Assicurazione Tutti Rischi del Costruttore DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Assicurazione Tutti Rischi del Costruttore
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx
-P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.
Prodotto: Cubb Easy Solutions - C.A.R. e Decennale Postuma – Opere Civili –
Appalti Pubblici
Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza destinata alle imprese edili che si aggiudicano appalti pubblici per la costruzione di opere civili. Sono coperti i danni che le opere possono subire durante la fase di costruzione e la garanzia di manutenzione. La polizza copre inoltre la responsabilità civile dell’Assicurato per danni causati a terzi.
Che cosa non è assicurato? 🗴 Costi di modifica o di rifacimento relativi a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o dalla legge 🗴 Xxxxx di cui deve rispondere l’esecutore dei lavori ai sensi degli art. 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ. 🗴 Danni derivanti da errori di progettazione costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità 🗴 Le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi 🗴 I difetti di rendimento dei beni assicurati 🗴 Danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione. | |
✓ I danni materiali e diretti subiti dall’opera per l’esecuzione dei lavori durante il periodo di assicurazione causati da ogni causa tranne quelle espressamente escluse (garanzia “CAR”, Sezione I.A – Copertura Assicurativa Dei Danni Alle Opere Durante La Loro Esecuzione E Garanzia Di Manutenzione) | |
✓ La responsabilità civile dell’Assicurato per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso con la costruzione dell’opera (garanzia “RC Terzi durante l’esecuzione delle opere”, Sezione I.B – Copertura Assicurativa Della Responsabilità Civile Durante L’Esecuzione Delle Opere) | |
Garanzia Indennitaria Decennale Postuma (opzionale) | |
Responsabilità Civile Verso Terzi Decennale (opzionale) | |
Danni derivanti da errori di progettazione o di calcolo (opzionale) | |
Danni derivanti da eventi naturali di forza maggiore (opzionale) | |
Danni derivanti da scioperi, sommosse, atti vandalici (opzionale) | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L’Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall’Assicuratore. Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione. | ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti specifici per le varie garanzie ! La copertura è condizionata al rispetto di specifiche condizioni in relazione all’approvazione del progetto esecutivo e all’effettuazione di collaudi in corso d’opera |
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
✓ Italia |
- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore - Dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore dell’eventuale cessazione, interruzione o sospensione della costruzione per un periodo superiore ai 15 giorni - Inviare all’Assicuratore denuncia scritta di ogni sinistro nel più breve tempo possibile e non oltre 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte dell’Assicuratore |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato all’Assicuratore tramite l’Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all’Assicuratore tramite bonifico bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento, ma non prima della data di inizio effettivo dei lavori. La copertura termina con la scadenza del periodo assicurativo, ma se il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzioni vengano emessi prima della scadenza del periodo assicurativo, la polizza cessa con il giorno di emissione di tale certificato. Relativamente alla garanzia “Decennale Postuma”, qualora operante, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori oppure non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e prosegue per i 10 anni successivi, al termine dei quali cessa automaticamente. |
Come posso disdire la polizza? La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di disdetta. |
Versione CAR e Decennale Opere Civili Appalti Pubblici - aggiornato a ottobre 2019
Assicurazione Tutti Rischi del Costruttore
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)
Impresa: Chubb European Group SE
Prodotto: Chubb Easy Solutions - C.A.R. e Decennale Postuma – Opere Civili Appalti Pubblici
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2021. Il presente documento è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – xxxxx@xxx.xxxxx.xxx -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx – xxx.xxxxx.xxx/xx
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2020 è pari a € 2.658.218.622 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.762.041.960. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 164%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.613.487.289 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.647.533.968. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 619.844.687. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx-xx/xxxxxx- financial-information.aspx
Al contratto si applica la legge italiana.
✓ Limitatamente alla parte impiantistica, i danni materiali e diretti causati da vizi di materiale, difetti di fusione ed errori di fabbricazione, compresi anche i danni alla parte dell'opera affetta dai suddetti vizi, difetti ed errori, nonché dagli errori di progettazione e calcolo, nei limiti dei costi già sostenuti dall'Assicurato per la relativa esecuzione. È applicabile un sottolimite pari al 10% della somma assicurata alla partita Opere
✓ I danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate alla partita Opere in occasione di xxxxx e/o rapina. È applicabile un sottolimite pari al 10% della somma assicurata alla partita Opere
✓ I danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. È applicabile un sottolimite pari al 30% del massimale della Sezione I.B
✓ I danni a cose di terzi causati da vibrazione, a condizione che tali danni siano accidentali, imprevisti ed imprevedibili e non costituiscano la normale ed ovvia conseguenza del lavoro in corso di esecuzione. È applicabile un sottolimite pari al 30% del massimale della Sezione I.B
✓ I danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive. È applicabile un sottolimite pari al 30% del massimale della Sezione I.B
✓ I danni a terzi causati da polvere purché siano dovuti ad un evento accidentale, imprevisto ed imprevedibile che abbia colpito come danno materiale e diretto le opere assicurate alla partita Opere e non siano una naturale conseguenza dello svolgimento dei lavori È applicabile un sottolimite pari al 30% del massimale della Sezione I.B
Che cosa è assicurato?
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✓ I danni a terzi non assicurati ai fini di polizza derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, a seguito di sinistro risarcibile ai sensi della Sezione I.B di polizza causato dall'esecuzione dei lavori. È applicabile un sottolimite pari al 30% del massimale della Sezione I.B ✓ I danni materiali e diretti alle opere assicurate alla partita Opere causati da residuati bellici di ogni tipo interessati durante l'esecuzione dei lavori. È applicabile un sottolimite pari al 30% del massimale della Sezione I.B ✓ I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporti a grande velocità (compresi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I.A. È applicabile un sottolimite pari al 10% del danno indennizzabile ✓ I costi necessariamente sostenuti dall'assicurato per sgomberare, ripristinare, ricostruire le aree definite "luogo di esecuzione dei lavori", nonché i costi di pulizia delle opere e/o dei materiali presenti nel cantiere per la realizzazione delle stesse, danneggiate da evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa dalla presente polizza anche in assenza di danno materiale alle cose assicurate alle Partite Opere e Opere Preesistenti. È applicabile un sottolimite pari all’1% della somma assicurata alla partita Opere ✓ Le spese e/o gli onorari necessariamente sostenuti per il ripristino delle cose assicurate e corrisposti a consulenti, periti e professionisti in genere. È applicabile un sottolimite pari al 3% dell’importo indennizzabile con il massimo di € 20.000 | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione | |
Danni da Errori di progettazione o insufficiente progettazione | Copertura dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere, nonché dei danni a terzi causati dai suddetti eventi. È applicabile un sottolimite pari al 30% della somma assicurata alla partita Opere. |
Forza maggiore | Copertura dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali di forza maggiore in genere. È applicabile un sottolimite pari al 50% della somma assicurata alla partita Opere. |
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti di vandalismo e sabotaggio | Copertura dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio. È applicabile un sottolimite pari al 50% della somma assicurata alla partita Opere. |
Sezione II.A – Copertura Assicurativa Indennitaria Decennale Postuma | I danni materiali e diretti causati all’opera, ad avvenuta ultimazione della costruzione, da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi riferiti a parti dell’opera destinate a lunga durata. |
Sezione II.B – Copertura Assicurativa Della Responsabilità Civile Decennale Postuma | La responsabilità civile dell’Assicurato per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in seguito a un sinistro indennizzabile dalla garanzia “decennale postuma”. |
Rischi esclusi | Con riferimento a tutte le garanzie, sono esclusi: 🗴 i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; 🗴 le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; 🗴 i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere; 🗴 i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell’opera o i vizi occulti comunque noti all’Assicurato prima della decorrenza della assicurazione; |
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🗴 i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 🗴 i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione; 🗴 Ferma l’ubicazione del rischio, così come precisato in polizza, qualora la copertura fosse operante anche all’estero si precisa che i seguenti Paesi e territori saranno da considerarsi esclusi, così come soggetti ed entità correlati ad essi: Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Crimea e Cuba 🗴 i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da: - Malware di qualsiasi tipo; - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso; - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza; 🗴 danni, costi, spese e qualunque altro importo che siano direttamente o indirettamente derivanti da, o in qualsiasi modo attribuibili, relativi o connessi a, o che si verifichino in concomitanza o in qualunque sequenza rispetto a: - una malattia trasmissibile; o - il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile; nonché qualunque costo per operazioni di pulizia, decontaminazione, rimozione, monitoraggio o test in relazione a: - una malattia trasmissibile; o - un bene assicurato ai sensi di Polizza che è o potrebbe essere colpito da una malattia trasmissibile. 🗴 I danni materiali verificatisi in occasione di un attacco cyber. Con riferimento alla garanzia CAR, Sezione I.A – Copertura Assicurativa Dei Danni Alle Opere Durante La Loro Esecuzione E Garanzia Di Manutenzione, sono inoltre esclusi: 🗴 i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell’opera eventualmente danneggiate; 🗴 i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; 🗴 i danni di cui deve rispondere l’Esecutore dei lavori; 🗴 i danni da azioni di terzi; 🗴 i danni da forza maggiore, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione “Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?”; 🗴 i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione “Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?”;; 🗴 i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità; 🗴 i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare; 🗴 nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; consolidamento e di compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro; qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge; 🗴 nel caso di esecuzione di dighe: le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate; le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di |
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pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio non funzionanti; le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori; le spese sostenute per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità; Con riferimento alla garanzia RC Terzi Durante l’Esecuzione delle Opere, Sezione I.B – Copertura Assicurativa Della Responsabilità Civile Durante L’Esecuzione Delle Opere, sono inoltre esclusi: 🗴 i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I.A; 🗴 i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti; 🗴 i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I.A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione; 🗴 i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente; 🗴 la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; 🗴 i danni derivanti da polvere; 🗴 le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; 🗴 i danni da furto; 🗴 i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente; 🗴 i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 🗴 i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente; 🗴 i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente; 🗴 i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo; 🗴 i danni da azioni di terzi; 🗴 i danni da forza maggiore; 🗴 i danni da errore di progettazione e insufficiente progettazione; Con riferimento alla garanzia Decennale Postuma, Sezione II.A – Copertura Assicurativa Indennitaria Decennale Postuma, sono inoltre esclusi: 🗴 vizi palesi dell’opera o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della assicurazione; 🗴 danni derivanti da modifiche dell’opera intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali; 🗴 danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata; 🗴 danni da forza maggiore; 🗴 costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione; |
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🗴 danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell’opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere; 🗴 spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell’opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione; 🗴 danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto; 🗴 relativamente a ristrutturazioni: danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti e danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte; Con riferimento alla garanzia RC Terzi Decennale, Sezione II.B – Copertura Assicurativa Della Responsabilità Civile Decennale Postuma, sono inoltre esclusi: 🗴 danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione II.A; 🗴 danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. |
! L’Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponesse a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group SE è una società controllata da Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea
! Le garanzie sono soggette a specifiche franchigie, indicate nella proposta formulata dall’Impresa
! In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio.
Ci sono limiti di copertura?
Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - L’elenco completo dei documenti da fornire all’Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia |
Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. | |
Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione I.A e II.A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall’Impresa entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna all’Impresa delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo Perito, sempreché siano stati consegnati |
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all’Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull’indennizzabilità del sinistro. |
Premio | - Il premio della Sezione I.A e I.B è calcolato sulla base della somma assicurata stabilita nel bando di gare. L'aggiornamento del premio, successivo alla comunicazione del Contraente degli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - In caso di riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro, il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; l’Impresa concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all’entità del reintegro |
Rimborso | - La polizza non prevede casi di rimborso del premio |
Durata | - In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale |
Sospensione | La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Ripensamento dopo la stipulazione | La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. |
Risoluzione | La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l’Assicurato possano risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx Fax: 00.00000.000 Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. |
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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C.A.R. e Decennale Postuma – Opere Civili
Appalti Pubblici
Condizioni di Assicurazione
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 109/94:
• Sezione I – Schema Tipo 2.3 – Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per Responsabilità Civile e Garanzia di manutenzione
• Sezione II – Schema Tipo 2.4 – Copertura assicurativa indennitaria decennale e per Responsabilità Civile decennale
La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group SE è una società controllata da Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.
SEZIONE I – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIA DI MANUTENZIONE
SEZIONE I - DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Azioni di Xxxxx: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto
non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato da ACCREDIA secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che
opera ai sensi della norma UNI 10721;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’art.124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554;
Decreto: il presente provvedimento;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere,
alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata,
compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, semprechè, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori: le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Legge;
Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere -area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata
nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo,
del Regolamento;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente
rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata:
le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge
23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’art. 17
xxxxx Xxxxx, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;
Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale
vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura; Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative; Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:
le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE I.A - COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte. L'obbligo della Società consiste in quanto segue e si applica:
• Partita 1 - Opere
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;
• Partita 2 - Opere preesistenti
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dalla esecuzione delle opere assicurate;
• Partita 3 - Demolizione e sgombero
il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
ART. 2 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall’art. 30, comma 6, della Legge;
c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
ART. 3 - ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE I.A
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:
1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell’opera eventualmente danneggiate;
2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
3. i danni di cui deve rispondere l’Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
4. i danni da azioni di terzi;
5. i danni da forza maggiore;
6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:
9. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
9.4 consolidamento e di compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
10 nel caso di esecuzione di dighe:
10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
10.4 le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
10.7 le spese sostenute per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità, ecc.;
Per l’esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:
11. lavori su opere ed impianti preesistenti:
11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l’importo della franchigia o dello scoperto riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell’art. 27, secondo comma.
12. lavori su beni artistici:
12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.
Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica a differenza di quanto stabilito nell’art. 27, secondo xxxxx.
ART. 4 - SOMMA ASSICURATA - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:
a) lavori a corpo
b) lavori a misura
c) prestazioni a consuntivo
d) lavori in economia
e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.
Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.
Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge . La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a “primo rischio assoluto”, per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 24.
ART. 5 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE
L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato o dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art.32;
b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda tecnica e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;
d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
ART. 6 - GARANZIA DI MANUTENZIONE
Qualora sia previsto –ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento– un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione I.A nonché i danni a terzi di cui alla Sezione I.B dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi di contratto d’appalto, ferme le delimitazioni –ad esclusione del punto 3 dell’art. 3– nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione. La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.
ART. 7 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE
In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all’art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento. Per l’eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell’ art. 30. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.
ART. 8 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
SEZIONE I.B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE
ART. 9 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I.A, che si siano verificati, durante l’esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione I.A.
ART. 10 - CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l’inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell’ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L’onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
ART. 11 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Per la presente Sezione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.
ART. 12 - ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE I.B
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende:
a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I.A;
b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I.A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
g) i danni derivanti da polvere;
h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
i) i danni da furto;
j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
o) i danni da azioni di terzi;
p) i danni da forza maggiore;
q) i danni da errore di progettazione e insufficiente progettazione.
ART. 13 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione I.A. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione I.A.
ART. 14 – MASSIMALE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione I.A, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro.
ART. 15 – ASSICURATO
Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.
ART. 16 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
La Società non è obbligata a indennizzare:
1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell’opera o i vizi occulti comunque noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.
La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
ART. 17 - SCOPERTO O FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO
Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa come indicato nella Scheda Tecnica. Per la Sezione I.B, l’Assicurato dà mandato alla Società di pagare in nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.
ART. 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al titolo XIV del Regolamento.
ART. 19 - DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio. L’Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell’opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. I rappresentanti della Società hanno libero accesso al luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l’Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all’opera oggetto della copertura.
ART. 20 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione I.A, l'Assicurato deve:
a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonchè mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione I.B, l'Assicurato deve:
1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza.
2. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
In ogni caso l’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere
a) e b) relative alla Sezione I.A e ai punti 1 e 2 alla Sezione I.B.
L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.
ART. 21 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO (SEZIONE I.A)
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:
1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
2. ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.
L’ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all’art. 7 della Legge.
ART. 22 - MANDATO DEI PERITI (SEZIONE I.A)
I Periti devono:
a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 4;.
b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 21, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
ART. 23 - PREMIO
Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni I.A e I.B e per tutto il periodo dell'assicurazione. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati, è riportato nelle rispettive Schede Tecniche. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe o aggiornamenti. L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 4 terzo comma
, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenire fra le Parti. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.
ART. 24 - ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all’art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni (I.A e I.B), esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
ART. 25 - DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della copertura assicurativa. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all’entità del reintegro. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.
ART. 26 - INOPPONIBILITÀ ALLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI
Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.
ART. 27 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione I.A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo Perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull’indennizzabilità del sinistro. La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo della predetta franchigia e scoperto. Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l’entità.
ART. 28 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 29 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI (SEZIONE I.B)
La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, ne delle spese di giustizia penale.
ART. 30 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5 let. b).
In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
ART. 31 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 32 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
ART. 33 - FORO COMPETENTE
Il foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso il quale è stato concluso il contratto. In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
ART. 34 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE I - CONDIZIONI ADDIZIONALI
ART. 35 - SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura nè sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali e economiche previste da leggi o disposizioni dell’Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d’America.
ART. 36 - VALIDITÀ TERRITORIALE
Ferma l’ubicazione del rischio, così come precisato nel frontespizio od in Scheda di Polizza, qualora la copertura fosse operante anche all’estero si precisa che i seguenti Paesi e territori saranno da considerarsi esclusi, così come soggetti ed entità correlati ad essi: Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Crimea e Cuba.
ART. 37 - DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE O INSUFFICIENTE PROGETTAZIONE
A condizione che la presente clausola sia espressamente richiamata in Scheda di Polizza ed a parziale deroga dell'Art.3 comma 6 e dall’Art. 12 comma q), la Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1, causati da errori di progettazione o di calcolo manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere, nonchè dei danni a terzi di cui alla Sezione
I.B causati dai suddetti eventi. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato
un deducibile pari a quello relativo alla Partita 1. Relativamente alla presente estensione di garanzia la Società risponde fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla Partita 1.
ART. 38 – FORZA MAGGIORE
A condizione che la presente clausola sia espressamente richiamata in Scheda di Polizza e a parziale deroga dell'Art.3 comma 5, ferme le altre delimitazioni di polizza, la Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 causati da eventi naturali di forza maggiore in genere. Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Partita 1. Relativamente ai danni causati da terremoto, alluvione, inondazione e allagamento, la Società risponde fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata alla Partita 1 per sinistro e per durata di polizza.
ART. 39 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO
A condizione che la presente clausola sia espressamente richiamata in Scheda di Polizza e a parziale deroga dell'Art.3 comma 4, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate alla Partita 1 in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio. La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla presente estensione di garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso si disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla presente estensione di garanzia e stimata nella misura dello 0.1 °/°° imponibile da applicarsi alla Somma Assicurata della Partita 1. Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Partita 1. Per questa estensione di garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata alla Partita 1 per sinistro e per durata di polizza.
SEZIONE I - CONDIZIONI PARTICOLARI
ACCORDO FRA LE PARTI
L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni di polizza (Particolari dattiloscritte) non sono predisposte unilateralmente dalla Società ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341/1342 del Codice Civile:
1. QUALIFICA DI ASSICURATO - RINUNCIA ALLA RIVALSA
Ad integrazione dell’art. 15 dello schema tipo 2.3 la qualifica di assicurato deve intendersi estesa a subappaltatori, fornitori e subfornitori, direzione lavori, progettisti incaricati dalla Contraente e a quanti altri partecipino alla realizzazione dei lavori in forza di regolare contratto.
La Società rinuncia a qualsiasi diritto o azione di rivalsa nei confronti di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti dell'Assicurato, nei confronti delle Società controllate, controllanti, collegate e partecipate, salvo il caso di dolo e purché tale azione non venga esercitata dall'assicurato stesso.
2. PROROGHE IN PRO-RATA TEMPORIS
Con riferimento all'art. 30 si conviene tra le parti che qualora la costruzione dell' opera non sia conclusa entro i termini stabiliti dal contratto di appalto, il Contraente può chiedere alla Società, che si impegna ad accettare, il prolungamento della garanzia fino alla nuova data di ultimazione dei lavori. Il premio per la suddetta proroga sarà calcolato applicando alla somma assicurata alle Partite 1,2,3 il tasso pro-rata temporis di quello di polizza a condizione che il rapporto tra i sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili versati sia minore od uguale al 60% (sessantapercento) e che la proroga abbia una durata massima complessiva di 12 mesi. Qualora la proroga o le proroghe richieste abbiano complessivamente durata maggiore di 12 mesi od il rapporto fra i sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili versati sia superiore al 60% le condizioni per la proroga verranno stabilite di volta in volta tra le parti. Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata nell'atto di proroga come termine dei lavori.
3. PRECISAZIONE PROROGA IN ASSENZA SINISTRI
A parziale deroga di quanto indicato nella Condizione Particolare “Proroghe in pro-rata temporis”si conviene tra le parti che in caso di assenza di sinistri la proroga per i primi tre mesi sarà concessa senza versamento di premio aggiuntivo.
4. QUALIFICA TERZI - RCT INCROCIATA
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto all'art. 29. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le altre esclusioni di cui alla Sezione I.B. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I.A - Partite 1 e 2 o ad attrezzature di cantiere in genere - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione I.B.
5. ESTENSIONE ALLA PARTE IMPIANTISTICA E PARTE AFFETTA
A parziale deroga di quanto previsto alla Condizione Addizionale “Danni causati da errori di progettazione e calcolo”, ferme le franchigie concordate e nell'ambito di quant'altro previsto nella predetta condizione addizionale, la Società risarcisce limitatamente alla parte impiantistica, anche i danni materiali e diretti causati da vizi di materiale, difetti di fusione ed errori di fabbricazione, compresi anche i danni alla parte dell'opera affetta dai suddetti vizi, difetti ed errori, nonché dagli errori di progettazione e calcolo, nei limiti dei costi già sostenuti dall'Assicurato per la relativa esecuzione: per tale estensione di garanzia viene stabilito un sublimite di risarcimento pari al 10% della somma assicurata in Partita 1. L’ estensione alla parte affetta, limitatamente agli errori di progettazione e calcolo, si intende valida anche per le opere civili realizzate nell’ambito del contratto d’appalto.
6. XXXXX E RAPINA
A parziale deroga dell'Art.3 comma 4, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate alla Partita 1 in occasione di furto e/o rapina. Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico
dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Partita 1. Per questa estensione di garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata in Partita 1.
7. PRECISAZIONE RCT
Qualora siano espressamente richiamate ed operanti le condizioni:
- Danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione
- Estensione alla parte impiantistica e parte affetta, e/o
- Forza Maggiore
- Furto e rapina
- Scioperi, sommosse, tumulti popolari atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio
si precisa che le stesse devono intendersi valide anche in riferimento alla Sezione I.B di polizza. Ciò a parziale deroga dei commi o), p) e
q) dell’Art. 12 (Esclusioni specifiche della Sezione I.B dello schema tipo 2.3, limitatamente ai danni a terzi dovuti agli eventi di cui alle sopraccitate Condizioni, per i quali sia riconosciuta una oggettiva ed esplicita responsabilità ai sensi di legge da parte dell’Assicurato.
8. DOLO DEI DIPENDENTI
Il comma 4) dell'Art. 16) si intende così sostituito: "i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato".
9. BUONA FEDE
L'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni ed inesatte dichiarazioni siano tenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con la decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
10.RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO
A parziale deroga dell'art. 12 comma l), la Società è obbligata, nell'ambito del massimale stabilito in polizza alla Sezione I.B, per i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro. Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione I.B. La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari al 30% del massimale di cui alla Sezione I.B.
11. VIBRAZIONI
A parziale deroga del comma j), dell'art.12), la Società risponde dei danni a cose di terzi causati da vibrazione, a condizione che tali danni siano accidentali, imprevisti ed imprevedibili e non costituiscano la normale ed ovvia conseguenza del lavoro in corso di esecuzione. Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione I.B. La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari al 30% del massimale di cui alla Sezione I.B.
12. CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE
A parziale deroga dell'art. 12 comma m), sono risarcibili, nell'ambito del massimale convenuto in polizza alla Sezione i.B, i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione B.
La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari al 30% del massimale di cui alla Sezione I.B.
13. DANNI DA POLVERE
A parziale deroga dell'art. 12 comma g), sono risarcibili i danni a terzi causati da polvere purché i suddetti danni siano dovuti ad un evento accidentale, imprevisto ed imprevedibile che abbia colpito come danno materiale e diretto le opere assicurate alla Partita 1 di polizza e non siano una naturale conseguenza dello svolgimento dei lavori.
Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione I.B.
La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari al 30% del massimale di cui alla Sezione I.B.
14. ESTENSIONE AI DANNI DI INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art.16 comma 1), risarcisce i danni a terzi non assicurati ai fini di polizza derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, a seguito di sinistro risarcibile ai sensi della Sezione I.B di polizza causato dall'esecuzione dei lavori. Per la presente estensione di garanzia non vale quanto disposto alla Condizione Particolare “Qualifica Terzi - R.C.T. Incrociata”.
Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione I.B. La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari al 30% del massimale di cui alla Sezione I.B.
15. MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporti a grande velocità (compresi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I.A e fino ad un importo massimo del 10% del danno indennizzabile.
16. RESIDUATI BELLICI
A parziale deroga dell'art.3 comma 2), la Società è obbligata a risarcire i danni materiali e diretti alle opere assicurate alla Partita 1 causati da residuati bellici di ogni tipo interessati durante l'esecuzione dei lavori. L'operatività della presente estensione è subordinata al preventivo completamento positivo, con relativa certificazione, delle opportune operazioni di sminamento e bonifica delle aree interessate ai lavori di realizzazione delle opere assicurate. Restano esclusi i danni a mezzi e/o attrezzature utilizzate per le suddette operazioni di sminamento e bonifica ed avvenuti nel corso delle operazioni medesime.
17. RIPRISTINO PIAZZALI E AREE DI CANTIERE
Si intendono compresi nell'ambito della Partita 3 di polizza i costi necessariamente sostenuti dall'assicurato per sgomberare, ripristinare, ricostruire le aree definite "luogo di esecuzione dei lavori", nonché i costi di pulizia delle opere e/o dei materiali presenti nel cantiere per la realizzazione delle stesse, danneggiate da evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa dalla presente polizza anche in assenza di danno materiale alle cose assicurate alle Partite 1 e 2 di polizza. Relativamente alla presente estensione di garanzia, in assenza di danni materiali e diretti alle Partite 1 e 2 di polizza, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Partita 1. La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari all’1% della somma assicurata in Partita 1.
18. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE: XXXXXX XXXXXXXX
A parziale deroga dell'articolo Art. 7, il Contraente si impegna ad informare la società per interruzioni o sospensioni superiori a 30 giorni. Con riferimento all'art.7, resta stabilito tra le parti che in caso di sospensione dei lavori superiore a 30 giorni e per tutta la durata della stessa, il Contraente può chiedere che le garanzie di polizza siano limitate ai soli rischi di "inattività" con la sola esclusione dei rischi connessi alla realizzazione delle opere; in tal caso la scadenza di polizza viene prorogata di un periodo uguale a quello della sospensione. Per tale periodo la Società emette un appendice applicando il tasso per " inattività " (che terrà conto del minor rischio, della durata della sospensione e dello stadio in cui si trovano i lavori) al valore delle opere realizzate al momento della sospensione. In assenza di comunicazione da parte del Contraente di un ulteriore periodo di inattività, la polizza riprende la sua totale efficacia come da testo originario. Il Contraente, su richiesta della Società deve mettere a disposizione della stessa la documentazione attestante la data di sospensione e/o ripresa dei lavori. Restano ferme le franchigie stabilite in polizza per il periodo di costruzione o di montaggio. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse. Qualora il rapporto tra sinistri pagati e denunciati e premi imponibili pagati sia minore od uguale al 70% (settantapercento), il tasso da applicare durante il periodo di giacenza è pari al 50% del tasso di polizza, rapportato al periodo di validità della sospensione della costruzione.
19. COLLAUDI E TEST
Si prende atto che le operazioni di collaudo garantite con la presente polizza possono essere effettuate anche dopo l’ultimazione dei lavori, purchè entro il periodo di manutenzione; pertanto per gli eventuali danni verificatisi durante tali operazioni di collaudo la garanzia sarà operante come durante il periodo di costruzione.
20. PAGAMENTO ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha il diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50 % (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'indennizzo complessivo superi sicuramente l'importo di euro 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia dettagliata di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
21. ONORARI PERITI E CONSULENTI
La Società in caso di danno risarcibile a termini di polizza rimborserà all’Assicurato le spese e/o gli onorari necessariamente sostenuti per il ripristino delle cose assicurate e corrisposti a consulenti, periti e professionisti in genere, con il limite del 3% dell’importo indennizzabile e con il massimo di euro 20.000,00 per durata di polizza.
22. REGOLAZIONE SOMMA ASSICURATA
Premesso che la somma assicurata corrisponde all'importo netto contrattuale d'appalto, si conviene tra le parti che gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata (escluse le varianti che comportino un aggravamento di rischio o il cui importo superi il 30% del valore contrattuale d’appalto, la cui copertura dovrà essere preventivamente concordata con la Società) saranno comunicati alla Società alla fine dei lavori. Ciò premesso non trova pertanto applicazione il disposto relativo alla "regola proporzionale" di cui all’art. 24 dello Schema Tipo 2.3.
23. PARIFICAZIONE DEI DANNI
Si conviene fra le parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza i guasti arrecati per ordine dell’Autorità nonché quelli arrecati dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare, evitare, o minimizzare l’evento dannoso.
24. SPESE RICERCA GUASTO
Sono risarcibili le spese ragionevolmente sostenute e debitamente documentate che l’Assicurato dovesse sostenere per localizzare le cause di un danno risarcibile ai sensi della Sezione I.A di polizza, sia durante l’esecuzione dei lavori che durante le operazione di collaudo.
Il limite massimo di risarcimento viene stabilito in euro 10.000,00 per sinistro e per durata di polizza.
25. CONSEGNA E/O MESSA IN USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO FINALE
Si conviene tra le Parti che, in caso di consegna e/o messa in uso di parti delle opere prima del collaudo finale di tutte le opere oggetto dell'appalto, fermi restando i termini e le condizioni tutte di polizza, l'assicurazione è estesa a coprire le opere consegnate e /o messe in uso fino all'emissione del certificato di collaudo finale.
Per tali opere rimane operativa anche la Sezione I.B
In nessun caso la Società è responsabile per danni alle suddette parti derivanti da normale usura e deterioramento o per i danni dovuti o comunque riconducibili alla messa in uso ed utilizzo secondo destinazione di tali opere da parte della Committente. Il periodo massimo di validità della presente estensione di garanzia è pari a 12 mesi.
26. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Si precisa che per "luogo di esecuzione dei lavori" si intende il cantiere e/o qualunque altro luogo - anche esterno al cantiere, tipo piste e/o strade di servizio, aree di cava e discarica - nonchè i luoghi ove si trovano le opere temporanee o provvisorie, i materiali destinati all’esecuzione delle opere assicurate, gli impianti e le attrezzature, e dove si svolgano i lavori principali ed accessori connessi alle opere oggetto della copertura e le vie di percorso tra l’area di cantiere e i suddetti luoghi e viceversa. Si precisa inoltre che i cantieri possono presentare soluzioni di continuità sul terreno e pertanto le macchine operatrici impegnate sui cantieri per operare nell’una e nell’altra parte dei cantieri sono costrette a superare la suddetta soluzione di continuità; in questa ipotesi la garanzia di responsabilità civile dovrà intendersi ugualmente operante. Limitatamente ai luoghi di esecuzione delle opere la garanzia è estesa ai danni verificatisi in occasione della movimentazione, del trasporto e trasferimento delle cose assicurate alla Partita 1 fra le diverse aree di cantiere di uno stesso appalto tramite le relative strade di servizio e nell'ambito di ciascuna di tali aree, comprese le necessarie operazioni di montaggio, carico e scarico e magazzinaggio.
Restano comunque esclusi tutti i danni avvenuti o che trovino origine nella circolazione su strada pubblica aperta al traffico (legge 990), salvo che la strada non possa essere considerata come specifica area di lavoro.
27. DANNI A VEICOLI IN GENERE E A COSE IN CONSEGNA NELL’AMBITO DEI LAVORI
La garanzia comprende la responsabilità civile per i danni cagionati a veicoli di terzi e/o dipendenti degli Assicurati parcheggiati o sostanti nell’ambito del luogo di esecuzione dei lavori, purché conseguenti all’esecuzione degli stessi. La garanzia è estesa inoltre ai danni a cose di terzi in consegna a o custodia agli Assicurati a qualsiasi titolo o destinazione, purché conseguenti all’esecuzione dei lavori e con l’esclusione di macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere in genere. Il limite massimo di risarcimento è stabilito in un importo pari all’1% della somma assicurata in Partita 1.
28. CESSAZIONE TOTALE DEI LAVORI
Qualora si verificasse la comprovata risoluzione del contratto d=appalto e la conseguente cessazione totale dei lavori relativi alla presente polizza, e la stessa risulti indenne da sinistri, il premio imponibile pagato verrà restituito al netto della porzione parametrata al valore dell’opera realizzato fino al momento della risoluzione maggiorata del 20% e del premio relativo alle Partite 2 e 3 di polizza.
Nel caso il premio fosse già stato pagato la Società si impegna a restituire la quota di premio netto pagata e non goduta.
29. OPERE PRECAUZIONALI E/O DI PREVENZIONE
Resta inteso che la Società Assicuratrice rimborserà all’Assicurato le spese da questi ragionevolmente sostenute nel tentativo di evitare o minimizzare un danno coperto dalla presente polizza a patto che:
1) la necessità di sostenere tali spese non sia dovuta ad alcuna inosservanza da parte dell’Assicurato degli obblighi precisati dalle Condizioni di Assicurazione;
2) il danno che sarebbe stato evitato sia risarcibile a termini di polizza;
3) l'ammontare delle spese sostenute non ecceda l'ammontare del sinistro o del danno evitato.
30. CARICO E SCARICO MATERIALI
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, e ferme tutte le altre delimitazioni di polizza, la Società è obbligata per i danni materiali e diretti verificatisi in conseguenza delle operazioni di scarico in cantiere dei materiali o manufatti che sono scaricati a piè d’opera, nonché di quelli che sono posti in opera prelevandoli direttamente tramite gru dai mezzi di trasporto.
SEZIONE II – COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE
SEZIONE II - DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato da ACCREDIA secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’art.124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554;
Decreto: il presente provvedimento;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, semprechè, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori: le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Legge;
Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere:
il cantiere -area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata:
le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’art. 17 della
Xxxxx, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Responsabile del procedimento:
il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;
Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale:
Stazione appaltante o Committente:
l’importo massimo della copertura assicurativa;
le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE II.A - COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE POSTUMA
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, nei confronti del Contraente a favore del Committente in qualità di Assicurato, ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati all’opera eseguita ed assicurata ai sensi della presente Sezione II.A, durante il periodo di efficacia del contratto.
L’obbligo della Società concerne esclusivamente:
Partita 1 - Opere
l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all’opera assicurata da uno dei seguenti eventi, purché derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo:
• rovina totale o parziale dell’opera;
• gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata;
Partita 2 - Demolizione e sgombero
il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
ART. 2 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;
c) il Contraente abbia presentato i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa:
− certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;
− certificati di qualità dei metodi e dei componenti previsti dall’art. 28, comma 6, della Legge e dall’art. 207 del Regolamento.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
ART. 3 - ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE II.A
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13, la Società non è obbligata per:
a) vizi palesi dell’opera o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione;
b) danni derivanti da modifiche dell’opera intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali;
c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata;
d) danni da forza maggiore;
e) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;
f) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell’opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;
g) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell’opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione;
h) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto.
i) Relativamente a ristrutturazioni, la Società non è inoltre obbligata per:
j) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti;
k) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.
ART. 4 - SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera realizzata escludendo il solo valore dell'area. Ai fini di cui al comma precedente, la somma assicurata deve essere rivalutata dal Contraente alla fine di ogni anno sulla base degli indici ISTAT o dei prezzari regionali relativi ai costi di costruzione.
ART. 5 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione:
a) decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione oppure non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all’inizio della garanzia.
ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI
La determinazione dei danni avviene sulla base delle seguenti modalità:
a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell’opera realizzata oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dell'area;
b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
c) stimando il valore ricavabile dai residui.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui alla lettera b) diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'opera al momento del sinistro ai sensi dell’art. 4 (stima di cui alla lettera a)). Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera, come stimato alla lettera a) del primo comma, la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell’opera, ferma restando l'integrale applicazione dei limiti di indennizzo, di scoperti e franchigie indicati nella Scheda tecnica. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Regolamento, il limite di indennizzo non deve comunque essere inferiore al 20% dell'opera realizzata con un limite massimo di 14 milioni di Euro. Una volta accertate la risarcibilità e l’entità del sinistro a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento dovrà essere effettuato a favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
ART. 7 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
SEZIONE II.B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE POSTUMA
ART. 8 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II.B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione II.A come danno materiale diretto.
ART. 9 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Per la presente Sezione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le società le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.
ART. 10 - ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE II.B
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13, l'assicurazione non comprende:
a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione II.A;
b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
ART. 11 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione II.A. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione II.A.
NORME COMUNI PER LE SEZIONI II.A E II.B
ART. 12 - ASSICURATO
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il Committente.
ART. 13 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° dicembre 2000, la presente copertura assicurativa è applicabile alle opere il cui costo di realizzazione è uguale o superiore a 10 milioni di diritti speciali di prelievo.
La Società non è obbligata a indennizzare:
a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
d) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell’opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall’Utente dell’opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell’opera o i vizi occulti comunque noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
f) i difetti di rendimento dei beni assicurati.
La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
g) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre il periodo di garanzia nonché denunciati oltre un anno dalla scadenza fissata nella Scheda Tecnica né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
ART. 14 - SCOPERTO O FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO
Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica. Per la Sezione II.B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.
ART. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per opere realizzate nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.
ART. 16 - DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della presente copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. I rappresentanti della Società hanno libero accesso all’opera assicurata in momenti concordati con il Contraente, il Committente o l’Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all’opera oggetto della copertura.
ART. 17 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate la Sezione II.A, il Contraente o l'Assicurato deve:
a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonchè mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 18, può prendere tutte le misure necessarie.
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione II.B, il Contraente o l'Assicurato deve:
1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
In ogni caso il Contraente o l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione II.A ed ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione II.B.
Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.
ART. 18 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO (SEZIONE II.A)
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da questi designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.
In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta all’Assicurato, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo perito con la procedura che segue:
1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
2. ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 19 - MANDATO DEI PERITI (SEZIONE II.A)
I Periti devono:
a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4.
b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti della presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di
sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di xxxxxxx. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
ART. 20 - PREMIO
Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni II.A e II.B e per tutto il periodo dell'assicurazione. Il premio iniziale e quello relativo agli aggiornamenti di cui all’art. 4, secondo comma, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli aggiornamenti. L'aggiornamento del premio avverrà in proporzione alla rivalutazione a cui viene sottoposta la somma assicurata sulla base degli indici ISTAT o dei prezzari regionali. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. Il premio iniziale e quello relativo agli aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.
ART. 21 - ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all’art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni (II.A e II.B), esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
ART. 22 - DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della presente copertura assicurativa. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all’entità del reintegro. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.
ART. 23 - INOPPONIBILITÀ ALLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI
Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.
ART. 24 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione II.A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la presente copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull’indennizzabilità del sinistro.
ART. 25 - CLAUSOLA DI REVISIONE
Qualora, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, l’importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell’art. 4, è facoltà della Società richiedere un’integrazione del premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale.
ART. 26- TITOLARITÀ DEI DIRITTI
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 18, ultimo comma. Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 27 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI (SEZIONE II.B)
La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 28 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 29 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
ART. 30 - FORO COMPETENTE
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso il quale è stato concluso il contratto. In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
ART. 31 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 32 - SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE
La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura nè sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali e economiche previste da leggi o disposizioni dell’Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d’America.
ART. 33 - VALIDITÀ TERRITORIALE
Ferma l’ubicazione del rischio, così come precisato nel frontespizio od in Scheda di Polizza, qualora la copertura fosse operante anche all’estero si precisa che i seguenti Paesi e territori saranno da considerarsi esclusi, così come soggetti ed entità correlati ad essi: Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Crimea e Cuba.
SEZIONE II - CONDIZIONI ADDIZIONALI
1. CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
Le opere di cui alla presente Polizza sono attualmente in fase di costruzione e sono assicurate dalla Società con questa Polizza Schema Tipo 2.3
Premesso che il premio della presente polizza è unico ed indivisibile si stabilisce tra le Parti che esso venga corrisposto come segue:
• 20% al perfezionamento della presente polizza, che viene fatto contestualmente a quello della sopraccitata polizza C.A.R.;
• 80% al termine dei lavori previsto per le ore 24 della data di inizio della Copertura assicurativa indicata nel frontespizio; a tale data decorrerà la garanzia prestata con la presente polizza decennale postuma, salvo quanto specificato in seguito.
Gli importi sopraindicati sono lordi e pertanto comprensivi delle imposte vigenti al momento del pagamento. La Società si impegna ad assicurare le opere alle condizioni della presente polizza purché:
a) si sia provveduto al pagamento della prima rata di premio;
b) non siano sopravvenute varianti in corso d’opera o proroghe della durata dei lavori di costruzione superiori a 12 mesi complessivi;
c) non si siano verificati nel corso della costruzione delle opere sinistri che possano avere compromesso la stabilità e/o solidità delle stesse;
d) non sia variato all’atto dell’emissione effettiva della Scheda Tipo 2.4 il limite di risarcimento pari ad Euro relativo alla
Sezione II.A previsto all’art. 6 - Determinazione dei danni indennizzabili - dello Schema Tipo 2.4 - Copertura Assicurativa Indennitaria Decennale Copertura Assicurativa Decennale per Responsabilita’ Civile Verso Terzi - pubblicato con il decreto 12 Marzo 2004, n.123 – nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta ufficiale” n. 109 dell’11 maggio 2004;
e) non siano accaduti, anche in altre località, comprovati eventi sinistrosi di tipo catastrofale ed accidentale tali da modificare le condizioni assuntive dei mercati assicurativi o riassicurativi.
In ogni caso la presente polizza diviene operativa non prima delle ore 24 del giorno del pagamento della seconda rata di premio e comunque non prima delle ore 24 del giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c) e d) della presente clausola non risultassero soddisfatte, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa. Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) della presente clausola non risultassero soddisfatte o i limiti di risarcimento di cui sopraindicato art. 6 fossero variati, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa. Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, la Società si impegna a rimborsare, al netto delle imposte, la rata di premio già versata.
2. CONTROLLO TECNICO
La Compagnia si impegna ad assicurare le Opere di cui alla presente Polizza a condizione che:
a) In concomitanza del processo costruttivo delle Opere oggetto diretto di garanzia (e comunque non oltre 90 giorni dall’inizio dei lavori) sia eseguito un Controllo Tecnico da parte del Controllore tecnico mediante visite in Cantiere effettuate con adeguata frequenza stabilita coerentemente col programma lavori.
b) Tale controllo abbia come obiettivo la minimizzazione dei rischi di cui alle garanzie di Polizza, con particolare riferimento alla solidità e stabilità delle Opere.
c) Il risultato della valutazione sia riportato in apposite relazioni parziali ed in una relazione complessiva finale, elaborate dallo stesso Controllore tecnico.
d) Dalla relazione complessiva finale non emergano riserve o non conformità, pena la mancata attivazione delle garanzie della Polizza per la parte dell’Opera oggetto di tali riserve o non conformità.
In conseguenza di quanto stabilito al comma precedente, il Contraente si impegna:
- ad attivare ed effettuare il pagamento delle competenze del Controllore tecnico per le prestazioni e le finalità previste dai precedenti punti;
- a prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore tecnico nello svolgimento delle sue attività;
- a consegnare al Controllore tecnico incaricato copia della presente Xxxxxxx;
- a consegnare al Controllore tecnico ogni documento da quest’ultimo richiesto;
- a comunicare immediatamente al Controllore tecnico ed alla Compagnia tutte le eventuali modifiche delle Opere, a qualunque causa siano esse dovute;
- a comunicare al Controllore tecnico ed alla Compagnia le date di ultimazione e di consegna delle Opere nonché il valore finale delle stesse con un minimo di 15 giorni di preavviso;
- ad autorizzare il Controllore tecnico a fornire anche direttamente alla Compagnia ogni documento e/o valutazione inerente le Opere oggetto dell’attività di Controllo Tecnico.
Se una delle condizioni riportate in questa clausola non risultasse soddisfatta, la Compagnia si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell’emissione della Polizza e di proporre nuove condizioni per l’operatività della stessa. Qualora non si pervenga ad un accordo fra le parti sulle nuove condizioni, la Compagnia ha la facoltà di ritenere comunque acquisite le rate di Premio già versate.
3. PREESISTENZE
Nel caso di interventi che coinvolgano opere preesistenti, quali ad esempio interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o ampliamento di strade e quant'altro di simile, ferma restando ogni altra condizione di polizza, la Società è obbligata a indennizzare i soli danni materiali e diretti ai beni assicurati la cui causa prima risalga a sinistri indennizzabili, a termini di polizza, alle opere strutturali costruite a nuovo con i lavori relativi all’appalto oggetto della copertura CAR il cui numero è riportato nella scheda di polizza.
Restano quindi esclusi:
− tutti i danni alle opere preesistenti alla data di inizio lavori;
− tutti i danni materiali e diretti ai beni assicurati la cui causa prima risalga a sinistri alle opere preesistenti alla data di inizio lavori.
4. DEFINIZIONI
Nel caso di opere civili, a precisazione ed integrazione di quanto riportato nelle Definizioni degli Schemi di Polizza Tipo – Sezione II (D.M. 123 del 12 marzo 2004 e s.m.i.), ai seguenti termini le Parti attribuiscono di comune accordo i significati che seguono:
− "Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata": le parti strutturali dell’opera cioè quelle destinate per propria
natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche ed identificate nel calcolo progettuale statico esecutivo come elementi resistenti di cui alla legge 1086/1971 e s.m.i. A titolo esemplificativo ma non limitativo si considerano pertanto "Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata": la struttura portante dell'infrastruttura (ovvero la parte che ha la funzione di mantenere inalterata la configurazione del sovrastante manto e di sopportare e distribuire sul sottofondo le sollecitazioni dovute al traffico), impalcati, solette, travi, pulvini, pile, spalle, muri d’ala ed andatori, solettoni di appoggio e di fondo, piedritti, muri di sostegno, xxxxxx e pali di fondazione.
− "Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata": tutto quanto non rientrante nelle definizioni del comma
precedente.
A titolo esemplificativo ma non limitativo si considerano pertanto "Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata": manti di usura, binari, traversine, elementi di finitura e protezione, giunti di dilatazione, elementi di appoggio, rivestimenti ed impermeabilizzazioni, impianti di illuminazione e ventilazione, impianti semaforici, di comunicazione, di segnalazione ed impianti tecnologici in genere, segnaletica orizzontale e verticale, barriere di sicurezza e guard-rail, colonnine SOS, opere a verde.
5. RILEVATI
Con specifico riferimento ai rilevati, si precisa che sono indennizzabili i danni materiali e diretti subiti dagli stessi a seguito di un cedimento che determini una mancata utilizzabilità dell’opera, dichiarata e riconosciuta dagli enti competenti, purché tale cedimento sia causato da un difetto di costruzione, imputabile al costruttore, rientrante nelle tipologie di grave difetto nelle fattispecie di cui all’ articolo 1669 del Codice Civile. Sono altresì indennizzabili i danni materiali e diretti alle altri parti dell’opera che siano state coinvolte dal cedimento dei rilevati. Viene comunque escluso ogni tipo di danno dovuto o conseguente ad un non adeguato intervento di manutenzione, ordinaria o straordinaria, nonché i danni da normale assestamento. Relativamente alla presente garanzia, ed agli effetti dell’applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, che interessino un tratto di rilevato, misurato senza soluzione di continuità, di lunghezza massima pari 1.000 metri.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle “Condizioni Generali” che regolano l’assicurazione:
Sezione I.A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione
Art. 2 - Condizioni di assicurazione;
Sezione I.B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere
Art. 20 - Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’Assicurato;
Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione I.A); Art. 22 - Mandato dei periti (Sezione I.A);Art. 23 - Premio;
Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro; Art. 33 - Foro competente.
Sezione II.A - Copertura assicurativa indennitaria Decennale Postuma
Art. 2 - Condizioni di assicurazione Art. 4 - Somma assicurata
Sezione II.B - Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Decennale Postuma
Art. 9 - Delimitazione dell'assicurazione
Norme comuni per le Sezioni II.A e II.B
NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
• xxxxx urgente avviso all’Intermediario ed alla Chubb European Group SE;
• in caso di incendio o di atto doloso, denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
• conservare le tracce ed i residui del sinistro;
• predisporre un elenco dettagliato dei danni.
Per consentirci di abbreviare i tempi di intervento, sull’avviso di danno è opportuno precisare:
• Data di accadimento del sinistro
• Data di constatazione del sinistro
• Causa presunta del sinistro:
− Incendio
− Esplosione
− Fenomeno Elettrico
− Inondazioni, allagamenti
− Danni a proprietà di terzi
− Fulmine
− Scoppio
− Eventi atmosferici
− Acqua condotta
− Furto/Rapina
− Altro (precisare):
• Entità approssimativa del danno (indicare la valuta)
• Persona da contattare per ulteriori informazioni, inclusi nr. telefono e/o fax
Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del sinistro:
• Denuncia alle Autorità (in caso di incendio o atto doloso);
• Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell’evento;
• Fatture di acquisto dei beni danneggiati o sottratti;
• Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati o sottratti;
• Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture assicurative a protezione dei beni colpiti dal sinistro.
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.
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Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. 00-000000– Fax: 00-00000000 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx. Da ultimo, Xxx ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
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Preso atto dell’informativa qui sopra riportata, fornitami all’atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.
Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.