ACCORDO DI COLLABORAZIONE
MICRO- E NANO-PLASTICHE: METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IN ECOSISTEMI MARINI E LACUSTRI, STRATEGIE DI REMEDIATION AMBIENTALE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0005095 del 29-04-2020 partenza Cat.7 Cl.1 SCl.1
il Centro per l'Integrazione della Strumentazione scientifica dell'Università di Pisa (di seguito CISUP), con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), Partita Iva 00286820501, C.F. 80003670504, rappresentato dal Direttore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx che, in qualità di legale rappresentante, sottoscrive digitalmente il presente Accordo in adempimento al provvedimento di urgenza n. 1/2020;
E
l’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli Tenuta di San Rossore (di seguito Ente Xxxxx), Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx - 00000 Xxxx (Xx) Partita Iva 00986640506, C.F. 93000640503 rappresentato dal Direttore xxx. Xxxxxxxx Xxxxx autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo ai sensi dell’art. 23 dello Statuto dell’Ente Parco
congiuntamente indicati di seguito come le ''Parti",
PREMESSO CHE
Il CISUP è un centro di ricerca, di formazione e di servizio dell'Università di Pisa che ha tra le sue finalità:
a) l’individuazione e l’acquisizione di grandi attrezzature scientifiche nonché la progettazione e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca di interesse comune per l’Ateneo;
b) la messa a disposizione ai ricercatori e ai professori dell’Ateneo di apparecchiature e strumentazione scientifica per la ricerca sperimentale e la didattica e il supporto tecnico e scientifico per il loro utilizzo e sviluppo;
c) l’istituzione e il coordinamento in rete di laboratori già esistenti presso le strutture dell’Ateneo, organizzata per garantirne un’efficiente fruizione per i membri dell’Ateneo;
d) favorire lo sviluppo delle attività di accreditamento e certificazione dei laboratori;
e) promuovere, integrare, sviluppare e coordinare attività di ricerca, formative e di servizio di interesse comune, o di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplichino su progetti e programmi riguardanti lo studio e/o progettazione e/o sviluppo di tecniche sperimentali/analitiche, nonché la progettazione e conduzione di progetti
f) svolgere attività di supporto, di avviamento e di formazione alla ricerca nell’ambito dei settori predetti, agendo in autonomia o con altre strutture dell’Ateneo nella organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, conferenze, master e promuovere borse di studio per approfondire i temi di studio e di ricerca del CISUP;
g) operare l’efficace trasferimento dei risultati e la divulgazione delle ricerche condotte presso il CISUP;
h) promuovere e organizzare forme adeguate di collaborazione con gli Enti, le Associazioni, le Imprese e altri soggetti pubblici e privati interessati alle finalità del CISUP e ai servizi che il CISUP stesso può offrire.
l’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli Tenuta di San Rossore (Ente Parco) persegue la realizzazione delle finalità indicate dalle leggi istitutive, ed in particolare
a) la tutela delle caratteristiche ambientali e storiche del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) la realizzazione di percorsi didattici, tesi di laurea, tesi di dottorato, master, corsi di aggiornamento e formazione e l’avvio di programmi di ricerca e studio da realizzare in collaborazione con istituti scientifici e culturali diversi;
c) l’attuazione di forme di collaborazione con Università, enti pubblici e privati, enti scientifici e culturali nazionali ed extra nazionali, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese;
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d) la promozione della ricerca scientifica, della didattica, dell'educazione e della formazione in campo naturalistico e ambientale, nonché a va1orizzazione delle attività economiche territoriali, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni delegate all'Ente Parco da1la Regione Toscana;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
• il CISUP è risultato assegnatario di un cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Bando a valere sul Ricerca 2019-2021 per un progetto riguardante “Micro- e nano- plastiche: metodologie di quantificazione, valutazione dell'impatto in ecosistemi marini e lacustri, strategie di remediation ambientale” (di seguito indicato semplicemente come “Progetto”), la cui responsabilità scientifica è affidata al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa, da svolgersi nel periodo tra il 15 novembre 2019 e il 14 maggio 2022, salvo proroga semestrale;
• presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, il Dipartimento di Scienze della Terra e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa vi sono ricercatori afferenti al CISUP con competenze riguardanti lo sviluppo di metodologie analitiche per la identificazione, quantificazione e caratterizzazione micro- e nano-plastiche (MP) in diverse matrici ambientali (sedimenti, organismi viventi, acque, fanghi, suolo), lo studio degli effetti di macro-plastiche sulla germinazione e sviluppo di specie vegetali terrestri e marine, il ruolo svolto dalle MP delle come concentratori ambientali e potenziali agenti di trasporto e rilascio di composti tossici persistenti e/o bioaccumulabili,
• l’Ente Parco, come da "Lettera di intenti" del 30 maggio 2019, si è impegnato a collaborare con il CISUP, in caso di approvazione del suddetto progetto, per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca previste nell’ambito del progetto e di eventuali ulteriori attività congiunte, inclusa la disseminazione/divulgazione dei risultati di tali attività,
si conviene quanto segue:
art. 1 - Oggetto dell'accordo
Il presente accordo di collaborazione, che trova fondamento giuridico nell'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), ha per oggetto la realizzazione di attività riguardanti lo studio delle forme di inquinamento da rifiuti plastici e degli effetti di tale inquinamento sugli ecosistemi marini e lacustri e sui territori limitrofi, con particolare riferimento a studi finalizzati alla determinazione qualitativa e quantitativa di frammenti plastici macroscopici e microscopici in diverse matrici ambientali (sabbie e sedimenti sia costieri che di fondale marino e lacustre), allo studio degli effetti potenzialmente rilevabili sulla biologia di organismi vegetali, ed alla divulgazione dei risultati e delle informazioni ad esse connesse a livello nazionale ed internazionale.
art. 2 - Oggetto delle attività
Ferma restando la più ampia autonomia delle Parti riguardo allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, le Parti intendono collaborare e sviluppare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse relativi a uno o più dei seguenti ambiti:
a) collaborazione allo svolgimento di campagne di studio e monitoraggio di microinquinanti ambientali, con particolare ma non esclusivo riferimento alle cosiddette microplastiche, e degli effetti sulla flora;
b) acquisizione ed elaborazione di immagini in vivo, ex vivo, in vitro di reperti di interesse scientifico delle Parti
c) acquisizione di campioni di sedimenti sabbiosi o di altra natura in ambiente costiero (dalla battigia alla zona retrodunale) e lacustre, inclusi campioni di sedimento di fondale prospiciente alla linea di battigia;
d) acquisizione di campioni di flora rappresentativa delle zone di campionamento dei sedimenti di cui al punto precedente;
e) preparazione, trattamento ed analisi di campioni;
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f) elaborazione ed analisi di dati sperimentali;
g) collaborazione alla redazione di lavori scientifici e rapporti tecnici;
h) attività di divulgazione scientifica riguardanti le attività ed i risultati riferibili al Progetto citato in premessa, nonché di promozione della cultura scientifica e tecnologica in campo biologico e naturalistico, ivi compresa l’organizzazione di workshop, conferenze ed eventi.
art. 3 - Riservatezza
Le Parti si impegnano, salvo diversa determinazione risultante da esplicito accordo fra le Parti stesse, a far sì che le informazioni scambiate o acquisite nell'ambito delle attività regolate dal presente accordo di collaborazione siano trattate in maniera riservata.
Modalità e tempi per l'eventuale pubblicazione dei risultati parziali e/o finali ovvero diffusione di informazioni relative alle attività specifiche realizzate nell'ambito del presente accordo dovranno essere concordati, di volta in volta, fra le Parti. Fatto salvo quanto già riconducibile alla proprietà intellettuale di ciascuna delle Parti, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati eventualmente ottenuti dalle attività di sperimentazione, nonché le modalità di gestione e sfruttamento anche di tipo economico degli stessi, saranno stabilite di volta in volta in ragione del rapporto di ogni Partner in termini di contributo inventivo, economico e strumentale, nel rispetto della normativa vigente.
art. 4 - Supporti finanziari
Nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica non sono previsti oneri specifici al fine di sostenere le spese per azioni di coordinamento. Ambedue le Parti concorreranno in amministrazione diretta con propri mezzi e con proprio personale, impegnandosi, nell’ambito delle proprie possibilità, a garantire adeguati finanziamenti per consentire l’avanzamento delle ricerche e dei progetti. Qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenza stampa, seminario, presentazione ecc.) inerente l'oggetto e lo sviluppo del presente Accordo, l'illustrazione dei risultati e simili sarà concordata fra le parti, sia per il merito della stessa che per i suoi aspetti organizzativi.
art. 5 - Garanzie e sicurezza.
Il CISUP garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato (titolari di assegni di ricerca, borse di studio/borse di ricerca o Contratti di lavoro a tempo determinato), nonché studenti, dottorandi e specializzandi dell’Università di Pisa nell’ambito dello svolgimento delle attività di tirocinio ricerca presso le strutture dell’Ateneo, che eventualmente svolgeranno una qualsiasi delle attività oggetto del presente Accordo, saranno soggetti a copertura assicurativa a proprio esclusivo
onere e carico in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
Nel caso in cui l'attività proposta da una delle Parti preveda la partecipazione di personale dipendente da terzi, la Parte interessata garantisce che verificherà, ed eventualmente provvederà, affinché anche il personale afferente a terzi goda delle coperture assicurative e delle tutele previste nel presente Accordo.
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Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, in caso di accesso di personale di cui al primo comma del presente articolo, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto del presente Accordo e sulle misure di prevenzione e protezione previste per il loro svo1gimento, se del caso anche attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.
art. 6 - Durata
Il presente accordo ha la durata di anni 3 (tre) ed è rinnovabile tramite comunicazione in forma scritta da produrre almeno tre mesi prima della scadenza naturale. Alla scadenza dell'accordo. qualora le Parti non abbiano provveduto al rinnovo, lo stesso si intenderà risolto di diritto, senza ulteriori formalità da espletarsi a cura delle Parti. Non è previsto il rinnovo tacito.
art. 7 - Modifiche al presente accordo di collaborazione
Xxxxxxxxxxxx modifica al presente accordo dovrà essere concordata, necessariamente in forma scritta e controfirmata dai legali rappresentanti delle Parti.
art. 8 - Trattamento dati personali
Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016, per lo svolgimento di quanto previsto dalla presente Accordo.
art. 9 - Registrazione e bollo
Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. L’Accordo è soggetto all’imposta di bollo, alla quale provvede ciascuna Parte per la copia di spettanza assolvendola in modo virtuale.
Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrate accettazione. Il Direttore
Centro per l'Integrazione della Strumentazione scientifica dell'Università di Pisa Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Direttore
Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli Xxx Xxxxxxxx Xxxxx