ACCORDO
ACCORDO
di attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sub misura A2, linee di intervento 3 e 4, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Tra i Soggetti attuatori
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, di seguito denominato “Commissario Straordinario”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Valentini, Xxx XX Xxxxxxxx, x. 000/x - 00000, nella persona dell’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
il Coordinatore della struttura tecnica di missione sisma 2009, Cons. Xxxxx Presenti nominato con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021
e
il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (C.F. 05754381001), di seguito denominato “GSE”, con sede legale in Roma, Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00 - 00000, nella persona dell’Amministratore unico xxxx. Xxxxxx Xxxx di Meana
Visto
• il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
• il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cd. RED 2)”;
• il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021,
n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026»;
• il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in
particolare l’art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare», l’art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», nonché l’art. 9, comma 2 in base al quale al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati;
• il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
• il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
• il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
• la circolare MEF n°21 del 14/10/2021, relativa alle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR;
• l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
• i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
• gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
• visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale:
«1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3 (...)»;
Considerato
• che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di «individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano
complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108»;
• che nell’atto approvato è prevista la submisura A2 del Piano complementare sisma intitolata “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili”, la progettazione delle cui linee di intervento 3 e 4, anche alla luce del Protocollo d’intesa del 25 marzo 2021, è da affidarsi da parte del Commissario Straordinario al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
• che ai fini dell’attuazione della linea d’intervento prevista risulta opportuno e necessario stipulare un Accordo di collaborazione e d’intesa, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell’oggettiva convergenza di interessi delle Amministrazioni sottoscritte, verificate sulla base degli incontri e delle intese preliminari;
• che l’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/UE dispone quanto segue: «La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni»;
• che l’art. 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice», e che il principio è confermato da univoca e consolidata giurisprudenza (Corte di giustizia dell’Unione europea X-000/00, Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx, sentenza del 9 giugno 2009; Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);
• che, alla luce dell’istruttoria svolta, risultano motivate le ragioni per l’affidamento della progettazione della submisura A2, linee di intervento 3 e 4, a Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., nelle forme e nei limiti previsti dal presente Accordo e che risulta necessaria in tal senso l’adozione da parte del Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito, di apposita ordinanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 2 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell’art. 2 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 per l’attuazione della misura entro il 31 dicembre 2021 previsto dall’allegato 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell’art. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n.101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la Macro Misura A si proceda a «individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure»;
• che il decreto legislativo n.199/2021 di recepimento Direttiva RED 2 prevede l’emanazione di decreti attuativi entro 180 giorni dalla pubblicazione in GU, avvenuta il 30 novembre 2021;
Tutto ciò premesso le Parti
CONVENGONO
Art. 1
(Finalità dell’Accordo)
1. Ai fini dell’attuazione del programma degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, come individuati dalla Cabina di coordinamento integrata nella delibera del 30 settembre 2021, è stipulato un Accordo tra le Parti indicate in epigrafe, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da svolgersi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 2
(Oggetto dell’Accordo)
1. Oggetto del presente Accordo è la collaborazione istituzionale ai fini della realizzazione delle linee di intervento 3 e 4 indicate sub “A.2” della delibera della Cabina di coordinamento integrata del 30 settembre 2021, riguardante l’individuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 e dal sisma 2016.
2. Le azioni riguardano la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili (submisura A2.3), eventualmente utile anche alla creazione di comunità energetiche locali per la condivisione della energia elettrica prodotta da fonti pulite (submisura A2.4).
Art. 3
(Ruoli per l’attuazione degli interventi di cui al presente Accordo)
1. Soggetto attuatore degli interventi di cui al presente accordo è il Commissario straordinario Sisma 2016 e, con riferimento al territorio di competenza, la Struttura tecnica di missione sisma 2009. Spettano al Soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione, nonché l’attuazione e il monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021.
2. Responsabile dell’intervento oggetto del presente accordo è il Gestore dei Servizi Energetici
– GSE Spa, che darà esecuzione alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica della misura propedeutica all’emanazione di bandi per l’assegnazione delle risorse, e, nella successiva fase, in collaborazione con Invitalia, alla gestione dei bandi, con il supporto del Comitato di indirizzo nominato dalla Cabina di Coordinamento di cui all’articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021,
n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, tramite l’indicazione di un esperto designato da ciascun Soggetto attuatore e dalle Regioni.
3. Gli adempimenti relativi alle procedure di gara di evidenza pubblica, alla prenotazione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), spetteranno ai soggetti beneficiari dei finanziamenti oggetto della misura eventualmente ricorrendo al supporto di Invitalia.
Art. 4
(Impegni del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.)
1. Ai fini previsti dall’art.1, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. provvede alla redazione, entro il 31 dicembre 2021, di un “Progetto generale di attuazione delle Misure A2., punti 3 e 4”, con la previsione delle attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Oggetto, in coerenza con la disciplina nazionale in corso di sviluppo in materia di Comunità energetiche e tenendo conto delle necessarie integrazioni con le altre misure del PNRR.
2. Il GSE supporterà l’attuazione della Misura inoltre svolgendo le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutiche alla predisposizione dei contenuti tecnici dei bandi entro il 30 marzo 2022, nonché collaborando alla valutazione delle proposte di progetto ricevute in base ai criteri definiti dai Bandi medesimi nel rispetto della milestone 30 giugno 2021 per l’approvazione dei progetti.
3. Il GSE includerà nelle proprie attività ordinarie di assistenza i soggetti promotori dei progetti finanziati dalla Misura, per supportarli, qualora ne abbiano i requisiti, nell’accesso agli incentivi e/o agevolazioni gestiti dal GSE stesso. Per l’accesso a tali strumenti, il GSE svolgerà le attività di qualifica nelle modalità previste dalla disciplina di riferimento e solo in caso di presentazione di specifica istanza da parte dei soggetti richiedenti.
Art. 5
(Impegni del Commissario Straordinario)
1. Il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, con ordinanza emanata entro il 31 dicembre 2021, affida al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. la progettazione delle linee di intervento 3 e 4 della submisura a.2, nelle forme e nei limiti disciplinati dal presente Accordo, ed autorizza il Soggetto responsabile di cui all’art. 3 comma 2 all’eventuale affidamento diretto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 51 del decreto legge 77/2021, nel rispetto dei milestone previsti dal decreto MEF 15 luglio 2021.
2. Con la medesima ordinanza viene disposto il finanziamento delle misure e vengono adottate le opportune disposizioni ai fini dell’attuazione degli impegni finanziari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
Al Responsabile dell’intervento è altresì riconosciuto, a valere sul quadro economico dell’intervento, il rimborso delle spese documentate necessarie per la progettazione e le attività di supporto all’attuazione delle Misure, in base ad una rendicontazione analitica su base semestrale attestante le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento dell’accordo e in misura comunque non
superiore al 2% del valore dell’intervento, in coerenza con l’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 6 (Efficacia e firma)
1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà efficacia sino al 31 dicembre 2026.
2. Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82, nonché di quanto previsto dall’art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7
(Attività di comunicazione)
1. Le Parti convengono che l’eventuale diffusione dei contenuti, anche parziali, del presente Accordo e delle iniziative da realizzare, può avvenire solo previo consenso di tutte le Parti.
Art. 8
(Referenti dell’Accordo e comunicazioni)
1. I responsabili del presente Accordo sono:
− per il Commissario straordinario per il sisma 2016 in qualità di
;
− per la Struttura tecnica di missione per il sisma 2009 in qualità di
;
− per Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. in qualità di
.
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi PEC istituzionali, ovvero, ove possibile, via interoperabilità, e sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di consegna.
4. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all’altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.
Art. 9
(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)
1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
Art. 10 (Foro competente)
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. a) del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Art. 11 (Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 | Struttura tecnica di missione per il sisma 2009 Dott. Xxxxx Presenti | Gestore dei Servizi Energetici, GSE S.p.A. |
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxx Xxxx di Meana | |
(Firmato digitalmente) | (Firmato digitalmente) | (Firmato digitalmente) |