SCHEMA ALLEGATO A)
SCHEMA ALLEGATO A)
N.
RUBRICA ATTI PRIVATI
CONTRATTO DI COMODATO
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Con la presente scrittura privata tra:
- FERSERVIZI S.p.A. con sede in Xxxx - Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – cap. soc. Lit. 200.000.000.000 interamente versato, iscritta al n. 18/92 del Registro delle Imprese di Roma REA n.° 741956 - codice fiscale e partita IVA N° 04207001001, di seguito denominata anche “Comodante” - la quale interviene in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana - S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1- cap. soc. Lit. 39.894.687.459.000 interamente versato, iscritta al n. 7847/92 del Registro delle Imprese di Roma - REA n. 758300, c.f. 01585570581 p. IVA 01008081000 - e, per essa il Responsabile pro-tempore - nella persona del Dott. , nato a il , in virtù dei poteri in merito conferitigli:
e
IL COMUNE DI CARPI con sede in Carpi, X.xx A. Pio, n. 91, appresso anche più brevemente denominato “Comodatario”, Codice Fiscale/Partita Iva 00184280360, nella persona dell’xxx. Xxxxxxxx XXXXXXX, nato a Modena (MO) il 06.06.1959, che interviene in questo atto non per sé, ma in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Carpi , di cui è Dirigente dei Settori A3 e A9 - e che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge, .al fine di dare esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale in data n. , esecutiva in data , coi poteri di cui all’art. 107, comma III, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed art. 48, comma III, dello Statuto Comunale;
Premesso:
- la stazione di Carpi è attualmente impresenziata
- che alcuni locali della Stazione Ferroviaria di Carpi sono attualmente inutilizzati
- che detti locali non sono di interesse commerciale;
- che le parti hanno comune interesse ad evitare che la perdurante inutilizzazione della Stazione determini nel tempo un inevitabile degrado architettonico ed ambientale, ed intendono quindi riqualificarne la presenza nel territorio, anche mediante l’impegno, da parte del Comune, di assicurare il collegamento tra stazione ed il trasporto urbano ed extraurbano ;
- che il Comune di Carpi , ha inoltre manifestato l’interesse ad ottenere la disponibilità dei locali suddetti, per svolgervi attività sociali e di pubblico interesse non a scopo di lucro.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 - Oggetto
Ferservizi S.p.A. concede in comodato al Comune di Carpi, che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, alcuni locali siti nella Stazione Ferroviaria di Carpi, al fine di svolgervi esclusivamente attività sociali e di pubblico interesse, in ogni caso compatibili con la sicurezza e la regolarità ferroviaria.
Tali attività sono attualmente determinate in Attività carattere sociale e di pubblico interesse.
Attività diverse dovranno essere autorizzate preventivamente da R.F.I. S.p.A.
Più precisamente vengono concessi in comodato :
- un locale nel F.V., il tutto come indicato in velatura gialla nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.(All.1)
Articolo 3 - Durata
Il contratto ha la durata di nove anni, decorrenti dalla data della stipula del presente atto. La consegna dei locali avverrà tramite apposito verbale.
Il contratto è rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo di cinque anni, quando le parti abbiano concordato il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data.
Articolo 4 - Oneri del Comodatario
Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto.
Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato, il Comodatario si obbliga a svolgere, le seguenti attività:
• apertura (ore ) e chiusura ( ore ) della sala d’attesa e dei
servizi igienici
• effettuazione di periodica vigilanza da parte della Polizia Municipale, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente in materia, nei locali e nelle aree di stazione per il mantenimento dell’ordine pubblico e del decoro della stazione stessa.
Articolo 5 - Presa in consegna
Il Comodatario dichiara di aver visitato i locali concessi in comodato e di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto liberi da persone e cose e con gli
impianti in condizioni di regolare funzionamento.
Articolo 6 - Spese per l’uso della cosa
Il Comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità, per il mantenimento in efficienza e condizioni di decoro, dei locali ceduti in comodato, oltre agli eventuali e preventivi interventi necessari per il distacco e funzionamento indipendente e autonomo delle utenze (impianto elettrico, idrico, riscaldamento ecc.).
Il Comodatario si impegna, entro 60 gg dalla consegna ad attivare i nuovi contratti di intestazione e allacciamento autonomo presso gli enti erogatori, e a comunicare all’ufficio Tributi competente, la nuova iscrizione afferente alla Tassa di Smaltimento dei Rifiuti.
Il Comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare gli immobili ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previa comunicazione scritta al Comodante.
Articolo 7 - Modifiche ed addizioni
Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione agli immobili concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte del Comodante.
Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del Comodante, resteranno di proprietà del Comodante senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.
Negli altri casi, il Comodatario avrà l’obbligo della rimessa in pristino, a
proprie spese, a semplice richiesta del Comodante anche nel corso del comodato.
Il Comodatario ha l’obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
Al Comodante spetta in via esclusiva lo sfruttamento commerciale e pubblicitario degli immobili oggetto del presente contratto.
Articolo 8 - Divieto di cessione e sub-comodato
Il Comodatario non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà, previa approvazione di R.F.I./Ferservizi, di sub comodare i locali, anche parzialmente, purché ne venga mantenuta la destinazione d’uso, salva comunque la propria responsabilità per l’adempimento da parte del sub- Comodatario di tutto quanto stabilito dal presente contratto.
Il Comodatario deve comunicare per iscritto al Comodante il nomina- tivo/ragione sociale del soggetto subcomodatario. E’ fatto divieto per il sub- comodatario di sub-comodare a sua volta a terzi.
Articolo 9 - Accesso ed ispezione
Il Comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli immobili concessi in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all’esercizio ferroviario.
Il Comodante ha altresì il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente gli immobili concessi in comodato per esigenze connesse all’esercizio ferroviario e realizzare sui medesimi ogni intervento ritenuto funzionale al soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario.
Articolo 10 - Responsabilità
Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all’uso degli immobili ed all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 4 del presente contratto.
Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso degli immobili ed alla prestazione dei servizi di cui all’art. 4 del presente contratto, per l’uso degli immobili concessi in comodato, o comunque verificatisi negli stessi, anche a causa di terzi.
Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il sub-comodatario ed il personale da esso incaricato.
Articolo 11 - Prescrizioni di sicurezza
Il Comodatario si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all’uso degli immobili ed all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 4 del presente contratto, le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel
D.P.R. 753/80 L.191/74 e D.P.R. 469/79, di cui dichiara di aver preso e fatto prendere piena conoscenza, tra cui:
- divieto di attraversamento dei binari se non sotto la disciplina del preposto personale di R.F.I.;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a m.2,00 dalla più vicina rotaia senza l’attivazione dell’apposita protezione cantieri R.F.I.;
- divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a m. 1 dalla linea elettrica di contatto a 3000 volt senza la necessaria tolta tensione;
- divieto di percorrenza della sede ferroviaria anche lungo le banchine,
- divieto di esecuzione scavi od infissioni per l’eventuale presenza di sottoservizi e cavi ad alta tensione.
Eventuali ulteriori condizioni e prescrizioni, riguardanti la sicurezza dell’esercizio ferroviario in relazione alla specifica situazione dei luoghi e degli spazi o locali concessi saranno notificate dagli Uffici competenti.
In ogni caso, per ragioni di sicurezza, qualora il comodatario intenda effettuare interventi a coperti, grondaie, tettoie pensiline, alberature, ecc., potendo essere in tal caso interessata la linea di contatto a 3000 volt, il comodatario stesso dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione al R.F.I., per la disalimentazione e messa a terra di contatto (tolta tensione).
Resta inteso che la Dirigenza ferroviaria avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.
Articolo 12 - Recesso
Il Comodatario ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R..
Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa
Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. per fatto e colpa del Comodatario, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione degli obblighi ed oneri di cui agli artt. 2, 4, 6, 8 e 11 del presente contratto.
Articolo 14 - Clausola fiscale
Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.
Sono a totale carico del Comodatario le spese di registrazione, le spese postali, le eventuali copie occorrenti corredate dei relativi disegni, nonché le spese di
stipula che vengono forfettariamente fissate in Euro 51,65 e che verranno rimborsate a FERSERVIZI S.p.A., all’emissione della fattura.
Articolo 15 - Domicilio e clausola arbitrale
Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali:
- FERSERVIZI S.p.A. – Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXX;
- COMUNE DI CARPI – .
Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 c.p.c. e seguenti del Codice di Procedura Civile ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Carpi.
Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione. Il Collegio arbitrale avrà sede a Carpi.
Articolo 16 - Modifiche al contratto
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere approvata, se non mediante atto scritto.
Articolo 17 - Applicazione delle norme
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.
Il presente contratto – il contenuto e le pattuizioni del quale sono state determinate dalla Società Mandante R.F.I. S.p.A., che ne ha espressamente richiesto la stipula con nota del - è sottoscritto ai sensi dell’art.8 del Contratto di Mandato FS/ Ferservizi) del .
Per Ferservizi S.p.A. Per il Comune di Carpi
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cc. Il Comodatario dichiara di approvare specificamente gli artt. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 del presente contratto.
Per il Comune di Carpi