UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO
UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO
(Provincia di Modena) Repubblica Italiana
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
TRASPORTO SOCIALE E TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE
Atto Pubblico
Repertorio n. del
L’anno duemila addì del mese di alle ore , nella Residenza Comunale di Formigine, aderente all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
AVANTI A ME
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretario generale dell’Unione, autorizzato a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del X.X.xx n. 267 del 18.08.2000, domiciliato per la mia carica presso la sede dell’Unione, Xxx Xxxx 00/X Xxxxxxxx, senza la presenza dei testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me pubblico ufficiale rogante, SONO COMPARSI
da una parte:
- Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, nata a , il / / – C. F. , Dirigente del Settore Politiche Sociali dell’Unione Comuni Distretto Ceramico, come da Decreto del Presidente n. del - prot. n. del , domiciliata per la sua carica presso l’Unione, la quale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza dell’Unione medesima, con sede legale e domicilio fiscale a Xxxxxxxx (XX) - xxx Xxxx x. 00/X, C.F. 93034060363 - P.IVA 03422870364, che nel contesto dell’atto sarà indicata
anche, per brevità, “Unione” o “Stazione Appaltante" o “Committente”; dall’altra parte:
- , nato a
( ), il / /
- C.F.
, Legale Rappresentante della Ditta , domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza della Ditta medesima, con sede legale e domicilio fiscale a ( ) - via n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di con n. di iscrizione, C.F e P.Iva n. che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, “Appaltatore” o “Ditta”.
Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene redatto da persona di mia fiducia dopo aver indagato la loro volontà, ai fini del quale,
Richiamano:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.lgs. 13 aprile 2017 , n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché' potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- L.R. – Xxxxxx Xxxxxxx 8 agosto 2001, n. 26, “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10”
- L.R. – Xxxxxx Xxxxxxx 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
-D.G.R. – Xxxxxx Xxxxxxx n. 2230/2016 “Definizione e linee guida in materia di accompagnamento sociale” ;
- Deliberazione di G.U. n. 82/2016 “Disciplina per l’acceso agli interventi di trasporto sociale”
- Deliberazione di G.U. n. 83/2016 “Disciplina per l’acceso a servizi interventi e progetti per persone disabili”;
- Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 19 del 18/7/2018 di approvazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere sociale 2018-2020 dell’ambito distrettuale di Sassuolo;
Premettono che:
a) in data 16/04/2014 con atto rep. n. 56 dell’Unione Comuni Distretto Ceramico, è stato stipulato l’atto costitutivo dell’Unione medesima tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano i quali, con atti dei propri Consigli comunali, hanno deliberato l’istituzione dell’Unione e, contestualmente, hanno approvato lo Statuto, l’atto costitutivo e l’elenco dei servizi da conferire all’Unione;
b) in data 16/02/2015 con atto repertorio n. 67 dell’Unione, è stata stipulata la “Convenzione fra l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ed i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo per il conferimento all’Unione medesima della Funzione Fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle relative Prestazioni ai Cittadini (art. 7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27 del DL. 78/2010”;
c) nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 2 del 12/02/2020, è inserito il servizio di trasporto sociale
e di trasporto scolastico per alunni disabili;
- in data 13/11/2020, rep. n. 461 è stato stipulato l’Accordo per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico per alunni disabili per gli anni scolastici da 2020/21 a 2022/23, con il quale i Comuni di Formigine, Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo hanno affidato all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico-Settore Politiche Sociali lo svolgimento delle azioni e delle procedure necessarie ad assicurare ai rispettivi cittadini gli interventi del Diritto allo studio riferiti al trasporto scolastico di alunni disabili, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
d) con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali n. del , tra l’altro, è stato approvata la progettazione e determinazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di trasporto sociale e di trasporto scolastico per alunni disabili con accompagnatore, per il periodo 1/07/2021- 30/06/2024, stabilendo di procedere all’acquisizione di tali servizi mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, per un importo a base di gara di € 686.664,00 oltre IVA, oneri della sicurezza stimati pari a zero;
e) a seguito dell’espletamento della gara, effettuata tramite l’utilizzo autonomo della piattaforma SATER, con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali n. del
, la gara è stata aggiudicata all’appaltatore, con un ribasso pari al percento sul prezzo orario posto a base di gara;
f) a seguito dell’esito dei controlli, l’aggiudicazione è divenuta efficace;
g) con comunicazione a registro di sistema n. del è stata comunicata, tra l’altro, l’aggiudicazione definitiva della suddetta gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
h) ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, l’Appaltatore ha comunicato gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
i) ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno e che, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto; oppure
l) ai sensi del comma 10, lett. a) dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al
comma 9 del medesimo articolo non si applica in quanto
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
I richiami e le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
Art. 2 - Oggetto
1. L’Unione, come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto per la gestione dei servizi di trasporto sociale e di trasporto scolastico per alunni disabili con accompagnatore (d’ora in poi, nel presente contratto indicati anche, per brevità, “servizio” o “servizi”) di seguito indicati e così come meglio descritti nella documentazione di gara di cui al successivo art. 4:
A. TRASPORTO SOCIALE in favore di cittadini, residenti nei territori dell’Unione, che si trovino in condizione di fragilità e/o non autosufficienza psico-fisica, accertata dai competenti servizi sociali e sanitari, in assenza di adeguate risorse proprie, familiari o amicali, per garantire i necessari accompagnamenti per l’accesso alla rete dei servizi socio-assistenziali, sociosanitari e/o del Terzo settore, previsti nell’ambito di un progetto personalizzato di intervento, inclusi
minori disabili per interventi diversi da quelli di cui alla successiva lettera B.;
B. TRASPORTO SCOLASTICO in favore di alunni disabili, certificati ai sensi di legge, residenti nei territori dell’Unione, frequentanti un istituto scolastico, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, per il trasporto scolastico casa-scuola e viceversa;
Codice Identificativo di gara CIG .
2. Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto; detti servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le condizioni, con le caratteristiche ed essere comprensivi di tutti gli oneri accessori stabiliti dal presente contratto, dal bando e disciplinare di gara, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora in poi, anche, “capitolato”), e da tutta l’ulteriore documentazione di gara; è inoltre compreso nel contratto tutto quanto previsto nell’offerta tecnica dell’Appaltatore.
3. L’esecuzione dei servizi è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 3 – Durata e termini di esecuzione
1. Il contratto ha durata di tre anni, con decorrenza dal 01/07/2021 e fino al 30/06/2024. In fase di avvio dell’esecuzione del contratto, la Ditta appaltatrice dovrà iniziare l’effettivo servizio di trasporto per gli utenti il giorno indicato dal Committente.
Se il caso
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza in data , nelle more della stipula del presente contratto, come da verbale sottoscritto da entrambe le parti.
2. Alla scadenza del contratto, la Stazione appaltante (o l’Unione) si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di tre anni ; la suddetta facoltà non costituisce alcun diritto per l’Appaltatore. Per ulteriori dettagli si fa espresso rinvio all’art. 2
del Capitolato.
Art. 4 - Condizioni generali
1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al presente contratto, al capitolato, all’offerta tecnica e a tutti i documenti di gara.
L’Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto, è responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte del servizio stesso e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto nonché dell’osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell’appalto.
2. I servizi di cui al presente contratto sono affidati ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:
a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in n. facciate e relativo All.1) al capitolato, in n. facciate
b) relazione tecnico illustrativa, in n. facciate
c) offerta tecnica presentata dall’appaltatore, in n. facciate
d) offerta economica presentata dall’appaltatore, in n. facciate
e) Accordo disciplinante oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento UE 679/2016 (di seguito, nel presente atto, anche GDPR), in n. facciate.
Il documento di cui alla precedente lettera e) è allegato al presente atto (All. A) per farne parte integrante e sostanziale, mentre quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo
fascicolo del contratto, agli atti dell’Unione.
Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Con la sottoscrizione, l’Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
3. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel bando e nel disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
4. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dalla prestazione del servizio di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico dell’Unione, nonché le eventuali proposte di cui l’Appaltatore si sia assunto l’onere in sede di offerta.
5. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme legislative e regolamentari vigenti, inclusa la normativa tecnica relativa alle specifiche prestazioni previste dall’appalto e, in particolare, per le parti applicabili e per quanto vigenti:
a) il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, d’ora in poi denominato anche “Codice” e xx.xx. e ii.;
b) il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;
c) il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;
d) il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Comuni Distretto Ceramico;
e) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi
e previdenziali; tra l’altro, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;
f) tutte le normative specifiche di settore;
g) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;
h) le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;
6. L’Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell’Appaltatore nel corso della durata del contratto.
7. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto, comunque, anche in presenza di vertenza pendente fra l’Appaltatore e l’Unione o i Comuni che ne fanno parte.
Art. 5 – Codice di comportamento
1. L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà osservare e far osservare ai propri soci, personale e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Comuni Distretto Ceramico, approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 8/2014 (scaricabile dal sito dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, sezione l’Unione/ Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico), ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell’art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento medesimo.
2. La violazione degli obblighi di cui al Codice e al DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione
del contratto.
Art. 6 - Importo stimato di contratto e corrispettivi
1. Il presente contratto è stipulato “a misura”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice.
2. L’importo stimato di contratto è pari ad euro (euro ), oltre IVA in misura di legge, dato dal prezzo orario di aggiudicazione (€ ) moltiplicato per il monte ore presunto (n. 15.300) per lo svolgimento dei servizi per l’intera durata contrattuale.
Si dà atto che i servizi previsti dal presente appalto non sono palesemente soggetti a rischi d’interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l’eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.
3. Il suddetto importo ha valore presuntivo ed indicativo in quanto derivante dalla stima delle quantità delle prestazioni da effettuare, che sono subordinate a eventualità e circostanze non pienamente prevedibili; pertanto, tale importo non costituisce obbligo e vincolo per l’Unione. In ogni caso saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente svolte nel periodo di riferimento.
4. Il corrispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è calcolato sulla quantificazione delle ore/minuti effettivamente resi, strettamente correlati ai tempi di percorrenza necessari all’effettuazione dei percorsi indicati, osservando il tragitto più breve in rapporto alle fermate da effettuare e, per ciascun mezzo, è data dalla rilevazione dell'orario d’inizio (prima fermata utile sul territorio per carico utenti) e di fine (ultima fermata utile sul territorio per scarico utenti). Non viene computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto fino alla prima fermata e dall’ultima fermata alla rimessa.
5. I prezzi offerti, come da ribassi praticati dall’Appaltatore, sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i servizi, le prestazioni e le eventuali forniture richieste e, come tali, sono fissi ed invariabili, e non saranno soggetti per tutta la durata del contratto ad alcuna variazione.
Art. 7 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Solo in caso di rinnovo, si potrà procedere come da art. 2 del Capitolato.
Art. 8 – Pagamenti
1. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, la Stazione Appaltante non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant’altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.
2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà, previa trasmissione delle fatture elettroniche, mensilmente in riferimento ai servizi prestati il mese precedente, previo accertamento della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 giorni dalla data di accertamento della conformità dei servizi prestati che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche.
Deve essere presentata distinta fattura per ciascun polo territoriale di competenza.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura.
La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze;
All’esito positivo della verifica di conformità, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura relativa all’ultima mensilità da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, previa emissione di relativa fattura. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultima mensilità è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima mensilità maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
3. In ogni caso per ogni fattura, distinta per ciascun polo, deve essere trasmesso un prospetto che riporti:
a) per il servizio di trasporto sociale: l’impegno orario (numero di ore) prestato in ciascun giorno di svolgimento del servizio;
b) per il servizio di trasporto scolastico: l’impegno orario (numero di ore) prestato in ciascun giorno di svolgimento del servizio;
In ogni caso le fatturazioni e la relativa documentazione a supporto dovranno essere complete di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte del Committente che, a integrazione della documentazione sopra indicata, potrà richiedere alla Ditta ogni altra documentazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni.
4. Qualora dall’accertamento risultino quantità diverse da quelle fatturate, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione; qualora vengano accertate mancanze
qualitative verranno contestate e, se del caso, applicate le relative penali, fatta salva la rescissione del contratto nei casi previsti.
5. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’appaltatore.
In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.
6. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all’avvenuto accertamento dell’insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell’Appaltatore di una o più cartelle di pagamento; ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
7. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’Unione provvederà a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015), le fatture dovranno essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l’Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all’appalto, si procede con l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 6 della medesima legge e il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il CIG n.
3. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.
Ai sensi della normativa sopra citata:
a) la Stazione Appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;
b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG;
c) la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.
4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura è:
5. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Unione di qualsiasi variazione degli estremi del conto e delle persone delegate di cui sopra, trasmettendo i dati previsti dalla legge.
Art. 10 – Modifiche al contratto e opzioni
1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente contratto, nel capitolato e nell’ulteriore documentazione di gara, per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, per quanto applicabili.
2. L’Unione si riserva, in base alle effettive esigenze e/o per intervenute ragioni organizzative e/o di economicità, la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni di cui al presente contratto, alle stesse condizioni contrattuali, fino a determinare, nell’arco di vigenza contrattuale, un incremento /decremento massimo di un quinto rispetto al complessivo importo contrattuale). L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tali variazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese.
3. Nessuna variazione, modifica o addizione può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal direttore dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal RUP, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili; eventuali addizioni, modifiche o variazioni eseguite dall’Appaltatore in violazione di quanto precede non saranno riconosciute e non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, comporteranno la piena responsabilità dell’Appaltatore ed al risarcimento degli eventuali danni.
4. L’Unione si riserva inoltre, in caso di necessità e al variare delle condizioni che hanno determinato la tipologia e la quantità delle prestazioni di cui al presente contratto, di procedere a modifiche del presente contratto, nei limiti e alle condizioni di legge, purché tali modifiche non alterino la natura generale del contratto, avendo computato anche tale importo per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini delle soglie di cui al D.Lgs. 50/2016. In tal caso si procederà con apposito atto controfirmato dalle parti.
5. Si precisa che, al termine del contratto, la Stazione appaltante (o l’Unione… ecc.) non fosse riuscita a completare le procedure per un nuovo affidamento dei servizi di cui trattasi e, qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi stessi, potrà
prorogare il presente contratto con specifico provvedimento per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. L’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario che non potrà comunque essere superiore a sei mesi.
6. Si precisa che è prevista l’opzione del rinnovo del contratto, così come indicato all’art. 3, comma 2, del presente contratto.
7. In base all’evoluzione della pandemia da COVID-19 ed alle misure adottate per contrastarne la diffusione potrebbe essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei termini e nelle forme di legge.
Le modalità di esecuzione del contratto potranno inoltre subire variazioni per adeguarle alle misure, di volta in volta emanate/vigenti, di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19, in questo caso, fermo restando i prezzi di contratto, potranno essere riconosciuti all’appaltatore maggiori somme documentate poste a suo carico per l’adozione delle suddette misure nell’espletamento del servizio; le suddette misure ed i relativi costi dovranno essere preventivamente comunicate all’Unione che potrà anche optare per la sospensione del servizio.
Art. 11 – Responsabili - Direttore dell’esecuzione - Referenti
1. Per il seguente contratto, per l’Unione:
a) il responsabile del procedimento è ;
b) il direttore dell’esecuzione è ;
La Stazione Appaltante comunica all’Appaltatore eventuali variazioni dei suddetti nominativi.
2. L’Appaltatore individua il responsabile per l’appalto ed il referente per l’organizzazione come da capitolato e li comunica all’Unione nei termini e con le modalità ivi prescritti.
3. La Stazione Appaltante e l’Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all’avvio dell’attività.
4. Nel caso di mutamenti nei nominativi di cui ai precedenti commi, l’Unione e l’Appaltatore sono
tenuti a darne tempestiva comunicazione tramite PEC alla controparte.
Art. 12 - Disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione del servizio. In particolare, l’Appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.
2. Ai sensi dell’articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:
a) la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
b) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.
3. L’Appaltatore trasmetterà alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, la necessaria documentazione relativa alla sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 13 – Verifica di conformità
Ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.
Art. 14 - Controlli
1. Fermo restando quanto disciplinato in capitolato, l’Unione verifica il corretto e regolare
andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto e/o i referenti di cui al precedente art. 11. Potrà inoltre avvalersi di altri soggetti, anche estranei all’Unione, riservandosi la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli sui mezzi e/o alle fermate e/o alle rimesse dei mezzi in qualsiasi momento, anche a sorpresa ed anche nella fase precedente la stipula del contratto, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato, della corrispondenza rispetto all’offerta tecnica presentata in sede di gara, della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all’aggiudicazione o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.
2. L’Unione si riserva inoltre la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali, al fine di accertare la compiuta applicazione di quanto disciplinato nel presente contratto, nel capitolato e in tutta la documentazione di gara.
3. L’Appaltatore è tenuto a collaborare e a fornire tutta la documentazione richiesta e, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario; se la stessa impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, l’Unione procederà, in base alla gravità, all’applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.
4. Nel caso in cui l’Appaltatore sia dotato di un sistema interno di verifica e controllo sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, i risultati di detto controllo dovranno essere inviati all’Unione, che potrà anche chiederne l’integrazione (ad es. mediante somministrazione di questionari agli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sugli interventi), al fine di elaborare propri controlli sui servizi appaltati.
Art. 15 – Subappalto
1. Il subappalto non è ammesso.
Art. 16 – Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha costituito, a garanzia
degli impegni assunti con il presente contratto, garanzia definitiva di € , a mezzo
polizza fidejussoria n.
, in data .
Se è il caso
emessa da , agenzia di
Il suddetto importo tiene conto della riduzione del % prevista dall'articolo 93, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 per
.
in quanto l’Appaltatore è in possesso di
2. La garanzia viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
3. La Stazione Appaltante ha, tra l’altro, il diritto di valersi della garanzia:
a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall’ inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque legati al presente appalto;
c. in caso di risoluzione contrattuale e in tutti i casi previsti dal comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016.
4. L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione, parziale o totale, della garanzia stessa, trasmessa dalla Stazione Appaltante tramite posta elettronica certificata, qualora la Stazione stessa abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su quanto da corrispondere all’Appaltatore.
Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.
5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti, la medesima garanzia può essere ridotta, in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
6. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 17 – Responsabilità e coperture assicurative - Sinistri alle persone e danni
1. Fermo restando quanto previsto in capitolato ed eventualmente nell’ulteriore documentazione di gara, l’Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente contratto.
L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori, a proprie attrezzature e a terzi, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto del contratto.
L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, nell’esecuzione della prestazione. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
La Ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegati nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; la Ditta si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, a carico della
stessa.
La Ditta assume direttamente ogni incombenza ed onere relativo a sanzioni amministrative riguardo a violazioni del codice della strada eventualmente contestate/verbalizzate nel corso dello svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, e deve farsi carico dell’ acquisizione dei permessi di circolazione e/o sosta in aree a traffico limitato, qualora le destinazioni ed i percorsi dei trasporti affidati lo richiedano.
La Stazione Appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei alla Stazione stessa, ivi compresi gli utenti del servizio.
Se il caso
L’Appaltatore è inoltre obbligata a tenere indenne e sollevata l’Unione da qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi di cui trattasi dovessero essere oggetto.
L’Unione rimane, pertanto, esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.
2. L’Appaltatore ha presentato:
A) Polizze di Responsabilità Civile Automezzi (RCA), relativamente agli automezzi da utilizzare nell’esecuzione del contratto:
- polizza assicurativa n. del rilasciata da – agenzia di
relativamente all’autoveicolo targato , con massimale di euro
.
- polizza assicurativa n. del rilasciata da – agenzia di
relativamente all’autoveicolo targato , con massimale di euro
.
- polizza assicurativa n. del rilasciata da – agenzia di
relativamente all’autoveicolo targato , con massimale di euro
.
………….
rinnovabili per tutta la durata del contratto, ferma restando l’intera responsabilità della Ditta anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Le polizze assicurative sono prestate a copertura dei rischi previsti dalla normativa vigente derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione sia il movimento, quanto la sosta e la fermata, e comprese le operazione di salita e di discesa dal mezzo.
Le polizze prevedono espressamente:
• Responsabilità Civile dei terzi trasportati;
• rinuncia alla rivalsa.
In caso di utilizzo di automezzi diversi da quelli sopra indicati, nei limiti, condizioni e modalità previsti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere copia delle coperture assicurative (RCA) dei nuovi automezzi. prima della loro messa in esercizio.
B) polizza assicurativa n. del rilasciata da – agenzia di
, a copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT), a ulteriore garanzia per tutte le prestazioni non coperte dall’assicurazione obbligatoria RCA dei mezzi, ivi compresi i danni a beni mobili e immobili di proprietà dell’Unione, e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente indicato che l’Unione viene considerata “terza” a tutti gli effetti, con i seguenti massimali:
• RCT euro ( massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00)
• RCO euro (massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00) per sinistro, con il limite di euro (massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00) per ogni persona
danneggiata;
L'anzidetta polizza prevede l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori che, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, prestano la loro opera a qualunque titolo per conto dell’Appaltatore. I massimali previsti dalla polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti dell’Ente.
C) polizza di assicurazione contro gli Infortuni n. del emessa da , a copertura dei rischi che possano colpire gli utenti del servizio.
La polizza prevede i seguenti massimali per ogni singolo assicurato:
• € ( massimale non inferiore ad euro 60.000,00) in caso di morte;
• € ( massimale non inferiore ad euro 80.000,00) in caso di invalidità permanente;
• € ( massimale non inferiore ad euro 2.000,00) per garanzia rimborso spese mediche.
3. Ad ogni scadenza di pagamento delle rate di premio successiva alla prima, entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza stessa, l’Appaltatore è tenuto, per tutta la durata del contratto, comprese eventuali proroghe, a fornire all’Unione copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza di cui al punto precedente.
4. La copertura assicurativa deve essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale.
Pertanto, in caso di scadenza della polizza in corso di contratto, è obbligo ed onere dell’Appaltatore procedere al suo rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa dei servizi trasmettendone inoltre copia a
5. Restano ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.
7. L’accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall’Unione in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Unione, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 18 - Penali
1. L’Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall’Appaltatore stesso
2. Qualora risultino all’Unione mancanze, carenze, inadempienze sanabili di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell’Appaltatore, così come circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, inosservanze del capitolato e/o del presente contratto o dall’offerta tecnica imputabili all’Appaltatore, o, comunque, che comportino la necessità di un intervento, queste verranno contestate al Responsabile per l’appalto dell’Appaltatore, assegnando un termine perentorio entro cui eliminarle / adempiere, non superiore a . Trascorso inutilmente detto termine, la Stazione Appaltante potrà provvedere tramite l'esecuzione d'ufficio con altra Ditta, per portare a compimento i servizi, con spese interamente a carico dell’Appaltatore.
3. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui l’Unione valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all’Appaltatore l’applicazione della sanzione, l’ammontare della penale e le modalità di
pagamento.
4. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Appaltatore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
3. Fatto salvo quant’altro previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale, in caso di infrazioni definitivamente accertate, l’Unione addebiterà alla Ditta una sanzione pari a:
a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo netto contrattuale per ogni infrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a.1 - mancata erogazione del servizio, totale o parziale, per ciascuna giornata;
a.2 - mancato rispetto dei percorsi/fermate concordati;
a.3 - carico e/o scarico degli utenti in fermate diverse da quelle a ciascuno assegnate, senza preventiva autorizzazione del Committente;
a.4 - ritardo nell’arrivo alle sedi di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
a.5 - utilizzo di mezzi diversi da quelli richiesti, qualitativamente e funzionalmente inferiori, anche per una sola caratteristica, per ciascun mezzo e per ogni giorno di utilizzo;
a.6 - utilizzo di mezzi diversi, qualitativamente e funzionalmente inferiori, da quelli dichiarati in sede di offerta tecnica, per ciascun mezzo e per ogni giorno di utilizzo;
a.7 - mancata sostituzione di un mezzo in avaria con altro mezzo idoneo, nei tempi offerti in sede di gara;
a.8 - mancata o tardiva comunicazione della proclamazione dello sciopero e/o delle modalità di svolgimento dei servizi in occasione di sciopero;
a.9 - mancata trasmissione delle quietanze di pagamento delle rate di premio delle polizze assicurative;
a.10 - in caso di utilizzo di automezzi diversi da quelli elencati nel presente contratto, mancata trasmissione di copia delle coperture assicurative (RCA) dei nuovi automezzi;
a.11 – comportamenti scorretti o ineducati nei confronti degli utenti e/o delle loro famiglie;
b) 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale per ogni infrazione per:
b.1 - infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del contratto in danno in casi di particolare gravità;
b.2 - impiego di personale con requisiti professionali e/o contrattuali inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica;
b.3 - mancato rispetto delle altre condizioni proposte in sede di gara nell’offerta tecnica, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di infrazioni ripetute;
b.4 - violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e all’Accordo (Allegato “A”), fatta salva la risoluzione del contratto in caso di infrazioni ripetute.
4. In caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore è applicata una penale almeno pari all’importo della garanzia definitiva alla data della risoluzione. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
5. Le penali saranno dedotte dai crediti dell’Appaltatore , in occasione del pagamento della prima fattura utile successiva all’applicazione delle penali, ovvero in caso di assenza o insufficienza del credito, sulla garanzia definitiva (da reintegrare come da precedente art. pena la risoluzione del contratto) o, in caso di assenza o insufficienza di quest’ultima, L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Unione l’importo mancante; in mancanza sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge, con addebito dei maggiori oneri.
6. Il pagamento della penale non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
7. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l’immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla Stazione Appaltante e fatti salvi i maggiori danni accertati.
3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione Appaltante.
4. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera d, n. 2 del Codice è ammessa la sostituzione dell’appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dall’articolo 80 del codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso.
5. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il l’Unione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell’appalto di cui al presente contratto.
6. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione
Appaltante e da questo non rifiutato o, comunque, accettato come previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 20 - Recesso
1. L’Unione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, nei termini e con le modalità ivi previste.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore, tramite PEC, da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.
3. Se il caso
Ai sensi dell’articolo 94, comma 2 (comunicazione: 88, comma 4bis) del D.Lgs. 159/2011, qualora la sussistenza di una causa di divieto o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, la Stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
4. in caso di un'associazione o di raggruppamento temporaneo di imprese
Ai sensi dell’articolo 95, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita; la sostituzione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Art. 21 - Fallimento dell’Appaltatore
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Unione si riserva di avvalersi, salvi e senza
pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.
Art. 22 – Risoluzione- Clausola risolutiva espressa
1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell’esecuzione degli obblighi stessi.
3. Ai fini di quanto previsto dall’art. 108 comma 3 del codice ed ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, oltre alle fattispecie previste nel capitolato speciale, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:
a) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell’Appaltatore, dei controlli da parte della Stazione Appaltante se:
- dall’esecuzione successiva degli stessi risultino inadempienze da parte dell’Appaltatore;
- a causa dei comportamenti dell’Appaltatore sia stato impossibile procedere ai controlli entro cinque giorni lavorativi dal primo tentativo;
b) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;
c) mancata ottemperanza agli ordini e prescrizioni del direttore dell’esecuzione che pregiudichi il servizio affidato;
d) atti od omissioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti;
e) mancato rispetto dell’indicazione dell’Unione di sostituire personale ritenuto inidoneo;
f) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara nell’offerta tecnica;
h) nel caso in cui azioni od omissioni dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, che configurino inadempienze contrattuali, abbiano portato danno al buon nome dell’Unione;
i) sospensione unilaterale del servizio;
l) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
m) perdita, da parte della Ditta, dei requisiti specifici previsti per legge per l’esecuzione del servizio di trasporto affidato o esplicitamente dichiarati in sede di gara;
n) utilizzo, per l’espletamento del servizio, di personale e/o automezzi non in possesso dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto o non in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta tecnica;
o) variazione peggiorativa rispetto ai mezzi proposti in sede di offerta tecnica, in caso di rinnovamento del parco macchine;
4. La risoluzione del contratto opera anche nei seguenti casi:
a) cessione, anche parziale, del contratto;
b) ricorso al subappalto a qualsiasi titolo;
c) applicazione di n. 5 (cinque) penali nel corso del periodo contrattuale o raggiungimento di penali per un importo pari al dieci percento dell’importo di contratto;
d) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
e) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
f) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative e, in ogni caso, utilizzo di automezzi non coperti dalle prescritte polizze assicurative;;
g) perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
h) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di
comportamento dei dipendenti dell’Unione, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
i) inadempienza accertata , delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché delle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
l) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
m) violazione dei protocolli di legalità ;
5. In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l.
135/2012, la Stazione appaltante si riserva di risolvere in qualsiasi tempo il contratto qualora, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip S.p.A. o Intercent-ER che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto al contratto già stipulato, l’Appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo d’appalto, adeguandolo a quello delle suddette nuove convenzioni.
6. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, è contestata per iscritto dal responsabile del procedimento e opera di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all’Appaltatore, mediante PEC, di volersi avvalere della clausola stessa.
6. In tutti i casi di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali
penali maturate, fatta salva ogni ragione e azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale, inclusa l’eventuale stipula di un nuovo contratto.
7. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l’escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 23 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi:
- quanto alla Stazione Appaltante:
- quanto all’Appaltatore:
2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.
Art. 24 – Controversie – Foro competente
1. In caso di controversie relative all’esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi della parte VI, Titolo I “Contenzioso” del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile.
2. E’ in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx.
Art. 25 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, la Stazione Appaltante informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia contrattuale.
Con la sottostante firma, l’Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
2. Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con sede in Xxx Xxxx 00/X 00000 Xxxxxxxx (XX) xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
b) Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00
- 00000 Xxxxxxx, Tel. 051/0000000 xxx-xxxx@xxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
e) i dati saranno trattati esclusivamente da personale e collaboratori dell’unione implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento; Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, xxx. 00000, Xxxx – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
Art. 26 - Sicurezza e riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione, senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. L’obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui ai punti 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell’Unione, e per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza, commesse dai suddetti soggetti.
5. L’Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5 del presente articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante attinente le procedure adottate dall’Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9.L’Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Stazione Appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione Appaltante.
Art. 27 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, L’Appaltatore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente, anche in nome e per conto dei Comuni aderenti all’Unione.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’Accordo allegato ( All. A) al presente contratto quale parte integrante e sostanziale al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e ad ogni altra normativa applicabile.
3. L’Appaltatore è, pertanto, designato dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, e si obbliga
a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto, in capo al Responsabile del trattamento, al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 28 - Spese contrattuali e di registrazione
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione telematica. Le prestazioni di cui al presente
contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta si applica in misura fissa.
3. L’imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e sulla relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007; l’imposta di bollo dovuta sull’allegato , pari a Euro è assolta versando l’importo tramite modello F24.
Art. 29 - Rinvio
1. Per quanto non specificato nel presente contratto, si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia, alle norme in materia contrattuale e di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. xx xx. e relative disposizioni attuative, se ed in quanto applicabili.
2. L’Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed
applicazione di nuove normative.
E, richiesto io Segretario Generale, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video, (oltre all’Allegato
composto da n. pagine a video) dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario Generale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO SETTORE POLITICHE SOCIALI
La Dirigente
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
DITTA
Il Legale Rappresentante
Il Segretario Generale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Allegato A
Accordo di designazione per il trattamento di dati personali
Il presente accordo costituisce allegato parte integrante e sostanziale della convenzione “ ” tra l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (o “Ente”) e il Soggetto esterno , quest’ultimo designato “Responsabile del trattamento di dati personali” di cui l’Ente è titolare, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Le Parti convengono quanto segue:
1. Premesse
Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall’Allegato 1: Glossario, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente
2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:
2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;
2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è stipulato il contratto dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;
2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:
2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
2.2.2 procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato;
2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dell’Ente;
2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente.
2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta dell’Ente, un
registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Le misure di sicurezza
3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all’Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
4.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dall’Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall’Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all’Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare,
sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall’Ente e specificatamente comunicate.
5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell’Ente.
5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
6.1 Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d’ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub-responsabili”), previa informazione dell’Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente
Accordo.
6.2 Su specifica richiesta dell’Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.
7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell’area economica europea
7.1 L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
8. Cancellazione dei dati personali
8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presente contratto al termine dell’affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.
9. Audit
9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell’Ente.
9.2 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
10. Indagini dell’Autorità e reclami
10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub Responsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi
a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine
b) istanza ricevuta da soggetti interessati
Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
11.1 In virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, il Responsabile del trattamento deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub Responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:
a) la descrizione della natura della violazione dei dati personali;
b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili
effetti negativi.
11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.
12. Responsabilità e manleve
12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:
12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo;
12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente;
12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
12.2.4 fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
La Dirigente
d.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
l’associazione
Il Presidente
Allegato 1 GLOSSARIO
“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
“Dati personali ”: si intende una qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento o a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;
“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation);
“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;
“Pseudonimizzazione”: si intende il trattamento dei dati personali in modo tale che i tali dati non possano più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano
attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;
“Responsabile del trattamento”: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; “Titolare del Trattamento”: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità ed i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
“Trattamento”: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, ed applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'Associazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
La Dirigente
d.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
l’associazione
Il Presidente