COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Porto
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX VELODROMO.
Cig. n. Z25147B018
Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Bologna – Quartiere Porto – via dello Scalo n. 21 Bologna tel. 051525811- fax 000000000 - email: xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx
Art. 2 Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto la gestione del complesso immobiliare sito in Bologna composto da:
a) area verde d’uso pubblico totale mq. 18.619 di cui mq. 13.591 a prato censita al catasto terreni foglio 152 particella 1116;
b) campo da calcio a 5 e campo da basket;
c) porzione di immobile destinato ad uso somministrazione sito in via Don L. Orione n. 9 identificato al foglio 152, mappale 116 sub 3, cat. C1; attestato di prestazione energetica n01310-083023-2014- classe energetica D;
d) porzione di immobile destinato per servizi sportivi sito in xxx Xxx X. Xxxxxx x. 0/X identificato al foglio 152, mappale 116 sub 3, cat. C4; attestato di prestazione energetica n01310-083029-2014- classe energetica E.
Il tutto come da planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico.
Art. 3 Finalità
Il Quartiere Porto, con la concessione in discorso, intende ottenere finalità di pubblico interesse prioritariamente di natura sociale, culturale, ricreativa e ambientale con particolare riferimento all'utenza di bambini e giovani, in relazione ai bisogni e alle caratteristiche di questa zona della città.
Il Quartiere Porto, intende altresì assicurare ai cittadini e alla collettività la massima utilità e godimento possibile del parco e degli immobili che ivi insistono.
Art. 4 Durata
La durata della presente concessione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.
Decorso tale periodo il rapporto si scioglierà senza necessità di disdetta alcuna. Tutti gli obblighi e i diritti decorrono dal giorno della sottoscrizione della concessione.
Art. 5 Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 6 Importo a base di gara
L'importo a base di gara è rappresentato dal canone annuo di concessione pari ad € 5.000,00 Iva esclusa.
Art. 7 Canone di concessione
Il canone annuale è definito dall’importo a base d’asta maggiorato dall’importo migliorativo offerto in sede di gara dal vincitore, oltre all'IVA.
Per il primo anno di gestione, che decorre dalla data di stipulazione della concessione, il concessionario non verserà alcun importo.
Dal secondo anno di gestione, entro il 30 giugno 2016, e per ciascun anno successivo entro il 30 giugno, in via anticipata rispetto all’annualità, il concessionario verserà al Quartiere Porto, in unica soluzione, l’importo corrispondente al canone annuale oltre a 1/5 (un quinto) del medesimo importo, a recupero del canone non versato il primo anno oltre all’IVA.
Dal secondo anno di decorrenza della concessione il canone sarà aggiornato annualmente in aumento in ragione del 100% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il mancato o parziale pagamento del canone entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nel bollettino di versamento, qualunque ne sia la causa, costituisce il Contraente in mora ad ogni conseguente effetto di legge, con facoltà del Comune di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.
Art. 8 Gestione del parco e progetto delle attività
Il Concessionario si obbliga a realizzare, per tutta la durata della concessione, il progetto delle attività proposto in sede di gara, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere modifiche correlate a sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Le parti possono proporre singole attività alternative di impatto/valore equivalente.
Il Concessionario dovrà garantire le condizioni più idonee affinché il parco possa essere liberamente utilizzato dal pubblico, che deve poter liberamente passeggiare e sostare in ogni area del parco.
Il Concessionario dovrà garantire la cura del parco attraverso la tutela igienica e pulizia delle aree verdi e pavimentate, delle canalette di scolo delle acque piovane, la raccolta e smaltimento delle foglie, il diserbo dei percorsi, piazzali e marciapiedi tangenti l'area verde, la pulizia e svuotamento dei cestini porta rifiuti, lo sfalcio dell'erba e relativo smaltimento, la lavorazione concimazione annaffiatura del terreno, la lavorazione di cespugli e siepi, la vigilanza e comunque tutta la manutenzione ordinaria necessaria, in tutte le sue fasi, al fine di assicurare la piena e sicura fruibilità dell'area verde e dei percorsi e camminamenti posti all'interno dell'area in concessione.
Sono altresì a carico del Concessionario:
• le piccole riparazioni e interventi sugli arredi ad esclusione delle attrezzature ludiche e delle panchine presenti sull'area verde;
• la segnalazione tempestiva al Comune di ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti nell’area, nonché, se rilevabile, al presenza di carpofori fungini posti nei pressi o interessanti le alberature;
• la segnalazione tempestiva al Comune della presenza di materiale a rischio igienico.
Il parco dovrà essere conservato nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.
Il Concessionario dovrà garantire la vigilanza del parco, impedire il transito ad ogni tipo di mezzo a motore, vigilare che i cani siano portati al guinzaglio e che le loro deiezioni siano rimosse a cura dei rispettivi accompagnatori, segnalando eventuali infrazioni alla Polizia Municipale.
Il Concessionario dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune o di terzi incaricati dal Comune.
Gli obblighi a carico del Concessionario si intendono integrati con la previsione del progetto di gestione dell'area verde proposto dal concorrente.
Sono a carico del Comune di Bologna, che peraltro per proprie insindacabili esigenze può sostituirsi sempre e comunque al Concessionario anche nelle attività di cui ai paragrafi precedenti, le seguenti attività:
a) gli interventi straordinari ed ordinari quali la potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l’abbattimento di alberi morti, ed eventuale loro sostituzione;
b) la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, postime forestale) e arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle ecc.);
c) il controllo statico delle alberature;
d) il corretto smaltimento del materiale di risulta prodotto nell’area dagli interventi condotti direttamente dal Comune;
e) la fornitura dell’acqua per l’annaffiatura delle aree verdi;
f) la illuminazione dell'area verde;
g) le riparazioni e interventi sulle attrezzature ludiche e sulle panchine.
Art. 9 Gestione del campo da calcio a 5 e del campo da basket
Il Concessionario dovrà gestire l’utilizzo del campo da calcio a 5 e del campo da basket. Ognuno di questi impianti dovrà poter essere gratuitamente utilizzato e massimamente goduto da parte del pubblico frequentatore del parco, liberamente e/o in modo strutturato, secondo modalità e regole che il Concessionario dovrà aver proposto nel progetto di gestione.
A partire dalle ore 19 il campo da calcio a 5 potrà essere assegnato dal Concessionario anche previo introito di tariffa, che non dovrà essere superiore a quelle previste dall'Amministrazione comunale per i propri spazi negli impianti sportivi.
(Per le tariffe attualmente in corso si veda la delibera di Giunta P.g. 361116/2014 o anche
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxx/00:0000/).
Il Concessionario dovrà provvedere, al fine di garantirne la fruibilità, ai seguenti interventi, entro sei mesi dalla firma della concessione.
Il Concessionario dovrà preventivamente produrre il piano degli interventi di seguito prescritti che sarà oggetto di valutazione di congruità da parte del competente Settore del Comune di Bologna.
A) con riferimento al campo da calcio a 5:
− rimozione attuale rete lati corti del campo 2*21*1.80 e posa rete metallica plastificata e pali nuovi 2*21*2.20;
- rimozione dell'attuale struttura antitrauma e posa di nuova struttura antitrauma a protezione dei pali luce;
- ripresa delle bombature e tiraggi delle recinzioni con rilegatura ai cavi di comando o eventuale eliminazione delle reti laterali;
- fornitura e posa di manto in erba artificiale GreenFields tipo HT24 in Polyethylene, con intasamento al 100% in quarzo (in sovrapposizione all'esistente manto in erba artificiale) con doppio tracciamento per il gioco del tennis e del calcio a 5;
B) con riferimento al campo da basket:
- ripresa delle fessurazioni con resina bicomponente e riverniciatura;
- rimozione dell'attuale struttura antitrauma e posa di nuova struttura antitrauma a protezione dei canestri;
- fornitura e posa di rete parapalle in nylon maglia 10*10 altezza mt. 6, con xxxx e relative fondazioni.
Sono a carico del Concessionario sia la fornitura dei materiali che la posa, montaggio e sistemazione degli stessi.
Eventuali diversi interventi, comunque di maggior valore rispetto a quelli sopra indicati come obbligatori, e comunque che il Concessionario deve - nel caso - proporre entro i primi 30 giorni dalla firma della convenzione, dovranno essere previamente autorizzati dal Comune. Il Concessionario non avrà comunque diritto, nemmeno in questo caso, ad alcuna indennità o rimborso per gli interventi stessi che al termine della concessione rimarranno acquisiti all'Amministrazione Comunale.
Il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei due impianti al fine di garantirne sempre la massima fruibilità e sicurezza. Sono a carico del Concessionario le spese per l'illuminazione del campo per calcio a 5.
Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 nonchè in occasione degli interventi di cui al punto A) e B) all'adozione, unitamente al soggetto che effettuerà gli interventi, di ogni misura atta a garantire il rispetto della normativa relativa alla sicurezza.
Art. 10 Gestione delle due porzioni di immobile
SPOGLIATOI
Il Concessionario dovrà far utilizzare gli spogliatoi agli utenti che utilizzano il campo da calcio a 5 a pagamento ed agli atleti ed arbitri in occasione di partite e tornei ufficiali nonché in occasione di eventuali partite/tornei organizzati anche senza previsione di tariffe di accesso.
Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese:
- alla pulizia e vigilanza di questi locali
-alla fornitura e manutenzione delle attrezzature e degli arredi necessari
-alle utenze (riscaldamento, acqua, acqua calda, illuminazione)
-alla volturazione delle utenze dei contratti di fornitura già attivati
- ai lavori di manutenzione ordinaria.
LOCALE ADIBITO A PUNTO DI SOMMINISTRAZIONE
ll Concessionario dovrà utilizzare il locale per svolgere attività di tipo sociale, culturale, ambientale e ricreativo.
In questo locale il Concessionario dovrà insediare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, per la quale dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi
necessari compresa eventuale Segnalazione Certificata Inizio Attivita' (SCIA) da richiedersi al Settore competente del Comune di Bologna.
Il Concessionario dovrà altresì attenersi alle leggi e ai regolamenti vigenti anche per quanto riguarda lo svolgimento di attività correlate alla gestione del bar.
Il punto di somministrazione dovrà essere accessibile e utilizzabile da tutti i frequentatori del parco senza limitazioni o vincoli, ivi inclusa di necessità di adesioni/tesseramenti.
Il Concessionario dovrà garantire l'apertura del punto di somministrazione per almeno 12 ore al giorno con apertura minima garantita:
nel periodo da novembre a maggio (con possibile anticipazione da ottobre):
-dalle ore 7,30 alle ore 9,30
-dalle ore 12,30 alle ore 14,30
-dalle ore 16 alle ore 22
nel periodo da giugno a ottobre (con possibile anticipazione da maggio):
-dalle ore 7,30 alle ore 9,30
-dalle ore 14 alle ore 24 (con possibile deroga in occasione di manifestazioni). Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese:
- alla fornitura e manutenzione di ogni attrezzatura e di ogni arredo, comprese quelle necessarie all’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
- alla pulizia di tutti i locali,
- all’ordinaria manutenzione,
- alla volturazione delle utenze dei contratti di fornitura già attivati,
- al pagamento di ogni utenza afferente questi locali.
Nell'allestimento dei locali il Concessionario si obbliga all'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e al rispetto delle normativa relativa alle caratteristiche tecniche e di sicurezza.
Il Concessionario dovrà consentire l’uso gratuito dei servizi igienici esistenti nell'immobile a tutti i richiedenti frequentatori del parco, e provvedere a proprie spese alla fornitura di carta igienica sapone e salviette nonchè alle necessarie pulizie e sanificazioni.
Il Concessionario dovrà garantire che nei locali non vengano installati apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e/o possano procurare dipendenza (slot machines ecc.).
In caso di allestimento di dehors sull'area di pertinenza antistante al punto di somministrazione e delimitata nella piantina allegata, il Concessionario dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni dall'Amministrazione comunale relative alla struttura.
In tal caso non è previsto un ulteriore pagamento di canone.
Per quanto riguarda le attività di intrattenimento sia interne che esterne, il Concessionario dovrà fare riferimento alla normativa anche comunale in materia.
Il Concessionario si obbliga a garantire l'utilizzo libero e gratuito dei servizi igienici, tra quelli disponibili all'interno degli immobili, almeno nella fascia oraria 15-19 sin dalla sottoscrizione della convenzione, anche nelle eventuali more dell'avvio dell'attività di somministrazione e con gli stessi obblighi sopra previsti per la gestione dei servizi igienici durante l'apertura del punto di somministrazione.
Art. 11 Riserve del Quartiere Porto
Il Comune si riserva il diritto di utilizzazione dei beni in concessione (area verde, campi sportivi, locali) per proprie iniziative per un massimo di 20 giornate all’anno secondo il calendario che il Quartiere comunicherà con congruo anticipo.
Art. 12 Manifestazioni
In caso di manifestazioni organizzate dal Concessionario sull'area (area verde, impianti sportivi, locali) lo stesso dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente, da richiedere ai competenti uffici.
Per quanto riguarda le manifestazioni non commerciali non sono previsti canoni per l'occupazione di suolo pubblico.
In caso di manifestazioni commerciali o miste sull'area esterna, per quanto riguarda il canone si farà riferimento ai criteri e alle procedure di cui al regolamento comunale relativo alle occupazioni di suolo pubblico.
In caso di manifestazioni sia commerciali che non promosse da soggetto terzo, quest'ultimo dovrà richiedere le necessarie autorizzazioni e versare i canoni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, previo nulla osta o comunque preventivo parere motivato del Concessionario e del Quartiere.
Art. 13 Mantenimento dei beni in buono stato - Proposte di interventi straordinari
Il parco, gli impianti sportivi e le porzioni di immobile sono concessi nello stato di consistenza e conservazione in cui si trovano e di cui il Concessionario dovrà dichiarare di avere piena conoscenza.
Il Concessionario dovrà dichiarare, in particolare, di avere piena conoscenza che quanto concesso non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso stabilito.
Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da interventi inerenti al mantenimento della idoneità dell’immobile all’attività esercitata. Il Concessionario si deve obbligare altresì a mantenere l’immobile in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Comune da ogni onere relativo a interventi di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.
Eventuali interventi proposti da parte del Concessionario di manutenzione straordinaria o di miglioria degli edifici dovranno essere previamente autorizzati dal Comune. Il Concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità o rimborso per gli interventi stessi che al termine della concessione rimarranno acquisiti all'Amministrazione Comunale.
Il Concessionario si deve obbligare ad eseguire a propria cura e spese le eventuali opere di adeguamento dell’immobile volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle vigenti norme legislative, regolamentari e dei contratti collettivi, previa espressa autorizzazione del Comune.
Il Concessionario dovrà assumere l’obbligo di conseguire nei modi e nei termini di legge e di regolamento ogni concessione, autorizzazione, nulla-osta ed altro atto di consenso comunque denominato previsto per le opere di qualunque genere che intenda eseguire all’interno del bene concesso.
La violazione degli obblighi di mantenimento dell'immobile, del parco e degli impianti sportivi in buono stato posti in capo al Concessionario implica la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.
Il Concessionario dovrà assumere l’obbligo di riconsegnare, alla scadenza della concessione ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, i beni in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all’uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
Alla scadenza della concessione anche l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto promossa dall’Amministrazione Comunale come accessoria e dipendente alla attività di gestione del parco, ritornerà nella piena disponibilità dell’Amministrazione, senza che il Concessionario né il gestore né terzi possano pretendere alcunché, neppure in ragione dell’avviamento conseguito.
Art. 14 Divieto di subconcessione – Divieto cessione del contratto
È fatto divieto al Concessionario di subconcedere i beni oggetto della presente concessione o di destinarli ad uso diverso da quello specificatamente indicato nei precedenti articoli. La violazione del divieto posto in capo al Concessionario di subconcessione e di variazione della destinazione d’uso del bene implica la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.
E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del Concessionario.
Il Concessionario potrà collaborare con altri soggetti (associazioni , gruppi, ecc.) per la realizzazione di iniziative ed eventi di interesse pubblico ed aperte al pubblico, secondo le modalità che il Concessionario avrà indicato nel progetto di gestione.
Art. 15 Responsabilità
Il Concessionario assumerà la qualità di custode del parco, inclusi i campi da calcio a 5 e di basket e le due porzioni di immobile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo.
Art. 16 Patto di integrità
L'Amministrazione Comunale è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
In particolare allo scopo di evitare eventuali pratiche illecite nelle procedure di affidamento il Comune di Bologna ha introdotto quale condizione di ammissibilità alle procedure l'obbligo per i partecipanti di sottoscrivere il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Bologna” che diventa parte integrante del contratto che intercorrerà tra le parti.
Il Patto di integrità deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentate del soggetto concorrente.
In caso di Raggruppamento il patto deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante di tutti i soggetti raggruppati.
Art. 17 Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare le persone sia fisiche che giuridiche.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la capogruppo dovrà presentare al momento della sottoscrizione del contratto, mandato conferitole dal soggetto/i mandante/i.
Art. 18 Requisiti richiesti ai partecipanti alla procedura
I soggetti di cui all'art. 17 per partecipare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel presente avviso da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000.
I requisiti minimi di ammissione alla procedura e la relativa documentazione probatoria sono i seguenti:
A) requisiti generali
iscrizione, se dovuta in base alla natura giuridica del concorrente, alla Camera di Commercio, Industria Artigianato Agricoltura o ad analogo registro di uno Stato aderente all’U.E. per almeno una delle attività cui inerisce la concessione o all’Albo regionale delle cooperative sociali o ad altri albi previsti dalla normativa vigente con l’indicazione del codice fiscale/partita IVA, il numero di iscrizione, la descrizione dell'attività risultante dal registro o albo, i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza del concorrente al momento della presentazione dell’offerta;
B) requisiti di idoneità morale
a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure previste dall’art. 38 co.1 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i;
b) in relazione alla lettera m quarter) dell' art. 38 co.1 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
- non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
- essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta autonomamente;
c) di trovarsi in posizione di regolarità contributiva, se obbligato, per quanto riguarda gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalle normative vigenti comunicando quanto segue:
• l’indirizzo dell’ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
• l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL e il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL;
• l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n.68/1999;
• il contratto collettivo nazionale applicato;
) tassativo ed integrale rispetto delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.
n. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure
di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
f) non avere sede, residenza o domicilio in Paesi “black list” elencati nel decreto Ministero delle Finanze 4.5.1999
oppure
avere sede, residenza o domicilio in Paesi “black list” ma di essere in possesso di apposita autorizzazione ministeriale
g) insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001;
h) avere tutti I requisiti morali richiesti dalla normativa vigente per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
C) requisiti di capacità tecnica e professionale
1) possedere un'esperienza ricorrente documentata nell'ultimo triennio (aprile 2012 - aprile 2015) nella gestione di una o più delle seguenti attività: gestione di attività di natura sociale e/o culturale e/o ricreativa e/o ambientale, con particolare riferimento all'utenza di bambini e giovani.
Per esperienza ricorrente si intende la gestione di attività (anche riferite a differenti aree tra quelle sopracitate) svolte in anni diversi, anche non consecutivi, all'interno del triennio di riferimento.
2) possedere, relativamente all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, tutti i requisiti professionali di Legge.
D) ulteriori requisiti
•non avere contenziosi, anche a carattere tributario, o debiti diversi con il Comune di Bologna;
•il soggetto che presenta domanda di partecipazione alla procedura come componente a qualunque titolo di una società non potrà presentare domanda anche come soggetto singolo.
E) i concorrenti dovranno inoltre dichiarare
•di essere a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del presente avviso;
•che l'offerta resterà valida per i 180 (centottanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
• di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime oppure di non autorizzare il diritto di accesso per quelle parti dell’offerta che saranno espressamente indicate, in quanto coperte da segreto tecnico commerciale rimanendo ferma in ogni caso la valutazione da parte dell’Amministrazione della posizione legittimante del richiedente la documentazione.
In caso di partecipazione in Raggruppamento/ATI
I requisiti di cui all'art. 18 del presente avviso:
- punto A) dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascun operatore del gruppo in base alla propria natura giuridica;
- punto B) dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascun operatore del gruppo;
- punto C-1) dovrà essere posseduto e dichiarato almeno dalla mandataria e da uno dei soggetti del raggruppamento;
- punto C-2) dovrà essere posseduto e dichiarato da almeno un soggetto del raggruppamento.
Gli ulteriori requisiti di cui al punto D) dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti del gruppo.
Sono escluse dalla presente procedura le offerte prodotte da soggetti riconducibili ad un unico centro decisionale.
L’Amministrazione comunale effettuerà le verifiche previste per legge circa la veridicità di quanto dichiarato.
Art. 19 Termine per la presentazione delle offerte
A pena di esclusione le offerte, in regola con la normativa sul bollo, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 3 giugno 2015 all'URP del Quartiere Porto, Comune di Bologna, sito in via dello Scalo n. 21 nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 8,15 alle ore 17,30 - mercoledì dalle ore 10,45 alle ore 13,00 e devono essere indirizzate al Direttore del Quartiere Porto, xxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx ed essere contenuta in un plico che dovrà riportare all'esterno: l'indicazione del mittente, l'indirizzo, il numero di telefono e fax sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura, con apposta all'esterno la dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX VELODROMO”.
Qualora il concorrente partecipi in R.T.I. il plico di cui sopra dovrà riportare, come mittente, l’indicazione anche delle mandanti.
Il recapito del plico entro il termine suddetto sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
I plichi pervenuti non integri saranno esclusi.
Art. 20 Modalità di formulazione delle offerte
Ogni plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura con indicato all'esterno il mittente e rispettivamente le seguenti diciture:
1) BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2) BUSTA B OFFERTA TECNICO QUALITATIVA
3) BUSTA C OFFERTA ECONOMICA
1. BUSTA A Documentazione amministrativa
Una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: “Documentazione amministrativa” che dovrà contenere la seguente documentazione, fermo restando che non dovrà in ogni caso contenere elementi che possano ricondurre a quanto inserito nelle buste “B” e “C”:
a) richiesta di partecipazione alla procedura come da modello all. 1 al presente avviso, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante in ogni sua pagina, con l’indicazione della esatta denominazione, sede, estremi di iscrizione di cui all'art. 18 del presente avviso corredata dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore (D.P.R n. 445/2000);
b) dichiarazioni sostitutive, come da modello all. 2 al presente avviso - dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli artt.46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con DPR 445/2000, con le quali il rappresentante legale, oltre alle generalità, attesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l’inesistenza delle cause di esclusione secondo quanto precisato all’art. 18 del presente avviso pubblico; la dichiarazione sostitutiva deve essere datata e firmata in ogni sua pagina dal legale
rappresentante del concorrente ed essere corredata dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore (rif. D.P.R n. 445/2000);
c) documentazione relativa alle attività gestite di cui all’art. 18 punto C1;
d) patto di integrità come da all. 4 al presente avviso datato e firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante del concorrente;
e) copia fotostatica di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i delle dichiarazioni sostitutive e della richiesta di partecipazione;
f) il presente avviso e gli allegati datato e firmato in ogni sua pagina del legale rappresentante del Concorrente, per integrale accettazione;
g) eventuale procura speciale in originale o in copia autenticata qualora le documentazioni richieste e le offerte non siano firmati dal legale rappresentante del Concorrente;
h) eventuale copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria in caso di RTI già costituito o impegno a fornire il mandato collettivo in caso di raggruppamento costituendo;
i) eventuale dichiarazione dell’offerente circa quali parti relative alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta presentata ovvero a giustificazione della medesima costituiscano segreti tecnici o commerciali. Tale dichiarazione dovrà essere allegata qualora il concorrente abbia dichiarato la volontà di sottrarre all’accesso agli atti alcune parti dell’offerta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006;
l) attestazione di avvenuto sopralluogo al complesso immobiliare con dichiarazione che gli immobili sono esenti da vizi e idonei all'uso di cui alla concessione.
In caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
•l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ogni soggetto costituente il raggruppamento e dovrà indicare l’esatta denominazione, sede, estremi di iscrizione agli Albi registri ecc. di cui al punto a);
•ciascun soggetto dovrà presentare le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto
b) del presente articolo sottoscritte dal proprio legale rappresentante;
•il presente avviso dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppati;
•il patto di integrità e l'attestazione di avvenuto sopralluogo con relativa dichiarazione di idoneità degli immobili dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al raggruppamento.
2. BUSTA B – Offerta tecnico qualitativa
Una busta, a pena di esclusione, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: “Offerta tecnico – qualitativa”.
L’offerta tecnico qualitativa deve essere rappresentata da una relazione priva di qualsiasi indicazione di carattere economico con la quale il concorrente esplicita analiticamente le modalità di gestione che intende seguire.
La relazione dovrà essere formata al massimo da n. 15 facciate in formato A4 verticale, con carattere non inferiore a 12, senza allegati e con le pagine numerate progressivamente.
L’offerta tecnico qualitativa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
In caso di Raggruppamento l'offerta congiunta deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti raggruppati e deve specificare gli oneri da ognuna sostenuti. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell' Amministrazione di tutti soggetti raggruppati.
Al fine di garantire la comparabilità tra le proposte, l'offerta deve fare riferimento allo stato degli immobili e dell'area così come attualmente in essere.
L’offerta dovrà essere articolate nei seguenti titoli:
Progetto delle attività
Il concorrente dovrà analiticamente indicare con quali modalità intende assicurare sia per l'aspetto progettuale che gestionale lo svolgimento di attività di pubblico interesse:
•con finalità di natura sociale, culturale, ambientale, ricreativa
•capaci di favorire la presenza di soggetti con disabilità e/o socialmente svantaggiati
•con particolare riferimento all'utenza di bambini e giovani (fascia di età 5-14 anni)
•capaci di connotare il parco, gli impianti e gli immobili come importante punto di aggregazione in relazione ai bisogni e alle caratteristiche per questa zona della città.
Il concorrente dovrà indicare il tipo, la finalità specifica, le caratteristiche, la frequ enza, la gratuità o meno, delle iniziative di cui sopra nonché le risorse umane coinvolte.
Progetto di gestione del parco
Il Concorrente dovrà proporre le modalità atte a garantire la massima fruibilità, utilità e sicurezza del parco prevedendo al minimo:
•la tutela igienica, pulizia delle aree verdi e pavimentate, delle canalette di scolo delle acque piovane,
• la raccolta e smaltimento delle foglie e il diserbo dei percorsi, piazzali e marciapiedi tangenti esterni l'area verde,
• la pulizia e svuotamento dei cestini porta rifiuti,
• lo sfalcio dell'erba e relativo smaltimento,
•la lavorazione, concimazione annaffiatura del terreno, la lavorazione di cespugli e siepi.
Il concorrente dovrà indicare e specificare il più possibile le modalità organizzative, la frequenza delle attività proposte di cui sopra e/o le le ulteriori proposte gestionali nonché le risorse umane coinvolte.
3 BUSTA C - Offerta economica
Una busta, a pena di esclusione, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: “Offerta economica” redatta come da modello all. 3 contenente l’offerta economica.
L’offerta, deve riferirsi al valore del canone annuale (al netto dell’IVA) e deve essere indicata in modo chiaramente leggibile, in cifre ed in lettere e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto al canone posto a base di gara.
In caso di Raggruppamento, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti raggruppati.
Le offerte condizionate e/o con riserva sono nulle.
L'offerta è vincolante per un periodo di gg. 180 dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Art. 21 Procedimento di gara
Le operazioni di assegnazione avranno inizio in seduta pubblica alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o i loro delegati muniti di delega scritta il
giorno 4 giugno 2015 alle ore 14:00 presso il Comune di Bologna - Quartiere Porto – Via dello Scalo n. 21 Bologna - e si svolgeranno come segue:
L'Autorità di gara procede:
a) a riscontrare che l'arrivo dei plichi sia avvenuta nei termini di scadenza indicati nell'avviso pubblico dichiarando l'esclusione di quelli pervenuti oltre il termine o senza il rispetto delle formalità richieste a pena di esclusione;
b) all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza all'interno degli stessi delle buste A) Documentazione amministrativa, B) Offerta tecnico qualitativa, C) Offerta economica accertandone la regolarità;
c) alla apertura della busta A) e alla verifica della validità e completezza dei documenti amministrativi presentati, provvedendo ad eventuali richieste di integrazione o ad eventuali esclusioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai concorrenti a tal fine il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi entro i quali i concorrenti offerenti dovranno far pervenire i chiarimenti e/o completamenti richiesti.
Si procederà ad eventuale esclusione in caso di carenze o irregolarità non sanabili.
d) quando non si renda necessario procedere all'acquisizione di documenti o chiarimenti complementari, in seduta pubblica il Presidente della Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste B (offerta tecnica qualitativa) presentate da tutti i concorrenti al solo fine di verificare l'esistenza della documentazione richiesta;
e) previa adozione delle opportune cautele per la conservazione dei plichi integri delle offerte economiche, i plichi contenenti le offerte tecnico – qualitative vengono trasmessi per la valutazione qualitativa in una o più sedute riservate alla Commissione giudicatrice;
f) conclusi i lavori della Commissione giudicatrice previa convocazione degli interessati, l'Autorità di Xxxx dà atto in seduta pubblica dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecnico – qualitative e, dopo avere effettuata l'operazione di controllo dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta economica, procede alla loro apertura dando lettura dell'offerta e attribuendo i relativi punteggi;
g) sulla base del punteggio complessivo attribuito alle singole offerte viene formata la graduatoria di merito per l'aggiudicazione e si procede alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria;
h) l'Aggiudicatario provvisorio dovrà nei termini indicati fornire la documentazione per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico;
i) l'Autorità di gara rimette gli atti all'Amministrazione aggiudicatrice per l'approvazione delle graduatoria ai fini dell'aggiudicazione definitiva che diverrà efficace alla positiva verifica dei requisiti richiesti.
L'Amministrazione procederà a comunicare le informazioni relative all'aggiudicazione definitiva.
Ove il soggetto assegnatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o non si presenti per la sottoscrizione della concessione senza giustificato motivo, nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione si riserva di procedere alla revoca dell’assegnazione e di disporla in favore del proponente che segue nella graduatoria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e vantaggiosa .
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di assegnare o meno i beni di cui al presente avviso.
Art. 22 Criteri di aggiudicazione
La concessione di cui al presente avviso sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione degli elementi tecnico - qualitativi di seguito elencati e del prezzo, inteso come rialzo rispetto al canone base indicato nell’art. 6 del presente avviso pubblico.
a. elementi tecnico – qualitativi (max punti 80) progetto delle attività: max punti 60
− progetti/eventi con finalità sociali, culturali, ambientali e ricreative, con particolare riferimento ad attività destinate a bambini e giovani che favoriscano l’aggregazione nell’area e rispondenti ai bisogni e alle caratteristiche della zona della città - max 20 ;
− le migliori modalità di gestione dell'area, compresi gli immobili, al fine di ottenere la massima fruibilità, utilità e sicurezza - max 15 ;
− organizzazione e risorse umane coinvolte - max 10;
− iniziative finalizzate alla diffusione dello sport tra i ragazzi rientranti nelle fasce di età scolare (5 - 14 anni), capaci di favorire la presenza di soggetti disabili e/o socialmente svantaggiati max 10 ;
− aspetti innovativi e sperimentali delle attività proposte max 5.
progetto di gestione parco: max punti 20
Non saranno ritenute idonee le offerte che sotto il profilo tecnico qualitativo non abbiano raggiunto un punteggio (soglia di sbarramento) di almeno :
- 36 punti (soglia minima) sulla valutazione del progetto delle attività;
- 12 punti (soglia minima ) sulla valutazione del progetto di gestione del parco.
Si precisa che il raggiungimento di tali soglie minime sarà valutato sui punteggi
assegnati direttamente dai commissari, prima di procedere alla riparametrazione dei punteggi.
Si procederà di seguito alla attribuzione dei punteggi per entrambe le sezioni dell’ offerta tecnica, alla loro somma, e successivamente alla riparametrazione dei punteggi finali assegnati riportando il punteggio più alto ottenuto al punteggio massimo possibile per l'offerta tecnico qualitativa, cioè 80, e riproporzionando a tale punteggio gli altri punteggi assegnati.
Le offerte tecniche che, prima della riparametrazione , non raggiungeranno entrambi i due punteggi minimi saranno escluse dalla selezione.
La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame dell’offerta tecnico qualitativa, di richiedere al concorrente ulteriori chiarimenti e delucidazioni sugli elementi tecnico qualitativi costituenti l’offerta, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.
b. prezzo (max punti 20)
Al rialzo più elevato, calcolato partendo dal valore complessivo offerto per il canone annuale più alto rispetto a quello definito a base d’asta, sarà attribuito il massimo del punteggio previsto per l’elemento prezzo (cioè 20 punti) e alle altre offerte verranno assegnati punteggi proporzionalmente decrescenti applicando la seguente formula:
PEi = 20 x (Vi-Vb)/(Vmax-Vb)
dove:
PEi = punteggio attribuito
Vb = valore a base di gara soggetto a rialzo Vi= valore offerto dal concorrente in esame Vmax= valore della migliore offerta
Art. 23 Controlli
Il Quartiere Porto si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento durante la durata della concessione l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario.
A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della concessione.
Il Quartiere Porto si riserva la facoltà di effettuare ispezioni nel corso dello svolgimento di tutte le attività con diritto di accesso libero.
All'uopo il Concessionario si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione sulla gestione.
Il Concessionario dovrà inoltre trasmettere al Quartiere report semestrale circa le attività svolte e rendicontazione economica annuale.
Art 24 Trasparenza
Il Concessionario sul proprio sito dovrà pubblicare il contratto, le attività svolte, lo Statuto o atto costitutivo, la rendicontazione economica annuale.
Art. 25 Penali
L'inadempimento degli obblighi assunti da parte del Concessionario comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali:
• per ogni giorno di ritardo negli interventi da effettuare sul campo da calcio a 5 e nel campo da basket salvo cause non imputabili al Concessionario, fino a un massimo di 30 giorni decorsi i quali l'Amministrazione potrà procedere alla decadenza, € 100,00 per giorno;
• per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone, inferiori a gg. 30, decorsi i quali l'Amministrazione potrà procedere alla decadenza, € 50,00 per giorno;
• carenze di gestione: da € 100,00 a € 300,00 per ciascuna infrazione in base alla rilevanza e/o alla reiterazione dell'infrazione;
• ritardi e/o difformità rilevanti nell'effettuazione delle attività oggetto di offerta tecnica:
da € 100,00 a € 300,00 per ciascuna infrazione in base alla rilevanza e/o dalla reiterazione dell'infrazione.
Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal Concessionario, verranno detratte dalla garanzia prestata che dovrà essere reintegrata immediatamente.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata al Quartiere Porto. In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, il Quartiere Porto procederà all'applicazione delle penali.
E' fatto salvo il diritto del Quartiere Porto al risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.
Art. 26 Decadenza
L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione in caso di:
• gravi e ripetute inottemperanza alle disposizioni pattuite nella concessione;
•frode del concessionario;
•grave danno all’immagine dell’Amministrazione;
•sub concessione dei beni;
•cessione anche parziale del contratto da parte del Concessionario;
• destinazione dei beni ad uso diverso da quello previsto in concessione;
•mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza da parte del Concessionario.
In caso di decadenza l’Amministrazione Comunale procederà a incamerare la cauzione prestata dal Contraente, ferma ed impregiudicata la richiesta di risarcimento per l'eventuale maggior danno subito.
Art. 27 Clausola risolutiva espressa
L'Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto di concessione in caso di violazione del “Patto di integrità”.
Art. 28 Revoca
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dal Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con preavviso al Concessionario di mesi 6 (sei).
Art .29 Recesso
Il Concessionario potrà recedere dalla concessione dandone comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con raccomandata a.r.
In caso di recesso in qualunque modo motivato il Concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Quartiere Porto anche relativamente ad opere già realizzate.
Il canone di concessione dovrà comunque essere corrisposto in misura proporzionale rispetto al tempo di utilizzo.
Il Concessionario non potrà recedere nel corso del primo anno di concessione.
Il Quartiere Porto si riserva la facoltà di recedere dalla concessione in qualunque tempo. Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante apposita comunicazione a mezzo di racc. a.r.
Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario di detta comunicazione.
Art. 30 Garanzia
Il Contraente dovrà al momento della sottoscrizione del contratto prestare fideiussione bancaria o assicurativa nella misura di € 10.000,00.
La fideiussione è a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento di eventuali danni, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché delle penali.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine il documento stesso dovrà prevedere la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale , la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 2 co. c.c. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
La fideiussione/polizza dovrà essere resa a favore del Comune di Bologna – Quartiere Porto.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del beneficiario Quartiere Porto.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora nel periodo di durata della concessione sia stata escussa parzialmente o totalmente.
Art. 31 Assicurazioni
Il Concessionario esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità diretta e/o indiretta per danni e infortuni che dovessero accadere a persone e cose nel corso della concessione. Il Concessionario a tal fine dovrà stipulare:
- polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi compreso il Comune di Bologna, con esclusivo riferimento alla concessione comprese tutte le operazioni ed attività connesse accessorie e complementari nessuna esclusa con massimale per sinistro di € 4.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata della concessione e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: - conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi, per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione; - committenza di lavori e servizi; - danni a cose in consegna e/o custodia se esistenti; - danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del concessionario;
- polizza assicurativa RCO per infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti e non e comunque da tutte le persone delle quali il Concessionario si avvalga con massimale non inferiore a € 2. 000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 a persona;
L'operatività o meno delle predette coperture assicurative non esonera il Concessionario dalla responsabilità di qualunque genere su di esso incombente né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.
Le polizze assicurative dovranno essere prodotte al Quartiere Porto prima della sottoscrizione del contratto.
Art. 32 Spese
Al Contraente saranno richieste, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali inerenti la concessione di cui al presente avviso, ivi compresi bolli, diritti e le spese di registrazione.
Sono a carico del concessionario le spese per ogni imposta, tassa e/o tributo comunque dipendente dalla concessione.
Art. 33 Foro competente
Nella concessione sarà indicato il Foro di Bologna quale autorità giudiziaria competente a dirimere eventuali controversie scaturite dalla concessione.
Art. 34 Sopralluogo
I concorrenti alla procedura devono obbligatoriamente, ai fini della formulazione dell'offerta e previo accordo con il personale del Quartiere Porto, effettuare il sopralluogo all'area verde agli edifici e ai campi sportivi.
Per fissare appuntamenti per effettuare i sopralluoghi dell’immobile oggetto del presente avviso contattare il sig. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx a mezzo telefono al n. 000 000000 oppure a
mezzo mail all’indirizzo Xxxxxxxx.XxXxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx, o XxxxxxxxxxxxxXxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx
I concorrenti che hanno già effettuato il sopralluogo in occasione del precedente avviso pubblico PG 33490/2015 potranno fare riferimento al sopralluogo già effettuato.
ART. 35 Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti nel corso del presente procedimento saranno raccolti e utilizzati unicamente per le finalità del presente avviso pubblico.
Art. 36 Responsabile unico del procedimento
Responsabile unico del Procedimento: Direttore del Quartiere Porto Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 37 - Informazioni
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, gli interessati possono rivolgersi alla Direzione del Quartiere a mezzo fax al numero 000 000000 all’attenzione del Direttore del Quartiere, a mezzo mail agli indirizzi: XxxxxxxxxxxxxXxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx oppure Xxxxxxx.Xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx
IL DIRETTORE DEL QUARTIERE
Xxxxxxxx Xxxxxxxx