AREA FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SERVIZI CAMERALI E PROGETTI
AREA FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SERVIZI CAMERALI E PROGETTI
Bando n. _05 /_2022 Xxxxxxxxx preventivi per l’affidamento diretto della fornitura di medaglie per premiazione personalizzate, ai sensi dell’art. 1, co.2, lett. a), della Legge n.120/2020.
CIG: 9244581593 CUP: F68J22000030005
Questa Amministrazione, nell’ambito dell’iniziativa “Fatto a Napoli. II Edizione” ha intenzione di individuare un operatore economico cui affidare la fornitura di medaglie da premiazione personalizzate.
La fornitura sarà affidata direttamente, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020, all’operatore che avrà presentato il miglior preventivo esprimente il prezzo più basso, nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara così costituiti:
- Capitolato speciale
- “Appendice: prescrizioni tecniche” (allegata al presente documento)
- Codice di comportamento e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante disponibili sul sito istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente”;
In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nella “Richiesta preventivi” prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.
Il luogo di svolgimento della fornitura è NAPOLI [codice NUTS ITF33]
CIG: 9244581593 CUP: F68J22000030005
Importo dell’appalto oggetto di preventivi - offerta
L’importo a base di gara - indicato al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze – è pari ad euro 12.000. L’appalto è finanziato dalla CCIAA di Napoli.
Durata
L’operatore economico deve effettuare la fornitura entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata e comunque non oltre il 13/06/2022.
Presentazione preventivi-offerta
Relativamente alla documentazione amministrativa vedasi paragrafi 5, 6, 7, 8 e 14 dell’Appendice;
1
Relativamente alla proposta tecnica si evidenzia quanto segue:
Non è prevista la presentazione di file relativi a documentazione di natura tecnica.
Relativamente alla proposta economica si evidenzia quanto segue:
L’operatore deve esprimere il proprio preventivo offerta indicando il ribasso percentuale da applicarsi sull’importo a base di gara.
Si precisa, altresì, a pena di esclusione che il preventivo offerta economica, deve pervenire a S.I. Impresa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2022, in busta chiusa al seguente indirizzo: S.I. IMPRESA Xxx X. Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx.
L’offerta può essere inoltrata a mezzo posta, a mano o mediante agenzie di recapito all’uopo autorizzate. La consegna dell’offerta direttamente all’Azienda va fatta attraverso l’ufficio protocollo della stessa, ubicato al IV° piano del Palazzo della Borsa, sito in Xxx X. Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Le modalità e i termini sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori dei termini sopra indicati, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente. L’offerta pervenuta fuori termine non sarà ammessa alla gara.
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare, oltre al nominativo del soggetto partecipante, la seguente dicitura:
“BANDO n. 05/2022: PREVENTIVO OFFERTA PER FORNITURA MEDAGLIE PER PREMIAZIONE PERSONALIZZATE”.
Il plico dovrà contenere l’offerta così come richiesto dal capitolato.
N.B. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissione di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme)
Nella stessa giornata, 31/05/2022, alle ore 15:00, sarà effettuata dal RUP alla presenza di un altro dipendente a ciò incaricato e degli operatori che vorranno partecipare, l’apertura delle offerte al fine di verificare l’operatore che ha proposto il maggior ribasso percentuale rispetto il costo indicato nel capitolato.
Possono essere richiesti chiarimenti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 maggio 2022 inviando una pec all’indirizzo: xx_xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Si precisa che il riscorso a questo tipo di procedura è motivato dalla temporanea impossibilità di accesso al portale MePA e dall’impossibilità di attendere il ripristino della funzionalità dello stesso.
Requisiti e modalità di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla presente procedura e nel rinviare a quanto previsto nel documento “Appendice prescrizioni tecniche” con particolare riferimento nell’ipotesi di ATI e Xxxxxxxx, si precisa quanto segue:
- Requisiti generali: vedasi paragrafo 5 Appendice;
- Requisiti di idoneità: vedasi paragrafo 6.1. Appendice;
- Requisiti di capacità economica e finanziaria: non previsti;
- Requisiti di capacità tecnica e professionale: vedasi paragrafo 6.3 Appendice;
- Avvalimento, subappalto (di esecuzione) e -ove ammesso- subappalto necessario: vedasi paragrafi 7 e 8 Appendice;
- Sopralluogo: non previsto;
- Garanzia provvisoria: non prevista;
- Garanzia definitiva: vedasi paragrafo 9.2 dell’Appendice;
- Condizioni particolari di esecuzione: non sono previste condizioni particolari di esecuzione né l’applicazione della clausola sociale;
- I termini di scadenza per la presentazione dei chiarimenti sono riportati direttamente nel presente capitolato.
Operazioni di gara e stipula contrattuale
- Modalità operazioni di affidamento: non è prevista l’esclusione automatica delle offerte; vedasi paragrafi 19 e ss. dell’Appendice; i concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara: la prima seduta, e le successive - qualora non gestite in continuità con la prima - saranno comunicate ai concorrenti, di regola, almeno 1 ora prima della data fissata.
- L’adozione del provvedimento di aggiudicazione è subordinata in particolare:
1) all’acquisizione del DGUE “Documento di gara unico europeo” e delle dichiarazioni integrative sottoscritti dall’operatore economico miglior offerente dal quale risulti il possesso dei requisiti generali (par.5 Appendice), di idoneità (par.6.1 Appendice), di capacità economica e finanziaria ove previsti (par.6.2 Appendice), di capacità tecnica e professionale (par.6.3 Appendice), fermo restando la possibilità di utilizzare le dichiarazioni presentate a Consip nell’ambito del procedimento di acquisizione/rinnovo abilitazione MePA ove aggiornate;
2) all’acquisizione della dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
3) all’acquisizione della documentazione di cui al paragrafo 7 dell’Appendice sottoscritta da ciascuna ausiliaria in caso di avvalimento;
- La stipula contrattuale è subordinata in particolare:
• all’acquisizione del PASSOE firmato digitalmente di cui all’art. 2, co. 3 lett. b) della Delibera
n. 157/2016 dell’ANAC;
• all’acquisizione di una specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.26 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• alla verifica del possesso dei requisiti nel rispetto delle disposizioni di cui alle Linee guida ANAC n. 4.
• all’acquisizione dell’ulteriore documentazione prevista al paragrafo 23 dell’Appendice, ivi compresa quella riferita all’imposta di bollo.
- Il contratto sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell’offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale previsti al paragrafo 23 dell’Appendice.
La presente “Richiesta preventivi” non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. La presentazione del preventivo offerta non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa dell’operatore economico all’affidamento in parola.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di lettere commerciali
(lettera-contratto);
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR della CAMPANIA. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA (CAP) 80133 XXXXXX, x.xxx Xxxxxxxxx 00. È esclusa la clausola arbitrale.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dr. Xxxxx Xxxxx.
Il PRESIDENTE
DR. XXXXXXXX XXXXXX
APPENDICE
Sommario
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 10
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 16
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 16
6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 17
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 21
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 21
12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 23
14. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – PROPOSTA TECNICA 26
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – PROPOSTA ECONOMICA 26
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 28
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 28
20. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
21. VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTA 29
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 30
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 30
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 31
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 32
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 32
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 32
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32
AVVISO IMPORTANTE
TUTTI I RIFERIMENTI ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO ACQUISTINRETEPA (PIATTAFORMA) NON SONO DA CONSIDERARE PERCHE’ AL MOMENTO IL SITO NON E’ ACCESSIBILE.
1. PREMESSE
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto Acquistinretepa (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/ . Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni di cui al D.Lgs. n 50/16 (di seguito denominato anche Codice) previste per le procedure di affidamento diretto alla luce delle disposizioni di cui alla Legge n. 120/2020, dal D.L. n.77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, dal DPR n.207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.Lgs. n.82/2005, dal DCPM n.148/2021 per quanto compatibile con la Piattaforma di negoziazione utilizzata, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando(i) di dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria(e) di abilitazione indicati nel documento “Richiesta preventivi” e dall’ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc. ) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 2.2.
Con la presentazione dell’offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale “Acquistinretepa” nonché le clausole dell’Allegato protocollo.
Per quanto riportato negli atti di gara si precisa che:
1) per Portale/sistema telematico/sistema/piattaforma si intende il Portale “Acquistinretepa” (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ;
2) per offerta telematica / offerta si intende il preventivo offerta inviato attraverso il Portale, comprensivo della documentazione amministrativa, della proposta economica.
Il presente appalto, in virtù dell’importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification
Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, e delle Linee guida dell’AGID. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché
di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
✓ parità di trattamento tra gli operatori economici;
✓ trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
✓ standardizzazione dei documenti;
✓ comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; comportamento;
✓ secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
✓ segretezza delle proposte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle stesse;
✓ gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della proposta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al presente documento e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle proposte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale, che costituisce parte integrante della presente documento.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di lancio della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fermo restando le ipotesi di interventi di manutenzione programmata e non.
1.2. DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente documento e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.3. del presente documento;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3. del presente documento;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale - fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12 del presente documento -, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
▪ il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
▪ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
▪ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3. IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali; per eventuali modalità di identificazione digitale si rinvia a quanto previsto nella
documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
DOCUMENTI DI GARA.
La documentazione di gara è elencata nell’ambito del documento “Richiesta preventivi”.
Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell’ambito della procedura MePA sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.
In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nella “Richiesta preventivi” prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx entro i termini riportati sullo stesso Portale.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla medesima piattaforma telematica e – qualora la procedura sia di tipo aperta - sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente entro 3 giorni prima della data di scadenza di presentazione dei preventivi offerta.
Ai fini della presentazione dell’offerta, il concorrente è tenuto a consultare la sezione relativa alle comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso, secondo le modalità previste nell’ambito della documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.
Le comunicazioni relative:
a) all'aggiudicazione;
b) all'esclusione;
c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto;
d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
avvengono utilizzando anche il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
In conformità a quanto previsto dal DPCM n.148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis e 6ter del D.Lgs.n.82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri:
- i concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul Portale l’indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt.6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese " il proprio indirizzo di posta elettronica (come stabilito anche dalla Cassazione Sez. Civile con Ordinanza n. 16365/2018);
- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.
- dunque è valida la notifica eseguita tramite Pec ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato.
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- l’operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- ricadono sull’operatore “inadempiente” le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.
***
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’affidamento è costituito da un unico lotto attesa la natura semplificata della procedura utilizzata.
3.1. DURATA DELL’APPALTO
Vedasi documento “Richiesta preventivi”.
3.2. OPZIONI E RINNOVI
Vedasi documento “Richiesta preventivi”.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, qualora in possesso dei requisiti sotto indicati.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.
Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.
Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’art.2615ter Codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Trova applicazione quanto previsto nel bando tipo ANAC n.1/2021
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all’estero alle seguenti condizioni ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.n.50/2016.
Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell’U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR n.445/2000.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.
5. REQUISITI GENERALI
Con la presentazione della proposta il concorrente (in forma singola o associata) conferma di possedere i requisiti generali come infra specificati.
La Stazione Appaltante richiederà al miglior offerente la presentazione delle relative dichiarazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
La verifica del possesso dei suddetti requisiti generali sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Bando tipo ANAC n.1 tenuto conto delle Linee guida ANAC n.4/2018.
La Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche anche nei confronti degli operatori non aggiudicatari.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che recita “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” In caso di servizi o forniture aventi ad oggetto ESCLUSIVAMENTE prestazioni (principali e/o secondarie) rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e
DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità / protocollo di legalità - ove presente - costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
Nell’ipotesi di appalti PNRR o PNC, trovano applicazione le cause di esclusione di cui all’art.47 co. 2 e 6 del D.L. 77/2021 conv. L. n.108/2021.
Relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale si precisa quanto segue:
✓ Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 ciascun operatore economico deve considerare l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato:
In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci; in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro il concorrente deve considerare il socio di maggioranza.
In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.
In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di lancio della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di lancio della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di lancio della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
I
reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del Codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
✓ Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del citato comma 4.
✓ Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co.5 lett. l) del D.Lgs.n.50/2016 si precisa che la circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di lancio della RDO.
✓ Nell’ipotesi di concordato ex art.186-bis R.D. n.267/1942, il concorrente deve possedere il provvedimento di ammissione al concordato e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché considerare il divieto di partecipare quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e l’assenza di altre imprese aderenti al raggruppamento assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; il concorrente deve possedere una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Con la presentazione della proposta il concorrente (in forma singola o associata) conferma di possedere i requisiti speciali come specificati nei paragrafi successivi.
La Stazione Appaltante richiederà al miglior offerente la presentazione delle relative dichiarazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
La verifica del possesso dei suddetti requisiti speciali sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Bando tipo ANAC n.1 tenuto conto delle Linee guida ANAC n.4/2018.
La Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche anche nei confronti degli operatori non aggiudicatari.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dagli atti di gara.
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
0) Abilitazione MePA relativa al Bando di abilitazione / Categoria merceologica- Categorie merceologiche indicata/e nel documento “Richiesta preventivi”.
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, sarà acquisita in fase di controllo apposita dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito dell’Abilitazione MePA di cui al punto 6.1.lett. 0), deve essere posseduto almeno dalla mandataria.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale di cui al punto 6.1. lett. a), deve essere posseduto da:
□ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
□ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito tecnico professionale di cui al precedente punto 6.3. lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti/altre consorziate, fermo restando quanto previsto dall’art.83 co.8 del D.Lgs.n.50/2016.
6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito dell’Abilitazione MePA di cui al punto 6.1.lett. 0), deve essere posseduto dal Consorzio.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale di cui al punto 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal documento di Xxxxxxxxx preventivi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Fermo restando che non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del possesso dell’abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall’art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possegga l’abilitazione al MePA.
Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti - ove previste -, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
* * * *
L’operatore economico che intende far ricorso all’avvalimento - utilizzando le righe presenti a sistema nell’ambito della “Busta Amministrativa”- deve:
A) allegare apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente avente ad oggetto la volontà di far affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione ai sensi dell’art.89 del Codice dei contratti.
B) Allegare per ciascuna ausiliaria:
1) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale l’ausiliaria:
• attesti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• si obblighi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
3) Dichiarazioni/ Documentazione di cui al paragrafo 5 in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Si precisa, altresì, quanto segue:
- L’ausiliaria deve possedere i requisiti generali di cui al paragrafo 5.
- Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
- L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
La Stazione Appaltante richiederà al miglior offerente la presentazione della seguente documentazione per ciascuna ausiliaria ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione:
1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; non è possibile utilizzare la sezione «α» della Parte IV;
2) Dichiarazioni integrative sottoscritte digitalmente dall’ausiliaria relative a:
• assenza di causa di esclusione ex art.80 co.5 lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis e f-ter;
• dati identificativi dei soggetti ex art.80;
• iscrizione o domanda di iscrizione white list (se l’avvalimento è attinente ai settori di cui all’art 1, comma 53 della Legge n.190/12).
8. SUBAPPALTO
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nell’ambito della documentazione amministrativa, le parti del servizio/fornitura che intende in via facoltativa subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da parte dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c).
Si precisa a pena di esclusione che il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, deve - ove ammesso e nei limiti di legge
- dichiarare nell’ambito della documentazione amministrativa la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare; si precisa che per il subappalto necessario/qualificatorio non è possibile utilizzare l’apposita funzionalità strutturata del sistema MePA essendo quest’ultima riferita solo al subappalto di esecuzione e disponibile nell’ambito dell’offerta economica.
9. GARANZIE
9.1. GARANZIA PROVVISORIA
Non è richiesta la garanzia provvisoria.
9.2. GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l’appaltatore.
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice.
L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull’importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero in caso di accordo quadro calcolato sull’importo appalto cd Prezzo base secondo il disposto dell’art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Con riferimento alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria dall’art.93 co.7 del Codice.
L’aggiudicatario dovrà presentare tutti gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate; in particolare, si precisa quanto segue:
A. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
A1) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
A2) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice:
- se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione;
- se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
B. Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.
Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103, commi 5 e ss. del Codice.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, nonché avere una validità
fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa quanto segue:
▪ In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
▪ In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
10. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento.
Nell’ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:
- nel campo “Data Limite per la presentazione delle offerte” è indicato il termine ultimo per la presentazione delle proposte ovvero il termine entro cui le offerte devono pervenire;
- nel campo “Data Limite Stipula Contratto” è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l’operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell’offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale;
- nel campo “Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi” è inserita la data, indicata nella richiesta preventivi, entro la quale l’operatore aggiudicatario deve consegnare la merce (in caso di forniture di beni) oppure avviare l’esecuzione del servizio.
L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, fermo restando la disciplina contenuta nel D.Lgs.n.82/2005.
Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l’Operatore economico dall’obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l’utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.
Nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall’AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; l’utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.
La documentazione presentata in copia – ove ammessa - è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
L’offerta deve pervenire entro i termini indicati in Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.
Nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.
Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli della Piattaforma. Il Portale adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Tutti file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:
✓ .pdf -.jpg - .tiff - .bmp;
✓ .doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods;
✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.
In merito al funzionamento tecnico del Portale MePA, compresa tra l’altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale MePA (circa 10MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da Consip.
12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, e le condizioni stabilite negli atti di gara.
Si precisa inoltre che:
- la proposta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione della proposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all’invio dell’offerta.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Non sono ammesse né integrazioni all’offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno all’offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l’offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l’offerta.
NOTA BENE: il ritiro di un’offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall’offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara saranno escluse.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
La proposta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
In caso di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” (RTI, Consorzi, Rete di imprese e GEIE) occorre inviare un’unica offerta telematica come di seguito indicato:
- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del D.Lgs.n.50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell’impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
- In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell’art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del D.Lgs. 50/16, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’ATI o consorzio.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla presente procedura trova applicazione la disciplina di cui all’art.83 comma 9 del Codice.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della documentazione amministrativa - qualora previsti dalla richiesta di offerta - sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara – qualora previsti dalla richiesta preventivi - sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni e della proposta economica è sanabile.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” va compilata - nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dell’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip – secondo quanto previsto dai paragrafi 5, 6, 7 e 8 dell’Appendice nonché secondo quanto di seguito descritto in
caso di partecipazione da parte di RTI / Consorzi / Aggregazioni di imprese / GEIE:
Per RTI/consorzi/aggregazione di imprese/GEIE
- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, a pena di esclusione, rendere (nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”) la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio, l’indicazione della quota percentuale di ESECUZIONE e della parte
delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; in caso di raggruppamenti verticali, ove ammessi, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le prestazioni oggetto di affidamento (individuate nel documento richiesta preventivi) eseguite da ciascun operatore economico raggruppato/consorziato (si ricorda che la prestazione principale deve essere svolta dall’operatore mandatario); nel caso in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale o una prestazione secondaria (ipotesi di ATI mista) ove ammesso, dichiarazione relativa alle percentuali di prestazioni rese, per ciascuna prestazione, dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati.
- in caso di RTI/e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”), a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all’impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art.48 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
- in caso di RTI/consorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato.
Per i consorzi stabili
- I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, invece, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A tutti i consorziati designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica occorre presentare
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.
n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione in cui si indichino le quote di partecipazione.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica occorre presentare
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.
n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indichino le quote di partecipazione.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo occorre presentare
- in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e le quote di partecipazione dei singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le quote di partecipazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
Si precisa altresì quanto segue:
⮚ Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:
▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
▪ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
▪ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – PROPOSTA TECNICA
Non è prevista la presentazione di file relativi a documentazione di natura tecnica.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – PROPOSTA ECONOMICA
Nell’ambito dello specifico passaggio “Offerta per lotto …” previsto dal Sistema MePA, con riferimento all’offerta economica, l’operatore economico deve a pena di esclusione inserire:
⇒ il file relativo alla propria offerta economica, utilizzando la funzione di generazione del file pdf presente in Piattaforma MePA previa compilazione dei campi strutturati presenti a Sistema,
⇒ (solo in caso di offerta con indicazione dei prezzi unitari) il file relativo ai prezzi unitari offerti per le singole voci previste unitamente – ove sono indicate le corrispondenti quantità – al prezzo complessivo quale sommatoria dei singoli prezzi unitari offerti moltiplicati per le relative quantità
poste a base di gara.
NB: I prezzi unitari offerti vanno presentati mediante allegazione di un file separato da quello generato automaticamente dal sistema telematico; a tal proposito si invita – ove previsto - ad utilizzare preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero la struttura dello stesso compreso il numero massimo di cifre decimali utilizzabili ivi previsto. In caso di presentazione di prezzi unitari con numero di decimali superiore a quello previsto, si procederà ad arrotondare i prezzi offerti in aumento se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore inferiore a cinque.
L’offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, nonché - se previsti – gli ulteriori file allegati devono a pena di esclusione essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre nell’ambito della documentazione amministrativa una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.
Si precisa, altresì, a pena di esclusione che l’offerta economica - ivi compresi gli allegati - è sottoscritta digitalmente:
⮚ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
⮚ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
⮚ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
⮚ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
⮚ in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
* * * *
Per la compilazione della sezione “Scheda di offerta”, si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un’eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:
✓ la funzione “Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo” , ove disponibile, non va utilizzata in quanto in ogni caso il concorrente - con la presentazione della propria offerta - risulta vincolato ad eseguire a regola d’arte l’appalto così come descritto negli atti di gara;
✓ in fase di caricamento della RDO, la Stazione Appaltante procede – ove possibile - ad eliminare le caratteristiche della fornitura/servizio oggetto di affidamento presenti di default a sistema; si precisa che in ogni caso la disciplina prevista negli atti di gara prevale sulle caratteristiche (tipo/formato/valore/regole di ammissione) riportate a sistema; per le caratteristiche “non eliminabili” a livello telematico e caratterizzate dal valore “0” (zero) o “.” (puntino) e con regola di
ammissione “Unico valore ammesso” (cc.dd caratteristiche bloccate), non sarà consentito al concorrente di inserire – nei relativi campi - alcun dato differente al fine di non presentare un’offerta difforme alle caratteristiche di fornitura indicate negli atti di gara; per le citate caratteristiche bloccate, il valore “0” (zero) o “.” (puntino) viene impostato convenzionalmente al solo scopo di eliminare logicamente i dati strutturati di offerta (ovvero quelli presentati direttamente a sistema), fermo restando che il concorrente è vincolato a pena di esclusione con la presentazione della propria offerta alle caratteristiche/condizioni di fornitura previste dagli atti di gara;
✓ nell’ipotesi in cui l’offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibili – il campo relativo al prezzo o all’unità di misura. In caso di discordanza, prevale l’offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;
✓ nell’ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l’offerta sottoscritta digitalmente.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo / uno o più importi unitari a base d’asta ovvero in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell’appalto, che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento ex D.L. n. 66/2014.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Vedasi documento “Richiesta preventivi”
18. COMMISSIONE
L’affidamento sarà gestito dal RUP ovvero dal Punto ordinante, nel rispetto delle competenze del RUP specificate nel Bando tipo ANAC n.1/2021.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, e considerati i principi di semplificazione e proporzionalità che caratterizzano l’affidamento in parola, la presente procedura non prevede sedute pubbliche on site per l’apertura delle buste telematiche contenenti i preventivi offerta.
I concorrenti riceveranno tramite la Piattaforma comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
La Piattaforma consente:
a) la pubblicità delle attività di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte economiche;
b) la riservatezza delle attività di valutazione che non sono pubbliche.
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.
20. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura di affidamento si svolge - nel rispetto delle competenze individuate in capo al RUP ai sensi del Bando tipo ANAC n.1/2021 - attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA e di seguito sinteticamente riportato:
▪ apertura delle buste “Documentazione” relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti
▪ verifica della completezza della documentazione ove presentata;
▪ verifica della conformità della documentazione amministrativa - ove presentata - a quanto richiesto dagli atti di gara;
▪ attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13 ai fini dell’ammissione/esclusione degli stessi.
La prima seduta, se non indicata sul Portale, sarà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma - di regola - almeno 1 ora prima della data fissata.
È facoltà della Stazione Appaltante nominare un Seggio di gara; quest’ultimo può avvalersi del Punto Ordinante per la gestione operativa delle attività/comandi da azionare nell’ambito della Piattaforma telematica.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
21. VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTA
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa presentata, la procedura di affidamento prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA.
La data e l’ora della seduta/e di apertura delle proposte economiche – qualora non avvenga in continuità con la seduta di valutazione della documentazione amministrativa - sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma - di regola - almeno 1 ora prima della data fissata.
Si precisa che in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà a richiedere una miglioria secondo le modalità che saranno successivamente comunicate in conformità al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Xxx xxxxxxxx l’ex aequo si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio (estrazione del lotto) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate in conformità al paragrafo 2.3.
Ai sensi dell’art.95 co. 12 del Codice, si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Punto Ordinante/seggio di gara (ove previsto) procederà a comunicare, tempestivamente al RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di preventivi offerte parziali, plurimi, condizionati, alternativi nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di preventivi offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o in aumento rispetto all’importo / uno o più importi unitari a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia in conformità alla disciplina dettata dall’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni preventivo che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente basso.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La stazione appaltante procede all’affidamento tenuto conto delle risultanze della procedura e nel rispetto tra l’altro delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
Qualora nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante procederà alla decadenza dall’affidamento e alla segnalazione all’ANAC, nonché ad individuare un nuovo affidatario utilizzando eventualmente i preventivi acquisiti.
Il RUP provvederà a richiedere all’operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto tra cui:
▪ Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;
▪ Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;
▪ Garanzia definitiva ove prevista;
▪ (in caso di ATI): atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all’art.48 del D.Lgs. n. 50/2016 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
▪ (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi
dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
▪ Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo ove previsto;
▪ Polizza per responsabilità civile ove prevista;
▪ (ove pertinente) i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
▪ Spese contrattuali (versamento dell’imposta di bollo).
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.80 co.12 del Codice.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e alla Legge n.120/2020.
Fermo restando il rispetto, tra l’altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione secondo le modalità previste dalla Piattaforma MePA.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Vedasi documento “Richiesta preventivi”.
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
Vedasi documento “Richiesta preventivi”.
27. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è disciplinato dall’art.53 del D.Lgs. 50/16
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Vedasi documento “Richiesta preventivi”.
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Base giuridica e natura del conferimento
- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura del conferimento
- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti – ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione “Società Trasparente” nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Periodo di conservazione dei dati
- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.
Processo decisionale automatizzato
- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato
Diritti dell'interessato
- Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento
- Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l’indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all’indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.
Consenso del concorrente/interessato
- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.