CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI E ACCESSORI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI E ACCESSORI
Con la presente scrittura privata, intercorrente tra:
la ditta - il/la Signore/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nella qualità di proprietario (o legale rappresentante del condominio) dell’unità immobiliare sita in…………………………………………………………Via/Piazza……………………………………n°…………………………...con codice fiscale n. ……………………………….
…………………………………………………….partita IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………
e
l’Azienda BS PORTE SRL……………………………………................................……………………………………………………………………………………………………………
con sede in ROSSANO VENETO …….…………………………………….…… Via/Piazza NOSELLARE n° 30 con partita IVA 02516680248…iscritta alla
CCIAA di VICENZA n° Registro imprese VI-236608 nella persona del suo legale rappresentante il Signor XXXXXXXXX XXXXXX …………………………………………...
premesso che
il COMMITTENTE è interessato alla fornitura e posa in opera di:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. il FORNITORE dispone di esperienza, capacità tecniche, attrezzature necessarie e personale idoneo per eseguire la fornitura oggetto del presente contratto,
tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il FORNITORE si obbliga ad eseguire la fornitura con posa in opera di …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. presso (UBICAZIONE CANTIERE)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La Fornitura verrà eseguita, oltre che nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, anche in conformità alle specifiche della Conferma d’Ordine riportata in allegato “A” che riporta i dettagli tecnici, le condizioni di pagamento, il corrispettivo ed i termini di consegna e che fa parte integrante del presente contratto.
Articolo 2 – ORDINI
Gli ordini si intendono accettati esclusivamente con la firma della Conferma d’Ordine di cui all’allegato A. Per ragioni tecnico-produttive non sarà possibile accettare annullamenti o modifiche dell’ordine in corso. Nel caso si rendesse indispensabile o possibile effettuare delle variazioni agli ordini in corso queste dovranno essere trasmesse per iscritto entro 7 giorni dalla firma della Conferma d’Ordine di cui all’allegato A. Se le variazioni implicano aumenti di prezzo verrà stipulato una nuova Conferma d’Ordine che verrà firmata da entrambe le parti.
Resta inteso che la modifica e/o l’annullamento della Conferma d’Ordine firmata comportano l’eventuale addebito dei costi documentati sostenuti fin a quel momento.
Le misure riportate nella Conferma d’Ordine, i sensi di apertura, colori ed accessori con la sottoscrizione da parte del COMMITTENTE si intendono accettati ed esecutivi. Qualora fossero stati commessi errori formali e/o di trascrizione da parte del FORNITORE nella stesura della conferma d’ordine di cui all’allegato A il committente verrà avvisato tramite PEC o raccomandata ed il fornitore avrà 5 giorni di tempo dal momento della segnalazione per correggere l’eventuale errore.
Il corrispettivo finale, compreso di opere e servizi è indicato nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A; tali prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente rapporto contrattuale.
Nel caso di sostituzione di vecchi infissi il prezzo finale riportato sulla Conferma d’Ordine in allegato A potrebbe cambiare a seguito di eventuali problemi in cantiere non rilevabili al momento della presa delle misure.
Articolo 3 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Il contratto impegna il FORNITORE a fornire i prodotti con le caratteristiche espressamente descritte ed esplicitate nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A.
Campioni, manufatti in esposizione, cataloghi e altra documentazione riportanti le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti, hanno carattere puramente indicativo, informativo e pubblicitario, avendo il FORNITORE nel continuo miglioramento della propria produzione, la più ampia facoltà di apportare ai prodotti, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso al COMMITTENTE, le modifiche di carattere tecnico, costruttivo, estetico e/o qualitativo ritenute, a suo insindacabile giudizio, più opportune o necessarie.
Articolo 4 – TRASPORTO E CONSEGNA
La consegna dei prodotti in cantiere avverrà solo dopo il pagamento della fattura di acconto eventualmente pattuita per questo stato di avanzamento dei lavori.
Il COMMITTENTE si impegna a ricevere i prodotti ordinati entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’avviso di merce pronta per la consegna. In caso di ritardo del ricevimento dei prodotti, per cause imputabili al COMMITTENTE, il FORNITORE avrà diritto ad addebitare le spese di immagazzinamento e giacenza dei prodotti al costo di stoccaggio giornaliero di euro 5 per ogni metro cubo di spazio occupato. La consegna dei Prodotti avverrà presso il luogo di destinazione indicato dal COMMITTENTE il quale dovrà garantire idoneo accesso al luogo di destinazione.
Salvo diverso accordo eventualmente indicato nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A, sono a carico del COMMITTENTE il costo del trasporto, lo scarico dagli automezzi, il tiro ai piani e la distribuzione dei prodotti a piè d’opera.
Se la vendita è “Franco partenza” i prodotti viaggiano a rischio e pericolo del COMMITTENTE ed il FORNITORE non assume alcuna responsabilità per ritardi, manomissioni, perdite e/o avarie, anche parziali della merce successivamente alla consegna al trasportatore.
Il COMMITTENTE si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danneggiamenti, furti o quant’altro che dovessero verificarsi successivamente alla consegna della fornitura presso il Cantiere o presso altro luogo indicato dal COMMITTENTE.
Eventuali ritardi, rispetto ai tempi di consegna concordati, dovuti alla necessità di sostituire quanto sottratto o danneggiatosi successivamente alla consegna, non potranno in alcun caso essere addebitati al FORNITORE.
* Articolo 5 – ACCETTAZIONE E VERIFICA DEI PRODOTTI
Nel caso la consegna avvenga con vettore diverso dal FORNITORE il COMMITTENTE ha l’onere di controllare, anche mediante terzi incaricati, la rispondenza tra la merce ricevuta e quella risultante dalla Conferma d’Ordine allegato A in particolare numero, dimensioni, colore e accessori, nonchè l’eventuale presenza di danni
meccanici, graffi ecc.. e far valere per iscritto al vettore le eventuali mancanze, danni o difformità riscontrate. Ove il COMMITTENTE ometta tale verifica, la merce si considera comunque visionata ed accettata e la sottoscrizione apposta in calce alla bolla di consegna o di altro documento equipollente costituisce prova dell’avvenuta accettazione. In caso di mancata presenza del COMMITTENTE o di suo incaricato, i prodotti consegnati in cantiere si intenderanno regolarmente spediti, consegnati ed accettati.
Articolo 6 - VIZI E DIFETTI DEI PRODOTTI ALLA CONSEGNA
Il COMMITTENTE al momento della ricezione della merce, ha l’onere di controllare la medesima con la massima attenzione e di denunziare al FORNITORE eventuali vizi e/o difetti qualitativi e/o difformità dei Prodotti forniti entro il termine di decadenza di giorni 8 dalla ricezione dei Prodotti, ovvero entro il termine di 8 giorni dalla scoperta dei vizi e/o difetti e/o difformità eccetto nel caso in cui il COMMITTENTE provi l’impossibilità, a lui non imputabile, di accertarne l’esistenza entro gli 8 giorni dalla consegna della merce. In ogni caso la denunzia va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Pec. Il FORNITORE procederà, a sua discrezione, alla riparazione e/o al ripristino e/o alla sostituzione dei prodotti viziati e/o difettosi, o delle parti, alla sola condizione che gli stessi vengano restituiti e sempre che non siano stati fatti oggetto di installazione, lavorazione, modifica o trasformazione, anche parziale da parte di personale non autorizzato dal FORNITORE. Nel caso il COMMITTENTE decida di montare comunque il prodotto difettoso perde il diritto al reclamo o ad altre forme di risarcimento conseguenti al difetto.
Articolo 7 - TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna sono indicati nella Conferma d’Ordine di cui all’Allegato A.
Articolo 8 – SOSPENSIONE FORNITURA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE – RECESSO
Nel caso in cui l'esecuzione del presente Contratto sia ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore l'esecuzione medesima si intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore.
Per “Forza Maggiore” si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo del FORNITORE e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, si riferisce a: azioni od omissioni di autorità governative o pubbliche, disordini civili, scioperi, o vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica o di carburante, inondazioni, disastri naturali, mancata consegna delle materie prime da parte del fornitore ed altre circostanze che esulino dal controllo del FORNITORE. Qualora la sospensione si protragga più di 90 (novanta) giorni oltre il termine stabilito, sarà in facoltà del COMMITTENTE di recedere dal presente Contratto, dandone comunicazione scritta all’altra parte con raccomandata a/r o Pec, fermo restando l’obbligo del COMMITTENTE di pagare al FORNITORE il corrispettivo per la parte di Fornitura eseguita sino alla data del recesso fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla parte non inadempiente. Tale risarcimento, in ogni caso, non potrà essere superiore al corrispettivo della Fornitura come indicato nella Conferma d’Ordine in allegato A, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave
.
*Articolo 9 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il FORNITORE ha facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del COMMITTENTE a norma dell’art. 1461 c.c.- in caso di inizio di procedimenti esecutivi, mobiliari e/o immobiliari nei confronti del COMMITTENTE e comunque, nel caso di fondate notizie o fatti (es. ricevute bancarie respinte, protesti di cambiali, assegni.) che possano creare concreti dubbi sul corretto adempimento del contratto da parte del COMMITTENTE - in caso di mancato pagamento anche di un solo acconto intermedio, qualora tra le condizioni di pagamento siano stati pattuiti più acconti - in caso di modifiche nella composizione, struttura o forma della persona giuridica del COMMITTENTE o in caso di sua sottoposizione a procedure concorsuali, di liquidazione, dichiarazioni di fallimento o di anche uno dei soci illimitatamente responsabili o dei componenti l’organo amministrativo - in caso di scioglimento, di cessione/trasferimento/affitto d’azienda, di fusione, scissione, incorporazione societaria.
Articolo 10 - GARANZIA
La garanzia riconosciuta dal FORNITORE e la sua durata è quella riconosciuta per legge e vale a partire dalla data del verbale di fine lavori.
Il FORNITORE a sua discrezione, potrà accordare speciali condizioni di garanzia, a titolo gratuito o dietro corrispettivo. Eventuali difetti coperti dalla garanzia devono essere segnalati al FORNITORE entro 8 giorni dalla comparsa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Pec pena la decadenza della garanzia.
In ogni caso, la garanzia decade qualora il COMMITTENTE impieghi gli oggetti della fornitura per servizio diverso da quello a cui erano destinati.
A seguito di reclamo verrà mandato un tecnico per la verifica: nel caso di reclami ingiustificati si addebiterà al COMMITTENTE il costo relativo all’intervento del tecnico. La garanzia non si applica in caso di manutenzione impropria o mancanza di manutenzione ordinaria.
Le istruzioni riportate sul manuale Istruzioni, Uso e Manutenzione consegnato insieme ai serramenti sono vincolanti per l’efficacia della garanzia.
La garanzia non copre danni dovuti ad atmosfere industriali (smog e piogge acide) – usura normale dei componenti – danni meccanici non rilevati nel verbale di collaudo – utilizzo non corretto – danni da pulizia dovuti ad uso di prodotti aggressivi, abrasivi e comunque non idonei (per la pulizia corretta leggere il manuale Istruzioni, Uso e Manutenzione) – eccesso di umidità a causa di ventilazione impropria dei locali.
La garanzia non copre i serramenti installati sopra ai 1.500m slm: in tali casi e per altezze superiori il COMMITTENTE deve ottenere una garanzia speciale. La garanzia non copre serramenti di dimensioni superiori ai limiti massimi per anta stabiliti dal catalogo, costruiti su espressa richiesta del COMMITTENTE. La sostituzione dei prodotti difettosi non fa iniziare un nuovo periodo di garanzia.
Per quanto concerne la fornitura di serramenti in legno, la garanzia copre il degrado della vernice qualora eccedente i requisiti e limiti riportati dalla norma UNI 11717-1 e definiti secondo la norma ISO 4628 ovvero riduzioni della brillantezza che non devono superare il 50% del Gloss iniziale o variazioni nel colore degli smalti fino a ∆e di 3.5.
Per quanto riguarda il supporto legnoso non costituiscono difetto piccole fessurazioni del legno, anomalie della fibra o nodi in quantità o dimensione come descritte dalla Norma UNI-EN 942 nella classe J20 sull’anta e sulle schermature J30 sul telaio fisso.
Essendo il legno un materiale igroscopico e sensibile alle variazioni termiche ed igrometriche del luogo di esposizione non potranno in alcun modo costituire difetto i movimenti fisiologici e quindi tipici di detto materiale essendo l’entità di tali movimenti correlata esclusivamente a fattori climatici, ambientali dei siti ove i materiali sono installati o stoccati. Deformazioni in altezza e/o larghezza fino a 2 mm per metro lineare nelle schermature sono da considerarsi possibili e non possono essere considerate come difetto. Per questa ragione non costituiscono difetto, inoltre, gli incurvamenti di scuri ed infissi che non pregiudichino il buon funzionamento degli stessi. Non costituiscono in ogni caso difetto eventuali fuoriuscite di resina o tannino, in quanto sostanze naturali contenute nel legno, variazioni di tonalità o venatura rispetto ai campioni visualizzati, né minime imperfezioni di verniciatura come difformità di assorbimento nella mordenzatura (macchie), piccole variazioni del colore naturale del legno differentemente esposto alla luce.
Eventuale sfogliamento del film di vernice non può essere reclamato ove questo sia derivante dalla perdita di continuità dello stesso come ad esempio nel caso di fori, tagli, graffi profondi, grandinate ecc...
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Per quanto concerne le eventuali difettosità dei vetri si conviene di utilizzare le indicazioni riportate nella norma UNI EN 1279-1 appendice F (qualità visiva delle vetrate isolanti) e appendice G (altri difetti visibili delle vetrate isolanti).
Per i difetti non menzionati si pattuisce di utilizzare i criteri di accettazione riportati sul manuale di Assovetro..
Articolo 11 – RESPONSABILITA’
Salvi i casi di dolo e colpa grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 1229 del codice civile, la responsabilità massima del FORNITORE nei confronti del COMMITTENTE per danno nella prestazione dei servizi e/o nella realizzazione delle opere non potrà eccedere il 100% del corrispettivo pattuito nella Conferma d’Ordine, vedi allegato A
Articolo 12 - POSA IN OPERA
La posa in opera dei prodotti verrà eseguita con i materiali, metodi e costi indicati nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A. Per la posa in opera di quanto oggetto della Fornitura, il FORNITORE è sin d’ora autorizzato dal COMMITTENTE ad avvalersi di subappaltatori, i quali, in ogni caso, agiranno sotto la completa responsabilità del FORNITORE.
In base a tale caratteristica il corrispettivo per il servizio di posa in opera costituisce elemento autonomo rispetto al prezzo concordato per la fornitura dei prodotti, che il COMMITTENTE non potrà in ogni caso ritardare o sospendere anche qualora insorgessero contestazioni o controversie relative alla posa in opera. Sono in ogni caso escluse dal corrispettivo della posa in opera eventuali opere di interventi murari o elettrici che restano a carico esclusivo del COMMITTENTE.
Nel caso in cui la posa o il collaudo per cause imputabili al COMMITTENTE non possa essere effettuato in un’unica trasferta, gli verranno addebitate le spese aggiuntive.
Articolo 13 - PAGAMENTO DELLA FORNITURA
Il pagamento dei Prodotti forniti dovrà avvenire nei tempi e con le modalità espressamente concordate nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A. La validità dei pagamenti a mezzo tratte, cambiali o assegni, ove espressamente autorizzata dal FORNITORE si intende sempre "salvo buon fine".
In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini riportati nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A, sulle somme dovute e non pagate decorreranno automaticamente gli interessi di mora nella misura fissata dal D.Lgs. n. 231/2002.
*Articolo 14 – SCONTO IN FATTURA Art. 10 DL 34/2019
Si pattuisce tra le parti la non applicazione dello “Sconto in fattura” pari all’importo delle detrazioni spettanti, se non citato nella conferma ordine previsto dall’Art.10 del Decreto Crescita DL 34/2019 così come convertito nella legge n° 58 del 28 Giugno 2019
Articolo 15 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Sono a carico del COMMITTENTE i seguenti oneri:
• la messa a disposizione di documenti, informazioni e quant’altro necessario per l’esecuzione della Fornitura da parte del FORNITORE e per l’eventuale applicazione dell’IVA agevolata
• l’adeguata protezione di pavimentazioni e arredi già esistenti al momento della consegna e del montaggio di quanto oggetto della Fornitura: se la predisposizione di tale protezione viene demandata espressamente al FORNITORE, il relativo costo aggiuntivo verrà addebitato al COMMITTENTE.
• In assenza di protezione delle pavimentazioni e degli arredi esistenti, predisposta dal COMMITTENTE, o in difetto di espressa richiesta al FORNITORE affinché predisponga direttamente tale protezione, il FORNITORE stesso non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati alle pavimentazioni ed arredi durante la fase di consegna e montaggio di quanto oggetto della Fornitura;
• l’adeguata protezione del materiale oggetto della Fornitura, nel caso sul cantiere siano all’opera personale di altri fornitori (ad esempio: elettricisti, imbianchini, ecc.). Inoltre si specifica che il controllo di tale personale, non dipendente dal FORNITORE, è a cura del COMMITTENTE, con esclusione di qualsiasi responsabilità del FORNITORE per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati a quanto oggetto della Fornitura da parte di terzi.
• la messa a disposizione delle aree di lavoro presso il Cantiere libere da impedimenti e intralci per l’esecuzione di quanto oggetto della Fornitura da parte del FORNITORE;
Articolo 16 - SOLVE ET REPETE (paga e poi chiedi)
In nessun caso il COMMITTENTE potrà rifiutare o ritardare il pagamento della merce. Allo stesso modo eventuali contestazioni relative alla merce non autorizzano il COMMITTENTE a sospendere il pagamento delle fatture, anche se trattasi di ordine solo parzialmente eseguito. L’eventuale reclamo dovrà essere elevato dopo il pagamento delle fatture emesse
Articolo 17 - RISERVA DI PROPRIETA’ – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nel caso di pagamenti dilazionati, la vendita si intende fatta con patto di riservato dominio a favore del FORNITORE sino a completo pagamento dell’intera somma dovuta, con espresso divieto al COMMITTENTE di cedere la merce: il COMMITTENTE si obbliga, pertanto, a fornire al FORNITORE tutte le indicazioni necessarie a tale scopo, assumendosi l’onere delle spese inerenti. Il COMMITTENTE si obbliga a mantenere la merce all’indirizzo di consegna riportato sul presente contratto e a non costituire in favore di terzi diritti di sorta sulla merce medesima, né ad alienarla, concederla in locazione e trasferirla in luogo non preventivamente noto e comunicato a FORNITORE.
Il COMMITTENTE si obbliga anche ad informare il FORNITORE, entro 24 ore dall’evento e per iscritto, di ogni eventuale azione esecutiva, o cautelare o fallimentare di terzi sulla merce ancora di proprietà del FORNITORE, al quale vanno resi noti tutti i particolari utili al fine di poter far valere la riserva di proprietà in suo favore.
E’ escluso che il materiale possa essere considerato incorporato nell’immobile dopo la posa in opera, costituendo solo pertinenza asportabile e rivendibile dal FORNITORE.
Qualora il COMMITTENTE si rendesse inadempiente anche ad uno solo dei pagamenti, il contratto si intenderà risolto di diritto a richiesta del FORNITORE, essendo qui pattuita la clausola risolutiva espressa senza necessità di pronuncia giudiziale in deroga anche al disposto del 2° comma degli art. 935 e 937 del Cod. Civ., ed opererà automaticamente la riserva di dominio, per cui il FORNITORE avrà diritto a riprendersi la merce oggetto del contratto, trattenendo i pagamenti fino a quel momento effettuati a suo favore, salvo il diritto di chiedere ogni ulteriore risarcimento, e ciò in deroga espressa a quanto disposto dall’art. 1526 Cod. Civ. senza possibilità di riduzione da parte del Giudice. Il FORNITORE è autorizzato a portare a conoscenza dei terzi interessati il contratto ed il patto di riservato dominio. Nel caso in cui il FORNITORE decidesse di procedere per ottenere il pagamento del residuo debito ancora scoperto, lo potrà fare in via ingiunzionale, senza che il decreto ingiuntivo debba contenere la declaratoria di decadenza del beneficio del termine, dal momento che tale decadenza si verifica automaticamente in seguito all’insolvenza. Alla trascrizione del presente patto di riservato dominio, il COMMITTENTE fin da ora espressamente acconsente. Il COMMITTENTE, ai sensi dell’art. 1523 Cod. Civ., assume i rischi della vendita dal momento della consegna, e acquisisce la proprietà solo a pagamento integrale della fornitura.
Il FORNITORE, allo scopo di ottenere la restituzione, è autorizzato sin da ora ad avere accesso ai locali del COMMITTENTE ed a prendere possesso della merce gravata da riserva di proprietà, previa diffida e concessione di termine.
Articolo 18 - DISPOSIZIONI VARIE
Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, tra le parti relativamente al suo oggetto. Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto e agli allegati sarà considerata valida solo se apportata per iscritto ed approvata da rappresentanti autorizzati delle parti. Nessun termine o clausola del presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi derogata, e nessun inadempimento al Contratto medesimo potrà considerarsi consentito, salvo nel caso in
cui detta deroga o consenso non risultino in forma esplicita e per iscritto.
*Articolo 19 - LEGGE APPLICABILE
Il contratto concluso tra il FORNITORE ed il COMMITTENTE, come disciplinato dalle presenti condizioni generali, è soggetto alla legge italiana. Ad esso si applicano, per quanto qui non previsto, le norme del Codice Civile.
Articolo 20 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione, l’esecuzione, l’invalidità del contratto di fornitura concluso tra il FORNITORE ed il COMMITTENTE, o comunque da esso derivanti, sarà in via esclusiva competente a decidere il Foro di …VICENZA …………………
Articolo 21 - TUTELA DATI PERSONALI
Per gli effetti della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati che le riguardano verranno utilizzati al fine esclusivo di dare esecuzione al presente Contratto o per adempiere ad obblighi di legge.
* Articolo 22 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Il COMMITTENTE si obbliga a non divulgare, copiare, trasmettere o utilizzare in altro modo disegni e modelli relativi alla fornitura e posa in opera di serramenti e accessori di cui al presente contratto.
*Articolo 23 - CLAUSOLA DI CEDIBILITÀ SUBORDINATA ALL’ASSENSO
Si conviene espressamente fra le parti che il credito derivante dal presente Contratto non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma. Inoltre, il presente Contratto non potrà essere oggetto di cessione, né totale né parziale, a terzi, senza il preventivo assenso scritto del COMMITTENTE.
Articolo 24 - PRIVACY
Il COMMITTENTE dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati ex Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed autorizza IL FORNITORE al trattamento dei propri dati personali anche sensibili ai sensi del Codice Privacy e successive modifiche ed anche al GDPR (Regolamento UE)
Allegati: allegato A Conferma d’Ordine
NUMERO CONFERMA ORDINE
Luogo e data ----------------------------------------------------
Il FORNITORE Il COMMITTENTE
Il COMMITTENTE ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. approva espressamente e specificamente le condizioni Generali di Contratto sopra riportate e, segnatamente, le seguenti clausole: Articolo 1 - oggetto del contratto, Articolo 2 – ordini, Articolo 3 - caratteristiche dei prodotti, Articolo 4 – trasporto e consegna, Articolo 5 – accettazione e verifica dei prodotti, Articolo 6 - vizi e difetti dei prodotti alla consegna, Articolo 7 - tempi di consegna, Articolo 8 – sospensione fornitura per cause di forza maggiore – recesso, Articolo 9 - sospensione dell’esecuzione della prestazione, Articolo 10 – garanzia, Articolo 11 – responsabilita’, Articolo 12 - posa in opera, Articolo 13 - pagamento della fornitura Articolo 14 – sconto in fattura art. 10 dl 34/2019, Articolo 15 - oneri a carico del committente, Articolo 16 - solve et repete (paga e poi chiedi), Articolo 17 - riserva di proprieta’– clausola risolutiva espressa, Articolo 18 - disposizioni varie, Articolo 19 - legge applicabile, Articolo 20 - foro competente, Articolo 21 - tutela dati personali, Articolo 22 – Clausola di riservatezza, Articolo 23 - Clausola di diniego di cedibilità; Articolo 24 – Privacy.
Letto, confermato e sottoscritto
Il FORNITORE Il COMMITTENTE