Accordo
Traduzione1
Accordo
sui privilegi e le immunità dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare
0.192.110.127.32
Approvato dal Consiglio direttivo il 1° luglio 1959 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 19692
Accettato dalla Svizzera con strumento depositato il 16 settembre 1969 Entrato in vigore per la Svizzera il 16 settembre 1969
(Stato 5 ottobre 2011)
Considerato che il paragrafo C dell’Articolo XV dello Statuto dell’Agenzia inter- nazionale dell’energia xxxxxxxx0 (dappresso «Agenzia») dispone che la capacità giuridica, i privilegi e le immunità ivi menzionati vanno definiti in uno o più accordi da stipularsi tra l’Agenzia (all’uopo rappresentata dal Direttore generale su istruzioni del Consiglio direttivo) ed i suoi Membri;
Considerato che un’Intesa sulle relazioni tra l’Agenzia e l’Organizzazione delle Nazioni Unite già è stata raggiunta conformemente all’Articolo XVI dello Statuto;
Considerato che l’Assemblea generale della predetta Organizzazione, desiderosa d’unificare al massimo i privilegi e le immunità, conferiti all’Organizzazione stessa ed alle istituzioni ad essa vincolate, ha adottato la Convenzione su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, cui diversi Stati Membri dell’ONU hanno aderito;
Il Consiglio direttivo
1. ha approvato, senza peraltro vincolare i governi in esso rappresentati, il testo seguente, il quale, in genere, recepisce le disposizioni della Convenzione su i privi- legi e le immunità delle istituzioni specializzate; e
2. invita gli Stati Membri dell’Agenzia ad esaminare il presente Accordo affinché, se lo giudicano opportuno, abbiano ad approvarlo.
Art. I Definizioni
Sezione 1
Nel presente Accordo:
i) Il termine «Agenzia» designa l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare;
ii) la locuzione «beni ed averi», giusta l’Art. III, s’applica parimente ai fondi custoditi o amministrati dall’Agenzia nel quadro delle sue mansioni statuta- rie;
RU 1970 117
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1970 117
3 RS 0.732.011
iii) la locuzione «rappresentanti dei Membri», giusta gli articoli V ed VIII, include tutti i governatori, rappresentanti, supplenti, consiglieri, periti e segretari di delegazione;
iv) la locuzione «riunioni convocate dall’Agenzia», giusta le sezioni 12, 13, 14 e 27, designa le riunioni:
1. della sua Conferenza generale e del suo Consiglio direttivo,
2. d’ogni conferenza internazionale, colloquio, giornata o gruppo di studio da essa indetto,
3. d’ogni commissione d’uno qualsiasi dei precedenti organi;
v) la locuzione «funzionari dell’Agenzia», giusta gli articoli VI e IX, indica il Direttore generale con tutti i componenti del personale dell’Agenzia, tranne quelli assunti sul posto e pagati ad ore.
Art. II Personalità giuridica
Sezione 2
L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa ha la capacità: a) di contrattare, b) d’acquistare e di disporre di beni immobili e mobili, c) di stare in giudizio.
Art. III Beni, fondi e averi
Sezione 3
L’Agenzia, con i suoi beni ed averi in qualunque posto si trovino e in possesso di qualunque detentore, gode dell’immunità di giurisdizione, tranne in quanto essa vi abbia, per un caso speciale, espressamente rinunciato. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.
Sezione 4
I locali dell’Agenzia sono inviolabili. 1 suoi beni ed averi, in qualunque posto si trovino e in possesso di qualunque detentore, sono esenti da perquisizione, requisi- zione, confisca, espropriazione e da qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria e legislativa.
Sezione 5
Gli archivi dell’Agenzia e, in generale, tutti i documenti che possiede o conserva, sono inviolabili, qualunque sia il posto in cui si trovano.
Sezione 6
Senza essere sottoposta a controllo, regolamento, o moratoria finanziaria:
a) l’Agenzia può possedere fondi, oro e divise di qualsiasi natura, nonché avere dei conti in qualsiasi moneta;
b) l’Agenzia può liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro e le sue divise da un paese in altro, o entro il territorio di qualsiasi paese, nonché convertire in qualsiasi altra moneta ogni divisa in suo possesso.
Sezione 7
Nell’esercizio dei diritti concessile in virtù della sezione 6, l’Agenzia terrà conto di ogni comunicazione che le fosse fatta dal governo di uno Stato partecipe dei presen- te Accordo, per quanto ritiene di poterla adempiere senza pregiudicare i propri interessi.
Sezione 8
L’Agenzia, i suoi averi, redditi e altri beni, vanno esenti:
a) da qualsiasi imposta diretta – rimanendo inteso tuttavia che l’Agenzia non domanderà l’esonero da imposte non eccedenti la rimunerazione di servizi d’utilità pubblica;
b) da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto o limitazione d’importazione o d’esportazione, per gli oggetti importati ed esportati dall’Agenzia per il pro- prio uso ufficiale – rimanendo tuttavia inteso che gli articoli così importati in franchigia non saranno venduti sul territorio del paese d’importazione, eccet- to ove ciò accada giusta le condizioni accettate dal governo di detto paese;
c) da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto e limitazione d’importazione o di esportazione delle sue pubblicazioni.
Sezione 9
Gli Stati partecipi del presente Accordo, benché l’Agenzia normalmente non riven- dichi l’esenzione dalle imposte indirette e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili ed immobili, provvederanno nondimeno, allorché essa procede per il suo impiego ufficiale ad acquisti importanti i cui prezzi siano tali, a stabilire, quanto possibile, adeguati accordi amministrativi nell’intento di ottenerle l’esen- zione o il rimborso di dette imposte e tasse.
Art. IV Agevolazioni di comunicazione
Sezione 10
L’Agenzia gode, per le sue comunicazioni ufficiali sul territorio d’uno Stato parteci- pe del presente Accordo, e nella misura compatibile con le convenzioni, i regola- menti e gli atti internazionali che lo legano, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal governo di detto Stato a qualsiasi altro governo o alla sua rappresentanza diplomatica, per quanto riguarda la precedenza, le tariffe e le tasse per le poste e le telecomunicazioni, come pure le tariffe di stampa per le informazio- ni ai giornali e alla radio.
Sezione 11
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Agenzia non possono essere sottoposte a censura.
L’Agenzia ha il diritto d’impiegare codici, nonché di spedire e ricevere la corrispon- denza e le altre comunicazioni ufficiali per il tramite di corrieri o valigie sigillate,
usufruenti degli stessi privilegi ed immunità, concessi ai corrieri e alle valigie diplomatiche.
La presente sezione non potrà in nessun modo essere interpretata come preclusiva dell’adozione di adeguate misure di sicurezza, da definire mediante intesa tra lo Stato partecipe del presente Accordo e l’Agenzia stessa.
Art. V Rappresentanti dei Membri
Sezione 12
I rappresentanti dei Membri nelle riunioni convocate dall’Agenzia godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e il viaggio di andata ai luoghi di riunione o di ritorno da questi, delle seguenti immunità e privilegi:
a) immunità di arresto o detenzione e di sequestro dei bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti a titolo ufficiale (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione;
b) inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
c) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corrieri o valigie sigillate;
d) esenzione, per sé ed i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia d’immigrazione, da ogni modalità di registrazione degli stranieri e da qua- lunque obbligo di servizio nazionale nel paese visitato o attraversato nell’esercizio delle loro funzioni; e) le stesse agevolazioni concesse ai rap- presentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea, quanto al- le restrizioni monetarie o cambiarie; f) le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, quanto ai loro bagagli personali.
Sezione 13
Allo scopo di garantire ai rappresentanti dei Membri dell’Agenzia, durante le riunio- ni da questa convocate, una completa libertà di parola e una piena indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, l’immunità di giurisdizione, per quanto con- cerne parole e scritti od atti relativi a detto adempimento, continuerà ad essere loro concessa anche quando il loro mandato fosse cessato.
Sezione 14
Per le imposte subordinate alla residenza del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri dell’Agenzia, alle riunioni da questa convocate, si trove- ranno sul territorio di un Membro per l’esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.
Sezione 15
I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri non già a loro favore personale, bensì allo scopo di garantire l’esercizio pienamente indipendente delle loro funzioni nell’Agenzia. Conseguentemente, un Membro ha il diritto, anzi il dovere, di levare l’immunità al suo rappresentante, nei casi in cui ritenga che questa
ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.
Sezione 16
Le disposizioni delle sezioni 12, 13 e 14 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona in questione è cittadina o di cui è o è stata rappresentante.
Art. VI Funzionari
Sezione 17
L’Agenzia comunica periodicamente ai governi degli Stati partecipi del presente Accordo i nomi dei funzionari cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell’articolo IX.
Sezione 18
a) I funzionari dell’Agenzia:
i) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in qualità ufficiale (parole e scritti compresi);
ii) godono, per quanto concerne gli stipendi e le gratificazioni versate dall’Agenzia, degli stessi esoneri d’imposta accordati ai funzionari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a parità di condizioni;
iii) non sono sottoposti, unitamente ai congiunti e ai familiari a carico, alle disposizioni limitanti l’immigrazione né alle modalità di registrazione degli stranieri;
iv) godono, in materia di agevolazioni cambiarie, degli stessi privilegi con- cessi agli agenti diplomatici di analogo rango;
v) godono, nei periodi di crisi internazionale ed unitamente ai congiunti ed ai familiari a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango;
vi) godono del diritto d’importare in franchigia i loro mobili ed i loro effet- ti personali in occasione della loro prima entrata in funzione nel paese interessato.
b) I funzionari dell’Agenzia con compiti d’ispezione, giusta l’articolo XII dello Statuto della medesima, o di progettazione, giusta l’articolo XI, godono, nell’esercizio delle loro funzioni e durante le trasferte ufficiali, degli altri privilegi ed immunità, elencati nell’Art. VII del presente Accordo, nei limiti in cui risultino loro necessari per lo svolgimento effettivo dei detti compiti.
Sezione 19
I funzionari dell’Agenzia vanno esenti da ogni obbligo concernente il servizio nazionale. Tuttavia l’esenzione, rispetto agli Stati di cui sono cittadini, è limitata ai funzionari nominativamente elencati, in ragione delle loro funzioni, su un elenco compilato dal Direttore generale e approvato dal predetto Stato.
In caso di chiamate al servizio nazionale di altri funzionari dell’Agenzia, lo Stato interessato accorderà, su domanda della medesima, la dispensa che fosse necessaria per evitare l’interruzione d’un’attività essenziale.
Sezione 20
Oltre ai privilegi ed immunità, previsti nelle sezioni 18 e 19, il Direttore generale, ed ogni funzionario dell’Agenzia che in sua assenza lo sostituisca, gode, per quanto concerne se stesso, i suoi congiunti e figli minorenni, dei privilegi, immunità, esen- zioni ed agevolazioni accordati, giusta il diritto internazionale, agli inviati diploma- tici, per quanto concerne i medesimi, i loro congiunti e figli minorenni. Gli stessi privilegi e immunità, esenzioni ed agevolazioni, vanno concessi pure ai direttori generali aggiunti e ai funzionari dell’Agenzia di rango analogo.
Sezione 21
I privilegi e le immunità sono accordati ai funzionari esclusivamente nell’interesse dell’Agenzia e non già a loro personale beneficio. L’Agenzia può, anzi deve, levare l’immunità concessa a un funzionario nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza pregiudicare gli interessi dell’Agenzia.
Sezione 22
L’Agenzia collabora in ogni tempo con le competenti autorità degli Stati Membri onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare gli abusi cui potessero dare adito i privilegi, le immunità e le agevolazioni concesse col presente articolo.
Art. VII Periti in missione per l’Agenzia
Sezione 23
I periti (diversi dai funzionari di cui all’Art. VI) esercitanti delle funzioni nelle commissioni dell’Agenzia o assicuranti delle missioni per quest’ultima, comprese quelle in qualità d’ispettori, giusta l’articolo XII dello Statuto, o in qualità di incari- cati di studi, giusta l’articolo XI, godono dei privilegi ed immunità elencati qui di seguito, nella misura in cui risultino necessari per l’attuazione effettiva dei loro compiti (viaggi relativi a dette commissioni o missioni inclusi):
a) immunità di arresto o detenzione e di sequestro dei bagagli personali;
b) immunità d’ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle fun- zioni ufficiali (parole e scritti compresi) – gli interessati continueranno a beneficiare di questa immunità quand’anche non esercitassero più alcuna funzione presso le commissioni dell’Agenzia o non fossero più incaricati di missione per conto della medesima;
c) inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
d) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate, nelle loro comunicazioni con l’Agenzia;
e) le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in mis- sione ufficiale temporanea, in materia di restrizioni monetarie o cambiarie;
f) le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, per quanto concerne i loro bagagli personali.
Sezione 24
I disposti delle lettere c) e d) della sezione 23 non potranno in nessun modo essere interpretati come preclusivi dell’adozione di adeguate misure di sicurezza, da defini- re mediante intesa tra lo Stato partecipe del presente Accordo e l’Agenzia stessa.
Sezione 25
I privilegi e le immunità sono accordati ai periti esclusivamente nell’interesse dell’Agenzia e non già a loro personale beneficio. L’Agenzia può, anzi deve, levare l’immunità concessa a un perito nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza pregiudicare gli interessi dell’Agenzia.
Art. VIII Abuso di privilegi
Sezione 26
se uno Stato partecipe del presente Accordo ritiene che vi è stato abuso di un privi- legio od immunità accordati dal medesimo, verranno avviate delle consultazioni tra esso e l’Agenzia intese ad accertare l’abuso e, ove questo effettivamente si riscon- trasse, a prevenirne la ripetizione. Se dette consultazioni non giungessero ad un risultato soddisfacente per lo Stato in questione o per l’Agenzia, l’accertamento dell’abuso sarà fatto giusta i disposti della sezione 34. In tal caso, se l’abuso è stato accertato, lo Stato partecipe del presente Accordo e leso dal detto abuso ha diritto, previa notificazione all’Agenzia, di non più accordare, nei suoi rapporti con essa, il beneficio del privilegio o dell’immunità abusati. Tuttavia, tale soppressione non deve impedire l’Agenzia nell’esercizio delle sue attività principali né precluderle l’adempimento delle sue finalità essenziali.
Sezione 27
I rappresentanti dei Membri, nelle riunioni convocate dall’Agenzia e nell’esercizio delle loro funzioni (viaggi d’andata e ritorno dal luogo di riunione inclusi), come pure i funzionari elencati nella sezione 1 v), non potranno, dalle autorità territoriali, essere costretti a lasciare il paese, ove esercitano le loro funzioni, a cagione di attivi- tà da loro compiute nella loro qualità ufficiale. Tuttavia, qualora una tale persona abusasse dei privilegio di residenza per esercitare nel paese in parola attività. irrelate alla funzione ufficiale, essa potrebbe, dal governo dei medesimo, venir costretta a lasciare il territorio purché:
a) i rappresentanti dei Membri o le persone fruenti d’immunità, ai sensi della sezione 20, siano costretti a lasciare il paese conformemente alla procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici accreditati in esso;
b) nel caso d’un funzionario cui non s’applichi il disposto della sezione 20, nessuna decisione d’espulsione venga presa dalle autorità territoriali senza
l’approvazione del Ministro degli affari esteri di quel paese, data previa con- sultazione del Direttore generale dell’Agenzia; quest’ultimo, quando una procedura d’espulsione già fosse avviata contro un funzionario, ha diritto d’intervenzione in essa a favore della persona contro la quale è diretta.
Art. IX Lasciapassare
Sezione 28
I funzionari dell’Agenzia hanno il diritto d’usare il lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi amministrativi conchiusi tra il Direttore generale dell’Agenzia e il Segretario generale dell’ONU. Il primo notificherà, ad ogni Stato partecipe del presente Accordo, le intese amministrative così raggiunte.
Sezione 29
I lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciati ai funzionari dell’Agenzia, vanno riconosciuti ed accettati come validi titoli di viaggio dagli Stati partecipi del presente Accordo.
Sezione 30
Le domande di visto (allorché il visto è necessario), presentate dai funzionari dell’Agenzia titolari dei predetti lasciapassare e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto della medesima, devono essere esaminate entro il più breve termine. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido.
Sezione 31
Ai periti e alle altre persone prive di un lasciapassare delle Nazioni Unite, che non- dimeno possono presentare un certificato attestante che viaggiano per conto dell’Agenzia, vanno concesse agevolazioni analoghe a quelle menzionate nella sezione 30.
Sezione 32
Il Direttore generale, i direttori generali aggiunti e gli altri funzionari di rango alme- no pari a quello di capodivisione dell’Agenzia, godono, quando viaggiano per il conto di quest’ultima con un lasciapassare delle Nazioni Unite, delle stesse agevola- zione di viaggio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango.
Art. X Composizione delle controversie
Sezione 33
L’Agenzia dovrà prevedere un’adeguata procedura per regolare:
a) le contestazioni in materia di contratti o altre liti di diritto privato, nelle quali essa stessa fosse parte;
b) le contestazioni implicanti un funzionario o un perito dell’Agenzia, il quale, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora quest’ultima non sia stata levata giusta i disposti delle sezioni 21 e 25.
Sezione 34
Tranne ove le parti abbiano stabilito, per un singolo caso, di ricorrere a un altro modo di composizione, ogni divergenza sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo va proposta alla Corte internazionale di Giustizia, conformemente allo Statuto della medesima. Se una controversia insorge tra l’Agenzia e uno Stato Membro, e non sia prevista alcun’altra procedura, va chiesto alla Corte, in conformi- tà dell’Art. 65 del suo Statuto4, dell’Art. 96 della Carta delle Nazioni Unite5 e delle relative disposizioni dell’Accordo tra l’ONU e l’Agenzia, un parere consultivo su tutti i punti giuridici controversi. Il parere dev’essere accettato dalle parti come definitivo.
Art. XI Interpretazione
Sezione 35
Le disposizioni del presente Accordo devono essere interpretate al lume delle finali- tà assegnate all’Agenzia dal proprio Statuto.
Sezione 36
Le disposizioni del presente Accordo non limitano né pregiudicano i privilegi ed immunità, accordati o accordandi da uno Stato, per il fatto che la Sede o gli uffici regionali dell’Agenzia sono situati sul territorio del medesimo oppure che funziona- ri, periti, prodotti, materiali o impianti dell’Agenzia vi si trovano in esecuzione di progetti o d’attività della medesima, compresa l’applicazione di garanzie a un pro- getto dell’Agenzia o ad altra convenzione. li presente Accordo non può essere inter- pretato come preclusivo della stipulazione, tra uno Stato partecipe e l’Agenzia, di accordi aggiuntivi intesi all’ulteriore precisazione dei disposti del presente testo, oppure all’estensione o alla limitazione dei privilegi ed immunità da quest’ultimo definiti.
Sezione 37
Nessuna disposizione dello Statuto dell’Agenzia, e nessun diritto od obbligo da questa altrimenti assunto o assumibile, può essere abrogato per esclusivo effetto del presente Accordo; quest’ultimo non potrà nemmeno apportarvi deroga alcuna.
Art. XII Clausule finali
Sezione 38
Il presente Accordo va proposto all’accettazione di tutti i Membri dell’Agenzia. L’accettazione è fatta mediante deposito, presso il Direttore generale,
del relativo strumento; l’Accordo, rispetto a ciascun Membro, entra in vigore il giorno del deposito del suo strumento d’accettazione. Resta inteso che allorché un tale strumento è depositato a nome d’uno Stato, quest’ultimo dev’essere in grado, in
4 RS 0.193.501
5 RS 0.120
virtù della sua legislazione, di attuare i disposti dell’Accordo. Il Direttore generale invierà copia certificata conforme del presente Accordo al governo di ogni Stato, che è o diverrà Membro dell’Agenzia, e provvederà ad informare tutti i Membri del deposito di ciascuno strumento, nonché della consegna di ciascun avviso di disdetta giusta la sezione 39.
Ciascun Membro dell’Agenzia può avanzare riserve contro il presente Accordo. Esso non potrà però procedervi allorché depositerà lo strumento d’accettazione; il Direttore generale comunicherà immediatamente il testo delle riserve a tutti i Mem- bri dell’Agenzia.
Sezione 39
Il presente Accordo rimane in vigore tra l’Agenzia e ciascun Membro che abbia depositato uno strumento d’accettazione, fintanto che quest’ultimo resti Membro dell’Agenzia o che, dal Consiglio direttivo, venga approvato un accordo riveduto cui il detto Membro partecipi, rimanendo tuttavia inteso che, qualora un Membro conse- gnasse al Direttore generale un avviso di disdetta, il presente Accordo cesserebbe di valere, rispetto al depositante, un anno dopo la consegna dell’avviso al Direttore generale.
Sezione 40
Il Consiglio direttivo dell’Agenzia, a domanda d’un terzo degli Stati partecipi del presente Accordo, esamina se occorra emendarlo. Gli emendamenti approvati dal Consiglio entrano in vigore dopo che siano stati accettati giusta la procedura definita nella sezione 38.
Campo d'applicazione il il 5 ottobre 20116
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Albania | 10 aprile | 2003 | 10 aprile | 2003 |
Argentina | 15 ottobre | 1963 | 15 ottobre | 1963 |
Australia | 9 maggio | 1986 | 9 maggio | 1986 |
Belarus* | 2 dicembre | 1966 | 2 dicembre | 0000 |
Xxxxxx* | 26 ottobre | 1965 | 26 ottobre | 1965 |
Benin | 30 gennaio | 0203 | 30 gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 10 aprile | 1968 | 10 aprile | 1968 |
Bosnia ed Erzegovina* | 11 giugno | 2009 | 11 giugno | 2009 |
Brasile | 13 giugno | 1966 | 13 giugno | 1966 |
Bulgaria* | 17 giugno | 1968 | 17 giugno | 1968 |
Camerun | 22 settembre | 1988 | 22 settembre | 1988 |
Canada* | 15 giugno | 1966 | 15 giugno | 1966 |
Ceca, Repubblica | 24 marzo | 1994 S | 27 settembre | 1993 |
Cile* | 8 dicembre | 1987 | 8 dicembre | 1987 |
Cina* | 16 luglio | 1984 | 16 luglio | 1984 |
Cipro | 27 luglio | 1983 | 27 luglio | 1983 |
Colombia | 1° luglio | 1983 | 1° luglio | 1983 |
Congo (Kinshasa) | 9 aprile | 2003 | 9 aprile | 2003 |
Xxxxx (Sud)* | 17 gennaio | 1962 | 17 gennaio | 1962 |
Croazia | 12 febbraio | 1993 | 12 febbraio | 1993 |
Cuba* | 24 agosto | 1982 | 24 agosto | 1982 |
Danimarca* | 14 marzo | 1962 | 14 marzo | 1962 |
Ecuador | 16 aprile | 1969 | 16 aprile | 1969 |
Egitto | 12 febbraio | 1963 | 12 febbraio | 0000 |
Xxxxxxx | 12 febbraio | 1992 | 12 febbraio | 1992 |
Filippine | 17 dicembre | 1962 | 17 dicembre | 1962 |
Finlandia | 29 luglio | 1960 | 29 luglio | 1960 |
Germania* | 4 agosto | 1960 | 4 agosto | 1960 |
Ghana | 16 dicembre | 1963 | 16 dicembre | 1963 |
Giamaica | 5 settembre | 1967 | 5 settembre | 1967 |
Giappone | 18 aprile | 1963 | 18 aprile | 1963 |
Giordania* | 27 ottobre | 1982 | 27 ottobre | 1982 |
Grecia | 2 novembre | 1970 | 2 novembre | 1970 |
India | 10 marzo | 1961 | 10 marzo | 1961 |
Indonesia* | 4 giugno | 1971 | 4 giugno | 1971 |
Iran | 21 maggio | 1974 | 21 maggio | 1974 |
6 RU 1970 129, 1974 263, 1982 1287 2089, 1984 198, 1985 500, 1986 177, 1987 469,
1988 1748, 0000 000 0000, 2004 2979, 2007 4391 e 2011 4883. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Iraq | 23 novembre | 1960 | 23 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 29 febbraio | 1972 | 29 febbraio | 1972 |
Islanda | 19 marzo | 2007 | 19 marzo | 2007 |
Italia* | 20 giugno | 1985 | 20 giugno | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 9 aprile | 1998 | 9 aprile | 1998 |
Kuwait | 15 settembre | 1998 | 15 settembre | 1998 |
Lettonia | 5 gennaio | 2000 | 5 gennaio | 2000 |
Lituania | 28 febbraio | 2001 | 28 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxxxxx* | 24 marzo | 1972 | 24 marzo | 1972 |
Marocco* | 30 marzo | 1977 | 30 marzo | 1977 |
Xxxxxxxx | 7 aprile | 1975 | 7 aprile | 1975 |
Messico* | 19 ottobre | 1983 | 19 ottobre | 1983 |
Moldova* | 22 dicembre | 2008 | 22 dicembre | 2008 |
Mongolia | 12 gennaio | 1976 | 12 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 21 marzo | 2007 S | 30 ottobre | 2006 |
Mozambico | 15 marzo | 2011 | 15 marzo | 2011 |
Nicaragua | 17 ottobre | 1977 | 17 ottobre | 1977 |
Niger | 17 giugno | 1969 | 17 giugno | 1969 |
Nigeria | 4 aprile | 2007 | 4 aprile | 2007 |
Norvegia | 10 ottobre | 1961 | 10 ottobre | 1961 |
Nuova Zelanda | 22 giugno | 1961 | 22 giugno | 1961 |
Oman | 3 agosto | 2010 A | 3 agosto | 2010 |
Paesi Bassi* | 29 agosto | 1963 | 29 agosto | 1963 |
Aruba | 29 agosto | 1963 | 29 agosto | 1963 |
Curaçao | 29 agosto | 1963 | 29 agosto | 1963 |
Parte caraibica (Bonaire, | ||||
Sant’Eustachio e Saba) | 29 agosto | 1963 | 29 agosto | 1963 |
Xxxx Xxxxxxx | 00 agosto | 1963 | 29 agosto | 1963 |
Pakistan* | 16 aprile | 1963 | 16 aprile | 1963 |
Polonia* | 24 luglio | 1970 | 24 luglio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 27 novembre | 2006 | 27 novembre | 2006 |
Regno Unito | 19 settembre | 1961 | 19 settembre | 1961 |
Romania* | 7 ottobre | 1970 | 7 ottobre | 1970 |
Russia* | 1° luglio | 1966 | 1° luglio | 1966 |
Santa Sede | 21 gennaio | 1986 | 21 gennaio | 1986 |
Senegal | 15 dicembre | 2006 | 15 dicembre | 2006 |
Serbia | 28 aprile | 1992 | 27 aprile | 1992 |
Singapore* | 19 luglio | 1973 | 19 luglio | 1973 |
Siria | 18 dicembre | 1989 | 18 dicembre | 1989 |
Slovacchia | 10 febbraio | 1993 S | 27 settembre | 1993 |
Xxxxxxxx | 0 xxxxxx | 0000 X | 00 xxxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 21 maggio | 1984 | 21 maggio | 1984 |
Sudafrica | 13 settembre | 2002 | 13 settembre | 2002 |
Svezia | 8 settembre | 1961 | 8 settembre | 1961 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Svizzera* | 16 settembre | 1969 | 16 settembre | 1969 |
Tagikistan | 11 maggio | 2009 | 11 maggio | 2009 |
Thailandia* | 15 maggio | 1962 | 15 maggio | 1962 |
Tunisia | 28 dicembre | 1967 | 28 dicembre | 1967 |
Turchia* | 26 giugno | 1978 | 26 giugno | 1978 |
Ucraina* | 5 ottobre | 1966 | 5 ottobre | 1966 |
Ungheria* | 14 luglio | 1967 | 14 luglio | 1967 |
Vietnam | 31 luglio | 1969 | 31 luglio | 1969 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’International Atomic Energy Agency (IAEA) xxxx://xxx.xxxx.xxx/XXX/xxxxxxxx/xxxxx.xxx oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
Riserve e dichiarazioni
Svizzera7
Articolo VI sezione 19 capoverso 2
La Svizzera si riserva la facoltà di non accordare le dispense chieste dall’Agenzia, rimanendo nondimeno inteso che tali domande saranno oggetto di benevolo esame da parte delle autorità federali competenti.
7 Art. 2 del DF del 18 giu. 1969 (RU 1970 117).