CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO N. 0000000000000000 E SERVIZI AGGIUNTIVI
Versione contrattuale in vigore per
CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO N. 0000000000000000 E SERVIZI AGGIUNTIVI
NSG | Intestato a: | Rapporti |
L’NSG è un codice interno della Banca che raggruppa tutti i rapporti in essere presso la Banca aventi la medesima intestazione. Nel caso di intestazioni fiduciarie il raggruppamento è dato dal numero di mandato fiduciario.
Il contratto Prestazione Servizi di Investimento e Servizi Aggiuntivi (“Contratto”) disciplina i Servizi di Investimento (come di seguito definiti), le posizioni contabili (“Posizioni Contabili”), il deposito titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione (“Deposito Amministrato”), i contratti pronti contro termine (“PCT”), i contratti di prestito di strumenti finanziari (“Prestito Titoli”) ed è composto di due parti:
Parte Prima contiene la presente richiesta di attivazione di specifico servizio (“Richiesta”);
Parte Seconda contiene le norme contrattuali (“Norme Contrattuali”) applicabili ai servizi richiesti dal Cliente anche in epoca successiva alla sottoscrizione della Parte Seconda e le Informazioni (come di seguito definite).
La Parte Seconda viene consegnata al Cliente, unitamente alla Parte Prima, in occasione della conclusione del primo contratto relativo a un servizio. In caso di modifica delle norme contrattuali, il Cliente dovrà firmare una nuova Parte Seconda in occasione della richiesta di attivazione di un ulteriore specifico servizio, qualora le relative modifiche non siano contenute nella Richiesta.
INDICE DELLA PARTE PRIMA – RICHIESTA DI SPECIFICO SERVIZIO
SEZIONE DATI IDENTIFICATIVI SEZIONE PREMESSE
SEZIONE SCELTE DEL CLIENTE
• PRESTAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO
SEZIONE MODIFICHE NORME CONTRATTUALI E INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA PARTE SECONDA SEZIONE ADESIONE
SEZIONE FIRME
• FIRMA DEL CLIENTE
• FIRMA DEL CLIENTE PER RICEVUTA DELL’ESEMPLARE DEL CONTRATTO
• FIRMA DELLA BANCA
La Banca è autorizzata da Banca d’Italia alla prestazione dell’attività bancaria disciplinata nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche/integrazioni (“Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” o “T.U.B.”) e dei servizi di investimento (“Servizi di Investimento”) disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche/integrazioni (“Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” o “T.U.F.”) di seguito indicati: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti. Ulteriori dati e informazioni sono a disposizione del Cliente (come di seguito definito) nella sezione pubblica del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx (“Sito Internet della Banca” o “Sito Internet”).
Codice LEI 2W8N8UU78PMDQKZENC08
IL CLIENTE (se il Contratto è cointestato, il termine Cliente indica collettivamente tutti gli intestatari)
In relazione al Contratto, il Cliente dichiara che la Banca gli ha fornito le seguenti precisazioni:
- la normativa in materia di intermediazione finanziaria:
o prevede che il Cliente possa scegliere se operare nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti avvalendosi della valutazione di adeguatezza oppure se operare con o senza valutazione di appropriatezza, non avvalendosi del servizio di consulenza in materia di investimenti;
o disciplina la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, definendo come tale la prestazione di raccomandazioni personalizzate alla clientela in tema di servizi di investimento e di strumenti finanziari. Una raccomandazione personalizzata è correttamente fornita dalla Banca soltanto se ha ad oggetto un’operazione adeguata al Cliente sulla base delle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato nonché circa la sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio; quando presta una raccomandazione personalizzata, la Banca fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza;
o disciplina la prestazione dei servizi di investimento con valutazione di appropriatezza nell’ambito della quale la Banca valuta, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, se lo stesso abbia il necessario livello di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti per comprendere i rischi della specifica operazione (valutazione di appropriatezza), e lo avvisa se la stessa non risulta appropriata;
o disciplina i casi in cui i servizi di investimento possono essere prestati senza valutazione di appropriatezza nel caso di rifiuto da parte del Cliente a fornire le informazioni di cui ai punti precedenti e, quindi, senza che la Banca sia tenuta a segnalare che il prodotto/servizio sia non appropriato;
- il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca esclusivamente su base non indipendente; precisamente, la Banca:
o formula raccomandazioni personalizzate, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente, che hanno ad oggetto i Prodotti di Collocamento ossia, come più dettagliatamente specificato nella Parte Seconda, prodotti o servizi emessi/realizzati/prestati dalla Banca stessa - e da questa offerti in sottoscrizione o in vendita oppure collocati/distribuiti - o da società appartenenti al Gruppo o da altre società con le quali il Gruppo intrattiene relazioni o rapporti; in questi casi la Banca rilascia la dichiarazione di adeguatezza;
o formula raccomandazioni personalizzate, nei limiti indicati nella Parte Seconda, anche con riferimento ai Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento individuati nel T.U.F. diversi dai Prodotti di Collocamento;
o effettua la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio (come di seguito definito) del Cliente che ha scelto il servizio di consulenza, attraverso la specifica procedura di cui la Banca si è dotata;
o provvede periodicamente a valutare la congruità dei Derivati OTC (come di seguito definiti) in essere con il Cliente rispetto alla posizione debitoria/creditoria sottostante;
- la valutazione di adeguatezza può essere effettuata dalla Banca soltanto dopo aver acquisito dal Cliente le informazioni (“Profilatura”) necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (“Profilo Finanziario”). In particolare, come meglio specificato nella Parte Seconda, la Banca acquisisce:
o dal Cliente al dettaglio e da ciascun soggetto delegato le informazioni circa le specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti tramite il documento “Analisi della Conoscenza ed Esperienza”;
o dal Cliente al dettaglio, le informazioni circa la situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio e ciò tramite il documento “Analisi degli Obiettivi di Investimento”;
o dal Cliente professionale come definito nell’Allegato II.I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e nella relativa normativa di recepimento e attuazione, solo le informazioni relative agli obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, tramite il documento “Analisi degli Obiettivi di Investimento”, in quanto la Banca presume che il Cliente professionale abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi delle operazioni raccomandate o realizzate e che egli sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi compatibili con i suoi obiettivi di investimento;
- la Banca si è dotata di procedure idonee ad effettuare la valutazione di adeguatezza, al fine di consigliare al Cliente investimenti coerenti con il Profilo Finanziario attribuitogli dalla Banca sulla base della Profilatura;
- la Banca verifica l’adeguatezza delle operazioni riferibili al Cliente anche tenendo conto dell’insieme dei Prodotti Finanziari depositati/registrati dal Cliente presso la Banca, ivi comprese le gestioni di portafogli sottoscritte tramite la Banca, o evidenziati dalla Banca nelle Posizioni Contabili, comunque denominate, intestate al Cliente, nonché delle somme in euro depositate dal Cliente presso la Banca su conti correnti e depositi nominativi, dei certificati di deposito bancari anche al portatore depositati presso la Banca, costituenti un patrimonio unico (“Portafoglio”) identificato dal medesimo NSG, come meglio descritto nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento;
- sono esclusi dal Portafoglio i diritti di opzione di cui all’art. 2441 cod. civ., i warrant, i covered warrant, i leverage certificates, gli strumenti finanziari derivati - diversi dai valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c) - come definiti nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 del T.U.F., sia negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margini (“Derivati Regolamentati”), sia non negoziati nelle predette sedi di negoziazione (”Derivati OTC”), nonché gli strumenti finanziari e/o il denaro a garanzia delle relative operazioni;
- per le tipologie di strumenti finanziari che fanno parte del Portafoglio, la Banca valuta l’adeguatezza dell’operazione sulla base dei criteri indicati in sede di dichiarazione di adeguatezza; una sintesi del modello adottato dalla Banca e la descrizione dei controlli per la valutazione di adeguatezza sono illustrati nell’apposito documento disponibile in filiale su richiesta del Cliente e nella sezione riservata del Sito Internet della Banca;
- per le sotto indicate tipologie di strumenti finanziari, la Banca valuta l’adeguatezza come di seguito indicato:
o strumenti finanziari esclusi dal Portafoglio, unicamente con riferimento alla singola operazione di acquisto;
o Derivati Regolamentati, con le modalità disciplinate nell’Accordo Quadro per l’operatività in strumenti finanziari Derivati negoziati su Mercati Regolamentati;
o Derivati OTC, con riferimento alla singola operazione tenendo conto del Profilo Finanziario del Cliente, nonché della posizione debitoria/creditoria sottostante ovvero della esposizione al rischio sulle commodity del Cliente medesimo;
- la Banca può fornire raccomandazioni personalizzate e prestare gli altri Servizi di Investimento anche tramite tecniche di comunicazione a distanza
- nei limiti consentiti dalle infrastrutture tecnico operative della Banca – nei confronti dei clienti che hanno sottoscritto il Contratto Servizi a distanza
(come definito nella Parte Seconda, Sezione Norme Contrattuali, Capo I); in tal caso, le raccomandazioni fornite dalla Banca, e le eventuali conseguenti disposizioni, avranno ad oggetto l’intero Portafoglio;
- la scelta del Cliente persona fisica di utilizzare la consulenza della Banca nella propria attività di investimento comporta l’effettuazione, da parte della Banca, della valutazione di adeguatezza anche in relazione a tutte le operazioni richieste ad iniziativa del Cliente tramite i Servizi a distanza (come definiti nella Parte Seconda, Sezione Norme Contrattuali, Capo I), con le modalità ed entro i limiti previsti nel relativo contratto;
- il Cliente persona fisica che abbia scelto di non avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti può conferire ordini di acquisto, sottoscrizione o vendita operando di propria iniziativa esclusivamente tramite i Servizi a distanza, con valutazione di appropriatezza;
- la valutazione di appropriatezza può essere effettuata dalla Banca soltanto dopo aver acquisito il documento Analisi della Conoscenza ed Esperienza;
- il rifiuto del Cliente persona fisica di fornire informazioni sufficienti a consentire alla Banca di effettuare la valutazione di appropriatezza comporta l’impossibilità per la Banca di procedere a tale valutazione; la Banca, in tal caso, consente al Cliente di operare solo tramite i Servizi a distanza e senza beneficiare della protezione assicurata dalla valutazione di appropriatezza;
- al Cliente persona giuridica, impresa o ente, la Banca presta i Servizi di Investimento unicamente in combinazione con il servizio di consulenza in materia di investimenti, e ciò comporta:
o l’inapplicabilità al Cliente persona giuridica, impresa o ente del Capo III – Prestazione dei Servizi di Investimento con valutazione di appropriatezza, della Sezione Norme Contrattuali della Parte Seconda, salvo il caso in cui si trovi nella situazione di cui all’articolo 33, comma 1, limitatamente alle sole operazioni disciplinate nell’articolo 34, comma 2, ultimo capoverso, e commi 3 e 4;
o l’effettuazione da parte della Banca della valutazione di adeguatezza anche in relazione a tutte le operazioni richieste d’in iziativa dal Cliente tramite i Servizi a distanza, con le modalità ed entro i limiti previsti nel relativo contratto;
- in considerazione delle caratteristiche di rischio e di complessità dei Derivati OTC, nonché della loro personalizzazione, l’operatività su tali strumenti finanziari, nei limiti in cui la stessa è consentita dalla Banca, ha come presupposto che il Cliente operi nell’ambito delle raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
SEZIONE SCELTE DEL CLIENTE
Sulla base delle precisazioni fornite dalla Banca e sopra riportate:
Prestazione Servizi di Investimento
il Cliente conferisce alla Banca l’incarico di prestare i seguenti Servizi di Investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione
🞏 | avvalendosi delle raccomandazioni personalizzate della Banca, rese nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, e della relativa valutazione di adeguatezza e, a tal fine, ha fornito alla Banca le informazioni richieste rispondendo a tutte le domande contenute nei documenti Analisi della Conoscenza ed Esperienza e Analisi degli Obiettivi di Investimento qui allegati e dallo stesso firmati; | |
🞏 | non avvalendosi delle raccomandazioni personalizzate della Banca | |
🞏 | ma avvalendosi della valutazione di appropriatezza e, a tal fine, ha fornito alla Banca le sole informazioni concernenti la conoscenza ed esperienza contenute nel documento Analisi della Conoscenza ed Esperienza qui allegato e dallo stesso firmato; | |
🞏 | e non avvalendosi della valutazione di appropriatezza, non avendo fornito alla Banca nessuna informazione come risulta dalla “Attestazione del rifiuto a fornire informazioni” qui allegata e dallo stesso firmata (ciascuno di essi “Questionario” o, al plurale, “Questionari”). |
SEZIONE MODIFICHE NORME CONTRATTUALI E INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA PARTE SECONDA
Le norme/informazioni di seguito indicate sostituiscono quelle riportate nella Parte Seconda del Contratto, edizione 01/2018.
Il 3 settembre 2020 è entrata in vigore la disciplina disposta dalla Direttiva (UE) 2017/828 (SHRD II) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1212 che introduce misure volte a migliorare la governance delle società quotate tramite un maggiore coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario e la facilitazione dell'esercizio dei diritti degli stessi.
Tra le principali novità introdotte, si segnalano in particolare:
- il riconoscimento del diritto degli emittenti italiani (con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea) a identificare in qualsiasi momento i propri azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale dell'emittente medesimo con diritto di voto;
- la conseguente decadenza del diniego, eventualmente espresso dall'azionista nella vigenza della precedente normativa, alla trasmissione dei propri dati identificativi agli emittenti che posseggano i requisiti individuati dal legislatore;
- la previsione di ulteriori disposizioni a livello regolamentare volte a migliorare il processo di identificazione degli azionisti, che tengano in considerazione le esigenze di celerità e automazione del processo;
- la possibilità per gli emittenti di richiedere i dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, fatta
salva la possibilità per questi ultimi di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi;
- obblighi in capo agli intermediari depositari e agli emittenti, volti ad assicurare un'informativa tempestiva in relazione ad assemblee, eventi od operazioni societarie dell'emittente, all'investitore per agevolarlo nell'esercizio dei suoi diritti.
In Italia il processo di attuazione della SHRD II, avviato nel 2019 con modifica del T.U.F., è attualmente ancora in corso.
Il presente Xxxxxxxxx verrà adeguato alle nuove previsioni normative una volta che sarà completato il processo di recepimento della SHRD II, attraverso l'adozione da parte delle autorità di vigilanza della normativa di attuazione. Informazioni più dettagliate in merito alle novità introdotte dal recepimento della SHRD II verranno fornite ad avvenuto adeguamento del Contratto.
SEZIONE NORME CONTRATTUALI
Articolo 3. Modalità di firma dei documenti nei rapporti Banca-Cliente
è aggiunto il seguente comma
3. La Banca può adottare sistemi operativi che in caso di cointestazione consentono la sottoscrizione dei documenti da parte dei cointestatari in luoghi e con tempi e modalità differenti per ciascuno. In tal caso il Contratto si intende concluso nel momento in cui, successivamente alla sottoscrizione da parte di tutti i cointestatari, la Banca appone la propria firma.
Articolo 11. Offerta Fuori Sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza
il seguente comma è così modificato
2. Se l’Offerta Fuori Sede riguarda il collocamento o la distribuzione di Prodotti Finanziari o di gestione di portafogli e la negoziazione di strumenti finanziari effettuata dalla Banca nell’ambito del servizio di investimento negoziazione per conto proprio, il Cliente al dettaglio può recedere, senza spese né corrispettivo, comunicando la sua volontà all’indirizzo indicato dalla Banca entro 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo ordine/contratto da parte del Cliente: nel predetto termine la comunicazione di recesso deve pervenire alla Banca.
nel seguente comma sono apportate le modifiche evidenziate
6. La Banca può rendere disponibile il presente Contratto sul proprio Sito Internet dove il potenziale Cliente può prenderne visione. Il Cliente può concludere il Contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza e firmarlo utilizzando la firma digitale offerta dalla Banca nella sezione riservata del Sito Internet. In caso di cointestazione, il Contratto si considera concluso a distanza quando almeno uno dei cointestatari lo abbia sottoscritto tramite utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
il seguente xxxxx è così sostituito
7. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente che rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo (“Cliente consumatore” o “consumatore”):
• può recedere dal presente Contratto senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni, nei casi e con le modalità e i tempi indicati nella Richiesta. In caso di recesso, la Banca provvede alla chiusura dei rapporti e si astiene dalla prestazione dei Servizi di Investimento;
• in caso di offerta di Prodotti Finanziari o di gestione di portafogli il Cliente consumatore può recedere, nei casi consentiti dalla legge, senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni, nei tempi e secondo le modalità contenute nella relativa documentazione di offerta.
Articolo 12. Esecuzione degli ordini e delle istruzioni
l’articolo è così sostituito
Articolo 12. Esecuzione degli ordini e delle istruzioni - Obblighi di segnalazione e/o pubblicazione
1. Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione e/o pubblicazione alle autorità competenti e/o al pubblico, ai sensi della normativa applicabile, potrebbe essere tenuta:
• alla segnalazione di alcune informazioni relative a ordini, istruzioni ed operazioni (ivi incluse informazioni relative all’identificazione dei soggetti per conto dei quali la Banca esegue gli ordini e le istruzioni ed effettua le operazioni);
• a pubblicare informazioni relative a ordini, istruzioni ed operazioni laddove operi come Sede di Esecuzione (come definita nella sintesi della
Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini illustrata nella Sezione Informazioni – Paragrafo 6) e/o a fornire tali informazioni ad una Sede di Esecuzione al fine di consentire a quest’ultima di conformarsi agli obblighi di pubblicazione.
L’identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso un valido Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici). L’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente qualora non abbia ricevuto dal medesimo le informazioni richieste al fine di consentirle di operare in conformità e nel rispetto degli obblighi di segnalazione e/o pubblicazione (o tali informazioni, pur ricevute, non siano liberamente utilizzabili dalla Banca in ragione di obblighi di confidenzialità o limiti connessi alla tutela/privacy dei dati).
Gli obblighi di segnalazione e/o pubblicazione di cui al presente comma riguardano anche le operazioni di Pronti contro Xxxxxxx e i singoli contratti di Prestito Titoli.
2. La Banca esegue e/o trasmette:
• gli ordini di sottoscrizione o acquisto dei Prodotti Finanziari e le istruzioni del Cliente in presenza, alla data di regolamento, di fondi liquidi e disponibili in misura sufficiente al loro integrale regolamento contabile;
• gli ordini di vendita in presenza, alla data di regolamento, di strumenti finanziari in misura sufficiente al loro integrale regolamento.
3. In relazione alla previsione del comma precedente, la Banca si riserva la facoltà di rendere indisponibili, dalla data del conferimento dei relativi ordini/istruzioni, le somme e/o gli strumenti finanziari necessari al loro regolamento contabile.
4. In mancanza dei presupposti individuati nel comma 2, e fatta salva l’ipotesi disciplinata nell’articolo 67, comma 4, la Banca non esegue/trasmette l’ordine del Cliente senza che ciò comporti alcun obbligo per la Banca di informare il Cliente.
5. Il Cliente prende atto, altresì, che la Banca non consente di effettuare operazioni che non risultino in linea con (i) la normativa vigente, (ii) le indicazioni date da un’autorità, (iii) le restrizioni imposte da un’autorità sovrana, (iv) le regole di cui la Banca si sia dotata in conseguenza dei provvedimenti di cui al presente comma anche, in ottica prudenziale, in forma più restrittiva rispetto ai provvedimenti stessi.
Articolo 15. Documentazione delle operazioni eseguite – Rendiconti
nel seguente comma sono apportate le modifiche evidenziate
1. La Banca, nella prestazione dei servizi disciplinati nei Capi IV, V e VI, invia al Cliente, con le modalità indicate all’articolo 10, la rendicontazione dell’attività svolta con l’indicazione dei costi delle operazioni tenuto conto dei servizi prestati.
Articolo 18. Esonero da responsabilità
nel seguente comma sono apportate le modifiche evidenziate
1. La Banca non risponde per i disguidi, e per gli eventuali danni conseguenti a tali disguidi, che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamen to degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi, atti di terrorismo, provvedimento o decisioni di una Sede di Esecuzione, azioni od omissioni di una Sede di Esecuzione, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti o provvedimenti di autorità.
e’ aggiunto il seguente comma
2. Il Cliente, salvo il caso di dolo o colpa grave, esonera la Banca da ogni responsabilità riveniente dalla comunicazione da parte della Banca all’Amministrazione finanziaria – ai sensi del D. Lgs. 30 luglio 2020 n. 100 di recepimento della Direttiva Europea 2011/16/UE e successive modifiche (c.d. “normativa DAC 6”) - delle informazioni dettagliate in merito a operazioni potenzialmente riconducibili ad alcuni meccanismi di c.d. “pianificazione fiscale aggressiva”, individuati secondo i criteri fissati dalla succitata normativa (tra cui, in particolare, i dati identificativi del contribuente interessato, la descrizione dettagliata del meccanismo transfrontaliero ed il relativo valore) e si impegna a tenere indenne la Banca stessa da ogni pretesa o conseguenza pregiudizievole che dovesse ad essa derivare o essere comunque occasionata dall’adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione.
Articolo 19. Durata del Contratto - Recesso - Condizione risolutiva
nel seguente comma sono apportate le modifiche evidenziate
4. Il recesso dal Deposito Amministrato può essere esercitato dal Cliente con il preavviso di cui al comma 1 e con le modalità indicate negli articoli 5 o 6 e comporta anche il recesso dal servizio Prestito Titoli attivato sul pertinente Deposito Amministrato; detto recesso non si estende al presente Contratto né agli altri servizi disciplinati nello stesso. Nella comunicazione di recesso il Cliente deve dare istruzioni alla Banca per il trasferimento degli eventuali Prodotti Finanziari registrati nel Deposito Amministrato. Restano ferme le operazioni in corso di Pronti contro Xxxxxxx eventualmente registrate nel Deposito Amministrato. La Banca applica i tempi massimi di chiusura del Deposito Amministrato indicati nel relativo Foglio Informativo disponibile sul Sito Internet della Banca e presso le filiali.
Articolo 20. Modifiche al Contratto
e’ aggiunto il seguente comma
5. Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza necessità di accettazione da parte del Cliente. Sarà cura della Banca informare il Cliente delle modifiche così apportate.
l’articolo è così sostituito
1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie del Sito Internet della Banca.
2. Nel caso in cui l’Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni sia che il reclamo riguardi i Servizi di Investimento, compresi i
prodotti di investimento assicurativi, sia che riguardi i servizi diversi dai Servizi di Investimento, oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può fare ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al successivo articolo 22.
Articolo 22. Risoluzione stragiudiziale di controversie
il seguente xxxxx è così sostituito
1. Nei casi previsti nel secondo comma del precedente articolo 21, il Cliente può fare ricorso:
• all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), se il reclamo riguarda i Servizi di Investimento o i prodotti di investimento assicurativi. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Le informazioni sul funzionamento dell’Arbitro sono presenti sul sito internet xxx.xxx.xxxxxx.xx cui il Cliente può accedere anche dalla sezione pubblica del Sito Internet della Banca;
• all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), se il reclamo riguarda i servizi diversi dai Servizi di Investimento o dai prodotti di investimento assicurativi,
qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tali organismi.
è aggiunto il seguente comma
4. Esclusivamente nel caso in cui il presente Contratto sia stato concluso “online”, per la risoluzione di controversie stragiudiziali il Cliente consumatore ha a disposizione anche la Piattaforma ODR sviluppata, gestita e manutenuta dalla Commissione europea, accessibile al seguente link: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. Tale Piattaforma - istituita dal Regolamento UE n. 524/2013 - mette altresì a disposizione l'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i quali la Banca e il Cliente potranno di comune accordo individuare l'organismo cui demandare la risoluzione
CAPO II - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 26. Clienti destinatari e oggetto del servizio
nel seguente comma sono apportate le modifiche evidenziate
1. Il presente Capo si applica ai clienti della Divisione Banca dei Territori e delle altre Banche equiparate (“Banche dei Territori”) che si avvalgono del servizio di consulenza in materia di investimenti secondo quanto indicato nella Richiesta e ai clienti della Divisione IMI Corporate & Investment Banking (“Cliente Corporate”) limitatamente, e in quanto applicabile, all’operatività in Derivati OTC, subordinatamente alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale operatività.
1. Con esclusivo riferimento al Cliente della Divisione Banca dei Territori, la Banca, nell’elaborazione e formulazione delle raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, si riserva la facoltà di avvalersi di sistemi semi-automatizzati o automatizzati basati su algoritmi che escludono, rispettivamente, in parte o in tutto l’intervento umano, dandone specifica informativa al Cliente. Resta ferma, in ogni caso, la valutazione di adeguatezza ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.
2. Nell’elaborazione e formulazione delle raccomandazioni personalizzate, i predetti sistemi semi-automatizzati e automatizzati potrebbero tener conto esclusivamente di talune tipologie di Prodotti di Collocamento. In tal caso la Banca ne dà specifica informativa al Cliente.
3. Le funzionalità disponibili nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti prestato mediante sistemi automatizzati sono indicate nella “Guida ai Servizi” disponibile sul Sito Internet della Banca e presso le filiali.
Articolo 29. Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e relative conseguenze
è aggiunto il seguente comma con decorrenza dal 2 agosto 2022
7. La Banca nell’ambito della valutazione di adeguatezza considera le preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente in sede d i Profilatura (Preferenze di Sostenibilità) secondo quanto previsto nel presente comma. In particolare, la Banca si è dotata di procedure idonee al fine di valutare la coerenza delle operazioni rispetto alle Preferenze di Sostenibilità. Laddove l’operazione non sia coerente con le Preferenze di Sostenibilità, la Banca indica al Cliente tale circostanza; il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Articolo 32. Documentazione relativa alla consulenza e alla valutazione di adeguatezza
nel seguente comma sono apportate le modifiche evidenziate
1. La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente diverso dal Cliente Corporate professionale, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l’operazione è adeguata o – nei casi disciplinati all’articolo 29 - non adeguata.
Articolo 42. Trasmissione ed esecuzione degli ordini
l’articolo è così sostituito
Articolo 42. Ricezione e trasmissione degli ordini - Esecuzione degli ordini – Informazioni generali
1. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento.
2. Nella prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto del Cliente, la Banca provvede all’esecuzione degli ordini del Cliente sulle Sedi di Esecuzione o mediante negoziazione per conto proprio.
3. Nella trasmissione o nell’esecuzione degli ordini per conto dei clienti, la Banca attua la propria Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini (“Strategia”) al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente (best execution). Una sintesi della Strategia è illustrata nella Sezione Informazioni – Paragrafo 6, sul cui contenuto il Cliente ha prestato il proprio consenso.
4. La Banca, su richiesta del Cliente, fornisce a quest’ultimo informazioni sugli intermediari ai quali, ai sensi del precedente comma 1, gli ordini sono stati trasmessi ai fini della loro esecuzione.
5. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può non trasmettere o non eseguire un ordine: in tal caso ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Cliente.
6. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche riguardo a un ordine o a un aspetto specifico di un ordine, la Banca trasmette/esegue l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute e nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, a tali istruzioni e s’intenderà che operando in tal modo essa abbia soddisfatto l’obbligo di adottare tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente. La Banca informa il Cliente dell’eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni.
7. Il Cliente prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia, limitatamente agli elementi oggetto delle istruzioni.
8. La Banca provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla Strategia e a fornirgli, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto della Strategia con riferimento a singoli ordini.
9. La Banca provvede a pubblicare sul proprio Sito Internet, in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco delle prime cinque Sedi di
Esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
10. La Banca provvede inoltre a pubblicare sul proprio Sito Internet, in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l’esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Articolo 43. Esecuzione degli ordini al di fuori di una Sede di Negoziazione
l’articolo è così sostituito
1. Gli ordini del Cliente possono essere eseguiti al di fuori di una Sede di Negoziazione, a condizione che il Cliente abbia preventivamente prestato il proprio consenso. In tale circostanza, la Banca può quindi anche operare in modalità negoziazione per conto proprio e in qualità di Internalizzatore Sistematico (come definito nella sintesi della Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini illustrata nella Sezione Informazioni – Paragrafo 6) ai sensi della normativa applicabile.
2. Il consenso di cui al comma precedente può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere gener ale. Fermo restando il consenso generale all’esecuzione di ordini al di fuori di una Sede di Negoziazione, il Cliente potrà comunque riservarsi il diritto di, previa apposita comunicazione alla Banca, non autorizzare l’esecuzione di uno specifico ordine al di fuori di una Sede di Negoziazione.
Articolo 50. Comunicazione delle perdite
l’articolo è così sostituito
1. Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento).
2. La Banca provvede alla comunicazione delle perdite alla fine del Giorno Lavorativo Bancario nel quale la perdita è stata contabilizzata o, qualora la circostanza si sia verificata non in un Giorno Lavorativo Bancario, alla fine del Giorno Lavorativo Bancario successivo.
3. Con riferimento ai Derivati OTC, gli obblighi di cui al presente articolo sono disciplinati nel relativo contratto.
CAPO V – PRONTI CONTRO TERMINE
Articolo 51. Caratteristiche dell’operazione
è aggiunto il seguente comma
2. La disciplina di cui al presente Capo V si applica ai soli Clienti persone fisiche.
CAPO VI – COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
Articolo 60. Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione
l’articolo è così sostituito
1. Nel caso in cui il prospetto relativo all’offerta non indichi il prezzo massimo e/o la quantità massima dei prodotti da offrire, per quanto disponibili, ovvero i metodi di valutazione e i criteri e/o le condizioni in base ai quali deve essere determinato il prezzo di offerta definitivo nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l’accettazione dell’acquisto o la sottoscrizione di Prodotti Finanziari può essere revocata entro 2 (due) Giorni Lavorativi Bancari dal momento in cui vengono depositati il prezzo d’offerta definitivo e/o la quantità di prodotti offerti al pubblico ovvero entro il termine più lungo indicato nel prospetto.
2. Il Cliente che abbia già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti oggetto di un’offerta pubblica prima della pubblicazione di un supplemento, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro 2 (due) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancari da tale pubblicazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione oggetto del supplemento siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura dell’offerta al pubblico o della consegna dei Prodotti Finanziari, se precedente.
Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente; la data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.
CAPO VIII – DEPOSITO TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Articolo 69. Sub-deposito dei titoli cartacei – strumenti finanziari in Gestione Accentrata
il seguente comma è così modificato
1. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei presso depositari centrali o presso altri depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento “conferma di operazione in titoli”.
nel seguente comma sono apportate le modifiche evidenziate
3. I titoli sub-depositati sono immessi in depositi intestati alla Banca. Nell’ipotesi in cui i titoli siano immessi in un deposito che contiene gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca (“conto omnibus”), la Banca istituisce e conserva le evidenze/registrazioni contabili a nome del Cliente, come disciplinate nel presente Contratto, di tali strumenti finanziari e le aggiorna in via continuativa e con tempestività in mod o da consentire alla Banca di ricostruire, in qualsiasi momento, la posizione in strumenti finanziari di ciascun Cliente. In caso di titoli sub-depositati presso un depositario centrale dell’area economica europea (EEA) al quale la Banca partecipa direttamente, il Cliente ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di richiedere alla Banca, previa sottoscrizione di apposita documentazione contrattuale, di sub-depositare i titoli in un conto intestato alla Banca ma destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo (“conto individuale”).
Articolo 78. Attivazione del servizio
nel seguente comma sono apportate le modifiche evidenziate
1. Il servizio disciplinato nel presente Capo - la cui disciplina trova applicazione nei confronti dei soli Clienti persone fisiche - è subordinato alla espressa manifestazione di volontà del Cliente, contenuta nella Richiesta di apertura di ciascun Deposito Amministrato.
Articolo 81. Effetti del prestito
nel seguente comma sono apportate le modifiche evidenziate
1. Per effetto della conclusione dei singoli contratti di Prestito Titoli la Banca acquista la proprietà degli strumenti finanziari che ne costituiscono oggetto con diritto della Banca di utilizzarli secondo quanto indicato nel Documento Informativo.
SEZIONE INFORMAZIONI
Il paragrafo è così sostituito
Il presente Contratto è redatto in lingua italiana che è parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il Cliente e la Banca.
2. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PARTE “A”
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
4. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI
sono inseriti i seguenti punti
4.8 Rischi connessi alle operazioni di pronti contro termine
Le operazioni di pronti contro termine comportano, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari già evidenziati, l’assunzione da parte dell’investitore di ulteriori e specifici rischi. Si evidenzia in particolare il rischio di inadempimento della controparte. In particolare, si tratta del rischio che l’intermediario non sia in grado di riacquistare i titoli oggetto del contratto al termine prestabilito. Inoltre, anche laddove l’investitore abbia la possibilità di soddisfarsi sui titoli vendendoli direttamente sul mercato, ove i titoli oggetto dell’operazione di pronti contro termine fossero emessi dall’intermediario, l’investitore dovrà tener conto che, nel caso in cui l’intermediario versi in stato di insolvenza, la vendita di tali titoli sul mercato potrebbe essere soggetta a significative limitazioni o risultare non praticabile.
4.9 Rischi di sostenibilità
È il rischio connesso ad un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
Per maggiori informazioni sulle tematiche ESG e l’integrazione dei rischi di sostenibilità da parte della Banca si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito della Banca (xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxx).
4. IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
nel seguente punto è apportata la modifica evidenziata
4.2 La Distribuzione di prodotti finanziari e di investimento assicurativi
La distribuzione riguarda i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi dalla Banca, i prodotti di investimento assicurativi e Servizi di Investimento di terzi.
3. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
nei seguenti paragrafi sono apportate le modifiche evidenziate restano ferme le restanti previsioni
Al fine di salvaguardarne l’integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca, eventualmente anche tramite altra società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in idonei locali di una specifica struttura centrale, Ufficio Caveau, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l’accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori.
Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso depositari centrali o presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile.
La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative, ivi compresa la struttura dei conti (ad es. conto omnibus o conto individuale) maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub- depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengano custoditi o movimentati.
In particolare, i conti omnibus sono conti nei quali sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, insito nell’utilizzo di tali conti, nell’ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus per il sub-deposito degli
strumenti finanziari della clientela presso la rete di sub-depositari, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili con l’indicazione del sub- depositario degli strumenti finanziari detenuti per conto di ciascun Cliente, e pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub- depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti in qualsivoglia configurazione operativa. La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile.
In caso di titoli sub-depositati presso un depositario centrale dell’area economica europea (EEA) al quale la Banca partecipa direttamente, il Cliente ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di richiedere alla Banca, previa sottoscrizione di apposita documentazione contrattuale, di sub-depositare i titoli in un conto intestato alla Banca ma destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo (“conto individuale”).
La Banca monitora periodicamente l’attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.
In caso di sub-deposito presso intermediari di paesi terzi, o presso soggetti aventi sede in paesi UE e affiliati di gruppi di paesi terzi, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari/soggetti diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano o UE: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli stru menti finanziari oggetto di sub- deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.
6. SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI
1. OBBLIGO DI BEST EXECUTION
In conformità alla normativa XxXXX XX, gli intermediari che eseguono ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela sono tenuti ad adottare misure sufficienti per ottenere il migliore risultato possibile per i clienti (c.d. Best Execution).
La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, a prescindere dal luogo di negoziazione, con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini.
Gli intermediari, nella definizione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, devono prendere in considerazione i seguenti fattori:
– prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione;
– rapidità dell'esecuzione;
– probabilità di esecuzione e regolamento;
– dimensioni dell'ordine;
– natura dell'ordine;
– altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.
Gli intermediari attribuiscono ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ogni tipologia di cliente e per ciascuna categoria di strumento finanziario e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l'esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo l'ottenimento del miglior risultato possibile.
Con riferimento a quanto sopra, Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Banca”) ha adottato una Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini (di seguito anche “Strategia”) volta a garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle sedi di esecuzione cui la Banca ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, di cui quanto qui descritto costituisce una sintesi a carattere informativo, ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile.
In particolare, Intesa Sanpaolo ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, considerando i seguenti criteri:
– le caratteristiche dei propri clienti;
– le caratteristiche degli ordini;
– le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto degli ordini;
– le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali ordini possono essere diretti.
Nella Strategia è, inoltre, fatto salvo il principio che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca è tenuta, nell'esecuzione dell'ordine, a rispettare tali istruzioni, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, sebbene ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure di esecuzione previste nella propria Strategia.
L'eventuale rifiuto dell'ordine derivante dall'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche verrà comunicato al cliente.
L'impegno di Intesa Sanpaolo consiste nel dare attuazione alla propria Strategia senza che questo implichi la garanzia dell'ottenimento del miglior Corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza.
L'obbligo di Best Execution non trova applicazione nei casi in cui Intesa Sanpaolo:
– fornisca una quotazione (c.d. Request for quote) a fronte di una specifica richiesta di un cliente in relazione ad uno specifico strumento finanziario;
– negozi i termini e le condizioni di una transazione direttamente con il cliente.
In tali ultime circostanze, e in ogni altro caso in cui non trova applicazione il modello di Best Execution come descritto nel prosieguo, la Banca è tenuta ad adottare comunque adeguati modelli e procedure di pricing nel rispetto dei principi di correttezza previsti dalla normativa.
2. MODELLO DI BEST EXECUTION
Al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti, la Banca utilizza una piattaforma elettronica, Market Hub, tramite la quale fornisce accesso alle principali sedi di esecuzione delle categorie di strumenti finanziari maggiormente trattati dalla propria clientela, garantendo elevati standard qualitativi nella ricerca della migliore esecuzione degli ordini in base alle condizioni del mercato (Smart Order Routing).
Tramite Market Hub gli ordini ricevuti dai clienti possono essere indirizzati per la loro esecuzione ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), ai sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ovvero ad altri market maker o fornitori di liquidità, compresa la stessa Banca che potrà eseguire in conto proprio gli ordini dei clienti, eventualmente in qualità di Internalizzatore Sistematico.
Al riguardo, la Banca ha definito un set di Sedi di Esecuzione, a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari negoziatori, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell’attività di negoziazione. Per Sede di Esecuzione si intende: un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un Internalizzatore Sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese extra UE una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette. Per Internalizzatore Sistematico si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. La lista delle Sedi di Esecuzione e delle controparti selezionate incluse nella Strategia è riportata nelle Tabelle 1 e 4 disponibili sul Sito
Internet della Banca al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/; la Banca si riserva la facoltà di effettuare successivi aggiornamenti di tale lista e di tutte le liste contenute in tali Tabelle.
Al fine di definire la propria Strategia la Banca ha individuato, all’interno del set di Sedi di Esecuzione cui ha accesso, i “mercati strategici”, costituiti da tutte le Sedi di Esecuzione alle quali accede direttamente o indirettamente tramite intermediari negoziatori, purché presentino un elevato volume negoziato di ordini trasmessi dalla Banca.
Intesa Xxxxxxxx utilizza inoltre il concetto di “mercato di riferimento” che identifica, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili dalla Banca, il mercato più significativo in termini di liquidità. Qualora per uno stesso strumento finanziario siano presenti più mercati con elevata liquidità e commissioni di esecuzione e/o regolamento significativamente diverse, è prevista la possibilità da parte della Banca di identificare il mercato di riferimento tenendo conto oltre che della liquidità del mercato anche delle commissioni indicate, al fine di consentire alla propria clientela il conseguimento del miglior risultato possibile.
Si precisa che, per i titoli obbligazionari negoziati solo su mercati domestici e per quelli negoziati sia su mercati domestici che esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle Sedi di Esecuzione italiane incluse nella Strategia. Il mercato di riferimento per ciascuno degli strumenti finanziari trattati, aggiornato periodicamente sulla base dei criteri predefiniti dalla Banca, è reso disponibile in un’apposita sezione del Sito Internet della Banca al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/.
Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento coincide con un mercato strategico, la Sede di Esecuzione finale su cui inviare l’ordine del cliente viene individuata dalla Banca attraverso un modello dinamico che raffronta, in tempo reale, il mercato strategico coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali il titolo è comunque negoziato. Questa modalità di esecuzione degli ordini viene convenzionalmente definita “Strategia di esecuzione”.
Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento non coincide con un mercato strategico non si attiva l’algoritmo previsto dal modello di Best Execution dinamica e l’ordine del cliente viene indirizzato verso il mercato di riferimento per lo strumento oggetto di negoziazione. Questa modalità di esecuzione degli ordini viene convenzionalmente definita “Strategia di trasmissione”.
L’unica eccezione per la quale la Banca non individua in autonomia la Sede di Esecuzione è rappresentata dalla negoziazione di derivati, equity, ed equity like americani multi-listati per i quali si rimanda tale scelta all’intermediario negoziatore.
Si precisa che, qualora la sede di esecuzione selezionata in Best Execution non rientri nel set di sedi concordate con i clienti, per i quali è prevista tale possibilità, l’ordine è inoltrato al mercato c.d. “second best” individuato tra queste, sulla base di dati interni di Intesa Sanpaolo relativi alla frequenza storica di inoltro degli ordini dei clienti sulle singole sedi di esecuzione.
Per gli strumenti finanziari scambiati su una sola Sede di Esecuzione ovvero quelli per i quali al momento dell’ordine vi sia solo una Sede che esprime un prezzo operativo, la negoziazione avverrà su tale Sede di Esecuzione, naturalmente a condizione che il cliente sia abilitato ad operarvi.
Qualora infine il processo di determinazione del set di sedi specifico per l’ordine non consenta di identificare alcuna sede di esecuzione, l’ordine del cliente è rifiutato.
Nel caso di ordini in strumenti derivati listati, essendo di norma essi negoziati su unica sede di negoziazione o su più sedi ma con differente circuito di regolamento, non viene applicato l’algoritmo di “best execution”.
2.1 STRATEGIA DI ESECUZIONE
a) Il meccanismo di confronto fra mercati
Laddove si presentino le condizioni per l’attivazione della Strategia di esecuzione, all’atto di ricezione dell’ordine il modello effettua una valutazione della qualità di esecuzione (c.d. “execution quality”) offerta da ciascuna potenziale sede alternativa. La valutazione si basa su un algoritmo additivo che prevede l’aggregazione dei tre fattori chiave:
– corrispettivo totale (o Total consideration);
– probabilità di esecuzione;
– rapidità di esecuzione.
La gerarchia dei suddetti fattori di Best Execution è definita in via generale e in modo univoco per le diverse categorie di clientela della Banca (vedi Tabelle 2 e 3 del documento reso disponibile nella citata sezione del Sito Internet della Banca); tuttavia la natura specifica dell’ordine o la sua dimensione, nonché le istruzioni specifiche fornite dal cliente, possono incidere sulla modalità di esecuzione, su uno (Best Execution Dinamica) o più mercati (Best Execution Dinamica Multimercato) o sulla gerarchia predefinita di importanza dei fattori.
Una volta individuata la Sede di Esecuzione, la Banca può eseguire gli ordini direttamente sui mercati ai quali ha accesso diretto o indirettamente tramite un altro intermediario negoziatore.
Nella scelta degli intermediari negoziatori Intesa Sanpaolo:
– seleziona i soggetti che possano garantire la migliore qualità di esecuzione;
– verifica la compatibilità della Strategia di esecuzione degli ordini di tali soggetti con la propria;
– verifica periodicamente la qualità di esecuzione garantita da tali soggetti individuando eventuali azioni correttive.
b) Elementi che incidono sul meccanismo di confronto tra mercati
Laddove si presentino le condizioni per l’attivazione della Strategia di esecuzione, le concrete modalità di selezione della Sede di Esecuzione degli ordini sono influenzate da ulteriori elementi in relazione alla possibilità di definire regimi differenziati in funzione della disponibilità del cliente a negoziare su una o più sedi di esecuzione.
Ove non sia possibile mettere a confronto più mercati strategici l’ordine viene inviato al mercato di riferimento; in caso di assenza di quotazione sul mercato di riferimento o qualora quest’ultimo non sia incluso nel set di sedi specifico per l’ordine, l’ordine è inoltrato sulla sede identificata come second best.
2.2 STRATEGIA DI TRASMISSIONE
Nell’ambito della Strategia di trasmissione la Banca si avvale di intermediari negoziatori, inviando l’ordine del cliente con istruzione di esecuzione sul mercato di riferimento.
In questa casistica non si attiva l’algoritmo previsto dal modello di Best Execution Dinamica e l’ordine viene indirizzato verso il mercato di riferimento per lo strumento oggetto di negoziazione a patto che questo sia disponibile tra il set di sedi di esecuzione previste. Laddove questo non lo sia, l’ordine viene indirizzato al mercato “second best”; ove non sia possibile individuare neanche il mercato second best, l’ordine è rifiutato.
2.3 BEST EXECUTION DINAMICA MULTIMERCATO
In aggiunta alle funzionalità previste per la Best Execution Dinamica, la Banca prevede una modalità di esecuzione Multimercato in grado di provvedere all’esecuzione del singolo ordine su più Sedi di Esecuzione. Per garantire uniformità di esecuzione i mercati presi in esame dovranno rispettare i seguenti criteri di uniformità:
– Circuito di regolamento
– Divisa di negoziazione
– Divisa di regolamento
– Data di regolamento
Al momento della ricezione dell’ordine l’algoritmo di Best Execution Multimercato costruisce un book aggregato ordinato per prezzi e quantità tra tutti i mercati compatibili con i criteri previsti per l’esecuzione dell’ordine. Al fine di uniformare le condizioni di negoziazione sui differenti mercati, il valore della Total consideration (prendendo in considerazione lo stesso circuito di regolamento) assorbe in un’unica commissione le voci di Commissione cliente, Tasse di mercato e Financial Transaction Tax.
Qualora l’ordine non sia immediatamente eseguibile, la strategia di trasmissione prevede l’invio dell’ordine sul mercato di riferimento (o il second best se il mercato di riferimento non sia disponibile o non previsto tra le sedi di esecuzione per il Cliente) e il contemporaneo monitoraggio continuo delle condizioni presenti sui mercati strategici sui quali lo strumento oggetto dell’ordine è negoziato. Qualora su uno di questi si verifichino le condizioni per l’esecuzione, anche parziale, per lo strumento viene attivato un meccanismo di ripartizione dell’ordine (c.d. splitting) inviando una proposta di negoziazione preceduta dalla cancellazione dell’ordine sul mercato di riferimento ovvero l’adeguamento della quantità residua.
Nel caso l’ordine sia immediatamente eseguibile vengono invece inviate diverse proposte di negoziazione sui singoli mercati del book aggregato con quantità eguali alle rispettive quantità eseguibili. Nel caso le quantità applicate non siano sufficienti a soddisfare interamente l’ordine, la quantità rimanente viene inviata verso il mercato di riferimento.
In caso di splitting, Intesa Sanpaolo identifica la quantità minima, espressa in percentuale dell’ordine, da inviare verso il mercato strategico in cui si siano verificate le condizioni di eseguibilità. A parità di prezzo su più mercati viene individuato quello che presenta la quantità disponibile maggiore, mentre a parità di quantità viene scelto il mercato di riferimento.
L’abilitazione di un cliente alla Best Execution Dinamica Multimercato avviene sulla base di specifici parametri oppure al di sopra di una soglia di controvalore dell’ordine inserito (c.d. “soglia rilevante”) predeterminata indicata nella Strategia disponibile sul Sito Internet della Banca al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/.
2.4 ATTIVITA’ IN CONTO PROPRIO
Gli ordini conferiti dai clienti su strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ovvero quelli relativi a strumenti finanziari negoziati sulle predette Sedi di Esecuzione, possono essere eseguiti dalla Banca in conto proprio anche in qualità di Internalizzatore Sistematico, previa autorizzazione del cliente, in via generale o in relazione alle singole operazioni, ad eseguire l’operazione fuori da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o da un sistema organizzato di negoziazione (OTF).
Quando la Banca esegua ordini o decida di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, laddove possibile, verifica l'equità del prezzo proposto al Cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, confrontandolo con prodotti simili o comparabili. In particolare, per gli strumenti derivati OTC, negoziabili esclusivamente in conto proprio e oggetto di contrattazione su base individuale, le condizioni di prezzo applicate dalla Banca sono determinate in base alle condizioni di mercato, tenendo conto anche dei costi di copertura dei rischi di mercato e del rischio di controparte.
Si segnala infatti che in caso di operatività al di fuori di una sede di negoziazione (OTC) è previsto un rischio di controparte. Per tale tipologia di operatività si conferisce al Cliente la possibilità di richiedere informazioni supplementari sulle possibili conseguenze di questo mezzo di esecuzione.
2.4.1 Negoziazione per conto proprio su derivati non quotati
Nel caso di negoziazione di ordini aventi ad oggetto derivati OTC su tassi di interesse, cambi e commodities, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo. Il prezzo finale è la somma dei seguenti elementi: prezzo teorico, determinato attraverso modelli interni di valutazione, costo della copertura dei rischi di mercato, costo applicabile a copertura di tutti gli altri rischi sostenuti dalla Banca. Tali elementi sono meglio descritti nella documentazione contrattuale delle singole operazioni, con anche l’indicazione dell’ammontare massimo del costo di copertura sia dei rischi di mercato sia di tutti gli altri rischi.
2.4.2 Negoziazione per conto proprio su pronti contro termine
Anche nel caso di negoziazione di ordini aventi ad oggetto pronti contro termine, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento la curva dei tassi di mercato.
3. ELEMENTI CHE INCIDONO SUL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO DI BEST EXECUTION
La Strategia prevede alcuni ulteriori elementi in grado di incidere sul funzionamento del modello di Best Execution Dinamica e, di conseguenza, sulla modalità di individuazione della Sede di Esecuzione.
Il modello prevede che la Best Execution Dinamica prenda in considerazione le sole Sedi di Esecuzione che hanno il medesimo circuito di regolamento del mercato di riferimento per lo strumento. Tale scelta implica una limitazione alla possibilità di raffrontare i mercati su cui eseguire l’ordine in ragione dell’attuale disomogeneità esistente tra i circuiti di regolamento.
3.1 LIVELLI DI FLESSIBILITÀ AMMESSI PER SINGOLO ORDINE
La Strategia conferisce al Cliente la possibilità di utilizzare ulteriori livelli di flessibilità, al fine di adattare le logiche di Best Execution al singolo ordine, rappresentati da indicazioni puntuali che il Cliente può fornire in fase di invio dell’ordine.
In particolare il Cliente ha la possibilità di fornire, per ciascun ordine, le seguenti indicazioni:
– istruzioni di prezzo, validità temporale e quantità;
– Sede di Esecuzione: l’indicazione determina l’esecuzione dell’ordine sulla sede indicata dal cliente;
– circuito di regolamento: l’indicazione determina l’esecuzione dell’ordine solo su una Sede di Esecuzione compatibile con il circuito di regolamento indicato dal Cliente;
– fattore di Best Execution prioritario: l’indicazione determina l’assegnazione della massima priorità al fattore indicato dal Cliente tra corrispettivo totale, probabilità di esecuzione e rapidità di esecuzione;
– fase di negoziazione (asta): l’indicazione determina la possibilità per il Cliente di negoziare uno strumento finanziario su una sede in fase d’asta, di regola esclusa dal modello di Best Execution che mette a confronto i mercati in fase di negoziazione continua;
– esclusione della possibilità di internalizzare l’ordine: l’indicazione determina una restrizione del set di sedi specifico per l’ordine, escludendo i relativi canali di internalizzazione previsti nella presente Strategia.
Le Sedi di Esecuzione prese in considerazione dal modello di Best Execution sono, in questi casi, solo quelle compatibili con l’istruzione ricevuta.
3.2 TRATTAMENTO DI ORDINI PARTICOLARI O DISPOSTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI MERCATO
Il modello di Best Execution è influenzato da fattori correlati alla tipologia di ordini impartiti, che possono implicare una gestione differenziata rispetto alla esecuzione ordinaria oppure una diversa priorità dei fattori di Best Execution, ovvero correlati alle condizioni presenti sulle Sedi di Esecuzione individuate.
4. DISPOSIZIONI FINALI
Per maggiori informazioni sulla Strategia si rinvia al Sito Internet della Banca al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/.
SEZIONE ADESIONE
In relazione a tutto quanto precede, il Cliente:
- dichiara:
• di essere stato informato che:
o la presente Richiesta è relativa al contratto Prestazione Servizi di Investimento e Servizi Aggiuntivi che disciplina le Posizioni Contabili, i Depositi Amministrati, i contratti PCT e Prestito Titoli nonché i seguenti Servizi di Investimento: consulenza in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e distribuzione; tali Servizi saranno prestati sulla base delle scelte effettuate e documentate nella Sezione Scelte del Cliente;
o tramite i Servizi di Investimento il Cliente può, di volta in volta, sottoscrivere/acquistare/vendere gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari, ivi compresi i prodotti di investimento assicurativi (“Prodotti Finanziari”), e sottoscrivere gestioni di portafogli tramite la Banca, nei limiti e con le modalità previsti nella Parte Seconda;
o la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni; l’identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici) assegnato da una unità operativa locale (“LOU”) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee;
o la Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione disposta dal Cliente diverso dalle persone fisiche se quest’ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI;
o l’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso la LOU rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico;
o la sola firma del Contratto non comporta l’assunzione di alcun impegno né di alcun onere economico per il Cliente, salva l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura tempo per tempo vigente qualora nella presente Richiesta non sia indicato il numero del Conto Corrente o del Deposito Amministrato o della Posizione Contabile Rubrica Fondi o Rubrica Pronti contro Xxxxxxx sui quali sono da regolare le operazioni disciplinate nel Contratto;
o i costi e gli oneri applicati al Cliente in relazione ai servizi disciplinati nel presente Contratto sono riportati nella presente Richiesta, Sezione Documento di Sintesi / Documento Informativo, o nella relativa documentazione, nonché, per le Posizioni Contabili Rubrica Fondi e Rubrica Polizze, nei moduli relativi ai Prodotti Finanziari;
o i costi e gli oneri riferiti alle operazioni regolate su Depositi Amministrati diversi da quello/i indicato/i nella presente Richiesta e alle connesse attività di custodia e amministrazione sono riportati nella Richiesta riguardante ciascun Deposito Amministrato;
o la Banca può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo benefici non monetari (“Incentivi”) come indicato nella Parte Seconda, Sezione Informazioni – Paragrafo 4;
o nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore (“Cliente consumatore” o “consumatore”) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), il presente Contratto è sospeso per 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione. Durante questo periodo il Cliente consumatore può recedere dal Contratto senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni, inviando la relativa
comunicazione nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal giorno della relativa conclusione, salvo che – su esplicita richiesta scritta del Cliente di esecuzione immediata – se ne dia attuazione mediante un’operazione a valere sui servizi di investimento o sui servizi aggiuntivi richiesti. Per esercitare il recesso il Cliente consumatore deve inviare, entro il termine sopra indicato, la relativa comunicazione mediante raccomandata A.R. all’indirizzo Intesa Sanpaolo
S.p.A. – Italia Transazionale – Diritto di Ripensamento – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 – Roma. Il Cliente può inviare la comunicazione anche con le altre modalità che la Banca dovesse indicargli prima della conclusione del Contratto.
In caso di cointestazione:
- il recesso può essere comunicato in via disgiunta da ciascuno dei cointestatari con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari: il cointestatario che dispone il recesso deve informare tempestivamente gli altri cointestatari;
- la richiesta di esecuzione immediata deve essere avanzata da tutti i cointestatari che abbiano sottoscritto tramite utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza che dovranno informare tempestivamente gli altri cointestatari.
La presente disposizione non trova applicazione nel caso di sottoscrizione effettuata a soli fini documentali e senza effetto novativo (“Ricognizione documentale”);
• di essere stato informato dalla Banca circa i servizi che costituiscono oggetto del Contratto, del cui contenuto ha preso visione;
• di aver preso in particolare visione della Disciplina dei conflitti di interesse - Descrizione sintetica contenuta nella Parte Seconda, Sezione Informazioni - Paragrafo 5;
• di aver preso visione della Sintesi della Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini contenuta nella Parte Seconda, Sezione Informazioni - Paragrafo 6;
• di essere a conoscenza che il documento di sintesi periodico - relativo a ciascuno dei servizi per i quali nella presente Richiesta è indicato il Documento di Sintesi - è inviato con periodicità annuale;
• di avere ricevuto, in tempo utile prima della firma, oltre alla presente Richiesta:
o l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
o quale parte integrante della presente Richiesta, la Parte Seconda del Contratto contenente le Norme Contrattuali e le seguenti informazioni: Informazioni sulla Banca, Informazioni sugli strumenti finanziari, Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari, Informazioni sugli Incentivi, Disciplina dei conflitti di interesse – Descrizione sintetica, Sintesi della Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini (“Informazioni”);
• di essere stato informato che con riferimento ai titoli registrati nel Deposito Amministrato e sub-depositati presso un depositario centrale dell’area economica europea (EEA) al quale la Banca è partecipante diretto, la Banca offre al Cliente la possibilità di far sub-depositare i propri titoli presso il depositario centrale o (i) in un conto intestato alla Banca ma destinato a contenere gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti della Banca stessa (“conto omnibus”) o (ii) in un conto, sempre intestato alla Banca, ma destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo ("conto individuale");
• di essere a conoscenza dei livelli di separatezza patrimoniale (“segregazione”) dei titoli depositati nel “conto omnibus” e nel “conto individuale” sopra indicati, dei costi e delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione, comprese le informazioni sulle procedure di gestione delle crisi, tutto come illustrato nel documento “Regolamento sui depositari centrali di titoli – Articolo 38 (6) - Informativa sui livelli di segregazione e sui relativi costi” anche pubblicato nella sezione Servizi di Investimento del Sito Internet della Banca;
• di essere stato informato:
o che la Banca provvede a sub-depositare i titoli del Cliente in un “conto omnibus” salva una espressa richiesta del Cliente, previa sottoscrizione di apposita documentazione contrattuale, di aprire presso il depositario centrale il “conto individuale”;
o che i costi e gli oneri applicati al Cliente in relazione al sub-deposito dei titoli in un “conto individuale” sono riportati nella relativa documentazione contrattuale;
- conferma:
• di prestare il proprio consenso alla Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini e a che le modifiche siano messe a disposizione sul Sito Internet indicato nella Parte Seconda, Sezione Informazioni - Paragrafo 6;
• di prestare il proprio consenso affinché la Banca agisca, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, anche in nome proprio;
• di prestare il proprio consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti fuori da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema organizzato di negoziazione;
• di autorizzare la Banca, nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo e avente ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, che non può essere immediatamente eseguito, a valutare se sia appropriato rendere pubblico o meno l'ordine in oggetto;
• la volontà di stipulare il Contratto intestato come indicato nella Sezione Dati Identificativi e di attivare i servizi indicati nella Sezione Scelte del Cliente.
SEZIONE FIRME
Luogo e data
Con la seguente firma il Cliente prende atto che (i) la presente Richiesta, costituente la Parte Prima del Contratto, (ii) la Parte Seconda che contiene al Capo VIII la disciplina del Deposito Amministrato e al Capo IX la disciplina del Prestito Titoli, (iii) il/i Questionario/i, dopo essere stati firmati da Banca e Cliente, sono
xxxxx a sua disposizione nell’archivio della sezione riservata del Sito Internet laddove abbia attivato i Servizi a distanza. Se il Cliente non ha attivato i Servizi a distanza, la Banca mette a disposizione tali documenti in formato cartaceo o, se disponibile, tramite posta elettronica.
La Banca accetta le richieste del Cliente e gli incarichi conferiti con la presente Parte Prima.
La Banca
Timbro e firma
Imposta di bollo, se dovuta, assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 0 n. 2/2006 del 5.12.2006
CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO
E SERVIZI AGGIUNTIVI
CONTIENE LA DISCIPLINA DEI SEGUENTI SERVIZI: SERVIZI DI INVESTIMENTO, POSIZIONI CONTABILI,
PRONTI CONTRO TERMINE, DEPOSITO TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE, PRESTITO TITOLI
PARTE SECONDA
Contratto Prestazione Servizi di Investimento e Servizi Aggiuntivi: Parte Seconda
Questo documento contiene le norme del Contratto Prestazione Servizi di Investimento e Servizi Aggiuntivi.
Tali norme si applicano ai servizi richiesti dal Cliente, anche se la richiesta è effettuata in momenti diversi da quello in cui è sottoscritto questo documento.
Il Contratto è composto dalle seguenti parti:
Parte Prima contiene la Richiesta di attivazione di specifico servizio (“Richiesta”), i dati identificativi dei servizi, le relative condizioni economiche e le scelte del Cliente;
Parte Seconda il presente documento contiene le Norme Contrattuali e le Informazioni ed è consegnato al Cliente in occasione della conclusione del primo contratto relativo a un servizio. In caso di modifica, il Cliente dovrà firmare una nuova Parte Seconda in occasione della richiesta di attivazione di un ulteriore specifico servizio, qualora le relative modifiche non siano contenute nella Richiesta.
I Dati Identificativi del Cliente e della Banca sono indicati nella Richiesta.
I termini indicati nel presente documento con lettera maiuscola e non definiti hanno il significato loro attribuito nella Richiesta.
Indice
✔ Sezione Norme Contrattuali
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI pag. 10
CAPO II - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI .................................................................................................. pag. 16 CAPO III - PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO CON VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA ..................... pag. 19 CAPO IV - NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI,
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI ........................................................................................................ pag. 20
CAPO V - PRONTI CONTRO TERMINE ............................................................................................................................... pag. 21
CAPO VI - COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE ................................................................................................................ pag. 23 CAPO VII - ASSISTENZA SUCCESSIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE/ACQUISTO ................................................................ pag. 24 CAPO VIII - DEPOSITO TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE ................................. pag. 25 CAPO IX - PRESTITO TITOLI .................................................................................................................................................. pag. 28
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI ............................................................................................................................................ pag. 30
✔ Sezione Informazioni
PARAGRAFO 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA ................................................................................................................ pag. 31 PARAGRAFO 2 - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO........................ pag. 32 PARAGRAFO 3 - INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ......................................... pag. 41 PARAGRAFO 4 - INCENTIVI ................................................................................................................................................... pag. 42 PARAGRAFO 5 - DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE - DESCRIZIONE SINTETICA .......................................... pag. 42 PARAGRAFO 6 - SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI .......................... pag. 43
✔ Sezione Firme
FIRMA DEL CLIENTE ................................................................................................................................................................ pag. 46 APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE ONEROSE DA PARTE DEL CLIENTE ................................................ pag. 46 FIRMA DELLA BANCA .............................................................................................................................................................. pag. 48
Sezione Norme Contrattuali
CAPO I – CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1. Correttezza
1. L’attività oggetto del presente Contratto è svolta dalla Banca con correttezza, trasparenza e diligenza professionale in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.
Articolo 2. Autorizzazione alla Banca ad agire anche in nome proprio
1. Nello svolgimento dei Servizi di Investimento la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio; la Banca adotta procedure che consentono la salvaguardia dei diritti di ciascun Cliente.
Articolo 3. Modalità di firma dei documenti nei rapporti Banca-Cliente
1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca previa sottoscrizione del relativo regolamento contrattuale, ove previsto.
2. La Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici; i documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca, le cui tipologie e caratteristiche sono indicate nel “Foglio Informativo - Servizi vari” disponibile sul Sito Internet della Banca e presso le filiali.
Articolo 4. Cointestazione
1. I cointestatari sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi.
2. I cointestatari indicano in sede di richiesta di apertura
di ciascun Deposito Amministrato se intendono operare congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte) su tale Deposito Amministrato, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli.
3. Sulle Posizioni Contabili cointestate è consentita esclusivamente l’operatività a firme disgiunte.
4. Qualora il presente Contratto sia cointestato, fatto
salvo quanto previsto nel successivo articolo 5 per i Depositi Amministrati cointestati a firme congiunte, le comunicazioni e le richieste di qualsiasi tipo e contenuto dal Cliente alla Banca, possono essere effettuate da uno solo dei cointestatari, fermo restando in capo a questi l’onere di informare gli altri.
Articolo 5. Deposito Amministrato cointestato a firme congiunte
1. In caso di Deposito Amministrato cointestato a firme congiunte, i cointestatari devono disporre congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del Deposito Amministrato.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, le richieste di cui agli articoli 74 e 75 relative a strumenti finanziari nominativi devono essere effettuate dall’intestatario dei medesimi, mentre quelle relative a strumenti finanziari al portatore devono essere effettuate dai cointestatari congiuntamente.
Articolo 6. Deposito Amministrato cointestato a firme disgiunte e Posizione Contabile
1. In caso di Deposito Amministrato cointestato a firme disgiunte e di Posizione Contabile, ciascun cointestatario può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Il cointestatario che dispone la chiusura del Deposito Amministrato o della Posizione Contabile deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.
2. Ciascuno dei cointestatari del Deposito Amministrato è inoltre autorizzato, anche ai sensi dell’art. 1395 cod. civ.1, a impartire qualsiasi disposizione concernente strumenti finanziari nominativi intestati ad altro cointestatario, come ad esempio: ritirare gli strumenti finanziari o trasferirli ad altro deposito; acquistare o vendere gli strumenti finanziari e i pertinenti diritti; costituire in pegno gli strumenti finanziari a garanzia di obbligazioni proprie, di altri cointestatari o di terzi; esercitare i diritti di opzione; effettuare operazioni di riporto; sottoscrivere i documenti occorrenti per il conferimento alla Banca della delega per la girata degli strumenti finanziari medesimi, anche a favore della Banca, nonché sottoscrivere ogni documento o dichiarazione necessari per effettuare qualsiasi operazione inerente agli strumenti finanziari.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, le richieste di cui agli articoli 74 e 75 relative a strumenti finanziari nominativi devono essere effettuate dall’intestatario dei medesimi, mentre quelle relative a strumenti finanziari al portatore possono essere effettuate da ciascuno dei cointestatari.
4. La facoltà di firme disgiunte sul Deposito Amministrato può essere modificata o revocata con comunicazione alla Banca sottoscritta anche da uno solo dei cointestatari.
5. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, ed al legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività con firme disgiunte.
Articolo 7. Conferimento del potere di rappresen- tanza
1. Il Cliente deve indicare per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, le persone autorizzate a rappresentarlo nella relazione con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, si intendono autorizzate a operare a firme disgiunte.
2. Quando il Deposito Amministrato e la Posizione Contabile sono intestati a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i
1 Ai sensi dell’art. 1395 cod. civ., è annullabile il contratto che i l rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitti di interesse.
cointestatari; la nomina consente al rappresentante di compiere le operazioni espressamente individuate nel documento di nomina e limitatamente ai Depositi Amministrati/Posizioni Contabili per i quali la nomina è stata conferita.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.
Articolo 8. Cessazione e modifica del potere di rappresentanza
1. La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un Giorno Lavorativo Bancario da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano pubblici o notori.
2. Quando il Deposito Amministrato e la Posizione Contabile sono intestati a una singola persona, la morte e la sopravvenuta incapacità di agire dell’intestatario determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.
3. Quando il Deposito Amministrato e la Posizione
Contabile sono intestati a più persone:
• la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 17262 cod. civ, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
• la morte e la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determinano la cessazione del potere di rappresentanza.
Articolo 9. Comunicazioni del Cliente alla Banca
1. Ove non diversamente disciplinato, le comunicazioni del Cliente alla Banca inerenti al presente Contratto, comprese quelle che riguardano la modifica della scelta in tema di capital gain e ciascuno dei Dati Identificativi del Cliente contenuti nella Richiesta, vanno effettuate per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, e inviate alla filiale presso la quale è aperto il Deposito Amministrato o la Posizione Contabile ai quali le comunicazioni si riferiscono o presso la filiale che ha evidenza dei Servizi di Investimento di terzi intestati al Cliente o presso la quale è svolta l’operatività in strumenti finanziari derivati.
2. Le modifiche dell’indirizzo:
• devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari, se il Deposito Amministrato è cointestato a firme congiunte;
• possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari - il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari
- se il Deposito Amministrato è cointestato a firme disgiunte oppure se riguardano il presente Contratto o la Posizione Contabile.
3. Le richieste di cui agli articoli 74 e 75 possono essere effettuate dal Cliente anche tramite il servizio via internet o il servizio via telefono (“Servizi a distanza”) subordinatamente alla sottoscrizione del contratto che li disciplina e alla loro attivazione
2 Ai sensi dell’art. 1726 cod. civ., se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
(“Contratto Servizi a distanza”; per tale deve intendersi il contratto e l’attivazione dei Servizi a distanza).
4. Modalità diverse devono essere preventivamente concordate per iscritto tra il Cliente e la Banca.
Articolo 10. Comunicazioni della Banca al Cliente
1. Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente, ivi comprese le modifiche unilaterali alle pattuizioni contrattuali e alle condizioni economiche, sono effettuate ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti di tutti gli altri:
• se in formato cartaceo, mediante lettera semplice - se non diversamente previsto - all’indirizzo di residenza (o della sede legale in caso di società) del Cliente risultante dalla Richiesta o all’indirizzo fatto conoscere successivamente per iscritto;
• se in formato elettronico, con le modalità concordate nel Contratto Servizi a distanza.
2. Le conferme della Banca dell’avvenuta acquisizione delle richieste di cui agli articoli 74 e 75 e/o la copia della relativa comunicazione alla società emittente e/o la certificazione sono rese su domanda del Cliente:
• con le stesse modalità utilizzate dal Cliente, se le richieste sono state effettuate tramite il servizio via internet del Contratto Servizi a distanza e la Banca deve confermare la ricezione della richiesta e/o deve trasmettere copia della comunicazione;
• con comunicazione scritta inviata all’indirizzo di cui al primo comma, (i) se le richieste sono state effettuate tramite il servizio via telefono del Contratto Servizi a distanza e la Banca deve confermare la ricezione delle richieste o trasmettere copia della comunicazione e (ii) in tutti i casi in cui la Banca deve trasmettere le certificazioni in originale.
Articolo 11. Offerta Fuori Sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza
1. Nell’attività di “Offerta Fuori Sede” di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento, vale a dire al di fuori della propria sede legale o delle proprie filiali, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti in Italia nell’apposito Albo unico dei consulenti finanziari.
2. Se l’Offerta Fuori Sede riguarda:
• il collocamento o la distribuzione di Prodotti Finanziari o di gestione di portafogli e la negoziazione di strumenti finanziari effettuata dalla Banca nell’ambito del servizio di investimento negoziazione per conto proprio, il Cliente al dettaglio può recedere, senza spese né corrispettivo, comunicando la sua volontà all’indirizzo indicato dalla Banca entro 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo ordine/contratto da parte del Cliente: nel predetto termine la comunicazione di recesso deve pervenire alla Banca;
• i servizi Deposito Amministrato e Posizione Contabile, il Cliente che rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo (“Cliente consumatore” o “consumatore”) può recedere, senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni, secondo le modalità previste nella Richiesta, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione della relativa Richiesta:
nel predetto termine la comunicazione di recesso deve essere spedita.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, l’Offerta Fuori Sede del presente Contratto non è soggetta al diritto di recesso disciplinato nel presente articolo.
4. Il Cliente può consegnare ai consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede, e questi possono ricevere dal Cliente, esclusivamente ordini di bonifico mediante addebito in conto.
5. Il Cliente non deve consegnare ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e questi non devono ricevere dal Cliente: (i) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali comunque intestati;
(ii) denaro contante o strumenti finanziari di qualsiasi tipo; in caso di violazione della prescrizione di cui al presente comma, la Banca non assume alcuna responsabilità in caso di furto o sottrazione o smarrimento a chiunque imputabile.
6. La Banca può rendere disponibile il presente
Contratto sul proprio Sito Internet dove il potenziale Cliente può prenderne visione tramite tecniche di comunicazione a distanza e firmarlo utilizzando la firma digitale offerta dalla Banca.
7. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente consumatore:
• può recedere dal presente Contratto, senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni, inviando la relativa comunicazione nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal giorno della sottoscrizione secondo le modalità indicate nella Richiesta;
• in caso di offerta di Prodotti Finanziari o di gestione di portafogli può recedere, nei casi consentiti dalla legge, senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni, inviando la relativa comunicazione nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal giorno della sottoscrizione secondo le modalità contenute nei relativi moduli.
Articolo 12. Esecuzione degli ordini e delle istruzioni
1. Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e che l’identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici) assegnato da una unità operativa locale (“LOU”) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee.
La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest’ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI; l’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso la LOU rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
2. La Banca esegue e/o trasmette:
• gli ordini di sottoscrizione o acquisto dei Prodotti Finanziari e le istruzioni del Cliente in presenza, alla data di regolamento, di fondi liquidi e disponibili in misura sufficiente al loro integrale regolamento contabile;
• gli ordini di vendita in presenza, alla data di regolamento, di strumenti finanziari in misura sufficiente al loro integrale regolamento.
3. In relazione alla previsione del comma precedente, la Banca si riserva la facoltà di rendere indisponibili, dalla data del conferimento dei relativi ordini/istruzioni, le somme e/o gli strumenti finanziari necessari al loro regolamento contabile.
4. In mancanza dei presupposti individuati nel comma 2, e fatta salva l’ipotesi disciplinata nell’articolo 67, comma 4, la Banca non esegue/trasmette l’ordine del Cliente senza che ciò comporti alcun obbligo per la Banca di informare il Cliente.
Articolo 13. Deposito e contabilizzazione di Prodotti Finanziari e regolamento contabile delle operazioni
1. Gli strumenti finanziari diversi da quelli individuati nel comma 3 sono depositati/registrati nel Deposito Amministrato presso la Banca che il Cliente è tenuto a indicare in relazione a ciascun ordine impartito; in mancanza di diversa indicazione nell’ordine, gli strumenti finanziari sono depositati/registrati nel Deposito Amministrato collegato al conto corrente di regolamento.
2. Le operazioni di Pronti contro Termine disciplinate nel
Capo V sono registrate nella Posizione Contabile denominata “Rubrica Pronti contro Termine”; la Banca si riserva la facoltà di registrare tali operazioni nel Deposito Amministrato, previa comunicazione al Cliente.
3. Le quote di Xxxxx Xxxxxx e le azioni emesse da SICAV (quote/azioni di “OICR”) sottoscritte dal Cliente sono depositate o registrate secondo le modalità previste dai relativi prospetti informativi o documenti di offerta. A richiesta del Cliente, contenuta nel relativo modulo di sottoscrizione, la Banca evidenzia le quote/azioni di OICR nel Deposito Amministrato o nella Posizione Contabile denominata “Rubrica Fondi”.
4. I prodotti di investimento assicurativi sono registrati secondo le modalità previste dai relativi documenti contrattuali. A richiesta del Cliente, la Banca evidenzia i suddetti prodotti nel Deposito Amministrato o nella Posizione Contabile denominata “Rubrica Polizze”.
5. Nel presente Contratto - qualora non diversamente specificato - il termine “registrati” è utilizzato per indicare i termini “depositati”, “registrati” ed “evidenziati” nelle accezioni utilizzate nei precedenti commi.
6. Il regolamento contabile delle operazioni e delle connesse spese, commissioni e oneri, anche fiscali, è effettuato sul conto corrente collegato al Deposito Amministrato e alla Posizione Contabile sui quali sono registrati i Prodotti Finanziari oggetto dell’operazione. Il regolamento contabile riguardante i prodotti di investimento assicurativi è effettuato sul conto corrente indicato daI Cliente in sede di relativa sottoscrizione. Il Cliente può comunque impartire, volta per volta, disposizioni diverse.
7. Il conto corrente di regolamento deve essere
riconducibile al medesimo NSG del presente Contratto; in caso diverso, l’intestatario del presente Contratto che dispone l’addebito/accredito deve essere autorizzato a regolare su tale conto corrente le operazioni contabilizzate sul Deposito Amministrato e sulla Posizione Contabile individuati.
8. Nel caso il Cliente non abbia indicato nella Richiesta il conto corrente sul quale regolare le operazioni, il regolamento è effettuato in base alle disposizioni impartite di volta in volta dal Cliente.
9. Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a effettuare la contabilizzazione dei Prodotti Finanziari
nonché gli addebiti e gli accrediti sui rapporti di cui ai precedenti commi.
Articolo 14. Somme, commissioni, spese e oneri – Inadempimento del Cliente
1. Il Cliente è tenuto a pagare tutte le somme, anche a titolo di commissioni, spese e oneri, anche fiscali, ivi compresa l’imposta di bollo, conseguenti agli ordini impartiti, o comunque inerenti al Deposito Amministrato, alla Posizione Contabile e/o ai Prodotti Finanziari ivi registrati. Sono a carico del Cliente anche le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui Prodotti Finanziari del Cliente.
2. Al fine di adempiere agli obblighi di pagamento, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare tutte le somme dallo stesso dovute sul conto corrente di cui all’articolo 13, riconoscendo agli addebiti effettuati la funzione di estinzione dei propri debiti.
3. Il Cliente autorizza la Banca ad accreditare o addebitare sul conto corrente di cui all’articolo 13 tutte le somme che, rispettivamente, siano da essa o ad essa dovute in dipendenza dei Prodotti Finanziari e dei Servizi di Investimento di terzi distribuiti dalla Banca, sottoscritti/acquistati/venduti in base al presente Contratto.
4. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni di carattere economico, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera.
5. Se il Cliente non adempie entro tale termine, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 2, 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ.3, vendendo, anche a mezzo di altro intermediario abilitato, un quantitativo di strumenti finanziari registrati nel Deposito Amministrato o nella Posizione Contabile di cui al precedente articolo 13, correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
6. Prima della vendita, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, dando un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni.
7. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
8. Se la Banca ha venduto solo parte degli strumenti
finanziari, trattiene gli altri alle condizioni indicate nel Deposito Amministrato o nella Posizione Contabile.
Articolo 15. Documentazione delle operazioni ese- guite - Rendiconti
1. La Banca, nella prestazione dei servizi disciplinati nei Capi IV, V e VI, invia al Cliente, con le modalità indicate all’articolo 10, la rendicontazione dell’attività svolta con l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.
2. La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni riguardanti l’esecuzione dell’ordine previste dalla normativa vigente.
3. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Cliente al più tardi il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo alla ricezione della conferma dal terzo
3 In base agli articoli citati, i crediti della Banca derivanti dall’esecuzione del mandato e dal deposito hanno privilegio sui Prodotti Finanziari che la Banca detiene anche in deposito. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sugli strumenti finanziari. La Banca può trattenere gli strumenti finanziari soggetti al privilegio finché non è soddisfatta del suo credito e può anche venderli secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
medesimo. Se la conferma dell’avvenuta esecuzione deve essere inviata da un terzo soggetto al Cliente, la Banca non provvederà a trasmettere la propria nota di eseguito.
4. Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, la relativa informativa prevista dalla normativa vigente.
5. A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
6. La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, una comunicazione contenente il rendiconto (“Rendiconto Deposito Amministrato”) dei Prodotti Finanziari registrati nel Deposito Amministrato, anche qualora non detenuti dalla Banca per conto del Cliente, alla data di riferimento del medesimo Rendiconto; tale comunicazione riepiloga le operazioni eseguite nel periodo di riferimento, ad eccezione delle operazioni di Prestito Titoli che vengono rendicontate separatamente, come previsto nel successivo comma 8.
Le operazioni disciplinate nell’Accordo Quadro per l’operatività in strumenti finanziari Derivati negoziati su Mercati Regolamentati o nei contratti per operare in Derivati OTC sono sempre rendicontate separatamente.
7. Il Cliente può chiedere l’invio del Rendiconto Deposito Amministrato con cadenza mensile: in tal caso, il riepilogo delle operazioni eseguite avrà la medesima cadenza e il medesimo riferimento temporale. La modifica della periodicità di inoltro del Rendiconto Deposito Amministrato avrà efficacia a decorrere dal primo rendiconto successivo alla data di ricezione, da parte della Banca, della relativa richiesta.
8. La Banca invia al Cliente, con cadenza mensile, il rendiconto delle operazioni di Prestito Titoli (“Rendiconto Prestito Titoli”) salvo che nel periodo di riferimento non siano perfezionati contratti di tale tipologia.
9. La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, una comunicazione contenente il rendiconto della Posizione Contabile Rubrica Pronti contro Termine (“Rendiconto Pronti contro Termine”). La Banca invia al Cliente, con cadenza non superiore all’anno, una comunicazione contenente il rendiconto della Posizione Contabile Rubrica Fondi (“Rendiconto Posizione Fondi”).
10. La documentazione di cui ai commi 4, 6, 8 e 9 si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto, che deve essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione.
11. Al Cliente con cui la Banca intrattiene o ha
intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell’anno, vengono altresì fornite, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e con cadenza annuale, mediante invio di specifica documentazione, informazioni aggregate su tutti i costi, gli oneri e gli incentivi di cui al successivo comma connessi ai Prodotti Finanziari detenuti dal Cliente e ai Servizi di Investimento prestati dalla Banca nel periodo, nonché sui costi e gli oneri relativi al Deposito Amministrato, per permettergli di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Le informazioni sui costi e gli oneri relativi alle operazioni disciplinate nell’Accordo Quadro per l’operatività in strumenti finanziari Derivati negoziati su Mercati Regolamentati sono oggetto di separata comunicazione.
Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi, oneri e incentivi nonché maggiori dettagli sul contenuto della documentazione ricevuta.
12. La Banca può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo benefici non monetari (“Incentivi”) come indicato nella Sezione Informazioni – Paragrafo 4.
Articolo 16. Conflitti di interesse
1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente o tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nella Sezione Informazioni – Paragrafo 5.
2. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa i rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse.
3. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, la Banca lo informa chiaramente della natura e delle fonti dei conflitti nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli.
Articolo 17. Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione
1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione (“Sede di Negoziazione”), diversi dai titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote/azioni di OICR, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
2. Allo scopo di limitare la diffusione tra i propri clienti al dettaglio di strumenti finanziari di debito non negoziati in una Sede di Negoziazione o da internalizzatori sistematici appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (“Gruppo”) in considerazione dei rischi evidenziati nel comma precedente, la Banca esegue gli ordini di acquisto aventi ad oggetto tali strumenti finanziari unicamente per importi di valore non inferiore a euro 50.000 (cinquantamila) o di valore equivalente nel caso di divisa diversa dall’euro.
Articolo 18. Esonero da responsabilità
1. La Banca non risponde per i disguidi, e per gli eventuali danni conseguenti a tali disguidi, che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.
Articolo 19. Durata del Contratto – Recesso – Condi- zione risolutiva
1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere mediante comunicazione scritta con preavviso non inferiore a
10 (dieci) Giorni Lavorativi Bancari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione. Quando il presente Xxxxxxxxx è cointestato il recesso può essere comunicato in xxx xxxxxxxxx xx/x xxxxxxxx dei cointestatari con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari: il cointestatario che dispone/riceve il recesso dal Contratto deve informare tempestivamente gli altri cointestatari. Gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso sono trasmessi/eseguiti.
2. Il recesso si estende a tutti i contratti/accordi che
disciplinano l’operatività in Prodotti Finanziari e/o Servizi di Investimento nei quali è espressamente disposto che costituiscono parte integrante del presente Contratto, fatte salve le operazioni in essere.
3. Il recesso non si estende invece ai Depositi Amministrati né al pertinente servizio di Prestito Titoli né alle Posizioni Contabili riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto, i quali rimangono pertanto in essere per lo svolgimento, da parte della Banca, delle sole attività di custodia/evidenza contabile, amministrazione o Prestito Xxxxxx con esclusione di qualsiasi attività di compravendita di strumenti finanziari, fatta eccezione per le operazioni di Pronti contro Termine in essere.
4. Il recesso dal Deposito Amministrato può essere
esercitato dal Cliente con il preavviso di cui al comma
1 e con le modalità indicate negli articoli 5 o 6 e comporta anche il recesso dal servizio Prestito Titoli attivato sul pertinente Deposito Amministrato; detto recesso non si estende al presente Contratto né agli altri servizi disciplinati nello stesso. Nella comunicazione di recesso il Cliente deve dare istruzioni alla Banca per il trasferimento degli eventuali Prodotti Finanziari registrati nel Deposito Amministrato. Restano ferme le operazioni in corso di Pronti contro Xxxxxxx eventualmente registrate nel Deposito Amministrato.
5. Il recesso dal servizio Prestito Xxxxxx può essere esercitato dal Cliente con il preavviso di cui al comma 1 e con le medesime modalità di firma previste per il Deposito Amministrato al quale il servizio di Prestito Xxxxxx si riferisce; detto recesso non si estende al presente Contratto né agli altri servizi disciplinati nello stesso. Il recesso dal servizio Prestito Xxxxxx non pregiudica la validità e l’efficacia dei singoli contratti di Prestito Xxxxxx stipulati prima della data di efficacia del recesso.
6. La chiusura di ciascuna Posizione Contabile può
essere richiesta dal Cliente con il preavviso di cui al comma 1 e con le modalità indicate nell’articolo 6. Restano ferme le operazioni in corso di Pronti contro Xxxxxxx.
7. L’assenza di qualsiasi Deposito Amministrato, di qualsiasi Posizione Contabile riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto, o di Prodotti Finanziari registrati su detti Depositi Amministrati e Posizioni Contabili, di Servizi di Investimento di terzi distribuiti dalla Banca, nonché l’assenza di Contratti Aperti, definiti e disciplinati dall’Accordo Quadro per l’operatività in strumenti finanziari Derivati negoziati su Mercati Regolamentati o di contratti relativi a Derivati OTC per un periodo di tempo non inferiore a
12 (dodici) mesi consecutivi costituisce condizione
risolutiva, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., del presente Contratto, di tutti i servizi dal medesimo disciplinati e di tutti i contratti/accordi nei quali è
espressamente disposto che ne costituiscono parte integrante.
Articolo 20. Modifiche al Contratto
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate al presente Contratto; nei confronti del Cliente consumatore, l’esercizio di detta facoltà è subordinato alla ricorrenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca con le modalità di cui all’articolo 10, con preavviso di due mesi rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere entro la data di entrata in vigore delle modifiche: in tal caso, fino alla data di efficacia del recesso trovano applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente praticate.
2. Le modifiche unilaterali alle pattuizioni contrattuali del Capo VIII e del Capo IX e alle relative condizioni economiche, nonché a quelle pertinenti del Capo I, sono effettuate nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art.118 del T.U.B., ferma restando la facoltà del Cliente di recedere nei termini e con le conseguenze indicate nel comma precedente.
3. La Banca si riserva la facoltà di modificare il
contenuto della Sezione Informazioni e, in particolare, dei Paragrafi 5 e 6, in relazione alle variazioni delle modalità con le quali presta i Servizi di Investimento e/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente, con le modalità indicate nell’articolo 10, in tempo utile prima della loro applicazione. Parimenti la Banca si riserva la facoltà di modificare i parametri sui quali si fonda la valutazione di adeguatezza, in relazione all’aggiornamento nel tempo del modello utilizzato per la prestazione della consulenza in materia di investimenti e per la valutazione di adeguatezza. In tal caso la Banca aggiorna tempestivamente la sintesi del modello e la descrizione dei controlli contenuti nell’apposito documento disponibile in filiale su richiesta del Cliente e nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.
4. Il presente Contratto e i Questionari, nei testi tempo per tempo vigenti, sono consultabili dal Cliente nella sezione Servizi di Investimento del Sito Internet della Banca.
Articolo 21 Reclami
1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie del Sito Internet della Banca.
2. Nel caso in cui l’Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di:
• 60 giorni, se il reclamo riguarda i Servizi di Investimento, compresi i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V;
• 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti di
3. In particolare, in caso di prodotti di investimento assicurativi di Ramo I e Multiramo, qualora il Cliente non sia soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei 45 giorni da parte della Banca potrà rivolgersi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Articolo 22. Risoluzione stragiudiziale di controversie
1. Nei casi previsti nel secondo comma del precedente articolo 21, ad eccezione dei prodotti di investimento assicurativi di Ramo I e Multiramo, il Cliente può fare ricorso:
• all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), se il reclamo riguarda i Servizi di Investimento o i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e Ramo V. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Le informazioni sul funzionamento dell’Arbitro sono presenti sul sito internet xxx.xxx.xxxxxx.xx cui il Cliente può accedere anche dalla sezione pubblica del Sito Internet della Banca;
• all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), se il reclamo riguarda i Servizi diversi da quelli di Investimento,
qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tali organismi.
2. La risoluzione stragiudiziale delle controversie in Derivati OTC ai sensi del Regolamento UE n. 648/2012 del 4 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni (“Regolamento EMIR”) è regolata dalle norme contrattuali relative all’operatività in Derivati OTC.
3. Nel caso di esperimento della procedura di
mediazione prevista dalla normativa vigente, la Banca e il Cliente possono ricorrere:
• al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR;
oppure
• ad un altro organismo iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie 4.
Articolo 23. Legge regolatrice e foro competente
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente Contratto sono competenti, in via alternativa tra loro a scelta dell’attore, il foro della sede legale e il foro della sede secondaria della Banca, ove statutariamente prevista, con esclusione di qualsiasi altro foro. In mancanza di sede secondaria è competente in via esclusiva il foro della sede legale della Banca.
investimento assicurativi di Ramo I e Multiramo;
• 30 giorni se il reclamo riguarda Servizi diversi da quelli di Investimento,
oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può fare ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al successivo articolo 22.
La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul Sito Internet della Banca.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, è competente il foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
Articolo 24. Documenti parte integrante del Contratto
1. La Parte Prima costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente Contratto.
Articolo 25. Sito Internet della Banca
1. L’ accesso alla sezione riservata del Sito Internet della Banca, al quale è fatto rinvio nel presente Contratto, è consentita, subordinatamente alla firma del Contratto Servizi a distanza, con le modalità ed entro i limiti ivi previsti.
CAPO II – CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 26. Clienti destinatari e oggetto del servizio
1. Il presente Capo si applica ai clienti della Divisione Banca dei Territori e delle altre Banche equiparate (“Banche dei Territori”) che si avvalgono del servizio di consulenza in materia di investimenti secondo quanto indicato nella Richiesta e ai clienti della Divisione Corporate (“Cliente Corporate”) limitatamente, e in quanto applicabile, all’operatività in Derivati OTC, subordinatamente alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale operatività.
2. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è
prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo articolo 28 (“Profilatura”) necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (“Profilo Finanziario”) e, limitatamente all’operatività in Derivati OTC che è consentita solo a clienti diversi dalle persone fisiche, delle informazioni relative alla sottostante esposizione debitoria/creditoria o all’esposizione in commodity; tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo articolo 29.
3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un’obbligazione di mezzi in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca. Una raccomandazione è personalizzata quando viene rivolta ad uno specifico Cliente e viene presentata come adatta allo stesso sulla base del suo Profilo Finanziario e, limitatamente all’operatività in Derivati OTC, sulla base delle informazioni relative alla esposizione debitoria/creditoria o alla esposizione in commodity del Cliente.
4. L’oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
• comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;
• esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario;
• sottoscrivere contratti per la prestazione di Servizi di Investimento e, relativamente alle gestioni di portafogli, le operazioni di cui al successivo articolo 30.
Articolo 27. Tipologia del servizio di consulenza in materia di investimenti
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti, di
cui al presente Contratto, è prestato dalla Banca senza costi ed oneri aggiuntivi a carico del Cliente, esclusivamente su base non indipendente in quanto la Banca formula - di propria iniziativa o su richiesta del Cliente - raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto Prodotti di Collocamento di cui al successivo comma 2, emessi/realizzati/forniti da società appartenenti al Gruppo o da altre società rispetto alle quali il Gruppo:
• detiene una partecipazione rilevante nel capitale della società;
• designa uno o più membri degli organi societari;
• partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento della società;
• ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori della società o del suo gruppo di appartenenza;
• ricopre il ruolo di sponsor, specialist, corporate broker relativamente ad alcuni strumenti
finanziari emessi dalla società;
• ha prestato alla società servizi di finanza aziendale negli ultimi dodici mesi;
• ha assunto, nell'ambito della propria attività di trading proprietario, una posizione di rischio rilevante in relazione agli strumenti finanziari emessi dalla società;
• è partecipato in misura rilevante dalla società;
• è emittente di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi dalla società.
2. Sono Prodotti di Collocamento:
(i) i Prodotti Finanziari e i Servizi di Investimento emessi/realizzati/prestati dalla Banca e da questa offerti in sottoscrizione o in vendita oppure collocati/distribuiti;
(ii) i Prodotti Finanziari e i Servizi di Investimento emessi/realizzati/prestati da società del Gruppo e collocati/distribuiti dalla Banca;
(iii) i Prodotti Finanziari, esclusi i titoli di Stato dell’area euro, e i Servizi di Investimento emessi/realizzati/prestati da intermediari/emittenti estranei al Gruppo e collocati/distribuiti dalla Banca.
Ai fini del presente Contratto, i Prodotti Finanziari collocati dalla Banca rientrano nella definizione di Prodotti di Collocamento esclusivamente per il periodo di durata del collocamento.
3. I Prodotti di Collocamento sono catalogati sulla base del loro mercato di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.
4. La Banca fornisce altresì raccomandazioni
personalizzate con riferimento ai Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento individuati nel
T.U.F. diversi dai Prodotti di Collocamento:
(i) con riguardo ad operazioni di acquisto, esclusivamente ad iniziativa del Cliente;
(ii) con riguardo ad operazioni di vendita da eseguirsi in connessione ad operazioni di acquisto su Prodotti di Collocamento, anche ad iniziativa della Banca.
5. Le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite; il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.
6. I Clienti possono operare in Derivati OTC esclusivamente in regime di consulenza e nell’ambito delle raccomandazioni personalizzate della Banca; il Cliente, quindi, prende atto che la mancata attivazione del servizio di consulenza o la sua sospensione/cessazione, anche nel caso previsto nel successivo articolo 33, comporta l’impossibilità per il Cliente di sottoscrivere i contratti relativi ai Derivati OTC.
7. La Banca fornisce raccomandazioni personalizzate sui Derivati OTC e, precisamente, individua, tra i propri modelli contrattuali standard già catalogati sulla base del mercato di riferimento e sulle esigenze finanziarie da soddisfare, quello adatto alle finalità indicate dal Cliente e al suo Profilo Finanziario oppure realizza di volta in volta lo strumento per soddisfare peculiari esigenze del Cliente; il Cliente prende atto che la durata dei Derivati OTC è legata alle specifiche esigenze/richieste e prescinde dall’orizzonte temporale indicato in sede di Profilatura.
8. Con esclusivo riferimento al Cliente delle Banche dei Territori, la Banca procede alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio (come definito nella Richiesta - Sezione Premesse) del Cliente con il suo Profilo Finanziario, nei tempi e nei modi indicati nel successivo articolo 62.
9. La Banca provvede con periodicità annuale a valutare la congruità dei Derivati OTC in essere con il Cliente rispetto alla posizione debitoria/creditoria sottostante.
Articolo 28. Profilatura e classificazione del Cliente
1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni di cui al successivo comma 2 e, comunque, ogni altra informazione necessaria alla redazione e all’aggiornamento della Profilatura.
2. La Banca acquisisce le informazioni tramite le risposte del Cliente a tutte le domande contenute nei documenti “Analisi della Conoscenza ed Esperienza” e "Analisi degli Obiettivi di Investimento” (“Questionari”, ciascuno di essi “Questionario”). In particolare, la Banca acquisisce:
• tramite il documento Analisi della Conoscenza ed Esperienza, le informazioni circa le specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti:
(i) da ciascuno degli intestatari del presente Contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo da loro delegati ad operare sui rapporti riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto (“Delegati”);
(ii) da ciascuno dei soggetti individuati nella Richiesta - Sezione Dati Identificativi munito dei poteri di rappresentanza dell’intestatario del presente Contratto (“Delegati”), se intestato a soggetto diverso da persona fisica, nonché dai soggetti tempo per tempo delegati ad operare sui rapporti riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto (“Delegati”);
• tramite il documento Analisi degli Obiettivi di Investimento, le informazioni circa la situazione finanziaria del Cliente, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio:
(i) congiuntamente dagli intestatari del presente Contratto, se intestato a persone fisiche;
(ii) da uno dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell’intestatario del presente Contratto (“Delegato”), se intestato a soggetto diverso da persona fisica;
• dal Cliente professionale di diritto come definito nell’Allegato II.I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e nella relativa normativa di recepimento e attuazione, solo le informazioni relative agli obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento e dal Cliente professionale su richiesta come definito nell’Allegato II.II della predetta normativa, le informazioni relative agli obiettivi di investimento inclusa la sua tolleranza al rischio, quelle relative alla sua situazione finanziaria contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento e quelle specifiche previste dalla legge per effettuare il test di competenza cui la Banca è tenuta.
3. Il Cliente prende atto dell’importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate dal momento che sulla base di esse la Banca formula le raccomandazioni personalizzate di cui all’articolo 26 e la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo 29.
4. All’esito della Profilatura, la Banca comunica al Cliente il suo Profilo Finanziario.
5. Le informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento (e in ogni successivo aggiornamento) hanno una validità di tre anni decorrenti dalla data ivi apposta. La Banca si riserva la facoltà di modificare il predetto periodo di validità in base al Profilo Finanziario attribuito al singolo Cliente, dandogliene comunicazione.
6. Le informazioni contenute nel documento Analisi della
Conoscenza ed Esperienza sono valide a decorrere dalla data ivi apposta e non sono soggette a scadenza; il Cliente ha l’onere di aggiornarle quando le ritenga superate.
7. La Banca si avvale delle informazioni contenute nel documento Analisi della Conoscenza ed Esperienza per l’individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l'adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti - o dovesse in futuro risultare - intestatario o Delegato.
8. La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine, la Banca può verificare con il Cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura, l’attualità delle informazioni rese richiedendo al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando la Profilatura in essere.
9. L’aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande dei Questionari o confermando le risposte precedentemente fornite in relazione a ciascuna area di investigazione.
10. L’aggiornamento della Profilatura può essere effettuato anche attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite dei Servizi a distanza, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto.
11. Ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare, anche in suo nome e per suo conto, l’aggiornamento dell’Analisi degli Obiettivi di Investimento.
12. In occasione della Profilatura (e del suo aggiornamento), la Banca comunica al Cliente la sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale sulla base della normativa vigente. Il Cliente può richiedere, nei limiti consentiti tempo per tempo dalla Banca, di essere classificato diversamente; in tal caso dovrà essere sottoscritta specifica documentazione.
Articolo 29. Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e relative conseguenze
1. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo.
2. Qualora la Banca valuti non adeguata un’operazione di acquisto, richiesta ad iniziativa del Cliente, che ha ad oggetto un Prodotto di Collocamento, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l’operazione. Qualora la Banca valuti non adeguata un’operazione di vendita, richiesta ad iniziativa del Cliente, che ha ad oggetto i medesimi Prodotti di Collocamento, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione; il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.
Il presente comma non si applica in caso di Derivati OTC, fatta eccezione per il Cliente Corporate professionale che può richiedere di sua iniziativa di effettuare le operazioni indicate nella Richiesta – Sezione Premesse nei limiti e con le modalità ivi previste.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2, qualora la Banca valuti non adeguata un’operazione, richiesta ad iniziativa del Cliente, che ha ad oggetto l’adesione a operazioni di offerta al pubblico di sottoscrizione e/o vendita di strumenti finanziari di emittenti non appartenenti al Gruppo (“Operazioni di Offerta al Pubblico”) nell’ambito delle quali il Gruppo non riveste il ruolo di collocatore in via esclusiva, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione. Il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione - se previsto nella relativa documentazione contrattuale integrativa predisposta dalla Banca e nei termini espressamente ivi disciplinati - soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.
4. Nei casi in cui il Cliente, di propria iniziativa, richieda di compiere un’operazione avente ad oggetto Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento diversi dai Prodotti di Collocamento, la Banca, purché disponga di informazioni idonee sul prodotto, ne verifica l’adeguatezza con le modalità previste nel successivo comma e ne comunica l’esito al Cliente; in mancanza di informazioni idonee, la Banca comunica al Cliente di non poter dare corso all’operazione.
5. Qualora la Banca valuti non adeguata un’operazione, richiesta ad iniziativa del Cliente, che ha ad oggetto Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento diversi dai Prodotti di Collocamento, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione; il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.
6. La Banca verifica l’adeguatezza delle operazioni disciplinate nell’Accordo Quadro per l’operatività in strumenti finanziari Derivati negoziati su Mercati Regolamentati con le modalità ivi previste.
Articolo 30. Gestioni di portafogli
1. Le gestioni di portafogli di terzi sono distribuite dalla Banca esclusivamente nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti.
Le raccomandazioni personalizzate relative alle
gestioni di portafogli di terzi distribuite dalla Banca hanno ad oggetto anche l’individuazione/modifica della linea di gestione, la determinazione del patrimonio da conferire e le ulteriori operazioni delegate dal soggetto incaricato della gestione (“Gestore di Portafogli”).
2. Nel caso di una gestione di portafogli di terzi, il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli si avvale della valutazione di adeguatezza effettuata dalla Banca.
3. Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli: (i) il servizio di consulenza venga sospeso ai sensi del successivo articolo 33; o
(ii) il Cliente modifichi la composizione del Portafoglio o il suo Profilo Finanziario e, in conseguenza di ciò, la gestione in essere non risulti più adeguata per il Cliente; o (iii) il Cliente receda dal servizio di consulenza in materia di investimenti o dal presente Contratto, e in conseguenza di tale recesso la Banca non possa più fare affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente al fine della valutazione di adeguatezza della gestione, la Banca informa tempestivamente il Gestore di Portafogli e il Cliente, e invita quest’ultimo, nelle ipotesi sub (i) e (ii), a rendere noti alla Banca eventuali elementi che possano modificare le informazioni rese in precedenza e ad aggiornare le stesse richiedendo un eventuale adeguamento della Profilatura, nonché, con specifico riferimento all’ipotesi sub (ii), a scegliere una differente linea di gestione che risulti adeguata al Profilo Finanziario in essere.
4. Ove il Cliente non provveda ad aggiornare la propria Profilatura o a scegliere una diversa linea di gestione entro il termine indicatogli dal Gestore di Portafogli, eventualmente anche tramite la Banca, oppure a modificare la composizione del Portafoglio, nonché nel caso di recesso di cui al precedente comma 3 sub (iii), il Cliente prende atto che il Gestore di Portafogli potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o al contratto di gestione di portafogli.
Articolo 31. Informazioni sui Prodotti Finanziari, sui costi e sugli Incentivi
1. Una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari e dell’oggetto dei Servizi di Investimento è contenuta nella Sezione Informazioni
- Paragrafo 2.
2. Inoltre, la Banca, sempre al fine di consentire al Cliente di adottare in modo consapevole decisioni di investimento, gli fornisce tempestivamente informazioni specifiche sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun Prodotto Finanziario o Servizio di Investimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia ai
Prodotti Finanziari sia ai Servizi di Investimento, forniti dalla Banca al Cliente, non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimento.
4. Il Cliente prende atto che le attività di cui al presente Contratto non comportano, in ogni caso, alcuna
garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
5. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo 17 sugli strumenti finanziari non negoziati in una Sede di Negoziazione, con riguardo agli strumenti finanziari derivati, il Cliente prende atto che:
(i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; relativamente ai Derivati OTC il valore di mercato è determinato dalla Banca secondo criteri generalmente accolti sul mercato;
(ii) l’investimento effettuato su strumenti finanziari derivati - diversi dai valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c), del T.U.F. - come definiti nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a
10 del T.U.F., negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margini (“Derivati Regolamentati”), nonché l’operatività in Derivati OTC comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di importo anche eccedente l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile;
(iii) in caso di recesso, risoluzione o estinzione anticipata di un contratto in Derivati OTC, il Cliente è tenuto a corrispondere un importo pari al valore di mercato, ove negativo, del contratto stesso.
6. La Banca, unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 2, comunica altresì nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente:
(i) i costi e gli oneri relativi all’operazione, inclusi quelli relativi al Servizio di Investimento reso;
(ii) l’esistenza, la natura e l’importo degli Incentivi di cui al precedente articolo 15, comma 12, come indicato nella Sezione Informazioni – Paragrafo 4.
Articolo 32. Documentazione relativa alla consulenza e alla valutazione di adeguatezza
1. La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l’operazione è adeguata o - nei casi disciplinati all’articolo 29 - non adeguata.
Articolo 33. Sospensione del servizio di consulenza con o senza passaggio automatico alla modalità operativa con valutazione di appropriatezza
1. In caso di scadenza delle informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento, il servizio di consulenza in materia di investimenti è sospeso.
2. In tal caso:
(i) il Cliente persona fisica prende atto ed accetta di poter operare esclusivamente con le modalità disciplinate nel successivo Capo III;
(ii) il Cliente persona giuridica, impresa o ente, diverso dal Cliente Corporate prende atto ed accetta di non poter operare in alcun modo, fatte salve le operazioni presso le filiali della Banca disciplinate nell’articolo 34, comma 2, ultimo capoverso e commi 3 e 4;
(iii) il Cliente Corporate prende atto e accetta che non potrà operare in Derivati OTC.
3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti può essere attivato o riattivato dal Cliente in qualsiasi
momento, fornendo o aggiornando le informazioni di cui all’articolo 28.
CAPO III – PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO CON VALUTAZIO- NE DI APPROPRIATEZZA
Articolo 34. Operatività con valutazione di appropria- tezza
1. L’operatività disciplinata nel presente Capo è consentita:
(i) al Cliente delle Banche dei Territori persona
fisica;
(ii) al Cliente delle Banche dei Territori persona giuridica, impresa o ente, solo nel caso in cui si trovi nella situazione di cui all’articolo 33, comma 1, e limitatamente alle operazioni disciplinate nei successivi comma 2, ultimo capoverso, e commi 3 e 4;
(iii) al Cliente Corporate.
2. Il Cliente della Divisione Banche dei Territori persona fisica che sceglie di operare con la Banca tramite valutazione di appropriatezza può impartire le disposizioni esclusivamente tramite i Servizi a distanza, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto.
E’ comunque consentito al Cliente impartire, presso le filiali della Banca, disposizioni per il trasferimento del Portafoglio presso un altro intermediario o per la liquidazione del Portafoglio medesimo.
3. Oltre alle attività disciplinate nel precedente comma,
la Banca consente al Cliente che abbia scelto la valutazione di appropriatezza di effettuare in filiale le seguenti operazioni:
• operazioni effettuate nell'ambito del servizio di custodia e amministrazione (a titolo esemplificativo: giro titoli, trasferimenti, esercizio diritti, conversione warrant, adesione alle operazioni per le quali la Banca fornisce le informazioni ai sensi dell’articolo 72, comma 7,
n. 2 etc.);
• operazioni in applicazione del regolamento dei fondi comuni (a titolo esemplificativo: cambio destinazione proventi etc.);
• operazioni relative a strumenti finanziari da immettere/immessi in depositi a garanzia, a cauzione, "scudati", o comunque gravati da vincoli che, per tale motivo, non possono essere effettuate tramite i Servizi a distanza.
4. Eventuali variazioni delle categorie delle operazioni effettuabili in filiale sono comunicate dalla Banca al Cliente ai sensi dell’articolo 20, comma 1.
5. All’operatività disciplinata nel presente Capo si applica l’articolo 31, in quanto compatibile; ove la Banca non disponga di informazioni appropriate sul prodotto richiesto dal Cliente, gli comunica di non poter dare corso a nessuna operazione.
Articolo 35. Oggetto dell’operatività con valutazione di appropriatezza
1. In caso di operatività in Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento con valutazione di appropriatezza, la Banca verifica che ciascun soggetto che conferisce l’ordine abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario/Servizio di Investimento comporta.
Il livello di conoscenza ed esperienza è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal soggetto che conferisce l’ordine ai sensi del successivo articolo 36.
2. La valutazione di appropriatezza è effettuata con riguardo ad ogni singolo Prodotto Finanziario/Servizio di Investimento.
3. Qualora la Banca valuti non appropriata un’operazione e il soggetto che l’ha disposta non rientri nel mercato di riferimento del Prodotto Finanziario, comunica tali circostanze al soggetto che l’ha disposta: quest’ultimo può comunque procedere alla sua conclusione soltanto ove confermi espressamente l’intendimento di darvi corso.
4. Il Cliente prende atto che l’operatività con valutazione
di appropriatezza esclude la valutazione di adeguatezza da parte della Banca.
Articolo 36. Livello di conoscenza ed esperienza determinato per la valutazione di appropriatezza
1. Ciascuno degli intestatari del presente Xxxxxxxxx è tenuto a collaborare con la Banca per la determinazione e l’aggiornamento del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti necessario alla Banca per effettuare la valutazione di appropriatezza disciplinata nel presente Capo.
2. Ai fini del comma 1, ciascuno degli intestatari del presente Contratto o dei Delegati, diversi dal Cliente professionale come definito nell’Allegato II della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e nella relativa normativa di recepimento e attuazione, fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo alle domande contenute nel documento Analisi della Conoscenza ed Esperienza di cui al precedente articolo 28, e lo sottoscrive; la Banca presume che il Cliente professionale abbia il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi e alle operazioni che richiede.
3. Nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 33, comma 1, la Banca provvede a determinare il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente persona fisica sulla base delle informazioni in possesso della stessa, acquisite in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti disciplinato nel precedente Capo.
4. Il livello di conoscenza ed esperienza, determinato sulla base di quanto previsto nel presente articolo, vale su tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito le informazioni risulti - o dovesse in futuro risultare - intestatario o Delegato.
5. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che è suo onere informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
6. L’aggiornamento del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti determinato per la valutazione di appropriatezza può essere effettuato anche attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite dei Servizi a distanza.
Articolo 37. Rifiuto di fornire le informazioni sul livello di conoscenza ed esperienza
1. Il rifiuto del Cliente di fornire le informazioni necessarie a consentire alla Banca di determinare il livello di conoscenza ed esperienza comporta l’impossibilità per la Banca di procedere alla valutazione di appropriatezza. Tale impossibilità è comunicata al Cliente nel documento Attestazione del rifiuto a fornire informazioni.
2. Il Cliente persona fisica delle Banche dei Territori prende atto ed accetta che, nel caso previsto nel precedente comma, la Banca gli consente di operare solo tramite i Servizi a distanza, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto e senza
beneficiare della protezione assicurata dalla valutazione di appropriatezza.
3. Le informazioni necessarie alla Banca per determinare il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente al fine di procedere alla valutazione di appropriatezza possono essere fornite dal Cliente successivamente in qualsiasi momento anche attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite dei Servizi a distanza.
CAPO IV – NEGOZIAZIONE PER CON- TO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
Articolo 38. Oggetto dei servizi
1. Il presente Capo disciplina i seguenti Servizi di Investimento: “negoziazione per conto proprio”, “esecuzione di ordini per conto dei clienti”, “ricezione e trasmissione di ordini”:
• per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta;
• per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione;
• per “ricezione e trasmissione di ordini” si intendono l’attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
2. Oggetto dei Servizi di Investimento di cui al presente Capo sono gli strumenti finanziari definiti all’art. 1, comma 2, del T.U.F., ferme le limitazioni previste dai precedenti articoli 17, comma 2, e 34, comma 5, seconda parte.
3. La disciplina relativa alla sottoscrizione di strumenti finanziari al momento della loro emissione, ivi compresi quelli emessi dalla Banca, è integrata dalle disposizioni di cui al successivo Capo VI.
Articolo 39. Conferimento degli ordini
1. Gli ordini sono conferiti dal Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento; il conferimento degli ordini tramite telefono o tramite internet è subordinato alla sottoscrizione del relativo contratto. Nel caso di conferimento degli ordini tramite telefono, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all’ordine, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa; nel caso di conferimento degli ordini tramite internet, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca.
2. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su sua richiesta, nel termine di legge.
3. Gli ordini del Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.
4. Al fine degli obblighi di esecuzione in capo alla Banca,
gli ordini impartiti dal Cliente si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono imputati nel sistema informativo di quest’ultima durante l’Orario di Sportello di un Giorno Lavorativo Bancario, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca.
Articolo 40. Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati;
b) tratta in successione gli ordini del Cliente equivalenti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo canale e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti degli Organi della Banca nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.
Articolo 41. Aggregazione degli ordini
1. La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che l’assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Qualora sia prevista l’aggregazione dell’ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.
Articolo 42. Trasmissione ed esecuzione degli ordini
1. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione anche mediante negoziazione per conto proprio.
2. Nella trasmissione o nell’esecuzione degli ordini per conto dei clienti, la Banca attua la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (“Strategia”) al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente.
3. Una sintesi della Strategia è illustrata nella Sezione Informazioni – Paragrafo 6, sul cui contenuto il Cliente ha prestato il proprio consenso.
4. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca trasmette/esegue l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute e nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, a tali istruzioni. La
Banca informa il Cliente dell’eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni.
5. Il Cliente prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia, limitatamente agli elementi oggetto delle istruzioni.
6. La Banca provvede a comunicare al Cliente qualsiasi
modifica rilevante apportata alla Strategia.
Articolo 43. Esecuzione degli ordini al di fuori di una Sede di Negoziazione
1. Gli ordini del Cliente possono essere eseguiti al di fuori di una Sede di Negoziazione, a condizione che il Cliente abbia preventivamente prestato il proprio consenso.
2. Il consenso di cui al comma precedente può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale.
Articolo 44. Xxxxxx con limite di prezzo relativi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una Sede di Negoziazione
1. In caso di ordini impartiti dal Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una Sede di Negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca può, previo consenso del Cliente, valutare se sia appropriato rendere pubblico l’ordine in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato.
2. Nell’ipotesi disciplinata nel comma precedente, il
Cliente prende atto che in talune circostanze l’ordine può non essere mostrato al mercato.
3. Il consenso di cui al primo comma può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale.
Articolo 45. Valutazione di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni
1. Per ogni ordine ricevuto la Banca adempie agli obblighi informativi di cui al precedente articolo 31 ed effettua la valutazione di adeguatezza o la valutazione di appropriatezza in esecuzione delle disposizioni rispettivamente contenute nel Capo II e nel Capo III, fatto salvo quanto disciplinato nel precedente articolo 37.
Articolo 46. Vincoli relativi alle operazioni richieste
1. L’esecuzione degli ordini di compravendita è subordinata alla costituzione degli eventuali vincoli di garanzia stabiliti dalla legislazione tempo per tempo vigente e/o dalle disposizioni regolamentari in materia.
Articolo 47. Vendite allo scoperto
1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, o in particolari situazioni di mercato, il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita con l’osservanza delle previsioni normative tempo per tempo applicabili.
Articolo 48. Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
1. L’operatività in Derivati Regolamentati, nonché l’operatività relativa a Derivati OTC, è subordinata alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale specifica operatività.
2. Con riguardo all’operatività avente ad oggetto Derivati Regolamentati e Derivati OTC, il Cliente prende atto di quanto indicato nel precedente articolo 31, comma 5.
3. L’operatività nei valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c), del T.U.F., è disciplinata esclusivamente nel presente Contratto.
Articolo 49. Margini di garanzia
1. Per gli ordini di compravendita riguardanti alcune tipologie di strumenti finanziari derivati di cui al precedente articolo, il Cliente prende atto che contestualmente al conferimento dell’ordine, è previsto l’obbligo di versare margini di garanzia; poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti al fine di adeguare i margini di garanzia, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte apprestando i relativi fondi a semplice richiesta della Banca.
2. Qualora il Cliente non provveda al versamento iniziale
o ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all’operazione o procede alla chiusura parziale/totale dell’operazione stessa e/o dei contratti in essere.
Articolo 50. Comunicazione delle perdite
1. Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento).
2. La Banca provvede alla comunicazione delle perdite
alla fine del Giorno Lavorativo Bancario nel quale la perdita è stata contabilizzata o, qualora la circostanza si sia verificata non in un Giorno Lavorativo Bancario, alla fine del Giorno Lavorativo Bancario successivo.
3. Con riferimento ai Derivati OTC, gli obblighi di cui al presente articolo sono disciplinati nel relativo contratto.
4. Indipendentemente dai presupposti individuati nel comma 1 e dei tempi indicati nel comma 2, con riferimento all’operatività avente ad oggetto warrant e covered warrant, la Banca comunica al Cliente la variazione, pari o superiore al 50%, (cinquanta per cento), del capitale di riferimento verificatasi a seguito di perdite, effettive o potenziali, acquisti, vendite o esercizio di diritti: il capitale di riferimento è pari (i) all’importo tempo per tempo investito dal Cliente nei predetti strumenti finanziari ovvero (ii) all’importo comunicato ai sensi del presente comma.
CAPO V – PRONTI CONTRO TERMINE
Articolo 51. Caratteristiche dell’operazione
1. Le operazioni di pronti contro termine (“PCT”) perfezionate tra il Cliente e la Banca hanno durata determinata, non superiore a 24 mesi, e possono avere ad oggetto titoli di Stato, obbligazioni non convertibili, quote o azioni di OICR e altri strumenti finanziari secondo quanto tempo per tempo consentito dalla Banca.
Articolo 52. Natura dell’operazione
1. L’ operazione di PCT si realizza attraverso:
- una vendita a pronti (“Vendita a Pronti”) di strumenti finanziari di proprietà della Banca (“venditore a pronti”) a favore del Cliente (“acquirente a pronti”);
e una contestuale
- vendita a termine (“Vendita a Termine”) dei medesimi strumenti finanziari tra il Cliente (“venditore a termine”) e la Banca (“acquirente a termine”).
2. Nella Vendita a Pronti, la consegna da parte della Banca, alla data concordata (“Data di Decorrenza”), degli strumenti finanziari oggetto dell’operazione, liberi da vincoli, è contestuale e condizionata al pagamento da parte del Cliente del relativo prezzo pattuito con la Banca (“Prezzo a Pronti”) e parimenti il pagamento del Prezzo a Pronti da parte del Cliente è contestuale e condizionato alla consegna degli strumenti finanziari da parte della Banca.
3. Nella Vendita a Termine, la consegna degli strumenti finanziari, liberi da vincoli, da parte del Cliente, alla data di scadenza del termine pattuito nella vendita medesima (“Data di Scadenza”), è contestuale e condizionata al pagamento da parte della Banca del relativo prezzo pattuito (“Prezzo a Termine”) e parimenti il pagamento del Prezzo a Termine da parte della Banca è contestuale e condizionato alla consegna degli strumenti finanziari da parte del Cliente.
4. La Vendita a Termine ha effetti obbligatori, per cui gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di PCT restano nella proprietà del Cliente dalla Data di Decorrenza, inclusa, fino alla Data di Scadenza, esclusa.
5. A far tempo dalla Data di Decorrenza e fino alla Data di Scadenza, i diritti accessori e gli obblighi relativi agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di PCT spettano al Cliente acquirente a pronti.
Articolo 53. Perfezionamento dell’operazione
1. Il perfezionamento di ciascuna operazione di PCT avviene mediante la sottoscrizione da parte del Cliente di apposito modulo d’ordine (“Documentazione contrattuale”).
2. Ad operazione perfezionata, la Banca provvede all’emissione della documentazione di cui all’articolo 15 con riferimento sia alla Vendita a Pronti sia alla Vendita a Termine.
Articolo 54. Regolamento ed evidenza contabile
1. La Vendita a Pronti e la Vendita a Termine sono registrate nei rapporti di cui all’articolo 13.
2. Nella Vendita a Pronti e nella Vendita a Termine, il pagamento rispettivamente del Prezzo a Pronti e del Prezzo a Termine avviene mediante addebito e accredito sul conto corrente di cui all’articolo 13.
Articolo 55. Vincolo di indisponibilità
1. A garanzia dell’adempimento da parte del Cliente venditore a termine degli obblighi allo stesso derivanti dalla Vendita a Termine, la Banca appone sugli strumenti finanziari oggetto della relativa Vendita a Pronti un vincolo di indisponibilità, a far tempo dalla Data di Decorrenza, in modo che il Cliente non possa disporre di tali strumenti finanziari se non in esecuzione della pertinente Vendita a Termine.
2. Fermo restando quanto sopra, qualora il Cliente, in
qualità di venditore a termine, non adempia all’obbligo di consegnare alla Banca gli strumenti finanziari oggetto della Vendita a Termine, la Banca provvede ad acquistare strumenti finanziari della stessa specie e quantità ai sensi dell’art. 1516 cod. civ5.
Articolo 56. Remunerazione e spese
5 Ai sensi dell’art. 1516 cod. civ., se la vendita ha ad oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente risultante da listini di borsa o da mercuriali, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può far acquistare senza ritardo le cose a spese del venditore.
1. La remunerazione per il Cliente delle operazioni di PCT è costituita dalla differenza tra il Prezzo a Termine ricevuto dal Cliente e il Prezzo a Pronti pagato dal medesimo.
2. La Banca fornisce al Cliente, in tempo utile prima di effettuare l’operazione in PCT, le informazioni sulle sue principali caratteristiche, gli oneri/spese ed i rischi connessi.
CAPO VI – COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
Articolo 57. Ambito del presente Capo
1. Le attività disciplinate nel presente Xxxx hanno ad oggetto l’offerta al Cliente da parte della Banca dei Prodotti di Collocamento meglio descritti nel precedente articolo 27, comma 2, tempo per tempo offerti, promossi, collocati o distribuiti dalla Banca medesima, ferma l’applicazione del Capo II, Capo III e Capo IV.
Articolo 58. Adesione a offerte pubbliche aventi ad oggetto strumenti finanziari o sottoscrizione di quo- te o azioni di OICR
1. L’adesione a offerte pubbliche aventi ad oggetto strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia.
2. L’attività di offerta di Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento è effettuata dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti, gli offerenti o con i distributori dei suddetti Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento.
3. L’esecuzione degli ordini inerenti alle quote o azioni di OICR avviene: (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell’OICR stesso.
4. Il Cliente conferisce alla Banca mandato con
rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR i cui regolamenti e/o prospetti informativi o documenti d’offerta prevedano la presente modalità di sottoscrizione, sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, il modulo di sottoscrizione dell’OICR, nonché le richieste di rimborso e/o conversione, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, che autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 13946 e 1395 cod. civ..
5. Il Cliente conferisce altresì alla Banca mandato senza rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR i cui regolamenti e/o prospetti informativi o documenti d’offerta prevedano l’intestazione cumulativa di quote o azioni dello stesso OICR, esegua, a suo nome ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e/o conversione, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, che autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ..
6. Nell’esecuzione del mandato di cui al precedente comma 5, la Banca è autorizzata a sostituire a sé stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o società di gestione del risparmio che sia incaricata,
6 Ai sensi dell’art. 1394 cod. civ., il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
secondo le procedure di ciascuno dei suddetti OICR, della predetta intestazione cumulativa.
7. Il Cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche, secondo le specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, e autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ..
8. Per l’esecuzione dei mandati disciplinati nel presente articolo, nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto dal Cliente alla Banca o al sostituto di questa.
Articolo 59. Consegna della documentazione di of- ferta per l’adesione a offerte pubbliche o per la sot- toscrizione di Prodotti Finanziari
1. Ove prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, la documentazione di offerta relativa all’adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di Prodotti Finanziari - anche se effettuata a norma del precedente articolo 58 - viene preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente o messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole. Il Cliente è tenuto a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente Capo.
2. La documentazione di cui al presente Capo è di volta in volta quella che la Banca:
- ha essa stessa predisposto, in caso di strumenti finanziari emessi dalla Banca e offerti in sede di emissione;
- ha ricevuto dai singoli emittenti, offerenti o distributori o che ha concordato con i medesimi, impegnandosi la Banca stessa a consegnare ovvero a mettere a disposizione del Cliente, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, esclusivamente materiale condiviso con, approvato o predisposto da, ciascun emittente, offerente o distributore.
Articolo 60. Revoca dell’acquisto o della sotto- scrizione
1. Nel caso in cui il prospetto relativo all’offerta non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali sono da determinare il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrire ovvero il prezzo massimo, l’accettazione dell’acquisto o la sottoscrizione di Prodotti Finanziari può essere revocata entro 2 (due) Giorni Lavorativi Bancari dal momento in cui vengono depositati il prezzo d’offerta definitivo e la quantità di prodotti offerti al pubblico ovvero entro il termine indicato nel prospetto.
2. Il Cliente che abbia già concordato di acquistare o
sottoscrivere i prodotti oggetto di un’offerta pubblica prima della pubblicazione di un supplemento, ha il diritto di revocare la sua accettazione entro il termine ivi indicato e comunque entro 2 (due) Giorni Lavorativi Bancari da tale pubblicazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni oggetto del supplemento siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’offerta al pubblico o della consegna dei Prodotti Finanziari.
Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente; la data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.
CAPO VII – ASSISTENZA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SOTTO- SCRIZIONE/ ACQUISTO
Articolo 61. Attività di assistenza per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento
1. L’attività disciplinata nel presente Capo è svolta dalla Banca nei confronti del Cliente per il periodo successivo alla sottoscrizione/acquisto di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento.
2. L’attività disciplinata nel presente Capo si estende al periodo durante il quale il Portafoglio del Cliente è investito in Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento di terzi, ha contenuti diversi in funzione della scelta effettuata dal Cliente di utilizzare la consulenza in materia di investimenti fornita dalla Banca o la sola valutazione di appropriatezza e comporta, per la Banca, unicamente lo svolgimento delle attività individuate negli articoli successivi, con le modalità ed entro i limiti precisati in ciascuno di detti articoli.
3. Ulteriori attività di assistenza offerte dalla Banca ai
sensi del presente Capo e i relativi limiti sono comunicati al Cliente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 1 o all’atto della sottoscrizione di ciascun Prodotto Finanziario/Servizio di Investimento di terzi.
4. L’attività disciplinata nel presente Capo non riguarda i Derivati Regolamentati e i Derivati OTC.
Articolo 62. Attività di assistenza nei confronti dei Clienti in regime di consulenza in materia di investimenti
1. La Banca procede alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio del Cliente con il suo Profilo Finanziario, sulla base dei controlli di adeguatezza illustrati in sintesi nel documento disponibile in filiale a richiesta del Cliente e nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.
2. La Banca comunica i risultati di tale valutazione riferita alla situazione del Portafoglio al 30 giugno e al 31 dicembre. Qualora la valutazione evidenzi un Portafoglio non coerente, la Banca lo comunica anche con riferimento alla situazione del Portafoglio al 31 marzo e al 30 settembre.
3. Nel caso di Portafoglio non coerente, la Banca indica
al Cliente nella comunicazione le ragioni che hanno determinato la non coerenza, individuando, relativamente a determinati parametri di controllo, il Prodotto Finanziario o i Prodotti Finanziari che hanno causato tale incoerenza. Il Cliente è tenuto a recarsi in filiale per valutare le operazioni necessarie a rendere coerente il suo Portafoglio.
4. La Banca comunica al Cliente, una volta all’anno insieme alla valutazione periodica della coerenza del Portafoglio al 30 giugno, le risposte fornite al Questionario Analisi degli Obiettivi di Investimento con riferimento al Profilo Finanziario e il livello sintetico di conoscenza ed esperienza di ciascun intestatario/Delegato vigenti al momento dell’invio della comunicazione, e la data dell’ultima modifica intervenuta.
5. L’attività disciplinata nel presente articolo non si applica al Cliente Corporate, fatta eccezione per l’invio delle risposte al Questionario Analisi degli Obiettivi di Investimento e del livello sintetico di conoscenza ed esperienza di ciascun Delegato.
Articolo 63. Attività di assistenza nei confronti di tutti i Clienti relativa a Prodotti Finanziari in Deposito Amministrato
1. La Banca valorizza costantemente i Prodotti Finanziari del Cliente registrati nel Deposito Amministrato secondo i criteri indicati dalla normativa e meglio precisati nel Rendiconto Deposito Amministrato e comunica tale valorizzazione:
• in filiale, a richiesta del Cliente;
• con l’invio del Rendiconto Deposito Amministrato.
2. La Banca comunica al Cliente la riduzione della
classe di rating, rispetto a quella vigente prima di tale riduzione, attribuita a ciascun emittente di strumenti finanziari nel Deposito Amministrato offerti dalla Banca in base al Capo VI. La presente attività riguarda gli emittenti per i quali almeno uno strumento finanziario sia stato offerto ai sensi del presente comma e non comprende comunicazioni riguardanti l’aumento della classe di rating anche se relativa a emittenti già oggetto della comunicazione di riduzione.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 è effettuata successivamente al momento nel quale la Banca ne ha avuto notizia, entro il periodo di tempo compatibile con la necessità di attivare le procedure di controllo della Banca al fine di individuare i destinatari di tale comunicazione.
4. Qualora l’emittente sia coperto da più di una agenzia di rating, la Banca tiene in considerazione il rating più basso tra quelli attribuiti dalle diverse agenzie, sia prima sia dopo la notizia della riduzione.
5. La Banca predispone valutazioni sugli scenari di mercato, in una prospettiva di medio lungo periodo, aventi ad oggetto gli indici dei mercati regolamentati, l’inflazione, la crescita del prodotto interno lordo e i tassi di interesse che mette a disposizione del Cliente solo a richiesta di quest’ultimo.
6. La Banca predispone commenti e valutazioni, sia di carattere generale sia relativi a singoli settori, aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti che mette a disposizione del Cliente solo a richiesta di quest’ultimo.
Articolo 64. Prodotti Finanziari non registrati in Deposito Amministrato
1. Qualora i Prodotti Finanziari siano registrati in Posizioni Contabili o il Cliente sia titolare unicamente di un Servizio di Investimento di terzi distribuito dalla Banca, la comunicazione di cui all’articolo 62, comma 2, è inviata al Cliente con la periodicità e le modalità ivi indicate.
2. La comunicazione di cui all’articolo 62, comma 4, è inviata al Cliente una volta l’anno insieme alla valutazione periodica di coerenza riferita alla situazione del Portafoglio al 30 giugno.
3. La valorizzazione delle gestioni di portafogli di terzi distribuite dalla Banca è comunicata esclusivamente in filiale a richiesta del Cliente; tale valorizzazione ha valore puramente indicativo: ciò che fa fede nei rapporti Gestore di Portafogli/Cliente sono il rendiconto e la valorizzazione inviati dal Gestore di Portafogli.
4. Le comunicazioni di valorizzazione relative a:
- quote di OICR, sono inviate una volta l’anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno;
- operazioni di PCT, sono inviate con cadenza trimestrale e rappresentano il prezzo a termine di ogni singola operazione;
- prodotti di investimento assicurativi, sono inviate una volta l’anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno, direttamente dalle compagnie di assicurazione.
Articolo 65. Limite all’attività di assistenza
1. Ad eccezione del Rendiconto Deposito Amministrato, del Rendiconto Posizione Fondi e del Rendiconto Pronti contro Termine, nessun’altra delle
comunicazioni disciplinate nel presente Xxxx è inviata al Cliente che non sia titolare di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento di terzi alle rispettive date di riferimento indicate nei precedenti articoli.
Articolo 66. Rendicontazione on-line
1. Le informazioni di cui all’articolo 62, all’articolo 63, commi 1 e 2, e all’articolo 64, comma 4, sono disponibili nella sezione riservata del Sito Internet della Banca per ciascun Cliente che abbia sottoscritto il Contratto Servizi a distanza.
2. Le informazioni di cui all’art. 63, commi 5 e 6 sono comunicate al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’ambito del Contratto Servizi a distanza.
CAPO VIII – DEPOSITO TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Articolo 67. Xxxxxx e strumenti finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito sono titoli e strumenti finanziari (denominati indifferentemente “titoli” o “strumenti finanziari”) sia cartacei sia immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Titolo II BIS del
T.U.F. (“Gestione Accentrata”) o altrimenti
dematerializzati.
2. Nel caso di titoli cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di Gestione Accentrata ai sensi dell’art. 83-bis e seguenti del T.U.F. o altrimenti dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite la Banca e trovano attuazione attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
4. La registrazione contabile che attribuisce al Cliente la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari - ivi compresi i diritti di cui agli articoli da 73 a 77 del presente Contratto - secondo la disciplina di ciascuno di essi e le norme di legge applicabili, è unicamente quella effettuata dalla Banca all’esito del regolamento delle relative operazioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari nel Deposito Amministrato prima del regolamento dell’operazione di acquisto attribuisce al Cliente unicamente il diritto di vendere, prima di averne acquistato la proprietà, lo strumento finanziario oggetto del precedente ordine di acquisto non ancora regolato, ferma restando l’applicazione delle norme che disciplinano la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
5. Nel caso gli strumenti finanziari siano immessi nel sistema di Gestione Accentrata ai sensi dell’art. 85 e seguenti del T.U.F., si applicano i commi 3 e 4: è tuttavia ammessa la possibilità di richiedere il rilascio del certificato in forma cartacea, qualora il regolamento del titolo lo consenta.
Articolo 68. Modalità per il deposito e il ritiro dei titoli cartacei
1. La Banca ha la facoltà di tenere il deposito dei titoli cartacei dove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze. Il luogo di custodia normale dei titoli cartacei è indicato nella Sezione Informazioni – Paragrafo 3.
2. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei, il Cliente deve far pervenire la richiesta alla Banca con almeno 2 (due) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancari di preavviso. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta deve essere rinnovata.
3. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli cartacei sub-
depositati a norma del successivo articolo, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente entro 2 (due) Giorni Lavorativi Bancari da quello di ricezione dei titoli stessi.
Articolo 69. Sub-deposito dei titoli cartacei – stru- menti finanziari in Gestione Accentrata
1. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei presso depositari centrali o presso altri depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento UE che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento “conferma di operazione in titoli”.
2. In relazione ai titoli sub-depositati a norma del comma
precedente, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento dei servizi dei depositari centrali o degli altri depositari abilitati di cui al comma precedente.
3. I titoli sub-depositati sono immessi in depositi intestati alla Banca. Nell’ipotesi in cui i titoli siano immessi in un deposito che contiene gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca (“conto omnibus”), la Banca istituisce e conserva le evidenze/registrazioni contabili a nome del Cliente, come disciplinate nel presente Contratto, di tali strumenti finanziari e le aggiorna in via continuativa e con tempestività in modo da consentire alla Banca di ricostruire, in qualsiasi momento, la posizione in strumenti finanziari di ciascun Cliente.
4. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei emessi e circolanti all’estero presso State Street Bank, ovvero presso altri depositari abilitati, individuati dalla Banca tempo per tempo. Il Cliente autorizza altresì la Banca a consentire ai sub- depositari indicati nel periodo precedente a farsi sostituire da società estere a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento delle società estere. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento “conferma di operazione in titoli”.
5. Qualora i titoli di cui al presente articolo presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - e ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - il Cliente autorizza la Banca a procedere al raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli enti di cui ai commi precedenti e il Cliente accetta di
ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
6. Le previsioni del presente articolo si applicano anche agli strumenti finanziari dematerializzati ai sensi delle norme loro applicabili, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di Gestione Accentrata.
7. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente a
norma del presente Contratto anche relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari sub-depositati a norma del presente articolo.
Articolo 70. Vincoli
1. Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Cliente: in tal caso, il vincolo si estende a tutti gli strumenti finanziari ivi depositati/registrati.
2. Nel caso in cui il vincolo non riguardi la totalità degli strumenti finanziari depositati/registrati, gli strumenti finanziari vincolati sono depositati/registrati in un deposito diverso da quello originariamente destinato alla custodia e amministrazione.
3. Nel caso di pegno, usufrutto o riporto, è obbligo del
Cliente dare comunicazione alla Banca dell’eventuale esistenza di una convenzione tra il Cliente e, rispettivamente, il creditore pignoratizio, l’usufruttuario o il riportatore, che attribuisca ad un soggetto diverso da quello stabilito dalla legge la legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli sottoposti a vincolo, di cui ai successivi articoli 74 e 75. La mancata comunicazione dell’esistenza e del contenuto di tale convenzione esonera la Banca da ogni responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni, comunicazioni o certificazioni.
Articolo 71. Esecuzione di incarichi conferiti dal Cliente
1. La Banca esegue gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni dal medesimo fornite al momento del conferimento. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può non accettare l'incarico richiesto: in tal caso ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. Ai sensi dell'art. 1717 cod. civ.7, il Cliente autorizza la
Banca a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario.
4. Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ.8, il Cliente può revocare l’incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
5. Il Cliente conferisce mandato alla Banca ad apporre in proprio nome e conto la girata, anche a favore della Banca stessa, sui titoli intestati al Cliente dei quali il medesimo dovesse dare ordini di vendita.
7 Ai sensi dell’art. 1717 cod. civ., il mandatario che, nell’esecuzione del mandato sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
8 Ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
6. In caso di ordini di acquisto riguardanti strumenti finanziari emessi da società nel cui statuto figura la clausola di gradimento, il Cliente manleva la Banca da qualsiasi pregiudizio e responsabilità connessi al gradimento o alla sua mancata concessione da parte della società emittente.
7. La Banca è autorizzata a provvedere al frazionamento
del titolo qualora ciò sia necessario per l’esecuzione di operazioni disposte dal Cliente.
Articolo 72. Svolgimento del servizio
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di Gestione Accentrata, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla tutela dei diritti di natura economica inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di diritti di opzione e warrant relativi agli strumenti finanziari in deposito immessi nel sistema di Gestione Accentrata, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ricezione da parte del Cliente di istruzioni scritte e previo versamento dei fondi occorrenti e, in caso di Cliente diverso da persona fisica, solo qualora quest’ultimo sia provvisto di Codice LEI. In mancanza di istruzioni scritte del Cliente entro il termine dell’Orario di Sportello del Giorno Lavorativo Bancario precedente l’ultimo giorno di trattazione dei diritti/warrant, la Banca cura la vendita dei diritti/warrant per conto del Cliente l’ultimo giorno di trattazione, compatibilmente con le condizioni del mercato nel quale i diritti/warrant sono negoziati: in presenza di condizioni di mercato che non consentono la vendita o in caso di Cliente diverso da persona fisica sprovvisto di Codice LEI, la Banca non procede alla vendita medesima.
3. Per i titoli non immessi nel sistema di Gestione Accentrata, il Cliente deve dare alla Banca le opportune istruzioni entro il termine dell’Orario di Sportello del quinto Giorno Lavorativo Bancario precedente il giorno di scadenza della pertinente operazione, in mancanza delle quali la Banca non è obbligata a compiere alcuna attività.
4. Il Cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, secondo le specifiche istruzioni di volta in volta impartite da quest'ultimo, la scheda di adesione, o la diversa documentazione messa a disposizione dall’emittente, relativa a offerte pubbliche di acquisto, di scambio, di acquisto e scambio, aumenti di capitale e altre operazioni sul capitale quali, a titolo esemplificativo, conversione di titoli o versamento di decimi, e, in relazione al presente mandato, autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ..
5. Per poter procedere all’incasso degli interessi e dei dividendi dei titoli cartacei, la Banca può staccare le cedole con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
6. Qualora sia consentito dalle regole che disciplinano il titolo, la Banca non procede all’incasso dei dividendi ove riceva istruzioni scritte del Cliente in questo senso entro il termine dell’Orario di Sportello del terzo Giorno Lavorativo Bancario precedente la data di stacco cedola, o inizio negoziazione “ex dividendo” per i titoli negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un
sistema organizzato di negoziazione, italiano o di altri paesi dell’Unione Europea.
7. La Banca fornisce al Cliente le seguenti informazioni relative agli strumenti finanziari in deposito:
1) emittenti italiani i cui strumenti finanziari siano nel sistema di Gestione Accentrata:
• aumenti di capitale e conversione di obbligazioni in azioni;
• offerte pubbliche di acquisto (OPA), offerte pubbliche di scambio (OPS), offerte pubbliche di acquisto e scambio (OPAS);
2) emittenti diversi da quelli precedentemente indicati i cui strumenti finanziari siano presso depositari centrali esteri cui aderisce la Banca, anche per il tramite di aderenti diretti, o presso sub-depositari abilitati esteri ai quali la Banca è legata da rapporto contrattuale:
• unicamente le informazioni relative alle operazioni indicate al punto precedente che la Banca riceve dal depositario centrale estero o dal sub-depositario indicati in precedenza.
8. La comunicazione al Cliente delle informazioni di cui ai precedenti commi avviene secondo le modalità di seguito indicate:
• per gli emittenti indicati nel comma 7, punto 1),
secondo le modalità disciplinate nell’articolo 10;
• per gli emittenti indicati nel comma 7, punto 2), successivamente alla ricezione delle informazioni e in relazione alle tempistiche segnalate dal depositario centrale estero o dal sub-depositario, tramite comunicazione nella sezione riservata del Sito Internet della Banca, se il Cliente ha sottoscritto il Contratto Servizi a distanza, oppure con comunicazione al numero di telefono cellulare o all’indirizzo e-mail personale, indicati nella Richiesta o comunicati successivamente per iscritto o con qualsiasi altra modalità individuata di volta in volta dalla Banca compatibile con i tempi a disposizione.
9. Qualora le operazioni indicate nel comma 7 abbiano ad oggetto strumenti finanziari registrati in un Deposito Amministrato cointestato, la Banca effettua le comunicazioni ivi indicate, comprese quelle relative a strumenti finanziari nominativi, utilizzando gli strumenti di cui al comma 8 riferibili a uno solo degli intestatari del Deposito Amministrato anche se non intestatario dello strumento finanziario oggetto della comunicazione, con piena liberazione nei confronti di tutti i cointestatari.
10. Nei confronti del Cliente che non abbia sottoscritto il Contratto Servizi a distanza e che non abbia fornito per iscritto il numero di telefono cellulare e neppure un indirizzo e-mail personale, la Banca si impegna a fare quanto ragionevolmente possibile compatibilmente con i tempi a disposizione e senza assumere alcuna responsabilità qualora l’avviso non pervenga in tempo utile al Cliente medesimo.
Articolo 73. Diritti dei titolari di strumenti finanziari
1. Le norme che disciplinano i diritti dei titolari di strumenti finanziari, contenute nei successivi articoli del presente Capo, si applicano solo agli strumenti finanziari immessi nel sistema di Gestione Accentrata e in deposito presso la Banca.
Articolo 74. Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto
1. Il Cliente che intende intervenire in assemblea per
esercitare il diritto di voto deve richiedere alla Banca di attestare all’emittente, con apposita comunicazione
eventualmente resa tramite l’intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, la legittimazione del richiedente in conformità alle scritture contabili della Banca stessa.
Tale richiesta deve essere effettuata:
- per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con il consenso dell’emittente, nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente la data di unica convocazione dell’assemblea oggetto della richiesta o la data di prima convocazione se le date delle convocazioni successive sono indicate nel medesimo avviso di convocazione; in caso contrario entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente ciascuna data di convocazione successiva;
- per le assemblee diverse da quelle indicate in precedenza, entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente la data di prima convocazione dell’assemblea oggetto della richiesta, o entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente il termine previsto dallo statuto della società per l’inoltro della comunicazione. La Banca rende indisponibili, fino alla chiusura dell’assemblea, i titoli oggetto di comunicazione, emessi da società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.
2. Qualora la richiesta di cui al precedente comma pervenga alla Banca oltre i termini sopra indicati, la Banca non assume alcuna responsabilità per il caso in cui la società emittente non accetti la comunicazione.
3. Il Cliente può effettuare la richiesta sopra indicata anche con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti i cui strumenti finanziari siano tempo per tempo depositati/registrati, fino a diversa comunicazione: in tal caso la Banca provvede all'invio delle comunicazioni senza necessità di ulteriori richieste da parte del Cliente.
Articolo 75. Richieste di comunicazioni o certifica- zioni per l’esercizio di ulteriori diritti
1. Il Cliente che intende esercitare diritti diversi da quello
contemplato nell’articolo precedente deve richiedere alla Banca di effettuare, eventualmente per il tramite dell’intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, le comunicazioni o rilasciare le certificazioni necessarie per l’esercizio dei diritti medesimi.
2. La Banca effettua le comunicazioni o rilascia le certificazioni di cui al comma precedente senza indugio e comunque entro il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo a quello di ricezione della richiesta del Cliente.
3. Nei casi consentiti dalla legge, il Cliente può chiedere
alla Banca l’invio all’emittente di una comunicazione di revoca della comunicazione di cui al comma 1 in relazione a tutti o parte degli strumenti finanziari depositati.
4. Il Cliente è tenuto a restituire alla Banca la certificazione eventualmente rilasciatagli, ove ancora idonea a produrre effetti, qualora intenda trasferire i diritti oggetto della certificazione o ottenere la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti.
5. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della certificazione, il Cliente può chiedere, a proprie spese, il rilascio di un duplicato subordinatamente
alla consegna di copia della denuncia all’autorità competente.
Articolo 76. Identificazione dei titolari di strumenti finanziari
1. A richiesta delle società italiane con azioni ammesse, con il consenso dell’emittente, alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, il cui statuto lo preveda, o a richiesta delle società emittenti obbligazioni ammesse alla Gestione Accentrata, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) alla società richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Cliente che detiene presso la medesima azioni/obbligazioni della società richiedente e che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni/obbligazioni registrate sui rispettivi depositi.
2. Il Cliente può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun Deposito Amministrato di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.
Articolo 77. Sollecitazione di deleghe di voto
1. Nel caso di sollecitazione di deleghe di voto relative a società italiane i cui strumenti finanziari siano ammessi, con il consenso dell’emittente, alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) al promotore richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Cliente che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di strumenti finanziari della società emittente registrati sui rispettivi depositi.
2. Il Cliente può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei propri dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun Deposito Amministrato di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.
CAPO IX – PRESTITO TITOLI
Articolo 78. Attivazione del servizio
1. Il servizio disciplinato nel presente Capo è subordinato alla espressa manifestazione di volontà del Cliente, contenuta nella Richiesta di apertura di ciascun Deposito Amministrato.
2. Con la Richiesta del servizio Prestito Xxxxxx, il Cliente
autorizza la Banca a prendere a prestito, in qualità di prestataria, gli strumenti finanziari tempo per tempo registrati su ciascun Deposito Amministrato espressamente indicato nella Richiesta.
3. Il Cliente autorizza la Banca a stipulare i singoli contratti di Prestito Xxxxxx con sé stessa, ai sensi dell’art. 1395 cod. civ., intervenendo, da un lato, in qualità di mandataria con rappresentanza del Cliente, vale a dire in nome e per conto del Cliente, e dall’altro in proprio, vale a dire quale controparte contrattuale del Cliente.
4. Con la Richiesta del servizio Prestito Xxxxxx il Cliente
esprime il proprio consenso alla nomina del terzo custode dei beni costituiti a garanzia, di cui al successivo articolo 82.
5. Al servizio Prestito Xxxxxx si applicano esclusivamente le previsioni del Capo I, in quanto compatibili.
Articolo 79. Stipulazione dei singoli contratti di Prestito Titoli
1. La Banca ha piena discrezionalità ed autonomia nello
stipulare i singoli contratti di Prestito Xxxxxx; essa decide liberamente se procedere o meno alla stipulazione di detti contratti e quali specie e quantità degli strumenti finanziari utilizzare, senza necessità di acquisire, volta per volta, il preventivo assenso del Cliente e senza alcun obbligo di dar corso a specifiche richieste del Cliente.
2. Il Cliente non può vantare alcuna pretesa affinché i suoi strumenti finanziari vengano effettivamente presi in prestito dalla Banca. Il quantitativo preso in prestito è determinato volta per volta dalla Banca. Al riguardo la Banca prende in considerazione in egual misura tutti i suoi clienti, a seconda della disponibilità o meno del necessario numero di strumenti finanziari, e tiene conto anche del numero di contratti di Prestito Xxxxxx perfezionati in precedenza.
Articolo 80. Oggetto e durata dei singoli contratti di Prestito Titoli
1. Nello stipulare i singoli contratti di Prestito Xxxxxx la Banca può utilizzare tutti gli strumenti finanziari disponibili registrati nel Deposito Amministrato, salvo quanto diversamente disposto nei successivi commi del presente articolo.
2. Il servizio Prestito Xxxxxx riguarda le tipologie di strumenti finanziari individuati nel relativo documento informativo che costituisce parte integrante della Richiesta e che la Banca rende disponibile/consegna al Cliente prima della sua attivazione ed in cui sono illustrate le principali caratteristiche, gli oneri/spese ed i rischi connessi (“Documento Informativo”). Modifiche alle tipologie degli strumenti finanziari che possono formare oggetto dei singoli contratti di Prestito Titoli sono comunicate dalla Banca al Cliente ai sensi dell’articolo 20, comma 1. Al Cliente è attribuita la facoltà di escludere dal servizio Prestito Xxxxxx gli strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato e dalle obbligazioni di emittenti sovrannazionali tempo per tempo registrati nel Deposito Amministrato; tale facoltà è esercitabile anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e all’attivazione del servizio.
3. Sono comunque esclusi dal servizio Prestito Xxxxxx:
- gli strumenti finanziari la cui cessione comporti l’obbligo di segnalare alle Autorità di Vigilanza le variazioni nelle partecipazioni qualificate riferite a tali strumenti finanziari;
- tutti gli strumenti finanziari costituiti a garanzia o sottoposti a qualsiasi vincolo di indisponibilità per finalità estranee al presente Capo;
- gli strumenti finanziari che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, non possano essere utilmente presi a prestito per le loro caratteristiche intrinseche; tra tali strumenti finanziari si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni di Xxxxx e gli ETF non armonizzati.
4. Qualora il Cliente richieda la partecipazione all’assemblea di un emittente i cui strumenti finanziari siano registrati nel Deposito Amministrato, detti strumenti finanziari sono automaticamente esclusi dall’attività disciplinata nel presente Capo a far tempo dalla data della richiesta e sino a quella in cui il Cliente deve risultare titolare dello strumento finanziario ai fini della partecipazione alla relativa assemblea.
5. Qualora il Cliente richieda di esercitare i diritti di cui all’art. 83-quinquies del T.U.F. relativamente a
strumenti finanziari registrati nel Deposito Amministrato, i relativi strumenti finanziari sono automaticamente esclusi dal servizio dal Giorno Lavorativo Bancario successivo alla richiesta e sino alla scadenza dell’efficacia o alla revoca della stessa ovvero sino a nuova disposizione del Cliente in caso di richiesta di maggiorazione del voto.
6. I singoli contratti di Prestito Titoli hanno durata di 1 (uno) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario e sono rinnovabili, con applicazione da parte della Banca, anche in sede di rinnovo, dei medesimi criteri indicati nell’articolo 79.
7. I singoli contratti di Prestito Xxxxxx si intendono perfezionati nel giorno in cui gli strumenti finanziari vengono presi a prestito dal Deposito Amministrato da parte della Banca.
Articolo 81. Effetti del prestito
1. Per effetto della conclusione dei singoli contratti di Prestito Xxxxxx la Banca acquista la proprietà degli strumenti finanziari che ne costituiscono oggetto.
2. La Banca si impegna a restituire al Cliente, a
conclusione di ogni contratto di Prestito Xxxxxx, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, unitamente alle somme corrispondenti agli eventuali proventi incassati durante il periodo di durata del contratto (“Proventi Sostitutivi”), fatto salvo quanto disciplinato nel successivo comma 5.
3. Il diritto di voto, i proventi e qualsiasi frutto inerente agli strumenti finanziari attribuiti o corrisposti durante la vigenza del singolo contratto di Prestito Xxxxxx nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano alla Banca per tutta la durata del singolo contratto di Prestito Xxxxxx, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4.
4. I Proventi Sostitutivi sono riconosciuti dalla Banca al Cliente secondo le modalità stabilite dalle società emittenti, al netto delle ritenute, esclusivamente con accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato.
5. Il Cliente prende atto e accetta che in ipotesi di
sospensione e/o esclusione dalle negoziazioni dello strumento finanziario oggetto di un contratto di Prestito Xxxxxx, la Banca potrebbe trovarsi nella impossibilità di restituirlo. In tale ipotesi, entro i tempi tecnici necessari, la Banca corrisponde al Cliente una somma di denaro pari al controvalore dello strumento finanziario, determinato moltiplicando la quantità degli strumenti finanziari per il loro valore di mercato del giorno precedente quello di sospensione/esclusione, individuato secondo i criteri contenuti nel Documento Informativo per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione.
Articolo 82. Garanzia
1. In relazione ai contratti di Xxxxxxxx Xxxxxx, la Banca apre, presso la banca indicata nel Documento Informativo e designata terzo custode dei beni costituiti a garanzia, ai sensi dell’art. 2786, comma 2, cod. civ.9, un conto sul quale deposita somme di denaro e/o strumenti finanziari per un ammontare pari al controvalore dei contratti di Prestito Titoli tempo per tempo in essere con ciascuno dei propri clienti.
9 Ai sensi dell’art. 2786 cod. civ., il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono anche essere consegnati a un terzo designato dalle parti.
2. Il conto è intestato alla Banca ed è corredato dall’elenco nominativo dei clienti che tempo per tempo hanno in essere contratti di Prestito Xxxxxx con la Banca con l’indicazione del credito tempo per tempo vantato nei confronti della Banca da ciascuno di essi; l’elenco è aggiornato ogni Giorno Lavorativo Bancario a cura della Banca.
3. Le somme e/o gli strumenti finanziari depositati sul conto di cui al presente articolo sono vincolati a garanzia dell’adempimento, da parte della Banca, degli obblighi di cui al presente Capo e, in relazione a tale fine, sono indisponibili per la Banca per tutta la durata di ciascun contratto di Prestito Xxxxxx a garanzia del quale sono costituiti.
4. Verificatosi l’inadempimento degli obblighi di cui al
comma precedente, la Banca corrisponde al Cliente una somma pari al controvalore dello strumento finanziario non restituito rilevato alla data di scadenza del Prestito Titoli in base ai criteri indicati nel Documento Informativo, mediante accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato, unitamente ai Proventi Sostitutivi e alla relativa remunerazione.
5. Qualora la Banca non adempia all’obbligo di cui al comma precedente, il Cliente ha diritto di escutere la garanzia chiedendo la liquidazione del relativo importo al terzo depositario mediante lettera raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche alla Banca.
6. Nella richiesta di cui al comma precedente, il Cliente
deve indicare il numero di Deposito Amministrato relativo al contratto di Prestito Xxxxxx non adempiuto dalla Banca, la denominazione degli strumenti finanziari non restituiti dalla Banca, la quantità, il loro controvalore alla data di scadenza del Prestito Titoli, allegando il Rendiconto Prestito Xxxxxx che documenta l’operazione, nonché la dichiarazione che la Banca non ha restituito gli strumenti finanziari indicati, i Proventi Sostitutivi, la remunerazione né ha corrisposto la somma pari al loro controvalore e l’indicazione del conto corrente sul quale effettuare il pagamento.
7. Per le finalità di cui al presente articolo la Banca può anche fornire garanzia personale di una primaria istituzione finanziaria terza.
Articolo 83. Diritto di restituzione del Cliente
1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 81, comma 5, la Banca riconosce espressamente al Cliente il diritto di ottenere - in ogni momento - la restituzione di un quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli presi dalla Banca in prestito dal Cliente stesso.
2. Il diritto di restituzione può essere esercitato, per ogni singola operazione di Prestito Titoli, su tutti o parte degli strumenti finanziari mediante comunicazione di ordine di vendita degli strumenti finanziari, ordine di trasferimento degli strumenti finanziari ad altro Deposito Amministrato sul quale non è attivato il servizio Prestito Titoli, o attraverso comunicazione di recesso dal servizio Prestito Titoli.
3. Gli ordini di vendita e/o gli ordini di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto dei contratti di Prestito Titoli nonché le ulteriori comunicazioni di cui al precedente comma devono essere conferiti dal Cliente per iscritto alla filiale presso la quale è aperto il Deposito Amministrato, o con altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, e devono essere formulati in modo chiaro, completo e leggibile.
4. L’ordine di trasferimento degli strumenti finanziari ad altro depositario viene posto in lavorazione entro il Giorno Lavorativo Bancario successivo a quello di ricezione della richiesta.
Articolo 84. Documentazione dei singoli contratti di Prestito Titoli
1. Il Cliente rinuncia esplicitamente ad essere informato del momento in cui il singolo contratto di Prestito Xxxxxx viene effettivamente perfezionato.
2. La Banca invia al Cliente, a norma dell’articolo 15, il Rendiconto Prestito Titoli.
3. La documentazione di cui al comma precedente è
approvata dal Cliente a norma dell’articolo 15, comma 10.
Articolo 85. Remunerazione
1. A fronte di ciascun contratto di Prestito Xxxxxx perfezionato, la Banca riconosce al Cliente la remunerazione indicata nel Documento Informativo.
2. La remunerazione dovuta al Cliente con riguardo ai
contratti di Prestito Xxxxxx stipulati in ciascun mese solare è corrisposta entro l’ultimo giorno del mese solare successivo, mediante accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato.
3. Sulla remunerazione relativa ai contratti di Prestito Xxxxxx e sui Proventi Sostitutivi spettanti al Cliente la Banca provvede ad applicare la ritenuta nella misura tempo per tempo vigente.
CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 86. Giorno Lavorativo Bancario e Orario di Sportello
1. Nel presente Contratto i seguenti termini hanno il significato illustrato a fianco di ciascuno:
• “Giorno Lavorativo Bancario”: i giorni da
lunedì a venerdì nei quali la Banca svolge la propria normale attività;
• “Orario di Sportello”: l’orario di apertura delle filiali/centri corporate al pubblico compreso tra
le ore 8.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo Bancario.
2. Qualora la Banca tenga aperte le proprie filiali/centri corporate anche in giorni e/o orari diversi, tali giorni e orari non sono considerati nel computo dei termini ogni volta che nel presente Contratto è fatto riferimento a un Giorno Lavorativo Bancario e/o all’Orario di Sportello della filiale/centro corporate.
3. Qualora la Banca svolga l’attività oggetto del presente Contratto tramite consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e/o tecniche di comunicazione a distanza, il computo dei termini per l’esercizio del diritto di recesso decorre dalla data di sottoscrizione del relativo documento da parte del Cliente anche qualora ciò avvenga in orari diversi dall’Orario di Sportello e in giorni diversi da un Giorno Lavorativo Bancario.
Articolo 87. Modifiche e integrazioni a norme di contratti in essere tra il Cliente e la Banca
1. Le norme contenute nel presente Contratto si applicano alle operazioni di sottoscrizione, acquisto e vendita di Prodotti Finanziari effettuate a valere su qualsiasi Deposito Amministrato e Posizione Contabile riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto.
2. Le norme del Capo V si applicano alle operazioni di Pronti contro Termine contabilizzate sulle Posizioni Contabili Pronti contro Xxxxxxx, anche se sottoscritte in epoca precedente alla sottoscrizione del presente Contratto.
3. Le norme del presente Contratto integrano e modificano, senza che ciò costituisca novazione, quelle contenute nei precedenti contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, Deposito titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione - con l’eccezione di quelli che disciplinano la costituzione in pegno o altri tipi di vincolo a favore della Banca o di terzi, di strumenti finanziari - Pronti contro Termine, nonché la disciplina applicabile alle Posizioni Contabili in essere alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
Sezione Informazioni
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA
La Banca è autorizzata allo svolgimento dell’attività bancaria e alla prestazione dei Servizi di Investimento indicati nella Richiesta.
Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro il limite attualmente fissato in euro 100.000; tale importo viene aggiornato almeno ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione nell’Unione Europea.
Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415.
L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo”.
Il Fondo indennizza gli investitori entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di
20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, connessi con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo dell’intermediario
Comunicazioni
Le comunicazioni del Cliente alla Banca inerenti al presente Contratto vanno effettuate per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, e inviate alla filiale presso la quale è aperto il Deposito Amministrato, la Posizione Contabile ai quali le comunicazioni si riferiscono o presso la filiale che ha evidenza dei Servizi di Investimento di terzi intestati al Cliente.
Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente sono effettuate:
- se in formato cartaceo, mediante lettera semplice - se non diversamente previsto - all’indirizzo di residenza (o della sede legale in caso di società) del Cliente risultante dalla Richiesta o all’indirizzo fatto conoscere successivamente per iscritto;
- se in formato elettronico, con le modalità concordate nel Contratto Servizi a distanza.
Conferimento degli ordini
Gli ordini sono conferiti dal Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge e con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento; il conferimento degli ordini tramite telefono o tramite internet è subordinato alla sottoscrizione del relativo contratto. Nel caso di conferimento degli ordini tramite telefono, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all’ordine, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa; nel caso di conferimento degli ordini tramite internet, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca.
Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su sua richiesta, nel termine di legge.
Lingua
Il presente Contratto è redatto in lingua italiana che è parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il Cliente e la Banca.
A richiesta del Cliente il Contratto è redatto in lingua tedesca che - nei limiti consentiti dall’infrastruttura tecnico-operativa della Banca - è utilizzata nelle comunicazioni di cui sopra.
Offerta Fuori Sede
Nell’attività di Offerta Fuori Sede di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti in Italia nell’apposito Albo unico dei consulenti finanziari.
Conflitti di interesse
La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel Paragrafo 5 della presente Sezione. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
Rendicontazione
La Banca invia la rendicontazione dell’attività svolta con l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.
La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni riguardanti l’esecuzione dell’ordine previste dalla normativa vigente.
Le informazioni di cui sopra sono trasmesse al Cliente al più tardi il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Se la conferma dell’avvenuta esecuzione deve essere inviata da un terzo soggetto al Cliente, la Banca non provvederà a trasmettere la propria nota di eseguito.
Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, la relativa informativa prevista dalla normativa vigente.
A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, una comunicazione contenente il rendiconto (“Rendiconto Deposito Amministrato”) dei Prodotti Finanziari registrati nel Deposito Amministrato, anche qualora non detenuti dalla Banca per conto del Cliente, alla data di riferimento del medesimo Rendiconto; tale comunicazione riepiloga le operazioni eseguite nel periodo di riferimento, ad eccezione delle operazioni di Prestito Titoli che vengono rendicontate separatamente. La Banca invia al Cliente, con cadenza mensile, il Rendiconto delle operazioni di Prestito Titoli (“Rendiconto Prestito Titoli”).
La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, una comunicazione contenente il rendiconto della Posizione Contabile Rubrica Pronti contro Termine (“Rendiconto Pronti contro Termine”).
La Banca invia al Cliente, con cadenza non superiore all’anno, una comunicazione contenente il rendiconto della Posizione Contabile Rubrica Fondi (“Rendiconto Posizione Fondi”).
Al Cliente con cui la Banca intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell’anno, vengono altresì fornite, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e con cadenza annuale, mediante invio di specifica documentazione, informazioni aggregate su tutti i costi, gli oneri e gli Incentivi, versati a, o percepiti da, un soggetto diverso dal Cliente connessi ai Prodotti Finanziari detenuti dal Cliente e ai Servizi di Investimento prestati dalla Banca nel periodo, nonché i costi e gli oneri relativi al Deposito Amministrato, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi, oneri e Incentivi nonché maggiori dettagli sul contenuto della documentazione ricevuta.
2. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FI- NANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Oltre a quelle riportate nel presente paragrafo, specifiche informazioni sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun prodotto sono contenute nei documenti descrittivi del singolo Prodotto Finanziario (le “Schede Prodotto”, le ”Schede Sintetiche”, il “Modulo conflitti di interesse”, il “Modulo d’ordine”, il “KIID”, il “KID” - ove previsti - o ulteriori documenti diversamente denominati che potranno in futuro essere predisposti/utilizzati) che la Banca consegna/rende disponibile al Cliente in sede di sottoscrizione/acquisto di un Prodotto Finanziario.
PARTE “A”
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti, tra gli altri, i seguenti elementi:
1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario ed eventuali limiti del mercato disponibile per detto strumento;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.
1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO
Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1 Titoli di capitale e titoli di debito, investimenti composti o collegati
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire, di norma periodicamente, gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato/investito.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
Tra i titoli di debito rientrano le obbligazioni che si distinguono, a seconda del soggetto emittente, essenzialmente nelle seguenti categorie:
- titoli di Stato, cioè strumenti emessi dai governi nazionali, ivi compresi quelli dei cosiddetti Paesi Emergenti, sia in euro sia in divisa diversa dall’euro, che prevedono il rimborso del valore nominale alla scadenza e un rendimento cedolare o dato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) e il prezzo di emissione (o il prezzo di acquisto). Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono:
a) buoni ordinari del tesoro (“BOT”), la cui scadenza va dai 3 ai 12 mesi, a tasso fisso, privi di cedole (zero coupon);
b) certificati di credito del tesoro (“CCT”), la cui durata è pari a 7 anni, a tasso variabile e con cedole indicizzate al rendimento dei BOT semestrali o annuali e certificati di credito del tesoro indicizzati all’Euribor 6 mesi (“CCTeu”) la cui durata di norma è pari a 7 anni, a tasso variabile e con cedole semestrali indicizzate all’Euribor 6 mesi;
c) buoni del tesoro poliennali (“BTP”), la cui scadenza va dai 3 ai 30 anni, a tasso fisso, con cedole semestrali;
d) certificati del tesoro zero coupon (“CTZ”), la cui durata è pari o inferiore a 24 mesi, a tasso fisso, privi di cedole;
e) buoni del tesoro poliennali indicizzati all’inflazione europea (“BTP€i”), la cui durata va
dai 5 ai 30 anni, a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate all’indice Eurostat (che
misura l’inflazione dei paesi dell’area euro con esclusione dei prodotti a base tabacco);
f) buoni del tesoro poliennali indicizzati all’inflazione nazionale (“BTP Italia”), la cui durata è pari a 4 anni, a tasso fisso, con cedole semestrali;
- obbligazioni corporate, cioè titoli emessi da società private, essenzialmente banche e società industriali, che si caratterizzano per un maggior rendimento rispetto ai titoli di Stato di simile durata. In questa categoria rientra un’ampia gamma di obbligazioni: alle più semplici obbligazioni a tasso fisso (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse costante per tutta la durata del prestito), a tasso variabile (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse che può variare durante la durata del prestito), indicizzate (il cui rendimento e/o valore di rimborso dipendono dall’andamento di un parametro di riferimento), convertibili (che consentono la facoltà di conversione in azioni), garantite (che presentano profili di rischio contenuti, perché garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell’emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti) si affiancano le obbligazioni caratterizzate da un rischio maggiore, e cioè, quelle strutturate e quelle subordinate. In particolare:
• le obbligazioni strutturate sono costituite da una componente obbligazionaria, con o senza cedola, e da una o più componenti “derivative”, ossia strumenti finanziari derivati (opzioni o swap). Il detentore del titolo assume la posizione di acquirente della componente obbligazionaria e, contestualmente, di acquirente o venditore della componente derivativa. L’obbligazione strutturata in cui il detentore acquista implicitamente il derivato è un prodotto a capitale garantito (ad es. acquisto di una opzione); viceversa, nel caso in cui il detentore effettui una vendita implicita del derivato (ad. es. vendita di una opzione), lo strumento diventa un prodotto atipico e non garantisce l’integrale restituzione del capitale investito. I detentori di titoli di tal genere sono quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata;
• le obbligazioni subordinate sono invece caratterizzate da una posizione deteriore, del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente;
- titoli sovranazionali, quali obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico Paese essendo partecipate da una pluralità di Stati sovrani. La principale caratteristica di tali titoli riguarda il rischio di insolvenza di tali emittenti che è normalmente
contenuto in quanto la difficoltà finanziaria di uno Stato viene di norma compensata dalla relativa stabilità degli altri Stati;
- asset backed securities (“ABS”), quali obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, pagano al detentore una serie di cedole a scadenze prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili. Il detentore di tali titoli assume il rischio di mancato rimborso, in tutto o in parte, del capitale prestato qualora l’ammontare dei crediti ceduti oggetto di cartolarizzazione non venga in tutto o in parte incassato.
Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell’ambito di un’unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell’investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l’assunzione dei rischi caratteristici del particolare tipo di investimento, diversi da quelli propri delle varie componenti.
1.2 Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato (“MR”) o su un sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”) o su un sistema organizzato di negoziazione (“OTF”) (“Sede di Negoziazione”) si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.
Per i titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3 Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in
particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4 Il rischio d’interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo sia detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. È dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5 Rischio Paese
Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un Paese Emergente e/o sono denominati nella relativa divisa nazionale, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare un’elevata volatilità dei mercati interni con conseguente diminuzione del prezzo del titolo e/o peggioramento del tasso di cambio. In caso di insolvenza dell’emittente l’investitore può non incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti.
1.6 Rischio di Mercato
È il rischio riferito all’investimento in strumenti finanziari connesso all’evoluzione del mercato in generale: prescinde dalle caratteristiche intrinseche del singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni del mercato.
1.7 Rischio opzione
Se il rendimento dello strumento finanziario è legato alle performance di un parametro di riferimento (azioni, divise, fondi, tasso di inflazione, materie prime, tassi monetari, indici) attraverso l’incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo.
1.8 L’effetto della diversificazione degli investimenti
1.8.1 OICR
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere diminuito attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote di Fondi Comuni di Investimento o in azioni di SICAV (“Società di Investimento a Capitale Variabile”) ("Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio" o “OICR”). Il patrimonio del Fondo Comune di Investimento è affidato ad un gestore (SGR) ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della SGR. Con la partecipazione al Fondo Comune di Investimento il
sottoscrittore è proprietario di una fetta del patrimonio del fondo stesso, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede, non è esposto al rischio di insolvenza dell’emittente il fondo stesso, neppure nel caso in cui le società che ne hanno curato o curano l’attività di costituzione, gestione, amministrazione, etc. risultino insolventi. Viceversa è esposto, tra l’altro, sia al rischio che le azioni, obbligazioni e gli altri strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo Comune di Investimento (ossia le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati) perdano valore sia che le società emittenti i predetti strumenti finanziari diventino insolventi. Simili ai Fondi Comuni di Investimento nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono dotate di personalità giuridica e il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle SICAV gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa. Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, Fondi Comuni di Investimento che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
1.8.2 ETF
Gli Exchange Traded Fund (“ETF”) o “fondi indicizzati quotati” sono fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una Sede di Negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella Sede di Negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value).
E’ una tipologia di OICR le cui quote sono negoziate nelle Sedi di Negoziazione come semplici azioni e il cui rendimento è pari all’andamento dell’indice sottostante: unico obiettivo d’investimento dell’ETF è quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva, comprando nella stessa proporzione gli strumenti finanziari che compongono il paniere dell’indice di riferimento o creando il portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari (replica fissa). Esso riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione: al pari dei Fondi Comuni di Investimento, consente di diversificare il portafoglio con un unico investimento; al pari dei titoli azionari, è sempre negoziabile nel mercato di riferimento con quotazioni in tempo reale. Può pagare proventi periodici o prevederne il reinvestimento.
L’acquirente di un ETF (i) non è esposto al rischio di default della società emittente, è esposto (ii) al rischio che le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari in cui l’ETF investe il patrimonio perdano parzialmente o totalmente di valore e (iii) al rischio di cambio qualora la valuta di riferimento dell’indice sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all’euro. A tale tipologia di ETF si affiancano:
• quelli strutturati, le cui quote sono negoziate come semplici azioni con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione
dell’andamento dell’indice al quale si riferiscono ma che possono essere volte: a) alla protezione del capitale investito pur partecipando agli eventuali rialzi dell’indice di riferimento; b) a partecipare, tramite meccanismi a leva, in maniera più che proporzionale all’andamento dell’indice di riferimento, moltiplicando i guadagni o le perdite; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti dell’indice di riferimento, generando proventi quando questo scende; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse;
• sintetici (replica sintetica), detti anche “swap based”, la cui replica dell’indice viene realizzata non attraverso l’acquisto, nella stessa proporzione, degli strumenti finanziari che compongono il paniere dell’indice di riferimento o con la creazione di un portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari, ma tramite la stipula di un contratto derivato (swap). Con il contratto di swap, l’ETF investe in un paniere di strumenti finanziari, detto “substitute basket”, e paga la performance del citato paniere alla controparte swap, che a sua volta retrocede all’ETF il rendimento dell’indice di riferimento, al netto dei costi. Il contratto di swap introduce un potenziale rischio controparte rappresentato dal rischio che il soggetto con cui è stato sottoscritto il derivato non onori gli impegni assunti.
2. LA LIQUIDITÀ E LE SEDI DI NEGOZIAZIONE
2.1 Definizione di liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati sulle Sedi di Negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette Sedi. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nelle Sedi di Negoziazione cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
2.2 Sede di Negoziazione
Per “sede di negoziazione” si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
2.3 Mercato Regolamentato (“MR”)
Sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla relativa disciplina.
2.4 Sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”)
Un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.
2.5 Sistema organizzato di negoziazione (“OTF”)
Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.
3. LA DIVISA E IL RISCHIO DI CAMBIO
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli cosiddetti emergenti, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI
4.1 Denaro e valori depositati
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Le informazioni relative al deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari sono contenute nel Paragrafo 3 della presente Sezione.
4.2 Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni sulle commissioni, spese ed altri oneri dovuti all’intermediario per la prestazione dei suoi servizi. L’investitore deve sempre considerare che tali commissioni, spese e oneri vanno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungono alle perdite subite.
4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. L’investitore deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.
4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (“Order Routing”), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di
essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.
4.5 Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6 Operazioni eseguite fuori da MR, MTF o OTF
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai MR, MTF o OTF. L’intermediario cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta dello stesso (agire, cioè, per conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR, MTF o OTF. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
4.7 Rischio connesso al bail-in
Ove rilevante in relazione allo specifico strumento oggetto di investimento (si veda la relativa documentazione informativa), si fa presente che, anche a prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza, in caso di dissesto o rischio di dissesto dell’emittente, lo strumento di cui trattasi potrebbe essere soggetto all’applicazione del bail-in, previsto dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD), che comporta la svalutazione, fino all’azzeramento, del credito dell’investitore ovvero la sua conversione in azioni.
PARTE “B”
Nella presente parte “B”, i termini “investitore” e “intermediario” sono sostituiti rispettivamente con “Cliente” e “Banca”.
LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte del Cliente è ostacolato dalla loro complessità: prima di concludere un’operazione avente ad oggetto tali strumenti, è necessario avere ben compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il Cliente deve considerare che la complessità di tali strumenti può dare luogo a una valutazione di non adeguatezza dell’operazione: in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adeguata per molti clienti. Si illustrano di seguito, in estrema sintesi, alcuni dei più diffusi strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 1-bis lett. c) del T.U.F., quali, warrant, covered warrant, certificates, Etc e Etn, rinviando per la descrizione delle caratteristiche, modalità di funzionamento e relativi rischi alla specifica documentazione informativa predisposta dalla Banca nonché ai prospetti informativi pubblicati sui siti delle Sedi di Negoziazione.
Per ciò che riguarda invece gli strumenti finanziari derivati, diversi dai valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c) del T.U.F., negoziati in una Sede di Negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze
di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margini, e cioè, opzioni e futures, si rinvia, per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei relativi rischi, al contratto che disciplina tale specifica operatività.
1. WARRANT – COVERED WARRANT – CERTIFICATES
1.1 Warrant
Il warrant è un titolo che incorpora un’opzione e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
L’emittente del warrant può anche non coincidere con l’emittente dell’attività sottostante.
Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) o al fine di raccogliere nuove risorse finanziarie mediante aumenti di capitale.
Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto allo strumento finanziario principale e può essere negoziato sui mercati.
1.2 Covered Warrant
Il covered warrant è un titolo che incorpora un’opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
I covered warrant plain vanilla costituiscono la categoria più semplice: incorporano unicamente la facoltà di acquisto (covered warrant call) o di vendita (covered warrant put); i covered warrant strutturati o esotici sono più complessi: incorporano una combinazione di più opzioni call e/o put e/o di alcune opzioni esotiche (ad esempio i covered warrant su tassi, covered warrant rainbow). Sono negoziati su Sedi di Negoziazione.
1.3 Certificates
Il certificates è un titolo (che può incorporare una o più opzioni) negoziabile che conferisce all’acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell’attività sottostante e di ricevere (al momento dell’esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificates sia rispettivamente di stile europeo o americano, l’attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell’attività sottostante. In caso di rimborso dell’investimento da parte dell’emittente, hanno rango superiore alle azioni ma inferiore alle obbligazioni non garantite e altri strumenti analoghi. I certificates senza effetto leva sono denominati investment certificates, quelli con effetto leva leverage certificates.
1.4 Rischi specifici
Il Cliente può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l’incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al Premio pagato e quindi un profitto o una perdita.
La perdita massima per il Cliente è pari al capitale investito, ossia all’importo pagato per l’acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il Premio).
Il profitto per il Cliente è di norma pari:
- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell’esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio;
- nel caso di covered warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio al momento dell’esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.
2. I RISCHI COMUNI AI WARRANT – COVERED WARRANT E CERTIFICATES
I fattori più rilevanti fonte di rischi generali sono quelli illustrati nella parte “A” di cui sopra. Il Cliente deve altresì valutare il seguente ulteriore fattore.
2.1 Leva finanziaria – Effetto leva
Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il Premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il Premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il
c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L’utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell’investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.
3. ETC
Gli Exchange Traded Commodities (“ETC”) sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon senza scadenza) emessi da una “società veicolo” a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in materie prime (es. oro, platino, argento, palladio, zucchero, soia, petrolio etc.) e in questo caso sono definiti ETC physically based o in contratti derivati (es. future) su materie prime. Diversamente dagli ETF che devono garantire un certo grado di diversificazione, gli ETC possono riferirsi anche ad una singola materia prima o a indici poco diversificati. Il valore degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all’andamento dei prezzi delle materie prime o degli indici di materie prime, eventualmente convertito in euro nel caso in cui la valuta di negoziazione sia diversa dalla divisa europea. Sul mercato EtfPlus di Borsa italiana gli ETC sono negoziati come delle azioni e sono soggetti ai rischi connessi alla perdita parziale o totale di valore delle materie prime (o dell’indice di materie prime) e al rischio di default della società emittente. Anche tra gli ETC si trovano prodotti sintetici o swap based. Nel caso di ETC che offrono la replica di una materia prima deperibile, gli emittenti sono obbligati ad utilizzare una struttura sintetica, mentre per gli ETC che offrono la replica di un metallo prezioso (oro, platino, palladio e argento) possono scegliere se attuare la replica fisica, investendo direttamente sui metalli preziosi fisici, o la replica sintetica.
4. ETN
Gli Exchange Traded Notes (“ETN”) sono titoli senza scadenza emessi da una “società veicolo” a fronte dell’investimento diretto dell’emittente nel sottostante (diverso dalle materie prime) o in contratti derivati sul medesimo. Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusivamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi agli ETN. Il valore, la negoziazione, e i rischi sono i medesimi degli ETC.
5. OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI REGOLAMENTATI
Il presente punto contiene una breve illustrazione delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti finanziari derivati negoziati fuori dalle Sedi di Negoziazione (OTC) di più frequente utilizzo: swap e opzioni.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati OTC. La Banca alla quale si rivolge il Cliente di norma si pone, per tali contratti, in contropartita diretta del Cliente stesso (agisce, cioè, per conto proprio). In tale ipotesi, il prezzo applicato dalla Banca al Cliente viene determinato sulla base di una metodologia standard di cui si serve la Banca, conforme a quelle generalmente in uso sul mercato, che utilizza molteplici parametri, indici e tutti i fattori rilevanti desunti da primarie fonti. Salvo il caso in cui la Banca si ponga in contropartita diretta del Cliente, per le operazioni effettuate fuori dalle Sedi di Negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione. In ogni caso, per tutte le operazioni trattate sinteticamente nel presente punto, può risultare difficile apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per i motivi sopra esposti, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei rischi di tali tipologie di operazioni si rinvia allo specifico contratto che disciplina l’operatività in strumenti finanziari derivati OTC e alla specifica documentazione informativa predisposta dalla Banca.
5.1 I contratti di swap
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. In quanto non negoziati in una Sede di Negoziazione e non esistendo una forma standard (ma al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso), potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è, solo dal punto di vista teorico, nullo: le condizioni dell’operazione dovrebbero essere fissate in modo tale che il valore attuale dei flussi di cassa attesi pagati da una delle parti sia pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi pagati dall’altra. Nella realtà, l’origination e l’esecuzione dell’operazione comportano l’assunzione di costi da parte della Banca che non sarebbero coperti qualora l’operazione fosse perfezionata secondo il principio teorico appena illustrato, vale a dire con tasso allineato al valore medio di mercato e, quindi, con valore di partenza nullo. La Banca, oltre a coprire i costi e i rischi dell’operazione, deve anche garantirsi un ritorno economico: conseguentemente il prezzo effettivo convenuto per l’operazione non è mai nullo, neppure alla stipula del contratto, perché tiene conto dei costi e dei rischi che la Banca assume e della sua remunerazione, come meglio descritti nella documentazione pre- contrattuale e contrattuale. Il valore iniziale netto di uno swap è sempre un importo diverso da zero, positivo per la Banca e negativo per il Cliente. Il valore iniziale può modificarsi rapidamente, in senso
negativo o positivo per il Cliente, a seconda di come si muove il parametro al quale è collegato il contratto. Nel caso di rimodulazione il valore della nuova operazione comprende, in tutto o in parte, il Mark to Market (valore corrente di mercato determinato dalla Banca secondo criteri generalmente accolti nel mercato medesimo) dell’operazione rimodulata, i costi assunti dalla Banca in fase di origination e la remunerazione della stessa. Prima di sottoscrivere un contratto, il Cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, il Cliente può essere chiamato dalla Banca a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore del Cliente esso potrà essere effettivamente incassato solo se la controparte risulterà solvibile. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
5.2. I contratti di opzione
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il Cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
5.2.1 L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione, uno strumento finanziario altamente volatile, comporta anche la possibilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso il Premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, il Cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante.
5.2.2 La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il Premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante.
L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
PARTE “C”
Nella presente parte “C”, i termini “investitore” e “intermediario” sono sostituiti rispettivamente con “Cliente” e “Banca”.
1. IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO
Il servizio consiste nell’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta. In termini pratici ciò equivale a dire che la Banca vende al Cliente strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal Cliente stesso.
Nell’attività di negoziazione per conto proprio, la Banca:
- impegna “posizioni proprie”, cioè esegue gli ordini di acquisto o di vendita del Cliente con strumenti finanziari già presenti nel suo portafoglio;
- entra nel contratto di compravendita come controparte diretta del Cliente.
La negoziazione per conto proprio con il Cliente da parte della Banca è considerata esecuzione degli ordini del Cliente e pertanto è soggetta agli obblighi inerenti all’esecuzione alle condizioni migliori.
La Banca si impegna a non utilizzare le informazioni relative ad ordini in sospeso di clienti per negoziare per conto proprio gli strumenti finanziari ai quali l'ordine si riferisce, o strumenti finanziari collegati.
2. IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
Attraverso il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti la Banca conclude accordi di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto dei clienti: la Banca che ha ricevuto l’ordine di acquisto e di vendita, individua fra più sedi, ossia mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione, internalizzatori sistematici, quella sulla quale eseguire l’ordine, cercando di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. Il servizio comprende la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
3. IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
Attraverso il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, riguardanti uno o più strumenti finanziari, la Banca che ha ricevuto l’ordine di acquisto o di vendita dal Cliente, lo trasmette ad un altro intermediario per la sua esecuzione. Attraverso il servizio di trasmissione di ordini, il Cliente incarica la Banca di selezionare un altro operatore il quale provvederà ad eseguire l’ordine del Cliente. Sarà, quindi, cura e dovere della Banca che ha ricevuto l’ordine, cercare il negoziatore capace di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
4. IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
4.1 Il Servizio di Collocamento
È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sportelli bancari etc.) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l’emittente e l’intermediario collocatore, finalizzato appunto all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l’offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell’ambito dello svolgimento di un’operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, mentre si tratta di vendita quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti.
Il servizio di collocamento può avvenire:
- con assunzione a fermo, quando la Banca li sottoscrive essa stessa e poi li vende al pubblico; oppure
- sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto “periodo di collocamento” rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure è costretta ad acquistarli, se aveva concordato con l’emittente una forma di garanzia;
- senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari. Il rischio della riuscita dell’operazione rimane in capo al solo emittente.
4.2 La distribuzione di prodotti bancari e assicurativi La distribuzione riguarda i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi dalla Banca, i prodotti di investimento assicurativi e Servizi di Investimento di terzi.
5. IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Il servizio di gestione di portafogli è uno dei servizi di investimento disciplinati nel T.U.F. che consente al Cliente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire il proprio patrimonio e nell’esecuzione delle relative operazioni.
Nel servizio di gestione di portafogli il Cliente conferisce al Gestore (Gestore di Portafogli) un patrimonio determinato, costituito da denaro o da strumenti finanziari o da entrambi con l’incarico di gestirlo mediante operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari.
Nello svolgimento del servizio, il Gestore decide per conto del Cliente quali strumenti finanziari andranno a comporre il portafoglio gestito al fine di valorizzarlo e provvede anche a tutte le operazioni necessarie per acquistarli e venderli.
L’autonomia decisionale del Gestore non è illimitata: infatti, il Cliente può orientare la rischiosità del servizio definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche e il grado di rischio di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dal Gestore - che, anche se entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da margini di discrezionalità - circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il Gestore deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. Il Cliente deve informarsi approfonditamente, presso il Gestore o presso la Banca che distribuisce il servizio, sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende scegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Per poter concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, il Cliente e il Gestore, anche per il tramite della Banca che distribuisce il servizio, devono valutare se l’investimento è adeguato per il Cliente, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli
obiettivi d’investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
Il Cliente, con le modalità definite nel contratto, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il Gestore.
Il Gestore non garantisce al Cliente il raggiungimento di alcun risultato ma unicamente che il patrimonio conferito sarà gestito secondo le caratteristiche della linea di gestione scelta.
La Banca non fornisce il servizio di gestione di portafogli ma si limita a distribuire il servizio prestato da altri intermediari.
6. LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE
Il Cliente può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:
a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio che conferisce in gestione e dei limiti previsti per ciascuna categoria;
b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
6.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari e alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per il Cliente, si rimanda alla parte “A” del presente Paragrafo sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio delle linee di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
6.2 La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Per molti clienti deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. Il Gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni o utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente Paragrafo). Il Cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con il Gestore, anche tramite la Banca che distribuisce il servizio, l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche, deve:
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni
negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti del Gestore.
7. GLI ALTRI RISCHI GENERALI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
7.1 Richiamo
Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dal Gestore per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che il Cliente prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle precedenti parti “A” e “B”.
7.2 Commissioni ed altri oneri
Prima di concludere il contratto di gestione, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti al Gestore. Tali informazioni sono riportate nel contratto di gestione nonché nella documentazione informativa che la Banca consegna al Cliente prima che questi sottoscriva il contratto di gestione di portafogli.
PARTE “D”
I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Il grado di rischiosità dei prodotti di investimento assicurativi dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'impresa di assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'impresa di assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie dei prodotti di investimento assicurativo.
1. POLIZZE DI RAMO I COLLEGATE AD UNA GESTIONE SEPARATA
Questi prodotti prevedono l’investimento del premio versato in una gestione separata. La gestione separata è un portafoglio di investimento gestito separatamente dai restanti attivi dell’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Il patrimonio della gestione separata può essere investito solo in titoli (prevalentemente titoli di Stato o obbligazioni) che rispettino l’esigenza di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti. La normativa stabilisce in modo dettagliato le attività in cui possono essere investite le risorse della gestione separata.
Sul capitale investito è inoltre prevista la garanzia dell’impresa di assicurazione di restituzione del capitale e/o rendimento mimino riconosciuta alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato. L’indicazione delle garanzie è riportata nelle Condizioni di Assicurazione del singolo prodotto.
2. POLIZZE DI RAMO III – UNIT LINKED
Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno assicurativo/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti
finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi indicati nella parte “A” del presente Paragrafo, punto 1.8.1 OICR.
3. POLIZZE DI RAMO III – INDEX LINKED
Questi prodotti collegano l’andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Questi prodotti, di fatto, associando una copertura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggetti come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall’andamento dell’attività sottostante cui è legata la componente derivativa, dall’altra parte il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria.
I prodotti index linked possono prevedere la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.
I prodotti index linked sono soggetti, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all’eventualità che l’emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato cui è collegato il prodotto; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni del prodotto di investimento assicurativo risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.
4. POLIZZE DI RAMO V (POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE)
Questi prodotti prevedono l’impegno dell’impresa di assicurazione, in modo svincolato dal ricorrere di eventi attinenti la vita umana, di pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici.
Qualora siano collegati ad una gestione separata, questi prodotti non presentano rischi specifici per l’investitore– contraente.
Nel caso in cui, invece, i prodotti siano collegati ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.
5. POLIZZE MULTIRAMO
Questi prodotti presentano sia una componente collegata a una gestione separata sia una componente unit linked le cui caratteristiche e i cui rischi sono descritti più sopra. La composizione delle componenti può essere predeterminata dal prodotto oppure scelta dall’investitore.
3. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Al fine di salvaguardarne l’integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca, anche tramite Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a., società consortile del Gruppo, in idonei locali di una specifica struttura centrale, Ufficio Caveau, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l’accesso, negli orari
previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori.
Gli strumenti finanziari dei clienti sono depositati/registrati/evidenziati in Depositi Amministrati o Posizioni Contabili presso la Banca intestati a ciascun Cliente, riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto. Le somme di denaro sono depositate nei conti correnti e nei depositi nominativi intestati a ciascun Cliente.
Ciascun Deposito Amministrato e ciascuna Posizione Contabile costituiscono, a tutti gli effetti, patrimonio distinto da quello di ciascuno degli altri clienti e da quello della Banca, in modo tale che la Banca sia sempre in grado di ricostruire con certezza, in qualsiasi momento, sia la posizione in strumenti finanziari che in liquidità di ciascun Cliente.
Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso depositari centrali o presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento UE che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi e soggetti a regolamentazione e vigilanza specifica.
Il sub-deposito degli strumenti finanziari è subordinato ad apposita autorizzazione del Cliente: tale autorizzazione è contenuta nella Sezione Norme Contrattuali, Capo VIII, del presente Contratto, ove è disciplinato il Deposito Amministrato sul quale sono depositati/registrati/evidenziati i Prodotti Finanziari oggetto del Contratto.
La Banca sceglie i sub-depositari - italiani o esteri, UE o di paesi terzi - sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui essi operano ed eventualmente del paese di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito.
La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative, ivi compresa la struttura dei conti (ad es. segregati o omnibus), maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub- deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengono custoditi o movimentati. In particolare, i conti omnibus sono conti nei quali sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, insito nell’utilizzo di tali conti, nell’ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus per il sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela presso la rete di sub-depositari, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili con l’indicazione del sub-depositario degli strumenti finanziari detenuti per conto di ciascun Cliente, e pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti in qualsivoglia configurazione operativa. La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile.
La Banca monitora periodicamente l’attività dei sub- depositari, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.
In caso di sub-deposito presso intermediari di paesi terzi, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub- depositati possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano o UE: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub- deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.
In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi. La Banca informa il Cliente dell’esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub- depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati dal presente Contratto o da altri contratti o accordi stipulati tra la Banca e il Cliente.
Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti sono disciplinate nella Sezione Norme Contrattuali, Capo VIII.
Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali gli strumenti finanziari siano stati sub-depositati.
I conti intestati alla Banca per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della Banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei confronti della Banca, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente.
4. INCENTIVI
La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimento, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”). L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o, qualora quest’ultimo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente.
Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.
In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento.
La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti
finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti).
In particolare, la Banca:
• ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente;
• si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio.
Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.
5. DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE – DESCRIZIONE SINTETICA
La Banca, in quanto intermediario polifunzionale, svolge un’ampia gamma di attività che possono determinare l’insorgere di conflitti di interesse tra la Banca stessa e i suoi clienti ovvero tra i suoi clienti, nel momento della prestazione di Servizi di Investimento o di servizi accessori o di una combinazione di essi.
La Banca applica e mantiene un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell’organizzazione della Banca stessa nonché della natura, dimensioni e complessità della sua attività.
Tale politica tiene anche conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al Gruppo.
La Banca controlla con periodicità almeno annuale l’efficacia della politica adottata per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare eventuali carenze provvedendo, in tale ipotesi, ad apportare le necessarie correzioni.
Nel prosieguo si fornisce una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse applicata dalla Banca. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Le modifiche rilevanti alla politica di gestione dei conflitti di interesse sono comunicate al Cliente in tempo utile prima della loro applicazione.
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE
La Banca ha identificato le tipologie di conflitti la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un proprio Cliente; i principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:
• la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione a Prodotti Finanziari e a Servizi di Investimento emessi, gestiti, collocati/distribuiti, dal Gruppo comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare un Prodotto Finanziario o un Servizio di Investimento in funzione dell’appartenenza al medesimo Gruppo dell’emittente/gestore o in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per l’attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per il Cliente;
• la produzione e diffusione di raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti partecipativi o di finanziamento o alle quali il Gruppo presta Servizi di Investimento o accessori, comporta l’insorgere di un conflitto di interesse in quanto la Banca potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di questi interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente;
• la prestazione del servizio di gestione di portafogli può comportare l’insorgere di conflitti di interesse nel caso in cui gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito siano emessi o gestiti dal Gruppo ovvero qualora il gestore di portafogli di Gruppo riceva incentivi dai soggetti che emettono e/o gestiscono gli strumenti finanziari inseriti nel patrimonio gestito;
• l’inserimento nelle gestioni di portafogli di strumenti finanziari emessi da società con le quali il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l’insorgere di un conflitto di interessi, in quanto i gestori di portafogli del Gruppo potrebbero essere indotti ad inserire questi strumenti finanziari nelle gestioni in funzione di tali interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l’investitore;
• il collocamento (con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile) di strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo intrattiene rapporti creditizi o partecipativi o alle quali il Gruppo presta servizi di finanza aziendale, comporta l’insorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare uno strumento finanziario in funzione della riduzione del proprio rischio finanziario o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l’investitore;
• la contestuale prestazione, anche a livello di Gruppo, del servizio di consulenza alle imprese ad una pluralità di clienti o la prestazione di tale servizio congiuntamente all’erogazione del credito o alla detenzione di partecipazioni strategiche può comportare diverse situazioni di conflitto di interessi, quali, ad esempio, le situazioni in cui il Gruppo presti consulenza o finanzi più cordate in competizione per la stessa acquisizione o si venga a trovare, a diverso titolo, sui due lati della stessa operazione (ad es. consulente del compratore e azionista del venditore).
RIMEDI ADOTTATI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
La Banca e le altre società del Gruppo hanno posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interesse, tra le quali:
• la separazione funzionale e logistica (c.d. Chinese Walls) tra le strutture organizzative che prestano servizi di finanza aziendale alle imprese (c.d. lato Corporate) e quelle che prestano servizi e attività nei confronti dei clienti al dettaglio ovvero dei mercati finanziari (c.d. lato Market), affinché:
- le strutture appartenenti al lato Market non vengano a conoscenza delle informazioni privilegiate conosciute dalle strutture del lato Corporate;
- le strutture del lato Market non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate;
• un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni “sensibili” (c.d. Watch List), cioè di quelle situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a gestire tali conflitti;
• la tenuta di un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate/confidenziali relative alla Banca e/o alle società quotate clienti della Banca e del Gruppo;
• un documento di regole per garantire l’indipendenza della funzione di analisi e ricerca;
• un codice di comportamento di Gruppo contenente, tra l’altro, norme in materia di gestione delle informazioni confidenziali e operatività personale dei dipendenti;
• un documento di regole che disciplina le operazioni personali degli esponenti aziendali e dei dipendenti;
• un documento di regole per la commercializzazione dei prodotti finanziari e linee guida sulla product governance di Gruppo in materia di prodotti complessi destinati alla clientela retail;
• una strategia di trasmissione ed esecuzione di ordini;
• un documento di regole volto a garantire che gli Incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti;
• una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, la Banca raccomandi esclusivamente i Servizi di Investimento e i Prodotti Finanziari adatti al Cliente o al potenziale Cliente, escludendo la possibilità per il Cliente di perfezionare operazioni relativamente alle quali la Banca si trovi in una situazione di conflitto di interessi.
Laddove nella prestazione dei Servizi di Investimento e/o accessori le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, la Banca informa chiaramente il Cliente della natura e delle fonti dei conflitti nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e le azioni intraprese per attenuarli.
6. SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRAS- MISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI Il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ha tra i suoi obiettivi principali sia quello di creare un ambiente finanziario competitivo ed armonizzato per i mercati regolamentati e per le imprese di investimento sia quello di rafforzare la tutela degli investitori, l’efficienza e l’integrità dei mercati finanziari stessi.
BEST EXECUTION
Nell’ambito della disciplina comunitaria MiFID, ha particolare rilievo l’intervento normativo in tema di best execution, che impone agli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il Cliente nell’esecuzione dei suoi ordini. Tale disciplina si pone l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori.
La best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di
negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio.
In conformità alla normativa MiFID, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, la Banca rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò può impedire alla Banca di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia. L’eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al Cliente. Inoltre si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al Cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, ad effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.
La Banca è tenuta ad effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la best execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia inizialmente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al Cliente.
STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
La Banca trasmette gli ordini relativi a ciascuna categoria di strumenti finanziari negoziati sul mercato secondario, diversi dai Derivati OTC e dai pronti contro termine, a Banca IMI S.p.A., appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, (“Banca IMI”) che provvede alla relativa negoziazione secondo i principi della sua strategia di esecuzione (disponibile nella sezione Servizi di Investimento del Sito Internet della Banca) anche in qualità di internalizzatore sistematico, vale a dire come soggetto che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio gli ordini dei clienti al fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.
La selezione del negoziatore nasce principalmente in ragione della sua strategia di esecuzione degli ordini e dei fattori considerati determinanti (corrispettivo totale, probabilità di esecuzione, rapidità di esecuzione) ai fini dell’individuazione delle sedi di negoziazione che assicurino il miglior risultato possibile per il Cliente.
In particolare il modello prescelto presenta vantaggi in termini di costo complessivo della transazione:
• in virtù delle sinergie esistenti tra la Banca e Banca IMI derivanti dall’integrazione dei sistemi informativi e dalla gestione integrata delle diverse fasi del processo di negoziazione;
• in quanto la stabilità e la rilevanza dei volumi garantiti all’intermediario di Gruppo consente, da un lato, di minimizzare i costi di ciascuna transazione, dall’altro, di godere di favorevoli condizioni commerciali per l’accesso diretto ed indiretto ai mercati.
A maggior tutela del Cliente, qualora nel normale processo di trasmissione telematica degli ordini dovessero rilevarsi anomalie, la Banca può inoltrare l’ordine ai diversi mercati di riferimento che Banca IMI ha individuato nella propria strategia di esecuzione utilizzando un diverso negoziatore. In tali situazioni, non essendo possibile applicare il modello di best execution
dinamica, la Banca potrebbe dover richiedere ai clienti di inoltrare gli ordini con istruzione specifica indicante la sede di esecuzione.
NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU DERIVATI NON QUOTATI
Nel caso di negoziazione di ordini aventi ad oggetto Derivati OTC su tassi di interesse, cambi e commodities, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo. Il prezzo finale è la somma dei seguenti elementi: prezzo teorico, determinato attraverso modelli interni di valutazione, costo della copertura dei rischi di mercato, costo applicabile a copertura di tutti gli altri rischi sostenuti dalla Banca. Tali elementi sono meglio descritti nella documentazione contrattuale delle singole operazioni, nella quale viene altresì indicato l’ammontare massimo del costo di copertura sia dei rischi di mercato sia di tutti gli altri rischi.
NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU PRONTI CONTRO TERMINE
Anche nel caso di negoziazione di ordini aventi ad oggetto pronti contro termine, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento la curva dei tassi di mercato.
Sezione Firme
FIRMA DEL CLIENTE
Il Cliente conferma di aver ricevuto un esemplare del presente documento contenente le Norme Contrattuali del Contratto Prestazione Servizi di Investimento e Servizi Aggiuntivi, i cui Capi VIII e IX disciplinano rispettivamente il Deposito Amministrato e il Prestito Xxxxxx, nonché la Sezione Informazioni in tempo utile prima della firma qui sotto apposta.
Con la firma qui apposta, il Cliente approva tutte le norme riportate in questo documento, anche se relative a servizi richiesti in momenti diversi.
Firma del Cliente10
APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE ONEROSE DA PARTE DEL CLIENTE
Il Cliente approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 cod. civ., le seguenti clausole, contenute nella Sezione Norme Contrattuali:
Art. 2 (comma 1 - autorizzazione alla Banca ad agire anche in nome proprio); Art. 6 (comma 1 - rapporto a firme disgiunte);
Art. 6 (comma 4 - modifica/revoca della facoltà di disporre separatamente del deposito); Art. 8 (cessazione e modifica del potere di rappresentanza);
Art. 10 (comma 1 - modalità di invio delle comunicazioni della Banca al Cliente in caso di sottoscrizione del Contratto Servizi a distanza);
Art. 11 (comma 3 - esclusione del diritto di recesso in caso di offerta fuori sede del presente Contratto);
Art. 11 (comma 5 - esclusione della responsabilità della Banca, nel caso di consegna al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali comunque intestati, denaro contante o strumenti finanziari di qualsiasi tipo, anche in caso di furto, sottrazione, smarrimento);
Art. 12 (comma 1 - la Banca non darà corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest’ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI; l’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del codice LEI presso la LOU rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico);
Art. | 12 | (comma 3 - indisponibilità delle somme e/o degli strumenti finanziari necessari al regolamento contabile, dalla data del conferimento dell’ordine del Cliente); |
Art. | 12 | (comma 4 - mancanza di somme o strumenti finanziari in misura sufficiente - non esecuzione dell’ordine da parte della |
Banca senza obbligo di informare il Cliente); | ||
Art. | 14 | (comma 2 - riconoscimento della funzione di estinzione dei propri debiti degli addebiti in conto corrente); |
Art. | 14 | (comma 5 - vendita degli strumenti finanziari in caso di inadempimento del Cliente); |
Art. | 15 | (comma 10 - approvazione tacita della documentazione relativa alle operazioni periodiche aventi ad oggetto quote/azioni |
di OICR, del Rendiconto Deposito Amministrato, del Rendiconto Prestito Titoli e dei Rendiconti Rubrica Fondi e Rubrica | ||
Art. | 18 | Pronti contro Xxxxxxx); (esonero da responsabilità per la Banca); |
Art. | 19 | (comma 3 - effetti del recesso dal presente Contratto sul Deposito Amministrato e sulla Posizione Contabile); |
Art. | 19 | (comma 4 - estensione del recesso dal Deposito Amministrato al Prestito Titoli - Obbligo per il Cliente di dare istruzioni |
Art. | 19 | alla Banca per il trasferimento degli eventuali Prodotti Finanziari); (comma 5 - non estensione del recesso dal Prestito Xxxxxx ad altri contratti); |
Art. | 19 | (comma 6 - chiusura della Posizione Contabile); |
Art. | 20 | (comma 1 - facoltà per la Banca di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche - |
Art. | 20 | termini di preavviso); (comma 3 - facoltà per la Banca di modificare la Sezione Informazioni e i parametri sui quali si fonda la valutazione di |
adeguatezza – termini di preavviso); | ||
Art. | 22 | (risoluzione stragiudiziale di controversie); |
Art. | 23 | (legge regolatrice e foro competente); |
Art. | 26 | (comma 3 - esclusione dal servizio di consulenza della garanzia di risultato); |
Art. | 27 | (comma 1 - potenziali situazioni di conflitto verso emittenti i cui strumenti finanziari sono oggetto della consulenza della |
Art. | 27 | Banca); (comma 6 - conseguenze della sospensione del servizio di consulenza nell’operatività in Derivati OTC); |
10 Il nome e cognome dell’intestatario o dei cointestatari sono indicati nella Parte Prima, Sezione Dati Identificativi del Cliente e Sezione Firme.
Nel Contratto intestato a Persona Giuridica, Impresa o Ente, la Denominazione o la Ragione sociale o la Ditta e il nome e cog nome del firmatario sono indicate nella Parte Prima Sezione Dati Identificativi del Cliente e Sezione Firme.
Art. | 28 | (comma 11 - autorizzazione reciproca dei cointestatari ad aggiornare il documento Analisi degli Obiettivi di Investimento); |
Art. | 29 | (comma 2 - valutazione di non adeguatezza relativa a Prodotti di Collocamento - conseguenze); |
Art. | 29 | (comma 3 - valutazione di non adeguatezza nelle Operazioni di Offerta al Pubblico - conseguenze); |
Art. | 29 | (comma 5 - valutazione di non adeguatezza relativa a prodotti diversi dai Prodotti di Collocamento - conseguenze); |
Art. | 31 | (comma 4 - esclusione dal servizio di consulenza della garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti); |
Art. | 33 | (comma 2 - scadenza delle informazioni contenute nel documento Analisi degli Obiettivi di Investimento e conseguenze); |
Art. | 34 | (comma 2 - obbligo per il Cliente delle Banche dei Territori persona fisica di sottoscrivere il contratto Servizi a distanza in caso di operatività con valutazione di appropriatezza); |
Art. | 37 | (comma 2 - obbligo per il Cliente delle Banche dei Territori persona fisica di sottoscrivere il contratto Servizi a distanza in |
caso di rifiuto a fornire informazioni); | ||
Art. | 39 | (comma 4 - momento di conferimento degli ordini); |
Art. | 42 | (comma 4 - istruzioni specifiche del Cliente in sede di conferimento degli ordini - conseguenze); |
Art. | 46 | (vincoli relativi alle operazioni richieste); |
Art. | 55 | (comma 1 - vincolo di indisponibilità del sottostante delle operazioni PCT); |
Art. | 55 | (comma 2 - conseguenze in caso di inadempimento dell’obbligo di consegna del sottostante da parte del Cliente venditore a termine); |
Art. | 58 | (commi 4 e 5 - conferimento di mandato alla Banca affinché sottoscriva in nome e per conto del Cliente quote/azioni di |
OICR in fase di collocamento e autorizzazione ad agire ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.); | ||
Art. | 58 | (comma 7 - conferimento di mandato alla Banca affinché aderisca ad offerte pubbliche in nome e per conto del Cliente e autorizzazione ad agire ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.); |
Art. | 61 | (comma 2 - modalità e limiti dell’attività di assistenza); |
Art. | 67 | (comma 4 - registrazione contabile degli strumenti finanziari e attribuzione della legittimazione sui medesimi); |
Art. | 69 | ( commi 1 e 2 - sub-deposito dei titoli cartacei e degli strumenti finanziari dematerializzati); |
Art. | 69 | (comma 4 - sub-deposito presso State Street Bank o altri depositari abilitati dei titoli emessi e circolanti all’estero e |
sostituzione del sub-depositario - indicazione del sub-depositario nel documento conferma di operazione in titoli); | ||
Art. | 70 | (comma 2 - strumenti finanziari assoggettati a vincolo - conseguenze); |
Art. | 70 | (comma 3 - esonero da responsabilità per la Banca in caso di mancata comunicazione da parte del Cliente della convenzione in materia di vincoli); |
Art. | 71 | (comma 6 - manleva per la vendita di strumenti finanziari di società nel cui statuto figuri la clausola di gradimento); |
Art. | 72 | (comma 2 - diritti di opzione e warrant - condizioni necessarie affinché la Banca esegua le istruzioni del Cliente e termine |
entro cui le istruzioni devono pervenire alla Banca - necessità che il Cliente diverso da persona fisica sia provvisto di Codice LEI); | ||
Art. | 72 | (comma 3 - strumenti finanziari non in Gestione Accentrata - termine entro cui le istruzioni devono essere ricevute dalla |
Banca); | ||
Art. | 72 | (comma 4 - conferimento di mandato alla Banca affinché sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, schede di adesione alle offerte pubbliche, aumenti di capitale e altre operazioni sul capitale e autorizzazione ad agire ai sensi degli artt. 13 94 |
e 1395 cod. civ.); | ||
Art. | 72 | (comma 9 - modalità di comunicazione degli avvisi relativi ad alcune operazioni societarie riguardanti strumenti finanziari |
Art. | 72 | in deposito cointestato); (comma 10 - esonero da responsabilità per la Banca per il ritardo negli avvisi relativi a operazioni societarie nel caso il |
Cliente non fornisca strumenti di comunicazione rapida); | ||
Art. | 74 | (comma 1 - richiesta di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto - termine entro cui la richiesta deve essere |
Art. | 74 | ricevuta dalla Banca); (comma 2 - richiesta di intervento in assemblea ed esercizio del voto avanzata dal Cliente oltre i l termine - esonero da |
responsabilità per la Banca); | ||
Art. | 78 | (comma 3 - autorizzazione alla Banca a stipulare i contratti di Prestito Xxxxxx con sé stessa, ai sensi dell’art.1395 cod. civ.); |
Art. | 79 | (comma 1 - scelta da parte della Banca degli strumenti finanziari oggetto del Prestito Titoli); |
Art. | 79 | (comma 2 - assenza, in capo al Cliente, del diritto a che gli strumenti finanziari in Deposito Amministrato siano presi a |
prestito dalla Banca); | ||
Art. | 80 | (commi 3, 4 e 5 - strumenti finanziari esclusi dal Prestito Xxxxxx); |
Art. | 81 | (comma 5 - mancata restituzione dello strumento finanziario oggetto del Prestito Xxxxxx in caso di sospensione e/o esclusione dalle negoziazioni); |
Art. | 82 | (garanzia a favore del Cliente prestatore); |
Art. | 84 | (comma 1 - rinuncia del Cliente a essere informato del perfezionamento del singolo contratto di Prestito Xxxxxx) |
Se il Cliente firma questo Contratto con firma digitale, dichiara che la firma del Contratto è avvenuta prima con l’accettazione del testo contrattuale mediante selezione di apposita casella e, dopo, con approvazione specifica delle norme sopra indicate mediante selezione di altra casella
Firma del Cliente
FIRMA DELLA BANCA
La Banca11
Timbro e Firma
Versione contrattuale del Gruppo Intesa Sanpaolo:
11 La Banca è definita nella Richiesta - Sezione Dati Identificativi