REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) / DIRETTORE LAVORI (DL) NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI A FFIDATI DA A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.
IAP 04
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) / DIRETTORE LAVORI (DL) NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI A FFIDATI DA A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.
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INDICE
PREMESSA
ART. 1 - DEFINIZIONI ART. 2 - OGGETTO
PARTE I – FUNZIONI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
ART. 3 - RAPPORTI TRA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E RUP ART. 4 - STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DEL DEC ART. 5 - FUNZIONI DELL’INCARICO DI DEC
ART. 6 - MEZZI E STRUMENTI PER L’ASSOLVIMENTO DELL’INCARICO ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO ART. 8 - COMPITI IN FASE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 9 - VERIFICA OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE ART. 10 - CONTESTAZIONI E RISERVE
ART. 11 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
ART. 13 - GESTIONE DEI SINISTRI
ART. 14 - COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 15 - FUNZIONI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARTE II – FUNZIONI DEL DL
ART. 16 - RAPPORTI CON ALTRE FIGURE
ART. 17 - STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO
ART. 18 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI ART. 19 - LA CONSEGNA DEI LAVORI
EMESSO | VERIFICATO | APPROVATO |
GRUPPO MANAGERIALE | RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ | DIRETTORE GENERALE |
Firma | Firma | Firma |
Data 01.04.2019 | Data 01.04.2019 | Data 01.04.2019 |
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ART. 20 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
ART. 21 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART. 22 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI
ART. 23 - CONTESTAZIONI E RISERVE ART. 24 - SOSPENSIONE DEI LAVORI ART. 25 - GESTIONE DEI SINISTRI
ART. 26 - FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI
ART. 27 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE ART. 28 - DOCUMENTAZIONE CONTABILE
ART. 29 - STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30 - OBBLIGHI LEGALI
ART. 31 -PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE ART. 32 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ART. 33 - DURATA DELL’INCARICO
ART. 34 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO ART. 35 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 36 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 37 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI ART. 38 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ART. 39 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Copia Controllata Numero
ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI
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REV. | PARAGRAFO | DESCRIZIONE |
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PREMESSA
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
a) «Stazione Appaltante», l’A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.
b) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;
c) «Codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
d) «Linee guida», Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07.03.2018 n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del DL e del direttore dell'esecuzione»;
e) «disposizioni di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al DL, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;
f) «ordini di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il DL e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni;
g) «RUP», il responsabile unico del procedimento.
ART. 2 -OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e del DL (DL) nell'ambito dei contratti pubblici affidati dalla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs n. 50/2016 (d’ora in poi Codice), nonché del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07.03.2018 n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del DL e del direttore dell'esecuzione».
PARTE I – FUNZIONI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
ART. 3 - RAPPORTI TRA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E RUP
3.1. L'incarico di DEC è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle Linee guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Codice.
3.2. Il DEC riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il DEC è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.
3.3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto.
3.4. Ai sensi dell'art. 101, comma 6-bis, e dell'art. 111, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle Linee guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Codice, su indicazione del DEC, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'art. 101, comma 4, del Codice, per quanto compatibili,
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nonché coadiuvare il DEC nell'ambito delle proprie funzioni.
ART. 4 – STRUMENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DEL DEC
4.1. Il DEC impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto al successivo art. 10.
4.2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
4.3. Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
ART. 5 – FUNZIONI DELL’INCARICO DI DEC
5.1. I compiti del DEC sono volti ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore monitorando affinché le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
5.2. Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante fornendo elementi per l’applicazione delle penali e la risoluzione delle controversie, nonché il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. A tale fine il DEC svolge tutte le attività che si rendano opportune e necessarie per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali attività consistono in:
a)provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico e contabile, alla supervisione, all’assistenza ed al supporto nell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché alle relative problematiche tecniche ed amministrative;
b)assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità alle obbligazioni contrattuali ed ai relativi allegati tecnici ed amministrativi, con funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP, con generali funzioni di vigilanza;
c)accertare in termini di qualità e quantità della prestazione, relazionando e rendicontando la prestazione ai fini del pagamento;
d)svolgere tutte le attività demandate al direttore dell'esecuzione del contratto sia dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e ss. mm. ii. (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07.03.2018 n. 49), nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento degli obiettivi contrattuali secondo le indicazioni del RUP;
e)verificare lo svolgimento del servizio da parte dell'appaltatore con esecuzione di sopralluoghi almeno settimanali programmati;
f)verificare lo svolgimento del servizio da parte dell'appaltatore con esecuzione di sopralluoghi almeno settimanali a campione anche non programmati preventivamente, aggiuntivi rispetto a quelli programmati;
g)segnalare l’applicazione di eventuali penali, ricorrendone i presupposti. Le attività svolte devono essere comprovate da specifici verbali della verifica effettuata controfirmati dall’appaltatore e/o dal personale tecnico se presente;
h)acquisire le comunicazioni dell'appaltatore riguardanti la presenza di ostacoli o di condizioni
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di forza maggiore ostativi alla regolare esecuzione del servizio, individuando le opportune soluzioni e supportando la Stazione Appaltante nell’acquisizione e/o rilascio di pareri e nulla osta in merito;
i)gestire la corrispondenza con l'utenza riguardo segnalazioni su eventuali malfunzionamenti del servizio e interfacciarsi con la ditta appaltatrice per l'individuazione delle relative soluzioni; j)proporre, con la stessa periodicità della fatturazione contrattuale, i certificati di pagamento delle rate d'appalto spettanti all'appaltatore da consegnarsi al RUP, in tempo utile per istruire il relativo pagamento;
k)interfacciarsi con il RUP ai fini dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza (Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81) con particolare riferimento alle eventuali valutazioni dei rischi da interferenze connessi all’attività del servizio.
l)garantire la propria presenza per almeno due giorni a settimana presso gli uffici della Stazione Appaltante, durante l'orario di apertura degli stessi, al fine di coordinare le attività di cui ai punti precedenti di concerto con il RUP interessato.
Tali attività saranno svolte e integrate secondo le proposte metodologiche presentate in sede di gara mediante apposito atto di conferimento d’incarico.
ART. 6 - MEZZI E STRUMENTI PER L’ASSOLVIMENTO DELL’INCARICO
La Stazione Appaltante fornirà al DEC le informazioni e/o i documenti in proprio possesso necessari all’espletamento dell’incarico.
ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
7.1. Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
7.2. In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del DEC sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.
Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
7.3. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
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ART. 8 - COMPITI IN FASE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
8.1. Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.
8.2. Quando, nei casi consentiti dall'art. 32 del Codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il DEC indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.
8.3. Quando nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del Codice, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
ART. 9 – VERIFICA OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE
9.1. Con riferimento alle eventuali prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del codice.
9.2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il DEC coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Codice.
ART. 10 - CONTESTAZIONI E RISERVE
Il DEC per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla Stazione Appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.
ART. 11 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI
11.1. Il DEC fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del Codice.
11.2. Il DEC propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice.
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11.3. Il DEC risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della Stazione Appaltante.
11.4. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.
11.5. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, comma 12, del Codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonchè dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice.
11.6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DEC e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
11.7. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.
ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
12.1. Il DEC, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'art. 107, comma 1, del Codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso art. 107, comma 1, del Codice, oltre a quanto previsto da tale art., anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
12.2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2, delle Linee Guida sul DEC in quanto compatibili.
12.3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DEC lo comunica al RUP affinchè quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve
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essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
Il DEC trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
ART. 13 - GESTIONE DEI SINISTRI
13.1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.
13.2. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
13.3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al DEC nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
13.4. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
13.5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 14 - COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il DEC, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
ART. 15 - FUNZIONI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
15.1. Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
15.2. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Tale accertamento è comunicato al RUP.
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Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
15.2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento della Stazione Appaltante, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
PARTE II – FUNZIONI DEL DL
ART. 16 - RAPPORTI CON ALTRE FIGURE
16.1. Il DL riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il DL è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al DL resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
16.2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il DL opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
16.3. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal DL nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
ART. 17 - STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO
17.1. Il DL impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
17.2. Il DL controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori.
17.3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
17.4. Il DL redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.
ART. 18 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
18.1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il DL fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:
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a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
18.2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al DL di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.
18.3. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di DL non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.
ART. 19 - LA CONSEGNA DEI LAVORI
19.1. Il DL, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto.
19.2. Il DL comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
19.3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
19.4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14.
19.5. La Stazione Appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.
19.6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
19.7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.
19.8. Il DL è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonchè l'ubicazione e la capacità delle cave e delle
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discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
19.9. Il DL provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal DL. Quando il DL provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
19.10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il DL ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
19.11. Xxxxx restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della Stazione Appaltante del DL per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla Stazione Appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
19.12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
19.13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla Stazione Appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Stazione Appaltante.
19.14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di
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ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
19.15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal DL al nuovo esecutore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
ART. 20 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
20.1. Il DL, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Stazione Appaltante e dal capitolato speciale d'appalto.
20.2. Il DL rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Xxx l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del DL. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
20.3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
20.4. Il DL o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
20.5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne
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le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
20.6. Il DL verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
ART. 21 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE
21.1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il DL, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
21.2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il DL coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.
21.3. Il DL esegue le seguenti attività di controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonchè per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11;
f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL; 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
21.4. Il DL pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Stazione Appaltante con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.
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ART. 22 - MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI
22.1. Il DL fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il DL descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
22.2. Il DL propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il DL risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
22.3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal DL, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
22.4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonchè dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.
22.5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DL e l'esecutore, e approvati dal RUP.
22.6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
22.7. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
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22.8. Il DL, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto nè le categorie di lavori.
ART. 23 - CONTESTAZIONI E RISERVE
23.1. Il DL, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla Stazione Appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.
ART. 24 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
24.1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
24.2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 09.10.2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal DL;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
24.3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
24.4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il DL lo comunica al RUP affinchè quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro
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cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perchè provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
24.5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
24.6. Il DL è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del Codice.
ART. 25 - GESTIONE DEI SINISTRI
25.1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
25.2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al DL nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al DL redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 26 - FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI
25.1. Il DL, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora
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sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
25.2. In sede di collaudo il DL:
a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
25.3. Il DL accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
ART. 27 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE
27.1. Il DL effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonchè a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
27.2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 09.10.2002 n. 231, nonchè la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il DL provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinchè possa sempre:
a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
ART. 28 - DOCUMENTAZIONE CONTABILE
28.1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal DL o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dai medesimi delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonchè quant'altro interessi
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l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del DL; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal DL.
Il DL cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il DL è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il DL registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal DL, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonchè le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del DL. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il DL propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purchè le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il DL trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP,
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previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
e) il conto finale dei lavori, compilato dal DL a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
28.2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
28.3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonchè le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonchè tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
28.4. Il DL, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
28.5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il DL allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
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f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonchè una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
28.6. Il DL conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
28.7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
28.8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
ART. 29 - STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
29.1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla Stazione Appaltante e comunicato all'Autorità, e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della Stazione Appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.
29.2. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche
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se non espressamente richiamato.
29.3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del DL della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del DL sulle fatture di spesa.
PARTE III DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30 - OBBLIGHI LEGALI
30.1. Il DEC / DL è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito all’atto di affidamento dell’incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 02.03.1949 n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico o all’attività della Stazione Appaltante.
30.2. Ove non diversamente previsto, resta a carico del soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni quanto il DEC / DL sia un soggetto organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione Appaltante.
30.3. Il DEC è comunque obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest’ultimi.
ART. 31 -PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE
31.1. In rispetto del principio generale della personalità della prestazione, il soggetto incaricato dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge riconosce di avvalersi di collaboratori, ai sensi dell’art. 2232 del Codice civile, del Codice dei contratti pubblici, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07.03.2018 n. 49 e del presente Regolamento.
31.2. In caso di nomina di un DEC / DL che non sia dipendente della Stazione Appaltante, egli potrà avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico, che si intendono fin d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante. Resta inteso che – fatta eccezione per l’ipotesi di nomina di uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento – l’utilizzo di collaboratori sarà regolato mediante intese dirette ed esclusive tra il DEC / DL e gli interessati, le cui competenze giuridiche ed economiche saranno a totale carico e spese del medesimo.
31.3. La Stazione Appaltante sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come unica controparte il DEC / DL incaricato.
Salvo i diritti derivanti dalla responsabilità in solido, civile e penale, la Stazione Appaltante è da ritenersi assolutamente estranea agli eventuali rapporti che il DEC / DL abbia stabilito, o possa stabilire, con altri professionisti per l’esecuzione dell’incarico.
Tutto il personale coinvolto nel progetto sarà tenuto alla piena e totale riservatezza dei dati forniti dalla Stazione Appaltante o emersi nelle fasi di espletamento dell’incarico stesso.
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ART. 32 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso per lo svolgimento del servizio affidato a soggetti che non siano dipendenti della Stazione Appaltante sarà quantificato nell’atto di conferimento dell’incarico.
ART. 33 - DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’incarico sarà correlata alla durata del servizio / lavoro oggetto di affidamento. ART. 34 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO
Informazione e assistenza da remoto: il DEC / DL si renderà disponibile per l’intera durata del contratto, telefonicamente e via e-mail dalla propria sede operativa, per fornire informazioni, assistenza, interpretazioni, pareri in merito alle richieste pervenute alla Stazione Appaltante.
Il DEC / DL che non sia dipendente della Stazione Appaltante dovrà altresì comunicare il numero di telefono a cui è reperibile, così come quello dei suoi Assistenti, nonché di Posta elettronica e PEC.
ART. 35 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
35.1. Il DEC / DL è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.
35.2. Per i soggetti non dipendenti della Stazione Appaltante, in caso di adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni nel corso dell’esecuzione dell’incarico, si applicherà per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento, una penale da concordare caso per caso, previa contestazione fatta anche via PEC dal RUP.
Le penali saranno da trattenersi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del maggior danno; qualora nelle fasi di esecuzione dell’incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per la Stazione Appaltante, il RUP, con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà procederà alla revoca dell’incarico affidato. In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni svolte sino alla data della revoca. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
35.3. Nel caso in cui le inadempienze di cui al punto precedente o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di competenza dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla Stazione Appaltante, il DEC / DL sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute a tale titolo.
È facoltà della Stazione Appaltante rescindere anticipatamente il contratto in ogni momento quando il DEC / DL contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Regolamento, dall’atto di affidamento dell’incarico, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero non effettui le attività dettagliate nei precedenti articoli. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata.
ART. 36 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Il DEC / DL è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque atto o fatto prodotto nel corso della propria attività o per cause riconducibili alla stessa, che cagioni danni a terzi ed a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni.
Il DEC / DL che non sia dipendente della Stazione Appaltante dovrà atto di essere munito di
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polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalle attività connesse, con massimale adeguato rispetto al servizio oggetto dell’incarico.
ART. 37 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
Il pagamento è subordinato alla presentazione della fattura, oltre che subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC) rilasciata dalla competente autorità.
ART. 38 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al progetto ed alla liquidazione dei compensi derivanti dall’incarico, non definite in via amministrativa, sarà competente il Foro di Milano, con espressa esclusione della competenza arbitrale.
ART. 39 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Pena la nullità assoluta, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il DEC / DL si obbliga all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di affidamento dell’incarico, il DEC / DL comunicherà alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 3 della legge n. 136/2010, il DEC / DL, pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI
Il DEC / DL si impegna a non assumere a nessun titolo alcun genere di rapporti professionali - anche di sola consulenza o collaborazione - con qualsiasi tipologia di contratto o incarico con il soggetto affidatario del servizio oggetto dell’incarico. Il mancato rispetto del suddetto impegno comporterà la nullità dell’affidamento dell’incarico, nonché per il soggetto incaricato, il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati (art. 53, c. 16 ter del d. lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012).