CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO B
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
CAPITOLATO TECNICO
GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E CONTROLLO DELLA STRATEGIA POLITICA A SOSTEGNO DEL SETTORE AGROALIMENTARE
CIG 6675885A92
ART. 1 - DEFINIZIONI
“Aggiudicatario”: soggetto cui sarà affidata l’esecuzione del Servizio all’esito della presente procedura di gara.
“Bando”: il bando di gara inviato alla G.U.U.E.
“Capitolato”: il presente capitolato tecnico che definisce i contenuti fondamentali del Servizio costituente parte della lex specialis.
“Codice dei Contratti”: il D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni.
“Committente” o “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 - 00000 – Roma.
“Contratto”: il contratto che, all’esito della procedura di gara, l’Amministrazione stipulerà con l’aggiudicatario.
“Disciplinare”: il disciplinare che fissa le condizioni e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione, dell’offerta e per lo svolgimento della procedura gara, costituente parte della lex specialis.
ART. 2 - PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
lica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
egge n. 136 del 13 agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
legislativo n. 187 del 12 novembre 2010, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza” e ss.mm.ii.;
legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia delle nuove misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13.8.2010 n. 136;
1
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
e nel bando di gara costituenti lex
specialis;
modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo.
L’appalto ha per oggetto servizi riconducibili alla categoria “8” denominata “Servizi di ricerca e sviluppo”.
ART. 3 - CONTENUTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato contiene le condizioni regolatrici dell’appalto pubblico di servizi concernente l’assistenza e attività di supporto all’Amministrazione in materia di qualità, sistemi di qualità certificati e non, interventi di natura strutturale e configurazione dei regimi degli aiuti di Stato e relative procedure, al fine di potenziare le capacità interne di gestire e attuare i programmi afferenti alla politica agricola comune dell’UE (PAC) e tutti gli interventi e gli aiuti in materia agroalimentare.
Il potenziamento delle capacità interne è da intendersi come un processo che comprenda il rafforzamento delle competenze e conoscenze delle strutture del Ministero coinvolte nella gestione delle attività, per quanto riguarda la capacità amministrativa di pianificare e implementare pratiche e strumenti di intervento al fine di ottimizzare il costo-efficacia e la sostenibilità dell’attuazione dei provvedimenti amministrativi.
ART. 4 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto è finalizzato ad acquisire un servizio finalizzato a:
- armonizzazione dei diversi regimi di aiuto con la nuova normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, alimentare e forestale;
- armonizzazione dei diversi regimi di aiuto con la programmazione comunitaria 2014-2020, predisposizione linee guida o regimi di aiuto multi regionali, con l’obiettivo di ridurre le singole notifiche e l’eccessiva frammentazione dei diversi regimi;
- definizione, notifica e negoziato con la Commissione europea di nuovi regimi di aiuti;
- rassegna sulla normativa comunitaria e sugli atti collegati;
- supporto alle attività riferite ai dipartimenti delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e ippiche;
- supporto tecnico, di natura giuridico-amministrativa e legale, sulle tematiche riguardanti la normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale e di fondi strutturali;
- supporto al miglioramento delle procedure amministrative in termini di efficacia, efficienza e tempestività conseguenti ad una ottimale corrispondenza con le norme comunitarie vincolanti;
- impostazione dei documenti amministrativi coerenti con i regimi di esenzione in materia di aiuti di Stato in agricoltura oppure con gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o con la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- affiancamento alle strutture, assicurando presenze qualificate, nei momenti negoziali, ispettivi e divulgativi con le Autorità Comunitarie e Nazionali (Commissione Europea, AGEA; Ministero dell’Economia e delle Finanze, etc.).
ART. 5 - DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
La durata del servizio richiesto è fissata in 12 mesi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, con possibilità di ripetizione del servizio stesso per altre due annualità consecutive, per un importo annuo di euro 200.000,00 (duecentomila), al netto dell’Iva, ed uno complessivo di euro 600.000,00 (seicentomila), al netto dell’Iva.
La prosecuzione del servizio per il secondo e per il terzo anno è subordinata ai fondi che saranno resi disponibili con l’approvazione delle relative leggi finanziarie.
ART. 6 - GRUPPO DI LAVORO BASE E QUANTIFICAZIONE DELL’IMPEGNO COMPLESSIVO
L’aggiudicatario, al fine di offrire il servizio sopra indicato, dovrà fornire personale con adeguata capacità tecnica e professionale e dovrà costituire un gruppo di lavoro formato da almeno quattro figure professionali in possesso dei seguenti requisiti:
- due esperti senior in possesso, alla data di pubblicazione del bando in GUUE, dei seguenti requisiti: n. 10 (dieci) anni di esperienza lavorativa, di cui 5 (cinque) in attività riconducibili ai servizi richiesti ed indicati all’art.6 del disciplinare.
- due esperti junior in possesso, alla data di pubblicazione del bando in GUUE, dei seguenti requisiti: n. 3 (tre) anni di esperienza lavorativa, in attività riconducibili ai servizi richiesti ed indicati all’art.6 del disciplinare.
Le figure professionali individuate dovranno svolgere la loro attività nelle seguenti sedi:
- un esperto senior (coordinatore di progetto) ed un esperto junior a Bruxelles
- un esperto senior ed un esperto junior a Roma, presso la sede dell’Amministrazione.
Il gruppo di lavoro base dovrà essere costituito da personale con le caratteristiche minime di numero, di requisiti professionali e giornate/uomo da prestare di seguito descritti:
Nr. | Figura professionale | Requisito minimo a pena di esclusione | Impegno misurato in giornate/uomo |
1 | Coordinatore di progetto Senior | 10 anni di esperienza in servizi di assistenza tecnica alle PP.AA. con almeno 5 anni di esperienza nell’applicazione delle norme comunitarie di concorrenza sugli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale. | Anche a tempo parziale, intendendosi per tale un impegno non inferiore a 12 giornate/uomo al mese |
1 | Senior | 10 anni di esperienza nei Servizi assistenza tecnica alle PP.AA. con almeno 5 anni di esperienza nell’applicazione delle norme comunitarie di concorrenza sugli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale. | A tempo pieno, intendendosi per tale un impegno, nel servizio, non inferiore a 17 giornate/uomo al mese |
2 | Junior | Esperto, con almeno 3 anni di esperienza, in materia di PAC e della qualità. | A tempo pieno, intendendosi per tale un impegno, nel servizio, non inferiore a 17 giornate/uomo al mese |
Tale gruppo di lavoro, quindi, dovrà assicurare complessivamente almeno 756 giornate
all’anno, parametrate ad una giornata tipo della durata di 8 ore, con decorrenza dall’insediamento del Gruppo di lavoro.
Tale gruppo dovrà risultare, inoltre, idoneo a garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività comprese nel presente capitolato, in coerenza con le finalità generali della presente operazione.
Detto gruppo di lavoro offerto dovrà rispettare (per numerosità e qualificazione specifica delle risorse) la configurazione di seguito indicata: coordinamento operativo del responsabile di progetto.
Per ragioni di affinità funzionale e tematica, comunque, vengono per tale gruppo di lavoro di seguito indicati tre sottogruppi specifici.
Il Gruppo indicato in sede di offerta non potrà essere modificato, se non per cause di forza maggiore, né nel numero, né nei componenti senza preventivo consenso dell’Amministrazione. Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del Gruppo di Lavoro dovrà formulare specifica, motivata richiesta, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. Gli eventuali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire; pertanto, in occasione della richiesta, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei detti requisiti.
La pendenza dell’autorizzazione da parte del Ministero non esonera l’aggiudicatario dell’adempimento delle obbligazioni assunte.
ART. 7 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La natura dei servizi da erogare implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto raccordo con le strutture amministrative del Ministero. L’Aggiudicatario dovrà predisporre un Piano di lavoro di dettaglio, in accordo con il Ministero, dal quale risultino in maniera analitica e cantierabile gli obiettivi da raggiungere, i servizi da erogare, le modalità operative, gli strumenti e le risorse da impiegare.
Il soggetto aggiudicatario si impegna a tener conto delle procedure in uso e degli strumenti predisposti dall’Amministrazione. Al fine di assicurare la completezza e la qualità del servizio, l’affidatario dovrà costantemente monitorare l’avanzamento delle proprie attività, il raggiungimento dei risultati attesi, ed assicurare tempestivamente l’adozione di opportuni interventi correttivi atti a garantire l’efficacia del servizio.
Il servizio dovrà essere svolto principalmente presso gli uffici della sede centrale del Ministero in Roma, Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 e garantire un’adeguata assistenza presso le Istituzioni comunitarie.
ART. 8 – VINCOLI PER L’APPALTATORE
Nello svolgimento delle attività costituenti il servizio l’appaltatore dovrà garantire, tra l’altro, l’adempimento dei seguenti obblighi:
- obbligo di garantire la continuità operativa del servizio;
- obbligo a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di xxxxx, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- obbligo di attivare una sede fisica-postazione di lavoro all’interno della sede del Ministero, assicurando la presenza permanente delle risorse previste all’art. 6 del presente capitolato;
- obbligo di attivare, in caso di aggiudicazione, una sede presso le Istituzioni comunitarie a Bruxelles;
- obbligo di individuare nell’ambito della propria organizzazione un referente coordinatore per l’attività di assistenza tecnica e di supporto che rappresenti l’interlocutore primario per il Ministero;
- obbligo di definire e comunicare al Ministero un calendario dei lavori, redatto su base mensile, in cui vengano specificati il giorno ed il luogo dello svolgimento delle attività di tutte le risorse impegnate e vengano indicate le risorse umane qualitative e quantitative di cui si assicura la presenza fissa;
- obbligo di fornire servizi di assistenza tecnica e di supporto anche nella forma di:
a) azioni di accompagnamento, assistenza specialistica, confronto su temi di approfondimento teorico con il personale impegnato nell’attuazione delle misure e degli interventi nel settore agroalimentare;
b) incontri, partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni;
c) predisposizione - nei termini e secondo le modalità concordate con i Dipartimenti ministeriali interessati in dipendenza delle scadenze previste dalle disposizioni nazionali e comunitarie - della documentazione ritenuta di volta in volta funzionale alla realizzazione efficace delle singole attività/operazioni (ad es. rapporti scritti sullo stato di attuazione del Programma, relazioni, memorie, schemi di atti, documenti tecnici);
- obbligo di osservare nei confronti del personale utilizzato per l’espletamento del servizio in oggetto le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- obbligo di osservare nei confronti del personale utilizzato per l’espletamento del servizio in oggetto le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. vigenti, anche nel caso in cui l’appaltatore non sia aderente alle associazioni rappresentative stipulanti ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell’azienda appaltatrice e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- obbligo di riservatezza: l’appaltatore si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio e si impegna a mantenere il segreto sulla corrispondenza; l’appaltatore sarà ritenuto solidalmente e illimitatamente responsabile per tutti gli eventuali danni che potessero derivare da violazioni della presente disposizione.
ART. 9 – OBBLIGHI SOCIALI
L’impresa aggiudicataria – appaltatrice si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; la Stazione Appaltante, procederà, in caso di grave e reiterato inadempimento alle predette disposizioni, alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dalla Autorità Giudiziaria;
II. l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
L’impresa aggiudicataria-appaltatrice, inoltre:
assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria dei pagamenti dei corrispettivi inerenti al contratto, secondo quanto stabilito dalla legge n. 136/2010 (e delle eventuali successive modifiche, nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti.
Qualora nei confronti della impresa aggiudicataria-appaltatrice siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell’impresa stessa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo, comunque, il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Qualora l’impresa aggiudicataria-appaltatrice contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il “conto dedicato”, di cui al presente articolo, ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, oltre alla
risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.
ART. 10 - TEMPI, LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’attività di assistenza tecnica e di supporto di cui al presente capitolato verrà svolta a partire dalla data di stipula del relativo contratto, si concluderà allo scadere del 12° mese a partire dalla data di stipulazione del contratto stesso.
L’appaltatore potrà accedere ai documenti, ai programmi ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione necessarie a svolgere la prestazione richiesta e potrà essere chiamato dagli Uffici richiedenti a partecipare alle riunioni aventi ad oggetto la gestione delle attività.
Il servizio dovrà essere svolto, in prevalenza, presso la sede e presso le strutture coinvolte nell’attuazione delle misure.
L’intervento richiesto dovrà esplicitarsi, in base alle esigenze specifiche manifestate dall’Amministrazione, attraverso l’assistenza e il supporto alle risorse umane già investite della funzione oppure attraverso un’attività di coaching.
L’assistenza ed il supporto dovranno essere erogate con modalità omogenee.
L’Amministrazione si riserva di concordare con l’aggiudicatario le modifiche delle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie o opportune nello svolgimento del servizio.
ART. 11 - FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA
Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto di appalto, salvo cause di forza maggiore o eventi imprevisti e imprevedibili non imputabili all’appaltatore, al ricorrere dei quali l’appaltatore dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta. L’esecuzione del servizio resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell’evento temporaneo imprevisto e imprevedibile non imputabile all’appaltatore. La sospensione temporanea del servizio comporta, comunque, la riduzione del corrispettivo in proporzione ai giorni di mancata prestazione del servizio.
In caso di sciopero del proprio personale l’appaltatore sarà tenuto a darne previa e tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante. L’appaltatore è tenuto, comunque, ad assicurare la continuità del servizio e la prestazione dei servizi urgenti ed indifferibili.
ART. 12 - CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo annuale posto a base di gara dell’appalto per i 12 mesi è fissato in € 200.000,00 (euro duecentomila/00) al netto di I.V.A.
L’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale.
Con tale importo l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con il capitolato e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta.
Il prezzo contrattuale uguale o inferiore al corrispettivo a base di gara suindicato - non essendo ammesse offerte in aumento – resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo l’adeguamento previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, a partire dalla seconda annualità di contratto e sempre che siano intervenute significative variazioni nelle componenti di costo risultanti dai dati dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del d. lgs. n. 163/2006. In mancanza di dati certi e statisticamente rilevabili sulle componenti dei costi dell’offerta economica dell’aggiudicatario si riconoscerà all’appaltatore l’adeguamento agli indici annuali ISTAT.
La richiesta motivata di revisione del prezzo da parte dell’appaltatore deve essere accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione che si richiede.
La revisione del prezzo, in ogni caso, non può riguardare la parte dei servizi resi nei periodi anteriori alla eventuale seconda annualità di contratto ed alla data della richiesta motivata.
L’Amministrazione utilizza e considera i parametri prezzo-qualità delle vigenti ed attive convenzioni CONSIP come limiti massimi per l’acquisto di servizi comparabili con quello oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, ed in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 572, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in ordine all’obbligo per CONSIP di mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del servizio e per l’utilizzo dei detti parametri di prezzo-qualità, anche con l’indicazione di una misura minima e massima degli stessi.
Pertanto, nel caso in cui sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A. – nel prosieguo denominata CONSIP – per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, il prezzo contrattuale non potrà essere superiore al prezzo previsto nella convenzione
stessa e l’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mente dell’art. 1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. almeno 20 gg. prima della data di efficacia del recesso.
Il Ministero si riserva la suddetta facoltà di recesso, da esercitare con le stesse modalità, anche qualora eventuale procedura di gara espletata dalla CONSIP per il medesimo oggetto dia esito economicamente o dal punto di vista qualitativo più favorevole alla Amministrazione. Il recesso nel predetto caso è esercitatile con efficacia a partire dalla attivazione della stessa convenzione CONSIP. In tale eventualità l’altra parte contraente potrà paralizzare l’esercizio della predetta facoltà notificando al Ministero, a mezzo raccomandata A.R. da inviare nei successivi venti giorni, la propria disponibilità a modificare le condizioni contrattuali in guisa da uniformarle a quelle di cui alla convenzione CONSIP.
L’Amministrazione può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute e delle prestazioni già convenientemente eseguite.
ART. 13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione inviterà con comunicazione l’aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto di gara. Xxx l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, senza giustificato e grave motivo, l’Amministrazione potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dalla aggiudicazione e incamerare la cauzione provvisoria, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni, e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente. In tal caso l’Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara.
ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA
Per la stipulazione del contratto ed a garanzia dell’esatto adempimento delle obblighi assunti l’esecutore del contratto dovrà costituire ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, cui espressamente si rinvia, garanzia fideiussoria.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento del contratto. La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione viene prestata dalla capogruppo ovvero in caso di ATI dalla mandataria.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore dell’Amministrazione, l’appaltatore è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.
ART. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento saranno meglio specificate nel contratto: esse saranno comunque conformi ai seguenti criteri:
- l’appaltatore dovrà fatturare gli importi corrispondenti alle prestazioni effettuate;
- il 20% del prezzo contrattuale sarà corrisposto a seguito della presentazione del piano d’impresa contenente il programma delle attività, il relativo quadro economico e la indicazione di dettaglio per lo svolgimento del servizio;
- il 70% del corrispettivo contrattuale sarà ripartito in rate trimestrali;
- l’erogazione delle rate trimestrali è subordinata alla presentazione della relazione trimestrale posticipata, trasmessa, entro 20 giorni lavorativi dalla fine del trimestre di riferimento;
- il 10% a saldo sarà corrisposto al completamento delle prestazioni dedotte in contratto previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione e la verifica finale rilasciati da parte del soggetto incaricato del monitoraggio, controllo e verifica finale di cui all’art. 17 del presente capitolato.
Tutti i pagamenti sono subordinati alla acquisizione, entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, dell’attestato di effettiva e regolare esecuzione dei servizi resi e di conformità qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, nonché della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi di legge,
Tutti i pagamenti sono subordinati oltre all’emissione in via elettronica della regolare fattura, alla verifica della regolarità amministrativa della documentazione presentata, e saranno effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalità in cui l’appaltatore sia eventualmente incorso.
Tutti i pagamenti sono subordinati all’acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed al rilascio da parte di Equitalia dell’attestazione dell’assenza di sospesi con l’erario.
L’accertamento di eventuali inadempienze e l’applicazione delle conseguenti penalità sono regolati ai successivi articoli.
ART. 16 – INADEMPIMENTI E PENALI.
L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dall’appaltatore.
Qualora l’appaltatore non abbia eseguito esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta, l’Amministrazione può costituire in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto ovvero agire in giudizio in caso di ritardi o inadempimenti.
Allorquando l’appaltatore non abbia ottemperato ad una qualunque delle previsioni del contratto o alle prescrizioni del contratto concernenti, tra l’altro, il personale da impiegare, la documentazione da presentare, gli orari ed ai tempi da osservare per le attività oggetto di contratto l’Amministrazione ha facoltà di applicare - salve le ipotesi di risoluzione del contratto, una penale proporzionata alla entità del disservizio sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50 dell’importo contrattuale per ogni episodio.
Le penalità sono notificate all’appaltatore con comunicazione scritta e in via amministrativa senza bisogno di avviso di costituzione in mora.
L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, sui crediti dell’appaltatore.
Mancando crediti o essendo insufficienti l’ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.
E’ fatta salva la facoltà della Amministrazione di domandare il risarcimento per eventuali, ulteriori, danni subiti a causa delle inadempienze colpite dall’applicazione di penali.
In ogni caso l’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del valore dell’appalto.
E’ fatta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione dopo il terzo episodio applicativo di penalità, di dichiarare risolto il contratto in via amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria, fatte salve tutte le ulteriori azioni alle quali l’inadempienza dell’appaltatore possa dar luogo.
ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI E RISCHIO D’IMPRESA – CLAUSOLA DI MANLEVA
L’appaltatore, conformemente alla natura ed alla struttura del contratto, conserva la piena responsabilità dell’organizzazione dei mezzi – direzione del personale impiegato, attrezzature, mezzi materiali – e del rischio di impresa legato anche alla loro utilizzazione, rischio che graverà, in ogni caso sullo stesso appaltatore.
L’appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche, i soggetti privati o verso terzi che comunque derivassero dall’esecuzione del contratto, esonerando sin da ora l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità.
ART. 18 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento del risultato contrattuale, l’appaltatore deve rispettare la tempistica formulata nell’offerta tecnica nonché le eventuali ulteriori prescrizioni dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere, nel corso dello svolgimento del servizio, modifiche al piano delle attività e al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per un efficace svolgimento del servizio stesso.
ART. 19 - CONTROVERSIE
E’ escluso il ricorso all’arbitrato. Foro competente è quello di Roma.
ART. 20 - DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE
Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’appaltatore abbia utilizzato, nell’esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche o quant’altro costituisca oggetto di privativa o di brevetto di terzi.
In tale ipotesi, l’appaltatore avrà l’obbligo di farsi carico a propri rischio e spese dell’eventuale contenzioso derivatone, sollevandone espressamente l’Amministrazione. Nel frattempo l’appaltatore dovrà assicurare la continuità del servizio sostituendo gli strumenti oggetto di privativa o di brevetto con altri immuni da violazione.
Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto o i relazione ad esso rimangono di esclusiva proprietà del Ministero.
L’appaltatore è tenuto a consegnarli nella sua interezza, e non potrà usarli se non previo consenso da parte del Ministero.
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’appaltatore acconsente, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze connesse alla stipula ed alla esecuzione del contratto di appalto.
L’appaltatore assume in contratto:
- l’obbligo di attenersi alla piena e stretta osservanza delle disposizioni di cui al suddetto D. lgs. n. 196/2003, utilizzando i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali e assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa;
- l’obbligo di relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali, allertando immediatamente l’Amministrazione in caso di anomalie e/o di emergenze;
- l’obbligo di indicare il referente dell’Azienda appaltatrice per la parte “protezione dei dati personali”.
ART. 22 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipulazione del contratto, ed ogni altra spesa concernente l’esecuzione del contratto.