Assicurazione responsabilità civile verso terzi
Assicurazione responsabilità civile verso terzi
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Assimoco S.p.A.
Prodotto: Polizza RC COOPERAZIONE
Documento redatto il 1° gennaio 2019 - il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione
patrimoniale della Compagnia:
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia(SFCR)
disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si
specificano i seguenti importi:
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, appartenente al “Gruppo Assimoco” (iscrizione all’Albo Gruppi IVASS al n. 051) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A.
Compagnia autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 11 giugno 1979 - Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all’Albo Imprese ISVAP ora IVASS al n.1.00051.
Sede legale e Direzione Generale:
Centro Direzionale “Milano Oltre” Palazzo Giotto, Via Cassanese 224 - 20090 Segrate (MI) - Italia. Tel. 02/269621 - fax 02/26920266
Sito internet: www.assimoco.it;
Indirizzo di posta elettronica certificata: assimoco@legalmail.it.
Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali |
€ 162.348.853 | € 107.000.000 | € 28.072.294 |
Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
€ 82.314.943 | € 217.540.465 | 264% | € 37.041.724 | € 213.586.202 |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportato ai massimali concordati con il Contraente.
Responsabilità civile verso terzi L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. |
Estensioni di garanzia sempre operanti |
Estensione della qualifica di terzi Sono considerati terzi: i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda, nonché di Imprese addette al servizio di manutenzione e/o pulizia; il personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione, per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione e/o formazione (stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.); i quali subiscano un infortunio (escluse le malattie professionali) nello svolgimento delle loro mansioni e sempreché dall’evento sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) . |
Qualifica di terzi ai volontari, ai lavoratori socialmente utili, agli addetti che svolgono Servizio Civile per le attività svolte per conto dell’Assicurato Sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali), i volontari, i lavoratori socialmente utili, gli addetti che svolgono servizio civile, utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione. |
Qualifica di terzi ai lavoratori non dipendenti per le attività occasionali svolte per conto dell’Assicurato Sono considerati terzi limitatamente a morte ed a lesioni corporali (escluse le malattie professionali) i lavoratori non dipendenti della cui opera l’Assicurato si avvale per lo svolgimento di parte delle attività per la quale è prestata l’assicurazione. |
Danni subiti da amministratori L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni corporali e i danni materiali subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all’espletamento delle cariche da questi ricoperte. |
Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale di fabbricati Sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e delle relative pertinenze - i dipendenti in genere dell’Assicurato. |
Responsabilità per danni causati da non dipendenti L’assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale, involontariamente cagionati a terzi da: • titolari e dipendenti di Ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Impresa, nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione; • personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (es. stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.); |
• i prestatori di lavoro cd “interinali” di cui alla L. 196/97, i prestatori di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003 (attuativo della cd Legge Biagi), le persone con contratto di associazione in partecipazione ed i prestatori d’opera dei quali l’Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l’esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l’assicurazione; • i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo; • i volontari, i lavoratori socialmente utili, gli addetti che svolgono Servizio Civile; • i lavoratori non dipendenti che in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa vengono impiegati per l’esecuzione di parte delle attività per la quale è prestata l’assicurazione; mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato, ai lavori oggetto dell’attività prevista in polizza. |
Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante L’assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante, per danni corporali e materiali cagionati a terzi. |
Responsabilità per fatto degli appaltatori / subappaltatori L’assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi da appaltatori e da subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicurato; Sono inoltre considerati terzi, entro i limiti del massimale previsto per l’assicurazione RCO, gli appaltatori e/o i subappaltatori ed i loro dipendenti per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni. |
Formazione per persone portatrici di handicap - Utenti delle strutture gestite dall’Assicurato Premesso che l’Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale, può ricevere presso le sue strutture oltre alla normale utenza, anche persone portatrici di handicap fisici e psichici, a loro inviate da Enti pubblici nell’ambito dei loro programmi istituzionali, la garanzia assicurativa si intende altresì prestata: • per i danni subiti e/o cagionati dagli assistiti portatori di handicap affidati alla sorveglianza ed assistenza dei dipendenti dell’Assicurato; per i danni subiti dagli altri utenti dei servizi erogati dall’Assicurato. |
Malattie professionali L’assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. |
Committenza generica L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi, nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione e affidati ad altre ditte, enti o persone in genere. |
Committenza auto L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 Codice Civile, quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso o allo stesso intestati al PRA e/o al lui dati in locazione. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. |
Affidamento auto Qualora l’Assicurato affidi in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture, automezzi, motoveicoli immatricolati ad uso privato e di cui è proprietario e/o usufruttuario, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente di ogni singolo mezzo sopraindicato, per i danni corporali dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l’Assicurato fosse ritenuto responsabile. |
Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. |
Responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile ascrivibile all’Assicurato in qualità di “Datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 e successive modifiche e/o integrazioni. Viene inoltre riconosciuta la qualifica di Assicurato, anche ai dipendenti preposti al controllo ed all’osservanza delle norme, per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi D.Lgs. 09/04/2008 N. 81, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. |
Proprietà e conduzione dei fabbricati L’assicurazione è estesa al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività dedotta in contratto (compresi eventuali depositi e/o magazzini ad essa strumentali), anche non situati nell’ubicazione indicata in polizza, ma purché ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. |
Danni da incendio, scoppio e esplosione Sono compresi in garanzia i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute. |
Interruzione o sospensione di attività L’assicurazione comprende i danni causati a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza. |
Veicoli in sosta L’assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili) ed agli autoveicoli o motoveicoli di terzi e dei dipendenti, dei soci, degli associati in partecipazione, dei lavoratori parasubordinati e delle persone delle cui prestazioni si avvale l’Assicurato, stazionanti nell’ambito dei luoghi dove si svolge l’attività dell’Assicurato. |
Veicoli sotto carico e scarico L’assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili) sotto carico o scarico nell’ambito dei luoghi dove si svolge l’attività dell’Assicurato. |
Condutture ed impianti sotterranei L’assicurazione comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. |
Cedimento o franamento del terreno L’assicurazione vale anche per i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno. |
Inquinamento accidentale L’assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, in conseguenza di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture, macchinari e contenitori in genere. |
Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori L’assicurazione comprende, esclusivamente per i lavori eseguiti presso terzi, i danni materiali verificatisi durante la loro esecuzione. |
Danni a cose e/o merci in consegna o custodia Sono compresi in garanzia i danni a cose e/o merci in consegna e custodia. |
Impianti, attrezzature, mezzi meccanici e macchinari in genere L’assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di impianti, attrezzature, ponteggi, mezzi meccanici e macchinari in genere (anche azionati a motore. |
Danni da furto attraverso ponteggi e impalcature |
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni da furto (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per il compimento dell’azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dall’Assicurato. |
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi che per esigenze di carico e scarico, si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento e sempreché l’evento sia conseguenza della caduta delle merci stesse. |
Conduzione e gestione impianti - Danni da attrezzature cedute in comodato L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali cagionati agli impianti e/o attrezzature a lui affidati per negligenza ed imperizia del personale addetto o per involontaria mancata prestazione di servizi, anche se verificatisi dopo il compimento dei servizi stessi, a condizione che i danni si manifestino durante il periodo di tempo previsto dal contratto in essere con il cliente e comunque non oltre il periodo di validità dell’assicurazione. L’assicurazione comprende altresì i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti/utenti delle strutture gestite dall’Assicurato, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in uso dall’Assicurato a qualsivoglia titolo. |
Cose di proprietà dei dipendenti E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali a cose di proprietà dei suoi dipendenti. |
Errato trattamento di dati personali La garanzia è operante per le perdite patrimoniali cagionate a terzi - compresi i clienti - in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili |
Visite guidate, prove, dimostrazioni, montaggio e smontaggio di macchinari L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile ascrivibile all’Assicurato: • per i danni corporali subiti da eventuali visitatori quali: clienti, scolaresche e comitive in genere; • dall’effettuazione di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o macchinari, sia all’interno che all’esterno dell’area degli impianti produttivi dell’Azienda, nonché presso i clienti. Tutti i soggetti che partecipano a tale attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali. |
Attività ricreative L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative in genere, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi. Ai fini della presente garanzia assumono la qualifica di terzi anche i partecipanti alle suddette attività. |
Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages L’assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e di stages. |
Estensioni di garanzia L’assicurazione comprende altresì a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile imputabile o derivante all’Assicurato in relazione: • alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi; • alle operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall’ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell’Assicurato; • alla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti in occasione di lavoro e/o di servizio; • all’organizzazione di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni, seminari; • dall’esistenza nell’ambito dell’azienda di officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine si distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell’impresa; • dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stand in tutto il mondo; • dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all’interno dell’azienda e/o presso i cantieri, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per lo svolgimento delle attività a cui sono preposti; |
• dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni; • dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia è valida anche per i danni corporali subiti sai dipendenti e dai visitatori; • dall’esistenza nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili; • dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e/o cani; |
Rinuncia alla rivalsa La Compagnia rinuncia salvo il caso di dolo, all’esercizio dell’azione di surrogazione alla stessa spettante ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti di: • committenti e/o fornitori; • delle imprese associate e/o collegate od affiliate alla Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale la Contraente e/o assicurata abbia partecipazioni azionarie; amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell’Assicurato e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità. |
Rapine - Aggressioni - Atti violenti L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti da terzi, a seguito di rapina, aggressioni e atti violenti, sempreché tali atti e/o fatti siano avvenuti nell’ambito delle sedi aziendali dell’Assicurato. |
Danni conseguenti all’erogazione di prestazioni di carattere medico/sanitarie in genere L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato nello svolgimento di servizi di assistenza specialistica di carattere sanitario e non. |
Cose consegnate e non consegnate L’assicurazione comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. |
Distacco di manodopera Premesso che l’Assicurato può distaccare temporaneamente parte del personale dipendente presso Società controllate e/o collegate, la garanzia nei limiti previsti dalla RCO è operante per gli infortuni subiti da detto personale nello svolgimento delle mansioni e/o dell’attività per cui è stato comandato. |
Lavori in associazione La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua partecipazione ad Associazioni Temporanee di Impresa, Società Consortili e/o Consorzi. |
Smercio al dettaglio di prodotti alimentari L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi: a) dai generi alimentari prodotti e venduti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso; ai fini della presenta estensione i dipendenti dell’Assicurato sono considerati terzi a tutti gli effetti; b) dai generi alimentari non di produzione propria, ma venduti e/o somministrati dall’Assicurato. |
Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia è operante per il danno che si manifesta non oltre 6 mesi dall’esecuzione dei lavori, purché denunciato nel corso di efficacia della polizza e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) |
L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente |
responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. |
Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
RELATIVAMENTE ALLE GARANZIE RCT E RCO |
In relazione alle garanzie RCT e RCO, l’assicurazione non comprende i danni: a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi; e) derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici; f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni. |
RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA RCT |
In relazione alle garanzie RCT sono inoltre esclusi i danni: a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività; b) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga; d) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; e) alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle che per volume e peso e destinazione non possono essere rimosse; f) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno; g) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l’esecuzione delle operazioni stesse; |
h) cagionati da macchine e macchinari in genere, merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la loro consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera; i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; j) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; k) alle persone trasportate su veicoli a motore; l) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi; m) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; n) da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge. |
RELATIVAMENTE ALLE ESTENSIONI DI GARANZIA |
Qualifica di terzi ai volontari, ai lavoratori socialmente utili, agli addetti che svolgono Servizio Civile per le attività svolte per conto dell’Assicurato L’ estensione presta i suoi effetti sempreché i citati soggetti: • qualora volontari, siano iscritti nei registri di una Associazione di Volontariato riconosciuta dalla legislazione vigente; • vengano utilizzati nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo da parte dell’Azienda assicurata. |
Qualifica di terzi ai lavoratori non dipendenti per le attività occasionali svolte per conto dell’Assicurato L’assicurazione è valida ed operante a condizione che l’Assicurato impieghi detto personale in maniera occasionale, saltuaria e non continuativa e nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano il loro utilizzo. |
Danni subiti da amministratori L’ estensione non opera qualora l’evento dannoso in cui l’amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione diretta all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. |
Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale di fabbricati La garanzia è operante a condizione che l’evento che ha generato il danno non sia considerabile come infortunio sul lavoro rientrante nell’assicurazione RCO. |
Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante L’assicurazione è operante sempreché l’evento dannoso sia conseguente allo svolgimento delle mansioni da loro svolte ed inerenti l’attività per cui è prestata l’assicurazione. |
Responsabilità per fatto degli appaltatori / subappaltatori L’assicurazione è operante sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 Codice Penale. Inoltre tale garanzia è operante a condizione che i rapporti tra Assicurato, appaltatori e subappaltatori risultino da regolare contratto e/o fatturazione e fermo il diritto di rivalsa della Compagnia per i danni provocati dagli appaltatori e subappaltatori. |
Malattie professionali La garanzia non è operante: • per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni, da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti in rapporto alle circostanze; |
• per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; • per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e alla silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. |
Proprietà e conduzione dei fabbricati Non sono compresi i danni da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali, nonché la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio. |
Danni da incendio, scoppio e esplosione Sono esclusi i danni a cose che l’Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori. |
Veicoli in sosta Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili e quelli da furto, da incendio, conseguenti al loro mancato uso, nonché a quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi. |
Veicoli sotto carico e scarico Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti al loro mancato uso, nonché a quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi. |
Cedimento o franamento del terreno Sono esclusi i danni che derivano da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive, nonché da lavori si prosciugamento o impoverimento di falde acquifere. |
Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori Sono esclusi i danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato per l’esecuzione dei lavori stessi, nonché alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori. |
Danni a cose e/o merci in consegna o custodia La garanzia non comprende i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle merci stesse, nonché quelli derivanti da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle merci danneggiate e i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro. |
Impianti, attrezzature, mezzi meccanici e macchinari in genere Sono esclusi tutti i danni causati da veicoli soggetti all’obbligo assicurativo previsto ai sensi della ex Legge 990/1969 e successive modifiche ed integrazioni. |
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate La garanzia non comprende i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle merci stesse, nonché quelli derivanti da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle merci danneggiate e i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro. |
Cose di proprietà dei dipendenti Restano ferme le disposizioni previste dalle garanzie “Veicoli in sosta” e “Veicoli sotto carico e scarico”, nonché l’esclusione dei danni da furto, incendio, scoppio ed esplosione. |
Cose consegnate e non consegnate Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere ed alle cose in essi contenuti. |
Smercio al dettaglio di prodotti alimentari L’assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia della polizza, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni: • limitatamente ai generi alimentari di cui al punto b), derivanti da difetto originario del prodotto; • alle cose vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo; • conseguenti al loro mancato uso o disponibilità; |
• derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l’attività dell’Assicurato; Il massimale prestato in polizza per questa garanzia rappresenta il massimo risarcimento per ciascun sinistro, per uno o più sinistri imputabili ad una unica causa generatrice (sinistro in serie) e per ogni annualità assicurativa. | ||
Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione Sono in ogni caso esclusi: a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, nonché i danni ai prodotti installati; b) le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati nonché i danni conseguenti al loro mancato uso; c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso cui sono destinate; d) i danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione. e) i danni conseguenti ad attività previste dalla Legge N. 46 del 5 marzo 1990. Nel caso in cui la presente polizza, sostituisca senza soluzione di continuità un’altra polizza in corso con la Compagnia , e per la medesima attività descritta in polizza, e sempreché fosse prestata la garanzia postuma, la garanzia deve intendersi operante anche per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza sostituita, purché denunciati nei termini di cui sopra e durante il periodo di validità dell’assicurazione. L’assicurazione non comprende i danneggiamenti alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione, i danni subiti da veicoli, aeromobili e/o natanti oggetti degli interventi, nonché le spese per la sostituzione, il rimpiazzo o la sostituzione degli stessi. | ||
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | ||
RCO | Franchigia fissa e assoluta 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato | |
RCT Estensione alla qualifica di terzi | Franchigia fissa 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato | |
RCT Danni da incendio, scoppio e esplosione | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 | |
RCT Interruzione o sospensione di attività | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 | |
RCT Veicoli in sosta | Franchigia di € 150,00 per sinistro | |
RCT Veicoli sotto scarico e scarico | Franchigia di € 150,00 per sinistro | |
RCT Condutture ed impianti sotterranei | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 | |
RCT Cedimento e franamento del terreno | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 | |
RCT Inquinamento accidentale | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 | |
RCT Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori | Franchigia di € 150,00 per sinistro | |
RCT Danni a cose e/o merci in consegna o custodia | Franchigia di € 150,00 per sinistro | |
RCT Danni a cose trasportate, rimorchiate, solevate, caricate o sollevata | Franchigia di € 150,00 per sinistro |
Franchigie o scoperti per sinistro | RCT Conduzione e gestione impianti - danni da attrezzature cedute in comodato | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 |
RCT Cose di proprietà dei dipendenti | Franchigia di € 150,00 per sinistro | |
RCT Violazione della legge sulla Privacy | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 | |
RCT Cose consegnate e non consegnate | Franchigia di € 150,00 per sinistro | |
RCT Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 | |
Per tutti i danni risarcibili ai sensi di polizza | Franchigia di € 150,00 per sinistro | |
Limiti di indennizzo | RCT Danni da incendio, scoppio e esplosione | € 150.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo |
RCT Interruzione o sospensione di attività | € 150.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo | |
RCT Veicoli in sosta | € 50.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo | |
RCT Veicoli sotto scarico e scarico | € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo | |
RCT Condutture ed impianti sotterranei | € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo | |
RCT Cedimento e franamento del terreno | € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo | |
RCT Inquinamento accidentale | € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo | |
RCT Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori | € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo | |
RCT Danni a cose e/o merci in consegna o custodia | € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo | |
RCT Danni a cose trasportate, rimorchiate, solevate, caricate o sollevata | € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo | |
RCT Conduzione e gestione impianti - danni da attrezzature cedute in comodato | € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo | |
RCT Cose di proprietà dei dipendenti | € 10.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo | |
RCT Violazione della legge sulla Privacy | € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo |
RCT Cose consegnate e non consegnate | € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo, con il sottolimite per cliente di € 1.500,00 per le cose consegnate ed € 500,00 per quelle non consegnate. | |
RCT Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione | € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo | |
MASSIMO RISARCIMENTO | ||
La Compagnia non risponderà per somme superiori al massimale annuo previsto in polizza per la garanzia RCT, qualora uno stesso evento interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT sia la garanzia RCO. | ||
RESPONSABILITA’ SOLIDALE | ||
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia? | |
Regolazione del premio | Il premio di polizza è convenuto in base ad elementi di rischio variabili (il fatturato), pertanto entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Compagnia , gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia . Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza. |
Cosa fare in caso di sinistro? | DENUNCIA DI SINISTRO |
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Compagnia ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. | |
ASSISTENZA DIRETTA / IN CONVENZIONE | |
Non prevista dal presente contratto | |
GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE | |
Non prevista dal presente contratto |
PRESCRIZIONE | |
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda | |
Dichiarazioni inesatte o reticenze | Le dichiarazioni inesatte, le reticenze, o la mancata comunicazione di aggravamenti del rischio da parte del Contraente e/o dell’Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi della Compagnia | La Compagnia si impegna a pagare l’indennizzo entro 30 giorni, decorrenti dalla positiva verifica in ordine all’operatività della garanzia ed alla conclusione della necessaria istruttoria del sinistro. |
Quando e come devo pagare?
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Compagnia questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto nei casi di cessazione del rischio. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Questo prodotto è rivolto ai settori della cooperazione sociale, consorzi cooperativi sociali, associazioni di volontariato
Costi relativi alla gestione del prodotto | Quota parte percepita mediamente dagli intermediari |
39% | 70% |
Premio medio raccolto | Costi medi a carico del Contraente | Parte percepita dagli intermediari |
€ 1.272,74 | € 501,53 | € 348,65 |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Compagnia assicuratrice | Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: a. il numero di polizza o il numero di sinistro; b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali. Sarà cura dell’Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A. |
Applicando questi valori al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso dell’esercizio 2017, risultano
i seguenti importi:
Costi di intermediazione
Di seguito si espongono le informazioni relative ai costi a carico del contraente, con riferimento al presente prodotto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2017.
Quali costi devo sostenere?
Spetta, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 53 del Regolamento ISVAP n° 5/2006. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. E’ possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell’allegato 4 che viene consegnato dall’intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto. | |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06- 42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all’indirizzo; tutela.consumatore@pec.ivass.it Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: ▪ dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; ▪ l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; ▪ una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; ▪ la copia del reclamo presentato alla Compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ▪ ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione “Per i Consumatori” sotto-sezione “Reclami” “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Mediazione (decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28): deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it L’ esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale |
Negoziazione assistita | Negoziazione assistita (l. 10/11/2014, n. 162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto ( individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia |
può presentare il reclamo all’Ivass che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |
AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.