CAPITOLATO D’ONERI
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Provincia di Roma
Comune capofila Civitavecchia
Distretto RMF1 –Ufficio di Piano-
CAPITOLATO D’ONERI
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
ART 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata rivolto ad anziani in condizione di fragilità dal punto di vista sociosanitario, residenti nel territorio del Distretto socio- sanitario RMF1, (Comuni di: Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere).
ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrale di cui al presente capitolato ha la durata di mesi 12. E’ ammessa la proroga tecnica del termine finale del contratto per il tempo necessario a procedere all’aggiudicazione definitiva della gara successiva
ART. 3
FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO
Finalità del Servizio
L’Assistenza Domiciliare Integrata per gli anziani fragili si propone di realizzare l’integrazione di competenze professionali sanitarie e sociali.
La riorganizzazione del sistema delle cure domiciliari è finalizzata a superare le modalità di erogazione attualmente separate per categorie di pazienti e a individuare un modello unico di Assistenza Domiciliare Integrata, sanitaria e socio-assistenziale, basato su livelli differenziati di intensità di cure in relazione ai bisogni assistenziali espressi dal singolo cittadino.
L’integrazione si realizza quindi fra:
⮚ competenze professionali per la valutazione Multidimensionale del bisogno per l’elaborazione di un piano di intervento personalizzato e la sua erogazione;
⮚ servizi sociali degli enti locali e l’azienda sanitaria come parte dell’integrazione socio- sanitaria;
⮚ livelli di assistenza in quanto A.D.I. rappresenta una alternativa al ricovero ospedaliero, l’opportunità per una tempestiva dimissione, l’alternativa all’assistenza in strutture residenziali e semiresidenziali;
⮚ le reti informali di solidarietà che originano dalle forme di collaborazione sviluppate dai soggetti sociali presenti a livello territoriale.
Obiettivi generali
⮚ Garantire all’anziano la possibilità di vivere nel proprio ambiente familiare in modo protetto ed assistito,
⮚ qualificare ed estendere la rete nell’area del Distretto Socio Sanitario RM F1, dei Servizi per anziani fragili parzialmente e totalmente non autosufficienti (sostegno alle famiglie, assistenza domiciliare) differenziando l’offerta in base ai bisogni specifici;
⮚ garantire la continuità e l’integrazione dei programmi di cura sanitaria e sociale ed un approccio multidimensionale;
⮚ valorizzare e sostenere il ruolo delle famiglie, delle associazioni di volontariato e dei “caregivers”
Obiettivi specifici
⮚ Assistere soggetti trattabili a domicilio, evitando il ricorso improprio al ricovero in ospedale o in altre strutture residenziali, assicurando la continuità assistenziale e favorendo il recupero delle capacità residue di autonomia funzionale e relazionale per migliorarne la qualità di vita;
⮚ sostenere la famiglia, trasmettendo le eventuali competenze necessarie per l’autonomia d’intervento;
⮚ facilitare l’accesso all’erogazione dei presidi e degli ausili;
⮚ incidere sulla qualità della vita degli anziani e della famiglia quale beneficiaria delle ricadute positive che comporta l’attivazione del servizio.
Destinatari degli interventi
Anziani Fragili parzialmente e totalmente non autosufficienti appartenenti al territorio del Distretto F1.
Per garantire l’uniformità di accesso alle cure domiciliari in ambito distrettuale sono individuati come requisiti essenziali:
- La presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali compatibili con la permanenza del paziente al proprio domicilio;
- La disponibilità di un’idonea condizione abitativa, di un valido supporto familiare e di una rete di aiuto informale che permetta all’utente di ricevere un sostegno continuativo nelle attività della vita quotidiana.
Metodologia di intervento
Le azioni delle cure domiciliari comprendono:
- La valutazione Multidimensionale del bisogno dello stato funzionale e dell’ambiente di vita del soggetto;
- Elaborazione di un piano personalizzato di assistenza;
- Valutazione dell’appropriatezza ed efficacia dell’intervento seguita da modifica del piano di dimissione o segnalazione a servizi di secondo livello di peggioramento della situazione complessiva.
Il distretto Sanitario è l’ambiente organizzativo entro cui si realizza l’integrazione funzionale fra tutti i componenti delle cure domiciliari:
1. CAD
2. SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE
3. M.M.G.
4. DIPARTIMENTI OSPEDALIERI
5. MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI E/O OSPEDALIERI.
Coordinamento, verifica e valutazione
Il Responsabile del Procedimento delle attività dell’Ufficio di Piano coordina le attività oggetto dell’appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il Direttore dell’esecuzione del contratto espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua inoltre la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento.
Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d’équipe tra i diversi operatori.
ART. 4
MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per ogni utente sarà predisposto dall’equipe di riferimento composta da figure professionali afferenti ai diversi Comuni e al CAD del Distretto RM F1 un progetto di intervento.
L’impresa aggiudicataria dovrà collaborare alla attuazione ed eventualmente alla revisione, in accordo con l’équipe di riferimento, di un piano di intervento per ogni utente.
Di ogni utente dovrà essere predisposta un’apposita cartella domiciliare con tutte le notizie ed informazioni utili, su cui dovranno essere annotate luogo delle attività svolte ed in particolare: domicilio ove dovrà essere svolto il servizio - servizi richiesti - servizi prestati - inizio e durata del servizio.
L’Impresa aggiudicataria s’impegnerà a svolgere tutti i servizi rientranti nell’oggetto del presente capitolato a richiesta dell’equipe di riferimento.
L’Impresa aggiudicataria dovrà, comunque, con cadenza trimestrale rimettere, ai Comuni referenti dei singoli servizi, una relazione sull’andamento del servizio espletato, evidenziando eventuali problemi emersi nel servizio stesso al fine di studiare concordemente le migliori soluzioni.
Sia la gestione dei singoli utenti, con la creazione della relativa cartella domiciliare con il programma di intervento e tutta la documentazione ad esso inerente, sia i rapporti trimestrali all’équipe di riferimento potranno essere svolti anche con procedure informatiche.
Gli interventi saranno effettuati di norma negli orari diurni (dalle ore 7.30 alle ore 19 dei giorni feriali).
Nella gestione dei dati l’impresa è tenuta al rispetto del D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
ART. 5 PERSONALE
L’impresa per la realizzazione degli interventi ha l’obbligo di:
a. impiegare Operatori Socio Sanitari (OSS) in possesso dell’attestato regionale come previsto dalla normativa vigente, adeguatamente formati e preparati in relazione alle mansioni da svolgere, ai servizi specifici ed al tipo di contesto;
b. assicurare che il personale impiegato, almeno al 50%, abbia un’esperienza professionale di lavoro al domicilio, non inferiore ad anni 3;
c. garantire un numero di OSS adeguato per il corretto espletamento dei servizi richiesti e della gestione di tutti i progetti in carico, salvaguardando continuità di intervento e minor rotazione possibile degli operatori sulle situazioni in carico;
d. garantire la presenza di Operatori Socio-Sanitari di ambo i sessi maschile qualora l’équipe di valutazione lo ritenga necessario per specifiche situazione.
ART. 6
RAPPORTI TRA IL PERSONALE E GLI UTENTI DEL SERVIZIO
I rapporti tra il personale della Ditta e gli utenti devono essere improntati al rispetto dell’utente e all’osservanza del principio della riservatezza inerente ogni singola situazione, compreso il dovere del segreto professionale previsto dalla normativa di riferimento e dai codici deontologici delle differenti professioni di origine. Il professionista è tassativamente esonerato dall’esprimere valutazioni e giudizi personali nei confronti dell’utenza che possano essere discriminatori o lesivi
della dignità della persona, delle proprie convinzioni etiche, politiche, religiose o offendere la sensibilità personale dell’individuo rispetto al proprio orientamento sessuale o appartenenza etnica. L’inosservanza di quanto sopra raccomandato comporta la sostituzione del professionista che ha agito venendo meno a tali principi.
ART 7
NORME DI COMPORTAMENTO
Gli operatori nell’espletamento del loro lavoro dovranno:
- attuare e rispettare quanto previsto dal piano assistenziale individuale, nonché gli accordi e le indicazioni di lavoro forniti dall’Equipe di valutazione e/o dall’assistente sociale referente e non sottostare a richieste di servizio da parte dell’utente che non siano state già concordate con l’Equipe di valutazione e/o l’assistente sociale referente e che non rientrino nel piano assistenziale individuale;
- rispettare gli obblighi sulla tutela della privacy e garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono del servizio di cui all’appalto;
- assolvere gli adempimenti necessari per la rilevazione delle ore lavorative svolte,
- avere attenzione relazionale non solo nei confronti del destinatario dell’intervento ma anche nei confronti dei familiari dello stesso;
- mantenere con i colleghi un comportamento improntato alla collaborazione e alla correttezza ai fini di un efficace lavoro di gruppo.
Al personale è vietato:
- accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti, in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;
- stipulare accordi privati extra orario lavorativo con gli utenti del servizio ai fini dell’esecuzione di prestazioni aggiuntive.
ART. 8
IL REFERENTE AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA
L'affidatario, attraverso il proprio Coordinatore, ossia il referente amministrativo-organizzativo, garantirà:
- l'organizzazione del servizio e la trasmissione della comunicazione di avvio dello stesso;
- la definizione degli orari di servizio e del lavoro degli operatori in base a quello definito nei progetti individuali approvati dal Comune (e quindi nelle fasce orarie specificamente previste in relazione alle necessità degli utenti);
- l'organizzazione delle sostituzioni per assenza degli operatori in ferie, permesso, malattia, nel rispetto delle necessità dell'utenza.
- opportune forme di verifica della puntualità e della presenza degli operatori presso il domicilio degli utenti;
- la rendicontazione del servizio conformemente alle richieste della stazione appaltante.
ART. 9
ROTAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI DI ASSISTENZA
L’affidatario dovrà garantire la continuità e la qualità dei servizi assicurando tempestivamente la sostituzione dei propri dipendenti assenti per ferie, malattia e altre cause, garantendo altresì gli standard previsti dal progetto.
L'affidatario dovrà garantire la massima continuità del servizio anche in ordine alla stabilità dello stesso operatore per ciascun caso in carico.
La rotazione o la sostituzione degli operatori potrà avvenire, previa approvazione da parte della stazione appaltante nei seguenti casi:
- su motivata richiesta dell'utente (oppure dell'operatore), qualora si verificassero gravi tensioni o incomprensioni;
- per il concentrarsi su un unico operatore di casi particolarmente difficili ed onerosi rispetto al carico assistenziale, tali da compromettere la qualità del lavoro;
- qualora la prestazione dell’operatore risultasse inadeguata.
ART. 10
PERSONALE – OBBLIGHI E REQUISITI
1. La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per la realizzazione delle attività di cui al presente appalto le figure professionali richieste nel presente capitolato.
2. Per effetto dell’appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Civitavecchia, Comune capofila del Distretto Socio-sanitario del Distretto RM F1, e il personale dell’impresa aggiudicataria, la quale con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata in proposito.
3. L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni proprie del presente appalto mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici richiesti e adeguati alle necessità del servizio da espletare.
4. A tal fine l’aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, l’elenco completo del personale titolare e di quello da utilizzare in caso di sostituzione, con l’indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae. Ogni sostituzione avverrà con personale di pari qualifica e competenza e sarà preventivamente comunicata per iscritto e/o per via telematica alla stazione appaltante. L’elenco del personale titolare e supplente dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.
5. La stazione appaltante, ove ravvisi motivi ostativi per sostituzioni superiori a 15giorni lavorativi, potrà negare, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’autorizzazione alla sostituzione del personale con quello indicato.
In tal caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire, nell’espletamento del servizio, entro 2 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo.
6. Qualora la Ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire la sostituzione è tenuta ad informare la stazione appaltante con assoluta urgenza e comunque a ripristinare l’operatività non oltre il giorno successivo, previa detrazione delle ore non effettuate, fatta salva l’applicazione, se ne ricorrono i presupposti, delle sanzioni di cui agli articoli specifici del presente Capitolato.
7. L’aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire il regolare funzionamento del servizio, prevedendo che l’organico venga mantenuto stabile nell’anno, applicando l’istituto delle supplenze per assenza del personale titolare.
8. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dell'appalto, dovrà impiegare tutto il personale necessario alla gestione del servizio appaltato, (come previsto dal presente Capitolato) ed eventuale ulteriore personale previsto nell’offerta tecnica rispettando gli indirizzi e le
ulteriori modalità organizzative (orari, giorni, procedure, ecc.), stabilite dalla stazione appaltante. Il personale è tenuto inoltre a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati sensibili.
9. In qualsiasi momento l’affidatario dell'appalto dovrà impegnarsi a sostituire il personale che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza delle prescrizioni normative che regolano il presente affidamento.
10. Il personale messo a disposizione dall’impresa dovrà essere capace, fisicamente idoneo ed in possesso del certificato di idoneità al servizio rilasciato dalla A.S.L., in conformità alle norme vigenti, nonché delle ulteriori certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e prestazioni proprie del Servizio oggetto del presente appalto.
ART. 11
OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE
1. Fermo restando l’obbligo dell’osservanza da parte dell’aggiudicatario di quanto stabilito nel presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e assicurativi rimane inteso che la stazione appaltante è del tutto estranea alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’aggiudicataria stessa e i singoli dipendenti/soci lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.
2. Resta inteso che i rapporti tra l’Aggiudicataria e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l’applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l’Azienda e i lavoratori. La Stazione appaltante ne rimane pertanto totalmente estranea.
3. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.
4. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.
5. E’ tenuta inoltre a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto e le eventuali modifiche contrattuali introdotte durante il periodo dell’appalto nonché all’accantonamento per T.F.R. L’obbligo rimane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
6. La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
7. L’aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l’osservanza di quanto sopra prescritto, a richiesta dell’Amministrazione, con l’avvertenza che in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il contratto si risolverà di diritto.
8. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.
9. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta aggiudicataria.
10. La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre un apposito fascicolo nominativo, per ciascun operatore da accreditare per il Servizio, contenente la seguente documentazione:
a) certificato di identità con annessa fotografia di riconoscimento;
b) fotocopia autentica del titolo di studio ove richiesto;
c) qualifica e profilo professionale;
d) curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali e gli eventuali corsi di aggiornamento svolti;
e) documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo;
f) copia del certificato di iscrizione all’albo, ove richiesto
11. Il personale della Ditta aggiudicataria potrà essere avviato al lavoro solo dopo formale accreditamento presso la stazione appaltante. Il processo di accreditamento, a cura della stazione appaltante riguarda tutti gli operatori inviati dalla ditta aggiudicataria che dovranno essere in numero e con le caratteristiche tecniche non inferiore a quello richiesto nel presente capitolato, pena la risoluzione del Contratto.
12. Si precisa che anche in seguito alla positiva fase di accreditamento, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento ed in seguito ad un primo formale richiamo l’immediato allontanamento degli operatori che non risultassero adeguati.
13 La Ditta aggiudicataria è tenuta:
a) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della stazione appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per la realizzazione delle attività di cui al presente appalto;
b) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
c) a garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative all’oggetto dell’appalto;
d) ad assicurare la continuità delle attività proprie del presente appalto con proprio personale nei casi di assenza temporanea o dimissioni del personale in essere;
e) a fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste nel presente capitolato.
ART. 12
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI
L'affidatario si impegna ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio di cui al presente atto. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti al servizio appaltato. L’Ufficio di Piano potrà effettuare verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse e/o alla partecipazione degli operatori.
ART. 13
DPI (dispositivi di protezione individuale) E MATERIALE
Per la realizzazione del servizio di cui al presente appalto, la ditta/impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione degli operatori:
1) il materiale e i presidi necessari all'adeguato ed efficace svolgimento del servizio (guanti in lattice e camice personale per l'attuazione di servizi relativi all'igiene della persona e della casa, a tutela della salute dell'utente oltre che dell'operatore);
2) strumenti e attrezzi, che agevolino gli interventi di pulizia e di governo dell'alloggio.
ART. 14 SERVIZIO ADDEBITABILE
La ditta appaltatrice deve essere dotata di un sistema di controllo sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti.
Al fine di documentare il servizio effettuato, l'affidatario deve disporre di un sistema di rilevazione delle prestazioni e documentare le stesse con apposito riepilogo da trasmettere entro 15 giorni dalla chiusura del mese. Il Riepilogo dovrà prevedere la rendicontazione dell’orario svolto nel mese con il seguente tracciato:
giorno (lunedì, martedì, ecc) – data (gg/mm/aaaa) – ora entrata ( hh:mm:ss) – ora uscita ( hh:mm:ss)
- Tot. Ore di servizio (hh:mm) – cognome e nome dell’operatore – prestazioni effettuate (o prestazione prevalente) – modalità di accesso (con statino e firma).
Ciascun prospetto dovrà indicare il totale delle ore effettuate presso il domicilio dell’utente espresse sia in ore e minuti.
Il documento mensile riepilogativo del servizio svolto dovrà riportare le singole schede di sintesi per utente organizzate in ordine alfabetico.
Il riepilogo dovrà contenere infine una tabella riepilogativa dell’orario complessivo effettuato. Il costo dei tempi di percorrenza degli operatori resta a carico della Ditta affidataria
Potranno comunque essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull’attività del servizio.
ART.15
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta/impresa aggiudicataria osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
La ditta/impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.
Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
La ditta impresa dovrà applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.
La direzione, il coordinamento ed il controllo di ogni attività oggetto dell’appalto dovranno essere affidati ad un “Responsabile di servizio”, deve essere in possesso di laurea specifica in materia socio/sanitarie presente in loco secondo l’orario di servizio indicato in sede di gara, in possesso di qualificazione ed esperienza professionale specifica nell’ambito della assistenza domiciliare o in servizi di portata similare, opportunamente comprovate ed idonee allo svolgimento delle funzioni affidate.
In particolare il medesimo assumerà ogni responsabilità in ordine:
- alla garanzia della migliore organizzazione, con coordinamento dell’intero staff di servizio;
- al pieno rispetto della disciplina del presente appalto, della normativa igienico-sanitaria e di ogni altra normativa in materia, con particolare riguardo alle attività di controllo sul mantenimento degli standard minimi di servizio previsti dal presente ed ulteriormente garantiti in sede di gara,
- alla supervisione delle attività di formazione del personale, nonché e di ogni altro servizio aggiuntivo eventualmente offerto e pianificato in sede di gara;
- all’esplicazione della funzione di “referente unico” nei confronti dell’Ente appaltante, per ogni aspetto attinente la gestione dei servizi affidati (con costante aggiornamento sull’andamento degli stessi), oltre che nei confronti degli Organi di controllo, e di ogni altra autorità od istituzione competente in materia (in tal senso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza rivolte dall’Ente appaltante al Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente all’impresa).
ART. 16 ASSICURAZIONE
L'Affidatario è obbligato a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a: RCT per sinistro - € 2.500.000;
RCT per persona - € 1.000.000; RCT per cose- € 500.000
ART. 17
TITOLARITA' DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune capofila del Distretto RMF1, sono servizi pubblici comunali.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia in qualità di Comune capofila del Distretto RMF1 . L’ Affidatario si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati. Il Responsabile del Procedimento risulta essere il Funzionario della Sezione Servizi Sociali.
ART. 18 SUB-APPALTO
E’ vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 19 PENALITA’
Qualora la stazione Appaltante, accerti il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte dell’aggiudicatario, provvederà ad applicare le sottoelencate penali contrattuali:
a) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: Applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
b) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
c) mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative ( orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno;
d) Inadempienza alle prescrizioni di cui all’art. 10 del presente capitolato, fermo restando la risoluzione del contratto, verrà applicata una penale € 5.000,00.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.
La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC. ai fini dell’avvio del procedimento.
La fase successiva all’avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..
In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.
Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, l’Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.
ART. 20 –
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi:
a. qualora l’aggiudicatario violi il divieto di subappalto stabilito dall’art.18;
b. qualora vi sia il mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti;
c. qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;
d. qualora l’aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia.
e. nel caso in cui sia stato assegnato dalla Stazione Appaltante un termine all’aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
f. nel caso in cui si accerti l’inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/10;
g. in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
2. In caso di risoluzione alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dalla stazione appaltante, eventualmente incamerando la cauzione versata.
3. Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell’incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni relativamente ai punti del Bando di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive.
ART.21 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell’aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l’aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali.
ART. 22 CORRISPETTIVI
La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al Responsabile del contratto di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità.
ART. 23
FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 24 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano D.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx