CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO DELL’ERBA NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI PESARO
ASPES Pesaro
PROVINCIA DI PESARO
CIG ………………………………..
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO DELL’ERBA NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI PESARO
L’anno duemila......................., il giorno ............................., del mese di ,
presso ………………………………. nell’Ufficio di …………………………………………….
Avanti a me ,
…………………., autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica ,
………………………….., senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
Il/La Sig ,
nato/a a ......................................................................., il , che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di ASPES, C.F./P.IVA che rappresenta nella sua qualità di
..................................................... di seguito nel presente atto denominato “ASPES” o “Stazione Appaltante”.
Il/La Sig ,
nato/a a ......................................................................., il , residente
a ...................................................., in Via .................................................................., n.
................ nella sua qualità di ,
dell’Impresa
................................................................................................................................., con
sede legale in ,
Via ............................................................................................................................., n.
.........., C.F./P.IVA , di seguito nel
presente atto denominato “appaltatore” comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo
PREMESSO CHE
- con decisione del CDA Aspes n. ………............., in data ,
si stabiliva di procedere all’appalto del servizio di taglio dell’erba nelle aree verdi pubbliche del Comune di Pesaro, mediante procedura aperta, con le modalità di cui all’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
- con la suddetta deliberazione è stato approvato il bando di gara ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- con ……………………… n. ……………......., in data ,
sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto del Servizio, in via definitiva, all’impresa suddetta;
- l’atto di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data
…….......................... a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria;
- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione definitiva in data e pertanto alla data odierna sono decorsi
i trentacinque giorni previsti dall’articolo 11, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
ASPES Spa, come sopra rappresentata, affida all’impresa
……………………………………………………………………………….………............. in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del servizio di taglio dell’erba nelle aree verdi pubbliche del Comune di Pesaro, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 3 - Durata
Il contratto ha una durata di due stagionalità secondo le più specifiche disposizioni temporali previste dal CSA presumibilmente a far data dal e
termina presumibilmente il ………………………………
Art. 4 - Proroga
1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato sotto il profilo temporale nel caso in cui nel periodo previsto non si sia esaurito l’importo contrattuale di cui all’art. 7 sulla base di un provvedimento espresso.
2. Tale estensione temporale ricade nella piena facoltà della Stazione Appaltante senza che per ciò possa essere richiesto da parte dell’appaltatore alcun indennizzo o compenso aggiuntivo rispetto ai prezzi patuiti.
3. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.
Art. 5 – Cauzione definitiva
1. L’aggiudicatario ha provveduto in data , alla costituzione
della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. per un importo di euro ……………………………………, pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante ……………………………………………………………………….
2. La garanzia copre l’intero periodo contrattuale e resterà vincolata sino a quando saranno state definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell’espletamento del contratto così come previsto dalla norma sopra richiamata.
La fideiussione bancaria polizza assicurativa prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 6 - Modalità di esecuzione
Il Servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale (o Capitolato Speciale d’appalto) e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara dall’aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e l’offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale ( Allegati “A” e “B”). Ogni previsione ed ogni obbligo contenuto nel Capitolato Prestazionale è da considerarsi contrattualmente vincolante.
Art. 7 - Prezzo
1. Il corrispettivo dell’appalto del servizo viene determinato nella somma complessiva presunta di euro ………………………………. (diconsi euro
…………………….........................), tenuto conto del ribasso del % offerto ed
2. Il prezzo sarà determinato sulla base delle particolari modalità di computo del servizio previste dal capitolato tecnico prestazionale (o Capitolato Speciale d’appalto).
Art. 8 - Verifica dell’attività contributiva
1. La Stazione Appaltante sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
3. La Stazione Appaltante provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica.
4. La Stazione Appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:
a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
b) per il certificato di verifica di conformità / l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
accettato; a detto importo sarà aggiunto un importo di
euro
………………………………. (diconsi euro …………………….........................), per
oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, per un totale complessivo presunto di di euro ………………………………. (diconsi euro ),
Art. 9 – Cessione del contratto - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
2. Previa autorizzazione dell’ ASPES e nel rispetto dell’articolo 118, comma 2, del D.Lgs.n. 163/2006 s.m.i., le parti del Servizio che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dalla normativa vigente in materia
2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modiche e integrazioni.
Art. 10 - Pagamenti
1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle scadenze previste dal capitolato tecnico prestazionale (o Capitolato Speciale d’appalto). :
2. L’appaltatore dichiara che il/la sig/ra
…………………..……………………................... ………………………………………..... nato/a a ……...…………………………........…, il ……………………………, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’ASPES; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Società aggiudicatrice.
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
Art. 11 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 12 - Responsabilità
1. L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Stazione Appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
2. L’impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.
Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto
1. Se non diversamente disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto l’eventuale esecuzione del Servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all’aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall’inadempienza, specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa.
2. L’aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, ASPES considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell’appalto, darà diritto alla Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione “ipso iure” del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione “ipso iure” del contratto, oltre alle altre ipotesi previste dal CSA, nei seguenti casi:
1) fallimento dell’aggiudicatario;
2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
3) interruzione del Servizio protratta per oltre n. 5 giorni, salvo che l’aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
4) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
3. In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del Serviziora effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.
Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, la Stazione Appaltante può incamerare la cauzione prestata.
Art. 14 - Risoluzione per reati accertati
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 15 - Recesso unilaterale della Stazione Appaltante
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
- spese sostenute dall’appaltatore;
- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 16 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva
È esclusa la competenza arbitrale. La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro di Pesaro. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 244 del Codice dei contratti pubblici.
(oppure)
Art. 17 - Obblighi dell’appaltatore
L’aggiudicatario svolgerà l’attività connessa con il Servizio in appalto con l’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il ASPES da qualsiasi responsabilità al riguardo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletatato in conformità alle pattuizioni.
Art. 18 - Ultimazione delle prestazioni
L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a
seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Articolo 19 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia
La Stazione Appaltante, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l’informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’appaltatore e l’insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società.
Articolo 21 – Rimborso spese per pubblicazione bando
1. Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.
2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all’appaltatore, l’importo delle spese di pubblicazione del bando
maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell’importo stesso.
Art. 22 - Osservanza delle condizioni di lavoro
1. L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’impresa dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale.
6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Art. 23 - Oneri, stipula e registrazione
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge.
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
5. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del codice di contratti D.Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221 in modalità elettronica a mezzo di supporto informatico
con programma Microsoft Office Word 2003.
Del presente atto io ……………………… rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna, con me rogante ed alla mia presenza e visione,
dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti allegati e richiamati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
Il presente atto consta di numero ……………………. ( ) facciate intere e
parte della ………………….. escluse le firme, scritte su numero fogli,
dattiloscritte da persona di mia fiducia, sottoscritto digitalmente dalle parti e da me Segretario rogante a termini di legge.
per il ASPES per l’Appaltatore
..............................................……. ..............................................…….
Il rogante
..............................................…….