Condizioni generali di acquisto
Condizioni generali di acquisto
I. Condizioni di contratto generali facenti fede
I contratti tra XXXXXXXXXXXX Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH (committente) e i suoi fornitori vengono stipulati esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni generali di contratto di XXXXXXXXXXXX Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH. Tutti i contratti, le modifiche e gli accordi accessori hanno validità solo se messi per iscritto. Sin d’ora ci si oppone espressamente a qualsiasi eventuale rinvio del fornitore alle proprie CGC. Le nostre Condizioni di acquisto trovano applicazione anche nel caso in cui, pur essendo a conoscenza di condizioni del fornitore contrarie o divergenti dalle nostre, accettiamo o paghiamo le consegne di prodotti e prestazioni del fornitore. Le nostre Condizioni di acquisto disciplinano anche tutte le forniture e prestazioni future del fornitore fino all’entrata in vigore delle nostre nuove Condizioni di acquisto.
II. Ordine
1. I contratti di fornitura (ordini e accettazione) e le consegne a scalare nonché le relative modifiche e integrazioni necessitano della forma scritta. Xxxxxx e consegne a scalare pos- sono avvenire anche mediante trasmissione remota di dati.
2. Se il fornitore non accetta l’ordine entro tre settimane dalla ricezione, il committente avrà il diritto di annullarlo. Le consegne a scalare diventano vincolanti al più tardi quando il forni- tore non vi si oppone entro due settimane dalla ricezione.
3. Entro i limiti del possibile per il fornitore, il committente può richiedere modifiche dell’og- getto della fornitura in termini di costruzione ed esecuzione. Le ripercussioni, in particolare per quanto concerne i maggiori e minori costi nonché i termini di consegna, vanno ade- guatamente regolamentate di comune accordo.
4. I preventivi di spesa o le offerte di qualsiasi tipo sono vincolanti e gratuite.
III. Pagamento
1. In caso di consegne anticipate l’esigibilità del pagamento è legata alla data di consegna concordata.
2. In caso di consegna affetta da vizi, il committente è autorizzato a trattenere il pagamento in proporzione al valore, fino a quando la consegna non sia eseguita nella maniera cor- retta.
3. Senza il previo consenso del committente, che non può essere rifiutato senza motivo, il fornitore non è autorizzato a cedergli i suoi crediti o a consentire a terzi di riscuoterli. In presenza di una riserva di proprietà prorogata, il consenso è da considerarsi impartito.
4. Eventuali variazioni di prezzo necessitano del consenso del committente.
5. I Il committente effettua il pagamento, salvo altrimenti indicato, 14 giorni dopo il ricevi- mento della merce e della fattura, con lo sconto del 3% oppure, al netto e senza sconti, 30 giorni dopo il ricevimento della merce e della fattura.
6. In assenza di accordi specifici, i prezzi si intendono DDP secondo gli Incoterms 2000 e sono comprensivi dei costi di imballaggio, IVA esclusa. Il rischio materiale è in capo al for- nitore fino al momento dell’accettazione della merce da parte nostra o di un nostro incari- cato nel luogo in cui la merce deve essere consegnata in base all’ordine.
IV. Denunce di vizi
II committente è tenuto a informare tempestivamente per iscritto il fornitore di eventuali difetti della fornitura, non appena essi vengano riscontrati nell’ambito del regolare svolgimento dell’atti-vità. In tal senso il fornitore rinuncia a sollevare l’eccezione di un ritardo nella denuncia dei vizi.
X. Xxxxxxxxxxxx
0. Tutte le informazioni commerciali o tecniche rese accessibili da parte nostra (compresi i dati che possano essere desunti da oggetti consegnati, documenti o software e altre co- noscenze o esperienze) devono essere mantenute confidenziali nei confronti di terzi salvo che si possa dimostrare fossero già di pubblico dominio, e potranno essere rese disponi- bili presso la sede del fornitore solo alle persone strettamente necessarie per il loro utilizzo ai fini della consegna a noi. Anche tali persone sono obbligate alla confidenzialità.
Le informazioni rimangono di nostra esclusiva proprietà e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne a noi destinate – senza il nostro previo consenso scritto. A nostra richiesta, tutte le informazioni da noi comunicate (incluse copie e registrazioni, se del caso) nonché gli oggetti concessi in prestito dovranno essere immediatamente e completamente a noi restituiti o distrutti. Ci riserviamo tutti i diritti rela- tivi a tali informazioni (inclusi i diritti d’autore e i diritti di privativa industriale e intellettuale, come brevetti, modelli d’utilità). Qualora tali informazioni ci siano state fornite da terzi, la riserva si applica anche nei confronti di detti terzi.
2. I prodotti realizzati sulla base di documentazione da noi predisposta, come disegni, mo- delli, stampi e simili, o di nostre informazioni confidenziali con nostri strumenti o strumenti modellati sugli stessi, non potranno essere utilizzati dal fornitore stesso né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche ai nostri ordini di stampa.
3. I subfornitori devono impegnarsi a osservare tali norme.
4. Le parti contraenti possono pubblicizzare la loro relazione commerciale solo previo con- senso scritto.
VI. Tempi e termini di consegna
I tempi e i termini di consegna concordati sono vincolanti. Per il rispetto dei tempi o dei termini di consegna fa fede il ricevimento della merce, inclusi tutti i documenti necessari, da parte del com- mittente. Nel caso in cui non sia stata concordata una consegna “franco fabbrica” il fornitore ren- derà tempestivamente disponibile la merce tenendo conto del tempo usuale per la spedizione.
Il fornitore è eventualmente obbligato a dimostrare l’avvenuta fornitura.
Il committente si riserva di rispedire al mittente la merce consegnata troppo in anticipo. I maggiori costi da ciò derivanti sono a carico del fornitore.
VII. Ritardo della consegna
1. Il fornitore è obbligato nei confronti del committente a risarcire il danno arrecato dal ri- tardo.
2. L’ammontare del risarcimento dipende dal ritardo della consegna. Salvo altrimenti con- cordato, esso è pari all’1% del valore dell’ordine per ogni settimana iniziata.
3. Il committente si riserva di provare un danno maggiore.
4. L’accettazione incondizionata di una fornitura o prestazione tardiva non comporta alcuna rinuncia alle richieste di risarcimento dei danni spettantici a fronte di detta fornitura o pres- tazione tardiva.
VIII. Forza maggiore
Forza maggiore, controversie sindacali, sommosse, azioni governative e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi esonerano le parti contraenti dalle loro obbligazioni per un periodo di tempo equivalente alla durata dell’impedimento e per la portata del loro effetto. Ciò vale anche nel caso in cui tali eventi intervengano in un momento in cui la parte contraente interessata è in mora. Le parti contraenti sono tenute, nei limiti del ragionevole, a fornire tempestivamente le informazioni necessarie e ad adeguare i propri obblighi alle mutate circostanze, in buona fede.
Se necessario, il fornitore è tenuto a dimostrare gli effetti della forza maggiore sull’ordine.
IX. Qualità e documentazione
1. Per la propria fornitura, il fornitore è tenuto a rispettare le regole della tecnica riconosciute, le norme di sicurezza, le norme antinfortunistiche e quelle in materia di sicurezza sul xx- xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, le specifiche concordate e le disposizioni sulla tutela del consumatore. La dichiarazione CE di conformità va allegata alla fornitura in ogni sua parte, se previsto dal diritto vigente (attualmente, le direttive CE). Ogni fornitore è tenuto a esibire la China Compulsory Certification (certificazione CCC) alla prima con- segna per ciascun nuovo articolo introdotto nell’assortimento, se previsto dal diritto vi- gente (attualmente: China National Regulatory Commission for Certification and Accredi- tation – CNCA –). Vanno comunicate tutte le norme di sicurezza necessarie. Eventuali
modifiche dell’oggetto della fornitura necessitano del previo consenso scritto del commit- tente.
2. Se la tipologia e la portata dei controlli nonché gli strumenti e metodi a tal fine utilizzati non sono stati concordati in modo fisso tra il fornitore e il committente, il committente, su richiesta del fornitore, è disposto a discutere assieme a quest’ultimo, nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e possibilità, dei controlli al fine di determinare lo stato necessario della tecnica di controllo.
3. Nella documentazione tecnica, il fornitore deve altresì trascrivere in appositi registri quando, come e a opera di chi gli oggetti della fornitura sono stati controllati per verifi- carne le caratteristiche critiche e quali sono i risultati dei test di qualità richiesti. La docu- mentazione relativa ai controlli deve essere conservata per dieci anni e, se necessario, va esibita al committente. Conformemente alle disposizioni di legge, il fornitore deve obbli- gare anche i subfornitori a rispettare tali norme.
4. Qualora le autorità, ai fini del controllo di determinati requisiti, xxxxxxxx di poter prendere visione del processo produttivo e della documentazione di controllo del committente, il for- nitore si dichiara disposto, su richiesta del committente, a concedere loro nella sua azi- enda gli stessi diritti, fornendo ogni ragionevole supporto.
5. Il fornitore deve adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza nella catena di forni- tura, nella produzione, nello stoccaggio, nelle operazioni di carico e nel trasporto. Vi rien- trano in particolare la messa in sicurezza dei locali aziendali, la protezione della merce da accesso non autorizzato e l’impiego di personale sicuro.
X. Garanzia
1. L’accettazione dei beni è soggetta a ispezione al fine di verificarne l’assenza di vizi, oltre che in particolare l’esattezza, la completezza e l’idoneità.
2. Salvo diversamente disciplinato nel prosieguo, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di vizi materiali e giuridici.
3. Spetta sostanzialmente al committente il diritto di scegliere il tipo di adempimento succes- sivo. Fatta salva l’applicazione dell’art. 439, comma 3 BGB il fornitore ha la facoltà di rifi- utare il tipo di adempimento successivo da noi scelto.
4. Xxx il fornitore non proceda subito a ovviare ai difetti dopo una nostra richiesta in tal senso, in caso di urgenza, in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, siamo autorizzati a procedere direttamente o tramite terzi a spese del fornitore. Le pretese per difetti materiali si prescrivono allo scadere di 24 mesi dalla messa in funzione o dal montaggio dei ricambi, al più tardi dopo 30 mesi dalla consegna al committente, salvo che la cosa sia stata impiegata in un’opera edile corrispondentemente all’uso abitu- ale e ne abbia causato i vizi.
5. In caso di vizi giuridici il fornitore ci manleva altresì da eventuali pretese di terzi. Per quanto concerne i vizi giuridici vale una prescrizione di 10 anni.
6. Per parti della fornitura ricondizionate o riparate entro il termine di prescrizione delle nostre pretese per vizi, il termine di prescrizione comincerà a decorrere dal momento in cui il fornitore abbia completamente soddisfatto le nostre pretese di adempimento succes- sivo.
7. Saranno a carico del fornitore i costi da noi sostenuti a seguito della fornitura affetta da vizi dell’oggetto contrattuale, con particolare riguardo ai costi di trasporto, viaggio, materi- ale o ai costi per un’ispezione iniziale in misura superiore alla portata usuale.
8. Ci riserviamo un’azione di rivalsa nei confronti del fornitore in caso di un nostro ritiro di prodotti da noi fabbricati e/o venduti, derivante dalla difettosità dell’oggetto contrattuale fornito dal fornitore, di una riduzione del prezzo d’acquisto praticataci per questo motivo, o di un qualsiasi altro disagio da ciò arrecatoci. Per i nostri diritti in caso di vizi non è neces- saria la fissazione di un termine altrimenti necessario.
9. Siamo autorizzati a richiedere al fornitore un rimborso delle spese che abbiamo dovuto sostenere nel rapporto con il nostro cliente, avendo questi avanzato nei nostri confronti una pretesa di risarcimento delle spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, con particolare riferimento ai costi di trasporto, viaggio, lavoro, materiale, dazi di importazi- one ed esportazione.
10. Fatto salvo il punto X. 4, nei casi di cui ai punti X. 8 e X. 9 la prescrizione interviene non prima di 2 mesi dopo il momento in cui abbiamo soddisfatto le pretese rivolteci dal nostro cliente, al più tardi però 5 anni dopo la consegna da parte del fornitore.
11. Se un vizio materiale viene riscontrato entro 6 mesi dal trasferimento del rischio, si parte del presupposto che il vizio fosse già stato presente al momento del trasferimento del rischio, salvo che tale ipotesi non sia compatibile con il tipo di cosa o di vizio.
12. In caso di invio di campioni, le caratteristiche del campione sono da intendersi promesse. La merce fornita deve essere conforme al campione. In caso di produzioni speciali che in- teressano l’oggetto della fornitura, ad es. se esso viene realizzato sulla base di disegni, questi hanno priorità sui campioni.
13. Il fornitore mantiene attivo un controllo qualità conforme allo stato della tecnica e idoneo per tipologia e portata, fornendone prova su richiesta. Egli si impegna a soddisfare appi- eno i requisiti qualitativi specificati nel contratto di fornitura relativi agli oggetti della forni- tura, ai metodi di produzione e all’adduzione di prove.
14. Qualora il committente, sulla base di responsabilità indipendente da colpa nei confronti di xxxxx, venga chiamato a rispondere secondo diritto estero non derogabile, il fornitore sub- entra nei confronti del committente come se rispondesse lui stesso direttamente.
XI. Responsabilità da prodotto difettoso e richiamo
1. Il fornitore si impegna a stipulare una polizza assicurativa RC per rischi derivanti dall’ esercizio e da prodotto difettoso con un massimale sufficiente, in base a cui sussista una copertura assicurativa anche nel caso in cui le misure di eliminazione dei vizi si riferiscano a parti, accessori o dispositivi di veicoli che si muovono su gomma, rotaia o acqua, a con- dizione che, al momento della consegna da parte del fornitore o di terzi da lui incaricato, questi prodotti fossero evidentemente destinati alla costruzione o al montaggio in detti veicoli. Vengono fatte salve eventuali ulteriori pretese di risarcimento danni spettanti al committente.
2. Nell’ipotesi in cui veniamo chiamati a rispondere di una violazione di norme di sicurezza governative oppure sulla base di norme o leggi nazionali o internazionali in materia di responsabilità da prodotto difettoso, il fornitore è obbligato a manlevarci da simili pretese, se e a condizione che il danno sia stato causato da un difetto dell’oggetto contrattuale for- nito dal fornitore. Nei casi di responsabilità indipendente da colpa ciò vale, tuttavia, solo nel caso in cui al fornitore sia imputabile una colpa. Se la causa del danno rientra nell’am- bito di responsabilità del fornitore, su questi incombe l’onere della prova. Nei summenzio- nati casi il fornitore si accolla tutti i costi e oneri, inclusi i costi di un’eventuale azione giudi- ziale o di una campagna di richiamo che il committente possa avviare, previa competente disamina. Ciò vale anche nel caso in cui il committente sia obbligato dalle autorità a una simile campagna di richiamo o un terzo effettui la campagna di richiamo per conto del committente. Per il resto trovano applicazione le disposizioni di legge.
XII. Esecuzione dei lavori
Le persone che in esecuzione del contratto eseguano lavori nello stabilimento, devonoosservare le disposizioni del relativo regolamento aziendale. È esclusa la responsabilità per incidenti che si verifichino nello stabilimento a danno di dette persone, a condizione che questi non siano stati causati da una violazione di un obbligo imputabile a dolo o colpa grave dei nostri rappresentanti legali o del nostro personale ausiliario.
XIII. Fornitura di materiali
Materiali, componenti, contenitori e imballaggi speciali forniti dal committente rimangono di nostra proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali e l’assemblaggio dei componenti vengono eseguiti per nostro conto.
Sussiste accordo sul fatto che, nel rapporto del valore della merce fornita rispetto al valore del prodotto completo, siamo comproprietari dei prodotti realizzati mediante utilizzo dei nostri materi- ali e componenti, che vengono custoditi dal fornitore per nostro conto.
XIV. Diritti connessi
1. Il fornitore risponde delle pretese derivanti dalla violazione dei diritti di privativa industriale e intellettuale (diritti connessi) in caso di utilizzo degli oggetti della fornitura in conformità al contratto.
2. Egli manleva il committente e i suoi clienti da ogni pretesa derivante dall’utilizzo di tali diritti connessi.
3. Le parti contraenti si impegnano a darsi tempestiva notizia di rischi di violazione di cui si- ano venute a conoscenza e a contrastare di comune accordo le asserite pretese.
4. Su richiesta del committente, il fornitore comunicherà l’utilizzo dei diritti di privativa indust- riale e intellettuale, pubblicati e non, propri e concessi in licenza, relativi all’oggetto della fornitura.
5. Per quanto riguarda i software facenti parte della fornitura del prodotto, ivi inclusa la rela- tiva documentazione, oltre al diritto d’uso nella misura consentita dalla legge (artt. 69a e segg. UrhG) abbiamo anche il diritto d’uso con le caratteristiche prestazionali concordate e nella misura necessaria per l’utilizzo del prodotto in conformità al contratto. A tale ri- guardo possono anche essere prodotte delle copie. Siamo altresì autorizzati a generare una copia di backup senza espresso accordo.
XV. Utilizzo dei mezzi di produzione e dati confidenziali del committente
Modelli, matrici, dime, campioni, strumenti e altri mezzi di produzione, come pure dati confidenzi- ali che il committente metta a disposizione del fornitore o da questi pagati a prezzo pieno, pos- sono essere utilizzati per forniture a terzi solo previo consenso scritto del committente.
XVI. Legge generale tedesca sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungs- gesetz)
Il fornitore dichiara che tutti i suoi dipendenti che entrino o possano entrare in contatto con dipen- denti del committente nell’ambito dell’adempimento di obbligazioni contrattuali esistenti e future nei confronti del committente, sono obbligati al rispetto delle disposizioni della legge generale te- desca sulla parità di trattamento. In particolare, i dipendenti del fornitore sono a conoscenza del fatto è vietata qualsiasi discriminazione o molestia, anche sessuale, nei confronti di dipendenti del committente per motivi di razza, origine etnica, sesso, religione, convinzioni personali, età, handi- cap od orientamento sessuale. Nel caso in cui i dipendenti del fornitore dovessero comunque commettere una violazione delle disposizioni della menzionata legge nei confronti di dipendenti del committente e pertanto chiamino il committente a rispondere del risarcimento del danno mate- riale o immateriale, il fornitore è obbligato a manlevare il committente nel rapporto interno da ogni pretesa di risarcimento danni, ivi incluse le spese di un’azione legale.
XVII. Disposizioni generali
1. Qualora una parte contraente sospenda i propri pagamenti o presenti istanza per proce- dura di insolvenza relativamente al proprio patrimonio o di concordato giudiziale o stragiu- diziale, l’altra parte è autorizzata a recedere dal contratto per la parte inadempiuta.
2. La sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola di queste Condizioni o di altri ac- cordi presi non comprometterà la validità del contratto nella sua interezza. Le parti contra- enti sono obbligate a sostituire la disposizione inefficace con una che le si avvicini econo- micamente il più possibile.
3. Ai rapporti contrattuali si applica esclusivamente il diritto tedesco, a eccezione delle norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite su contratti di compravendita internazi- onale di merci (CISG).
4. Luogo di adempimento è la sede del committente. Per la fornitura possono essere presi accordi in lieve deroga.
5. Foro competente per tutte le controversie direttamente o indirettamente derivanti dai rap- porti contrattuali basati sulle presenti Condizioni di acquisto è il tribunale giurisdizional- mente competente per la sede principale del committente. Siamo altresì autorizzati a ci- tare in giudizio il fornitore, a nostra discrezione, dinanzi al tribunale della sua sede o di una sua filiale o dinanzi al tribunale del luogo di adempimento.