CONTRATTO DI APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RADDOPPIO SELETTIVO DELLA STAZIONE DI MELLITTO DELLE FERROVIE APPULO LUCANE. . |
CONTRATTO DI APPALTO
articolo 59, comma 5 bis, d.lgs. n. 50/2016
Euro | ||
a) | Importo lavori soggetti a ribasso | 4.026.994,92 |
b) | Importo progettazione esecutiva, soggetto a ribasso | 35.864,51 |
c) | Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso | 74.212,65 |
1) | Totale appalto (a + b + c) | 4.137.072,08 |
INDICE
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto ......................................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto .................................................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto..............................................................................................
Art. 4 Categorie dei lavori, gruppi di lavorazioni omogenee .......................................................................
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 Norme regolatrici dell’appalto
Art. 6 Documenti che fanno parte del Contratto ......................................................................................
Art. 7 Ordine di prevalenza delle norme contrattuali ................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ..................................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ............................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....................................................
Art. 11 Norme generali su materiali e componenti; valutazione della qualità delle opere ...............................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini .........................................................................
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori............................................................................................................
Art. 14 Termini per la progettazione esecutiva ...........................................................................................
Art. 15 Termini per l'ultimazione dei lavori .................................................................................................
Art. 16 Proroghe ......................................................................................................................................
Art. 17 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori ...................................................................................
Art. 18 Sospensioni ordinate dal R.U.P. ......................................................................................................
Art. 19 Penali in caso di ritardo .................................................................................................................
Art. 20 Programma esecutivo dei lavori, cronoprogramma, interferenze ed espropri .....................................
Art. 21 Inderogabilità dei termini di esecuzione ..........................................................................................
Art. 22 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ...............................................................
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 23 Anticipazione ................................................................................................................................
Art. 24 Pagamenti in acconto ....................................................................................................................
Art. 25 Pagamenti a saldo .........................................................................................................................
Art. 26 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ....................................................................................
Art. 27 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ........................................................................................
Art. 28 Revisione prezzi ............................................................................................................................
Art. 29 Cessione del contratto e cessione dei crediti ...................................................................................
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 30 Lavori a misura .............................................................................................................................
Art. 31 Lavori in economia ........................................................................................................................
Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ....................................................................
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 Cauzione definitiva e ritenute di garanzia ........................................................................................
Art. 34 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa........................................................................................
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 Variazione dei lavori ......................................................................................................................
Art. 36 Varianti per errori od omissioni progettuali......................................................................................
Art. 37 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .................................................................................
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 Norme di sicurezza generali ...........................................................................................................
Art. 39 Sicurezza sul luogo di lavoro ..........................................................................................................
Art. 40 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC); modifiche e integrazioni al PSC....................................
Art. 41 Piano operativo di sicurezza ..........................................................................................................
Art. 42 Xxxxxxxxxx e attuazione dei piani di sicurezza ................................................................................
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 Subappalto ...................................................................................................................................
Art. 44 Responsabilità in materia di subappalto ..........................................................................................
Art. 45 Pagamento dei subappaltatori ........................................................................................................
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 46 Accordo bonario e transazione .......................................................................................................
Art. 47 Definizione delle controversie ........................................................................................................
Art. 48 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ..........................................................................
Art. 49 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .................................................................
CAPO XI – ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 50 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione ...............................................................................
Art. 51 Termini per il collaudo ..................................................................................................................
Art. 52 Presa in consegna dei lavori ultimati...............................................................................................
CAPO XII - NORME FINALI
Art. 53 Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore.........................................................................................
Art. 54 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ........................................................................................
Art. 55 Materiali di scavo e di demolizione..................................................................................................
Art. 56 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati .........................................................................................
Art. 57 Danni di forza maggiore ................................................................................................................
Art. 58 Custodia del cantiere .....................................................................................................................
Art. 59 Cartello di cantiere ........................................................................................................................
Art. 60 Spese contrattuali, xxxxxxx, xxxxx ..................................................................................................
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal “correttivo” d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 -
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle parti transitoriamente applicabili);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva).
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nella redazione del progetto esecutivo, nonché nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) Soggetto attuatore: FERROVIE APPULO LUCANE
Denominazione dell’appalto conferita dalla Stazione appaltante: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RADDOPPIO SELETTIVO DELLA STAZIONE DI MELLITTO, DELLE FERROVIE APPULO LUCANE.
b) Descrizione sommaria:
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione di tutti i lavori finalizzati al raddoppio selettivo della linea Bari – Matera delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. da realizzarsi nella stazione di Mellitto.
L’intervento consiste nel raddoppio del binario unico esistente per un tratto limitato della linea di circa 3000 metri di lunghezza, dal Km 29+960 al Km 33+190 e nella modifica degli apparati di stazione dell’impianto di Mellitto in modo da realizzare le condizioni per consentire l’incrocio dinamico dei treni, senza necessità di arresto. Per realizzare le condizioni per l’incrocio dinamico, l’intervento prevede:
-l’allargamento dell’impianto di Mellitto attraverso l’allontanamento dei due deviatoi di passaggio da semplice a doppio binario fino ad avere un tratto a raddoppio di circa 3 Km;
-l’introduzione di segnali di partenza esterni, che proteggono i punti di passaggio da doppio a semplice binario e permettono di suddividere il transito attraverso l’impianto di Mellitto in tre itinerari (di arrivo interno, di partenza interno e di partenza esterno);
-l’eliminazione dell’attraversamento a raso dei binari di stazione da parte dei viaggiatori.
c) ubicazione: territorio di Mellitto tra il Km 29+960 e il Km 33+190 della linea ferroviaria Bari - Matera.
3. Sono compresi nell’appalto la redazione del progetto esecutivo e tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e dal redigendo progetto esecutivo, che dovrà essere approvato dalla stazione appaltante.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1.L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue:
Euro | ||
a) | Importo lavori soggetti a ribasso | 4.026.994,92 |
b) | Importo progettazione esecutiva, soggetto a ribasso | 35.864,51 |
c) | Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso | 74.212,65 |
1) | Totale appalto (a + b + c) | 4.137.072,08 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato agli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3 ed è quindi pari, applicando quanto offerto in sede di gara e confermato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, al complessivo importo di €
3. L’importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto n. 81 del 2008.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato ”a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis del Codice dei contratti pubblici.
2. L’importo contrattuale dei lavori come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario e indicato al suindicato paragrafo 2 dell’art. 2 che precede, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso sui lavori offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini del comma 4.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
a) ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), per l’importo netto determinato ai sensi dell’art.
2, comma 2;
b) agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e di coordinamento del cantiere di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), per l’importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante.
6. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l’appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei tracciati e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in rela- zione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;
- di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere che risultassero necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera, ad esigenze legate a subappalti o forniture in opera oppure alla installazione di apparecchiature e componenti.
Art. 4 - Categorie dei lavori, gruppi di lavorazioni omogenee
0.Xx sensi dell’Allegato A richiamato nel vigente articolo 61, d.p.r. n. 207/2010, come aggiornato dal d.m. 10 novembre 2016, n. 248, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie
Categoria prevalente:
OS 29, in classifica III bis, per un importo complessivo di €. 1.388.228,13 (incidenza del 34,47%).
Categorie scorporabili;
OG3, in classifica III bis, per un importo complessivo di € 1.338.721,47 (incidenza del 33,24%) OS9, in classifica III bis, per un importo complessivo di € 1.300.045,32 (incidenza del 32,29%)
2. In ordine alla possibilità di subappalto si richiamano le previsioni di legge in materia di cui all’ art. 105, d.lgs. n. 50/2016 e art. 1, d.m. n. 248/2016.
4. Sono implicitamente comprese nell’importo contrattuale e nell’elenco prezzi - da utilizzare anche per la contabilizzazione a misura di eventuali variazioni in più o in meno dei lavori a corpo qualora se ne manifesti l’esigenza in corso d’opera - tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili e agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di sottofondi e rinfianchi, fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 - Norme regolatrici dell'appalto
1. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e che sono pertanto contrattualmente vincolanti, in particolare:
- Legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016, come integrato e modificato dal d.lgs. 19.4.2017, n. 56, nonché da tutti gli atti e i provvedimenti attuativi, tra cui Linee Guida ANAC e decreti ministeriali e interministeriali;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle parti ancora transitoriamente applicabili;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relativo alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il regolamento edilizio e di igiene del Comunie di Grumo Appula (Ba).
2. Le funzioni di “Responsabile del procedimento” verranno svolte dall’xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, che interviene in rappresentanza delle Ferrovie Appulo Lucane (C.F./p.IVA n. 05538100727), presso le quali è domiciliato per la carica.
La composizione dell’Ufficio di direzione dei lavori verrà comunicata all’appaltatore a cura del Responsabile del procedimento.
Art. 6 - Documenti che fanno parte del Contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a) Il presente Schema di Contratto;
b) Il Capitolato speciale di appalto e l'Elenco dei Prezzi Unitari; c) Il Regolamento Generale;
d) Il progetto definitivo a base di gara;
e) Progetto esecutivo (da redigere a cura dell’Appaltatore);
f) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed all’allegato XV dello stesso decreto, e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
g) Il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, lettera h, del D. Lgs. n. 81/08 ed all’allegato XV dello stesso decreto (da redigere a cura dell’Appaltatore);
h) Il cronoprogramma dei lavori.
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: i) Il computo metrico estimativo;
j) Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;
k) Le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 119 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.
Art. 7 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
1. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) contratto di appalto;
3) schema di contratto;
4) capitolato speciale d’appalto;
5) elaborati dei progetti definitivo ed esecutivo dell’appalto, secondo il seguente ordine: strutturali e architettonici: nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica;
6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente reperibile nei documenti sopra richiamati;
7) i piani di sicurezza;
8) il cronoprogramma.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l’immediata redazione del progetto definitivo/esecutivo e l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110, d.lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio, ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla F.A.L. s.r.l..
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali e i componenti; valutazione della qualità delle opere
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di progetto, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento: elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza di cui al precedente art. 7, da tenere presenti nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’articolo 111, comma 1 bis, d.lgs. n. 50/2016.
3. La qualità delle opere, ai fini dell'applicazione di riduzioni di compenso, sarà valutata dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche.
Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme Tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione degli stessi parametri che servono per la misurazione della qualità, la Direzione Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l'Impresa possa obiettare alcunché sulle eventuali penali che conseguiranno ai dati misurati.
Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente schema di contratto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori oggetto di appalto avrà inizio dopo la stipula del contratto e l’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 10 (dieci) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a 120 giorni da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
4. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e il primo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14 - Termini per la progettazione esecutiva
1. Il tempo utile per redigere il progetto esecutivo è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti da apposito ordine di servizio susseguente alla stipula del contratto.
2. L’appaltatore è tenuto a garantire il necessario supporto alla stazione appaltante durante la procedura di validazione del progetto esecutivo (30 giorni)
3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni per il progetto definitivo.
Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in max ( ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma precedente si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, per ragioni contingenti legate ad esigenze di cantiere, dopo non meno di 30 giorni dalla consegna dei lavori, a discrezione della direzione lavori e sentito il R.U.P., e rimanere sospeso per non più di 15 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 107, d.lgs. n. 50/2016 e non costituisce motivo per avanzare richiesta di oneri e compensi aggiuntivi da parte dell’appaltatore.
Art. 16 - Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 15.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, d.lgs. n. 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della
sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20.
Art. 18 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il Responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 15, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 19 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro ;
salvi ulteriori danni in conseguenza del mancato rispetto del suddetto termine.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 2;
b) nella presentazione dell’eventuale P.O.S. emendato con le indicazioni dell’Ufficio direzione lavori, di cui al
successivo art. 20, comma 1;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 20.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 20 - Programma di esecuzione dei lavori, cronoprogramma, interferenze ed espropri
1. Entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna all’Ufficio direzione lavori (direttore dei lavori e/o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) il piano operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere (P.O.S.) di cui al successivo art. 44. Entro 5 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all'impresa l'esito dell'esame della proposta di piano e qualora questo non ne abbia conseguito l'approvazione, l'impresa, entro 5 giorni dalla relativa comunicazione, presenterà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive della Direzione dei Lavori, che entro 5 giorni provvederà o meno all’approvazione.
L’appaltatore è tenuto ad apportare al piano le integrazioni e modifiche che venissero richieste dall’Ufficio direzione lavori prima della consegna dei lavori, con termine perentorio di 15 giorni a far data dalla consegna dei lavori stessa. Trascorso il predetto termine senza che il piano operativo così emendato sia stato consegnato, i lavori verranno sospesi e saranno applicate le penali di cui all’art. 19, comma 2 lettera b).
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
3. Qualora l’appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.
4. Nella redazione del programma, l’appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole nella misura di 40 giorni lavorativi, come disposto dall’art. 40 del regolamento generale.
L’appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- delle possibili interferenze con le attività dell’Istituto e di altre imprese che operano nello stesso complesso, con le quali vanno concordate le condizioni atte a minimizzare oneri e rischi, adeguandosi, in difetto, alle disposizioni del Direttore dei lavori senza che questo comporti il riconoscimento di indennizzi o compensi;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo
stagionale in cui vanno a ricadere.
5. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
6. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. Il programma deve essere aggiornato ove necessario prima dell’approvazione dei singoli SAL.
7. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
9. Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, l'impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione del tracciato, indicando, con opportune xxxxxx, i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle xxxxxx, fino all’ultimazione delle opere.
L'impresa dovrà altresì prestarsi alla consegna, su supporto informatico e cartaceo, degli elaborati grafici di dettaglio, verificati con il progetto posto a base d'appalto, e già predisposti per ogni esigenza derivante dall'esecuzione delle opere, sia per la contabilità dei lavori, che per la banca dati dell'opera finita.
Le registrazioni informatizzate dovranno essere compatibili con i programmi in uso presso l’Ente Appaltante.
00.Xx Responsabile del procedimento accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, essendo di
proprietà della Stazione appaltante l’area in cui saranno eseguiti i lavori.
11. Le parti danno atto che sussiste la piena ed attuale disponibilità delle aree su cui insiste l’intervento.
12. Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, e comunque prima dell’esecuzione degli scavi, l’appaltatore è obbligato a contattare gli Enti fornitori dei sottoservizi e ad eseguire assieme ai tecnici degli Enti suddetti, ed in contraddittorio con la direzione lavori, il tracciamento delle linee interrate, il cui posizionamento dovrà essere riportato a cura dell’appaltatore stesso in appositi elaborati grafici di dettaglio e consegnato alla direzione del lavori su supporto informatico e cartaceo.
Eventuali interferenze che comportassero interventi di spostamento di impianti a rete, aerei o interrati, saranno rimosse a cura e spese della stazione appaltante, in accordo a quanto indicato negli elaborati di progetto riguardanti le interferenze e le fasi di cantiere, senza che ciò costituisca motivo per sospensione dei lavori, a meno di diversa indicazione del direttore dei lavori.
Allo scopo, l’appaltatore è obbligato in base al presente schema di contratto a consentire l’accesso alle aree di cantiere da parte delle imprese e degli operatori addetti allo spostamento dei servizi interferenti, ed a modificare il programma dei lavori in modo da coordinare le proprie attività con quelle delle imprese esterne, in base alle indicazioni che saranno fornite dal direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, senza che ciò comporti motivo per compensi aggiuntivi, fermo restando la facoltà del direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento di procedere a sospensione dei lavori in presenza delle evenienze di cui agli artt. 17 e 18, per la cui disciplina si rimanda agli articoli suddetti.
Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione del subappalto che l’appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
f) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni;
g) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
h) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;
i) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
l) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
m) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
n) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 22.
Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 23 - Anticipazione
1. In favore dall’appaltatore sarà corrisposta l’anticipazione contrattuale, nella percentuale e con le modalità e
condizioni previste dall’art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016.
Art. 24 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del presente contratto, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, nonché al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti e delle imposte, raggiungono un importo non inferiore a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, ad avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio di cui al successivo articolo 53.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 178 e ss. del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro trenta giorni dall’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, nonché della certificazione della regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio relativa agli stessi soggetti;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4, 5 e 6, e 47, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, all’avvenuta trasmissione delle fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 113 bis, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 e dalla legge 205/2017).
Art. 25 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il conto finale verrà trasmesso, nei successivi trenta giorni, all’organo di collaudo a cura del R.U.P., unitamente alla propria relazione finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 24, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del
certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 113 bis, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 e dalla legge 205/2017).
Art. 26 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 24 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
Art. 27 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 28 - Revisione prezzi
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, al netto di quanto
già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 29 - cessione dei crediti
1. Le Ferrovie Appulo Xxxxxx possono riconoscere la cessione da parte dell’Affidatario di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione.
2. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al R.U.P..
3. La cessione del credito, ex art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 55/2016 è efficace e opponibile se, entro 45 giorni dalla notifica di cui sopra, non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 30 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente schema di contratto.
5. Sono da contabilizzare a misura gli oneri per la sicurezza.
6. Sono da contabilizzare a misura le seguenti opere: Scavi e rinterri
Demolizioni e rimozioni
Strutture – parte (fondazioni in c.c.a.)
Fossa di ispezione – parte (fondazioni e opere contro terra in c.c.a.) Sistema smaltimento acque meteoriche.
7. Sono altresì da contabilizzare a misura le eventuali variazioni di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici con un aumento di spesa non superiore al 5% dell’importo originario sulla base di apposito ordine di servizio che riporti gli estremi della intervenuta approvazione da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 161 del regolamento generale.
Ove si tratti di lavorazioni della stessa natura dei lavori contrattuali, ma le cui voci di prezzo non siano previste in contratto, si procede alla determinazione ed approvazione dei rispettivi nuovi prezzi, attraverso regolari analisi, in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 39, comma 3.
Art. 31 - Lavori in economia
1. Pur non essendo previsti lavori in economia, nell’eventualità si rendano necessari ad insindacabile parere del D.L., la loro contabilizzazione è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.
Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non è previsto che sia accreditato nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 24 il valore dei manufatti prima della loro messa in opera.
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 - Cauzione definitiva e ritenute di garanzia
1. L’Appaltatore ha prestato, nelle forme di legge e secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la
garanzia fideiussoria pari al 10% del corrispettivo contrattuale, per euro. ........... .(diconsi euro. ), rilasciata in data ............ da. ................., che si allega al presente atto sub lett. ), contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 50 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
5. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (euro zero e centesimi cinquanta ogni cento). Ferma restando la facoltà di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, secondo quanto precisato al comma 3 dell’art. 7 sopra richiamato, al relativo svincolo si provvede dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti competenti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento, come previsto dal comma 4 del medesimo art. 7.
Art. 34 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Viene dato atto che L’appaltatore ha rilasciato copia della polizza assicurativa n emessa da che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati copre tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e:
a) prevede una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto: euro … , di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro … ;
partita 2) per le opere preesistenti: euro ;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro … ;
b) deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) è stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a e quindi non inferiore al 10% dell’importo del contratto assicurato.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
a) l’estensione risulta dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 106, d.lgs. n. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore ritenga di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
3. Nella formazione di nuovi prezzi, nel caso in cui le lavorazioni interessate siano riconducibili a quelle riportate nell’Elenco regionale dei prezzi per l’esecuzione delle opere pubbliche”, il nuovo prezzo non potrà essere superiore a quello riportato in detto elenco, ridotto del ribasso percentuale offerto applicato al prezzo di elenco escludendo la quota relativa alla sicurezza (0,5%). Diversamente, sarà eseguita apposita analisi, nella quale saranno considerati un utile di impresa pari a quello eventualmente indicato dall’appaltatore nei giustificativi dei prezzi, o in mancanza di questo pari al 15%, ed un onere per spese generali pari a quello eventualmente indicato dall’appaltatore nei giustificativi dei prezzi, o in mancanza di questo pari al 10%; al prezzo così determinato sarà applicato il ribasso percentuale offerto, escludendo la quota relativa alla sicurezza (0,5%).
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di al d.lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 40 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC); modifiche e integrazioni al PSC
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dei commi seguenti.
3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 41 - Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’Allegato XV del d.lgs. n.81/08, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 dello stesso decreto, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 2, lettera b), dello stesso decreto, e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, comma 2 lettere e) ed f) dello stesso decreto, in riferimento a quanto indicato negli articoli 31, 32, 33 e 46 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 91, 92 e 100 del d.lgs. n. 81/2008.
Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nell'allegato XIII dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, all’Allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 - Subappalto
1. Il subappalto è disciplinato rigorosamente, anche con riferimento ai limiti quantiativi, dall’articolo 105, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.lgs. n. 56/2017) a cui si rimanda.
2. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
d) l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
e) l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
2) una dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione ex articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
3) una dichiarazione circa l’insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento ex articolo 2359 c.c.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
c) l’affidatario deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido col subappaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo
44 del presente schema di contratto.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 44 - Responsabilità in materia di subappalto
1. Ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, l’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. E’, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Ai sensi del comma 9 dell’art. 105, l'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme circa il trattamento normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. Ai sensi del successivo comma 14, l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 45 - Pagamento dei subappaltatori
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici.
2. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 46 - Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’art. 205, d.lgs. n. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo
26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta e' formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e' formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e' accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
7. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Art. 47 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 46 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria
competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. In deroga esplicita all’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, gli obblighi di cui al comma 5 sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell’appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 49 - Risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell’art. 108, d.lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
2. La stazione appaltante risolve, altresì, il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
3. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, d.lgs. n. 50/2016
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, d.lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
CAPO XI - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 50 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all’appaltatore che
ne abbia fatto richiesta.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dallo schema di contratto.
6. In base al precedente comma, l’appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, salvo per quelle di cui l’Appaltante si riserva, con il presente disposto, di richiedere la consegna anticipata, totale o parziale, in relazione alle esigenze dell’amministrazione usuaria e per le quali, ove prese in consegna anticipata, la custodia e la buona conservazione vanno assunte a proprio carico dall’amministrazione suddetta.
I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell’appaltante, alla cui esecuzione l’appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall’appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all’appaltatore inadempiente.
7. L’Impresa appaltatrice eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento alle attività lavorative in corso nell’area. Per gli oneri che ne derivassero l'impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
8. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 c.c., l'impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Xxx l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio, e la spesa andrà a debito dell'impresa stessa.
Art. 51 - Termini per il collaudo
1. Il certificato di collaudo è emesso, ai sensi dell’articolo 102, d.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Impresa, accertate in sede di collaudo, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
2. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’avvenuta liquidazione del saldo.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. L’Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell’organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.
Se l’Appaltatore non ottempera a tali obblighi l’organo di collaudo dispone che si provveda d’ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell’Appaltatore.
Nella eventualità di carenze o anomalie riscontrate dall’organo di collaudo, sono a carico dell’Appaltatore, le spese di visita della stazione appaltante per l’accertamento dell’avvenuta eliminazione delle suddette carenze o anomalie,
per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dalle stesse. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di
saldo da pagare all’Impresa.
Art. 52 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possi- bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell’appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei lavori e dall’appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione probatoria eventualmente necessaria.
6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente schema di contratto.
CAPO XII - NORME FINALI
Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri già previsti nel d.lgs. n. 50/2016, negli atti e nei provvedimenti attuativi di quest’ultimo, nonché nel regolamento generale ove transitoriamente applicabile, sono altresì compresi e compensati nel prezzo a corpo, i seguenti oneri elencati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, ai fini della verifica della corrispondenza dello stato dei luoghi alle indicazioni degli elaborati progettuali, da consegnare entro 15 gg. dall’avvio dei lavori;
b) l’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;
c) la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati; le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
d) il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
e) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere in condizioni di sicurezza, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
f) la manutenzione fino all’emissione del certificato di collaudo della viabilità pubblica esterna ed interna esistenti e della nuova viabilità, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori, nonché degli scoli delle acque;
g) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante, nonché qualunque spostamento della recinzione si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
h) la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi delle opere realmente eseguite comprese delle interferenze, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione il tutto in coordinate, in formato cartaceo e file.dwg secondo le indicazioni della D.L. e prima dei rispettivi S.A.L.;
i) per tutti i materiali e le apparecchiature verranno forniti prima dell’accettazione degli stessi le schede tecniche e i particolari costruttivi di dettaglio. Per tutte le opere strutturali in c.a. e acciaio andranno forniti i dettagli costruttivi e le relative distinte di ordinazione e i disegni di officina prima dell’avvio delle lavorazioni. Andranno inoltre forniti i piani operativi di cantiere e i piani di approvvigionamento dei materiali e i calcoli e i disegni relativi alle opere provvisionali, che dovranno essere sottoposte all’approvazione della D.L.;
j) la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
k) la presenza in cantiere di una struttura tecnica costituita almeno da un ingegnere o un geometra di comprovata esperienza come interfaccia con la D.L.;
l) l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell’appaltante;
m) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;
n) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
o) la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture fino al termine delle operazioni di collaudo;
p) la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico richieste dalla Direzione dei lavori e/o dal Collaudatore;
q) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;
r) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell’Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell’ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori;
s) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
t) la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
u) le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere.
v) la custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata";
w) l’effettuazione nel corso dell’esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori
riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988;
x) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Sono a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali così come prescritti dal Disciplinare e dalle Norme vigenti, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali.
Restano a carico dell’Ente Appaltante le sole spese relative alla certificazione delle prove rilasciate dal laboratorio, nonché le spese relative ad incarichi professionali per prove di carico ed ogni altro tipo di prova prescritta dal Disciplinare e/o norme vigenti, da liquidare a parte con i fondi a tale titolo previsti tra le Somme a Disposizione;
y) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
z) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
2. E’, altresì, onere dell’Appaltatore:
a) La predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione delle opere provvisionali, ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, per le quali tali prove siano richieste.
b) Le spese, anche di certificazione, per eventuali ulteriori campionature, prove, misure e verifiche per il controllo della qualità delle opere, ancorché non previste nel Disciplinare ma ritenute necessarie dalla D.L. o dall’organo di collaudo per stabilire l’idoneità dei materiali e dei componenti anche relativamente al controllo sulla qualità delle opere, svolte direttamente o con l’uso di ditte specializzate.
c) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell’appalto, nel numero e
dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla D.L..
d) L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, turbercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.
e) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
f) L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’ Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
g) L'Appaltatore è responsabile rispetto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra, l'impresa esecutrice dei lavori è tenuta allo scrupoloso rispetto delle norme contenute all’art. 2 del decreto legge 25/09/2002 n.210 (convertito in Legge 22 novembre 2002, n. 266) ed a osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla Direzione Lavori, in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, in particolare quelli previsti dal d.lgs. n. 81 del 2008. In particolare l'impresa è tenuta alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di Sicurezza. Tali piani formano parte integrante del contratto d'Appalto.
h) L’Impresa dovrà nominare un proprio responsabile tecnico delegato per la sicurezza (R.S.P.P., Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), che può coincidere con il Direttore di Cantiere, per recepire ed attuare tutte le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le disposizioni particolari derivanti dal piano di sicurezza e quelle impartite dal Coordinatore per l’esecuzione.
i) Il Responsabile della Sicurezza dell’Impresa (R.S.P.P.) dovrà ammettere in cantiere esclusivamente i lavoratori
ed i visitatori che si attengono alle prescrizioni impartite.
j) Viene esplicitamente convenuto che il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori potrà richiedere all’Impresa il “piano particolare di sicurezza” per le lavorazioni specialistiche o ritenute di particolare rischio; la redazione di tale piano resta a carico dell’Impresa Appaltatrice.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all’Ente Appaltante di risolvere il contratto per inadempienza dell'impresa, secondo quanto previsto dall’art. 108, d.lgs. n. 50/2016.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto segnalata alla Stazione appaltante dall’lspettorato competente, la Stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa, nonché all’Ispettorato suddetto, l’infrazione accertata e, in caso di mancato tempestivo adempimento, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme come sopra accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’Impresa non può opporre alcuna eccezione alla
Stazione appaltante, né ha titolo ad alcun risarcimento di danni.
Sulle somme accantonate e/o detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
L’Ente potrà procedere al pagamento diretto, anche in corso d’opera, ai dipendenti dell’appaltatore, ove quest’ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione da parte dell’Appaltatore in merito, il Responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni per i necessari accertamenti all’Ufficio Comunale del Lavoro.
3. L’Appaltatore rimane altresì tenuto:
a) A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche; dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni; dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni; nonché dalla Legge n.68 del 23.03.1999.
b) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo, a sue spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, comunicando a puro titolo informativo alla Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti, dopo l’acquisizione dei permessi degli Enti proprietari.
c) A consentire la contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da diverse imprese previo accordi con la D.L. per i tempi ed i modi di esecuzione degli stessi, nonché, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
d) Ad osservare le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori di costruzione o di demolizione di cui al Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152.
e) Ad espletare tutte le pratiche per l’impianto del cantiere, per cave di prestito, per discariche di materiali di risulta dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:
f) L’Appaltatore è obbligato alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile
g) L’Appaltatore dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dall’Ufficio del Genio Civile, Ufficio Comunale Difesa del Suolo o Magistrato delle Acque o da altri uffici competenti nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d’acqua e dovrà apprestare entro tempi compatibili con l’esecuzione programmata delle opere i relativi elaborati occorrenti ai fini dell’approvazione da parte degli Uffici suddetti. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dagli Uffici suindicati ed ulteriori loro prescrizioni, l'Impresa non potrà accampare diritti di sorta per compensi.
h) L’Appaltatore rimane unico e solo responsabile della realizzazione delle opere e della loro buona riuscita, nonché
della eventuale non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
i) L’Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna dell’opera all’Amministrazione, ed in genere accetta l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.
j) L’Appaltatore, è tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione dei Lavori tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l’inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall’art 21 del presente documento, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico per l’irregolarità di gestione e per inadempienze contrattuali.
k) L’Appaltatore dovrà apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale della Committente per la direzione ed assistenza dei lavori, completamente arredati e funzionali, alle richieste della Direzione dei Lavori. Detti locali dovranno essere dotati di telefono, fax, computer, stampante. Tutti i costi inerenti il funzionamento di detti uffici sono ricompresi nei prezzi contrattuali.
l) L’Appaltatore dovrà a propria cura e spese predisporre all’interno della propria area di cantiere una idonea area di stoccaggio dei materiali di scavo da utilizzare per la realizzazione dei rinterri previsti in progetto. Questi dovrà organizzare il proprio cantiere tenendo conto della necessità di fornire la dovuta assistenza alle operazioni di movimentazione e custodia dei materiali che giungono nel deposito. Questi oneri sono da intendersi interamente compensati nel prezzo offerto dall’appaltatore.
m) L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandati a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri.
n) L’Appaltatore è obbligato, durante l’esecuzione dei lavori, all’osservanza delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e coordinamento. Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l’esecuzione può disporre, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 81 del 2008, la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l’Impresa a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell’Impresa esecutrice stessa. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l’Impresa verrà formalmente diffidata e posta in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108, d.lgs. n. 50/2016.
o) L’Appaltatore è obbligato ad espletare le verifiche e gli accertamenti necessari presso gli Enti gestori di pubblici servizi (Comuni, ENEL, Italgas, Società Telefoniche ecc.) per la presenza nella zone dei lavori di canalizzazioni interrate e/o aeree e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno indicati dai predetti Enti. Nel caso di danneggiamenti o guasti l’appaltatore resta l’unico responsabile.
p) L'Appaltatore è tenuto a dettagliare il programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori,
l'appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dalle viabilità di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno anche esigere dall’Appaltatore appositi atti fidejussori a garanzia dei ripristini.
5. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
6. Gli oneri tutti sopra specificati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono compensati nei prezzi
unitari dei singoli lavori a misura e nel prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori a corpo.
Art. 54 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 55 - Materiali di scavo e di demolizione
1. Tutti i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
4. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che non trovino reimpiego nell’ambito del cantiere dovranno essere trasportati e conferiti a discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, che verrà compensato in base a quanto previsto per tale lavorazione, contabilizzata a corpo.
5. Le terre e rocce da scavo, nonché ogni altro sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis, d.lgs. n. 152/2006, sono riutilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati ai sensi dell’art. 186 del medesimo decreto; solo in caso di oggettiva e concreta impossibilità di reimpiego, tali rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti a discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, che verrà compensato secondo quanto previsto per tale lavorazione, contabilizzata “a corpo”.
Art. 56 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. Il materiale proveniente da scavi e demolizioni e reimpiegato in cantiere non è considerato materiale recuperato ai sensi del comma 1.
Art. 57 - Danni di forza maggiore
1. L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.
2. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui LL.PP. n. 2248/1865.
3. In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc..
Art. 58 - Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 59 - Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 (tre) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. I contenuti saranno comunicati all’appaltatore entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della
consegna dei lavori.
Art. 60 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Le maggiori per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.