CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICA CON ……………………. PER LA RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AREA VERDE SITA IN PER IL PERIODO DALLA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO FINO
Area Verde
Unità Sponsorizzazioni e Affari Generali
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TECNICA CON ……………………. PER LA RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AREA VERDE SITA IN PER IL PERIODO DALLA DATA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO FINO
AL …...
In Milano, il , tra il Comune di Milano, codice fiscale 01199250158, rappresentato dall’ , Direttore dell’Area Verde, domiciliato per effetto della sua carica in Milano – Via Sile, 8 -
che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D.Lgs. 267/2000 e n. 71 dello Statuto del Comune di Milano, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità;
e il ………… (da qui innanzi denominato Partner), con sede in / residente in …….., Via . - C.F.:
P.I. ……………. rappresentato da …………… che interviene in qualità di e che elegge domicilio
fiscale presso la suddetta sede legale.
PREMESSO CHE
1. con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1142 della seduta del 25/05/2012 sono state approvate le linee guida per la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per la riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche cittadine;
2. a partire da luglio 2012 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni/collaborazioni tecniche sul sito del Comune di Milano;
3. in data ………/2021 P.G. ………/2022 Soc./Sig.--------- ……………. ha presentato una proposta relativa alla riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria dell’area a verde sita in Via
……………., valida per il bimestre……, del suddetto Avviso Pubblico;
4. con Determinazione Dirigenziale n. ....... del è stata approvata la collaborazione proposta ed
il relativo schema di contratto tra il Comune di Milano e la società/associazione; le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Oggetto
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione tecnica con il ……….. per la riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria a propria cura e spese e secondo la regola dell’arte, dell’area a verde sita in Via …………, così come rappresentato e definito nell’allegato progetto che ne costituisce parte integrante.
Art.2) Obblighi a carico del Partner
Il Partner si impegna:
a) ad eseguire i lavori di riqualificazione dell’area verde sita in Via................................, in conformità al progetto approvato ed allegato al presente contratto, senza poter apportare alcuna modifica o variazione, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. In caso di installazione di strutture o manufatti (strutture, giochi, attrezzature sportive, fitness, ecc.), dovranno essere preventivamente consegnate le schede tecniche e le relative certificazioni UNI EN. L’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente.
b) L’ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata agli uffici dell’Area Verde (lettera o fax 00-00000000 e-mail: XXX.XxxxxXxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx), entro 30/60 giorni dalla data di ricevimento in consegna dell’area, allegando 2/3 fotografie dei lavori conclusi, pena l’annullamento del contratto stesso. Al termine dei lavori, in caso di installazione di strutture o manufatti (giochi, attrezzature sportive, fitness, ecc.), dovranno essere altresì consegnate le certificazioni di corretto montaggio degli stessi e/o di regolare esecuzione dei lavori effettuati;
c) a realizzare i lavori previsti dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”, con particolare riferimento alla eventuale predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
d) a predisporre, organizzare ed attuare l’eventuale area di cantiere, provvedendo anche all’esposizione del cartello di cantiere, delle dimensioni e contenuti previsti dalla normativa in materia di appalti, con le informazioni necessarie alla identificazione degli interventi da realizzare ed ai soggetti previsti dalla normativa;
e) a provvedere, nello svolgimento degli interventi di riqualificazione e di manutenzione ordinaria, all’eventuale ripristino di superfici, tubazioni, cavi, manufatti o altro presente nell’area segnalando formalmente agli uffici comunali, oltre la sostituzione di alberi o qualsiasi altro elemento vegetale danneggiato e per il quale non ne fosse prevista l’eliminazione da progetto approvato;
f) ad eseguire i successivi lavori di manutenzione ordinaria compresa la pulizia dell’area verde sita in
, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente;
g) a conservare costantemente le aree verdi nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, rispettando obbligatoriamente nel tempo il progetto originale, provvedendo anche alle strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant’altro presente nell’area verde interessata. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, rispetto al progetto originale, dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Milano;
h) a concordare, in caso di realizzazione di nuovo impianto di irrigazione, con il Servizio Idrico Integrato le operazioni per realizzare l’allacciamento alla rete idrica assumendone gli oneri e i conseguenti consumi idrici. (è rigorosamente vietato realizzare nuovi impianti collegati a reti idriche private).
Qualora fosse già presente un impianto di irrigazione, il Partner dovrà garantire per tutta la durata dell’accordo la corretta manutenzione dell’impianto, la voltura del contratto di fornitura dell’acqua ed i relativi oneri derivanti dai consumi idrici;
i) a provvedere alla conclusione del periodo contrattuale, in caso di presenza e gestione di un impianto di irrigazione, ad inviare al Comune di Milano – Area Verde, una dichiarazione di nulla osta alla voltura redatto su carta intestata della società, recante gli estremi dell’utenza da volturare e la lettura aggiornata oltre che la data di decorrenza della stessa, con i seguenti allegati: immagine del contatore con lettura dei consumi leggibile effettuata il più possibile vicino alla data del nulla osta e ultima fattura quietanzata. Al fine di garantire che la decorrenza della voltura dei contatori a nome dell’Amministrazione Comunale sia coincidente con la data di cessazione dei vincoli contrattuali, la documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 7 gg lavorativi dalla data di consegna formale delle aree agli uffici comunali. Diversamente, la voltura avrà obbligatoriamente decorrenza dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta e necessaria, senza che questo comporti la possibilità di presentare richieste di rimborsi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per i consumi idrici nel frattempo avvenuti a carico della parte ancora intestataria del contatore specifico;
j) a consentire l’effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura dell’Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;
k) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell’area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti, provvedendo anche all’apertura/chiusura del cancello dell’area a verde nel rispetto degli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale, riportati nel seguente prospetto:
mese | apertura | chiusura | note |
l) a provvedere a proprie spese alla asportazione dell’eventuale cartello di collaborazione posato e concesso nell’ambito del presente rapporto contrattuale, alla scadenza naturale nonché in eventuali casi di risoluzione o recesso dello stesso.
Si specifica inoltre che:
- come indicato dal D.M. del 29/02/12 n. 60166, in caso di presenza alberi del genere Platanus (Platani) all’interno dell’area oggetto dei lavori, il Partner si obbliga a comunicare l’inizio attività all’Ersaf - Servizio Fitosanitario Regionale - Xxx Xxxx, 00/00 00000 Xxxxxx - Fax 00.00000000 - mail xxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
- la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a:
a) metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti appartenenti al genere Platanus con circonferenza maggiore di 120 cm;
b) metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
c) metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.
L’Amministrazione comunale potrà motivatamente aumentare le distanze riportate in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico;
- non sono ammessi tagli delle radici; in presenza di radici lo scavo meccanico dovrà essere opportunamente interrotto e continuato a mano per garantire l’integrità delle stesse;
- durante i lavori di riqualificazione previsti, le aree consegnate dovranno essere opportunamente e provvisoriamente delimitate al fine di individuare le superfici oggetto di consegna e evitare l’accesso agli estranei ai lavori;
- non dovranno essere disposti accumuli o depositi di materiale negli spazi di proiezione delle chiome delle alberature, né gli stessi potranno essere addossati al tronco degli alberi;
- nell’esecuzione delle attività di cantiere non dovranno essere arrecati danni all’apparato sia aereo che radicale delle piante presenti in loco. In nessun caso sono consentite arbitrarie riduzioni della chioma che potranno essere eseguite solo da personale specializzato a fronte di una espressa autorizzazione formale rilasciata dal personale tecnico dell’Area Verde;
- la recinzione (tipo n. ) dovrà avere le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato G “informazione tecniche” dell’Avviso pubblico presente sul portale dell’Amministrazione e dovrà essere mantenuta integra con regolarità dal concessionario.
- il nuovo cordolo da posare dovrà rispettare le indicazioni inserite nell’allegato G1 “schemi per posa cordoli” dell’Avviso pubblico presente sul portale dell’Amministrazione.
- qualora per la realizzazione degli interventi sull’area verde di cui al progetto approvato, risultasse necessario occupare aree supplementari e/o limitrofe, oltre a quelle consegnate con il presente contratto, il Partner dovrà provvedere a richiedere specifica autorizzazione all’Area Verde – Unità Sponsorizzazioni e Affari Generali, indicando l’area interessata, le dimensioni, la durata e le modalità di messa in sicurezza. Al termine degli interventi previsti, le suddette aree dovranno essere restituite integre, garantendo ripristini per eventuali danneggiamenti. A tal proposito potrà venire richiesto adeguato deposito cauzionale. (per riqualificazioni).
Art.3) Obblighi dell’Amministrazione
a) Il Comune di Milano è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull’area oggetto della riqualificazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l’abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Milano o, previi specifici accordi, a cura e spese del Partner.
b) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell’area e si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell’area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell’adempimento.
c) L’Amministrazione Comunale concede al Partner, previa comunicazione agli Uffici dell’Area Verde, la possibilità di dare visibilità alla collaborazione tecnica con il Comune di Milano tramite l’esposizione di n° 1 cartello di collaborazione tecnica, di piccole dimensioni, indicante esclusivamente il nome del cittadino / del condominio e non contenente nessun riferimento e/o relazione a marchi, loghi, simboli, attività o nomi di tipo commerciale. Tale cartello collocato in base a quanto concordato con i tecnici dell’Amministrazione Comunale, dovrà rispettare le caratteristiche tecniche/estetiche previste
nell’avviso pubblico di sponsorizzazione/collaborazione del verde e le dimensioni standard definite in cm 14x24 (h x l).
Art.4) Personale impiegato nel servizio
Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi agronomici complessi dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere.
Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare i suddetti interventi agronomici, dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l’esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.
Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Partner.
La conservazione, la piccola manutenzione e il mantenimento del decoro dell’area verde, nel rispetto del presente contratto, potrà essere effettuata anche dal concessionario stesso (privato/condomini/dipendenti…), sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a cose o terze persone.
Art.5) Durata del contratto
Il presente accordo ha validità a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso fino alla data del ................
(per firma digitale: ”Il presente accordo ha validità a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione sino alla data del 31/12/ ”).
La consegna dell’area da parte del Comune di Milano avviene contestualmente alla firma del presente contratto. Da tale data il Partner è obbligato alla manutenzione dell’area verde ed è autorizzato ad effettuare gli interventi sulle aree a verde in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall’art. 2 comma a).
Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico del Partner fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell’area che verrà predisposto dall’Amministrazione comunale previa verifica dello stato dell’area verde.
In caso di rilievo negativo, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al Partner tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell’area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.
Art.6) Politiche Ambientali
L’Area Verde, all’interno del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del Comune di Milano, si avvale di processi, procedimenti, strumenti e modelli organizzativi certificati ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001 (Qualità) e UNI EN ISO 14001 (Ambiente).
Pertanto, ai fini dello sviluppo sostenibile, l’impegno dell’Amministrazione per limitare gli impatti ambientali è diretto rispetto alle attività istituzionali ed indiretto nella volontà di influenzare l’abbattimento delle emissioni, l’incentivazione al riciclaggio e le buone pratiche ambientali di chi interagisce con l’Amministrazione comunale.
Ai sensi del D.Lgs. 152/06 “ Testo Unico sull’Ambiente” il Partner si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. Il Partner dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e di salvaguardia delle acque e del suolo.
In particolare, l’utilizzo di sostanze chimiche (fertilizzanti, antiparassitari e/o diserbanti) dovrà essere condiviso con i nostri Uffici, fornendo le schede tecniche dei prodotti, ai fini di una valutazione preventiva favorevole o per consentire l’indirizzo su principi attivi meno impattanti.
Art.7) Responsabilità
Il Partner risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. Il Partner si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Milano da ogni richiesta di risarcimento.
Il Partner risponde per eventuali incidenti e/o danni a cose e/o persone derivanti e riconducibili alla mancata manutenzione ordinaria o messa in sicurezza di aree o strutture temporaneamente inagibili, nonché all’eventuale installazione di recinzioni, strutture e manufatti non certificati e/o non conformi a quanto stabilito dal progetto approvato, nonché alla mancata manutenzione necessaria a garantirne la funzionalità e l’integrità (porzioni divelte, parti appuntite o arrugginite). Il Partner si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Milano da ogni richiesta di risarcimento.
I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati al Partner che dovrà provvedere all’eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Milano.
Il presente contratto non esonera il Partner dall’ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l’eventuale occupazione del suolo pubblico), rilasciate dalle Aree interessate e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.
Nelle aree a verde pubblico non è possibile la creazione di camminamenti/attraversamenti pedonali che colleghino il marciapiede direttamente alla sede stradale, in mancanza di spazi previsti e percorribili dai pedoni od ove non siano presenti strisce pedonali o apposita segnaletica disciplinante l’attraversamento pedonale, come previsto dal Codice della Strada - D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 e successivi aggiornamenti - e del relativo Regolamento di Esecuzione, dal D.M. del 05/11/2001 e successive modifiche, dal D.M. n. 236 del 14/06/1989 e dal Decreto del P.d.R. n. 503 del 24/07/1996. Tali soluzioni non vengono autorizzate o approvate nelle proposte progettuali presentate e nelle conseguenti planimetrie allegate parti integrante ai contratti di sponsorizzazione e collaborazione stipulati. A tal proposito l’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone o cose, causati da trasgressioni alla norma.
Art.9) Risoluzione, Esecuzione in danno
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio del Partner, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertato:
a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive delle aree assegnate;
b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questa contratto;
c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs 81/08).
In ogni caso l’Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli eventuali oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell’area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.
Art. 10) Annullamento del contratto
Qualora trascorsi 30-60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il Partner non avesse provveduto ad eseguire i lavori di riqualificazione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato al presente contratto, senza avere opportunamente comunicato le motivazioni e le giustificazioni per tale inadempienza, l’Amministrazione avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l’area a verde. L’Amministrazione Comunale potrà altrimenti derogare i termini temporali per la conclusione dei lavori previsti. Nel frattempo il Partner è comunque obbligato a mantenere l’area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione ordinaria e necessaria. (solo per riqualificazione).
Art.10) Penali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale pari al 10% del valore complessivo degli interventi agronomici necessari a mantenere l’area ( opportunamente calcolato ) qualora, per cause imputabili al Partner, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la riqualificazione e manutenzione dell’area, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni ordinarie.
Art.11) Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui il Partner sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui il Partner sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’Art.1456 C.C. Art.12) Trattamento dei dati personali
Le prestazioni oggetto dell'avviso e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali di terzi se non quelli dei soggetti contraenti.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del
presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione e esecuzione del contratto e/o per l'adempimento di impegni precontrattuali. Nell'ambito del presente rapporto contrattuale, ai fini dell'applicazione del citato Regolamento Ue 2016/679, le parti agiscono come autonomi titolari del trattamento e ciascuno è tenuto ad osservare le disposizioni in materia. A tal fine precisano che i dati dei contraenti possono essere comunicati o destinati a terzi esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti contrattuali, i quali ricorrendo i presupposti possono assumere la qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.
Art.13) Condizioni e disposizioni generali di contratto
La sottoscrizione del contratto da parte del Partner equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.
Il Partner con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Il Partner si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.
Art.14) Recesso unilaterale
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del C.C.
La superficie oggetto della presente contratto è inclusa nel patrimonio verde pubblico in carico alla manutenzione ordinaria, svolta dell’Amministrazione Comunale.
Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti impegnate nel presente contratto che, pertanto, si assoggetta a quanto previsto dall’art. 1353 C.C.
Pertanto ai sensi del precedente articolo e dell’art.1373 C.C. l’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere il presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull’area oggetto del contratto.
Art.15) Controversie
Eventuali controversie che potranno insorgere, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.
Art.16) Spese contrattuali, Imposte e Tasse
Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico del Partner.
Il presente contratto è assoggettato ad IVA pertanto l’eventuale sua registrazione avverrà solo in caso d’uso.
Art.17) Disposizioni Generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. … facciate oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.
Milano, ……………….
Xxxxx, approvato e sottoscritto.