Contract
SCHEMA DI CONTRATTO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA DI ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI NONANTOLA PER LA DURATA DEL MANDATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
TRA
- Il Comune di Nonantola (C.F. 00237070362), nella persona del Dott. Stefano Sola, che agisce nel presente atto con l'incarico di Direttore dell’Area Amministrativa Affari Generali, giusto decreto sindacale prot. n. 21361 del 07.10.2019
- Il/la Sig./ra
E
nato/a a
il
e residente a
alla via/piazza , C.F. ;
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Comune di Nonantola, in esecuzione della determinazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, affida al/alla Sig./ra l’incarico di collaborazione professionale esterna di addetto alla comunicazione presso il Comune di Nonantola per la durata del mandato dell’Amministrazione comunale, nei termini di seguito descritti.
Art. 1 - Natura giuridica dell’incarico.
1. Il rapporto contrattuale viene inquadrato nella fattispecie del lavoro autonomo, con emissione di fattura o nota compenso ai sensi dell’art. 2222 del codice civile senza instaurazione di rapporto di lavoro dipendente né vincolo di subordinazione tra l’incaricato e il committente Comune di Nonantola.
Art. 2 - Oggetto della prestazione.
1. L’incaricato dovrà svolgere con autonoma organizzazione del lavoro e con l’utilizzo di mezzi propri le seguenti attività:
a. Redazione, invio, monitoraggio di comunicati stampa e note sull’attività istituzionale dell’Ente e sulla vita sociale del paese;
b. Cura e conservazione organizzata con mezzi idonei dei comunicati stampa e della rassegna stampa sull’Ente;
c. Organizzazione e gestione di conferenze stampa (occasionale);
d. Aggiornamento costante dell’indirizzario informatico (mailing list) degli organi di informazione (radio, televisioni, siti web, social network, quotidiani e carta stampata in genere) destinatari dell’attività informativa dell’Ente;
e. Gestione delle relazioni con gli organi di informazione, nel segno della massima trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire;
f. Relazioni con redazioni del territorio per la gestione coordinata d’informazioni da Nonantola;
g. Redazione di testi e reperimento o produzione di immagini fotografiche per l’organo comunale d’informazione, che ha periodicità quadrimestrale, e per altri organi informativi territoriali;
h. Correzione di bozze dell’organo comunale d’informazione;
i. Presenza alle sedute del Consiglio Comunale, se di particolare interesse per l'Amministrazione (indicativamente una seduta al mese in orario serale);
j. Presenza nella sede municipale per una giornata a settimana (indicativamente il giovedì), per riunioni, incontri, colloqui con gli organi politici e tecnici di vertice, finalizzati all’acquisizione di contenuti da utilizzare per l’attività informativa;
k. Presenza ad eventi pubblici dell’Ente locale (all’occorrenza).
Art. 3 - Modalità di esecuzione.
L’incarico sarà espletato dal soggetto selezionato senza vincolo di subordinazione (ex art. 2222 e ss. del codice civile), ma sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dal Sindaco e dal competente Responsabile d’Area nonché coordinandosi con i Responsabili di Area e Servizi.
L’incarico comporterà, in ogni caso, la partecipazione agli incontri a rilevanza istituzionale e agli eventi promossi dall’Amministrazione comunale, senza ulteriori oneri finanziari.
L’incaricato, durante l’espletamento del servizio:
- dovrà attenersi alle indicazioni, direttive, programmi ed obiettivi indicati dall’Amministrazione;
- avrà a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro, con l’obbligo di restituirla al termine dell’incarico;
- potrà avvalersi delle risorse strumentali strettamente necessarie all’attività del Comune di Nonantola nell’ambito dell’orario di apertura degli uffici;
- dovrà impegnarsi a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni relative all’incarico conferito senza ulteriori oneri finanziari per l’Ente;
- dovrà eseguire personalmente l’incarico, ferma restando la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari esclusivamente per l’esecuzione di compiti di carattere marginale o secondario;
- sarà tenuto ad osservare l’obbligo di fedeltà di cui all’ articolo 2105 del codice civile;
- sarà tenuto ad osservare il segreto professionale.
L’incaricato sarà libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per altri committenti. Le prestazioni verranno rese in base ai tempi di organizzazione del servizio; eventuali ulteriori attività dell’incaricato non dovranno condizionare lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente incarico.
Qualora l’incaricato sia iscritto all’albo dei giornalisti, il medesimo dovrà provvedere a propria cura e spese al mantenimento dell’iscrizione all’albo professionale (ex art. 2229 del Codice civile).
L’incaricato dovrà impegnarsi a rispettare le norme del Codice di comportamento vigente nell’Ente per i dipendenti pubblici ex art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 se e in quanto applicabili anche al presente incarico (Codice generale D.P.R.
n. 62/2013 e Codice dell’Ente approvato con atto G.C. n. 12 del 24/01/2014).
Art. 4 - Luogo di esecuzione, durata e fissazione di un termine ex art. 2224 c.c.
1. Le prestazioni dovranno essere rese presso la Sede dell’Ufficio del Sindaco sito in via Roma n. 41, a Nonantola, e inoltre presso ogni altro luogo in cui sia previsto e/o possibile lo svolgimento dell’attività, a cui l’incaricato/a accederà con mezzi propri e con spese a proprio carico.
2. L’incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto di incarico fino al 31/12/2024.
3. Ai sensi dell’art. 2224 del codice civile, è contemplato un periodo della durata di due mesi entro il quale l’incaricato deve conformarsi all’esecuzione delle attività secondo le condizioni stabilite dall’Amministrazione. Periodo al termine del quale il committente può recedere dal contratto.
Art. 5 - Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento.
1. Il compenso è fissato in € 14.932,80 annui, onnicomprensivo di oneri previdenziali e fiscali; sul compenso verrà operata la ritenuta d’acconto IRPEF del 20%. Nel compenso si ritengono inclusi, altresì, tutti gli oneri e le spese inerenti all’accesso sia alla sede municipale sia ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni cui l'addetto alla comunicazione deve partecipare.
2. I pagamenti avverranno per ognuna delle annualità interessate in due soluzioni, ogni 6 mesi, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o nota di compenso.
Art. 6 - Cause di risoluzione del contratto.
1. Costituisce causa di risoluzione del contratto l’interruzione della prestazione, per causa dipendente dall’incaricato, per periodi complessivamente superiori a 4 settimane, fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni eventualmente già rese.
2. L’Ente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali professionali e deontologici, o causa valutazione conclusiva al termine del periodo di due mesi fissato ai sensi dell’art. 2224 c.c. di cui all’art. 4, comma 3, del presente contratto.
3. L’incaricato può risolvere il contratto:
- qualora l’Ente non provveda al regolare pagamento delle fatture, previa messa in mora per un periodo non inferiore a 30 giorni di calendario;
- sempre, con un preavviso di almeno 45 giorni di calendario e versamento di un indennizzo a favore dell’Ente pari ad € 300,00.
Art. 7 - Cessione del contratto.
1. L’incaricato non può cedere il contratto a terzi.
Art. 8 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L’incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, “Tracciabilità dei flussi finanziari”, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente incarico.
2. Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto costituisce, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 9 - Obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e dal Codice generale.
1. L’incaricato s’impegna a rispettare le norme del Codice di comportamento vigente nell’Ente per i dipendenti pubblici ex art. 54 D.Lgs. n. 165/01 se e in quanto applicabili anche al presente incarico (Codice generale D.P.R. n. 62/2013 e Codice dell’Ente approvato con atto G.C. n. 12 del 24.01.2014).
Art. 10 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.
1. In esecuzione del presente contratto, l’incaricato effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. L’incaricato è, pertanto, designato dal Comune di Nonantola quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 3, del Regolamento unico per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Comuni del Sorbara n. 6 del 25/05/2018. L’incaricato si obbliga a dare esecuzione al presente contratto conformemente a quanto previsto dall’accordo allegato.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 11 - Sicurezza e riservatezza.
1. L’incaricato ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’incaricato è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L’incaricato può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L’incaricato potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’incaricato stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L’incaricato non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. L’incaricato è, altresì, tenuto all’obbligo di riservatezza postuma, impegnandosi pertanto a non divulgare né utilizzare in alcun modo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività anche successivamente alla scadenza dell’incarico.
Art. 12 – Controversie.
1. Eventuali controversie insorgenti tra le Parti circa l’interpretazione del presente contratto e della sua applicazione saranno deferite al Tribunale di Modena.
Nonantola, lì
Per il Comune di Nonantola Il Direttore dell’Area XX.XX. (Dott. Stefano Sola)
L’incaricato
Clausole vessatorie
Il/la sottoscritto/a Sig./ra dichiara di conoscere e accettare, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, le clausole contrattuali contenute negli artt. 4-6-8-11-12.
L’incaricato