COMUNE DI CARPI
COMUNE DI CARPI
Provincia di Modena
Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di fornitura di stampati occorrenti alle attività e iniziative del settore A7 (marzo 2019 – febbraio 2020)
L’anno 2019, il giorno del mese di in Carpi (MO), presso il competente Ufficio del Comune di Carpi, Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica, posto in Xxx X.xx Xxxxx xx Xxxxxxxx x. 0x x Xxxxx con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge
FRA
, nato a il , in qualità di Dirigente del Settore A7 – Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, c.f. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, c.III D. lgs. n. 267/2000qui di seguito, per brevità, denominata “Amministrazione”
E
Sig. , nato a ( ) il e residente in ( ), Via , N. ,agente non in proprio ma nella sua qualità di (Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per conto e nell’interesse dell’operatore economico “ ” con sede in ( ), Via , N.
codice fiscale e partita IVA ,regolarmente iscritto al N. del Registro delle Imprese di , come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata dallo stesso in sede di gara, successivamente comprovata mediante apposita visura della C.C.I.A.A. di , entrambe agli atti del Settore A7, di seguito, per brevità,”Affidatario”
PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale A7 n. 1050 del 28.12.2018 veniva disposto l’avvio di un’indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, con RdO (Richiesta di Offerta) su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip per la conclusione di accordo quadro, ex art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016;
- che con determinazione a contrarre A7 n. del veniva disposto l’affidamento mediante accordo quadro concluso con un solo operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, da individuarsi mediante RdO (Richiesta di Offerta) su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo determinato applicando la percentuale unica di ribasso rispetto ai prezzi unitari degli articoli oggetto dell’appalto, descritti nell’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, con applicazione dell’art. 97 per l’individuazione delle offerte anomale;
- che con lettera d’invito di cui a prot. master n. del venivano invitati a presentare offerta i n. XX operatori che avevano presentato manifestazione di interesse;
- che con verbale di cui a prot. gen.le n. del si dava atto delle risultanze della seduta di gara del
di verifica della documentazione amministrativa;
- che con provvedimento di ammissione/esclusione, di cui a prot. gen.le n. del si dava atto degli operatori economici ammessi alla procedura;
- che con verbale di cui a prot. gen.le n. del si dava atto delle risultanze della seduta di gara di apertura delle buste economiche contestuale proposta d aggiudicazione;
- che con determinazione A7 n. del si disponeva l’affidamento dei servizi di fornitura di stampati occorrenti alle attività e iniziative del settore A7 (marzo 2019 – febbraio 2020), in favore dell’operatore economico , con sede in , via , c.f. e p. iva
, per l’importo di euro + IVA, al netto del ribasso offerto sull’elenco
prezzi posto a base di gara, pari al , corrispondente a euro , rispetto all’importo a base di gara stimato di euro 37.000,00 + IVA 22% per complessivi euro 45.140,00 (IVA compresa);
- che l’aggiudicazione della gara è avvenuta a seguito dei seguenti atti, qui materialmente non allegati ma conservati presso il Settore A7:
- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016;
- che in data è divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 d. lgs. 50/2016, a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. Premesse
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
Art. 2 Definizioni
Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune di Carpi, da una parte, e l’Affidatario dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti discendenti che verranno emessi per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
Affidatario: l’operatore economico aggiudicatosi il servizio come in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
Contratti “discendenti”: il singolo contratto di esecuzione dei servizi che la competente struttura tecnica del Comune di Carpi dovrà inviare all’Affidatario per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato tecnico. Nel contratto discendente, di volta in volta, verranno specificati l’importo, il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi dell’atto di assunzione e l’Impegno di Spesa.
Art. 3 Oggetto
1. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti discendenti applicativi per i servizi di fornitura di stampati occorrenti alle attività e iniziative del settore A7 (marzo 2019 – febbraio 2020), descritti nel Capitolato speciale d’appalto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che saranno affidati dall’Amministrazione nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dall’Amministrazione medesima, in relazione alle proprie esigenze.
2. Si precisa che la ditta dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro e dei successivi contratti discendenti. L’Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella lettera d’invito, nel Capitolato speciale di Appalto e nel rispetto delle ulteriori specifiche tecniche contenute nella documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo come descritto all’art. 11.
Art. 4 Durata
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo, viene stabilito in anni 1 (uno), a partire, indicativamente, da marzo 2019 fino a febbraio 2020 compreso, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della stipula del presente Accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti discendenti emessi dalla Amministrazione, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto discendente per l’ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all’Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
4. Non potranno essere emessi contratti discendenti dopo la scadenza del suddetto termine di validità
contrattuale del presente Accordo.
Art. 5 Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro
1. Per il Comune di Carpi il Direttore dell’esecuzione è individuato nella dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Responsabile della gestione del sistema museale, Incarpi, attività culturali/promozionali indoor e outdoor teatro e nella dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx per la Biblioteca X. Xxxxx e Castello dei Ragazzi.
2. L’Aggiudicatario individua il seguente Responsabile del servizio nella persona di:
Art. 6 Responsabile Unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Responsabile della gestione del sistema museale, Incarpi, attività culturali/promozionali indoor e outdoor teatro, nominata con determinazione dirigenziale n. 969 del 10.12.2018,
Art. 7 Contratti discendenti
1. La stipula dell’Accordo Quadro consentirà all’Amministrazione la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con l’Affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta.
2. I contratti discendenti potranno essere approvati dall’Amministrazione a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, con apposite determinazioni dirigenziali.
3. I contratti discendenti dovranno essere stipulati entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento dei relativi servizi.
4. Dal momento della stipula del contratto discendente l’Affidatario dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini di intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
5. Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il limite definito dall’art. 9 del presente Accordo.
6. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.
Art. 8 Penali e cause di risoluzione contrattuale
In caso di ordinativi evasi in modo qualitativamente difforme rispetto a quanto contrattualmente stabilito, tale da rendere inidoneo e non conveniente l’utilizzo del materiale stampato, la stazione appaltante applicherà le penalità di seguito esposte, sino all’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale. Si precisa che gli standards qualitativi minimi attesi sono quelli indicati e descritti dall’art. 4 e 5 del presente Capitolato.
a) nell’ipotesi di una prima fornitura difforme dagli standards qualitativi, l’Amministrazione non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 10% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito,
b) nell’ipotesi di una seconda fornitura difforme dagli standards qualitativi, l’Amministrazione non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 20% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito,
nell’ipotesi di una terza fornitura difforme dagli standards qualitativi, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e art. 108 del nuovo Codice dei contratti pubblici
Qualora l’Affidatario non adempia agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità:
• dell’1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine;
• di € 200,00 una tantum per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (modalità di consegna, ecc...);
• di € 100,00 una tantum per ogni volta in cui sia riscontrata la mancata presentazione presso gli uffici interessati del referente incaricato ai sensi del precedente art.2, secondo capoverso.
Qualora il ritardo verificatosi sulla consegna tassativa in un preciso giorno pregiudichi il regolare svolgimento di un determinato evento ovvero la fornitura giunga in tempo non utile per la manifestazione, il convegno o la spedizione del materiale presso le sedi delle iniziative organizzate dal Comune, l’Amministrazione comunale non corrisponderà alcun compenso e applicherà quale risarcimento del danno subito una penale di:
- € 300,00 per un importo quantificato per il servizio inferiore a € 1.000,00 + IVA,
- 30% del costo quantificato per il servizio, nel caso l’importo quantificato per il servizio fosse superiore a € 1.000,00 + IVA.
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli stampati.
Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta, in uno dei seguenti modi:
- dietro presentazione di nota di credito da parte della Ditta affidataria,
- mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta a fronte di prestazioni,
- mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Affidatario, l’Amministrazione incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 3 del Capitolato; qualora la Ditta non adempia, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o all’applicazione delle penali, l’Amministrazione provvede a contestare per iscritto alla ditta il relativo inadempimento, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli stampati. Qualora entro 10 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio dell’Amministrazione, escludano l’imputabilità dell’inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali o risolto il contratto come stabilito.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, l’Amministrazione applica la disciplina degli artt. 107- Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Art. 9 Importo
1. L'importo contrattuale netto massimo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta a € (euro / ), IVA esclusa, al netto del ribasso offerto dall’Affidatario sull’elenco prezzi unitari, rispetto all’importo a base di gara di euro 37.000,00 + IVA, per complessivi euro 45.140,00 (IVA compresa), come da offerta agli atti del prot. gen.le n. del
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2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Affidatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. L’Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L’Affidatario, per contro, è vincolato all’esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con richieste di intervento all’interno dei contratti discendenti stipulati dalla Amministrazione, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti discendenti medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
3. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del c.c., l’Affidatario si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l’intera durata dell’Accordo Quadro. I prezzi offerti dall’Affidatario sono comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti durante tutta l’esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, salvo quanto disposto dal vigente codice dei contratti.
I prezzi applicati nei contratti discendenti saranno quelli desunti dall’Elenco Prezzi Unitari di gara previa applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara.
4. Le parti concordano che l’Affidatario comunichi per iscritto all’Amministrazione l’approssimarsi dell’esaurimento delle somme assegnate da contratto.
Art. 10 Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dall’Affidatario a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore d’Esecuzione ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità del Comune di Carpi.
Pertanto, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (Durc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc..) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.
Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti.
Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che l’Affidatario è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:
a) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.);
b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita;
c) del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale.
Accertata l’inadempienza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Affidatario non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni.
Relativamente a quanto sopra, resta inteso che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per il servizio di cui al presente appalto, solo ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e la conseguente verifica di regolarità dell’Amministrazione è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che l’Affidatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.
I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla l. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633.
Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l’Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Per il Comune di Carpi il CUU è UFT5W3.
Art. 11 Condizioni generali
1. L’Affidatario, preso atto della natura dei servizi oggetto del presente Accordo, s’impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, di tutte le norme di legge e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia nonché delle disposizioni in materia che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo.
2. L’Affidatario dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte i servizi oggetto del presente contratto.
3. Con la stipula del presente Accordo, l’Amministrazione non costituisce nessun obbligo nei confronti dell’Affidatario, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell’esecuzione dei contratti discendenti.
L’Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché l’Amministrazione non darà esecuzione ai contratti discendenti.
4. L’Accordo Quadro e i successivi contratti discendenti in sua applicazione saranno disciplinati dal presente atto nonché dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrale e sostanziale:
1) Lettera di invito;
2) Capitolato Speciale d’Appalto;
4) Elenco prodotti;
5) Dichiarazione di offerta prodotta in sede di gara.
Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e da tutta l’altra normativa vigente in materia.
Con la sottoscrizione del presente atto l’Aggiudicatario dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
Art. 12 Cauzione definitiva e responsabilità civile
A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o presi negli atti da questo richiamati, l’Affidatario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante fidejussione
assicurativa n. rilasciata in data da
con sede a , via n. C.F. e P.IVA per l’importo di Euro pari al % dell’importo del presente Accordo Quadro.
Sarà obbligo dell’Affidatario adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
La ditta affidataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.
L’Affidatario dichiara di avere la seguente copertura assicurativa per garantire la responsabilità civile (polizza n. rilasciata in data da ). L’amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile dell’Affidatario.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, la ditta affidataria deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto.
L’Affidatario manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi.
L’Affidatario dovrà in ogni caso risarcire l'Amministrazione comunale di ogni danno, comprovato, causato a edifici, strutture e attrezzature di proprietà del Comune di Carpi e/o di terzi.
Art. 13 Controversie
Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo Quadro e che non fosse possibile definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Modena. E’, in ogni caso, sempre escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 14 Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico dell’Affidatario compreso n. 2 marche da bollo da euro 16,00 ciascuna. Il presente atto che è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 x.xx 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDRP) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx oppure nella sezione Privacy del sito.
L'informativa completa denominata "Utenti settore A7 Cultura" può essere consultata su
xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213".
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., in quanto applicabile, l’Affidatario dichiara di approvare specificamente gli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Art. 16 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti discendenti non comporta l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti .
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Carpi
Il Dirigente del Settore A7 Per l’Affidatario