CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI
LAZIOcrea.LAZIOcrea.REGISTRO UFFICIALE.U.0007888.11-05-
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI
(Condizioni Particolari di Contratto)
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICO DENOMINATO EX-GIL IN ROMA
C.I.G.: Z031E58EAD
INDICE
CAPITOLO PRIMO 4
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 5
ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO 5
ART. 3 PREZZI A CORPO - VARIANTI - NUOVI PREZZI 6
ART .4 TERMINE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 7
ART. 5 DESIGNAZIONE DELLE OPERE 8
CAPITOLO SECONDO 10
ART. 12 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 11
ART.13 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 11
ART. 14 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE LAVORI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 12
ART. 15 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ 12
ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI 12
ART. 17 PIANO DELLA SICUREZZA 13
ART. 18 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO 15
ART. 19 PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE 16
ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO 17
ART. 21 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 17
ART. 22 MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO - CONTO FINALE
...................................................................................................................... 22
ART. 23 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, PENALITA’ IN CASO DI XXXXXXX, PROROGHE 23
ART. 24 COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO 24
ART. 25 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 25
ART. 26 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 26
ART. 27 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 26
ART. 28 PREZZI 26
ART. 29 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE OPERE 27
ART. 30 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 28
ART. 31 RISOLUZIONE E RECESSO 28
ART. 32 RISERVE – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 30
ART. 33 SPESE DI CONTRATTO 30
ART. 34 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 31
CAPITOLO PRIMO
OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L’affidamento ha per oggetto tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare a corpo in località Comune di Roma le opere di riqualificazione straordinaria presso l'edifico denominato Ex-Gil in Roma.
2. Sono compresi nell’affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dalle presenti condizioni particolari di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo
con i relativi allegati dei quali l’esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’arte. L’Appalto in oggetto è stipulato “a corpo”. L’Appaltatore, avendo esaminato il progetto esecutivo dei lavori in appalto, ha dato atto, inoltre, che l’opera può essere eseguita al prezzo offerto.
ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori a corpo, ammonta a € 39.144,03 come risulta dalle seguenti ripartizioni in gruppi di lavorazioni omogenee:
TAB. 1 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
PARTE 1^ - LAVORI | |||
N° | DESCRIZIONE DELLE OPERE | IMPORTO [€] | % |
A1 | Ripristino tinteggiature | € 19.091,87 | 48,773314 |
A2 | Riqualificazione bagni | € 2.123,11 | 5.42383 |
A3 | Revisione e sostituzione impianto elettrico | € 9.432,05 | 24,09575 |
A4 | Pulizie di fondo | € 7.930,80 | 20,26053 |
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 566,20 | ||
IMPORTO A BASE D’APPALTO (A+B) | € 39.144,03 | ||
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO | € 38.577,83 |
Nel totale complessivo dell’affidamento di Euro 39.144,03 sono compresi:
⇒ gli oneri per la sicurezza D.L.vo 81/2008 ss.mm.ii., non assoggettabili a ribasso, pari ad Euro 566,20 (diconsi Euro cinquecentosessantasei/20)
L’importo delle opere da realizzare in appalto sarà quello risultante dall’offerta del concorrente aggiudicatario, per la realizzazione delle opere di che trattasi, ai sensi dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii.
L’intervento si compone delle lavorazioni sotto specificate con indicazione delle relative
categorie e classifiche SOA, gli importi e le indicazioni sui limiti del subappalto. L’indicazione della classifica SOA, essendo i lavori inferiori a € 150.000,00 è indicata esclusivamente come riferimento al rilascio del certificato di esecuzione lavori.
Prospetto delle categorie di opere (DPR n° 34 25/01/2000) | ||
CATEGORIE PREVALENTI | EURO | |
OG1 | Edifici civili e industriali | € 38.577,83 |
Sommano per le opere a Corpo | € 38.577,83 | |
Di cui per oneri D.Lgs 81/2008 non assoggettabili a ribasso | € 566,20 |
Le opere, da compensare a corpo, sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni allegati al progetto esecutivo e non suscettibili di variazioni in fase di realizzazione, descritte in modo sommario nel seguente articolo 5 “Designazione delle opere”. In fase
di esecuzione delle opere sarà assolutamente vietato apportare al progetto esecutivo
approvato qualsiasi variante fatta eccezione per quanto espressamente richiesto dalla Committente.
ART. 3 PREZZI A CORPO - VARIANTI - NUOVI PREZZI
Il prezzo a corpo, compensa integralmente tutti gli oneri e spese, comprese le eventuali opere complementari necessarie alla costruzione, nessuno escluso, posti a carico dell’Appaltatore dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, per la realizzazione dell’opera, comprendendo tutto quanto previsto dallo sviluppo del Progetto esecutivo e di cantiere redatto dall’Appaltatore medesimo. Tale prezzo a corpo, compensa altresì
ogni eventuale lavoro in variante, aggiunte e lavori suppletivi di dettaglio che si rendessero necessari in sede di esecuzione dei lavori e delle forniture per la realizzazione delle opere, per dare le stesse perfettamente compiute a regola d’arte e funzionanti.
Sono possibili varianti solo nei casi previsti dall’art. 106 del D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii. Tali varianti saranno espletate nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti.
Sono ammesse, altresì, varianti nell’esclusivo interesse della Committente, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nei casi
previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può, comunque, superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera (Art. 106 comma 1 lett. e) del D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii.).
Rimane comunque confermata la facoltà prevista dall’art. 109 del D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii. (recesso per volontà della Committente), così come la facoltà della Committente prevista dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di ordinare
l’esecuzione dei lavori in misura inferiore ad un quinto dell’importo di contratto. Nel
caso di cui sopra l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta eccedente quanto previsto negli stessi articoli.
Per l’esecuzione di eventuali categorie di lavoro non previste, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le norme previste dall’ art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rimanda alla disciplina prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dagli atti regolamentari che verranno adottati in tema di varianti.
La variazione predetta sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito Ordine di Servizio e autorizzata dal RUP. Sarà onere dell’Appaltatore provvedere ad adeguare i disegni di progetto e i documenti relativi,
secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.
Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo d’eseguire accurata verifica dello stato dei luoghi e la valutazione di tutti i vincoli e circostanze che possano influire nello svolgimento dei lavori e quindi sull’offerta; egli dovrà controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli
elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di
presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
ART .4 TERMINE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Il termine utile complessivo per dare esecuzione all’appalto è fissato in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
Nel termine utile per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
Non saranno ammesse proroghe ai termini indicati, salvo per cause od eventi imputabili alla Committenza.
ART. 5 DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Le opere formanti l’oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dagli elaborati e dai disegni del progetto esecutivo approvato, da intendersi come integralmente allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto, e possono sommariamente riassumersi come segue:
CATEGORIE di LAVORI da compensarsi A CORPO
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
La presente descrizione si riferisce al piano primo dell’edificio oggetto dell’intervento di ripristino e pulitura.
I locali del piano si presentano, causa inutilizzo prolungato, in uno stato igienico e conservativo di abbandono. Nello specifico si è riscontrato:
• presenza di rifiuti, polvere e detriti in tutti i locali;
• finestre e relativi tendaggi necessitanti di lavaggio e, per i tendaggi, di revisione dei supporti;
• porzioni di tinteggiatura o di intonaco ammalorate;
• bussola di accesso ai locali non funzionante e con parti danneggiate;
• moquette posta nell’area di ingresso sporca ed usurata;
• servizi igienici allo stato non utilizzabili causa abbandono;
• impianto elettrico ed audio da revisionare;
• presenza di vegetazione spontanea e scritte vandaliche.
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE
Lo scopo dell’intervento è ripristinare la fruibilità dei locali e degli impianti attraverso:
• pulitura e lucidatura;
• ripristino conservativo degli intonaci;
• interventi manutentivi sugli impianti elettrici ed audio;
• rimozione della moquette e ripristino bussola di accesso;
• vari ed eventuali piccoli interventi manutentivi che dovessero manifestarsi in corso d’opera.
Gli interventi descritti verranno realizzati attraverso lavori a corpo. LAVORI da compensarsi A CORPO
• Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti;
• rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, esclusi i ponteggi;
• preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione;
• tinteggiatura a tempera di superfici interne;
• sostituzione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto
idrico sanitario comprese rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino, lavello, WC, cassetta scarico;
• fornitura e installazione di lampade e dispositivi ed accessori di illuminazione, ove necessario.
• Revisione audio/video - Verifica quadri ed impianto FM - Certificazione impianto revisionato;
• revisione bussola ingresso;
• pulizie di fondo di spazi interni ed esterni.
CAPITOLO SECONDO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO DEI LAVORI
ART. 12 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Forma parte integrante del presente contratto la seguente documentazione, da intendersi integralmente richiamata ed allegata:
1. Il presente Capitolato Speciale (Norme generali), ed i relativi allegati;
2. Capitolato Generale d'Appalto - D.M. LL.PP.145/2000 e ss.mm.ii. all’osservanza delle cui norme l’Appaltatore è vincolato;
3. Progetto Esecutivo
4. Computo metrico
5. Elenco prezzi unitari di riferimento ed analisi prezzi;
6. Stima dei costi della sicurezza
7. Cronoprogramma;
8. Il codice dei contratti pubblici (D.L.vo 19/04/16 n°50 e ss.mm.ii.);
9. Il regolamento sui lavori pubblici (DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.) nelle parti odiernamente ancora in vigore.
ART.13 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell’art. 103 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., è pari al 10% dell’importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d’invito, dal contratto e dalla normativa vigente.
La mancata costituzione della cauzione prevista dal comma 1 art 103 D.L.vo 50/2016 e
ss.mm.ii. determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Resta inteso che l'Appaltatore dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa (D.L.vo 50/2016, D.P.R. 207/10 e
D.M. 145/2000 e ss.mm.ii.), ed in particolare dagli artt. 93 e 103 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 14 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE LAVORI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. l'Appaltatore è obbligato,
prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori se questa avvenga in pendenza della predetta stipula, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari al 100% dell’importo dei lavori oggetto dell’affidamento, e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a 500.000,00 di Euro.
ART. 15 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza d’assicurazione per
responsabilità civile per danni cagionati a terzi con decorrenza come sopra e per la durata di 10 anni con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di Euro.
La liquidazione della rata di saldo non potrà avvenire in carenza di dette polizze.
ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori sarà effettuata dal Direttore dei lavori su autorizzazione del Responsabile del procedimento.
L’esecuzione dei lavori ha inizio mediante formale consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto di affidamento, previa convocazione dell’impresa esecutrice. Il termine di ultimazione stabilito dall’atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna.
È facoltà della stazione appaltante procedere, alla consegna dei lavori subito dopo
che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente
In ogni caso con la consegna dei lavori l'Appaltatore rimane obbligato all'assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nella eliminazione o spostamento di interferenze ovvero nella acquisizione delle aree necessarie
all’esecuzione della maggior parte dei lavori, ove queste non si rivelino pregiudizievoli per l’esecuzione della maggior parte dei lavori.
L’esecutore dovrà trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori:
− la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
− una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
− specifica documentazione attestante la conformità delle macchine, delle attrezzature e delle opere provvisionali alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;
− elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
− la nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
− nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
− attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008;
− elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista;
− dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
− copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
− copia documentazione che attesti l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego competente l’avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno
prima della assunzione;
− copia del registro infortuni;
ART. 17 PIANO DELLA SICUREZZA
Per l’appalto in oggetto la Committente, in ottemperanza al D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii., ha stimato i costi di attuazione della sicurezza nell’importo complessivo di
€ 566,20 (diconsi Euro cinquecentosessantasei/20).
Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e ferme restando tutte
le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l’Appaltatore è tenuto all’osservanza del “Piano della sicurezza” che costituisce parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni del PSC da parte dell’Appaltatore costituiranno, previa formale costituzione in mora da parte della Committente, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall’art. 108 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
E’ facoltà dell’Appaltatore presentare al Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al
“Piano di Sicurezza e coordinamento”, ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando
ogni onere aggiunto a suo esclusivo carico.
L’Appaltatore si assume la responsabilità per le integrazioni apportate su sua proposta.
L’Appaltatore dovrà, altresì, presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte
autonome e alle relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che sarà considerato come Piano complementare di dettaglio del “Piano di sicurezza e coordinamento” di progetto. Tale piano operativo, redatto ai sensi dell’art.89 del D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii., specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l’Appaltatore intenderà utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; comprenderà la corrispondente analisi dei rischi
e l’attuazione dei controlli delle suddette procedure. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori verificherà l’idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il “Piano di sicurezza e coordinamento”.
Entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione Lavori
comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame e, qualora essi non abbiano conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive della Direzione Lavori.
Le proposte approvate dalla Direzione Lavori, saranno impegnative per l’Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.
Eventuali modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere sottoposte
preliminarmente all’approvazione del Responsabile del Procedimento e dovranno essere rese esecutive solo dopo l’ordine dello stesso Responsabile del Procedimento.
Le modifiche e/o le eventuali integrazioni richieste dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, non daranno luogo a variazioni o adeguamento dei singoli prezzi contrattuali e saranno, perciò, a totale carico dell’Appaltatore, il quale non potrà avanzare ala Committente alcuna richiesta
di compensi, né accampare pretese di sorta.
ART. 18 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.
Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii., nel DPR 19.03.1956 n° 302 e ss.mm.ii. e in altre norme vigenti regolanti la materia.
L’Appaltatore provvederà altresì:
− a redigere ed a consegnare alla Committente il Piano Operativo di Sicurezza;
− a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della sicurezza;
− a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni
legislative sopra citate;
− a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
− a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli
eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
− ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e
sicuro utilizzo ed impiego;
− ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori,
dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
− ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed i Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
La Direzione Lavori si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’impresa
circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all’Appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e
generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.
L’Appaltatore conviene con la Committente che il Coordinatore per l’Esecuzione stabilisca quali violazioni per la sicurezza determinano la risoluzione del contratto e si
impegna a risarcire questa Committente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.
Ai sensi dell’ Art. 2 del D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii., la Committente comunicherà
all’Appaltatore il nominativo del Responsabile dei Lavori.
La Committente o il Responsabile dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione.
ART. 19 PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE
Ai sensi ed agli effetti dell’art. 43 comma 10 del DPR 207/10 e ss.mm.ii. prima della
consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l’esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale progressivo dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Entro gli stessi termini l'Appaltatore presenterà quanto prescritto in tema di piani di sicurezza dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.
Tali documenti, redatti ai sensi dell’art.100 del D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii.,
specificheranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore intenderà utilizzare secondo le proprie scelte autonome e comprenderanno la corrispondente analisi dei rischi e l’attuazione dei controlli della sicurezza.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori verificherà l’idoneità delle eventuali
proposte integrative del piano operativo di sicurezza e la compatibilità con il piano di sicurezza di progetto.
Entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione dei Lavori comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame e, qualora essi non abbiano conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive della Direzione dei Lavori.
Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.
Le proposte approvate dalla Direzione dei Lavori, saranno impegnative per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità. Eventuali modifiche al piano operativo di sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere sottoposte
preliminarmente all’approvazione del Responsabile del Procedimento e dovranno
essere rese esecutive solo dopo l’ordine dello stesso Responsabile del Procedimento. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla
Committente di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, con le modalità e gli effetti stabiliti dall'art. 108 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di affidare in subappalto a terzi, in tutto o in parte, le attività oggetto del presente appalto..
ART. 21 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri del Capitolato Generale d'Appalto ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale - Norme Generali – che risultano compresi e compensati nei prezzi di contratto, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:
1) Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
2) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
3) La custodia del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di “guardia particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii.).
4) Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall’Organo
di Xxxxxxxx, per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti.
Restano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Xxxxx Xxxxxxxx, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. E’, altresì, onere
dell’Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione
delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa,
richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
In definitiva, restano a carico della Committente le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio (da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come previsto nel Quadro Economico e dal
Capitolato Generale d’Appalto di cui al DM n. 145 e ss.mm.ii. del 19/04/2000).
5) L'Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere, è obbligata alla consegna sia su supporto cartaceo che informatico, oltre ai dati di “As built”, come previsto al comma 10 di questo articolo, delle schede di rilievo,
opportunamente compilate, riguardanti ogni elemento realizzato.
6) L’eventuale redazione di elaborati, sia in formato cartaceo che informatico, finalizzate al perfezionamento di autorizzazioni richieste a seguito di prescrizioni di Enti, compresi i maggiori oneri che dovessero derivare dalla modifica alle
opere e dall’allungamento dei tempi di realizzazione a seguito delle autorizzazioni stesse.
7) Spese per controlli, organizzazione delle prove di carico, comprese anche le spese per l'allestimento del collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a.p., in acciaio, o in muratura), effettuato da tecnici abilitati nominati dalla Committente.
8) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori.
9) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
l'Appaltatore è responsabile, rispetto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore é tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli
previsti dal D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii. “Testo unico della sicurezza“ In
particolare, l’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle
disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di sicurezza di cui al D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. che sono parte integrante del contratto d’Appalto.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto accertata
dall’Ispettorato del lavoro e segnalata alla Committente, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l'infrazione accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l' Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente, né ha titolo a risarcimento di danni.
Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
La Committente potrà procedere al pagamento diretto, anche in corso d’opera, ai dipendenti dell’appaltatore delle retribuzioni, ove quest’ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali
pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione dell’inadempimento, il Responsabile del Procedimento provvederà all’inoltro
delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari accertamenti,
all’Ufficio Provinciale del Lavoro. L'Appaltatore rimane altresì obbligato:
10) A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 e ss.mm.ii. sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 e ss.mm.ii. sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.
11) l’Appaltatore è obbligato a fornire, oltre a quelli di subappalto nolo a caldo
forniture, previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale di Appalto, anche copia di tutti i contratti di nolo a freddo, trasporto o simili con allegata una dichiarazione impegnativa con le indicazioni utili per individuare con esattezza il mezzo noleggiato completo di copia del documento di proprietà o simile, tempo presunto del noleggio, ammontare delle ore presunte, importo presunto del contratto.
L’Appaltatore dovrà fornire tempestivamente alla Direzione Lavori ogni
informazione su inizio e fine o sospensione di ogni noleggio a caldo ed a freddo, di ogni fornitura, di ogni trasporto e di ogni subappalto.
Tutti gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari offerti nel prezzo a corpo.
12) L’Appaltatore ha l’onere di:
− eseguire sia le operazioni topografiche necessarie che la posa di tutta la rete di recinzione.
− espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’eventuale utilizzo di aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l’Appaltatore resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante.
Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.
Qualora l’Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree
individuate e previste dalla Committente per la cantierabilità dell’opera di cui al comma precedente, dovrà, a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando l’obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni e di rispettare tutte le prescrizioni secondo la normativa vigente.
Resta inoltre contrattualmente stabilito che:
13) L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare
i guasti avvenuti prima dell'apertura al pubblico, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
14) L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, nei pressi del cantiere di lavoro, dei
locali ad uso alloggio ed ufficio del R.U.P., della Direzione dei Lavori e del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali a seconda delle richieste che saranno fatte dal RUP e dalla Direzione dei Lavori.
15) L'Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori il nominativo del Direttore Tecnico.
16) L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato
ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della
disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell’art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto. (DM 145/00 e ss.mm.ii.)
17) L’Appaltatore è obbligato, durante l’esecuzione dei lavori, all’osservanza delle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento. Qualora ciò non avvenga, il
Coordinatore per l’esecuzione può disporre, ai sensi dell’art. 92 lettera f del D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii., la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca
titolo per l’Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell’Appaltatore esecutore stesso. Inoltre in caso di inadempienze dell’Appaltatore, potranno essere applicate detrazioni sull’importo degli oneri per la sicurezza previsti in contratto. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza
impartita, l’Appaltatore verrà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
18) L'Appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini
della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959 e ss.mm.ii.
L'Appaltatore dovrà fornire, e collocare nei punti indicati dalla Direzione dei Lavori, le prescritte tabelle delle dimensioni di m. 3 x m. 2 in due telai accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su fondo bianco ad idropittura lavabile.
Peraltro le tabelle, che dovranno essere opportunamente aggiornate con i dati relativi ai subappalti (e subcontratti assimilati ai subappalti) autorizzati, dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 105 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
19) L'Appaltatore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente connessi all’interferenza dei
cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre,
al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall’Appaltatore appositi atti fideiussori a garanzia.
20) Nel caso di cessione del corrispettivo d’appalto successivamente alla stipula del
contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione la generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.
Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali offerti dall’Appaltatore.
ART. 22 MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO - CONTO FINALE
Le opere a corpo saranno valutate in maniera percentuale, in rapporto all’elenco di cui al precedente art. 2 mediante la quota percentuale relativa alle singole opere.
In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di opera a corpo, è riportata distintamente nel registro di contabilità.
Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo che sono eseguite, sono apprezzate secondo valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale potrà trovare un riscontro anche nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte della documentazione contrattuale.
Le misure saranno sempre prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà con l’esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli
incaricati della Direzione Lavori e dell’Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la
possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei lavori e sarà commisurato alla stessa percentuale.
I pagamenti saranno corrisposti al raggiungimento della cifra netta per lavori e somministrazioni pari ad Euro 15.000,00 (diconsi quindicimila/00 Euro) al netto delle ritenute.
Saranno contabilizzate soltanto le opere o parti di opere finite come definite nell’allegato relativo alla percentualizzazione delle opere, non saranno riconosciuti i
materiali a piè d’opera.
Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.
Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall’art. 200 del
Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.) sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
A far data dall’adozione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 35, comma 34 del D.L.
228/06, come convertito dalla L.248/06 e ss.mm.ii., è obbligo dell’Appaltatore produrre la documentazione di cui all’art. 35, comma 28 del D.L.228/06, ai
subappaltatori. La completezza e conformità a legge di tale documentazione dovrà essere certificata, trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento unitamente al S.A.L..
Nessun pagamento potrà essere effettuato dalla Committente all’Appaltatore, in
assenza dell’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento relativa alla ricezione e completezza della documentazione su richiamata.
ART. 23 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, PENALITA’ IN CASO DI XXXXXXX, PROROGHE
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 15 (quindici) giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello della consegna.
Al cronoprogramma cantieristico (art. 40 del DPR 207/10 e ss.mm.ii.) sarà allegato un grafico che metterà in risalto l’inizio, l’avanzamento dei lavori nonché il termine di ultimazione delle opere.
Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine soprafissato, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo offerto.
Se l’Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, ai sensi dell’art. 26 del Capitolato Generale di Appalto, può richiedere al Responsabile del Procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un’istanza presentata 3 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all’istanza di proroga, entro 3 (tre) giorni dal suo ricevimento.
Resta, comunque, onere dell’Appaltatore l’aggiornamento del cronoprogramma lavori
tutte le volte in cui si dovesse verificare un accadimento nuovo che potrebbe incidere sui tempi delle lavorazioni.
ART. 24 COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO
Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e/o le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 102 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. la corresponsione all’Appaltatore della rata di saldo, potrà essere disposta solo previa presentazione della relativa garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.
1666, comma 2, del codice civile.
Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato, le polizze di assicurazione, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione delle polizze stesse.
Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo,
ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’Appaltatore dal collaudo stesso, si determina l’estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi art. 103 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
Così come previsto dall’art. 224 del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii. , l’Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell’organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte le operazioni
necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell’eseguire tali verifiche.
Se l’Appaltatore non ottempera a tali obblighi l’organo di collaudo dispone che si
provveduto di ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell’Appaltatore. Nella eventualità di mancanze riscontrate dall’organo di collaudo, sono a carico dell’Appaltatore, le spese di visita della Committente per l’accertamento dell’avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa
necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’Appaltatore.
ART. 25 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
La Committente ha facoltà di chiedere la consegna anticipata ai sensi dell’art. 230 del
D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii. di singole opere e/o loro parti, con facoltà di uso, nel corso dei lavori, o comunque prima dell’atto di certificazione dell’ultimazione dei lavori; a tal fine la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se
le singole opere e/o loro parti possano essere prese in consegna.
Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’art. 102 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
– la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese
dell’Appaltatore.
L'Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.
Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questo ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla Committente entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.
L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori saranno contabilizzati applicando, ove previsti, i
prezzi d'Elenco; in casi di particolare urgenza la Committente si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori siano effettuati anche di notte.
All'atto del collaudo tutte le opere dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di ammaloramenti.
ART. 26 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.
Per i danni cagionati da cause di forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865 e ss.mm.ii.
In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Committente per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc.
L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.
ART. 27 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro -
D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii.- nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'Appaltatore terrà sollevata la Committente ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
ART. 28 PREZZI
I lavori e le somministrazioni, appaltati a corpo, saranno liquidati in base al corrispettivo offerto.
Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti negli articoli precedenti, comprende anche, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori linea;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera funzionanti;
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;
e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii.
I lavori sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettate dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendente da qualsiasi eventualità.
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
ART. 29 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE OPERE
La qualità delle opere ai fini dell’applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell’effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle norme tecniche.
Qualora nel corso dei lavori siano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle norme, ma maggiormente valide per la misurazione della qualità, la Direzione Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l’Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali
riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati.
Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilità e di maggiori costi di manutenzione) l’Appaltatore dovrà
produrre, a sua cure e spese, alla Direzione Lavori un progetto di risanamento delle
opere. Il progetto dovrà contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualità delle stesse, sia prima degli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione degli stessi.
Di tali differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle opere risultate difettose.
ART. 30 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 145/00 e ss.mm.ii. l’Appaltatore dovrà avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta legalmente nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai
sensi del comma 1.
Qualora l’Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza il Direttore Tecnico legale rappresentante dell’Appaltatore dotato delle adeguate procure, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori.
Tale rappresentante dovrà avere, tra l’altro, la capacità e l’incarico di ricevere ordine dalla Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi anche per tutti i lavori che non dovessero essere eseguiti direttamente dall’Appaltatore.
ART. 31 RISOLUZIONE E RECESSO
Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento e nell’art 108 del D.lgs 50/2016, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:
− grave ritardo nell’inizio dei lavori; si considera grave il ritardo nell’inizio dei lavori superiore a 30 giorni dalla consegna degli stessi;
− grave ritardo nella esecuzione dei lavori; si considera grave un ritardo nell’avanzamento dei lavori contabilizzati superiore a 10 giorni rispetto alle previsioni del cronoprogramma
approvato;
− il grave difetto di costruzione;
− altri gravi inadempimenti degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure
cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante e/o con la Regione Lazio;
− grave violazione degli obblighi di cui agli artt. 17 - 18 – 21 (sicurezza, prevenzione,
infiltrazioni) del presente Capitolato;.
− affidamento in subappalto a terzi, in tutto o in parte, di attività oggetto del presente appalto;
− mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;
− mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
− mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto;
− violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall’Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato.
La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
− perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
− venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa
determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il
quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
− venga intentata, in ragione del presente appalto, un’azione giudiziaria per violazioni dei
diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui;
− sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla
Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore DEVE cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta
regola d’arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel presente documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.
In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a
quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale
maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.
In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione
del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall’Appaltatore in ragione della
corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il
danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.
ART. 32 RISERVE – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’Appaltatore per ogni contestazione e/o richiesta di maggiori oneri, compensi o danni è tenuto a formulare riserva a pena di decadenza, secondo i termini e le modalità previsti dall’art. 31 del Capitolato Generale.
Per la definizione delle riserve come sopra formulate dall’Appaltatore si applica la
disciplina di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
Tutte le controversie tra la Committente e l’Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere fra le parti in relazione al presente appalto e che non
potessero essere definite in attuazione della procedura sopra menzionata, sarà demandate alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Si precisa fin da ora che il Contratto tra la Società Appaltante e l’Appaltatore non
conterrà alcuna clausola compromissoria.
ART. 33 SPESE DI CONTRATTO
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società LAZIOcrea. Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell’esercizio di impresa e saranno soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Appaltatore sarà tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. In caso d’uso, al Contratto DEVE essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati
ART. 34 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati eventuali dati e/o informazioni di cui venga a conoscenza o di cui abbia anche solo la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto l’Appaltatore e qualsiasi risorsa utilizzata deve uniformarsi agli standard in materia di riservatezza delle informazioni e dei dati.
In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Società LAZIOcrea si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società
Signed by XXXXX XXXXXXXXXXX C=IT
O=Regione Lazio/80143490581