ALIMENTARI - ARTIGIANATO
ALIMENTARI - ARTIGIANATO
LOMBARDIA Accordo di Rinnovo 07/02/2001
per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore alimentare e panificazione della regione Lombardia Decorrenza: 01/01/2001
Scadenza: 31/07/2003
Verbale di stipula
Il 7 febbraio 2001 tra
- Unione Regionale Pasticceri Gelaterie Pizzerie Gastronomie Rosticcerie /Unione Regionale Panificatori e Produttori di pasta fresca/ Unione Regionale Caseari Lavorazione Carni ed altri prodotti alimentari di CONFARTIGIANATO LOMBARDIA con l'assistenza di Confartigianato Lombardia
- Associazione Alimentare CNA con l'assistenza CNA - Federazione Regionale lombarda
- Casartigiani / Federazione Regionale lombarda
- CLAAI / Federazione Regionale lombarda e
FLAI - CGIL con l'assistenza della CGIL Lombardia FAT - CISL con l'assistenza della CISL Lombardia UILA - UIL con l'assistenza della UIL Lombardia
Premesso
Che con la sottoscrizione del presente accordo le parti:
-- attribuiscono all'autonomia collettiva di Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI della Lombardia e CGIL, CISL e UIL lombarde, unitamente alle rispettive categorie, la funzione primaria per la gestione delle relazioni sindacali e del lavoro anche attraverso lo sviluppo del metodo partecipativo, riconoscendo i rispettivi ruoli, le competenze e il rispetto delle prerogative che competono alle parti sociali firmatarie, rappresentative di interessi collettivi e specifici. A tal fine viene costituita una apposita commissione tecnica.
- intendono continuare a monitorare e a valutare l'evoluzione del settore e la sua trasformazione dandosi atto reciprocamente dell'importanza per l'economia del settore nella regione Lombardia. Le organizzazioni firmatarie, in accordo con il livello confederale, convengono di mettere in atto le iniziative necessarie affinché l'osservatorio dia risposte concrete e specifiche alle aspettative delle imprese e dei lavoratori, attraverso la raccolta di dati del comparto artigiani della alimentazione e della panificazione. A tale scopo si impegnano a rapportarsi e a monitorare le tematiche relative al settore.
- condividono la centralit&ågrave; del "fattore qualità" per il settore e riconoscono l'importante ruolo dell'intervento formativo, che deve essere rispondente alle esigenze delle imprese, anche attraverso progetti specifici da concordare fra le parti, per salvaguardare e migliorare il livello della qualità della produzione del settore.
Le parti firmatarie la presente intesa, nell'ambito dell'accordo interconfederale regionale sottoscritto il 2-2-2001 intendono concludere positivamente e rapidamente il confronto negoziale in corso per il rinnovo del CCRIL, anche nell'ottica di favorire al più presto l'apertura del confronto nazionale sul sistema contrattuale.
Le parti firmatarie confermano nella concertazione lo strumento necessario per ricercare posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche regionali, per favorire la vitalità dei settori e per migliorare la competitività) delle imprese e vedono nella contrattazione collettiva una risorsa, una opportunità di crescita e di sviluppo per 1e stesse e per il lavoratore.
Con l'impegno di utilizzare sistematicamente lo strumento della consultazione su temi di reciproco interesse le parti sottoscrivono la presente intesa.
Retribuzione
A decorrere dal 1-1-2001:
Alimentazione - L'incremento economico regionale viene aumentato di una somma mensile lorda pari ai seguenti importi:
Livelli | Importi |
1S | 34.000 |
1 | 28.000 |
2 | 24.000 |
3A | 22.000 |
3 | 19.000 |
4 | 18.000 |
5 | 16.000 |
6 | 14.000 |
Panificazione - Viene istituito l'incremento economico regionale nella misura mensile lorda pari ai seguenti importi:
Livelli | Importi |
A1S | 24.000 |
A1 | 19.000 |
A2 | 16.000 |
A3 | 16.000 |
A4 | 14.000 |
B1 | 25.000 |
B2 | 18.000 |
B3 | 16.000 |
B4 | 14.000 |
 
A far data dal 1-1-2002 detto istituto verrà corrisposto agli apprendisti in misura percentuale secondo lo scaglione di appartenenza da calcolarsi sugli importi mensili lordi di seguito riportati:
Alimentazione:
8.000
5
Panificazione:
A3 | 8.000 |
B3 | 8.000 |
A partire dal 1-1-2002 ai lavoratori assunti con contratto formazione e lavoro, superata la metà della durata prevista dal contratto di assunzione, verrà corrisposto:
Alimentazione - l'ulteriore elemento regionale nelle seguenti misure mensili lorde:
Livelli | Importi |
1S | 17.000 |
1 | 14.000 |
2 | 12.000 |
3A | 11.000 |
3 | 9.5000 |
4 | 9.000 |
5 | 8.000 |
6 | 7.000 |
Panificazione - l'elemento regionale nelle seguenti misure mensili lorde:
Livelli | Importi |
A1S | 12.000 |
A1 | 9.5000 |
A2 | 8.000 |
A3 | 8.000 |
A4 | 8.000 |
B1 | 12.500 |
B2 | 9.000 |
B3 | 8.000 |
B4 | 7.000 |
Decorrenza e durata
Il presente accordo entra in vigore dal 1-1-2001, salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, e fino al 31-7-2003.
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCRL con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale Nazionale del 3 Agosto-3 Dicembre 1992 e del Protocollo per la politica dei redditi del 23 Luglio 1993.
Con la sottoscrizione del presente accordo vengono superate le richieste contenute dalla piattaforma presentata in data 22-4-1999.