PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
(Artt. 41 commi 6 e 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e art. da 6 a 21 dell’allegato I.7)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(Mediante l’uso di Criteri ambientali minimi conformi al DM 23 giugno 2022)
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI TERAPIA GENICA CUP E83C22003170001
Sommario
PREMESSA
Richiamo alle norme
Verifica preventiva della progettazione e validazione
CAPITOLO 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Descrizione dei lavori Art. 2 – Ammontare dell’appalto
Art. 3 - Categorie delle opere presenti nell’appalto
CAPITOLO 2 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Art. 4 - Progetto di fattibilità tecnico economica Art. 5 - Progettazione esecutiva: modalità e termini Art. 6 - Ritardo nella progettazione esecutiva
Art. 7 - Approvazione della progettazione esecutiva ed ottenimento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso
CAPITOLO 3 NORME CONTRATTUALI
Art. 8 Polizza assicurativa dei progettisti
Art. 9 - Conoscenza delle condizioni di appalto Art. 9 bis Pari opportunità e inclusione lavorativa Art. 9 ter Principio del DNSH
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 11 - Stipulazione del contratto
Art. 12 - Documenti che fanno parte del contratto Art. 13 - Anticipazione
Art. 14 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia Art. 15 - Prezzi dei lavori non previsti
Art. 16 - Danni di forza maggiore
Art. 17 - Responsabile Unico del Progetto Art. 18 - Ufficio della direzione dei lavori Art. 19 - Coordinamento della sicurezza Art. 20- Piani di sicurezza
Art. 21 - Piano della qualità
CAPITOLO 4 CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI
Art. 22 - Garanzie definitive – Polizze
Art. 23 - Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore Art. 24 - Trattamento retributivo dei lavoratori
Art. 25 - Tutela dei lavoratori
Art. 26 - Domicilio dell’Appaltatore Art. 27 - Persone che possono riscuotere
Art. 28 - Rappresentante dell’Appaltatore
Art. 29 - Disciplina e buon ordine del cantiere – Direttore Tecnico Art. 30 - Occupazione temporanee di suolo
Art. 31 - Programma di esecuzione dei lavori CAPITOLO 5 ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 32- Consegna dei lavori Art. 33- Registro delle presenze Art. 34- Rinvenimenti fortuiti Art. 35- Controlli nei cantieri Art. 36- Subappalto
Art. 37- Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 38- Tempo utile per l’ultimazione dei lavori CAPITOLO 6 PAGAMENTI E COLLAUDI
Art. 39- Prezzi d’appalto Art. 40- Pagamenti
Art. 41- Certificato di Regolare Esecuzione Art. 42- Premio di accelerazione e penali Art. 43- Revisione prezzi
CAPITOLO 7 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CONTROVERSIE
Art. 44- Recesso del contratto
Art. 45- Risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore
Art. 46- Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Art. 47- Procedure di risoluzione delle controversie
CAPITOLO 8 AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 48- Norme per la misurazione e valutazione dei lavori Art. 49 - Elenco prezzi
Art. 50 – Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e/o PNC
PREMESSA
Richiamo alle norme
L'appaltatore è tenuto alla più scrupolosa osservanza del presente capitolato, del progetto, nonché delle leggi e delle norme tecniche in esso richiamate, che costituiscono un elenco non esaustivo dei principali riferimenti legislativi e normativi.
Sarà comunque compito dell'appaltatore osservare tutta la normativa vigente in materia, anche se non richiamata esplicitamente nel presente elaborato, prestando la massima attenzione ad aggiornamenti, integrazioni e ad abrogazioni della stessa.
L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile verso terzi per qualunque inconveniente o danno possa derivare dall’inosservanza delle vigenti norme in materia, tra cui le seguenti:
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (di seguito, “codice”); Allegato I.13 al Codice;
- DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in Legge 108/2021.
- Decreto 23 giugno 2022, Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145, per le parti in vigore;
- Codice Civile;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia in cui devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
- Norme tecniche del C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei lavori.
- Regolamento (UE) 2020/852 (rif. art. 17) in realazione all’applicazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).
Per quanto invece non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Capitolato o in caso di discordanza tra lo stesso e la normativa generale vigente, si farà applicazione di quest’ultima.
Ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 36/2023 in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti, si considereranno prevalenti quelle contenute nel disciplinare di gara/lettera di invito.
Verifica preventiva della progettazione e validazione
Prima dell’avvio della procedura di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, la stazione appaltante ha validato ed approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica posto a base di gara, in contraddittorio con i progettisti e ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui alla sezione II dell’allegato I.7 del X.xx. 36/2023, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
L’attività di verifica è stata demandata ai soggetti di cui all’art. 34 comma 2 dell’allegato I.7. al D.Lgs. 36/2023.
Con la verifica viene accertato in particolare quanto segue:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
La verifica riguarda fra l'altro la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali; la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati; l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte; l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto; il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Il responsabile del progetto procede ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 sopracitato decreto alla validazione con riportati gli esiti della verifica.
CAPITOLO 1 -OGGETTO DELL’APPALTO
Art.1 - Descrizione dell’appalto: Appalto integrato
1. L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Stazione Appaltante e posto a base di gara, mediante l’uso dei Criteri Ambientali Minimi (DM 23 giugno 2022) e dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. La progettazione di fattibilità tecnica ed economica posta a base di appalto e accettata dall'Appaltatore in sede di offerta, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori.
Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’eventuale offerta tecnica presentata dall’affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI TERAPIA GENICA”.
b) descrizione sommaria: affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di realizzazione dei laboratori di terapia genica presso il terzo piano dell’immobile di Xxxxx Xxxxxxxx 00 xx Xxxx, per lo sviluppo di terapie geniche e farmaci con tecnologie a RNA.
c) ubicazione: Xxxxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx.
3. Sono comprese nell’appalto:
a) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal C.S.A., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, dal disciplinare e dalla relazione tecnica poste a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
b) la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 41 comma 8 e della sezione III dell’allegato I.7 del X.xx. 36/2023, in quanto applicabile, in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del presente Capitolato; nel seguito del presente capitolato ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).
c) L’espletamento delle procedure connesse all’ottenimento dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della cantierabilità del progetto.
4. La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Il Codice Unico del Progetto è il seguente: E83C22003170001
Art. 2 – Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, è di Euro 2.545.008,19 (Euro Duemilionicinquecentoquarantacinquemilaotto/19), oltre IVA, ove applicabile, e oneri previdenziali e assistenziali di legge se dovuti, ripartito come di seguito specificato:
ID | Prestazione | Importo soggetto a ribasso | Importo non soggetto a ribasso |
1 | Progettazione esecutiva | €. 80.912,07 | |
2 | Lavori | €. 2.368.865,33 | |
3 | Costi della sicurezza | €. 95.230,79 | |
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1+2+3) TOTALE | €. 2.545.008,19 |
Ai sensi dell’art.41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, l’importo a base di gara relativamente ai lavori, sarà valutato a corpo e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a €. 587.899,49 (Cinquecentoottantasettemilaottocentonovantanove/49) indicati nell’elaborato G-IMO “Incidenza della Manodopera”.
Ai fini dell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023 il valore globale stimato dell’appalto, è pari ad €. 3.057.893,60 (Tremilionicinquantasettemilaottocentonovantatre/60) comprendente: l’importo delle opere (inclusi oneri della sicurezza e importo della manodopera), l’eventuale incremento del 20% per c.d. “quinto d’obbligo”, onorario per progettazione esecutiva ed oneri previdenziali, al netto di IVA.
L’importo soggetto a ribasso ammonta ad Euro 2.449.777,40 (Euro Duemilioniquattrocentoquarantanovemilasettecentosettantasette/40) oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali di legge se dovuti, costi della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi.
L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera, nelle more di quanto disciplinato dall’art. 41, comma 14, e dagli artt. 108, comma 9 e 110 del D. Lgs. 36/2023.
L’importo dei servizi tecnici di cui sopra è comprensivo delle spese e degli oneri accessori., esclusa IVA e oneri previdenziali.
Relativamente al costo della manodopera, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale; eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall’operatore nell’offerta saranno, poi, oggetto di verifica.
Di seguito si riporta la tabella relativa alla categoria dei lavori previsti:
I lavori sono classificati come di seguito specificato | Categoria Tabella A) All. II.12 d.lgs. 36/2023 | Class. | Qualificazione obbligatoria (si/no) | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prev. scorp. (P/S) | Sub. (si/no) | ||||||
Impianti tecnologici | OG11 | IV | SI | 1.530.885,27 | 62,13% | P | Subappalto max 50% --- Avvalimento ammesso |
Edifici civili e industriali | OG1 | III | SI | 933.210,86 | 37,87% | S | Subappalto fino al 100% --- Avvalimento ammesso |
TOTALE | 2.464.096,13 | 100,00% |
Valutazione del servizio di progettazione esecutiva
Ai sensi dell’art.41, comma 15, del D. Lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.13 del predetto Codice, i compensi relativi alla progettazione sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17.6.2016. I compensi per l’attività di progettazione, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dal concorrente in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.
L’importo dei servizi tecnici di cui sopra è comprensivo delle spese e degli oneri accessori, esclusa IVA e oneri previdenziali.
Il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sarà valutato a corpo ai sensi dell'art. 41 comma 15 del Codice, i corrispettivi (compensi, spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 e dell’allegato I.13, art. 2 comma 4 lettera a) al Codice stesso.
Le prestazioni oggetto del contratto afferiscono ad opere riconducibili alle classi e categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, come di seguito riportato:
categorie d’opera | ID opere | Grado complessità <<G>> | Valore dell’opera <<V>> | Parametri base codice descrizione <<P>> | |
codice | descrizione | ||||
EDILIZIA | E.10 | Sanità, Istruzione, Ricerca | 1,2 | 933.210,86 Euro | 7,0927% |
IA.01 | |||||
0,75 | 221.764,40 Euro | 10,2718% | |||
Impianti meccanici a fluido a | |||||
IMPIANTI | IA.02 | servizio delle costruzioni | 0,85 | 826.787,62 Euro | 7,2958% |
IA.04 | |||||
IA.04 | Impianti elettrici e speciali a | ||||
servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per | 1,3 | 482.333,25 Euro | 8,3292% | ||
laboratori e impianti pilota |
Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione:
L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.
Valutazione dei lavori
La valutazione dei lavori previsti nel presente appalto sarà effettuata a corpo, Il prezziario di riferimento utilizzato in sede di progettazione è il prezzario DEI vigente che è ritenuto adeguato in riferimento alla tipologia e quantità delle lavorazioni previste.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante il ricorso al prezzario della Regione Lazio vigente o, successivamente, ai prezzari regionali vigenti nelle regioni limitrofe.
In ultima ipotesi si ricorre a nuovi prezzi redatti mediante analisi di prezzo riferite a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione.
Nel dettaglio, l'analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale è possibile ottenere il valore di un'opera mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera stessa, secondo la schematizzazione sotto riportata:
1) Costo primo diretto o costo tecnico (CT) così ripartito:
(a) costo per unità di tempo delle risorse umane (RU)
(b) costo per unità di prodotti da costruzione (PR)
(c) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT)
2) Costo indiretto costituito da:
(d) spese generali (definite tra il 13% e il 17%) (SG)
3) Costo figurativo (U)
(e) utili d’impresa pari al 10% (U)
Il costo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:
• applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari;
• aggiungendo la percentuale per spese generali;
• aggiungendo una percentuale del 10% per l’utile dell'esecutore.
Le spese generali
Ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato I.7 al codice, per “spese generali comprese nel prezzo dei lavori”, a carico dell’esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 110, comma 5, lettera c), del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
Oneri della sicurezza soggetti a ribasso
Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera. In particolare, gli oneri di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in quanto rappresentativi di un obbligo ex lege di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, sono compresi nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di Xxxxxxxxx e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV punto 4 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Xxxx oneri, come previsto all’art. 32 comma 4, del succitato D.P.R., essendo già compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, risultano una quota parte delle spese generali stesse.
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
Con il termine di “costi della sicurezza” deve intendersi il costo della sicurezza indicato nei sottoelencati documenti di progetto:
• Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (cfr. articolo 100 e punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Gli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un’opera da non assoggettare a ribasso d’asta nelle offerte delle imprese. I relativi importi forniti dal Prezzario sono comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali (dal 13% al 17%), ma escludono la quota di utile di impresa (10%) in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.
In mancanza della corrispondente voce sul prezzario DEI vigente; per le voci mancanti il relativo prezzo è stato determinato mediante il ricorso al prezzario della Regione Lazio vigente.
L’importo complessivo dei lavori, iva esclusa, ammonta ad € 2.464.096,13 di cui € 95.230,79 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 587.899,49 pari ad un’incidenza del 24,818% come da elaborato denominato G-IMO Stima incidenza manodopera.
Manodopera
I costi della manodopera sono disciplinati ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice. Si precisa che il ribasso percentuale va applicato all’importo posto a base di gara comprensivo dei costi di manodopera non soggetti a ribasso. Relativamente alla manodopera, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale; eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall’operatore nell’offerta saranno, poi, oggetto di verifica.
L’importo contrattuale sarà determinato dall’importo dei lavori al netto del ribasso di aggiudicazione sull’importo posto a base di gara oltre all’importo dei costi della sicurezza aggiuntiva.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice, il C.C.N.L./i C.C.N.L. applicabile/i al personale dipendente impiegato per il presente appalto è/sono CCNL per i Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai ed altri lavoratori dipendenti della piccola, media industria e impresa edile, dell'artigianato edile e affini, delle cooperative del settore edilizio, avente/i codice alfanumerico unico F012 o C011, CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti – FEDERMECCANICA, ASSISTAL CCNL.
Art. 3 - Categorie delle opere presenti nell’appalto
Il progetto prevede la realizzazione dei laboratori di terapia genica, sito in Xxxxx Xxxxxxxx 00, nel comune di Roma.
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono quelle riportate nella sottostante tabella:
I lavori sono classificati come di seguito specificato | Categoria Tabella A) All. II.12 d.lgs. 36/2023 | Class. | Qualificazione obbligatoria (si/no) | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prev. scorp. (P/S) | Sub. (si/no) | ||||||
Impianti tecnologici | OG11 | IV | SI | 1.530.885,27 | 62,13% | P | Subappalto max 50% --- Avvalimento ammesso |
Edifici civili e industriali | OG1 | III | SI | 933.210,86 | 37,87% | S | Subappalto fino al 100% --- Avvalimento ammesso |
TOTALE | 2.464.096,13 | 100,00% |
CAPITOLO 2 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Art. 4 – Progetto di fattibilità tecnico economica
Il Progetto di fattibilità tecnico economica costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all’articolo 5 del presente C.S.A., nonché per l’esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’articolo 21 dell’allegato I.7 al X.X.xx 36/23, costituiscono pertanto parte integrante del progetto di fattibilità tecnico economica anche i seguenti elaborati:
a) piano di sicurezza e di coordinamento;
b) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
c) schema di contratto;
d) capitolato speciale d’appalto.
Art. 5 - Progettazione esecutiva: modalità e termini
1. In considerazione dell’urgenza della realizzazione dei lavori, che sono finalizzati all’attuazione del Programma di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione del contratto, il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidataria, affinché la stessa dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1, salvi minori termini previsti nell’offerta.
2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al
R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario e l’allungamento dei tempi.
3. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 al X.X.xx 36/23, il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento da realizzare. Restano
esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle eventuali strutture;
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) quadro di incidenza della manodopera;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo e quadro economico;
n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigente.
5. L’appaltatore dovrà inoltre provvedere all’ottenimento dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della cantierabilità del progetto.
6. Il progetto esecutivo, nel rispetto del Progetto di fattibilità tecnico economica, potrà prevedere soluzioni migliorative ed affinamenti progettuali, previa approvazione della Stazione appaltante e fermo restando i limiti finanziari stabilito dal Quadro Economico.
7. Il Progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, entro il termine fissato dal contratto.
8. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo 3 dell’allegato II.14 al D.lgs 36/2023, per la consegna dei lavori.
9. Il pagamento del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo sarà effettuato in unica soluzione a completamento della prestazione e a seguito di presentazione di fattura elettronica, entro 30 giorni (trenta) dalla consegna dei lavori. È prevista l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 125, comma 1 del Codice.
10. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel successivo art.48 del Capitolato, salvo il diritto di risolvere il contratto.
11. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 7 del presente capitolato, non sia ritenuto meritevole di approvazione, il R.U.P. avvia la procedura di cui all’articolo 122 del codice.
12. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante può recedere dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 123 comma 1 del codice in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
13. Nella ipotesi in cui trova applicazione l’articolo 44, comma 6, del codice, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.
14. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell’approvazione, a verifica e validazione secondo quanto previsto dalla sezione IV dell’allegato I.7 del codice.
15. In considerazione dell’elevato livello di approfondimento del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica posto a base della gara, la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1, salvi minori termini previsti nell’offerta, fermo restando il massimo ribasso temporale previsto nel Disciplinare di gara.
16. Qualora a seguito dell’esame del progetto da parte della Stazione appaltante risultino necessarie integrazioni, l’appaltatore si impegna a trasmetterle nel rispetto dei termini fissati dalla Stazione appaltante con la richiesta in oggetto.
17. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui alla sezione IV dell’allegato I.7 del codice, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione di Fattibilità Tecnico Economica posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.
18. La progettazione esecutiva deve inoltre comprendere ed integrare tutta la documentazione prevista nel progetto di fattibilità tecnico economica richiamata nella relazione sui CAM e sui DNSH.
19. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 1 (una) copia cartacea firmate in originale, oltre ad una copia elettronica digitale in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile)
20. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’appalto, con la liquidazione del relativo corrispettivo all' operatore economico, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante.
21. La Stazione appaltante potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l’operatore economico in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'operatore economico stesso.
22. La proprietà intellettuale è riservata all' operatore economico a norma di Legge e la Stazione appaltante autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dalla Stazione appaltante.
Art. 6 - Ritardo nella progettazione esecutiva
1. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 5, comma 15 o dei termini fissati dal comma 16 del medesimo articolo del presente Capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi della sezione IV dell’allegato I.7 del codice, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.
Art. 7 - Approvazione della progettazione esecutiva ed ottenimento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso
1. Per la realizzazione dell’opera, prima dell’inizio dei lavori, sarà onere dell’appaltatore presentare una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sul portale dello sportello unico dell’edilizia (SUE) del Comune di Roma Capitale.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, ai sensi dall’articolo 5, commi 15 e 16, essa è verificata e validata dal R.U.P. e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi della sezione IV dell’allegato I.7 del codice è approvata dalla medesima Stazione Appaltante. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. Resta fermo l’obbligo da parte dell’appaltatore di apportare tempestivamente tutte le modifiche eventualmente richieste dall’Organo di verifica della progettazione.
3. A seguito della comunicazione di cui al punto precedente l’appaltatore provvederà all’ottenimento dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della cantierabilità del progetto esecutivo.
4. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa.
5. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 122 del Codice. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
6. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a. che si discosta dalla progettazione di Fattibilità Tecnico Economica approvata di cui all’articolo 4, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione di Fattibilità Tecnico Economica;
b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
c. redatta in violazione di norme tecniche di settore;
d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali;
f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione di Fattibilità tecnico economica approvata di cui all’articolo 4.
7. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi della sezione IV dell’allegato
I.7 del codice, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
8. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante può recede dal contratto secondo quanto previsto dall’articolo 123 del Codice.
Art. 8 - Polizza assicurativa dei progettisti
1. L’affidatario dell’incarico di progettazione dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.
2. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette al Committente copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, stipulata con un massimale garantito pari ad almeno € 1.000.000,00.
3. In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Committente ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
4. L’operatore economico, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo "responsabilità
civile generale" nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
5. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
6. Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
7. La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni progettuali ex art. 42, comma 3, dell’Allegato I.7 al Codice e dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico del Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi anche per varianti. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti, consulenti.
8. La polizza decorrerà dalla data di inizio delle prestazioni ed avrà termine con l’emissione del certificato di collaudo.
9. La mancata presentazione della polizza determinerà il mancato pagamento dei corrispettivi professionali.
CAPITOLO 3 - NORME CONTRATTUALI
Art. 9 Conoscenza delle condizioni di appalto
L'Appaltatore con la partecipazione alla procedura di affidamento dichiara espressamente di essere edotto circa tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato, nello schema contratto e in tutti gli altri documenti progettuali che del contratto fanno parte integrante.
Inoltre, con la presentazione dell’offerta l’Appaltatore dichiara implicitamente di conoscere sia i luoghi dove debbono eseguirsi i lavori che le aree adiacenti, di aver valutato l’influenza sull’andamento e sul costo dei lavori in relazione alle seguenti operazioni svolte dallo stesso:
• il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato ritenuto dall’Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d’appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta;
• l’Appaltatore, avendo esaminato il progetto di fattibilità tecnica ed economica in sede di gara, non ha avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità;
• il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto fattibilità tecnica ed economica approvato, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le modalità di installazione;
• aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle condizioni contrattuali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione dell’opera;
• avere accertato le condizioni del suolo su cui dovranno sorgere le opere, le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto del cantiere, l’esistenza e la distanza dalle discariche autorizzate, nonché di siti idonei per lo smaltimento delle materie da costruzioni e demolizioni;
• aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, ritenendolo perfettamente eseguibile a norma di legge e a regola d’arte, senza che si possono verificare vizi successivi all’ultimazione dei lavori;
• aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nonché di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
• avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato
La Stazione appaltante, affidando i lavori all’impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della stessa impresa.
L’Appaltatore pertanto assume l’impegno di assistere tecnicamente la Stazione appaltante per consentirgli di raggiungere l’obiettivo della realizzazione, messa in funzione e dell’ottimale utilizzazione dell’opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività.
Resta altresì inteso e chiarito che l’Appaltatore rimane l’unico responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.
L’esecuzione dei lavori e delle forniture avverrà solo dopo che il progetto esecutivo sia stato validato dal R.U.P. e approvato dalla Stazione appaltante.
Resta inteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 commi 7 e 8 del C.S.A., qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il R.U.P. avvia la procedura di cui all’art. 122 del Codice.
La corresponsione al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, previa approvazione del progetto esecutivo, resta a carico dell’impresa appaltatrice con le modalità descritte al art. 5 comma 9 del presente CSA.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di piena conoscenza nonché di incondizionata accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme che regolano l’appalto, del progetto, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio e i lavori.
L’appaltatore da altresì atto che le suddette condizioni consentono l’immediata esecuzione del servizio di progettazione esecutiva e dei lavori, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del progetto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori di contestazioni, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi controversia e/o riserva successiva.
Art. 9 bis PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA
Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC) del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021.
Al riguardo l'appaltatore è tenuto a presentare ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DL 77/2021 (convertito con modificazioni nella L 108/2021), qualora soggetto obbligato ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198:
- copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 DLgs 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.
Ai sensi dell’art. 47, comma 3, della L. n. 108/2021, l’Appaltatore è tenuto a consegnare alla S.A. (nel caso di RTI o Consorzi in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla S.A. entro sei (6) mesi dalla stipula del contratto.
La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, l’applicazione delle penali per inadempimento previste dal contratto nonché l’impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR o PNC. Il mancato adempimento di quanto previsto nei commi precedenti comporterà l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione e proporzionale all'importo del contratto nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art.51 della Legge 29 luglio 2021, n.108, fissate nel bando di gara. (nel caso di operatori economici con un numero di dipendenti superiore a 15, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021).
Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, della L. n. 108/2021, l’Appaltatore è tenuto a consegnare alla
S.A. (nel caso di RTI o Consorzi in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006), una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La documentazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della relazione
alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla S.A. entro sei (6) mesi dalla stipula del contratto. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali per inadempimento.
L’Appaltatore, inoltre, ha l’obbligo di assicurare una quota almeno pari al trenta percento di occupazione giovanile e di occupazione femminile, con possibilità di deroga per l’appalto dei lavori di cui all’articolo 47, comma 7 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, data la natura e tipologia dell’attività da svolgere, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo.
A tal fine l’Appaltatore dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.
Art. 9 ter - PRINCIPIO DEL DNSH
Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente.
Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.
Il principio del DNSH è stato codificato all’interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).
Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti
climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).
Un'attività economica può arrecare un danno significativo:
1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all’adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
5. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.
Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR e del PNC.
L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa. La guida operativa si compone di:
mappatura delle misure del PNRR - una mappatura (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle singole misure del PNRR rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica);
schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento – contengono l’autovalutazione riguardo l’impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;
schede tecniche relative a ciascun settore di intervento – forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in itinire individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.
appendice 1 - della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio).
La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR e PNC ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.
Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR). La Stazione appaltante, di concerto con l'Appaltatore, garantisce il rispetto dell'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento.
L'elaborazione della relazione DNSH e la produzione della documentazione probatoria pertinente è elemento necessario a dimostrare la sostenibilità ai criteri ambientali EU dell’intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.
Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le Penali di cui al presente Capitolato.
Il progettista incaricato alla redazione del progetto esecutivo dovrà predisporre le schede di riferimento e nello specifico la SCHEDA 1 e la SCHEDA 2 di cui alla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente. Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n.33 del 13 ottobre 2022.
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla commessa pubblica in esame ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e della normativa vigente.
A tal proposito, prima dell’affidamento, dev’essere presentata dall’appaltatore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione del numero di conto corrente bancario o postale su cui devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
In ogni pagamento dovrà essere indicato il codice CUP.
Art. 11 - Stipulazione del contratto
Per quanto attiene alla stipula del contratto trova applicazione l’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, nel senso più favorevole per la stazione appaltante. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione ritenuta più conveniente dalla stazione appaltante, in riferimento agli obiettivi progettuali, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
Art. 12 - Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso.
b) il capitolato speciale d’appalto;
c) gli elaborati grafici di progetto;
d) le relazioni tecnico descrittive e specialistiche;
e) l’elenco prezzi unitari e relative analisi prezzi;
f) il computo metrico estimativo;
g) il cronoprogramma;
h) Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) con allegati.
Art. 13 - Anticipazione
È consentita nella misura del 20% nei termini stabiliti dall’art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.
Art. 14 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
(art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e art. 5 dell’Allegato II.14 al Codice)
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali sono regolate dal codice dei Contratti pubblici, art. 120 del Codice e art. 5 dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
Gli importi netti di ogni categoria di lavorazioni omogenee ai fini della verifica dell’incidenza delle varianti di cui all’art. 5 dell’Allegato II.14 al Codice, potranno variare in aumento o in diminuzione per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, fino alla concorrenza di un quinto dell‘importo contrattuale senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto.
In tal caso, come specificato all’articolo 120 comma 9 del Codice, la stazione appaltante può imporre le stesse condizioni previste nel contratto originario e l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione dello stesso.
Qualora sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del progetto ed il progettista, promuove la redazione di una perizia e ne indica i motivi nella relazione da inviare alla stazione appaltante per l’adozione della modifica contrattuale ai sensi dell’art. 5 allegato II.14 al Codice.
I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili dei danni derivati alla stazione appaltante dall’inosservanza del presente articolo e delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto senza averne ottenuta regolare autorizzazione.
Art. 15 - Prezzi dei lavori non previsti
(art. 5 comma 7e comma 8 dell'Allegato II.14 al Codice)
Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezziari di cui articolo 41 del D. Lgs. 36/2023, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Xxx l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Art. 16 - Danni di forza maggiore
(art. 9 dell’Allegato II.14 al Codice)
L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori, entro cinque giorni naturali e consecutivi da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore spetta al direttore dei lavori redigere il processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Il compenso è limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall’amministrazione committente ed è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle persone per le quali esso è tenuto a rispondere, anche qualora non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori.
Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero prodotti dalle acque superficiali alle scarpate ai limiti degli scavi o dei rilevati, o agli interramenti delle cunette e tombini, dovendo l'impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
Art. 17 - Responsabile Unico di Progetto
(Art. 15 del D. Lgs. 36/2023)
L’Amministrazione per l’attuazione dell’intervento individua il Responsabile del Progetto che svolge le funzioni pertinenti all’oggetto dell’appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate dall’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nonché secondo quanto previsto all’Allegato I.2 al Codice.
Art. 18 - Ufficio della direzione dei lavori
(art. 114 del Codice e Allegato II.14 al Codice)
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima dell’inizio dei lavori, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.
L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto; ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Al direttore dei lavori fanno carico, oltre a quanto espressamente demandato dalle leggi e dai regolamenti, tutte le attività ed i compiti specificati nel presente capitolato, nonché la verifica periodica, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
Gli assistenti con funzioni di direttori operativi e quelli con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori e ad esso rispondono direttamente delle proprie attività.
La posizione di ispettore di cantiere è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro e che è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori per cui è richiesto un controllo quotidiano.
Per quanto qui non espresso si rimanda alle disposizioni contenute nell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023.
Art. 19 - Coordinamento della sicurezza
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori assicura l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; l’adeguamento dei predetti piani e del relativo fascicolo di cui all’art. 91 c. 1 lettera b) del suddetto decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; l’organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività tra i datori di lavoro nonché la loro reciproca informazione.
In caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, il coordinatore per la sicurezza nei cantieri dovrà inoltre proporre alla stazione appaltante la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Art. 20 - Piani di sicurezza
L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavori con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e agli articoli 94-95 e 96 dello stesso.
Ai sensi dell’art. 96 del suddetto testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
In caso di subappalto prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
Il piano operativo di sicurezza deve avere i contenuti minimi previsti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dev’essere redatto tenendo conto delle scelte autonome dell’impresa e delle relative responsabilità sia nell’organizzazione del cantiere che nell’esecuzione dei lavori.
I lavori hanno inizio previa verifica con esito positivo dei suddetti piani.
L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia nonché a dare informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
I piani presentati alla stazione appaltante, che devono essere sottoscritti dall’Appaltatore e dal RUP, sono costituiti da relazioni tecniche, da grafici, da prescrizioni operative delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione; i piani dovranno indicare le procedure esecutive e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, tenendo conto anche dell’eventuale affidamento di alcune opere a lavoratori autonomi. L’Appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutti gli eventuali lavoratori autonomi operanti nel cantiere, al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e coerenti con i piani di sicurezza presentati.
Ai sensi del D. Lgs. 36/2023, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, anche a causa di modifiche contrattuali in corso d’opera, l’Appaltatore sarà tenuto a predisporre e a presentare l’eventuale necessaria variazione e integrazione ai piani di sicurezza già consegnati.
Art. 21 - Piano della qualità
L'Appaltatore dovrà assicurare che i processi di realizzazione delle opere di cui trattasi siano messi in atto avendo ben presente l'utilizzo cui l'opera sarà destinata, in conformità al Capitolato.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare le prescrizioni del Decreto 23 giugno 2022, “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.” Lo stesso dovrà inoltre prevedere l’applicazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
L’appaltatore dovrà osservare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal d.lgs. 36/2023.
CAPITOLO 4 - CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI
Art. 22 - Garanzie definitive – Polizze
(art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023)
La garanzia provvisoria non è richiesta, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Codice Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 53 co. 4 del d.lgs. 36/2023 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione nelle modalità di cui art. 106 del d.lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale.
Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore nonché a valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto comunque presenti in cantiere.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del certificato di regolare esecuzione in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Cauzione o garanzia sulla rata di saldo
Ai sensi dell’art. 117 comma 9 del Codice degli Appalti il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Polizza
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e a consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.
La polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari ad € 5.000.000,00.
Art. 23 - Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento
dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della
fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 1 (una) copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).
In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.
Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione.
L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.
Per l’esecuzione dei lavori oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato e nell’elenco prezzi, al capitolato generale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli obblighi che seguono:
comunicare, contestualmente alla consegna dei lavori, un indirizzo e-mail e un numero di telefono cellulare in funzione per le comunicazioni con la Direzione Lavori;
effettuare nei luoghi oggetto dell’appalto, i necessari sopralluoghi indicati dalla Direzione Lavori;
assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere a regola d’arte e in conformità alle normative e leggi vigenti;
assicurare il mantenimento in efficienza della corretta delimitazione del cantiere e dei relativi dispositivi di segnalazione diurna e notturna in conformità alle norme vigenti,
nonché di quanto previsto dal nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/92) e dal relativo regolamento di esecuzione nei cantieri su strada e pertinenze stradali;
apporre almeno un cartello indicatore dei lavori all’esterno del cantiere di dimensioni minime di 200x150 cm, da manutenere o sostituire in caso di degrado fino all’ultimazione dei lavori e da aggiornare di volta in volta con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/90; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità; i materiali, le caratteristiche e il contenuto del testo, devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1828/2006;
provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori.
Sono inoltre a carico dell'appaltatore
i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori;
lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 3 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, con rimozione dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà;
la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, compreso l’onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;
le spese di gara, tutte le spese contrattuali, le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto (redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto), sia ordinarie che straordinarie, presenti e future nonché la copia della documentazione contrattuale o progettuale;
ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal collaudatore;
le analisi delle caratteristiche dei materiali da sottoporre all’accettazione della Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);
dare comunicazione alla Direzione lavori circa il numero di operai presenti al giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e i lavori eseguiti, i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti (la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale);
l’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità;
la fornitura di fotografie delle opere per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero, a semplice richiesta della Direzione lavori, nel numero e tipologia che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori stessa;
l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, delle misure e delle cautele necessarie per l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
ogni onere e responsabilità, civile e penale inerente ai lavori appaltati, sia verso la Stazione Appaltante che verso terzi, e, ciò nonostante, il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione Appaltante;
il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari ai OO.PP di cui al D.P.R. 11.2.1991 n. 197;
l’eventuale trasmissione prima dell'inizio dei lavori, allo sportello unico, costituito da INPS, INAIL e casse edili, della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., ai sensi della L.R. 8/2005 e ss.mm.ii.;
All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dell’appalto e dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, agli enti previdenziali e assicurativi quali INPS, INAIL e all’Ispettorato del lavoro.
Sottoservizi
Relativamente ai principali sottoservizi, sarà onere e cura dell’Impresa verificarne posizione, profondità e natura rivolgersi preventivamente ai diversi Enti erogatori di servizi, per l’individuazione all’interno dell’area di cantiere, della profondità e della posizione esatta delle
condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.
L’impresa dovrà tempestivamente informare la Direzione Lavori circa reali interferenze con i lavori e dovrà, sotto la sua completa responsabilità, sostenere e proteggere ogni altra linea interferente con l’opera durante l’esecuzione dei lavori in modo da garantirne l’esercizio.
L’appaltatore dovrà inoltre prendere tutte le precauzioni necessarie per assicurare l’incolumità del personale addetto ai lavori, nonché a persone, fauna, vegetazione e cose in genere.
La ditta esecutrice dovrà porre costantemente le barriere ed i debiti segnali nei lavori in trincea, apponendo personale a guardia di ogni bocca di pozzo e utilizzando segnali di preavviso di tipo regolamentare.
La ditta esecutrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente presenti anche se non individuati in fase di redazione del progetto, quali cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quant’altro.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso, mediante pec o raccomandata a/r, alla Direzione dei lavori, agli enti proprietari delle aree e/o delle opere danneggiate e ai gestori dei servizi. In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai suddetti servizi questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni o responsabilità civile e penale che ne consegua. Anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l’esecuzione dei lavori, l’unica responsabile resta l’Impresa, rimanendo del tutto estranea l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
Difetti di costruzione
L’Appaltatore deve rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all’ordine ricevuto, si procederà d’ufficio al rifacimento dei lavori sopraddetti addebitandoglieli.
Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione o di montaggio, potrà ordinare l’effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.
Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell’Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica.
Qualora le operazioni di verifica conducessero ad accertare che le opere non presentano difetti di costruzione, l’Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
Responsabilità tecnica dell’appaltatore
Il contraente principale e l’eventuale subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all’epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, nonché le disposizioni da loro impartite si intendono esclusivamente connesse con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Art. 24- Trattamento retributivo dei lavoratori
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.
Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.
Per il presente appalto, ai fini di quanto disposto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il
C.C.N.L. applicabile è il “CCNL per i Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai ed altri lavoratori dipendenti della piccola, media industria e impresa edile, dell'artigianato edile e affini, delle cooperative del settore edilizio”, contraddistinto dal codice alfanumerico unico F012 o C011, CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti – FEDERMECCANICA, ASSISTAL CCNL.
L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori, nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, come previsto dalle norme vigenti.
Art. 25- Tutela dei lavoratori
L'Appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici, assicurando l’ottemperanza a tutti gli adempimenti di legge;
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, qualora dovuta.
Ai sensi dell’art. art. 11 comma 6 del Codice, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,5 % sull'importo netto progressivo dei lavori. Le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
Art. 26- Domicilio dell’Appaltatore
L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio nel contratto ai sensi dell’art. 2 D.M. LL.PP. 145/2000.
Art. 27- Persone che possono riscuotere
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. LL.PP. 145/2000, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuale cessione di credito preventivamente comunicate alla Committente.
Gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto e riconosciuti dalla Stazione Appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
Art. 28- Rappresentante dell’Appaltatore
Così come stabilito dall'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare, per mandato
da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L’Appaltatore risulta comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio Direzione Lavori.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 29- Disciplina e buon ordine del cantiere – Direttore Tecnico
Entro 30 giorni dall’esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile Unico di Progetto al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere responsabile della direzione del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire e relativamente alla categoria OG 2, iscritto all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. Qualora prima dell’inizio o durante l’esecuzione dei lavori il tecnico incaricato, per qualsiasi motivo, intendesse interrompere il rapporto con l’Appaltatore, quest’ultimo dovrà darne comunicazione alla Direzione Lavori con almeno 15 giorni di preavviso. L’impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilità fino allo scadere del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui l’Appaltatore comunicherà il nominativo del tecnico incaricato, lettera che dovrà essere controfirmata per accettazione dallo stesso. Nell’evenienza dell’interruzione del rapporto di lavoro, l’Appaltatore, nei 10 giorni successivi alla ricezione della
relativa comunicazione, dovrà provvedere, con le modalità previste per la nomina, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere fino all’avvenuto adempimento dell’obbligazione, e in tali ipotesi all’Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.
Entro i termini previsti per l’adempimento degli obblighi di consegna dei lavori, la Direzione Lavori potrà effettuare richieste all’Appaltatore in termini di organizzazione della direzione di cantiere, tendenti ad accrescere l’affidabilità di tale servizio. In particolare, compete esclusivamente all’Appaltatore ed al Direttore del cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:
- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisionali, le armature, le previdenze antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo ed ai beni aziendali.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento ed azione legale.
Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza. L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere tempestivamente comunicata tramite Pec alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.
Art. 30 - Occupazione temporanee di suolo
L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi, qualora non appartenessero al demanio idrico, dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre in caso di aree private l'Appaltatore dovrà accordarsi con il proprietario. L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto, individuando le aree da occupare, indicandone i confini, la natura, la quantità, i dati catastali e i relativi proprietari secondo le risultanze catastali. Eventuali impedimenti al proseguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.
L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni.
Art. 31 - Programma di esecuzione dei lavori
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie, sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara.
Il programma redatto dall’Appaltatore sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Nella redazione del programma, l’Appaltatore dovrà tenere conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale.
CAPITOLO 5 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 32 - Consegna dei lavori
(Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023)
A seguito della stipula formale del contratto, l’esecuzione dei lavori ha inizio, dopo l’approvazione della progettazione esecutiva.
La consegna dei lavori oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 per i lavori oggetto di affidamento non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, a seguito di apposito verbale di consegna.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’impresa affidataria e deve contenere:
a) le condizioni, le circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’impresa affidataria, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo;
e) la data di inizio e conseguentemente di ultimazione dei lavori;
f) l’esistenza della documentazione sulla sicurezza ai sensi del Xx.xx 81/2008 e s.m.i., della polizza di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 (CAR).
Il Direttore dei Lavori con un congruo preavviso comunica all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tal fine dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.
In considerazione dell’urgenza della realizzazione dei lavori, che sono finalizzati all’attuazione del Programma di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione del contratto, l’impresa affidataria su indicazione del Direttore dei Lavori dovrà predisporre tutte le attività preliminari all’avvio dei lavori e tutto quanto necessario alla cantierizzazione dell’area oggetto dell’intervento ed in particolare:
1. Nomina del Direttore di Cantiere:
2. Denuncia agli Enti Previdenziali inclusa la cassa edile;
3. Approntamento del cantiere (recinzione, baracche, quadro di cantiere, installazione della gru, ecc,);
4. Adempimenti per il rispetto della sicurezza, come precisato nel Capitolato Speciale e nel Piano di Sicurezza contrattuale;
5. Ogni altro adempimento si renda necessario.
Nel caso di subentro di un’impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’impresa affidataria sostituita nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria.
Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario il committente può procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 50 comma 6 del Codice, in tal caso il direttore dei lavori nel verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Il Direttore dei Lavori nel caso lo ritenga, sentito il RUP, provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.
Art. 33 - Registro delle presenze
Ai sensi dell’art. 1 c. 2 della L.R. 8/2005 e ss.mm.ii. il coordinatore per l’esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi predispone all’apertura del cantiere un registro delle presenze, nel quale ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all’inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai, verificando almeno una volta al mese l’eventuale presenza in cantiere di personale non autorizzato, attraverso l’esame del registro di cui al comma 2, nonché del libro unico del lavoro presente anche in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate per iscritto al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico.
Art. 34- Rinvenimenti fortuiti
Il trattamento dei rinvenimenti fortuiti sarà effettuato secondo quanto disciplinato dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Art. 35- Controlli nei cantieri
La bolla di consegna del materiale trasportati nel cantiere indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi utilizzati.
La tessera di riconoscimento degli addetti al cantiere deve contenere la fotografia, le generalità del lavoratore, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la suddetta tessera di riconoscimento deve contenere la fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del committente.
Art. 36- Subappalto
(art. 119 del D.Lgs. 36/2023)
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto nei termini di quanto previsto dall’art. art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e della tabella della categoria dei lavori prevista all’art. 2 del Capitolato.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 37- Sospensione e ripresa dei lavori
(art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e art. 8 allegato II.14 al Codice)
1. Durante l’esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all’ articolo 121 del D. Lgs. 36/223.
2. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione indicandone le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
3. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
4. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Le eventuali contestazioni dell'appaltatore in merito devono essere iscritte nei verbali. Qualora si trattasse di riserve andranno trascritte nei termini e nei modi di legge nel registro di contabilità, pena la decadenza.
Per quanto qui non espresso si rimanda all'art. 121 e all’allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023.
Art. 38- Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 171 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna, redatto ai sensi di quanto previsto dal presente capitolato nonché dall’Allegato II.14 al Codice, salvi i minori termini previsti nell’offerta, fermo restando il limite del massimo ribasso fissato nel Disciplinare di gara.
In caso di ritardo nell’avanzamento dei lavori, il direttore lavori potrà valutare l’estensione estensione dei lavori in orario notturno.
Analogamente, nel caso di attività con elevata interferenza con le attività sanitarie è facoltà del direttore lavori disporre che vengano effettuati le lavorazioni estendendo l'attività in orario notturno e/o giorni festivi.
Il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione scritta dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
CAPITOLO 6 - PAGAMENTI E COLLAUDI
Art. 39- Prezzi d’appalto
Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata, che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori, compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Prezzo dei lavori a corpo
Per i lavori da contabilizzarsi a corpo il prezzo contrattuale rimane fisso e invariabile, l’Appaltatore non potrà chiedere compensi per tutte quelle opere che sono desumibili dai disegni o dal Capitolato o prescritte dalle regole dell'arte.
Art. 40 - Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo (comprensivo delle prestazioni del CSP) sarà effettuato in unica soluzione, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, a completamento della prestazione e solo dopo l’avvenuta validazione da parte della Stazione Appaltante, a seguito di presentazione di fattura elettronica, entro 30 giorni (trenta) dalla data di ricevimento della stessa.
Il pagamento del corrispettivo relativo all’esecuzione dei lavori avverrà per Stati di Avanzamento (SAL) previa emissione di certificati di pagamenti e secondo le modalità stabilite dall’art. 125 del
D. Lgs. 36/2023.. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, quando il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra corrispondente al 25% dell'importo contrattuale (al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, del saldo della progettazione e del saldo finale). Il saldo finale pari al 20% dell’importo contrattuale (al netto dell’anticipazione e del saldo della progettazione) avverrà a completamento dei lavori, una volta ultimato il Collaudo (con esito positivo) e solo a seguito dell’emissione del Conto Finale. Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica, entro 30 giorni (trenta) dalla data di ricevimento della stessa.
La Stazione Appaltante acquisisce su richiesta o d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori, a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi, è trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore.
All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
L’importo dei lavori risultante dallo stato finale è al netto del ribasso d’asta, delle ritenute di legge e della quota I.V.A., ove applicabile, ma comprensivo della relativa quota dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, previsti nel P.S.C..
L’importo finale terrà conto delle eventuali detrazioni da applicare in considerazione delle penali e di difetti di esecuzione.
Il certificato per il pagamento dello stato finale, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato successivamente all’emissione del verbale di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione riportante l’importo della rata di saldo.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 meglio descritto nell’apposito articolo dedicato alle garanzie definitive e polizze.
All’esito positivo del collaudo/regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il responsabile unico di progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La fattura potrà comunque essere emessa solo successivamente alla costituzione della polizza fideiussoria.
La liquidazione del corrispettivo dovuto verrà quindi effettuata previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa e di quant’altro occorra.
Nel caso in cui si faccia ricorso all’istituto del subappalto, sarà corrisposto direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Art. 41 - Certificato di Regolare Esecuzione
Per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, verrà rilasciato dal direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 116 comma 7 del Codice e dell’art. 28, comma 1, lett. b) dell’Allegato II.14 al Codice, trattandosi di lavori non rientranti in nessuna delle categorie elencate in seno alla medesima lettera b), la stazione appaltante si avvale della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
Per le opere il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’Amministrazione.
Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.
Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo, ovvero, decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 42- Premio di accelerazione e penali
I contratti di appalto prevedono premi di accelerazione nel caso in cui l'opera venga ultimata in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti, mentre nel caso contrario, ovverosia per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni - ritardi imputabili all'appaltatore - penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.
Ebbene, al riguardo, la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine riportato nell'Art. 38, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza superare
complessivamente il 20% di detto ammontare. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
Le penali dovute, invece, per l’inadempimento degli obblighi in materia di DNSH e obblighi PNRR-PNC previsti dall'art. 47, comma 3, 3-bis e 4, di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021, volti a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.
Pertanto, nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al precedente periodo verranno applicate le seguenti penali che saranno commisurate, previo contraddittorio, alla gravità delle violazioni e all’entità delle conseguenze pregiudizievoli:
a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47 comma 3 DL. 77/2021): dallo 0,6 all’1 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
b) mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.47 comma 3 bis DL.77/2021): dallo 0,6 all’1 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
c) mancato rispetto della quota percentuale, esplicitata nel Disciplinare di gara, per assunzione giovani e assunzione donne (art.47 commi. 4 e 7 DL.77/2021): dallo 0,6 all’1 per mille dell’importo di contratto per ogni punto percentuale non rispettato.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna della progettazione esecutiva e per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale.
Le penali di cui al precedente paragrafo saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
a) nell’inizio della fase di progettazione esecutiva rispetto alla data fissata dal RUP per l’avvio del servizio di progettazione;
b) nella consegna complessiva di tutti gli elaborati del progetto esecutivo compiutamente definiti;
c) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
d) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
e) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
f) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente.
La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 20% del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite comunicazione scritta.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 43- Revisione prezzi
È prevista la revisione prezzi di cui all’art.60 del Codice.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera/servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT e con riguardo ai servizi l'indice dei prezzi al consumo esclusi i tabacchi.
Al di fuori di quanto previsto al periodo precedente, non sono previste clausole di rinegoziazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e
imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, può avanzare senza ritardo richiesta di rinegoziazione del contratto con le modalità previste dal medesimo art. 9 del D.Lgs 36/2023; la sopravvenienza di dette circostanze non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, resta esclusa ogni richiesta volta ad alterarne la sostanza economica.
CAPITOLO 7 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CONTROVERSIE
Art. 44- Recesso del contratto
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti provvisionali anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, come previsto all‘articolo 123 del Codice e dall’art. 11 dell’Allegato II.14 al Codice.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo delle opere eseguite.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 45 - Risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore
(art. 122 del D.Lgs. 36 2023)
Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l’art. 10 dell’Allegato II.14 al Codice nonché gli artt. 1453 ss. e 1456 del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.
La stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'120 del D.Lgs. 36/2023;
- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all' art. 94 comma 1 del e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto quanto segue:
- la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzioni di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, titolo II, parte V del Codice dei Contratti.
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del progetto propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice, oltre ai casi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 122 del Codice medesimo, quando il direttore dei lavori accerti che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del progetto una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Il direttore dei lavori formula altresì la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del progetto.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del progetto dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del progetto.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del progetto, delibera la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell’art. 122 del Codice, le somme di cui al periodo precedente sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.
Il responsabile unico del progetto nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’art. 106, pari all'uno per cento del valore del contratto.
Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 46- Esecuzione o completamento dei lavori, servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento.
(art. 124 del D. Lgs. 36/2023)
Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 122 del Codice di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potranno essere interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
Il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato, ai sensi dell’art. 124, comma 2, secondo periodo, del Codice.
Art. 47 - Procedure di risoluzione delle controversie
(Libro V, Parte I, Titoli I e II del D. Lgs. 36/2023)
Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
Per la risoluzione delle controversie insorte a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, trovano applicazione l’istituto dell’accordo bonario e della transazione, come disciplinato dagli artt. artt. 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023
Per il presente contratto è invece escluso il ricorso all’arbitrato per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo xxxxxxx.
Per qualunque controversia che non abbia avuto soluzione extragiudiziale, il foro competente per eventuale definizione giudiziale è quello di Roma.
CAPITOLO 8 - AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 48- Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Manodopera
Gli operai per i lavori dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in funzione si applicano soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.
Art. 49 - Elenco prezzi
I prezzi unitari sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:
a) per gli operai:
Il reperimento anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della mano d'opera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere quando questa si rende necessaria; dispositivi e attrezzature di protezione individuale e quant’altro previsto dalle normative in vigore sulla sicurezza:
b) per i lavori a misura e a corpo:
Tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione di materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato, le imposte sui materiali, le spese generali e le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione di suolo pubblico o privato.
Sono inoltre compresi i ponteggi, le normali opere provvisionali che saranno di volta in volta necessarie per eliminare pericoli a persone e danneggiamento ai locali o parti di edificio sottostanti alla zona di lavoro e per realizzare i lavori stessi;
In particolare oltre alla normale attrezzatura di cantiere sono altresì compresi:
- l'onere per qualsiasi puntellamento necessario, anche se solo consigliabile, i ponteggi con relativi piani di lavoro sia all’interno del fabbricato, sia all’esterno, l'assistenza muraria, l'accatastamento, nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile a giudizio della D.L. e successivo trasporto in luogo indicato dalla stessa; con il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e/o siti autorizzati la pulizia generale delle aree a fine lavori, e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori;
- per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto, dal Committente alcun compenso o maggiorazione, restando ogni
conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori;
- i prezzi delle opere qui descritte sono pure comprensivi degli oneri per la protezione delle opere già esistenti e nuove, degli eventuali ripristini e, a lavori ultimati, della pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti per consentirne immediato utilizzo;
- tali opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori. Sono inoltre comprensive delle Assistenze murarie all'installazione di impianto, compresa esecuzione di tracce in murature di qualsiasi tipo e spessore, immuramento di patte, zanche e sostegni di qualsiasi tipo, sigillatura di scassi, rotture e tracce, ripristini di sottofondi e pavimentazioni.
Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, l’appaltatore ha tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari e la misura dei compensi:
- i prezzi offerti e il termine generale di ultimazione dei lavori s'intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, tenuto conto anche delle eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire, della coesistenza di altri cantieri e della contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di eventuali opere affidate ad altre Ditte. L'Appaltatore dichiara pertanto di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con quella successione che potesse venir prescritta dal Committente nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità.
La misurazione delle varie categorie di opere sarà effettuata secondo criteri geometrici e in base alle norme contenute nel Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori edilizi.
ART. 50 - OBBLIGHI PREVISTI PER GLI APPALTI FINANZIATI CON PNRR E/O PNC
L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) e dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (di seguito “PNC”), in particolare, dovrà:
avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del Contratto.
L’Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Committente per i danni cagionati a costui, qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR-PNC, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto.
L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di DNSH e obblighi PNRR-PNC previsti dall'art. 47, comma 2, 3, 3-bis e 4, di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, volti a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e già in parte precedentemente illustrati all’Art. 48 - PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI.
Ai sensi del richiamato art. 47 comma 2 del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
A tal fine l’appaltatore deve presentare, 10 giorni prima della stipula del contratto, apposito piano di assunzione del personale, con indicazione nominativa del personale assunto per l’esecuzione dell’appalto con contratto di lavoro subordinato, numero di matricola e le mansioni assegnate sulla base del CCNL applicato, il termine e l’eventuale distribuzione del personale tra appaltatore, subappaltatore e ausiliario.
I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis dell’art. 47 del DL. 77/2021 sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 27 e
28 del D. Lgs. 36/2023, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
Il Tecnico incaricato
Ing.