Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di FerraraACER Ferrara Corso Vittorio Veneto, 7 44121 FERRARA C.F/P.IVA.00051510386
Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Ferrara ACER Ferrara | |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 | |
00000 XXXXXXX | |
C.F/P.IVA.00051510386 |
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DELL’INCENDIO E ALTRI RISCHI GLOBALE FABBRICATI |
La presente polizza è stipulata tra
ACER Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Ferrara |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0 |
00000 XXXXXXX |
CF/PI 00051510386 |
CIG 80561197B4 |
e
Società Assicuratrice |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2019 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2022 |
Con scadenze dei periodi di Assicurazione successivi al primo fissati:
Alle ore 24.00 di ogni: | 31/12 |
SEZIONE I - DEFINIZIONI GENERALI
Nel testo che segue, fermo quanto previsto anche dalle rispettive sezioni ( Sez. III e Sez.IV) che integra quanto di seguito specificato, si deve intendere per:
AMMINISTRAZIONE O ENTE
ACER – Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Ferrara - Contraente della polizza.
CONTRAENTE
L’Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
ASSICURATO
Il soggetto, sia persona fisica che giuridica, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
COMUNICAZIONI
Per comunicazioni alla Società, o al Broker, si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail, PEC o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione.
FRANCHIGIA
La parte di danno indennizzabile espressa in misura fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.
INDENNIZZO/INDENNITÀ O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
La determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo e/o risarcimento.
INTERMEDIARIO
L’intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Amministrazione cui è affidata la gestione e l’esecuzione dell’assicurazione.
POLIZZA
Il documento che prova e regolamenta la assicurazione.
SCOPERTO
L’importo risultante dall'applicazione all’ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) della percentuale prevista e che, in caso di sinistro, viene detratto da detto ammontare per restare ad esclusivo carico dell’Amministrazione, con impegno della medesima a non assicurarlo con altre Compagnie.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SINISTRO IN SERIE
Il sinistro che colpisca una pluralità di beni assicurati in un’area circoscritta.
PREMIO
la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO
La probabilità che si verifichi II sinistro
SOCIETÀ O COMPAGNIA
La Compagnia assicuratrice o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.
ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE
L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture.
1. Il Contraente svolge quali compiti istituzionali:
La gestione di patrimoni immobiliari, ivi compresi gli alloggi di ACER, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
La fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi; la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione; la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ACER e di abitazioni in locazione;
2. Il Contraente svolge le attività strumentali per il perseguimento dei compiti indicati al comma precedente ovvero quelle inerenti alle politiche abitative di seguito individuate: realizzazione di interventi edilizi mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di Immobili anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano, di edilizi residenziale e/o realizzazione di opere di edilizia residenziale e sociale e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici e/o private, anche attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici o privati; progettazione di programmi integrati, di recupero urbano, di edilizia residenziale, e/o realizzazione di opere di edilizia residenziale e sociale e di - urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o di privati; realizzazione di nuove costruzioni e/o di recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia con finalità sociale; - acquisto di terreni fabbricabili necessari all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli del presente comma con facoltà di alienarli, quando ciò risulti utile e conveniente;
3. L'attività di cui al comma 1, prestata a favore di Comuni, Province ed altri Enti Pubblici, compresi lo Stato, avviene attraverso la stipula dì apposita convenzione che stabilisce 1 servizi prestati, I tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività.
4. Il Contraente può svolgere le predette attività a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali del diritto civile, secondo criteri di redditività. A tal fine può quindi costituire società di capitali o acquisire partecipazioni nelle stesse, in consorzi o associazioni dì diritto privato, nonché attuare iniziative per addivenire a forme di collaborazione con soggetti privati o pubblici, realizzando forme associative e/o di cooperazione nei modi previsti dalla legislazione vigente.
5. Il Contraente può sviluppare Iniziative volte alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
Tali iniziative potranno consistere nella locazione degli immobili di proprietà, nella permuta degli stessi, nella vendita vincolata a nuovi investimenti, nella realizzazione, con i proventi delle vendite e con le rendite patrimoniali, di nuovi immobili ad uso residenziale e commerciale.
6. Il Contraente continua ad esercitare le funzioni attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati dalla legislazione nazionale di settore.
7. Il Contraente può costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, nonché delle attività strumentali allo svolgimento degli stessi, ovvero delle attività inerenti alle politiche abitative degli Enti locali di seguito individuate:
- realizzazione di interventi edilizi mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di immobili anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano, utilizzando risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici o privati nel rispetto della legislazione urbanistica ed edilizia vigente;
- progettazione di programmi integrati, di recupero urbano, di edilizia residenziale, e/o realizzazione di opere di edilizia residenziale e sociale e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o di privati;
- realizzazione di nuove costruzioni e/o di recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia con finalità sociale;
- acquisto di terreni fabbricabili necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma con facoltà di alienarli, quando ciò risulti utile e conveniente;
- svolgimento di ogni altra attività edilizia non in contrasto con le norme che regolano le società di capitali e le politiche abitative;
- realizzazione di abitazioni, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi, mediante risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali del Contraente, con fini calmieratori del mercato edilizio;
- svolgimento di ogni altro compito non in contrasto con le norme che regolano le società di capitali e le politiche abitative;
8. L'azienda può inoltre effettuare prestazioni e forniture su richiesta di Enti pubblici o di privati, nelle forme consentite dalle norme vigenti.
9. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità.
L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.
Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge del suo status giuridico.
L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.
Inoltre:
- la realizzazione e la gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, gli interventi di recupero e qualificazione di immobili;
- la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
- la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità del settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- la realizzazione di interventi edilizi, anche mediante l’acquisto, la costruzione ed il recupero di immobili, programmi, integrati o di recupero urbano, di edilizia residenziale, attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblico o privati;
- l’acquisto, vendita e permuta di immobili necessari all’attuazione degli interventi di cui al presente comma;
- la progettazione e/o esecuzione di programmi integrati, di recupero urbano, di edilizia residenziale, di opere di edilizia residenziale, sociale, di servizi di pubblico interesse e di urbanizzazioni proprie o per conto di enti pubblici o di privati;
- la realizzazione di nuove costruzioni e/o di recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia con finalità sociale;
- la stipulazione di convenzioni, anche ai sensi del comma 2 dell’art. 41 della L.R. n. 24/2001, con gli enti locali e con altri enti pubblici o operatori privati per la progettazione e/o realizzazione di quanto previsto nel presente comma;
- la realizzazione di immobili allo scopo di locarli o venderli a prezzi competitivi ed economicamente remunerativi;
- la prestazione di servizi agli utenti di alloggi in locazione, con particolare riferimento agli anziani;
- la realizzazione, fornitura di servizi diretti o accessori per gli immobili
- eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all’oggetto sociale, nessuna esclusa, ivi compreso lo studio, la progettazione, l’esecuzione e la realizzazione di impianti specifici;
- assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanza e mandati;
- assumere, come soggetto passivo, qualsivoglia forma di prestito e finanziamento, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con Istituti Pubblici che privati;
- acquisire ed assumere interessenze e partecipazioni di qualsiasi tipo in enti, società ed imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento;
- rilasciare e/o ricevere garanzie reali e non, anche nell’interesse di terzi;
- compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che l’organo amministrativo riterrà necessarie, utili od opportune per l’attuazione degli scopi sociali;
- sviluppare programmi di project financing.
- manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento, sia di carattere edile che impiantistico sia nelle parti comuni che nelle singole unità immobiliari (impianti elettrici, di adduzione del gas, impianti autonomi di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria);
- manutenzione periodica delle unità immobiliari che nel tempo risultano sfitte al fine di renderle disponibili per la successiva riassegnazione;
- lavori e prestazioni necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e l’adeguamento normativo negli impianti centralizzati di riscaldamento e produzione dell’acqua calda sanitaria, sistemi di evacuazione fumi ed acque di scarico, apparecchiature fisse e mobili di estinzione incendi;
- lavori e prestazioni necessarie alla manutenzione di impianti di ascensore e servoscala;
- manutenzione delle aree verdi pertinenziali degli edifici di cui sopra;
- pulizia degli spazi pertinenziali degli stessi edifici.
Il Contraente La Società
SEZIONE II
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Durata dell’Assicurazione – Rinnovo – Proroga - Disdetta
La presente polizza ha la durata indicata nel frontespizio; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (SEI ) mesi prima della scadenza annuale.
E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 6/12mi del premio annuale. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata triennale, in alternativa di anno in anno sino ad un massimo di anni tre, previa adozione di apposito atto. In ambo i casi la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.
L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore
24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 3 - Pagamenti per variazioni con incasso di Premio
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. “Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione”, restando altresì inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art. 4 - Gestione della Polizza / clausola broker
Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 5% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale
Art. 5 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, per essere valide, per iscritto tramite fax, lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale od altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall’una all’altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione della comunicazione di recesso che va indirizzata direttamente dall’una all’altra parte e viceversa. Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni
anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’articolo 1897 di cui sopra.
Art. 7 - Interpretazione della Polizza
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 8 - Ispezione dei beni assicurati
La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 9 Limite massimo d’indennizzo
Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.0
Art. 12 Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 14 - Trattamento dei dati
Ai sensi del DLgs 196/03 e xx.xx. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 15 - Coassicurazione e Delega
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP nr.
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 17 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo, ad essa spettante a termini dell’art. 1916 c.c., nei confronti:
- delle persone delle quali debba rispondere per legge;
- dei locatari e degli occupanti i fabbricati;
- le società le quali rispetto all’assicurato sia qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l’amministratore e il legale rappresentante, sempreché a sua volta l’assicurato non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 18 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.
Art. 19 - FACOLTÀ DI RECESSO PER SINISTRO
Avvenuto un sinistro e sino al trentesimo giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 6 mesi dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, se verrà eventualmente richiesto dall’ Amministrazione). Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all’Ente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Art. 20 - PREVALENZA
Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza della Società incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate. La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 21 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
Si conviene fra la parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta dell’Assicurato, tutto quanto previsto dalle norme relative alla valutazione e al pagamento dell'indennizzo, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai fini delle anzidette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena espletate le modalità ad essa relative, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.
Art. 22 - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Xxxxx restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l’evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri Assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
L’Amministrazione e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Amministrazione e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Codice Civile. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 23 - SECONDO RISCHIO
Le garanzie tutte della presente polizza si intendono operanti a secondo rischio (nella forma “in differenza di condizioni e/o limiti”) rispetto ad altre polizze eventualmente stipulate dalle singole amministrazioni condominiali dei singoli fabbricati.
Si precisa tuttavia che nel caso in cui non sia stata stipulata alcuna polizza e/o nel caso in cui la polizza per qualsiasi motivo non risulti operante, la presente polizza opererà sempre e comunque in primo rischio.
L’ente è esonerato dall’obbligo di comunicare preventivamente eventuali coperture assicurative sottoscritte dalle singole amministrazioni condominiali.
Art. 24- PRECISAZIONI ULTERIORI
La società prende atto che tutte le garanzie previste dalla presente polizza devono intendersi operanti in qualunque situazione che possa risultare non conforme alle normative vigenti, incluse eventuali modifiche apportate dagli assegnatari di cui la contraente non sia a conoscenza .
Il Contraente La Società
SEZIONE III
DEFINIZIONI - DANNI MATERIALI DIRETTI
ACQUA PIOVANA
I danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia FENOMENI/EVENTI ATMOSFERICI, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti con esclusione dei danni che si verificassero al fabbricato e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciate aperte.
ALLAGAMENTI
Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione.
Sono esclusi i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno, nonché i danni ai beni posti ai locali interrati o seminterrati.
ASSICURATO
Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione, ovvero anche in nome e per conto altrui o di chi spetta (Art. 1891cc).
ATTI DI SABOTAGGIO
Le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
ATTI DI TERRORISMO
Le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agiscano per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse.
ATTI SOCIO-POLITICI
Scioperi, tumulti popolari e sommosse, serrate, atti vandalici e dolosi in genere, dimostrazioni di folla.
AUTOCOMBUSTIONE
Combustione senza sviluppo di fiamma.
BENI IMMOBILI
Fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti o loro parti, di proprietà della Amministrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo (compresa quindi la amministrazione e/o la gestione del bene a qualsiasi titolo), compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e aree cortilive e pertinenziali e quant’altro destinato a servizio od ornamento e non del bene (quali anche, a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, antenne, tappezzerie, eccetera), anche in corso di costruzione, nonché opere di fondazione o interrate.
Per quanto riguarda gli impianti a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti tecnici in genere a servizio del fabbricato (comprensivi di ogni loro parte ed apparecchiatura inerente e necessaria per un completo funzionamento), impianti idrici, termici, impianti elettrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento,
(ivi compresi ad esempio le caldaie, centraline, i contatori di ogni genere ecc.. ), impianti di illuminazione interna ed esterna, ascensori e loro impianti relativi e complementari ecc..
Relativamente ai fissi ed infissi si precisa che devono intendersi tali: ogni opera di finitura e/o completamento del fabbricato con funzione complementare e di finimento o protezione dello stesso quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, serramenti di ogni tipo, interni ed esterni - ivi comprese loro migliorie -, opere di lattoneria quali grondaie, pluviali ecc.., citofoni e pulsantiere, cassette postali, manichette antincendio, cancelli ed inferriate di ogni genere, recinzioni, ecc..
BENI MOBILI
Tutto quanto di proprietà dell’Amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, posto all’interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà o in uso o locazione all’Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione.
Rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti in proprietà o in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A.
Fermo quanto normato dalla operatività di polizze specifiche eventualmente stipulate dalla Amministrazione, rientrano nella definizione di Beni Mobili anche le apparecchiature elettroniche, intendendo per tali qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, diagnostici, di laboratorio, terapeutici, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati a un impiego mobile. Rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant’altro nulla escluso è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo, e quant’altro non rientri nella definizione di Beni Immobili.
Non rientrano nella definizione di Beni Mobili quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico, di proprietà della Amministrazione o di terzi, se tali beni siano assicurati con polizze specifiche eventualmente stipulate dall’Amministrazione.
CROLLO, COLLASSO STRUTTURALE
Il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.
DANNO CONSEQUENZIALE
Il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti all’evento.
DEMOLIZIONE E SGOMBERO
Le spese necessarie per demolire , sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare , nonché per il trattamento del materiale speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro.
DENARO, TITOLI E VALORI IN GENERE
Denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni carta e/o bene che abbia o rappresenti un valore, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi.
DOLO DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO
Il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di rappresentante legale del Contraente e/o Assicurato.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FENOMENI - EVENTI ATMOSFERICI
I danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, nubifragi, vento, neve, gelo, ghiaccio, grandine, e da qualunque altro fenomeno od altra perturbazione atmosferica in genere, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute e/o crollate e/o sollevate per effetto di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce, fenditure o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali
- mareggiate o penetrazione di acqua marina
- formazione di xxxxxxxx
- accumulo esterno di acqua
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- cedimento, franamento o cedimento del terreno
e non indennizza inoltre i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti all’aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione.
GRANDINE
Fermo quanto disposto alla norma "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere ;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica.
FENOMENI ELETTRICI
L’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:
- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.
In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.
FISSI ED INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto a cui ha funzione secondaria di finimento o protezione. Sono comprese porte e finestre.
Si intendono esclusi i manufatti in metallo, in particolare il rame.
FUORIUSCITA DI ACQUA
La fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto e/o rottura e/o intasamento e/o malfunzionamento accidentale od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o della attività.
FURTO
il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Esso può essere commesso mediante scasso, rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali. Sono inoltre compresi i furti dei beni ovunque ubicati, per loro naturale destinazione, ad eccezione delle gronde e dei pluviali. Sono parificati ai danni da furto i guasti cagionati dai ladri ai fissi ed infissi nel tentativo di commettere il reato, così come gli atti vandalici commessi dagli autori del furto.
I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati alle definizioni, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno indennizzati con l’applicazione dello scoperto e o franchigia stabilita dalla Sezione VIII .
La garanzia opera altresì per gli impianti di pertinenza dei fabbricati, così come definiti in polizza alla voce “beni Immobili”, ovunque ubicati per loro naturale destinazione.
GELO
I danni da gelo e/o ghiaccio causati ai beni assicurati, nonché quelli che provochino l’occlusione, o lo scoppio o la rottura di beni, attrezzature, impianti idrici, igienici, tecnici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza o contenenti gli enti medesimo, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro.
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli. Sono compresi i danni a fissi ed infissi.
IMPLOSIONE
Il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INONDAZIONI, ALLUVIONI
La fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
La Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
- mareggiata, marea, maremoto
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all’aperto o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm
Sono esclusi i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno, nonché i danni ai beni posti ai locali interrati o seminterrati.
LASTRE
Tutte le lastre piane o curve, fisse o mobili su guide, di cristallo, specchio, vetro o materiale affine poste sia all'esterno sia all'interno dei locali, comprese le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.
MEZZI DI CHIUSURA
I serramenti di aperture verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, posti a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
ONDA SONICA/BANG SONICO
Il suono prodotto dall’onda d’urto o di pressione generata da un oggetto (ad esempio un aereo) quando questo si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono o nel rientro a velocità subsonica.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
REGOLA PROPORZIONALE
Quanto normato dall’art. 1907 del Codice Civile, per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
SOVRACCARICO DI NEVE
Il peso di neve sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:
- ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto
- ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.
Si intendono compresi i danni ai fabbricati non conformi alle norme vigenti all’epoca della loro progettazione ma con un massimo indennizzo previsto nella tabella Sezione VIII – GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
TERREMOTO
Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.
Relativamente a tali danni in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella Riepilogativa Franchigie- scoperti e limiti di indennizzo Sezione VIII.
VALORE A NUOVO
La spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell’area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili). Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del d.lgs. 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.
VALORE COMMERCIALE
L’apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso. Qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del d.lgs. 42/2004 verrà considerato che il valore che può essere attribuito al bene dal mercato di riferimento.
VALORE INTERO
La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.
L’assicurazione La Contraente
SEZIONE IV DEFINIZIONI - DANNI R.C.T.
ASSICURATO
Il proprietario/i proprietari e/o chi ha in gestione il fabbricato assicurato
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
la Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altrui un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno
CONDOMINIO
L'insieme dei comproprietari del fabbricato assicurato
NOVERO DEI TERZI
Tutte le persone, fisiche e giuridiche (ivi compresi locatari, proprietari o detentori a qualunque titolo, vicini), ad esclusione dei prestatori d'opera dell'assicurato iscritti all'I.N.A.I.L qualora subiscano il danno per causa di lavoro in quanto già operativa altra copertura assicurativa. Tuttavia i prestatori d'opera dell'assicurato iscritti all'LN.A.I.L. sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.
SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Il soggetto persona fisica che assume la qualifica di rappresentante legale del Contraente e/o Assicurato. Egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino o altra posizione assimilabile.
DANNO MATERIALE
Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
DANNO CORPORALE
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
RC AMMINISTRATORE
Qualora l'Assicurato/Contraente svolga la funzione di amministratore del fabbricato assicurato, la garanzia assicurativa è estesa a la responsabilità civile derivante ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previsti dalla legge, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dell'amministratore da disposizioni e/o regolamenti condominiali. Questa estensione opera per i danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto purché denunciati non oltre 6 mesi alla Società dalla cessazione del contratto stesso. Non sono considerati forzi ai fini delia copertura assicurativa i dipendenti della Contraente che prestando la loro opera per l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerenti al fabbricato. Qualora gli immobili assicurati facciano parte di fabbricati in condominio, l'assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui la proprietà debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui la stessa debba risponderne pro-quota, compresi il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
RISCHIO LOCATIVO
Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro garantito a termini di polizza.
RICORSO DEI LOCATARI
Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro garantito a termini del presente contratto.
RICORSO TERZI
Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro garantito a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attività di terzi.
In relazione alle sopracitate garanzie “Ricorso Terzi” e “Ricorso Terzi Locatari” La Società tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro garantito ai sensi di polizza. Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, con il limite del 10% del massimale.
Nell’ambito di operatività della presente garanzia non sono compresi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell’ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.
Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. L’Assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
L’assicurazione La Contraente
SEZIONE V
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
A) INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI
Art 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Si intendono assicurati i Fabbricati in proprietà, gestione, “per conto altrui e o per conto di chi spetta” ( art. 1891 c.c.), in locazione, sublocazione, in comodato in uso, o comunque nella disponibilità del contraente a qualsiasi titolo, descritti nella documentazione fornita dall’assicurato o negli elaborati di stima , nonché tutti gli immobili entrati nella disponibilità e/o gestione dell’assicurato successivamente alla stipulazione o rinnovo della presente polizza.
Si conviene tra le parti, agli effetti della determinazione dei beni assicurati che rientrano nella garanzia di cui alla presente polizza, i beni in proprietà godimento, uso, gestione, comodato e/o comunque nella disponibilità del contraente a qualsiasi titolo, dalla data di decorrenza della medesima.
Art. 2 - INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI
La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto (SEZIONE IX - SOMME E VALORI ASSICURATI - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA) e nei limiti
dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti da:
1. beni immobili
2. beni mobili
nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari
per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:
- incendio
- combustione, autocombustione
- esplosione, implosione e scoppio
- azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma
- caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate
- onda sonica, bang sonico
- urto di veicoli
- rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti (compresi i danni a tali beni)
- fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati.
La Società risponde altresì per i danni materiali verificatisi in occasione di:
a) acqua piovana;
b) allagamenti;
c) atti di sabotaggio;
d) atti di terrorismo;
e) atti socio-politici;
f) crollo, collasso strutturale;
g) fenomeni/eventi atmosferici;
h) fenomeni elettrici;
i) ghiaccio, gelo e loro formazione;
j) fuoriuscita di acqua;
k) inondazioni, alluvioni, allagamenti
l) terremoto
m) sovraccarico di neve;
n) furto degli impianti di pertinenza del fabbricato;
o) guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, compresi gli atti vandalici commessi in occasione del furto o tentato furto;
p) rottura accidentale di lastre.
La Società assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall’Amministrazione:
1. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, dell’Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
2. per i costi/oneri che il Contraente debba corrispondere a Enti e Autorità Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dell’immobile colpito dal sinistro, nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% del danno;
3. per trasportare, demolire, smantellare, sgomberare, immagazzinare, trattare e smaltire i residui del sinistro, compresi i rifiuti, nonché per la eventuale bonifica delle aree interessate (terreno, locali, beni mobili), e le spese di scavo stesso, livellamento, puntellatura, muratura, pavimentazioni e simili che l’assicurato debba sostenere in caso di sinistro per tubazioni e condutture esterne ai beni immobili assicurati, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo alla SEZIONE VIII – GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO. Questa integrazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale;
4. Le spese e gli onorari:
• di competenza del perito, che il Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato, conformemente al disposto delle Norme che regolano l'assicurazione Condizioni particolari di assicurazione incendio e rischi assimilabili, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del contraente e dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Tale garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento quale quello indicato alla SEZIONE VIII – GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
• che il Contraente o l'Assicurato dovrà eventualmente pagare ad architetti, progettisti, ingegneri, professionisti, società di revisione e consulenti in genere per, a titolo esemplificativo e non limitativo, stime, piante, descrizioni, misurazioni, conteggi ed ispezioni, necessariamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per il ripristino delle perdite e/o dei danni subiti dai beni enti assicurati. Tale garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento quale quello indicato alla SEZIONE VIII –GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
5. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo alla SEZIONE VIII – GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro;
6. per rimuovere, smontare, svuotare eventualmente decontaminare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati comprese le spese per demolire beni Immobili o porzioni di beni immobili rimasti illesi, necessarie per eseguire le operazioni di cui sopra, e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo alla SEZIONE
VIII) – GESTIONJE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro;
7. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in e/o tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di sinistro (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture o altri beni immobili o mobili, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo alla SEZIONE VIII – GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro;
8. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo articolo DETERMINAZIONE DEL DANNO (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall’Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene. Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo alla SEZIONE VIII – GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
9. per la RICERCA GUASTI, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da FUORIUSCITA DI ACQUA fino alla concorrenza per evento dell’importo a tale titolo indicato alla SEZIONE VIII – GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
Sono quindi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche le spese per la demolizione e il conseguente ripristino di parti del bene immobile necessaria per la ricerca e per la riparazione del guasto e/o intasamento, come anche le spese per la riparazione e/o la sostituzione di tubazioni, raccordi o loro parti ;
10. per i danni derivanti dalla perdita delle pigioni e/o dal mancato godimento dei beni immobili assicurati, distrutti o danneggiati a seguito di un evento dannoso, fino alla ripristinata operatività e/o disponibilità di tali beni, per un periodo non superiore a un anno decorrente dalla data dell’evento dannoso. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo alla SEZIONE VIII – GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
11. Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione ed inquilini.
La presente precisazione non comporta oneri per il Contraente.
Art. 3 - RISARCIMENTI – LIMITAZIONI – MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione è esonerata), fermo
quanto previsto ai successivi articoli ACQUISIZIONE DI NUOVI BENI e COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUALE.
Gli importi e/o le percentuali indicati alla SEZIONE VIII – GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO rappresentano le eventuali limitazioni e le eventuali detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Art. 4 - VARIAZIONE PATRIMONIO
Si conviene tra le parti -agli effetti della determinazione dei beni assicurati- che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in proprietà, possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente o Assicurato alla data di decorrenza della polizza. Per i beni in proprietà, possesso, godimento, uso e comunque, in disponibilità del Contraente o Assicurato dopo l’effetto della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data di vendita o dalla data di cessazione da parte del Contraente dell’interesse assicurabile, o del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Tale data verrà riportata sul prospetto consuntivo di fine annualità assicurativa.
Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
Del pari nell’ambito degli stabilimenti possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, o manutenzioni ai fabbricati stessi o loro pertinenze e/o macchinari per le esigenze del contraente in relazione alla propria attività, per cui è esonerato dal darne avviso alla società. A comprova di quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa al riguardo ogni eccezione o riserva, le evidenze amministrative della contraente.
Art. 5 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite BENI IMMOBILI e BENI MOBILI qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
In deroga al criterio sopra riportato si precisa che relativamente agli immobili di particolare tipologia e/o immobili interessati da vincoli a garanzia di mutui, i valori di ricostruzione a nuovo sono espressamente determinati dalla Contraente/Vincolataria nell'elenco dei fabbricati assicurati, ed accettati dalla Società.
I vincoli già esistenti o futuri, relativi a mutui ancora in essere o da contrarre, sono trasferiti sulla presente polizza.
Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
L’assicurazione La Contraente
SEZIONE VI
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
B) RESPONSABILITÀ CIVILE
Fermo quanto normato dalle coperture assicurative prevista da altre polizze stipulate dall’Amministrazione, riguardanti lo svolgimento delle attività dell’Ente o ad esse in qualsiasi modo riconducibile, e preso atto tra le parti che tali altre coperture assicurative operano a secondo rischio laddove per il medesimo evento intervenga il presente contratto (come da art. 23 delle Condizioni Generali) , si conviene quanto segue:
Art. 6 - RESPONSABILITÀ CIVILE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in dipendenza della responsabilità ad esso derivanti nella sua qualità di:
- proprietario, e/o
- conduttore, e/o
- locatore, e/o
- amministratore, e/o
- gestore
dei beni assicurati, come anzi definiti, in forza di un interesse assicurabile.
Si precisa che l’Ente assicurato con la presente polizza è coperto, oltre che per la sua qualità di gestore, anche per eventuali responsabilità, coperte dalla presente sezione, che il proprietario dell’immobile gli abbia trasferito tramite l’atto di concessione.
Art. 7 - PRECISAZIONI –
Si prende atto tra le parti che:
a) sono considerati terzi i dipendenti, direttori e dirigenti dell’Amministrazione di ogni livello e i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi istituzionali, qualora subiscano danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà od a loro in uso. Sono considerati terzi anche i rappresentanti legali dell’Amministrazione quando sono utenti dei servizi dell’Amministrazione stessa;
b) la copertura assicurativa comprende i danni causati dalla neve e/o dal ghiaccio non rimossi per tempo da tetti, coperture, balconi, marciapiedi, passi carrai e comunque da ogni superficie per la quale la rimozione compete all’Assicurato;
c) qualora l’evento dannoso riguardi un bene immobile solo parzialmente nelle disponibilità dell’Amministrazione come definite all’articolo OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - SEZIONE III CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE, la copertura assicurativa opera anche per la quota parte dell’Assicurato in caso di responsabilità attribuita alla proprietà comune.
d) Sono compresi i danni derivanti:
- da spargimenti d'acqua, fuoriuscita d’acqua (come da definizione di polizza) e/o rigurgiti di fognatura conseguenti a rotture accidentale e/o intasamenti di pluviali, grondaie, impianti tecnici, idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento, ecc;
- da incendio, esplosione, scoppio originati dal fabbricato assicurato;
- da inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo purché derivante da impianti fissi di pertinenza del fabbricato assicurato
- dalla proprietà e conduzione di parchi e giardini, alberi anche ad alto fusto, attrezzature in genere, comprese quelle sportive e per giochi, strade private di pertinenza del fabbricato.
- da caduta accidentale di neve e/o depositi di ghiaccio non tempestivamente rimossi da tetti, tettoie e coperture in genere, aree cortilive, giardini, alberature e strade private di pertinenza dei fabbricati assicurati. Non sono compresi i danni al fabbricato;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n.222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali;
- da caduta di antenne televisive e parabole centralizzate, punti di illuminazione esterni, insegne, e cartelloni pubblicitari e consimili installazioni esterne.
- da lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati eseguiti dall’Assicurato, nonché dalla committenza (ex art. 2049 del C.C.) di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che l’Assicurato abbia affidato e/o appaltato a terzi.
- cagionati a terzi o beni di terzi da caduta di apparecchiature fotovoltaiche, biomassa, solare- termico (pannelli solari) eolico, mini-hydro, o parti di esse, installate nei fabbricati di proprietà e/o gestiti dall’Assicurato / Contraente.
Si conviene altresì che la Società non risarcisce i danni dovuti a:
e) lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
f) furto, e i danni alle cose in consegna e/o custodia;
g) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
h) inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale;
i) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
j) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
k) fenomeni elettromagnetici;
l) per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi del d.lgs. 209/2005 e smii.
La Società non risponderà di multe o ammende.
L’assicurazione La Contraente
SEZIONE VII - ESCLUSIONI
Art. 8 - ESCLUSIONI
Ferme le condizioni di operatività e le esclusioni specifiche valide per talune garanzie, la Società in ogni caso non risarcisce i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi
b) derivanti da maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate
c) derivanti da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, a meno che il Contraente e/o l’ Assicurato) provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi
nonché i danni:
d) causati con dolo del Contraente e/o Assicurato
e) verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione
f) da smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario
g) da frode, truffa, appropriazione indebita
h) per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato
i) direttamente causati da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate
j) direttamente causati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti
k) per l’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicurate
l) direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione
m) causati da ritardi nel ripristino dei beni danneggiati, non oggettivamente dimostrabili
n) la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica anche se non stipulati dalla Amministrazione
o) direttamente provocati ai beni assicurati a seguito dell’applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto diversamente previsto nelle parti che precedono;
p) per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato, salvo quanto diversamente previsto nelle parti che precedono
q) direttamente provocati dalla fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione
r) direttamente derivanti dalla sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che esse non siano state provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati
Si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.
L’assicurazione La Contraente
SEZIONE VIII
GESTIONE SINISTRI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A) Gestione Sinistri Sezione INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI
Relativamente alle garanzie tutte di polizza e alle norme che regolano l'assicurazione resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo/risarcimento sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa e assoluta, come individuata dalla successiva “Tabella Riepilogativa”, salvo ove diversamente specificato alle voci scoperti e/o franchigie esposte per le singole garanzie.
In presenza di un sinistro in serie, tale franchigia fissa verrà applicata una sola volta.
Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.
La Società liquiderà, per i danni relativi alla sezione in esame, l’importo indennizzabile al netto del deducibile per sinistro.
La società si impegna alla nomina di un unico perito competente per la visione di tutti i sinistri della contraente, che dovrà collaborare con l’Ente stesso e rendersi disponibile ad incontri regolari per la visione, analisi e trattativa delle pratiche di sinistro.
Art. 9 - DENUNCIA DEI SINISTRI – IMPEGNI DELLA SOCIETÀ
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro 30 giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.
L’Ente si attiverà per fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
L’Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.
Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
Operando il presente contratto, per quanto attiene la SEZIONE V – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI nella forma a “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:
a) sarà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
b) sarà liquidata la differenza occorrente al conseguimento dell’integrale risarcimento, intendendosi per tale:
- per gli immobili: il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga;
- per i beni mobili: il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni. Tale differenza sarà erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede, nel caso in cui l’evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili e impianti, sarà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 giorni da ogni data di liquidazione degli stessi.
Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia più in uso, l’importo risarcibile a “valore a nuovo” non potrà essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il bene aveva al momento del sinistro.
La Società indennizzerà e/o risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in mancanza di chiusura della istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente, compresi Vigili del Fuoco, se aperta.
Qualora, in seguito alla sentenza penale definitiva, emergano cause di decadenza dal diritto all’indennizzo, l’Assicurato provvederà a rendere alla Società l’importo percepito ma non dovuto, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto risarcimento.
Si conviene che qualora l’Assicurato impieghi proprio personale per gli interventi di ripristino o riparazione dei beni assicurati a seguito di sinistro, verranno indennizzati i costi orari, sia per le ore ordinare che per quelle straordinarie, calcolati sulla base dell’intero costo documentato dall’assicurato medesimo. Nel caso invece, la riparazione sia effettuata da terzi, le spese riconosciute dalla Società per il costo orario della mano d’opera saranno quelle risultanti dalle relative fatture.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall’Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite.
Resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo saranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, tranne ove esplicitamente previsto.
Art. 11 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO – CONTROVERSIE
L’ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall’Amministrazione con apposito atto unico.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalità del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di polizza.
Qualora l’Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in e/o mediante i beni distrutti o danneggiati dal sinistro - pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali - essa segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e, trascorse 24 ore da tale comunicazione, potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento. Rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da 3 periti, di cui 2 nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi 2 o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l’Amministrazione.
I periti decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se il perito dissenziente non l’ha sottoscritta.
Art. 12 - ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
In caso di sinistro riguardante la SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE – A) INCENDIO E RISCHI ASSIMILABILI l’Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della sua liquidazione, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società. Se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il trentesimo giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sarà comunque superiore al 20% dell’importo assicurato alla partita corrispondente, qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 5.000.000,00.
Art. 13 - SPESE DI ALLOGGIO
Sono comprese in garanzia le spese di alloggio documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione, purché assicurati ed occupati, e resi inabitabili dal sinistro.
B) Gestione Sinistri Sezione RCT
Art. 14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO – PROCEDURA GESTIONE SINISTRO RCT
In caso di sinistro, il Contraente o I'Assicurato deve darne avviso scritto o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell'Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.
La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuate un unico centra di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominative di un unico referente per la liquidazione dei danni.
La Società è tenuta ad inviare alla Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni e/o contestazioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti. Nel caso in cui la Società ritenga necessario procedere con contestazione e/o eccezioni per comprovata assenza di responsabilità del Contraente/Assicurato, la stessa si impegna a inoltrare formale comunicazione di reiezione del sinistro al terzo danneggiato, informando la controparte dell’esito della pratica attraverso adeguata e motivata relazione. Copia di tale comunicazione dovrà obbligatoriamente essere inviata per conoscenza alla contrante affinchè la stessa possa essere edotta su eventuali circostanze e comunicazioni che possano dare vita ad eventuali contenzioni con controparte.
Entro 90gg dalla aggiudicazione del presente contratto la società aggiudicataria si impegna a condividere ed accettare una procedura di Gestione Sinistri – sia danni diretti che RCT – da concordare con la contraente, anche per il tramite del Broker.
Art 15 FRANCHIGIA E/O SCOPERTO A CARICO DELLA CONTRAENTE
Le garanzie della sezione in esame sono prestate con l’applicazione di una franchigia frontale di € 1.000,00 per ciascun sinistro a carico del Contraente, salvo quanto diversamente indicato dalla tabella riepilogativa, riferita alla sezione RCT, di cui al successivo Art. 18.
La Società liquiderà l’importo risarcibile al lordo del deducibile per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l’ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all’importo della franchigia e/o dello scoperto e provvederà nei 60 giorni successivi a ogni scadenza annuale ad inviare all’Amministrazione appendice di riepilogo e recupero dei suddetti importi di franchigia e/o scoperto.
L’Amministrazione si impegna al pagamento – nei confronti della Società - dell’ammontare entro 90 giorni dal ricevimento del corretto documento di riepilogo emesso dalla Società.
Qualora per un medesimo evento intervenga l’operatività di entrambe le sezioni – “Incendio e rischi assimilabili” ed “RCT” – e le garanzie prevedano l’applicazione della franchigia frontale, la medesima si intenderà applicata come segue:
• se l’indennizzo spettante all’assicurato per la Sezione ““Incendio e rischi assimilabili” è di importo maggiore a quello della franchigia, la Compagnia liquiderà all’assicurato la sola parte eccedente; nessuna franchigia sarà da applicare e quindi imputare sulla Sezione “RCT”.
• se l’indennizzo spettante all’assicurato per la Sezione ““Incendio e rischi assimilabili” è di importo inferiore a quello della franchigia, la Compagnia non liquiderà all’assicurato alcun importo; l’importo ad esaurimento della franchigia sarà imputato sulla Sezione “RCT”, fermo restando che al terzo danneggiato spetta il risarcimento della totalità del danno e che la Compagnia provvederà al recupero della franchigia nei termini previsti.
Art. 16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro la contraente e/o Assicurato sono a carico dell’Assicuratore. La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale e per tutti i gradi di giudizio.
Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici, che saranno individuati di comune accordo con il Contraente - il quale potrà comunque proporre n.2 legali di propria fiducia – e resta convenuto tra le Parti che la Società è tenuta a fornire i loro estremi al Contraente, mediante comunicazione scritta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di negoziazione, mediazione e/o atto di citazione e/o di altro atto formale.
I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.
La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa della contraente e/o dell'Assicurato, comprese le persone fisiche, fino all'esaurimento del giudizio in corso, e nel caos di tacitazione del soggetto terzo con proseguimento del procedimento penale, la Società si impegna alla difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
Art. 17 INFORMATIVA SUI SINISTRI – PROCEDURA VALEVOLE PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI DANNO –
( Xxxxx Xxxxxxx e RCT)
La Società, entro i 20 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso .
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro” (se operante), o recesso annuale (se operante) di cui all’art. 1 Sezione II “Durata dell’assicurazione, Rinnovo – proroga – disdetta”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita automaticamente, ossia indipendentemente da una richiesta scritta preventiva, dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata - via fax o posta elettronica o PEC in firma digitale - dal Contraente /o Assicurati aggiuntivi e/o dal Broker.
Art. 18 TABELLA RIEPILOGATIVA - FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO – MASSIMALI
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più favorevole all’assicurato. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più favorevole; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Sezione Incendio e Rischi Assimilabili | |||
GARANZIE PRESTATE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO € | LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO € |
Incendio, esplosione e scoppio, azione del fulmine, caduta di aeromobili | // | € 1.000,00 | Limite complessivo pari ad €50.000.000,00 per sinistro ed anno con il limite di €20.000.000,00 per singolo fabbricato e contenuto |
Spese peritali | // | // | 50.000,00 |
Onorari di architetti, ingegneri, professionisti e consulenti, ecc.. | // | // | 50.000,00 |
Spese mantenimento attività e servizi | // | 2.500,00 | 500.000,00 |
Perdita pigioni | // | 2.500,00 | 200.000,00 |
Ricostruzione archivi | // | 2.500,00 | 150.000,00 |
Rimozione e ricollocamento | // | 2.500,00 | 200.000,00 |
Acqua condotta | // | 2.000,00 | 500.000,00 |
Spese ricerca guasto | // | 2.000,00 | 200.000,00 |
Fenomeni / Eventi atmosferici | // | 1.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | 70% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto |
Sovraccarico di neve conformi | // | 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | 70% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 5.000.000,00 per sinistro/anno |
Sovraccarico di neve su fabbricati non conformi | // | 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | 70% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 3.000.000,00 per sinistro/anno |
Gelo e ghiaccio | // | 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | 70% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 2.000.000,00 per sinistro/anno |
Inondazioni, alluvioni | // | 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | 50% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 5.000.000,00 per sinistro/anno |
Allagamenti | // | 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | 50% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 500.000,00 per sinistro/anno |
Terremoto | // | 50.000,00 per sinistro | 50% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 5.000.000,00 per sinistro/anno |
Atti di Terrorismo e sabotaggio | Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 | // | 50% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto. Limite di 3.000.000,00 per sinistro/anno |
Atti vandalici e sociopolitici | // | 2.500,00 | 70% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato e relativo contenuto |
Crollo, collasso strutturale | // | 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | € 500.000,00 per sinistro/anno |
Fenomeno elettrico | // | 1.500,00 | 200.000,00 |
Differenziale storico artistico | // | // | 200.000,00 |
Demolizione e sgombero | // | // | 500.000,00 |
Furto | // | 1.000,00 | 20.000,00 |
Guasti cagionati da ladri | // | 1.000,00 | 30.000,00 |
Lastre e cristalli | // | 1.000,00 | 5.000,00 per lastra e 25.000,00 per sinistro/anno |
Danni da inquinamento accidentale | // | 2.500,00 | 500.000,00.= per sinistro e per anno |
Danni a merci in esercizi commerciali | // | 1.500,00 | 50.000,00 |
Spese di alloggio | // | 3 giorni | 250,00 al giorno per nucleo familiare con il max. di20gg. |
Sezione RCT | |||
GARANZIE PRESTATE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO € | MASSIMALE |
RCT - Ricorso terzi e locatari | € 1.000,00 | € 10.000.000,00 per sinistro ed anno |
Interruzioni e sospensioni di attività | // | // | € 500.000,00.= per sinistro e per anno |
SEZIONE IX SOMME E VALORI ASSICURATI CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA | ||||
Partite | Somme assicurate | Tasso lordo pro mille | Premio lordo annuo € | |
Beni immobili | € 603.303.394,04 | |||
Beni mobili | € 800.000,00 | |||
RCT - Ricorso terzi e Ricorso locatari | € 10.000.000,00 | |||
Demolizione e sgombero | € 800.000,00 | |||
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € | €…………………. |
L’assicurazione La Contraente