TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA’ E CALCIATORI
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.
Parte II
LE FUNZIONI
TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA’ E CALCIATORI
Art. 91 Doveri delle società
1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento.
2. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari.
Art. 92 Doveri dei tesserati
1 I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori “professionisti” e gli allenatori sono tenuti altresì all’ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.
2 I “giovani di serie” devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei “giovani di serie” vengono irrogate dalla Commissione Disciplinare su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.
3 Per i tesserati delle società non contemplati nei precedenti commi le proposte di provvedimento sono inoltrate dalle società al Collegio di Disciplina e di Conciliazione.
4 Le sanzioni a carico dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, indipendentemente dai provvedimenti adottati d’ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dalla Commissione Disciplinare competente su proposta della società.
Art. 93
Contratti tra società e tesserati
1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine perentorio del 31 dicembre per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, e del 30 settembre, per le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici in numero non superiore a due per società e per ciascuna competizione agonistica, riferiti a qualificazioni o classificazioni finali. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purchè risultanti da accordi stipulati con calciatori
ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati perentoriamente entro il 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva.
2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario ausiliario.
3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato.
4. La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
Art. 94
Accordi in contrasto con le norme
1. Sono vietati:
a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.
2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 24, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.
Art. 94 bis Deroga
1. I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 24 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.
Art. 94 ter
Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della
L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.
1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 – relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 4 (Euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 25822, secondo il disposto della Legge 21/11/2000, N° 342
7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori tesserati per Società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore.
Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell’art. 7 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
9. Abrogato
10.Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.
Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti.
Per le società di Calcio a 5, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 30% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art 21 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nel termine di 7 giorni dalla comunicazione.
12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.
Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
Art. 95
Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto
1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche.
5. L’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce unica prova della data di deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
0.Xx validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.
9. Abrogato
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall’accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all’inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
12. ABROGATO
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono gli originali di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle società contraenti e curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all’adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.
Art. 95 bis Disciplina della concorrenza
1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva;
b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;
b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.
3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
b) a carico dei calciatori anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
c) a carico delle società, l’ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla
F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 96
Premio di preparazione
1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro
– raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:
LEGA | CAMPIONAT O | COEFFICENTI PARZIALI penultima società ultima società | COEFF.TOTALE Società | ||||
Dilettanti | 3 Categoria | 0,40 | 0,60 | 1 | |||
2 | 0,80 | 1,20 | 2 | ||||
1 | 1,30 | 1,70 | 3 | ||||
Promozione | 1,70 | 2,30 | 4 | ||||
Eccellenza | 2,00 | 3,00 | 5 | ||||
Nazionale Dil. | 2,50 | 3,50 | 6 | ||||
Calcio a 5 | Calcio | Calcio a 5 | Calcio | Calcio a 5 | Calcio |
femminile | femminile | femminile | |||||
Provinciale | 1,30 | 1,70 | 3 | ||||
Calcio Femminile E Calcio a 5 | Regionale | 1,70 | 0,40 | 2,30 | 0,60 | 4 | 1 |
Nazionale B | 2,00 | 1,30 | 3,00 | 1,70 | 5 | 3 | |
Nazionale A2 | 2,50 | 3,50 | 6 | ||||
Nazionale A | 2,50 | 1,70 | 3,50 | 2,30 | 6 | 4 | |
Professionisti | C2 | 3,30 | 4,70 | 8 | |||
C1 | 4,50 | 6,50 | 11 | ||||
B | 6,50 | 8,50 | 15 | ||||
A | 7,50 | 10,50 | 18 |
Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.
2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.
Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.
3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.
L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.
Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.
Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.
Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante.
La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.
4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
Art. 97
Premio di addestramento e formazione tecnica
1. Alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da “professionista”, un premio di addestramento e formazione tecnica.
Art. 98 ABROGATO
Art. 99
Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica
1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l’allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo L’importo di tale premio è certificato dall’Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.
2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all’Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.
3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali “non professionisti”, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di “professionista” con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.
5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.
Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall’art.29 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F..
Tabella “B“
Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società di Lega Nazionale Dilettanti.
ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI
1a 2a 3a Categoria e Provinciale Calcio a 5 | CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI ECCELLENZA – PROMOZIONE Regionale, serie B, A2, A di Calcio a 5 | |
A | 44.000,00 (£ 85.000.000) | € 93000.00 (£ 180.000.000) |
B | € 26.000,00 (£ 50.000.000) | € 62000.00 (£ 120.000.000) |
C1 | € 13.000,00 (£ 25.000.000) | € 41500.00 (£ 50.000.000) |
C2 | € 7.800,00 (£ 15.000.000) | € 26000.00 (£ 30.000.000) |
ETA' DA 22 A 25 ANNI
A | € 31.000,00 (£ 60.000.000) | € 83000.00 (£ 160.000.000) |
B | € 16.500,00 (£ 30.000.000) | € 41500.00 (£ 80.000.000) |
C1 | € 7.800,00 (£ 15.000.000) | € 26000.00 (£ 30.000.000) |
C2 | € 4000,00 (£ 10.000.000) | € 20800.00 (£ 15.000.000) |
Art. 99 bis.
Premio alla carriera
1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Xxxxxxx Xxxxxxxxx è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:
a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.
Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Xxxxxxx Xxxxxxxxx almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.
2. L’importo del premio è certificato dall’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute in primo grado alla Commissione Vertenze Economiche, secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il nuovo testo dell’art. 99 bis si applica anche alle controversie, per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.
Art. 100
Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”
1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, "giovani dilettanti" e “giovani di serie” può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società.
2.bis.ABROGATO.
3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle società o presso le sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C..
4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.
5. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale.
Art. 101
I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”
1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.
2. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società.
3. Abrogato
4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo.
Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.
6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.
6.bis Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:
a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
b) che sia precisato l’importo convenuto.
7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti da erogare, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, il calciatore “giovane di serie”, trasferito a titolo temporaneo nel primo periodo della campagna trasferimenti, può essere trasferito allo stesso titolo con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.
9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
Art. 102
Le cessioni di contratto
1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.
2. La cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.
4. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.
Art. 102 bis (*) Diritto di partecipazione
1. Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest’ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto.
2. Il contratto economico tra la società cessionaria ed il calciatore deve avere la durata minima di anni due.
3. L’accordo di partecipazione deve essere a pena di nullità:
a) redatto per iscritto, su apposito modulo predisposto dalle Leghe ed approvato dal Consiglio Federale;
b) sottoscritto dalle Società interessate e dal calciatore e contenere l’indicazione delle condizioni economiche nell’ipotesi in cui l’accordo di partecipazione venga definito in favore della società cedente;
c) depositato presso la Lega o le Leghe competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, insieme al contratto di cessione.
4. L’accordo di partecipazione ha durata di un anno e deve essere risolto, nelle forme e nei modi previsti nell’apposito modulo, nei termini di tempo fissati annualmente dal Consiglio Federale. Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale attraverso la compilazione del predisposto modulo dalle Leghe. La risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione deve avvenire con il consenso del calciatore risultante dalla sottoscrizione di tale modulo.
5. Con il consenso delle due società interessate e del calciatore, risultante da atto scritto depositato presso la Lega o le Leghe competenti nei termini regolamentari, l’accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell’accordo di partecipazione.
6. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli atti relativi devono essere sottoscritti oltre che dal calciatore, anche dalla società titolare del diritto di partecipazione per rinunzia allo stesso.
7. La società titolare del tesseramento, può nei termini regolamentari e con il consenso del calciatore, cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore alla società compartecipante.
8. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società compartecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purché a titolo gratuito.
9. La società titolare del diritto di partecipazione può cedere ad una terza società, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per la cessione di contratto, la propria quota di partecipazione. Tali atti, devono essere redatti, a pena di nullità, su moduli predisposti dalle Leghe e controfirmati dalla società titolare del tesseramento e dal calciatore per accettazione
10. Abrogato
(*) Vedi accordo- tipo e norma transitoria in appendice alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
Art. 103
Le cessioni temporanee di contratto
1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva .
2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:
a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.
2.bis. La clausola relativa al diritto di opzione di cui al precedente comma 2 può essere accompagnata da accordo di partecipazione a condizione:
a) che tale accordo, redatto nel rispetto dell’art. 102 bis con indicazione del corrispettivo convenuto per il diritto di partecipazione, nonché delle condizioni economiche nell’ipotesi in cui l’accordo di partecipazione venga definito a favore della società cedente, risulti nell’accordo di cessione temporanea;
b) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno triennale.
3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti da erogare attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
6. Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, è consentita, la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea nel primo periodo della campagna trasferimenti con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell’originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.
Art. 103 bis
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo
1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente.
2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.
Art. 104
I trasferimenti e le cessioni suppletive
1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega, di calciatori “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l'accordo. II calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.
Art. 105
Gli accordi preliminari
1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità purchè tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.
3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col calciatore “professionista” tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.
5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.
Art. 106
Lo svincolo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie”
1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte della società;
b) svincolo per accordo;
c) inattività del calciatore;
d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;
e) cambiamento di residenza del calciatore;
f) abrogato
g) abrogato
h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”
i) Svincolo per decadenza del tesseramento
2. I calciatori ”giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.
Art. 107
Svincolo per rinuncia
1 La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.
L’inclusione nelle “liste di svincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 94 ter, comma 2, è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi.
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minore di età.
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.
2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore o dei calciatori da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori da svincolare; gli elenchi vengono successivamente inoltrati alla Segreteria Federale.
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate.
4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.
5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle "liste di svincolo”.
7. L’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.
Art. 108
Svincolo per accordo
1. Le Società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della
L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
2. lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione dalla L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.
Art. 109
Xxxxxxxx per inattività del calciatore
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte,
sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.
Art. 110
Svincolo per inattività della società
1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. II ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Xxxxxxxxxx, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. II Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “pul- cini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.
Art. 111
Svincolo per cambiamento di residenza
1. II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effet- tivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
2. II calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.
Art. 112
Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico
1. abrogato
2. abrogato
1. abrogato
2. abrogato
Art. 112 bis
Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società
Art. 113
Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”
1. II calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:
a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.
Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.
Art. 114
Stipulazione di un contratto professionistico
1. II calciatore “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti, previo assenso di quest’ultima. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
2. ABROGATO
3. II calciatore “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art.28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa nei termini prescritti l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.
4. II calciatore “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche.
Art. 115
Successiva stipulazione di contratti professionistici
Abrogato
Art. 116
Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato dl Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti”, in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell'art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.
Art. 117
Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti”, determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.
4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.
5. La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato della serie C2 a quello della Nazionale Dilettanti ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto.