Contract
MUTUO IPOTECARIO FRI - CONTRATTO DI FILIERA e di DISTRETTO |
INFORMAZIONI SULLA BANCA |
BPER Banca S.p.A. Sede legale e amministrativa in Xxx Xxx Xxxxx 0/00 – 00000 Xxxxxx Telefono 059/0000000 (centralino) - Fax 059/2021333 Indirizzo email xxxxxxxxx@xxxx.xx / sito internet www.bper .it Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 4932 Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360 Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361 Gruppo bancario BPER Banca S.p.a. – 5387.6 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie Aderente all’Arbitro Bancario Finanziario La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia |
CHE COS’E’ IL MUTUO |
I Ministeri e le Regioni titolari delle misure di aiuto utilizzano la provvista del Fondo Rotativo (“FRI”), istituito con la legge n, 311/2004, art. 1, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”), nell’ambito del Fondo per il la Crescita Sostenibile (“FCS”), per il sostegno alle imprese che investono in diversi settori, tra i quali: ricerca & sviluppo, innovazione tecnologica, industria, turismo, commercio, artigianato, agricoltura, servizi, efficientamento e sostenibilità nell’utilizzo delle risorse. CDP, in pool con il sistema bancario, concede finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese a tasso agevolato sulla base di misure agevolative rese disponibili da parte dei Ministeri e/o Regioni competenti. Gli interventi a sostegno sono di tre tipi: un contributo diretto alla spesa, un Finanziamento Agevolato ed un Finanziamento Bancario Il Finanziamento Agevolato insieme al Finanziamento Bancario ed al contributo diretto alla spesa possono arrivare a coprire fino al 100% delle spese ammissibili Contratti di Filiera: Il mutuo ipotecario “FRI - Contratto di Filiera e di Distretto” è un finanziamento di medio e lungo termine finalizzato al sostegno dei contratti di filiera e di distretto di cui all’art.66, comma1, legge n.289/2002, come disciplinato dal DM del 08/01/2016 e seguenti (c.d.”IV bando”) e dai DM n.673777 del 22/12/2021 e DM n.182458 del 22/04/2022 (c.d. “V bando”), Il contratto di filiera si fonda su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L’accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi e le azioni, incluso il programma di investimenti. Il contratto di distretto, invece, si fonda su un accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi e le azioni, i tempi di attuazione, incluso il programma, il quale deve svilupparsi nell’ambito di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche. E’destinato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare ed agro-energetica in un ambito territoriale multiregionale, per il quale l’impresa ha accesso ad agevolazioni sulla base di apposita domanda presentata al Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono: - investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; - investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; - investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; - costi per la partecipazione ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli; - progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. Gli interventi devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio del Do No Significant Harm (DNSH) - «non arrecare un danno significativo» a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 – PNRR, nonché essere |
conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01).
L’attività di BPER Banca, quale Banca Finanziatrice, è regolata da:
• “Convenzione per la Regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto nell’ambito del “FRI” (sottoscritta il 19 ottobre 2017 da MIPAAF e CDP, a cui BPER Banca ha aderito in data 15 aprile 2022)
• Convenzione per la Regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera nell’ambito del “FRI” (sottoscritta il 20 settembre 2022 da MIPAAF e CDP, a cui BPER Banca ha aderito in data 26 settembre 2022)
• specifici “Mandato per il perfezionamento, la gestione e l’erogazione della quota agevolata dei Finanziamenti” sottoscritto da CDP e da BPER Banca.
La Banca Finanziatrice convenzionata è tenuta, tra l’altro, a:
- valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario in modo unitario, anche per conto della CDP
- stipula e gestione di un contratto unico di finanziamento (quota agevolata + quota bancaria) per il singolo Soggetto Beneficiario, svolgendo nei confronti della CDP un ruolo assimilabile a quello di capofila di un pool, comprese eventuali azioni di recupero
L’istruttoria della domanda di agevolazione è svolta dal Ministero, ovvero da soggetti da questo incaricati, tra cui la c.d. Banca Autorizzata convenzionata.
Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera e i contratti di distretto che prevedono programmi di ammontare compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.
Sono ammesse garanzie personali e/o reali, che dovranno assistere sia il Finanziamento Agevolato che il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi.
Il Finanziamento Bancario deve essere di importo pari o superiore a quello del Finanziamento Agevolato.
E’ previsto un Contributo in conto capitale con intensità variabili, sono al 50% delle spese ammissibili, a seconda della tipologia e della localizzazione dell’investimento e delle dimensioni dell’impresa.
Il Finanziamento ha durata compresa tra un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Il Finanziamento è rimborsato con il pagamento periodico di rate costanti posticipate semestrali, con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre.
Il Finanziamento Agevolato prevede un tasso di interesse fisso pari allo 0,50% nominale annuo.
Il Finanziamento Bancario prevede un tasso di interesse concordato e determinato liberamente tra la banca e il Soggetto Beneficiario.
L’erogazione del Finanziamento viene effettuata dalla Banca a fronte di SAL. Le richieste di erogazione sono trasmesse dal Soggetto Beneficiario, per il tramite del Soggetto Proponente, alla Banca Autorizzata e alla Banca Finanziatrice; il Ministero, a seguito delle verifiche eseguite dalla Banca Autorizzata, comunica le risultanze alla banca Finanziatrice e provvede direttamente ad erogare il Contributo in conto capitale. La Banca Finanziatrice, ricevuta la comunicazione, acquisisce la provvista di competenza CDP e provvede all’erogazione sia della quota di Finanziamento Bancario che della quota del Finanziamento Agevolato.
Il mutuo ipotecario FRI – Contratti di Filiera e di Distretto è garantito da ipoteca su immobile
Caratteristiche specifiche del “Mutuo FRI – Contratti di Filiera e di Distretto” | ||
A chi è rivolto | Contratti di Filiera | imprese della Filiera agroalimentare ed agroenergetica che fanno parte di un Accordo di Filiera o di Distretto per il quale viene presentata domanda di agevolazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali I Soggetti Beneficiari debbono risultare economicamente e finanziariamente sani ed in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice ed avere i requisiti previsti dalla normativa agevolativa. |
Cosa fare per attivarlo | Rivolgersi a qualsiasi filiale della banca. | |
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni | Presso tutte le filiali della Banca |
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Il tasso fisso è consigliabile alle imprese che vogliono essere certe, anche per motivi di pianificazione finanziaria, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla variazione delle condizioni di mercato. Tra i principali svantaggi si evidenzia l’impossibilità di beneficiare degli eventuali ribassi dei tassi di mercato. |
Mutuo a tasso variabile Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l’andamento dell’indice di riferimento fissato nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate, anche sensibili. |
Per saperne di più:
GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI
La Centrale dei rischi (CR) e' una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. E' gestita dalla Banca d'Italia.
Sul nostro sito Internet e' disponibile la Guida La centrale dei rischi in parole semplici che ne illustra il funzionamento e i diritti del cliente.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
IPOTECARIO IMPRESA A TASSO VARIABILE – QUOTA BANCA
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) 9,37% (*)
*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso del 6,10% (Euribor 6 mesi lett. 360 m.m.p., arrotondato al decimale superiore, maggiorato dello spread del 3,50 p.p. e comunque non inferiore al 3,50%), tenendo conto di euro 75.000,00 per spese di istruttoria, e di euro 50.000,00 per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 2.500 per spese di perizia, euro 10,00 per incasso di ogni singola rata, euro 0,00 per l’invio dell’informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica. Il TAEG comprende voci di costo calcolate sulla base dell’importo del finanziamento complessivo (quota banca +quota agevolata).
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per il notaio, l’iscrizione dell’ipoteca e i premi assicurativi. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.
Indice di riferimento | Valore (%) | Spread annuo massimo (p.p) | Tasso Minimo (%) | Tasso interesse nominale annuo (%) |
Euribor 6 mesi arr 0,10 | 2,60 | 5,00 | 5,00 | 7,600 |
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO
VOCI | COSTI | |
Durata | Minima 48 mesi, massima 180 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 48 mesi. | |
TASSI | Tasso di interesse nominale annuo | Pari al valore dell’indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo. |
Indice di riferimento | Euribor 6 mesi lett. 360 media mese precedente, arrotondato allo 0,10 superiore | |
Spread ammortamento | Massimo 5,00 punti percentuali in più dell’indice di riferimento. | |
Tasso di interesse di preammortamento | Pari al valore dell’indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo. Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo. | |
Spread preammortamento | Massimo 5,00 punti percentuali in più dell’indice di riferimento. | |
Tasso di mora | Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta. | |
Tasso minimo | Massimo 5,000 punti percentuali |
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO IMPRESA A TASSO FISSO – QUOTA BANCA
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) 7,81% (*)
*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso fisso del 4,70% (Irs 3,20, rilevato il 30/12/2022, maggiorato dello spread del 1,50%), tenendo conto di euro 75.000,00 per spese di istruttoria, e di euro 50.000,00 per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 2.500 per spese di perizia, euro 10,00 per incasso di ogni singola rata, euro 0,00 per l’invio dell’informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica. Il TAEG comprende voci di costo calcolate sulla base dell’importo del finanziamento complessivo (quota banca +quota agevolata).
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per il notaio, l’iscrizione dell’ipoteca e i premi assicurativi. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.
Indice di riferimento | Valore | Spread annuo massimo | Tasso interesse nominale annuo |
I.R.S. lettera di periodo, arr.allo 0,10 | 3,20 | 3,700 | 6,900 |
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO
VOCI | COSTI | |
Durata | Minima 48 mesi, massima 180 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 48 mesi. | |
TASSI | Tasso di interesse nominale annuo | Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread. Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula. |
Indice di riferimento | I.R.S. (interest Rate Swap) lettera di periodo, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e riferito all’ultima rilevazione del mese solare precedente, attualmente pari a 3,20 per le durate 120 mesi. | |
Spread ammortamento | Massimo 3,70 punti percentuali in più dell’indice di riferimento. | |
Tasso di interesse di preammortamento | Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread. Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo | |
Spread preammortamento | Massimo 3,70 punti percentuali in più dell’indice di riferimento. | |
Tasso di mora | Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta. |
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO AGEVOLATO
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
IPOTECARIO IMPRESA A TASSO FISSO – QUOTA AGEVOLATA
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) 0,50% (*)
*TAEG calcolato sulla base di euro 4.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso minimo del 0,50% nominale annuo, tenendo conto di euro 0,00 per spese di istruttoria, euro 0,00 per incasso ogni singola rata, euro 0,00 per l’invio dell’informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per il notaio, l’iscrizione dell’ipoteca e i premi assicurativi.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO AGEVOLATO
VOCI | COSTI | |
Durata | Minima 48 mesi, massima 180 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 48 mesi, | |
TASSI | Tasso di interesse nominale annuo | pari allo 0,50%, rimane invariato per tutta la durata del mutuo. |
Tasso di interesse di preammortamento | Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo. | |
Tasso di mora | tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01, ovvero su "Il Sole 24 Ore", maggiorato del 50% (cinquanta per cento. per le operazioni riconducibili al “V Bando” Il valore del tasso di mora non potrà, in ogni caso, essere inferiore al valore del tasso di interesse applicabile al Finanziamento Agevolato maggiorato del 50%. |
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI | COSTI | ||
SPESE | Spese per l’ istruttoria del | Istruttoria | 1,50 % sull’ammontare complessivo del mutuo (comprensivo della quota banca e della quota agevolata) con: • un minimo di euro 500,00 • un massimo di euro 100.000,00; che saranno comunque addebitate in caso di rinuncia al finanziamento; |
Spese per la gestione del finanziamento | Stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento | 1) Commissione da applicare in occasione della stipula del contratto di finanziamento: 1,00% sull’ammontare complessivo del mutuo (comprensivo della quota banca e della quota agevolata), con: • un massimo di euro 100.000,00; • ; 2) Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale / possibile solo in corrispondenza della scadenza delle rate semestrali e con un preavviso minimo definito nel contratto di finanziamento: Finanziamento Bancario in misura percentuale massima, pari a: 2,00% sul capitale rimborsato anticipatamente Finanziamento Agevolato -prima di 4 anni dalla data di stipula - in caso di estinzione totale, somma di: ▪ 0,50% importo concesso e non erogato ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all’intero inferiore - in caso di estinzione parziale: ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all’intero inferiore -trascorsi 4 anni dalla data di stipula - in caso di estinzione totale: ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all’intero inferiore - in caso di estinzione parziale: ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: |
A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all’intero inferiore 3) Perizia tecnica Per nuova erogazione: -in caso di immobili abitativi singoli in costruzione o immobili commerciali/industriali finiti o in costruzione - in caso di aggiornamenti e verifiche di perizie effettuate dai Consulenti Tecnici d’Ufficio (C-T.U.) nominati dai tribunali, il servizio verrà fornito dall’Ufficio Perizie della banca al costo di: Importo mutuo Costo perizia fino a € 100.000,00 € 280,00 fino a € 150.000,00 € 450,00 fino a € 250.000,00 € 600,00 fino a € 500.000,00 € 800,00 fino a € 1.000.000,00 € 1.000,00 fino a € 2.000.000,00 € 1.600,00 fino a € 2.500.000,00 € 2.000,00 fino a € 5.000.000,00 € 2.500,00 fino a € 10.000.000,00 € 5.000,00 Oltre € 10.000.000,00 € 8.000,00 PERIZIA UNICA O INIZIALE INERENTE IMMOBILE CON DESTINAZIONE D'USO MISTA O POLIFUNZIONALE O DI PIU' IMMOBILI CONTIGUI O NON CONTIGUI perizia inerente immobile a destinazione d'uso mista o polifunzionale o di più immobili contigui o non contigui (con relative pertinenze esclusive), siano essi fruibili o non fruibili, oggetto o non oggetto di trasformazione. da 600,00 Euro a 8.000 Euro: importo che verrà preventivamente comunicato al cliente | |||||||
Incasso rata | € 10,00 cadauna | ||||||
Recupero spese periodiche cartacee | per | invio | comunicazioni | € 0,00 | |||
Recupero spese periodiche on line | per | invio | comunicazioni | € 0,00 | |||
Invio comunicazioni (in forma cartacea) | € 0,00, recupero spese invio quietanza € 0,00, cadauno sollecito di pagamento | ||||||
Spesa a carico dell’accollante nel caso di accollo del mutuo | € 0,00 | ||||||
Commissione per modifiche contrattuali e liberazioni delle garanzie | Massimo 20.000. euro | ||||||
PIANO DI AMMORTAM ENTO | Tipo piano di ammortamento | Piano di ammortamento francese | |||||
Tipologia di rata | Rata costante | ||||||
Periodicità delle rate di ammortamento/preammortamento | Semestrale con scadenza il 30/06 e 31/12 di ogni anno | ||||||
ALTRE CARATTERISTI CHE DEL FINANZIAMENT O | Calcolo interessi ammortamento | Commerciale (360 g.g) | |||||
Xxxxxxx interessi preammortamento | Commerciale (360 g.g) | ||||||
Calcolo interessi di mora | Finanziamento Bancario |
anno civile 365/365 (366 su bisestile Finanziamento Agevolato anno commerciale 360/360 | ||
Periodicità invio rendiconto | Annuale | |
Periodicità invio documento di sintesi | Annuale |
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*) | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) |
7,60 | 5 | 2.008,55 | 2.070,85 | 1.949,80 |
7,60 | 10 | 1.192,24 | 1.282,80 | 1.173,31 |
(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula, tenuto conto del tasso minimo.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet xxx.xxxx.xx
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo l’impresa deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Adempimenti notarili Da regolarsi con il professionista incaricato.
Regime fiscale | Quota Banca: i contratti di finanziamento bancari sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d’uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l’opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l’imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull’ammontare del mutuo a medio o lungo termine. Quota Agevolata: I contratti di finanziamento agevolati, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.". |
Assicurazione Immobile Fino all'estinzione del mutuo, il cliente ha l’onere di assicurare, a
proprie spese, presso un Istituto assicurativo di gradimento della Banca, gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria vincolando la polizza a favore della Banca, ove non stipulata a seguito di intermediazione della Banca stessa (conformemente al disposto dell’art. 48 del Regolamento Isvap 5/2006).
I beni dovranno essere assicurati contro l’incendio, il fulmine e lo scoppio del gas. Il valore da assicurare sarà indicato dalla Banca medesima. Il cliente ha altresì l’onere di assicurare i fabbricati che venissero successivamente eretti
TEMPI DI EROGAZIONE
- Durata dell’istruttoria | 60 giorni compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del mutuo. |
- Disponibilità dell’importo | Erogazione del finanziamento L’erogazione del finanziamento è effettuata a Stato Avanzamento Lavori, (in numero massimo di 4, oltre un’ultima a saldo), sulla base di richieste inoltrate dal Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, alla Banca Autorizzata e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche effettuate dalla Banca Autorizzata, da questa trasmesse al Ministero per le valutazioni di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile e dal Contratto di filiera o di distretto. Le singole erogazioni relative ai diversi SAL sono sospensivamente condizionate alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero, al verificarsi delle condizioni previste, di volta in volta, dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile Gestore e successivamente al riconoscimento dei fondi agevolati da parte di CDP. |
DURATA DELLA DELIBERA BANCARIA
6 MESI
ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI |
Estinzione anticipata La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca, in coincidenza della scadenza di una rata di rimborso ed in modo che sia sempre rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario: per il Finanziamento Bancario: la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo “principali condizioni economiche”. Il compenso onnicomprensivo sarà dovuto: - in misura percentuale massima, sul capitale rimborsato anticipatamente, pari al 2,00%. |
per il Finanziamento Agevolato: gli importi reclamati dalla CDP, così come definiti al paragrafo “principali condizioni economiche, di seguito riassunti: - se non sono trascorsi 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento - in caso di estinzione totale, somma di: ▪ 0,50% importo concesso e non erogato ▪ (indennizzo): prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all’intero inferiore - in caso di estinzione parziale: ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all’intero inferiore - se sono trascorsi 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento - in caso di estinzione totale: ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all’intero inferiore - in caso di estinzione parziale: ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all’intero inferiore |
Tempi massimi di chiusura del rapporto 30 giorni. |
Conciliazione L’impresa, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all’intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54. |
Risoluzione e Decadenza
La Banca può, in alternativa alla pronuncia della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. risolvere il Contratto di Finanziamento ex art. 1456 (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dalla legge ed al verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti sotto indicati:
a. Mancato pagamento: il mancato pagamento, anche solo parziale, alla scadenza prevista, di qualsiasi somma dovuta dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento protrattosi per oltre 12 mesi dalla rispettiva scadenza;
b. Inadempimento: il Soggetto Beneficiario non abbia dato completo e tempestivo adempimento ad una o più delle obbligazioni o impegni previsti o derivanti dal Contratto di Finanziamento e/o dai relativi allegati;
c. Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie: anche una sola delle dichiarazioni del Soggetto Beneficiario di cui al Contratto di Finanziamento si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta ovvero la posizione del Soggetto Beneficiario si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all’atto della stipula del Contratto di Finanziamento in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità economica, patrimoniale e finanziaria di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento;
d. Revoca totale dell’agevolazione in tutti i casi, tra cui quelli previsti all’art. 16, comma1, lettere a), b), c), d) e) e f) del D.M. 1192 del 08.01.2016
e. Esito negativo della Valutazione: il Banca abbia comunicato che una nuova Valutazione del Soggetto Beneficiario, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione effettuata dalla Banca, ha avuto esito negativo;
f. Insolvenza del Soggetto Beneficiario
g. il Soggetto Beneficiario subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
h. concessione di provvedimenti cautelari o azioni esecutive a carico del Soggetto Beneficiario;
i. il Soggetto Beneficiario proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
j. Modificazioni patrimoniali: il patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento diminuisca sostanzialmente in forza di atti dispositivi compiuti dal Soggetto Beneficiario o dall’eventuale Garante, o dai loro aventi causa, intendendosi espressamente rientrante fra gli atti dispositivi la costituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti del codice civile ed equiparata la stipulazione di uno o più finanziamenti destinati a uno specifico affare, accompagnata da identificazione dei beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 2447 decies del codice civile;
k. Operazioni societarie, acquisizioni, cessioni e investimenti: il Soggetto Beneficiario realizzi o partecipi ad operazioni di fusione o scissione o qualsiasi tipo di ristrutturazione aziendale o effettui operazioni straordinarie sul proprio capitale o sia soggetto a modifiche del proprio assetto aziendale o della propria compagine sociale che, a giudizio del Banca, comportino una diminuzione del patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento o della sua capacità di rimborsare il finanziamento, ferme restando le previsioni della Normativa;
l. Atto di riconoscimento di debito e quietanza e atto di utilizzo a saldo e quietanza finale: il Soggetto Beneficiario rifiuti di sottoscrivere detti atti nelle forme e termini stabiliti dalla Banca;
m.Mancato pagamento dei tributi: il Soggetto Beneficiario non paghi, integralmente o parzialmente, qualunque Tassa da esso dovuta;
n. cross default
Il verificarsi dell’Evento Rilevante di cui alla lettera d) “revoca delle agevolazioni” darà necessariamente luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento ed all’obbligo di restituzione dei benefici di cui l’impresa ha goduto nella misura e fatte salve le previsioni del decreto di revoca adottato dal Ministero per ogni singolo progetto oggetto di revoca.
Nei casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono altresì dovuti gli indennizzi contrattualmente previsti.
Al verificarsi di un Evento Rilevante la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Banca Finanziatrice comunicherà al Cliente mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile.
LEGENDA | |
Accollo | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. |
Ammortamento | Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate. |
Banca Autorizzata | E’ la Banca indicata come tale dal Soggetto Beneficiario in fase di presentazione della domanda di agevolazione, selezionata fra quelle appositamente convenzionate ed iscritte in apposito elenco a cura del Xxxxxx e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di istruttoria dei Progetti, istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, predisposizione e trasmissione al Ministero delle relazioni sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo. |
Banca Finanziatrice | È’ la Banca che, a seguito dell’adesione a specifica Convenzione, svolge la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario e, in caso di relativo esito positivo, concede il finanziamento bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione ed alla gestione del finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti. |
CDP | Cassa Depositi e Prestiti |
Commissione per estinzione anticipata | È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all’intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali. L’entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo. |
Contratto di Distretto | Contratti di cui all’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, stipulati tra i componenti del distretto agroalimentare e/o agro-energetica e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per il tramite del Soggetto Proponente. |
Contratto di Filiera | Contratti di cui all’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, stipulati tra i componenti della filiera agroalimentare e/o agro-energetica e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per il tramite del Soggetto Proponente. |
Convenzione | È l’atto stipulato dalla Banca Finanziatrice con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Cassa Depositi e Prestiti per la regolamentazione dei rapporti di concessione dei finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera. |
Covenant commerciali | I “covenant commerciali” sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura. |
Finanziamento Agevolato | È il finanziamento concesso dalla CDP all’Impresa per il Progetto di cui alla Domanda di Agevolazione |
Finanziamento Bancario | È il finanziamento di durata pari al finanziamento agevolato concesso a condizioni di mercato dalla Banca all’Impresa |
Fondo di Garanzia | Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni. |
Fondo Crescita Sostenibile (FCS) | E’ il “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’articolo 23 del Decreto-legge 83/2012. |
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (FRI) | È il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1 comma 354-361 della Legge n. 311/2004. |
Ipoteca | Garanzia su un bene immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere (art. 2808 ss. Cod. civ.). |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. |
Mutuo chirografario | La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l’obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. |
Mutuo fondiario | La somma mutuata è garantita da un’ipoteca su un bene immobile e l’importo finanziato non supera l’80% del valore del bene ipotecato. Tale percentuale può essere elevata sino al 100% qualora vengano prestate determinate garanzie integrative. |
Normativa applicabile | Indica, collettivamente: • la legge 30/12/2004, n. 311 (articolo 1, commi da 354 a 361) e ss.mm.ii, che ha istituito il FRI; • la legge 27/12/2002, n. 289, art. 66 comma 1 e ss.mm.ii,.che ha istituito i contratti di filiera e di distretto • il decreto interministeriale. 8254 del 3/08/2016, che definisce le condizioni di utilizzo delle risorse del FRI gestito da CDP; • i provvedimenti attuativi delle sinole misure (in particolare (DM n.0673777 del 22/ 12/2021 e DM n. 182458 del 22/04/2022 e ss.mm.ii.); documenti attuativi emanati dal Ministero |
Indice di riferimento | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
Indice “Tasso di Riferimento” | tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione di cui all’articolo 8, comma 6, del Decreto 24 luglio 2015. |
Perizia | Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare |
Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
Piano di ammortamento “francese” | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
Preammortamento | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi |
Provvista | Risorse finanziaria messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo. |
Quota capitale | Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
Rata | Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo). |
Rata Costante | La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. |
Regime fiscale | Quota Banca: i contratti di finanziamento bancari sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d’uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l’opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l’imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull’ammontare del mutuo a medio o lungo termine. Quota Agevolata: I contratti di finanziamento agevolati, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.". |
Rimborso in un'unica soluzione | L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite da soli interessi. |
Soggetto Beneficiario | È il soggetto che, in qualità di componente di un Accordo di Filiera o di Distretto, presenta domanda di agevolazione per il tramite del Soggetto Proponente e richiede la concessione di un Finanziamento bancario. |
Soggetto Proponente | È il soggetto che, in qualità di capofila di un Accordo di Filiera o di Distretto, svolge il ruolo di unico interlocutore con il Ministero e, in particolare, presenta la domanda per l’accesso alle agevolazioni e stipula il Contratto di Filiera per conto dei vari Soggetti Beneficiari. |
Sollecito di pagamento rata | Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento. |
Spread | Maggiorazione applicata agli indici di riferimento. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L’imposta sostitutiva è ricompresa nel calcolo del TAEG. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento. |
Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all’anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile. |
Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
Tasso fisso | Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento. |
Xxxxx indicizzato | Tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento. |
Tasso minimo | Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall’andamento dell’indice di riferimento applicato. |
Prodotto offerto fuori sede
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente
Indirizzo
Telefono
Qualifica
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell’iscrizione)
Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all’accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.
Data
Firma per avvenuta ricezione