RELATORE
PROGETTAZIONE E APPALTI INTEGRATI DOPO IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI
CAGLIARI, 12 DICEMBRE 2019
RELATORE
XXXX. XXXXXXX XXXXXXXX, ESPERTO DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA
SEMPLIFICAZIONI DL 55
4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione
delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
DIRETTIVA 24.2014 CE
...Tuttavia, vista la diversità degli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l’aggiudicazione separata che l’aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l ’esecuzione di lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un’aggiudicazione separata o congiunta degli appalti.
LEGGE 11/2016
Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016)
valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, ……. limitando radicalmente il ricorso all’appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell’appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta;
ART. 59. (SCELTA DELLE PROCEDURE E OGGETTO DEL CONTRATTO)
1. ………... Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, …………………….
2. ... E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis. (il quarto periodo del comma è sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori)
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione………..
ART. 59. (SCELTA DELLE PROCEDURE E OGGETTO DEL CONTRATTO)
1. REGOLA GENERALE: gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo,
2. Non è vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori fino al 31 dicembre 2020
3. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice quando:
A) l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto è nettamente prevalente rispetto
all'importo complessivo dei lavori
Il ricorso agli affidamenti congiunti di progettazione esecutiva e di progettazione deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.
ART. 3 COMMA 1 LETT. LL (DEFINIZIONE DI APPALTO DI LAVORI)
«appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1. l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato 1 del codice di contratti;
2. l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
3. la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
definizione di «opera»: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica
o tecnica
Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
ART.1, COMMA 2, LET. E LAVORI A SCOMPUTO
Lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.
ART. 19 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
…..Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
Con il contratto di sponsorizzazione un soggetto (sponsee) si obbliga a consentire ad un altro (sponsor) l’utilizzo della propria immagine o nome per promuovere, dietro corrispettivo un prodotto o un marchio
ART. 20. (OPERA PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO)
1. Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche
eventuali penali e poteri sostitutivi.
ART. 59
E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a:
1. affidamento in concessione
2. finanza di progetto,
3. partenariato pubblico privato,
4. contratto di disponibilità,
5. locazione finanziaria,
6. contraente generale,
DEFINIZIONE DI CONCESSIONE (ART.3,LETT.UU)
«concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere
ART. 165
La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo ……………………………………….
………..Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati.
(PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO)
Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.
Nella tipologia dei contratti di partenariato rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti
ART. 181.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo
ART.183
Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, …. le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità
ART 183 C. 15
Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ... non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.
La proposta contiene un progetto di fattibilità...
DEFINIZIONE DLGS 102.2014
Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari
Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d’appalto
a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
g) L’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
h) Disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
i) Un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a
titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto)
l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.
ART 59
……...Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi,
per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
………
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione
aggiudicatrice
ART. 62
…. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. ….
…... Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito……
…...Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara…..
…... le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le
successive da essi presentate, tranne le offerte finali…...
ART 64 DIALOGO COMPETITIVO
…..Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura …..
…. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo…..
……... Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le
proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. …..
…... I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che
possano soddisfare le sue necessità…...
….. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta
ART. 128 SCHEMA DI REGOLAMENTO
1. Ai fini dell’ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte III; gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando può indicare specifiche modalità operative con le quali la stazione appaltante dialoga con ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 64, commi 6 e 7, del codice.
2. I candidati ammessi al dialogo ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del codice, nel termine assegnato presentano una o più proposte corredate da una relazione tecnica descrittiva con la relativa previsione
di costo.
3. Ai sensi dell’articolo 64, comma 9, del codice, la stazione appaltante può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 2 del presente articolo. Sulla base della soluzione, o delle soluzioni prescelte, e della relazione di cui al comma 2, la stazione appaltante inserisce l’intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici.
4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell’articolo 64, comma 10, del codice, sono corredate dal progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del codice.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’affidatario del dialogo, è inserito nell’elenco annuale di cui all’articolo 21, comma 3, del codice. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all’esecuzione dell’opera.
6. Qualora, ai sensi dell’articolo 64, comma 13, del codice, il bando di gara, l’avviso di gara o il documento descrittivo prevedano il pagamento di un premio, con il pagamento dello stesso la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dall’aggiudicatario.
ART. 23 COMMA 15
Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza ...; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche
REGOLA GENERALE: gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo
REGOLA GENERALE: gli appalti relativi ai servizi sono affidati, ponendo a base di gara una progettazione composta da quanto stabilito all’art23, comma 15
CASI IN CUI È POSSIBILE PORRE A BASE DI GARA IL PROGETTO DEFINITIVO IN GARE RELATIVE A LAVORI
1. nei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti
2. allorchè l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori (art.59)
3. nei contratti di Partenariato pubblico privato (art. 181) (se non
diversamente regolato)
CASI IN CUI È POSSIBILE PORRE A BASE DI GARA IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ IN GARE RELATIVE A LAVORI
1. nella finanza di progetto d’iniziativa dell’amministrazione (art. 183,
comma 1)
2. nella procedura competitiva con negoziazione (art. 62)
3. nella locazione finanziaria (art.187,comma 6)
CASI IN CUI L’OPERATORE PRIVATO REDIGE L’INTERA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
1. lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo (art.1)
2. contratti di sponsorizzazione (art. 19)
3. allorchè soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale (art. 20)
4. nel dialogo competitivo (art. 64)
5. nella finanza di progetto d’iniziativa di parte (art. 183, comma 15)
6. nel contratto di disponibilità (art.188,comma3)
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
La verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori…...
….Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica. (art. 26)
CAPO II – AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
art. 144 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
1. Il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione, il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal RUP, non si procede alla stipula del contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
CAPO II – AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
art. 144 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
2. Successivamente alla stipula del contratto, il RUP, con apposito ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal contratto.
3. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al RUP perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini Bozza nuovo regolamento 14.11_mio.docx Pag. 131 di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.
4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute, entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.
CAPO II – AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
art. 144 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 del codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi di cui all’articolo 149. La stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale e allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell’affidatario.
CAPO II – AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
art. 144 Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la procedura di cui all’articolo 108 del codice.
8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
9. Il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, è nominato dalla stazione appaltante nel rispetto delle disposizioni del codice.
10. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dal codice.
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO
1. Il RUP, dopo la stipulazione del contratto, con ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia immediate inizio alla redazione del progetto esecutivo, che è completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al RUP perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna modifica alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. Sono altresì ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti , stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 , del codice, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. Il RUP, sentito il progettista del progetto definitivo, procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo 146 per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’ avente titolo entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la procedura di cui all’articolo 108 del codice.
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 109, del codice, in caso diaccoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
8. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell’approvazione, a verifica secondo quanto previsto dal codice.