Fornitura di NUOVA MACCHINA ”RASAGHIACCIO”
Fornitura di NUOVA MACCHINA ”RASAGHIACCIO”
con contestuale ritiro della macchina rasaghiaccio usata.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
INDICE
ART.1 Oggetto della Fornitura ART.2 Prescrizioni tecniche generali
ART.3 Garanzie, assistenza e manutenzione ART.4 Specifiche tecniche obbligatorie ART.5 Corsi di informazione e formazione ART.6 Immatricolazione e certificazioni ART.7 Modalità e luogo di consegna
ART.8 Termini di consegna e penalità ART.9 Accettazione e Collaudi
ART.10 Norme di sicurezza ed antinfortunistica dei veicoli ART.11 Subappalto
ART.12 Garanzia definitiva
ART.13 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
ART. 14 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
ART.15 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
ART.16 Risoluzione del contratto e fallimento ART.17 Clausola risolutiva espressa
ART.18 Recesso
ART.19 Foro competente ART.20 Spese contrattuali
ART.21 Trattamento dei dati personali
ART.22 Intervenuta disponibilità di convenzione APAC e CONSIP ART.23 Disposizioni anticorruzione
ART.24 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi ART.25 Documenti che fanno parte del contratto
ART.26 Direttore dell’esecuzione del contratto ART.27 Avvio dell’esecuzione del contratto ART.28 Sospensione dell’esecuzione del contratto
ART.29 Modifica del contratto durante il periodo di validità ART.30 Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore ART.31 Divieti di cessione del contratto e cessione dei crediti ART.32 Tutela dei lavoratori
ART.33 Sicurezza
ART.34 Elezione del domicilio dell’appaltatore ART.35 Obblighi in materia di legalità
ART.36 Norma di chiusura
art. 1
(Oggetto della fornitura)
Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di nr. 1 nuova macchina rasa ghiaccio”, rispondente alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli, da assegnare quale dotazione di servizio al personale operativo della SAGIS presso lo stadio del Ghiaccio di Cavalese (TN).
La macchina rasa ghiaccio dovrà essere nuova di fabbrica, con esclusione quindi di mezzo speciale e componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.
L’Appaltatore resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente capitolato ed alla normativa vigente, sia del mezzo speciale nel suo complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.
L’Appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la costruzione e l'assemblaggio dei mezzi e fino alla consegna degli stessi, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.
L'Ente appaltante resta pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fosse coperto il veicolo e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria riconosce espressamente di essere tenuta a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.
Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la formulazione dell’offerta per la fornitura di una macchina rasa ghiaccio per la manutenzione della piastra ghiacciata dello stadio di Cavalese. Prezzo a base di gara euro 110.000,00.- ,oltre ad IVA.
art. 2 (Prescrizioni tecniche generali)
Il mezzo speciale e le attrezzature oggetto della fornitura devono rispondere al presente capitolato e a tutte le norme in materia, vigenti alla data della consegna. Tale mezzo speciale e le relative attrezzature devono quindi essere corredati della prescritta documentazione dovuta per legge e per gli obblighi di seguito disposti, da consegnare alla SAGIS ai fini dell’accertamento di cui all’art. 10.
In particolare dovrà rispondere:
⚫ alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti in vigore alla data della consegna del veicolo ed in particolare a quelle riferite alla dizione EURO VI;
⚫ a tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di automezzi adibiti ad attività particolari vigenti all'atto della consegna;
⚫ alle vigenti norme in materia di contenimento delle emissioni sonore da parte dei veicoli a motore diesel di cui ai D.M. che hanno recepito le Direttive CEE 81/424 e 89/491;
⚫ alle vigenti norme in materia di sicurezza ed in particolare alla Direttiva macchine CE
n. 42 del 17 maggio 2006 (recepita dal Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010) e s.m.
⚫ Il mezzo speciale completo, in possesso dei documenti di cui al successivo art. 7, sarà immatricolato a cura e spese dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, fatto salvo quanto diversamente specificato di seguito, si impegna perciò ad ottenere a propria cura e spese tutte le certificazioni necessarie per l’utilizzo del veicolo nella configurazione richiesta, entro i termini dell’accertamento di cui all’art. 10.
1. GARANZIE
art. 3
(Garanzie – assistenza e manutenzione)
L’Appaltatore garantirà il mezzo speciale richiesto esente da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inidonea conservazione o forza maggiore.
Il mezzo speciale completo sarà garantito come di seguito indicato:
- per il mezzo speciale, per un periodo di almeno 36 mesi (o per il maggior periodo previsto in offerta) a partire dalla data di presa in carico da parte della SAGIS, che dovrà essere gratuito, salvo le estensioni previste in offerta che saranno valutate in accordo ai criteri di aggiudicazione, purché prive di esclusioni motivate con condizioni di impiego del mezzo speciale, da considerarsi normali e senza oneri aggiuntivi per manutenzioni programmate;
Le garanzie offerte dall’Appaltatore saranno complessive per l’intero mezzo speciale allestito ed articolate in:
• mezzo speciale: sull’intero prodotto nuovo con esclusione dei componenti di normale usura;
• attrezzature particolari: sull’intero prodotto nuovo con esclusione dei componenti di normale usura;
La garanzia comprenderà materiali, manodopera ed i relativi interventi verranno prestati nel Centro di assistenza specifico più vicino alla sede della SAGIS (Cavalese Via F.lli Bronzetti).
Qualora i lavori richiesti prevedano l’intervento tecnico presso altra sede, il mezzo speciale sarà trasferito a cura e spese dell’Appaltatore.
L’Appaltatore rimarrà comunque il solo responsabile e referente nei confronti della SAGIS per la garanzia totale di tutti i componenti del mezzo speciale allestimenti vari tutti, sub componenti e sub lavorazioni.
2. ASSISTENZA E MANUTENZIONE
L’Appaltatore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti o/e convenzionati, presso i quali il mezzo speciale potrà usufruire degli interventi da effettuare in garanzia entro la distanza indicata nell’offerta presentata dall’Appaltatore e comunque entro il raggio massimo di 200 km dal Comune di Cavalese.
Le reti di assistenza saranno quelle esistenti all’atto dell’offerta e dovranno essere indicate dall’Appaltatore all’interno del modulo offerta tecnica e comprenderanno centri in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo. La descrizione comprenderà ragione sociale, indirizzo completo di ciascun punto di assistenza.
Le reti di assistenza previste in offerta dovranno coprire l’intero mezzo speciale allestito.
Per la durata del periodo di garanzia, l’Appaltatore dovrà sostituire ogni eventuale centro di assistenza che cessasse la collaborazione con altro centro adeguato per capacità tecnica ed area geografica di collocazione attivati successivamente al termine per la presentazione delle offerte, nella medesima distanza o inferiore, indicata in sede di offerta.
Le operazioni di riparazione in garanzia non effettuabili presso sedi o centri di assistenza dell’Appaltatore, potranno essere effettuate presso la casa madre. In tal caso la SAGIS consegnerà il mezzo speciale presso la sede del centro di assistenza indicata dall’appaltatore in fase di gara, che provvederà a sua volta, a propria cura e spese, al trasferimento nel luogo di effettiva riparazione.
L’organizzazione d’assistenza interverrà comunque per i guasti coperti da garanzia entro le 48 ore dalla chiamata con centro di assistenza mobile senza oneri aggiunti.
art. 4
(Specifiche tecniche obbligatorie)
Le caratteristiche tecniche qui di seguito elencate sono obbligatorie.
Sono da ritenersi impegnative per il contraente e faranno parte integrante del contratto le eventuali migliorie tecniche oggetto dell’offerta tecnica.
A) CARATTERISTICHE GENERALI OBBLIGATORIE MACCHINA RASA GHIACCIO Messa su ghiaccio con gli allestimenti indicati:
n° riferimento | MACCHINA RASAGHIACCIO | NOTA |
Caratteristiche tecniche e prestazionali | ||
DATI GENERALI | ||
1 | Fresa laterale montata fra due ruote | |
2 | Scopa laterale retraibile | |
3 | Lama e modalità di cambio xxxx | Xxxxxxx di punteggio in sede di offerta tecnica |
4 | Sistema di lavaggio coclee integrato | |
5 | Sistema di lavaggio del ghiaccio | |
6 | Sistema di gestione irrorazione acqua pista ugelli con e senza telo per distribuzione dell’acqua | |
7 | Sistema di irrorazione acqua pista proporzionale | |
8 | Lama di taglio larghezza minima 2,130 mm. | |
9 | Volume cassone neve minimo 3 mc. | Oggetto di punteggio in sede di offerta tecnica |
10 | Cassone neve modalità di ribaltamento e sistema di svuotamento neve | Oggetto di punteggio in sede di offerta tecnica |
11 | Serbatoio acqua minimo 1 mc. | |
12 | Freni a bagno d’olio di servizio su 4 ruote | |
13 | Schermo digitale comandi minimo 5” | |
14 | Autonomia pari a 10 minuti | Oggetto di punteggio in sede di offerta tecnica |
15 | Motore elettrico per la trazione | |
16 | Motore elettrico coclee | |
17 | Motore elettrico per l’impianto idraulico | |
19 | Tempo di consegna dall’ordine massimo 60 giorni | |
20 | Sostituzione con macchina equivalente massimo 24 ore | Oggetto di punteggio in sede di offerta tecnica |
21 | Servizio assistenza in massimo 24 ore | Oggetto di punteggio in sede di offerta tecnica |
n° riferimento | MACCHINA RASAGHIACCIO | NOTA |
22 | Nella fornitura dovranno essere fornite 2 lame di scorta | |
23 | Personalizzazione dei colori e dei vari loghi | |
GARANZIE | ||
24 | Durata minima della garanzia di 36 mesi dalla data di fornitura. Tale garanzia dovrà essere totale cioè includendo tutte le parti costituenti il mezzo, con l’esclusione dei materiali. La ditta offerente nel periodo di garanzia si dovrà impegnare a sostituire gratuitamente tutte le parti dell’autotelaio che, a seguito utilizzo, presentassero anomalie o rotture imputabili a difetti di prodotto, errato montaggio/ progettazione o a qualità scadente dei materiali. | Oggetto di punteggio in sede di offerta tecnica |
CONSEGNA | ||
25 | Veicolo omologato | |
26 | Trasporto, messa a punto | |
27 | Certificato di conformità CE secondo quanto disposto dalla nuova direttiva macchine 2006/42/CEE recepito con X.Xxx. 17/2010 | |
28 | Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana, sia in forma cartacea che su file in formato PDF | |
29 | Catalogo ricambi | |
30 | Localizzazione centri di assistenza e manutenzione autorizzati dalla casa madre più vicina al comune di Cavalese | |
FORMAZIONE OBBLIGATORIA | ||
31 | Impartire le istruzioni all’uso della macchina rasa ghiaccio (addestramento e formazione) tramite un tecnico della Ditta fornitrice della stessa così previste: L’informazione consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme alla macchina rasaghiaccio. L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura L’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto, sicuro e indipendente l’attrezzatura Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: - istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; - il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità; |
Durata corso di formazione: minimo 8 ore - gruppo di massimo 10 persone. Al momento della formazione, l’Appaltatore dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione Al momento della formazione il tecnico incaricato dalla Ditta fornitrice del veicolo a tenere il corso dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti da Xxxxx Xxx |
La stazione appaltante, tramite i propri tecnici, si riserva la possibilità di effettuare visite di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, presso lo stabilimento della ditta costruttrice e allestitrice della macchina rasa ghiaccio.
Ogni eventuale modifica da apportare al veicolo o all’allestimento in fase di costruzione dovrà essere riportata ed accettata in apposito verbale sottoscritto dalle parti nella fase di verifica di cui sopra.
art. 5
(Corsi di informazione e formazione)
L’Appaltatore dovrà garantire, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione Appaltante e presso la sede della SAGIS di Cavalese (TN), l’esecuzione di specifico corso di formazione, addestramento e informazione di cui al punto 112 dell’art. 4 del Capitolato in oggetto e in particolare, sull’uso e manutenzione del mezzo speciale, avente durata di almeno 8 ore (otto ore), per il personale operativo della SAGIS, gruppo massimo 10 persone.
Il corso dovrà essere concordato dall’Appaltatore con la SAGIS.
art. 6 (Immatricolazione e certificazioni)
Dovrà essere prodotta da parte dell’aggiudicatario in fase di consegna del mezzo speciale la seguente documentazione:
▪ Dichiarazione di conformità relativa al telaio;
▪ Certificato d’origine relativo all'allestimento della macchina, rilasciato dalla ditta costruttrice;
▪ Dichiarazione di conformità relativa alla macchina rasa ghaiccio;
▪ Dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili al mezzo speciale ed alla componentistica con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;
▪ Documenti relativi alla conformità CE dell’allestimento e di ogni singolo elemento dello stesso e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell’insieme alla direttiva macchine;
art. 7
(Modalità e luogo di consegna)
Il mezzo speciale completo successivamente all’accettazione positiva di cui al successivo art. 10, perfettamente funzionante, collaudato, completo ed allestito come previsto dagli artt. 2 - 3 - 4 del presente capitolato, dovrà essere consegnato presso lo Stadio del Ghiaccio gestito dalla Sagis, sito in Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX).
La consegna deve essere formalizzata con una dichiarazione datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante dell’Appaltatore, dall’Amministratore della Sagis e di un funzionario incaricato del Comune di Cavalese.
Alla consegna dovrà essere presente un tecnico specializzato incaricato dall’Appaltatore.
Documentazione per manutenzione.
Contestualmente alla consegna del mezzo speciale, dovrà essere fornita la seguente documentazione, in lingua italiana su formato cartaceo, ad uso degli operatori del mezzo speciale:
▪ Libretto Uso e Manutenzione ordinaria del mezzo speciale;
Sempre alla consegna del mezzo speciale dovrà essere fornita inoltre la seguente documentazione aggiuntiva, sia in formato cartaceo in lingua italiana che su supporto informatico PDF, ad uso dei meccanici e riparatori:
▪ Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d’insieme del mezzo speciale;
▪ Libretto Uso e Manutenzione ordinaria del mezzo speciale;
▪ Manuale d’officina e catalogo ricambi del mezzo speciale.
art.8
(Termini di consegna e penalità)
1. La consegna del mezzo speciale completo previsto nel presente appalto dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto.
2. Qualora intervengano ritardi di consegna della macchina rasa ghiaccio previsti rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dell'1 per 1000 (uno per mille) per giorno solare, sul valore dell'importo relativo al mezzo speciale consegnato in ritardo, decorrenti dalla stipula del contratto.
3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di
presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 26 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che siano debitamente comunicate, soltanto scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici sismici che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
8. La data di consegna, anche ai fini dell’applicazione della penale, è considerata quella di cui al precedente comma 1.
9. Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all’immatricolazione.
art. 9 (Accettazione e collaudi)
L’Appaltatore, prima della consegna del mezzo speciale completo ed in tempo utile per essa (artt. 7 e 9) deve comunicare alla SAGIS la conclusione dell’allestimento del mezzo speciale al fine dell’accettazione di cui al presente articolo. La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno tre giorni dalla data da cui può essere effettuata l’accettazione da parte del Comune stesso.
Il mezzo speciale, una volta consegnato, dovrà essere “collaudato” (“collaudo di accettazione”) presso lo Stadio del Ghiaccio di Cavalese per accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente capitolato.
Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza del mezzo speciale allestito alle caratteristiche contrattuali ed in particolare:
▪ all’ offerta presentata dall’Appaltatore ed accettata dall’Amministrazione;
▪ al presente Capitolato Speciale d’Appalto e al contratto di fornitura stipulato.
Il collaudo d’accettazione, mentre non impegna in alcun modo la SAGIS, non solleva l’Appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari del veicolo a quanto prescritto e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.
art.10
(Norme di sicurezza ed antinfortunistica del veicolo)
Il mezzo speciale dovrà rispondere alla Direttiva macchine CE n. 42 del 17 maggio 2006 (recepita dal Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010) ed avere quindi la marcatura “CE” di conformità, nonché alle norme sull’igiene e prevenzione infortuni vigenti all’approntamento al collaudo.
L’Appaltatore provvederà agli adempimenti prescritti per la messa in servizio secondo le disposizioni vigenti al momento dell’approntamento al collaudo ed a quanto verrà stabilito in sede contrattuale.
Per quanto non espressamente indicato, il mezzo speciale dovrà essere dotato di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza, idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa italiana vigente in materia. Pertanto i materiali stessi devono risultare sicuri nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.
art. 11 (Subappalto)
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dei pagamenti di cui all’art. 14.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
art. 12 (Garanzia definitiva)
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: | |
a) la garanzia è prestata a tutela dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016; |
b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione (per gli appalti sotto soglia comunitaria);
c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione appaltante;
f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento;
g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.
Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.
6. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un’apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.
art. 13
(Modalità di pagamento e fatturazione del compenso)
1. Il pagamento sarà disposto previa verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
2. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
4. La stazione appaltante procede al pagamento della fornitura eseguita e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente alla verifica di conformità con esito positivo che verrà comunicata all’appaltatore entro 5 giorni dall’effettuazione. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un mese dalla consegna dell’autoveicolo.
art. 14
(Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)
L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
1) L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con il SAGIS (…), identificato con il CIG e CUP, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2) L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione al SAGIS (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3) L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto al SAGIS (…).”.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).
art. 15
(Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto)
L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
art. 16
(Risoluzione del contratto e fallimento)
Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC l’Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 la SAGIS può disporre d’ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento o frode del contraente; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione della SAGIS lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che la SAGIS dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura.
Si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che
superi il valore del 10% dell’importo contrattuale.
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla SAGIS.
L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
art. 17
(Clausola risolutiva espressa)
1) Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2) A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art.108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione della fornitura;
c) subappalto non autorizzato;
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 9 del presente capitolato;
h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
l) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione dela fornitura nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;
3) Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
art. 18 (Recesso)
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. N° 50/2016.
art. 19
(Foro competente)
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
art. 20 (Spese contrattuali)
L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
art. 21 (Trattamento dei dati personali)
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e
36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all’articolo 31, e analiticamente specificate nell’allegato B
(“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per il SAGIS;
e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate da SAGIS per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;
n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
q) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a
completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
art. 22
(Intervenuta disponibilità di convenzione APAC o CONSIP)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
art. 23
( Disposizioni anticorruzione )
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
art. 24
(Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi)
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal X.Xxx. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P.
22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h) le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362- 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
art. 25
(Documenti che fanno parte del contratto)
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il capitolato speciale d’appalto;
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore;
Il contratto è stipulato in modalità cartacea.
art. 26
(Direttore dell’esecuzione del contratto)
Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
art. 27
(Avvio dell’esecuzione del contratto )
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
art. 28
(Sospensione dell'esecuzione del contratto)
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
art. 29
(Modifica del contratto durante il periodo di validità)
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
art. 30
(Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore)
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
art. 31
(Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto )
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
art. 32
(Tutela dei lavoratori)
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
art. 33 (Sicurezza)
1. L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti ddi cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
art. 34
(Elezione di domicilio dell’appaltatore)
L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
art. 35
(Obblighi in materia di legalità)
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
art. 36 (Norma di chiusura)
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell’art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.