CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA
CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA
REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n° del
Reg. il al n. Serie IT
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR DEL PALAZZETTO DI VIA PIERO ARGENTINA E ALTRI SERVIZI ACCESSORI
L’anno duemiladiciannove, addì … (……….) del mese di ……., in Francavilla Fontana (Br), nella Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxx Xxxxxxxxx xx 0;
per la parte concedente
il dott. ……….., nato a ………. (……….) il …………, nella qualità di Dirigente dell’Area VI, domiciliato per la carica presso il Comune di Francavilla Fontana, il quale dichiara di agire nel presente atto, a termine dell’art. 107, comma 3 del D.L.vo n. 267/2000, in nome e per conto del Comune di Francavilla Fontana, P. I.V.A. n. 00176620748, che nel contesto dell’atto verrà indicato per brevità con il termine “Comune”;
per la parte concessionaria
Il sig. ,,,,,,,,,,,, nato a ,,,,,,, (,,,,,,) il ,,,,,,,,,,,,,, C.F.: ,,,,,,,,,,,,,,,, che interviene in
questo atto in qualità di ,,,,,,,,,,,, della ditta ,,,,,,,,,,,,,, con sede legale in ,,,,,,,,
alla via ,,,,,,,,,, n. ,,,,,,,,, Partita I.V.A. n. ,,,,,,,,,,,, iscritta al Registro delle
imprese di ,,,,,,,, al n. ,,,,,,,,,,,,,,,, , che nel prosieguo dell’atto verrà indicato per brevità anche “Concessionario”.
Le sopra costituite parti dopo aver premesso che
………………;
Le parti come sopra costituite intendono vincolarsi con formale contratto e, pertanto,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. L’oggetto principale del contratto è costituito dalla gestione e conduzione dello spazio adibito a punto ristoro all’interno del Palazzetto dello Sport di via Piero Argentina e delle relative aree limitrofe, interne ed esterne, da destinare ad attività di intrattenimento degli ospiti indicate nel progetto gestionale presentato in sede di gara (vd. area perimetrata nella allegata planimetria).
2. L’attività consiste nella gestione e conduzione del bar di tipo “C” e delle relative attività accessorie di intrattenimento della clientela indicate in progetto, oltre all’erogazione dei seguenti servizi:
- servizio di guardiania, custodia, apertura e chiusura dell’intero impianto sportivo, contraddistinto in catasto urbano con il numero di particella …. Foglio …….;
- supporto all’ente comunale nella gestione dei rapporti con i soggetti destinatari della concessione in uso degli impianti sportivi e nella relativa assegnazione degli spazi, che dovrà avvenire nel rigoroso rispetto del regolamento comunale.
3. (eventuale) E’ prevista anche l’erogazione dei seguenti servizi aggiuntivi:
- ………….
- ……………
4. Le attività di cui ai precedenti commi 2 e 3 non saranno remunerate dall’Amministrazione comunale e sono ad esclusivo carico del concessionario.
5. Si precisa che nei locali oggetto di concessione saranno vietati l’installazione e l’uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS.
ART. 2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione pari a €… , oltre Iva ai sensi di legge, se dovuta.
Il suddetto canone non comprende i costi di fornitura acqua, luce e gas relativi alla gestione del punto ristoro e delle aree annesse, che sono a carico del concessionario.
2. Detto canone dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale in dodici rate mensili, entro il giorno 5 di ogni mese di durata del contratto.
3. La durata dell’affidamento è stabilita in anni decorrenti dalla data di
stipula del presente contratto.
ART. 3 - DESTINAZIONE D’USO – LIMITAZIONI - DIVIETI
1. I locali sono destinati all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alle altre attività accessorie indicate nel progetto gestionale presentato in sede di gara
2. E’ fatto divieto di modificare l’originaria destinazione dei locali e il tipo di attività in essi prevista.
3. Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale. E’ fatta comunque salva la richiesta di riduzione in
pristino delle stesse a carico del concessionario. Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata dal competente ufficio comunale e il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le altre autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso. Eventuali autorizzazioni che comportino anche le modifiche dei locali dovranno essere richieste a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale.
4. Prima dell’avvio dell’attività il concessionario dovrà dotarsi delle prescritte autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa nazionale e regionale, per l’esecuzione del servizio e dovrà applicare il sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. di cui al D.Lgs. 193/2007 e far rispettare agli utenti il divieto di fumare nel locale bar.
5. Il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita, deve essere sottoposto, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, a tutte le vaccinazioni e visite sanitarie previste dalla normativa di settore; risultare, per tutta la durata del servizio, in possesso della prescritta documentazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia.
6. Il punto ristoro dovrà rimanere aperto almeno durante tutto l’orario di apertura al pubblico dell’impianto sportivo.
7. Il Comune non corrisponde alcun compenso e/o contributo per la gestione dell’attività che sarà remunerata esclusivamente con l’introito degli incassi.
8. Per quanto concerne l’organizzazione e la gestione dell’attività il concessionario utilizza esclusivamente risorse proprie, sia in termini di personale che in termini di materiali, assicurandone la continuità durante l’intera durata della concessione. Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi all’attività.
9. Il funzionamento dell’attività è regolato autonomamente dal gestore, che deve convenientemente dotarla di una buona varietà di alimenti e bevande di abituale consumo, e condurla con la massima pulizia, igiene e decoro. La tabella dei prezzi dei prodotti in vendita, copia della S.C.I.A. con gli estremi dell’avvenuta trasmissione al Comune – S.U.A.P. e la riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 176, 181, e 186 del regolamento, devono essere esposti nel locale in luogo ben visibile.
10. Eventuali intrattenimenti potranno essere organizzati nei limiti degli spazi assegnati, fermo rimanendo l’obbligo dell’ottenimento delle eventuali necessarie licenze, a cura e spese del titolare dell’attività di somministrazione.
11. Gli intrattenimenti musicali di carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione di alimenti e bevande non comportano rilascio di autorizzazioni o licenze.
12. Ferma rimanendo l’applicabilità delle sanzioni per singoli inadempimenti contestati al concessionario, si stabilisce, in relazione alle ipotesi di chiusura o sospensione dell’attività commerciale in oggetto non giustificate l’irrogazione di una penalità di € 50,00 per ogni giorno di inattività ingiustificata.
ART. 4 - CONSEGNA DELL’IMMOBILE
1. L’immobile verrà consegnato all’affidatario così come nello stato di fatto ed accettato dallo stesso senza alcuna riserva. L’area adibita a punto ristoro è munita dei relativi servizi igienici.
2. All’atto della consegna dell’immobile, dovrà essere redatto un inventario dei beni e, in contraddittorio, un apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale e il livello di funzionalità degli stessi. Allo scadere del contratto, si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna dell’affidatario dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che dovessero essere riscontrate.
3. Il Comune mette a disposizione del gestore, solo i locali e le annesse aree mentre il concessionario dovrà procurare tutti gli arredi e le apparecchiature necessarie a garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio.
4. Il concessionario, laddove ai fini della messa in esercizio del punto ristoro, debba eseguire, a proprie spese, interventi di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni, sarà tenuto ad acquisire debita certificazione degli impianti medesimi e potrà intervenire sugli stessi solo previa autorizzazione da parte dell’Area Tecnica – LL.PP. del Comune di Francavilla Fontana.
ART. 5 - RESPONSABITA’ E UTILIZZO DELL’IMMOBILE
1. Con la firma del contratto, l’affidatario diventa, ai sensi di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale, al fine di garantire il corretto utilizzo del punto ristoro e degli spazi annessi, che dovranno, pertanto, essere conservati in buono stato di efficienza, salvo il normale deperimento d’uso.
2. L’affidatario dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto.
3. Il gestore è responsabile:
a) dell’uso del bar, servizi ed installazioni che devono essere utilizzati in conformità alla loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l’ente;
b) dell’osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni;
c) della buona conservazione e dell’efficienza del bar e degli spazi annessi, del necessario servizio di custodia e sorveglianza.
4. La custodia e la sorveglianza avranno riguardo:
- alla salvaguardia della struttura sportiva nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant’altro esistente;
- al controllo sul regolare utilizzo degli impianti volto ad impedire abusi o arbitri di qualunque genere;
- all’obbligo di segnalare tempestivamente ogni atto vandalico, nonché di tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare la perfetta funzionalità della struttura.
d) della manutenzione ordinaria e della pulizia del punto ristori e dell’area circostante di pertinenza.
5. Per quanto sopra il concessionario deve stipulare idonea polizza di assicurazione R.C.T. e R.C.O. Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per infortuni e danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da tutto quanto forma oggetto della presente convenzione.
6. Inoltre, il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del concessionario, che dovrà provvedere ad adeguata copertura assicurativa.
7. I parcheggi a servizio dell’impianto sportivo non potranno essere utilizzati dai clienti del bar.
ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà provvedere:
1. Al pagamento a favore del Comune del canone di utilizzo, come determinato nel precedente art. 2.
2. Alla manutenzione ordinaria del bar e degli annessi spazi di utilizzo per svolgere l’attività di bar tale da garantire la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, salvo la normale usura del tempo. Alla scadenza del
contratto, l’immobile dato in gestione dovrà essere restituito in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà; pertanto l’affidatario si obbliga all’utilizzo con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere.
3. Alla stipula di polizza assicurativa che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi e dal il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti.
4. All’apertura e chiusura del bar in concomitanza con l’utilizzo della struttura, assicurando la presenza di proprio personale all’interno della struttura.
5. Alla erogazione dei seguenti servizi aggiuntivi:
……………………….
………………………...
6. Alla vigilanza sul corretto utilizzo della struttura, segnalando immediatamente al Comune eventuali danni o semplici negligenze da parte di terzi di cui ne fosse venuto a conoscenza.
7. Al rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 recante: “Attuazione dell’art.1 della Legge 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e leggi collegate.
8. Al controllo sull’accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull’eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature del quale ne fosse venuto a conoscenza.
9. Alla custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e sicuro; una copia delle chiavi dell'impianto rimane comunque depositata presso L’Ufficio Tecnico Comunale nel caso di accesso necessario.
10. Sono altresì a carico del concessionario i seguenti oneri:
- le spese necessarie per il personale addetto all’attività;
- la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- le spese di manutenzione ordinaria.
11. Il gestore dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia di oneri previdenziali e sicurezza sul lavoro, dovrà ottemperare e farsi carico degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, sanciti dalla normativa vigente, conseguenti all’assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria;
12. Il gestore deve, altresì, osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs.81/2008 e le direttive macchina 892/392/CEE e 91/368 /CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. A tal fine dovrà essere redatto apposito DVR nonché tutti gli altri adempimenti previsti ai sensi delle vigenti normative in materia, compreso l’obbligo di predisposizione del D.U.V.R.I.
13. Tutti i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta. Sarà’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Le spese per il servizio di smaltimento e ritiro sono a carico del gestore. La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D.lgs 22/97 e successive modifiche
ART. 7 - CUSTODIA E SORVEGLIANZA
1. L’affidatario provvederà alla custodia ed alla sorveglianza del punto ristoro e dell’impianto sportivo nel suo complesso durante le ore di apertura/utilizzo dello stesso segnalando al comune eventuali utilizzi impropri, danni e/o atti di vandalismo dei quali ne fosse venuto a conoscenza.
ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’intero valore contrattuale, per un importo di € …….. (diconsi euro /00), sulla quale il Comune potrà
rivalersi in caso di violazione degli obblighi pattuiti ed il cui importo originario dovrà essere immediatamente ripristinato dal gestore. Detto importo dovrà rimanere invariato per tutta la durata della convenzione. Qualora l’affidatario utilizzi il metodo della polizza fideiussoria, questa, accesa presso primari istituti abilitati, dovrà essere esigibile per tutta la durata della concessione, a semplice richiesta scritta del comune, senza obbligo della preventiva escussione. La cauzione verrà restituita alla scadenza della convenzione, previo accertamento degli obblighi assunti dal gestore.
ART. 9 - RESPONSABILITA’
1. Tutte le responsabilità civili e penali di quanto avvenga all’interno dei locali bar e aree limitrofe di svolgimento dell’attività di somministrazione sono a carico dell’affidatario che si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti di legge previsti per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L’affidatario terrà comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi alla gestione del bar. A tal fine compete al medesimo affidatario di stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione, relativa all’attività oggetto del presente contratto speciale ove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo. Copia di detta polizza dovrà essere rimessa al Comune alla sottoscrizione della convenzione.
2. La sottoscrizione e/o validità delle coperture assicurative attivate non libera comunque il concessionario dai rischi e dalle responsabilità connesse all’attività e alla gestione del bar che rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone, il Comune sarà comunque esonerato da qualunque tipo di responsabilità.
ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
1. E' a carico del Comune esclusivamente la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo nel suo complesso e del bar.
2. Per manutenzione straordinaria si intende:
- ricostruzione di strutture portanti;
- riparazioni di rilevante entità e/o rifacimenti di coperture del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
- grosse riparazioni e/o rifacimento della recinzione perimetrale;
- rifacimenti e/o riparazioni del sistema fognante.
Laddove non ne abbia assunto l’obbligo il concessionario a titolo di “servizi aggiuntivi”, il Comune dovrà altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dell’intera struttura, con l’eccezione del punto ristoro e degli spazi annessi.
Il Comune è altresì tenuto all’attivazione e al pagamento delle utenze per il funzionamento della struttura, con l’eccezione dei costi di fornitura acqua, luce e gas relativi alla gestione del punto ristoro e delle aree annesse, che sono a carico del concessionario.
ART. 11 - CONTROLLI DEL COMUNE
1. Il Comune avrà ampia facoltà di controllo, che potrà essere esercitato in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo all’affidatario e alle modalità di utilizzo dell'Impianto, operando con diffida e, se del caso, con la revoca dell'affidamento, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo dell'impianto.
2. Il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione nel caso di ingiustificata interruzione del servizio o nel caso di ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e, in ogni caso,
laddove vengano riscontrate gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.
ART. 12 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
1. Il Comune può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell’attività all’interno del bar per motivi di sicurezza, igienici o per eseguire opere di ristrutturazione del complesso, senza che per questo l’affidatario possa agire in rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
ART. 13 - INNOVAZIONI E TRASFORMAZIONI
1. Al concessionario è fatto divieto di apportare innovazioni o trasformazioni al bar, senza la preventiva autorizzazione comunale. Le eventuali opere di miglioria realizzate dal concessionario al termine della convenzione resteranno di proprietà del Comune, senza alcun diritto di indennizzo da parte dello stesso concessionario.
ART. 14 - PUBBLICITA’
1. All’affidatario è riconosciuta la facoltà di esercitare attività promozionale e pubblicitaria, riferita alla propria attività gestionale verso il pagamento della prevista imposta comunale.
2. Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non interferire o creare impedimento con l’attività sportiva e con la sicurezza degli spettatori.
3. L’affidatario sarà libero di utilizzare qualsiasi forma e tipologia di pubblicità, salvo richiedere e ottenere il gradimento espresso del Comune. ART. 15 - PERSONALE
1. Il concessionario è tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale in servizio alle proprie dipendenze o prestatore d’opera a qualunque titolo, di quanto prescritto dai relativi Contratti Nazionali di Lavoro nonché dalle normative vigenti in merito a ciascuna posizione e concernenti gli adempimenti fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali ed
espressamente solleva l’Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. L’affidatario si obbliga, altresì, ad operare in piena osservanza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE
1. Per tutta la durata della concessione, è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, la subconcessione e la sublocazione, sia totale che parziale.
ART. 17- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del C.C. nei seguenti casi:
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente contratto;
- cessione del contratto, sia totale che parziale, e subconcessione o sublocazione, sia totale che parziale;
- utilizzazione, gestione o fruizione del bar per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per un eventuale nuovo appalto e per tutte le circostanze che possano verificarsi.
3. Inoltre, nel caso di risoluzione del contratto:
- l’affidatario dovrà restituire l’immobile, le attrezzature ed ogni altro accessorio relativo nello stato derivante dal normale deperimento d’uso;
- l’affidatario potrà asportare dall’immobile soltanto gli arredi da lui approvvigionati;
- eventuali altri lavori e/o migliorie effettuate dall’affidatario saranno acquisiti gratuitamente dall’Ente concedente.
ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO
1. Tutte le spese inerenti la convenzione e ad essa conseguenti, sono a carico dell’affidatario, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta di bollo, ecc. ART. 19 - CONTROVERSIE
1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti, si adirà al Foro di Brindisi.
2. E’ esclusa la clausola arbitrale.
ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Il concessionario elegge il proprio domicilio in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx – 00000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx (XX).
2. Tutte le notifiche e le comunicazioni dipendenti dalla convenzione saranno fatte all’affidatario presso la suddetta sede.
ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.iii, i dati forniti dal concessionario saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’accordo convenzionale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Francavilla Fontana.
ART. 22- RINVIO NORME GENERALI
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla convenzione, alle dichiarazioni specifiche poste a base di gara dal Concessionario e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Del presente atto redatto da persona di mia fiducia, io Segretario Generale
rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.
PER IL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA: dott. ……
PERIL CONCESSIONARIO: Sig. ……..
IL SEGRETARIO GENERALE: Xxxx. Xxxxx Xxxxx