE NOTRE A XXXXX XXXXX”
C.I.G. ……………………….
Importo netto: Euro ( oltre I.V.A. di legge)=
Impresa aggiudicataria: …………………….., con sede in via ……………… – …………
tra
il CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000, Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx (XX), partita iva 09903230010, codice fiscale 97704430012, in persona del Direttore pro tempore …………………, nato a
………………… (……….) il e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso
la sede del Consorzio (in seguito “Consorzio” o “Committente”)
e
l’impresa …………………….., con sede legale in Via ……………, ,
codice fiscale e partita IVA ………………….., in persona del legale rappresentante
…………………, nato a …………. il ………………….., domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito “Appaltatore”)
PREMESSO CHE:
- il Consorzio con provvedimento prot. n. …….. del ha indetto una procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento a corpo del servizio in oggetto, per un importo complessivo a base di gara di € oltre I.V.A.,
di cui € …… per rimborso diarie courier non soggette a ribasso ed € per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
- a seguito dell’espletamento di indagini di mercato, in data……/………/…… la Committente ha inviato a n………… operatori del settore la lettera d’invito (Allegato A) a presentare offerta per
l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- entro il termine di scadenza fissato nella lettera di invito a presentare offerta, per le ore 12:00 del giorno ………… sono pervenute ………………. ( ) offerte;
- la procedura di gara è stata esperita in data , ed al termine di tale valutazione l’offerta
con il minor prezzo (Allegato B) è risultata essere quella presentata dall’impresa , con
sede legale in ………………….. - ……….., per l’importo complessivo pari ad € ………………..
oltre IVA, di cui € ………per rimborso diarie (non soggette a ribasso) ed € per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), corrispondente al ribasso percentuale del
………………… rispetto a quanto posto a base di gara, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;
- il Consorzio ha accertato la sussistenza in capo all’Appaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, di quelli speciali prescritti dalla lettera d’invito, nonché la veridicità di tutte le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura, nonché della documentazione prodotta, acquisendo il DURC dell’Appaltatore in corso di validità (Allegato C);
- con provvedimento prot. n. ……………………. del ………………………….., il Consorzio ha disposto l’aggiudicazione a favore dell’impresa ;
- in data [*] l’Appaltatore ha prodotto adeguata fidejussione a garanzia delle prestazione oggetto dell’appalto (Allegato D);
- con nota prot. n. ……………………. del ……………………….., l’aggiudicazione è stata comunicata all’aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell’art. 79, co. 5, d.lgs. 163/2006;
- il Direttore dell’Esecuzione del contratto è………………………….
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Articolo 1 - Premesse e allegati
1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte (“Contratto”).
Art. 2 – Oggetto e luogo di espletamento
1. Nell’ambito del Contratto, la Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei servizi di (i) imballaggio, comprensivi, ove indicato, della costruzione delle casse, trasporto di andata delle opere d’arte e la movimentazione fino al punto di esposizione, disimballaggio, montaggio e il posizionamento in fase di allestimento della mostra “Viaggio attraverso i giardini d’Europa da Xxxxx Xx Notre a Xxxxx Xxxxx”, da realizzarsi presso le Sale delle Arti della Reggia di Venaria (in seguito “Sito”); (ii) facchinaggio e stoccaggio delle relative casse e imballaggi; (iii) corresponsione delle diarie ai courier, (iv) coordinamento relativi ai viaggi e ai soggiorni degli accompagnatori; (v) smontaggio, re-imballaggio, trasporto di ritorno e movimentazione in fase di disallestimento; (vi) per le opere di provenienza UE, per le quali non è richiesto nessun servizio inerente a imballo e trasporto, il Contratto comprende le sole pratiche di Belle Arti.
Il servizio di “trasporto” deve essere prestato in conformità alle previsioni contenute nelle “Specifiche prestazionali” già indicate nei documenti di gara e qui sub allegato 1 – Specifiche prestazionali.
2. L’Appaltatore è a perfetta conoscenza dell’ubicazione e della estensione dei locali del Sito ove si svolgeranno le prestazioni, avendo fatto idoneo sopralluogo e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione dei punti di esposizione.
Art. 3 – Svolgimento del servizio
1. Il Contratto è affidato all’Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni già indicate nella lettera d’invito (sub Allegato A) e nei documenti alla stessa allegati e qui prodotti sub Allegati da 1 a 6, oltre all’allegato F, che l’Appaltatore dichiara di
conoscere e accettare in ogni loro parte senza riserva o eccezione alcuna.
2. In particolare, lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto deve avvenire come segue.
2.1 L’Appaltatore provvede - anche attraverso un sopralluogo obbligatorio, se richiesto dal Museo prestatore - per ciascuna opera e per ciascun ente prestatore, alle seguenti verifiche:
- caratteristiche dell’opera, rilievo grafico (materia, dimensioni, peso, condizioni dell’opera, grado di vulnerabilità ed eventuali possibilità di smontaggio);
- collocazione dell’opera;
- situazione ambientale interna - accessi (presenza di barriere, portoni, scale, porte interne, finestre, etc…);
- situazione ambientale esterna – accessi – posteggi (presenza di barriere, esistenza di posteggi per gli automezzi ed eventuale grues, necessità di permessi di transito, necessità di permessi per occupazione suolo pubblico e/o aree verdi);
- impiego di mezzi (elevatori, transpallet, carrellini, genielift, grues, motrici, furgoni, carri attrezzi, trabattello, etc…).
2.2 Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore effettua un sopralluogo tecnico, presso la sede espositiva, Sale delle Arti, Reggia di Venaria, I piano (allegati da 4 a 6). Il sopralluogo è volto a rilevare: (i) la situazione ambientale esterna – accessi (presenza di barriere, necessità di permessi di transito); (ii) la situazione ambientale interna - accessi (presenza di barriere, portoni, etc…); (iii) l’impiego di mezzi (elevatori, transpallet, carrellini, genielift, grues, motrici, furgoni, carri attrezzi, etc…); (iv) il montaggio della carrucola interna per la movimentazione delle opere di grandi dimensioni da piano terra al primo piano.
2.3 La modalità di trasporto, prevista in linea generale, è quella del trasporto raggruppato (con carico di opere unicamente destinate all’esposizione nella mostra oggetto dell’appalto). Sono accettate soste tecniche solo se strettamente necessarie e preventivamente concordate con il referente del Consorzio e con il prestatore, previo invio da parte dell’Appaltatore di relazione tecnica (Facility Report) dei magazzini presso cui effettuare le soste tecniche. La scelta della modalità più corretta di trasporto delle opere deve essere effettuata tenendo conto dei valori assicurativi delle opere e delle richieste specifiche degli enti prestatori. In particolare, pena risoluzione del contratto per grave inadempimento, vi è l’obbligo di rispettare i massimali di carico sui singoli mezzi imposti dalle
condizioni assicurative delle principali compagnie di assicurazione (Vedi Testo Polizza Mostre d’Arte Ed. 2003).
L’Appaltatore può verificare i valori assicurativi sulle schede di prestito e sarà tenuto a verificare i raggruppamenti proposti (vedi allegato 1 – Specifiche di trasporto).
L’Appaltatore, per l’esecuzione del servizio fornisce mezzi interamente chiusi e dotati di bloccaggio interno del carico con sistema di ancoraggio continuo (Aeroquip) per cinghie a cricchetto e barre stabilizzatrici. I mezzi devono inoltre prevedere doppio autista, muniti di telefono cellulare e dovranno essere dotati di sistema GPS di sicurezza e localizzazione satellitare, sospensioni pneumatiche integrate al veicolo regolabili in relazione alle condizioni di carico a controllo delle sollecitazioni meccaniche, nonché sponda idraulica.
Le spedizioni delle opere imballate possono avvenire via terra (con mezzi come da descrizione precedente) o via aerea (Handcarry – in stiva su voli passeggeri), secondo le indicazioni fornite dagli enti prestatori.
Nel caso di trasporti via aerea l’Appaltatore deve provvedere a: prenotazione dei voli; contatto con le Compagnie Aeree; pianificazione del viaggio; assistenza in aeroporto; assistenza sottobordo; emissione della lettera di vettura aerea (AWB – Air Waybill); adottare le specifiche procedure di sicurezza; supervisione alla pallettizzazione; assistenza all’accompagnatore al seguito dell’opera (organizzazione e pagamento delle spese del courier).
L’Appaltatore deve inoltre provvedere a tutto quanto necessario per il ritiro e la consegna delle opere da e presso gli enti prestatori (appuntamenti, permessi, ecc.), esonerando il Consorzio da eventuali incombenze che possono verificarsi.
L’Appaltatore si impegna a trasportare le opere d’arte di cui all’allegato 1 “Specifiche di trasporto” nel rispetto delle annotazioni date per ciascuna opera.
1.4 L’Appaltatore deve imballare le opere d’arte secondo le indicazioni indicate nell’allegato 1 “Specifiche di trasporto”, dettate dagli enti prestatori. Le operazioni devono essere effettuate da operatori specializzati nel settore della movimentazione e dell’imballo di opere d’arte. L’Appaltatore deve attenersi agli standard minimi, di seguito dettagliati, con facoltà dello stesso di apportare eventuali migliorie, senza alcun onere per il Consorzio, da applicare alle tipologie di imballo. Le casse realizzate, al termine del servizio, restano generalmente di proprietà della Committente,
pertanto non sono ammesse casse a noleggio. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, qualora richiesto dai musei prestatori, di lasciare a fine mostra i suddetti imballi al museo di provenienza. Nel caso in cui i Musei prestatori non ne facessero richiesta, l’Appaltatore, in fase di riconsegna delle opere, sarà tenuto a ritirare gli imballi senza obbligo di restituzione alla Committente e senza oneri per quest’ultima.
Per le varie tipologie di imballi richiesti, si intende:
- “imballo a morbido”, realizzato con materiali quali pluriball, polietilene, velina acid-free, TNT, TYVEC, gommapiuma, etc.
- “casse museali standard”, realizzate in multistrato di pioppo (Classe A – Norma EN 1084 sull’emissioni di formaldeide) aventi spessore minimo 15 mm., munite di maniglie per la movimentazione delle stesse, rivestite internamente con lastre di polietilene a bassa densità con spessori differenti a seconda del peso dell’opera e della superficie di carico, con cerchiatura esterna costituita da fasce disposte in senso trasversale. In caso di opere di peso elevato, affinché gli imballi possano essere movimentati mediante attrezzature meccaniche (transpallet, carrelli, etc.), dovranno prevedere alla loro base lo spazio necessario per poter essere inforcati e sollevati. In caso di sculture/opere a tutto tondo le stesse dovranno essere vincolate con delle dime, posizionate all’interno della cassa a diverse altezze, e /o con delle ghigliottine sagomate e rivestite con idonei materiali nel punto di contatto con l’opera.
- “casse museali multiple a cassetti/scomparti”, realizzate in multistrato di pioppo (Classe A – Norma EN 1084 sull’emissioni di formaldeide) aventi spessore minimo 15 mm., munite di maniglie per la movimentazione delle stesse, rivestite internamente con lastre di polietilene a bassa densità con spessori differenti a seconda del peso dell’opera e della superficie di carico, con cerchiatura esterna costituita da fasce disposte in senso trasversale. Tali casse, utilizzate per il trasporto di oggetti di piccole e medie dimensioni, conterranno al loro interno cassetti/scomparti costruiti in legno e completamente riempiti di polietilene che dovrà essere intagliato a misura al fine di creare delle nicchie in cui ciascun oggetto preventivamente avvolto nella carta velina acid-free, venga alloggiato. Al fine di poter movimentare tali imballi mediante attrezzature meccaniche (transpallet, carrelli, etc.), essi dovranno prevedere alla loro base lo spazio necessario per poter inforcati e sollevati.
- “gabbie lignee”, strutture lignee adatte all’imballo di oggetti di grandi dimensioni e peso elevato. Realizzate in multistrato di pioppo (Classe A – Norma EN 1084 sull’emissioni di formaldeide), munite di maniglie per la movimentazione e rivestite internamente con lastre di polietilene a bassa densità con spessori differenti a seconda del peso dell’opera e chiuse nelle parti libere da fogli di nylon atti a proteggere l’oggetto in esse contenute. In caso di opere di peso elevato, affinché gli imballi possano essere movimentati mediante attrezzature meccaniche (transpallet, carrelli, etc.), dovranno prevedere alla loro base lo spazio necessario per poter essere inforcati e sollevati. In caso di opere a tutto tondo le stesse dovranno essere vincolate con delle dime, posizionate all’interno della cassa a diverse altezze, e /o con delle ghigliottine sagomate e rivestite nel punto di contatto con l’opera;
- “casse museali doppie”, si intendono “casse standard museali” costituite da un elemento esterno (outer) e da uno interno (inner). Tra l’inner e l’outer deve essere inserito, su tutti i sei lati, uno strato di materiale atto ad assorbire urti e vibrazioni (polietilene a bassa densità, ethafoam). Lo spessore di detto materiale può variare dai 4 agli 8 cm. a seconda del peso complessivo di inner più peso proprio dell’opera e della superficie di carico. Il rivestimento interno dell’inner corrisponde a quello della “cassa standard museale”.
- “casse museali ignifughe”, si intendono le “casse standard museali” le cui superfici esterne vengano trattate a pennello con prodotto intumescente in grado di offrire una classe di reazione al fuoco pari ad uno, per la quale si richiederà idonea certificazione di conformità delle vernici utilizzate o, in alternativa, l’utilizzo di pannelli multistrato di pioppo aventi classe di reazione al fuoco uno, per le quali si richiederà certificato di origine legnami ignifughi pretrattati;
- “casse museali climatizzate”, si intendono “casse museali” che mantengano stabili le caratteristiche termo-igrometriche dell’ambiente in cui è usualmente conservata l’opera mediante l’inserimento di materiali quali Silica Gel e Art Sorb. Le casse aperte dovranno essere posizionate con il materiale stabilizzante all’interno a piè dell’opera da trasportare per almeno 24 ore. In questo modo le caratteristiche termoigrometriche dell’ambiente in cui è conservata l’opera saranno acquisite e, a seguito della chiusura della cassa, mantenute costanti nell’arco di tempo inerente il trasporto. La cassa deve essere internamente foderata con carta catramata e/o accoppiato barriera. Il rivestimento interno su tutti i lati dovrà essere effettuato con materiale
avente un coefficiente di conducibilità termica molto basso, quale polistirene, polietilene, poliuretano. La tenuta all’aria e alle polveri tra coperchio e bordo cassa deve essere garantita da una guaina in neoprene.
- “valigette metalliche” destinate al trasporto di opere di piccole dimensioni, manoscritti, libri internamente e interamente foderate di polietilene in cui creare idonea sede atta a bloccare al suo interno l’opera stessa.
Prima dell’inserimento in cassa, l’Appaltatore, tenendo conto delle indicazioni fornite dell’ente prestatore, dovrà avvolgere le opere in carta velina antiacido o TNT o Tyvec®. Al fine di poter facilitare le diverse operazioni, l’Appaltatore è tenuto obbligatoriamente a riportare sulle casse e su tutti gli imballi quale marcatura ben visibile il numero di ciascun oggetto contenuto nelle stesse (si veda “N. Db” nell’elaborato “Specifiche di trasporto”).
1.5 L’Appaltatore si fa carico dell’accrochage e della collocazione delle opere effettuato da operatori specializzati, tenendo conto delle seguenti indicazioni.
La manipolazione e movimentazione delle opere deve avvenire nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal Referente della Committente e dai funzionari degli enti prestatori. Il personale addetto alla collocazione deve essere dotato del necessario equipaggiamento nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti. Inoltre il personale deve essere munito di cartellino identificativo, rilasciato dalla Committente. A fini di sicurezza, l’Appaltatore deve comunicare giornalmente il nominativo e il numero del personale che si trova all’interno della sede espositiva per lo svolgimento del servizio in oggetto
Possono essere utilizzate le attrezzature ritenute più idonee e specifiche, quali sollevatori idraulici ed elettrici, traslatori, carrucole elettriche e quant’altro ritenuto necessario per poter movimentare le opere nella massima sicurezza.
L’Appaltatore deve fornire i materiali più appropriati per la collocazione delle opere coordinandosi con la Committente.
L’Appaltatore deve conservare durante tutto il periodo di apertura della mostra le casse vuote presso propri magazzini, che dovranno essere idonei alla corretta conservazione e protezione delle stesse ed è tenuta a riportarle nella sede espositiva nei giorni che precederanno il disallestimento della mostra.
1.6 L’Appaltatore deve occuparsi di espletare le pratiche di Belle Arti per le opere provenienti dalla Francia (si veda l’allegato 1 “Specifiche di trasporto”) e per le opere di provenienza UE (allegato
n. 3 Elenco opere provenienza UE) per le quali non è richiesto nessun servizio inerente a imballo e trasporto.
1.7 L’Appaltatore deve provvedere, limitatamente agli enti prestatori di cui all’allegato 1 “Specifiche di trasporto” all’organizzazione (prenotazione, gestione e pagamento) dei viaggi (biglietto ferroviario di prima classe; volo aereo in business class) degli accompagnatori, compresi i casi di handcarry (via aerea); nonché il pernottamento per gli accompagnatori che viaggino a bordo di un mezzo (via terra), che obbligatoriamente debba effettuare sosta tecnica. Per quanto riguarda i soggiorni l’Appaltatore dovrà provvedere alla prenotazione di strutture alberghiere di categoria non inferiore a tre stelle.
1.8 L’Appaltatore è tenuto a corrispondere la diaria mediante bonifico bancario, anticipatamente rispetto alla data fissata per la trasferta del courier. La Committente fornisce all’Appaltatore tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del suddetto servizio, come da indicazioni contenute nei Contratti di Prestito sottoscritti tra il Consorzio e gli enti Prestatori. I costi sostenuti per la corresponsione delle diarie non ribassabili saranno riconosciuti previa presentazione di regolari ricevute sottoscritte dai courier dei vari Enti prestatori. Gli oneri inerenti l’anticipo fondi e il servizio reso per la gestione e il pagamento delle diarie sono da considerarsi compresi nel corpo generale del Contratto.
Art. 4 - Avvio del servizio e termini di esecuzione
1. La prestazione dei servizi deve avere iniziato entro 45 giorni dalla stipula del Contratto, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione.
2. La consegna del servizio avverrà nel giorno e ora stabiliti dal Consorzio. Qualora l’Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Consorzio potrà risolvere il Contratto o procedere all’esecuzione in danno.
La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l’Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che riferisce sulla verificazione del progetto.
3. Il Consorzio potrà disporre l’esecuzione d’urgenza del contratto secondo quanto previsto dall’art.
32, comma 8, D. Lgs. 50/2016.
4. Prima dell’avvio del servizio e comunque entro il 1° giugno 2019, l’Appaltatore, previo accordo tra il referente del Consorzio e il referente dell’ente prestatore deve stabilire e consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto un cronoprogramma dettagliato di tutte le operazioni.
Il cronoprogramma deve essere redatto tenendo presente la seguente scansione temporale di massima:
(i) dal 20.06.2019 al 28.06.2019: consegna delle opere;
(ii) dal 25.06.2019 al 3.07.2019: le operazioni di disimballo e accrochage;
(iii) dal 21.10.2019 al 28.10.2019: le operazioni di re-imballo e carico sui mezzi di trasporto a fine mostra, salvo proroghe del periodo di apertura della mostra;
(iv) le operazioni di restituzione delle opere agli enti prestatori dovranno tassativamente avvenire entro e non oltre il 31.10.2019, salvo eventuale proroga della data di chiusura e diversi accordi con gli entri prestatori. In caso di proroga il Consorzio comunicherà all’Appaltatore la nuova data di chiusura entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data prevista.
Art. 5 – Corrispettivo
1. Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto ammonta a complessivi € ………. oltre IVA, di cui € ……… per rimborso diarie couriers, non soggette a ribasso, ed € , di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (il “Corrispettivo”),
come risulta dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara (Allegato B).
2. Il Corrispettivo è “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti servizi.
3. I costi sostenuti per la corresponsione delle diarie (non soggetti a ribasso) saranno riconosciuti e rimborsati previa presentazione di regolari ricevute sottoscritte dai courier dei vari Enti prestatori.
4. Nell’importo contrattuale di cui al comma 1 è compreso tutto quanto descritto all’articolo 2 del Contratto, già indicato nella lettera d’invito e qui prodotto sub allegato A.
Art. 6 – Obblighi e oneri dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga a eseguire il Contratto a regola d’arte e a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all’appalto.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto e relativi allegati.
3. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del servizio e, in particolare:
a) a provvedere a tutti gli adempimenti di legge per la gestione del servizio anche con riguardo al personale impiegato;
b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d’arte il servizio nei termini contrattualmente previsti;
c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l’esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture del Sito e alle relative pertinenze, dovendosi tale elenco considerare solo esemplificativo e non esaustivo;
d) a regolamentare l’entrata e l’uscita del proprio personale nel corso delle operazioni di trasporto, previo accordo con il Consorzio;
e) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell’esecuzione del servizio;
f) a non cedere in tutto o in parte il Contratto;
g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione del servizio e dei lavoratori impiegati nella prestazione dello stesso;
i) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti, nello svolgimento del servizio, sui locali e le loro adiacenze, previe intese con il Consorzio;
l) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del servizio;
m) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
n) ad impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di movimentazione e accrochage le opere d’arte.
Art. 7 - Leggi e regolamenti. Valore storico ed architettonico del Sito
1. Nella gestione del Contratto, l’Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento inerenti l’esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto vigenti all’epoca della stipula, ovvero emanate durante il corso dell’esecuzione ed, in particolare, il D.Lgs. 50/2016.
2. Nella prestazione del servizio, l’Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita considerazione il valore storico ed architettonico del Sito in quanto bene culturale, assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e adeguarsi ad eventuali istruzioni o prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali.
Art. 8 - Responsabilità dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al Sito e relative pertinenze, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti ad ogni profilo delle prestazioni oggetto del Contratto.
3. L’Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti dai propri dipendenti nell’orario di servizio e nell’espletamento delle attività lavorative.
4. Il Consorzio non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del servizio. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull’Appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di legge.
5. L’Appaltatore si impegna a manlevare il Consorzio per i danni allo stesso derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell’Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell’esecuzione del servizio.
6. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente.
7. L’Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Consorzio che a terzi in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.
8. Nell’eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti
(elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà del Consorzio o del Sito e si accertasse la responsabilità del personale dell’Appaltatore, quest’ultimo ne risponderà direttamente.
9. Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature dell’Appaltatore, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto.
Art. 9 – Garanzia definitiva
1. L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, per un importo pari a €
……………….., mediante polizza fidejussoria emessa da ……………….. n. del
……………………, avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine tre mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione del servizio prestato dall’Appaltatore (Allegato D).
Art. 10 – Assicurazione
1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza del Contratto deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa rilasciata da …………….., n. (Allegato
E) a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio (All risks), avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, per un massimale assicurato non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro, comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell’esecuzione del servizio medesimo (RCT/RCO).
Art. 11 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d’opera
1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall’Appaltatore se non è autorizzata per iscritto dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i
presupposti ed i casi previsti dall’art.106 del Codice. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.
3. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il Contratto può essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Consorzio, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del Contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del Contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad eludere le disposizioni del d.lgs. 50/16. In tali casi, le modifiche al Contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Consorzio e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell’Appaltatore si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.
5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice, consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita
istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità al Consorzio, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del procedimento riferisce al Consorzio.
6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale del Consorzio, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento.
7. I componenti dell'ufficio della Direzione Lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati al Consorzio dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà del Consorzio o del Sito.
8. Eventuali varianti al servizio saranno valutate con i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari (allegato F). In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezzari di cui all’art. 23, comma 7 del Codice (in particolare Prezzario Lavori Pubblici Regione Piemonte), aggiornati all’anno di avvio dell’esecuzione del Contratto, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi mediante analisi basata sui prezzi elementari contenuti negli stessi prezzari sopra citati. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall’offerta dell’Appaltatore.
9. Ai sensi dell’art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Consorzio può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, salva l'eventuale definizione di nuovi
xxxxxx, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione il Consorzio deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto. Se il Consorzio non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice.
12. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del Contratto se all'Appaltatore iniziale succede, per causa di morte o per Contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del d.lgs. 50/16. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti del Consorzio. A seguito della comunicazione ricevuta dall’Appaltatore, il Consorzio, entro i sessanta giorni successivi, procede alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche. Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche producono i propri effetti nei confronti del Consorzio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, co. 4-bis e dall’art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
Art. 12 - Penali e risoluzione del Contratto
1. Per ogni giorno di ritardo che sia dovuto a fatti imputabili all’Appaltatore rispetto ai termini stabiliti, il Consorzio applicherà una penale pari a 150,00, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore del Consorzio stesso qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all’ammontare complessivo della penale stessa.
2. Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 3.000,00, (tremila/00) per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del contratto.
3. In caso di non rispondenza dell’imballaggio o del trasporto alle condizioni richieste, verrà applicata una penale fino a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni imballaggio o trasporto errato.
4. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell’Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.
5. Il Consorzio potrà rivalersi dell’ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall’Appaltatore indicata all’art. 9. In tal caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all’Appaltatore l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
6. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio all’integrale risarcimento dei danni subiti.
7. Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.
8. A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Consorzio potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, xxxxxxxx un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
9. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
10. Il Consorzio potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, procedendo altresì all’incameramento della cauzione definitiva.
11. A titolo meramente esemplificativo, l’Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi:
- quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di subappalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte;
- in caso di violazione degli obblighi di legge e, in particolare, di quelli relativi all’igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva;
- in caso di mancata esecuzione del servizio secondo le prescrizioni contrattuali e di quelle che saranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- in caso di ingiustificate interruzioni del servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità;
- in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del servizio.
Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 108 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all’Appaltatore, qualora si verifichino le seguenti situazioni:
- qualora l’Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto;
- in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.
12. In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l’esecuzione del servizio e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. Il Consorzio potrà procedere all’affidamento del servizio ad altro operatore,
ponendo a carico dell’Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.
13. All’Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all’incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.
Art. 13 – Recesso
1. Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La Committente potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% dei servizi ancora da eseguire e fino alla concorrenza di quattro/quinti del Corrispettivo, con rinuncia espressa dell’Appaltatore al risarcimento del maggior danno.
3. La Committente può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l’Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute e dai lavori eseguiti al momento dell’esercizio del recesso.
Art. 14 – Cessione del Contratto e subappalto
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell’Appaltatore, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del Contratto nei confronti del Consorzio e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere sempre autorizzato dalla Committente.
3. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del Contratto.
4. L’Appaltatore può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della Committente purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 – Modalità di pagamento
1. Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate “a corpo” e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento dell’esecuzione dei servizi in base nei quali sono riassunte tutte le forniture ed i servizi eseguiti dal principio dell'appalto.
2. Il Consorzio, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l’avanzamento raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d’asta, non inferiore ad Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), fermo restando l’obbligo di rispettare il cronoprogramma dell’esecuzione dei servizi.
3. Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, sopra indicati, l’Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.
3. Prima del pagamento della fattura, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa. Il pagamento della fattura non avverrà prima dell'acquisizione di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo.
4. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
4. A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti:
IBAN IT …………………………...
5. L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
6. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione del servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore.
7. L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. e CUP riferiti al presente Contratto.
Art. 16 – Tutela, sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro – Tutela dell’ambiente
1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di osservare il D.Lgs. 81/2008, nonché la restante normativa vigente applicabile, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, la prevenzione infortuni, le malattie professionali e gli incendi, nonché quelle relative alla tutela dell’ambiente.
2. L’Appaltatore si impegna ad adottare, nello svolgimento del servizio tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l’esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nel servizio medesimo, nonché dei terzi (quali a titolo esemplificativo visitatori, dipendenti del Consorzio etc.), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che le attività si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.
3. L’Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di volta vigenti e applicabili alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L’Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e
previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.
4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in forza del presente Contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la Committente, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Committente segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, la Stazione Appaltante tratterrà dal pagamento del Corrispettivo l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore è stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto dell’appalto.
8. Il Consorzio e l’Appaltatore, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, si impegnano a:
- cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il servizio;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
9. Resta inteso e precisato che l’obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi
specifici propri dell’attività dell’Appaltatore.
10. L’Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
11. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, sia da parte sua che dei suoi fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.
12. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l’attuazione di tutte le misure di tutela della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.
13. L’Appaltatore si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nella prestazione del servizio nonché a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.
Art. 17 - Obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza
1. L’Appaltatore è tenuto a provvedere e ad assumersi tutti gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assumendosene le conseguenti responsabilità e tenendo indenne e manlevando il Consorzio in proposito.
2. L’Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS.
3. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.
Art. 18 – Attestazione di regolare esecuzione
1. Il Consorzio procederà a verificare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio, in contraddittorio con l’Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.
2. In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall’Appaltatore e le prescrizioni del
presente Contratto o del capitolato tecnico e dei relativi documenti allegati, il Consorzio assegnerà un termine di 10 gg. all’Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.
Art. 19 – Controversie - Accordo bonario
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente Contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Art. 20 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione
1. Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Xxxxxxxxx Xxxxx e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx.
Art. 21 - Spese contrattuali e oneri fiscali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e all’esecuzione del servizio.
2. A carico esclusivo dell’Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto.
Articolo 22 – Elezione di domicilio
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 Capitolato Generale, ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:
La Committente:
P.zza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (TO); L’Appaltatore:
……………………………………………………
Articolo 23 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al Codice Civile.
Art. 24 – Foro Competente
1. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Contratto, le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.
Art. 25 – Allegati
1. Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati:
- A) lettera d’invito
- B) Offerta economica presentata dall’Appaltatore;
- C) DURC dell’Appaltatore in corso di validità;
- D) Polizza fidejussoria garanzia definitiva;
- Allegato 1 Specifiche di trasporto;
- Allegato 2 Elenco opere da trasportare.
- Allegato 3 Elenco opere provenienza UE;
- Allegato 4 Planimetria - Modalità di accesso Reggia;
- Allegato 5 Planimetria - Scala Sala delle Arti;
- Allegato 6 Planimetria – Terrazzo di Garove;
- E) Polizza assicurativa;
- F) Elenco prezzi unitari casse da utilizzare in caso di varianti.
Venaria Reale, lì
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore del Consorzio L’Appaltatore