OGGETTO: 7 CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, L`UNIONE VAL D`ENZA, L`AUSL DI REGGIO EMILIA DISTRETTO DI MONTECCHIO EMILIA E ASP REGGIO EMILIA- CITTA` DELLE PERSONE, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI CENTRO...
DELIBERAZIONE N. 2016 - 59
OGGETTO: 7 CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI REGGIO XXXXXX, L`UNIONE VAL D`ENZA, L`AUSL DI REGGIO XXXXXX DISTRETTO DI MONTECCHIO XXXXXX E ASP REGGIO XXXXXX- CITTA` DELLE PERSONE, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI ``LA CAVA`` REGGIO XXXXXX ACCREDITATO DEFINITIVAMENTE.
Reggio Xxxxxx, questo giorno 6 (sei) del mese di settembre dell’anno 2016 nella sede dell’Azienda in Xxx Xxxxxx Xxxxxx 0/0 Xxxxxx Xxxxxx
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci dell’ ASP “REGGIO XXXXXX – Città delle Persone” n. 2016/3 del 11/01/2016, si è riunito alle ore 9,00 a seguito invito del Signor Presidente, con l’intervento dei Signori:
N. | Componenti | Carica | Presenti | Assenti |
1 | XXXXXXXX XXXXX | Presidente | X | |
2 | XXXXXXX XXXX | Vice Presidente | X | |
3 | XXXXXXXXXX XXXXXX | Consigliere | X | |
3 | -- |
Assistono alla seduta il Direttore dell’Azienda: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx e il segretario verbalizzante: Xxxxxxx Xxxxxx
Il Presidente XXXXXXXX XXXXX assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.
- 7 -
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI REGGIO XXXXXX, L`UNIONE VAL D`ENZA, L`AUSL DI REGGIO XXXXXX DISTRETTO DI MONTECCHIO XXXXXX E ASP REGGIO XXXXXX- CITTA` DELLE PERSONE, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI ``LA CAVA`` REGGIO XXXXXX ACCREDITATO DEFINITIVAMENTE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che
− con deliberazione di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 2177 del 21/12/2015, successivamente rettificata con deliberazione del medesimo organo n. 2272 del 28/12/2015, è stata ufficialmente costituita, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l’ASP “REGGIO XXXXXX Città delle Persone” - di seguito denominata ASP - derivante dalla fusione delle due precedenti ASP : “O.S.E.A. - Opere di Servizi Educativi Assistenziali” e “Azienda di Servizi alla Persona RETE - Reggio Xxxxxx Terza Età”
− che la nuova ASP unificata ha assunto le competenze di un’ ASP multi settore e multi servizi, unendo le esperienze e le competenze maturate dalle due precedenti Aziende sia nel campo dell’assistenza agli anziani, sia in quello dei servizi rivolti ai minorenni e ai disabili;
DATO ATTO:
− che l’ASP unificata gestisce, tra gli altri, il centro socio riabilitativo residenziale “La Cava”, destinato a persone con grave disabilità fisica, intellettiva o plurima, con diverso grado di non auto sufficienza fisica o relazionale, prive del sostegno dei famigliari, o per i quali non sia possibile la permanenza nella propria abitazione;
− che il centro ha tra le proprie finalità quelle di garantire percorsi educativi per il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale degli utenti, attraverso interventi assistenziali, attività ricreative, occupazionali e di partecipazione alla vita sociale, in particolare nella comunità locale;
− che il centro ha acquisito la concessione dell’accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514/2009, punto 5.3.3. Allegato 1, con provvedimento n.1849 del 23/12/2014 rilasciato dal Comune di Reggio Xxxxxx, quando ancora era unificato all’omonimo centro semiresidenziale;
− che il suddetto provvedimento di concessione dell’accreditamento, avente scadenza al 31/12/2019, è stato successivamente confermato per il centro residenziale, in modo
separato rispetto al centro semiresidenziale, con provvedimento del Comune di Reggio Xxxxxx n.1777 del 28/12/2015;
PRESO ATTO:
− che il suddetto provvedimento di accreditamento, in accordo con la programmazione socio sanitaria della zona di Reggio Xxxxxx, è stato rilasciato con valenza sovra distrettuale, al fine di consentire l’accesso al servizio anche a utenti di altri distretti;
− - che con decorrenza dal 01/05/2016 al 31/12/2019 è stato approvato il Contratto di Servizio tra Comune di Reggio Xxxxxx, Azienda USL di Reggio Xxxxxx - Distretto di Reggio Xxxxxx, Azienda Specale Farmacie Comunali Riunite di Reggio Xxxxxx, Unione Terre di Mezzo, Unione Colline Matildiche e ASP “REGGIO XXXXXX – Città delle Persone”, per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato definitivamente Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili “Xx Xxxx” xxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx;
VALUTATO l’interesse dell’Unione Comuni Val d’Enza a fruire di alcuni posti presso il Centro residenziale “La Cava”;
ATTESO:
− che i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Xxxxxx, S. Polo e X. Xxxxxx d’Enza hanno formalmente conferito all’ Unione Comuni Val d’Enza la funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118 comma 4° della Costituzione, di cui alla lettera G del comma 27 del D.L. 78/2010, individuandola quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell’accreditamento per il loro ambito distrettuale;
− che i medesimi Comuni hanno individuato nella Responsabile dell’Ufficio di Piano distrettuale la figura competente alle attività inerenti l’organizzazione delle funzione di accreditamento sociale e socio-sanitario e all’adozione di provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna;
− che l’attuale Responsabile dell’Ufficio di Piano e Coordinatore operativo dell’Unione Comuni Val d’Enza è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
VISTO lo schema di “Contratto di servizio tra il Comune di Reggio Xxxxxx, l’Unione Val d’Enza, l’Ausl di Reggio Xxxxxx – Distretto di Montecchio Xxxxxx e ASP “REGGIO XXXXXX – Città delle persone”, per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio di centro socio riabilitativo residenziale per Disabili “La Cava” di Reggio Xxxxxx”, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
VALUTATO
- che la suddetta proposta di contratto prevede la messa a disposizione da parte di ASP di n. 2 posti di centro socio-riabilitativo residenziale disabili;
- che, per ragioni di omogeneità di trattamento degli utenti e nella gestione, la suddetta proposta rimanda alle condizioni regolate nel contratto distrettuale di Reggio Xxxxxx per gli aspetti generali e/o comuni;
RITENUTO
- di approvare lo schema di “Contratto di servizio tra il Comune di Reggio Xxxxxx, l’unione Val d’Enza, l’Ausl di Reggio Xxxxxx – Distretto di Montecchio Xxxxxx e ASP “REGGIO XXXXXX – Città delle persone”, per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio di centro socio riabilitativo residenziale per Disabili “La Cava” di Reggio Xxxxxx” nel testo allegato alla presente deliberazione;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell’ art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale;
RICHIAMATO l’art. 28 dello Statuto aziendale sulla validità e sullo svolgimento delle sedute che prevede, al comma 3, che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei votanti, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente e, al comma 5 , che l’espressione del voto avvenga in forma palese, fatti salvi i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone;
Si procede alla votazione in forma palese della presente deliberazione e il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1) di approvare lo schema di “Contratto di servizio tra il Comune di Reggio Xxxxxx, l’unione Val d’enza, l’Ausl di Reggio Xxxxxx – Distretto di Montecchio Xxxxxx e ASP “REGGIO XXXXXX – Città delle persone”, per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio di centro socio riabilitativo residenziale per Disabili “La Cava” di Reggio Xxxxxx”, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l’Azienda;
3) di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile;
4) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio on line dell’Azienda per la durata di 15 giorni consecutivi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Presidente
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Il Direttore esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale.
Il Direttore
ALLEGATO 1
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI REGGIO XXXXXX, L’UNIONE VAL D’ENZA, L’AUSL DI REGGIO XXXXXX DISTRETTO DI MONTECCHIO XXXXXX E ASP REGGIO XXXXXX- CITTA’ DELLE PERSONE, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI “LA CAVA” REGGIO XXXXXX ACCREDITATO DEFINITIVAMENTE.
L’anno 2016, il giorno del mese di , presso la sede dell’Unione Val d’Enza – Via XXIV Maggio,47 – Barco di Bibbiano, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,
TRA
Il Comune di Reggio Xxxxxx avente sede in Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx 0, C.F./P.I. 00145920351 (soggetto accreditante) rappresentato dalla Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, nata a Reggio Xxxxxx il 11/12/1957, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula a nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Reggio Xxxxxx, ai sensi dell’Art. 56 dello Statuto comunale e dell’Art. 48 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
l’Unione Val d’Enza, Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, C.F./P.I. 91144560355 (committente) rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, nata a Reggio Xxxxxx il 19.07.1972, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula a nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Unione dei Comuni Val d’Enza in virtù del potere conferitole dal Presidente dell’Unione (Atto n. 39 del 31.12.2015);
l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Xxxxxx - Distretto di Montecchio Xxxxxx, avente sede a Montecchio Emilia in Via Barilla,16, C.F./P.I. 01598570354 (di seguito AUSL), rappresentata dal Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, nata a Reggio Emilia il 24.12.1965, Direttore di Distretto, ivi domiciliata per la carica, a ciò autorizzata con atto n. 275 del 30.12.2015;
E
ASP REGGIO XXXXXX- CITTA’ DELLE PERSONE, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 0/0 Xxxxxx Xxxxxx, C.F./P.I. 01925120352 (di seguito ASP o produttore), rappresentata dal legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Reggio Xxxxxx, il 09/09/1952, ivi domiciliato per la carica.
PREMESSO
Premesso che:
1. Il presente contratto si colloca nell’ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall’assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere
periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;
2. I Comuni dell’ambito distrettuale, con convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Val d’Enza n. 12 del 31/03/2014 che ha approvato la Convenzione fra i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio E., S. Polo e S Ilario d’Enza per il conferimento all’Unione dei Comuni Val d’Enza della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relativa prestazioni ai cittadini, secondo quanto previso dall’ART. 118 comma 4° della Costituzione, di cui alla lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010 che ha individuato l’Unione Val d’Enza quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell’accreditamento per l’ambito distrettuale, ponendo le attività inerenti l’organizzazione della funzione di accreditamento sociale e socio-sanitario nonché la competenza ad adottare provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in capo all’Ufficio di Piano, collocato presso L’Unione medesima ;
3. Il Presidente dell’Unione Val d’Enza con decreto n. 39 del 31.12.2015 ha nominato la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx quale Responsabile dell’Ufficio di Piano e Coordinatore operativo dell’Unione Comuni Val d’Enza, ai sensi dell’art. lo 38 comma 7 dello Statuto dell’Unione val d’Enza;
4. Il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale approvato con atto n. 2015/MON/0049 del 24/12/2015, avente per oggetto “Approvazione integrazione all’Accordo di Programma per l’adozione del Programma Attuativo annuale 2015 (Integrazione all’Accordo di Programma per l’Adozione del Piano Distrettuale per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011 e del Programma Attuativo 2009) e delle risorse per l’area della non autosufficienza – Zona Sociale Val d’Enza anno 2015, ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare;
5. L’atto di concessione dell’accreditamento definitivo rilasciato dal Comune di Reggio Xxxxxx e assunto con determinazione dirigenziale, provvedimento n. 1849 del 23/12/2014 a ASP REGGIO XXXXXX-CITTA’ DELLE PERSONE, con sede a Xxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxx
X. 0/0, per il servizio di Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili “La Cava”, con sede a Reggio Xxxxxx, Via Salimbene da Parma N.2, con scadenza al 31/12/2019 e successivamente confermato a seguito delle verifiche OTAP determinazione del Responsabile di Settore, provvedimento n. 1777 del 28/12/2015 ;
6. In accordo con la programmazione della zona di Reggio Xxxxxx, il provvedimento di accreditamento è stato rilasciato con valenza sovra-distrettuale, al fine di consentire l’accesso al servizio a utenti di altri distretti;
7. Il contratto di servizio fra Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, Azienda USL di Reggio E. Distretto di Reggio Emilia, Unione Terra di Mezzo, Unione Colline matildiche e ASP REGGIO XXXXXX- Città delle Persone, per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato definitivamente Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili “La Cava”, (da ora in poi contratto Distrettuale di RE) è stato stipulato per i soli utenti del Distretto di Reggio E.;
8. Per ragioni di omogeneità nel trattamento degli utenti e nella gestione, le parti si danno atto che, alle condizioni regolate nel contratto distrettuale di Reggio Emila, è fatto specifico rimando dai singoli articoli relativi ad aspetti generali e/o comuni.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse, elezioni delle sedi e individuazione dei referenti operativi
1. Le premesse al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
- Soggetto accreditante:
Comune di Reggio Xxxxxx Sede: X.xxx Xxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxx Xxxxxx; Referente operativo: dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente del Programma “Politiche per la coesione sociale e la solidarietà”;
- Committenza:
Unione Val d’Enza Sede: Xxx X.Xxxxxxxx Xxxxxx, 00- Xxxxxxxxxx Xxxxxx; Referente Operativo: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile Ufficio di Piano;
- Gestore Fondo Regionale non Autosufficienza:
Azienda USL di Reggio Emilia Sede: Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx, 00; Referente Operativo: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Direttore del Distretto;
- Soggetto produttore:
ASP REGGIO XXXXXX-CITTA’ DELLE PERSONE Sede: Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0/0 Xxxxxx Xxxxxx; Referente operativo: Xxxxxxxx Xxxxx;
Art. 2 – Oggetto del contratto di servizio
1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili presso “La Cava” con sede in Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx, 0 - Xxxxxx Xxxxxx, nell’ambito della concessione dell’accreditamento definitivo a quel servizio disposta del Comune di Reggio Xxxxxx, mediante proprio atto citato in premessa.
2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all’atto del rilascio dell’accreditamento ed in particolare:
- l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l’accettazione di tariffe predeterminate;
- l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003;
Art. 3 – Durata
1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento definitivo, la validità del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31/12/2019.
2. Il presente contratto, con scadenza coincidente con quella del provvedimento di accreditamento definitivo, è rinnovabile esclusivamente se e in quanto sia stato concesso il rinnovo al provvedimento di accreditamento definitivo stesso, al quale soggiace, per un periodo di uguale o inferiore durata.
Art. 4 – Modalita’ di realizzazione del servizio
0.Xx soggetto produttore fornirà il servizio accreditato, assicurando localmente la seguente offerta di posti:
- n. 2 posti di Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili, con gli stessi criteri realizzativi pattuiti nel contratto Distrettuale di RE, al quale si fa rimando.
Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio
Per i livelli richiesti di qualità del servizio e gli eventuali adempimenti in merito, a carico del produttore, si fa rimando a quanto stabilito nel contratto Distrettuale di Reggio Xxxxxx.
Art. 6 – Ammissione degli utenti
1. L’ammissione al servizio sarà disposta, in accordo con i servizi sanitari, a cura del Servizio Sociale Integrato della Val d’Enza, che provvederà anche alla definizione del Progetto di vita e di cure. Il soggetto produttore, sulla scorta della procedura per la definizione e l’aggiornamento del PAI o del PEI, che dovrà contenere quanto previsto dall’allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DRG 514/09, ne definirà altresì la periodicità della sua revisione in accordo con il Servizio Sociale Integrato della Val d’Enza e in continuità con il progetto di vita e cure.
2. La documentazione per l’ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e, nel caso, la certificazione di non autosufficienza.
3. Il monitoraggio dell’attività viene effettuata dall’Ufficio di Piano di Reggio Xxxxxx.
4. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica tramite PEC.
Art. 7 – Fornitura delle prestazioni sanitarie
Al fine di garantire l’indispensabile omogeneità all’intero servizio accreditato, e in base alle direttive aziendali, la fornitura delle prestazioni sanitarie è a cura dell’AUSL di Reggio Xxxxxx distretto di Reggio Emilia, che a tale scopo ha sottoscritto il contratto Distrettuale di Reggio Xxxxxx, al quale si fa rimando per le specifiche definizioni.
Art. 8 – Remunerazione del servizio
1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente contratto di servizio, è predeterminata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.
2. La remunerazione del servizio ha come riferimento il singolo utente ed è determinata in base al costo di riferimento per giornata di assistenza stabilita dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.
3. Fino alla deliberazione da parte della Regione di un sistema tariffario dedicato alle prestazioni sanitarie, concorre altresì il rimborso da parte dell’AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell’AUSL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall’art. 7.
4. L’importo dei livelli della tariffa calcolati dall’Istituzione Competente Comune di Reggio Xxxxxx, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato fissato dalla RER sono complessivamente così determinati:
LIVELLO COMPLETO € 174,60 LIVELLO SEVERO € 141,60
LIVELLO MODERATO € 113,10
5. In base alle disposizioni generali, il Comitato di Distretto, ha stabilito le seguenti percentuali di attribuzione del costo di riferimento:
il 80% del costo giornaliero a carico del FRNA;
il 20% del costo giornaliero a carico comune/utente.
La retta a carico utente/comune indica la quota della remunerazione del servizio non a carico del FRNA ed è determinata in dettaglio nell’art. 9, al quale si fa rimando.
6. Nel corso di validità del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodicamente rideterminati dall’Istituzione Competente, in base alle variazioni rilevate nella valutazione degli utenti e/o specifiche indicazioni regionali. I nuovi importi saranno tempestivamente comunicati al Soggetto gestore con la specifica indicazione della data di decorrenza tramite Posta Elettronica Certificata, con la specifica indicazione della data di decorrenza.
ART. 9 - Determinazione delle quote di contribuzione
1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete al Comitato di Distretto nell’ambito degli indirizzi della Regione e dell’Organismo competente. La riscossione delle rette a carico degli utenti, di norma, compete al Soggetto gestore accreditato.
2. La compartecipazione dell’utente è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La retta determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indicata nel presente articolo.
3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell’utente e comunque prima dell’effettivo ingresso in struttura, il Comune di Residenza in collaborazione con l’UVH esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell’utente, finalizzata alla definizione:
- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell’utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
- della quota di integrazione a carico del Servizio Sociale Unificato, se prevista;
- della modalità di pagamento della quota di contribuzione, nelle disponibilità dell’ospite, al netto delle quote destinate alle spese personali dello stesso.
Il produttore provvede alla riscossione diretta della partecipazione a carico dell’Utente, detraendone contestualmente l’importo dalla quota fatturata a carico del Servizio Sociale Integrato dell’Unione Val d’Enza.
4. Il Soggetto gestore accreditato e l’utente e/o suoi famigliari, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell’accesso in struttura, sottoscrivono un contratto d’ingresso con l’accettazione delle condizioni definite al comma 3.
5. Per l’anno 2016, la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in: euro 22,75 per giornata di accoglienza IVA inclusa.
A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore accreditato, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.
7.É esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.
ART. 10 – Pagamenti e rimborsi
1. L’Azienda USL, in qualità di soggetto gestore del FRNA, si impegna a liquidare al soggetto gestore accreditato le tariffe dovute, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:
- Intestati a: AUSL di Reggio Xxxxxx Via Xxxxxxxx, 2 R.E.
- Emessi da: Cooperativa Sociale ASP REGGIO XXXXXX-CITTA’ DELLE PERSONE, Xxx
Xxxxxx Xxxxxx 0/0 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
- Aventi ad oggetto:” Contratto di servizio n. del . Distretto di Montecchio. Liquidazione tariffa a carico del FRNA ospiti Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili “La Cava” . MESE di ”
- A cui devono essere allegati:
• calendario delle giornate di presenza indicante: nome e cognome dell’ospite con giorni di presenza e giorni di assenza, totale giornate, tariffa dovuta;
2. Il Servizio Sociale Integrato dell’Unione Val d’Enza, in qualità di soggetto delegato dai comuni del distretto, si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:
Intestati a:
- Unione Val D’Enza – Servizio Sociale Integrato – Xxx XXXX Xxxxxx,00 – 00000 Xxxxx xx Xxxxxxxx (XX)
- Emessi da: ASP REGGIO XXXXXX-CITTA’ DELLE PERSONE, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 0/0 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
- Aventi ad oggetto:” Contratto di servizio n. del . Distretto di Montecchio. Liquidazione tariffa a carico dei Comuni, ospiti Centro Socio Riabilitativo Residenziale Disabili “La Cava”. MESE di ”
A cui devono essere allegati:
• calendario delle giornate di presenza indicante: nome e cognome dell’ospite con giorni di presenza nel centro e giorni di assenza, totale giornate, tariffa dovuta.
3. In merito alla contribuzione utente, il Soggetto Produttore riscuoterà la quota dovuta direttamente dall’utente.
ART. 11 - Riscossione delle quote di contribuzione
1. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Soggetto gestore prevederà le forme di riscossione più comuni.
ART. 12 – Elementi di trasparenza e obblighi del produttore
1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente contratto è onnicomprensivo. E’ fatto divieto al soggetto gestore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla retta determinata ai sensi dell’art. 8.
2. Il soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:
- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno d’ingresso nel servizio, sino al giorno di decesso compreso o di dimissione; la retta utente coincidendo con il costo del pasto è legata all’effettivo consumo dello stesso da parte dell’utente;
- in caso di assenze programmate e/o causate da malattia dell’ospite, documentate da certificazione medica, è previsto il riconoscimento dell’80% del costo di riferimento, fino ad un massimo di 15 gg consecutivi.
3. Il Soggetto gestore accreditato assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.
0.Xx Soggetto gestore accreditato assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.
ART. 13 – Pagamento e Interessi di Mora
In merito alle condizioni e modalità di pagamento delle quote a carico del FRNA, gestita direttamente dall’Azienda USL, per le citate ragioni di uniformità, si fa riferimento alle condizioni specificate nel contratto Distrettuale di Reggio Xxxxxx a cui si fa rimando.
Per quote di contribuzione a carico degli utenti
1. L’utente che non paga entro il termine indicato è considerato “moroso”. Il Soggetto gestore invia all’utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Soggetto gestore segnala per iscritto alla Responsabile del caso (dandone comunicazione al cittadino) la situazione di morosità affinché vengano tempestivamente effettuate le opportune verifiche rispetto a eventuali cambiamenti socioeconomici comunicati al momento dell’accesso. Qualora dalla verifica emerga che non sono venute meno le condizioni per il pagamento della retta, il Soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse. Qualora invece emergano modifiche sostanziali nelle condizioni della situazione che richiedano una nuova valutazione economica, verranno poste in essere le immediate misure e comunicate tempestivamente al gestore le relative risultanze, con conseguente modifica del contratto di ingresso di cui all’art. comma.
2. All’utente moroso il Soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e interessi legali.
3. In caso d’infruttuoso espletamento di tutte le procedure indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti morosi, il Comune di residenza assume a proprio carico la quota di contribuzione insoluta, trasferendola all’Unione, secondo quanto previsto dal regolamento integrazione rette dell’Unione stessa. Il Soggetto gestore accreditato inoltra all’Unione formale
richiesta di rimborso dell’importo della sola retta, allegando la documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto delle procedure di riscossione infruttuosamente esperite.
Art. 14 – Continuità del servizio
1. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso d’interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore accreditato, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione.
3. In caso d’interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.
ART. 15 – Risorse umane
Al fine di garantire l’indispensabile omogeneità all’intero servizio accreditato, per le specifiche definizioni in merito alla fornitura delle prestazioni assistenziali si fa rimando al contratto del Distretto di Reggio Xxxxxx.
ART. 16 - Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto
1. Per quanto riguarda il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto e le modalità di revisione dello stesso, si fa riferimento a quanto stabilito nei rispettivi articoli del contratto Distrettuale di Reggio Xxxxxx, al quale si fa rimando.
2. Le eventuali revisioni al contratto Distrettuale di Reggio Xxxxxx che non rivestono carattere generale (per esempio: variazioni derivanti da modifiche alla programmazione zonale di Reggio Xxxxxx), saranno accolte dal presente contratto se ed in quanto coerenti con le altre specifiche condizioni stabilite dai precedenti articoli.
ART. 17 – Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento.
1. La sospensione o risoluzione del contratto Distrettuale di Reggio Xxxxxx comporta, rispettivamente, la sospensione o la risoluzione del presente contratto, a causa del venir meno delle condizioni contrattuali alle quali è fatto esplicito riferimento.
2. In merito alla verifica degli inadempimenti, che non comportano l’automatica risoluzione o sospensione del contratto, ed alla erogazione delle relative sanzioni, si fa riferimento a quanto stabilito nello specifico articolo del contratto Distrettuale di Reggio Xxxxxx, con l’avvertenza che saranno applicate se ed in quanto correlate all’esecuzione del presente contratto.
ART. 18 - Flussi informativi
1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.
2. Il produttore, inoltre, assicura i seguenti flussi informativi all’AUSL Distretto di Montecchio, committente e gestore del FRNA, e al Servizio Sociale Integrato del’Unione Val d’Enza:
- presenza mensile dell’ospite che dovrà contenere:
cognome e nome, data di nascita, livello assistenziale, periodo di presenza e giorni autorizzati, calendario delle giornate di presenza complete di totale, tariffa dovuto, giorni di ricovero in struttura;
3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell’inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal produttore, sarà data tempestiva comunicazione al Soggetto Istituzionale competente, per i provvedimenti conseguenti.
ART. 19 - Elezione del foro
In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Xxxxxx.
ART. 20 - Protezione dei dati personali
1. Il soggetto produttore s’impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” obbligandosi a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
2. I Committenti e il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
ART. 21 – Codice di comportamento
Il Soggetto gestore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, per tutta la durata delle attività, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dalla committenza nonché dai precetti ex DPR n. 62/2013, codice che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del rapporto stesso. In caso di violazione di taluni degli obblighi, la committenza, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale Unificato, fatto salvo per le Amministrazioni Comunali il diritto al risarcimento dei danni, anche all’immagine.
Il Soggetto gestore si obbliga a NON concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo per tutta la durata del contratto ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 22 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Soggetto gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
ART 23- Spese contrattuali e di registrazione
1. Registrazione
Il presente contratto è soggetto registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell’art.5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n.131. 2. Bollo
Il Soggetto gestore dichiara di essere esonerato dall’imposta di bollo.
ART. 24 - Norme finali
1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
L’anno 2016 il giorno _ del mese di , con decorrenza dal 1 Maggio 2016, presso la
sede dell’Unione Val d’Enza Xxx XXXX Xxxxxx,00 Xxxxx xx Xxxxxxxx Letto, approvato e sottoscritto
SOGGETTO ISTITUZIONALE COMPETENTE AL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO
Comune di Reggio Xxxxxx, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx
I COMMITTENTI
Per l’Unione Val D’Enza:
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx per l’AUSL di Reggio Xxxxxx – Distretto di Montechio Emilia: Direttore Distretto Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
IL PRODUTTORE:
ASP REGGIO XXXXXX-CITTA’ DELLE PERSONE
Xxxxxxxx Xxxxx