ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE PER
ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 0000 X. 000 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE PER
L’INTEGRAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE CON IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, di seguito DFP, con sede in Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 116 – 00000 Xxxx, C.F.: 80243510585, legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal cons. Xxxxx Xx Xxxxxx, Direttore generale dell’Ufficio per la valutazione della performance, domiciliato per la carica presso la sede del DFP, giusta delega ID 15459829 in data 7 dicembre 2016, del Capo Dipartimento, cons. Xxx Xxxxxxx
E
L’Università degli studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Economia - Dipartimento di Management e Diritto, di seguito Università, con sede in Via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 18 – 00000 Xxxx - C.F.: 80213750583, legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal Xxxx. Xxx Xxxxxxx, nella qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università
PREMESSO CHE
- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione all’art. 9 della Costituzione, coordinandosi tra di loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi di cooperazione pubblico-pubblico;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo D.Lgs. quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione.
CONSIDERATO CHE
- il DFP, organizzato ai sensi del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 17 novembre 2015, è la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento e la verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche Amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all’efficienza, efficacia ed economicità, nonché per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche Amministrazioni;
- con D.P.C.M. del 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 29 aprile 2014, n. 1156, è stato conferito al cons. Xxx Xxxxxxx l’incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica;
- con l’art. 19, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, è stato disposto il trasferimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dall’Autorità nazionale anticorruzione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con D.P.C.M. 21 luglio 2015 n. 183/BIL è stato istituito, presso il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – CdR 6 “Funzione pubblica”, 6.1.2 Interventi – il capitolo di spesa 414 “Spese inerenti i progetti sperimentali e innovativi su risorse trasferite dall’ANAC”;
- il X.X.X. 0 xxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, in particolare, all’art. 2, comma 1, lett. b), prevede fra i criteri di svolgimento delle assegnate funzioni coordinamento proprio la promozione della progressiva integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione economico-finanziaria;
- in data 15 settembre 2016 è stato sottoscritto un apposito Protocollo d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’Ispettorato generale del bilancio dello Stato, per il coordinamento delle iniziative per l’integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione economico-finanziaria;
- le Università, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, art. 66, e della legge 9 maggio 1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”, art. 6 e 7, sono considerate sedi primarie della ricerca scientifica e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca e dell’autonomia delle proprie strutture, fruiscono di forme autonome di finanziamento, quali i corrispettivi di convenzioni con soggetti pubblici per attività di ricerca di interesse comune;
- l’Università degli studi di Roma Tor Vergata è un organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 1 par. 9 della Direttiva 2004/18/CE, il quale opera nell’interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione,
come disposto dall’art. 1 del proprio Statuto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2014, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge n. 168/89 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”, che riforma le Università statali, in particolare, riconoscendo personalità giuridica alle stesse e dotandole, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione, di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
- lo Statuto dell’Università, al predetto art. 1, stabilisce altresì che l’Ateneo svolge funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica;
- il medesimo Statuto, all’art. 2, comma 1, lett. f), stabilisce che il Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma Tor Vergata, nello svolgimento delle sue attività, concorre agli obiettivi di sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca;
- l’Università, in particolare con il Dipartimento di Management e Diritto, è portatrice di conoscenze e competenze specifiche, di eccellenza, nell’ambito della misurazione e valutazione delle performance pubbliche, con particolare riferimento ai lavori del Gruppo di ricerca “Government and Civil Society” che ha svolto, negli ultimi anni, un’intensa attività di ricerca e pubblicazione sul tema della performance nel settore pubblico, attivando specifici corsi di laurea, master e dottorati nelle tematiche relative all’innovazione amministrativa, all’economia delle aziende pubbliche, al management e alla governance delle pubbliche Amministrazioni, operando, altresì in rete con diverse università pubbliche italiane, tra cui l’Università degli studi di Foggia, l’Università degli studi di Bologna, l’Università degli Studi di Catania e l’Università degli Studi di Roma Tre;
- il predetto Gruppo di ricerca è da tempo impegnato, molto attivamente, nell’analisi e nella elaborazione di modelli e metodologie di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale adottate dalle pubbliche Amministrazioni nonché nella progettazione di metodi migliorativi, tendenzialmente uniformi, da diffondere presso le pubbliche Amministrazioni;
- che lo stesso Xxxxxx è stato coinvolto nei lavori della Commissione Cottarelli per la revisione della spesa pubblica nel 2014 sul collegamento fra i temi del performance budgeting e della spending review;
- il medesimo Gruppo di ricerca è inoltre coinvolto e partecipa attivamente ai più importanti network di ricerca a livello internazionale sulla materia specialistica del performance management, tra cui l’International Research Society for Public Management (IRSPM), all’interno del quale esprime uno dei membri del Board direttivo, la European Academy of Management (EURAM), all’interno del quale coordina lo Strategic Interest Group (SIG) su Public and Non-Profit Management, e lo European Group of Public Administration (EGPA) all’interno del quale coordina il Permanent Study Group (PSG) su Public Network Policy and Management;
- l’Università ha partecipato, tramite lo stesso Gruppo, a numerosi progetti di ricerca nazionali in collaborazione con vari organismi di diritto pubblico fra i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2007), il Dipartimento per gli Affari regionali (2010), il Formez PA (2013- 2014);
- attraverso le predette attività è venuto a costituirsi un centro di competenza di primaria importanza in Italia sui temi del Public Management e Governance come dimostrano anche la organizzazione della Conferenza internazionale IRSPM- International Research Society for Public Management nel 2012 e della Conferenza europea EGPA – European Group for Public Administration nel 2014 che hanno visto la confluenza delle principali esperienze nazionali ed internazionali in materia;
- l’Università, per i propri fini scientifici ed istituzionali e per valorizzare i risultati già conseguiti, ha particolare interesse nel proseguire l’attività di ricerca intrapresa per lo sviluppo di metodologie e modelli finalizzati alla misurazione e valutazione delle performance nel settore pubblico, anche attraverso la promozione di reti fra Università pubbliche, con le quali ha già attivato forme di collaborazione scientifica;
- l’Università, tramite lo stesso Gruppo, intende sviluppare ulteriormente e perfezionare le competenze specialistiche relative alla integrazione tra la pianificazione strategica, il ciclo della performance ed il ciclo della programmazione economico-finanziaria, anche al fine di approfondire i risultati di ricerca già conseguiti in precedenti collaborazioni con organizzazioni della PA e con l’obiettivo di meglio esplicitare le relazioni tra i menzionati sistemi di programmazione, allo scopo di contribuire allo sviluppo di un sistema organico, sistematico e scientificamente validato di revisione continua della spesa pubblica
RITENUTO
- sulla base delle rispettive finalità e competenze istituzionali, di interesse reciproco addivenire ad un Accordo finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività sviluppando congiuntamente strumenti, modelli e metodologie di misurazione e valutazione della performance nel settore pubblico;
- di promuovere una collaborazione stabile che, potenziando il supporto della ricerca scientifica, agevoli le azioni nei rispettivi campi di azione, specificandone modalità, tempi di esecuzione e relativi oneri finanziari connessi;
- di rendere tale collaborazione funzionale alla attuazione del nuovo quadro di regolazione secondo quanto prescritto dal recente D.P.R. n. 105/2016 in materia di indirizzo e coordinamento delle attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e secondo quanto concordato dal Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria Generale dello Stato con il Protocollo siglato il 15 settembre 2016 per la
omogeneizzazione ed il riallineamento delle metodologie e delle tempistiche fra ciclo della
performance e ciclo della programmazione economico-finanziaria
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse ed i documenti ivi richiamati, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto e finalità
Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo per la realizzazione di un progetto sperimentale di ricerca sulla integrazione fra il ciclo della performance ed il ciclo della programmazione economico-finanziaria nella pubblica Amministrazione di cui all’allegata scheda di progetto che costituisce parte integrante del presente Accordo, al fine di definire una metodologia condivisa e coerente per il consolidamento dei sistemi di performance management nel settore pubblico.
Le attività progettuali si articolano nelle seguenti linee di attività:
1) individuazione di elementi di snellimento, semplificazione, allineamento metodologico e temporale per il raccordo fra il ciclo della performance ed il ciclo del bilancio nelle Amministrazioni pubbliche centrali rispetto all’attuale sistema, anche in base alla recente riforma del bilancio dello Stato;
2) definizione di una proposta di glossario per le Amministrazioni e di una classificazione comune e condivisa dei principali elementi costitutivi dei due cicli;
3) definizione di una metodologia comune per la individuazione e quantificazione degli indicatori associati ai diversi livelli di obiettivi;
4) elaborazione di nuove modalità di rappresentazione dei macro-processi interni alle Amministrazioni che consentano di esplicitare compiutamente il loro collegamento rispetto ai bisogni che le organizzazioni sono chiamate a soddisfare;
5) costituzione di una rete di Università pubbliche che valorizzino e mettano a sistema le rispettive esperienze e competenze specialistiche in materia di ciclo di bilancio e performance management, anche al fine di una migliore diffusione e adozione dei risultati di progetto sul territorio nazionale;
6) diffusione dei risultati del progetto attraverso divulgazione scientifica e momenti di confronto con gli stakeholder chiave del processo.
I risultati dovranno essere monitorati attraverso la preventiva elaborazione di un piano di lavoro concordato tra le Parti con eventuali report intermedi attestanti l’effettivo stato di avanzamento del
progetto.
Art. 3 – Modalità attuative
Per lo svolgimento delle attività sarà costituito un Comitato di indirizzo, composto da tre membri - un rappresentate del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentate del Dipartimento di Management e Diritto dell’Università ed un rappresentante dell’Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato – nonché un Comitato tecnico-organizzativo, composto da sei membri, nominati di comune intesa dai referenti coordinatori delle due Parti. Entrambi i Comitati sono nominati entro 10 giorni dalla efficacia del presente Accordo.
Il Comitato tecnico-organizzativo elabora, entro 30 giorni dall’insediamento, il Piano esecutivo delle attività e del loro riparto e sovrintende alle medesime, assicurando il rispetto dei tempi.
Il Comitato di indirizzo provvede all’approvazione del Piano entro i successivi 10 giorni. Eventuali modifiche al Piano sono preventivamente concordate tra le Parti.
Art. 4 -Referenti
Il Dipartimento della funzione pubblica e l’Università, al fine di assicurare la migliore esecuzione delle attività dell’Accordo, designano quali propri referenti coordinatori, rispettivamente:
- il cons. Xxxxx Xx Xxxxxx in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il Dipartimento della funzione pubblica;
- la d.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Segretario Amministrativo del Dipartimento di Management e Diritto per l’Università.
Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
Art. 5 – Efficacia e Durata
Il presente Accordo ha efficacia dalla data di comunicazione all’Università dell’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli Organi di controllo del Dipartimento.
La durata del presente Accordo è stabilita in 28 mesi e può essere prorogata d’intesa tra le Parti, previa formalizzazione per iscritto prima della scadenza.
Art. 6 – Oneri finanziari
Le Parti operano, ciascuna nell’ambito di propria competenza, per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.
Per la realizzazione del progetto in questione le Parti si impegnano a sostenere costi diretti per €
481.018,00 (quattrocentoottantunomiladiciotto/00) conseguenti al conferimento di assegni di ricerca, all’utilizzo di personale, nonché per l’acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività di ricerca previste.
Le spese generali, ivi incluse quelle destinate al funzionamento e gestione della convenzione, non potranno superare il 10% del totale.
Tutte le spese sono impegnate, liquidate e pagate dall’Università per conto di entrambi i firmatari del presente Accordo.
In particolare l’Università partecipa alle spese attraverso una quota parte del 20,16% del totale, pari ad € 96.950,00 (novantaseimilanovecentocinquanta/00), conseguenti all’utilizzazione di risorse umane dedicate (personale di ricerca e personale amministrativo).
L’Università, nell’attuazione di tutte le attività oggetto del presente Accordo, non utilizza mezzi finanziari e strutture riconducibili a qualsiasi titolo a soggetti privati.
La restante parte, per la copertura dei costi connessi alla realizzazione del progetto, pari ad € 384.068,00 (trecentoottantaquattromilasessantotto/00), è conferita all’Università dal Dipartimento, a valere sui fondi appositamente trasferiti sul cap. 414 di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, CdR 6 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come precisato in premessa.
Art. 7 – Modalità di erogazione
La somma di cui al precedente articolo 6 sarà trasferita all’Università a seguito di formale richiesta secondo le seguenti modalità:
- il 20% entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio attività, previa approvazione da parte del Comitato di indirizzo del Piano esecutivo, comprensivo di cronoprogramma relativo all’attuazione del progetto di cui all’art. 2;
- il 30% dopo un anno di attività, previa approvazione da parte del Comitato di indirizzo dello stato di avanzamento delle attività predisposto dal Comitato tecnico-organizzativo e successivamente alla verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall’Università;
- il 30% dopo due anni di attività, previa approvazione da parte del Comitato di indirizzo dello stato di avanzamento delle attività predisposto dal Comitato tecnico-organizzativo e successivamente alla verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall’Università;
- il 20%, corrispondente al saldo, a conclusione di tutte le attività previste e a seguito dell’approvazione da parte del Comitato di indirizzo della relazione finale predisposta dal Comitato tecnico-organizzativo e successivamente alla verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall’Università.
Si precisa che sono considerate ammissibili le spese riconducibili alle attività di progetto anche secondo quanto specificato nel budget del piano esecutivo.
L’effettiva erogazione del finanziamento sarà subordinata alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione tecnica, amministrativo e/o contabile e finanziaria (dove richiesta) trasmessa dall’Università.
I pagamenti avverranno tramite versamento sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato c/o Banca d’Italia n. 0038455 intestato a Università degli studi di Roma Tor Vergata.
Art. 8 - Obblighi e responsabilità delle parti
Con la firma del presente Accordo le Parti assumono la responsabilità esclusiva dell’organizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate.
Le Parti rispondono, nei termini di legge, dei danni a persone o a cose che dovessero verificarsi in occasione o a causa della esecuzione del presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo, in tal caso la Parte responsabile è tenuta la risarcimento del danno.
In particolare l’Università si impegna a:
- nominare i propri componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato tecnico-organizzativo entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo dell’approvazione del presente Accordo;
- garantire la massima collaborazione per la stesura ed approvazione del Piano esecutivo dettagliato delle attività previste nel progetto sperimentale, con il relativo cronoprogramma, nonché delle relazioni relative ai successivi Work Package;
- promuovere, attraverso il Gruppo di ricerca “Government and Civil Society”, la costituzione sul territorio nazionale di una Rete di Università pubbliche con elevate competenze in materia di performance management;
- garantire la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati. Il Dipartimento si impegna a:
- nominare i propri componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato tecnico-organizzativo entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo dell’approvazione del presente Accordo;
- promuovere tutte le attività necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’Ispettorato generale del bilancio dello Stato, il 15 settembre 2016, in materia di integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione economico-finanziaria, occupandosi del coordinamento di tutte le azioni connesse al presente Accordo;
- garantire la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati;
- provvedere tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 6,
secondo le modalità previste dall’art. 7 del presente Accordo.
Art. 9 – Proprietà e utilizzo dei risultati
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle azioni oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso partecipazioni congressuali e azioni divulgative risultanti da tali attività, pubblicazioni congiunte che devono espressamente specificare l’ambito nel quale sono state realizzate e la provenienza della fonte di finanziamento.
La proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, ivi inclusi tutti i documenti (comprendendo, a titolo non limitativo, documentazione, prospetti, disegni, immagini o altri studi o rapporti in forma scritta, cartacea o elettronica, programmi, codici sorgenti e loro derivati, strumenti di programmazione) e i dati, che sono prodotti nell’ambito delle attività del presente Accordo, frutto dei progetti scientifici collaborativi, deve essere oggetto di specifica pattuizione. Per quanto attiene le componenti software che saranno eventualmente adottate e/o sviluppate si fa esplicito riferimento al Capo VI del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e a quanto indicato nelle “Linee guida per l’inserimento ed il Xxxxx di programmi informatici o parti di essi pubblicati nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili” di DigitPA.
Art. 10 – Immagine dell’iniziativa e utilizzo di nomi e loghi
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli Organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 2, richiederà il consenso della Parte interessata, secondo le procedure interne di ciascuna Amministrazione.
Art. 11 – Recesso
Ciascuna Parte, in caso venga valutata l’impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività, può recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere con posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Art. 12 – Riservatezza e trattamento dati
Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale, o di quanti comunque collaborino nelle attività, l’osservanza della più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti, di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e si impegnano altresì ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del medesimo Accordo.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni le Parti prestano il consenso al trattamento dei dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all’esecuzione del presente Accordo impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Art. 13 – Gestione delle controversie
Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Roma.
.Art. 14 – Oneri fiscali
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, All. B, del D.P.R. 642/1972.
Art. 15 – Norme finali
Qualsiasi modifica al presente Accordo non è valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto deve essere effettuata per iscritto mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
per il Dipartimento: xxxxxxxxxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx per l’Università: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo in conformità alle precedenti disposizioni.
Gli allegati formano parte integrante del presente Accordo che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto, superando ed annullando ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione o accordo. L’eventuale tolleranza di una delle Parti o di altri sottoscrittori del presente atto rispetto a comportamenti di altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce né rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né rinuncia al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le condizioni pattuite.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alla norme del codice civile.
Roma, lì
Per il Dipartimento della funzione pubblica Per l’Università degli studi di Roma Tor Vergata Cons. Xxxxx Xx Xxxxxx Xxxx. Xxx Xxxxxxx.
Il presente Accordo è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82