CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA PER L'ANZIANO" DI SANTADI
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X.xxx X.Xxxxxxx, 0 – C.F. 81003190923
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CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA PER L'ANZIANO" DI SANTADI
PARTE I – OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto della concessione
Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione a terzi della gestione globale della Comunità Alloggio per anziani avente sede in Santadi, denominata “Casa per l’Anziano”.
Ai sensi dell'art. 11 del D.P.Reg. 22.07.2008, n. 4, “Regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, la Comunità si configura quale struttura residenziale a carattere comunitario, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare ed assistere anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo. Ai sensi dell’art. 19 del D.P.G.R. 14/02/1989, n. 12, la comunità alloggio di Santadi può ospitare anche soggetti parzialmente autosufficienti.
Il servizio è volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali, di relazione e socializzazione degli anziani inseriti, nonché tutti gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili, e di tutte le spese di gestione della struttura (approvvigionamenti, riscaldamento, acqua, energia elettrica, ascensore, tributi vari, ecc.).
Tutti i servizi dovranno essere espletati nel pieno rispetto del presente Capitolato, del contratto, del Regolamento comunale "Casa per l'anziano" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2005 (che ha modificato quello approvato con C.C n. 41 del 29.11.2002) per le parti non incompatibili con il presente Capitolato, e delle proposte integrative e migliorative proposte dal concorrente che si aggiudicherà l’appalto.
Articolo 2 – Obiettivi e finalità del servizio
Le finalità della Comunità Alloggio per Anziani sono quelle indicate nella Legge Regionale del 23 dicembre 2005, n. 23 e più specificatamente nel suo “Regolamento di attuazione articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, approvato con X.X.Xxx. 22.07.2008, n. 4.
La Comunità Alloggio si impegna in particolare ad assicurare alla persona condizioni di vita adeguate alla sua dignità, garantendo e favorendo:
- il soddisfacimento delle esigenze primarie;
- il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica o il recupero delle capacità residue, attraverso l’organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno;
- il soddisfacimento delle esigenze di relazione e socializzazione;
- la promozione di relazioni interpersonali anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività e la partecipazione;
- la cura e la promozione delle relazioni con i familiari e la comunità circostante;
- il coinvolgimento degli ospiti nella gestione della comunità.
Il servizio di accoglienza per gli anziani deve essere parte integrante della Comunità, aperto al territorio, dinamico nella programmazione, partecipe delle iniziative sociali e culturali del paese, affinché gli ospiti non si sentano esclusi ed emarginati dal contesto sociale di appartenenza.
L’impresa aggiudicataria si impegna a conseguire gli scopi sopra enunciati garantendo la necessaria assistenza, ed evitando ogni forma di disadattamento e di emarginazione.
Art.3 – Destinatari del servizio
La Comunità Alloggio è destinata ad ospitare persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 65 anni di età, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti nel Comune di Santadi, con priorità agli inserimenti disposti dal Servizio Sociale del Comune. In caso di residuo numero di posti dopo soddisfatte le richieste dei cittadini di Santadi, potranno essere ammessi i non residenti, con precedenza per quelli residenti nell'ambito del Plus del Distretto Socio Sanitario di Carbonia.
Art. 4 – Sede dei servizi
Il Comune di Santadi per lo svolgimento del servizio concede, dietro corresponsione di un canone concessorio, la struttura sociale di sua proprietà, avente sede a Santadi in Piazza Repubblica,con la capacità ricettiva di cui all'art. 5 del presente Capitolato, attrezzata e arredata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La struttura é dotata dei seguenti impianti:
Per gli impianti elettrici normali e speciali:
linee elettriche principali di alimentazione dell'edificio e degli impianti;
quadri elettrici;
impianti elettrici interni;
impianti speciali di chiamata e telefono;
impianto ascensore;
montacarichi portavivande Per l'impianto idrico sanitario:
impianto di pressurizzazione idrica contenuto in apposito locale tecnico;
riserva idrica interrata;
Per l'impianto di riscaldamento e condizionamento:
gruppo termofrigorifero a ciclo reversibile a pompa di calore;
centrale termica completa a gas GPL per il riscaldamento e la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria;
unità terminali in ambiente, ventilconvettori;
La struttura è ubicata nel centro abitato ed è composta come da planimetria allegata (All. “A”), riportante le destinazioni d’uso dei singoli locali.
Art. 5 – Capacità ricettiva
La Comunità Alloggio ha capacità ricettiva di n.15 posti. Sono in corso di realizzazione i lavori di adeguamento della struttura per un ulteriore posto, a seguito dei quali e della necessaria autorizzazione, la capacità ricettiva sarà pari a n. 16 posti. I lavori in corso riguardano anche la realizzazione, in linea con la normativa regionale, di ulteriori due posti letto, per far fronte ai bisogni improvvisi di emergenza di coloro che si trovino in stato di grave ed urgente difficoltà temporanea, per un periodo massimo di 30 giorni, riservati prioritariamente a cittadini residenti a Santadi, in subordine a cittadini residenti nell'ambito del Plus del Distretto Sociosanitario di Carbonia ed infine a cittadini residenti altrove.
Art. 6 – Durata della Concessione
La concessione ha durata di 18 mesi decorrente dalla consegna del servizio, presumibilmente il 1° agosto 2017.
Al fine di tutelare le persone presenti nella Comunità Alloggio, qualora alla scadenza del contratto di concessione l’Amministrazione non avesse provveduto all’aggiudicazione per il periodo successivo, l’impresa è obbligata a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza dell’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per il nuovo affidamento, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 7 – Soggetti utilizzatori: modalità di ammissione e di dimissione
Le modalità di accesso ai servizi nella struttura sociale, i destinatari dei servizi, i criteri per l’ammissione e le dimissioni dalla Comunità Alloggio, le finalità, i diritti e i doveri degli utenti, sono disciplinati dal Regolamento comunale "Casa per l'anziano" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2005 (che ha modificato quello approvato con C.C n. 41 del 29.11.2002).
In particolare l’accesso alla struttura residenziale è di competenza del Comune di Santadi che provvederà in base a specifica graduatoria. L'esito delle domande utili all’ingresso in struttura verrà immediatamente comunicato al Concessionario.
In presenza di posti disponibili nella Comunità e purché non risultino richieste di inserimento da evadere, è ammesso l'accoglimento di ospiti, fino a un massimo di tre, su proposta del Concessionario, previo parere favorevole dell'assistente sociale del Comune di Santadi.
Art. 8 – Finanziamento della gestione
Tutti i servizi descritti nel presente Capitolato verranno svolti a cura e spese del Concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, ulteriori mezzi tecnici e personale.
Trattandosi di pubblico servizio, da gestire in regime di concessione, la controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente la struttura in uso e di sfruttare economicamente il servizio per tutta la durata della concessione; pertanto, per far fronte agli oneri di gestione il Concessionario farà affidamento sui proventi dell’attività svolta, derivanti dalla riscossione delle rette a carico degli utenti, provvidenze e/o finanziamenti che dovessero essere previsti dalla normativa nazionale o regionale in materia.
Qualora nel corso della concessione venisse meno la domanda di inserimento in Comunità, il servizio cesserebbe di fatto e il Concessionario non potrebbe pretendere, anche in tale evenienza, alcun compenso o indennizzo da parte dell’Amministrazione Concedente.
La presenza di un numero di ospiti inferiore a quella massima non comporta alcun impegno finanziario del Comune di Santadi nei confronti del Concessionario.
Il Concessionario si assume pertanto il rischio operativo derivante dalla gestione complessiva del servizio oggetto della presente concessione.
Art. 9 – Retta mensile
Le rette mensili a carico dell'utenza, rappresentano il corrispettivo per il Concessionario per il servizio offerto nella Comunità Alloggio. La retta deve intendersi onnicomprensiva di tutti i servizi ivi offerti.
Le rette sono quelle definite da deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 02.02.2017, nello specifico:
• € 1.400,00 + IVA se dovuta, per gli utenti autosufficienti residenti nel Comune di Santadi;
• € 1.500,00+ IVA se dovuta, per gli utenti autosufficienti non residenti nel Comune di Santadi.
• € 1.500,00+ IVA se dovuta, per gli utenti parzialmente autosufficienti residenti nel Comune di Santadi.
• € 1.600,00+ IVA se dovuta , per gli utenti parzialmente autosufficienti non residenti nel Comune di Santadi.
Gli utenti versano direttamente al Concessionario, la retta mensile dovuta.
Per i fruitori di contributi da parte di terzi (Comune), il contributo medesimo sarà versato direttamente dal terzo.
In nessun caso il Concessionario deve farsi rilasciare delega per la riscossione della pensione o delega su qualsiasi bene di proprietà degli ospiti della struttura residenziale.
Art. 10 – Canone concessorio
Il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale un canone concessorio annuo da determinarsi con offerta in aumento rispetto alla base d’asta fissata in € 10.125,00 (diecimilacentoventicinque/00) annue + IVA se dovuta.
Il canone annuo di concessione sarà pari al prezzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
Il Concessionario dovrà versare il canone annuo di concessione a far data dal giorno di consegna della struttura.
Il pagamento del canone annuale così determinato verrà corrisposto al Comune, oltre all’IVA di legge se ed in quanto dovuta, in quattro rate trimestrali anticipate entro il 30 di ogni mese precedente il trimestre di riferimento. Nel caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi moratori nei termini di legge.
Art. 11 – Importo complessivo della concessione
Il valore stimato della concessione calcolato (art. 167, D.lgs. 50/2016) basato sull’importo totale pagabile per l’intero periodo di concessione, al netto dell’IVA, comprensivo del canone di concessione a base di gara e comprendente l’intero flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per la massima capacità ricettiva per tutta la durata prevista e per l'importo medio della retta, diversificato per residenti/non residenti, ammonta a complessivi € 447.187,50 Importo medio = (€ 1.400,00 + € 1.500,00 + € 1.500,00 + € 1.600,00):4 = € 1.500,00
Importo complessivo = [( € 1.500,00 X 16) X 18] + € 15.187,50 = € 447.187,50.
Art. 12 – Consegna della struttura
La consegna al Concessionario della struttura e delle dotazioni di proprietà del Comune è formalizzata mediante apposito verbale di ricognizione sottoscritto tra le parti.
Il verbale costituisce la consegna in carico al Concessionario di quanto sopra; l’atto farà prova dello stato dell’immobile al momento della consegna, con relative pertinenze e dotazioni.
Il verbale dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni durante il rapporto di concessione.
Dal giorno della consegna il Concessionario è costituito custode, esentando il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare a cose e persone per comportamento negligente, da trascuratezza nella manutenzione, da ogni altro abuso che possano derivare dal fatto od omissioni di terzi.
E’ espressamente vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nel presente Capitolato o la modifica della destinazione d’uso degli spazi presenti.
Eventuali modifiche tese al miglioramento della struttura e del servizio dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate.
Ogni miglioria sarà a beneficio dell’Amministrazione senza diritto ad alcun risarcimento.
Qualora invece detti interventi siano stati eseguiti dall’Amministrazione Comunale, con l’apporto di finanziamenti pubblici o del proprio bilancio, ciò potrà comportare una maggiorazione del canone proporzionata alla miglioria realizzata.
Il rilascio delle concessioni per la realizzazione delle modifiche e degli interventi di cui al comma precedente sarà subordinato alla stipula di apposita convenzione con la quale verranno stabiliti i relativi termini.
Art. 13 ─ Scadenza della concessione e riconsegna dell’Impianto
Al temine del periodo contrattuale ovvero in caso di riconsegna anticipata a qualsiasi titolo della struttura, quanto ricevuto deve essere riconsegnato dal Concessionario al Comune in perfetta efficienza, come da apposito verbale di inventario, salvo il normale deterioramento per l’uso, con facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni provocati da incuria o negligenza da parte del Concessionario, compresi i danni provocati dagli utenti. A tal fine contestualmente sarà effettuata una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento derivante dall’uso della struttura, per documentare i consumi arretrati eventualmente non pagati alle Aziende erogatrici e quanto altro necessario per un corretto cambio gestionale.
Sono a carico del Concessionario la chiusura delle utenze e la risoluzione dei contratti di allacciamento delle utenze di energia elettrica, acqua, telefono, gas, ecc.
Prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire l’immobile in uno stato di manutenzione adeguato.
Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tra le parti sull’ammontare del danno, la quantificazione può essere demandata al giudizio insindacabile di un perito nominato dal Tribunale di Cagliari con onere a carico di ambo le parti in ugual misura.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al referente comunale tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento delle proprie attività, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del Concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Comune.
Il Concessionario deve rimuovere, a propria cura e spese, le opere non autorizzate, con le modalità stabilite dal Comune, ripristinando lo status quo ante.
In caso contrario il Comune provvede alla rimozione con addebito della spesa al Concessionario.
In caso di ritardata o mancata restituzione, il Concessionario si rende responsabile dei danni conseguiti nei confronti del Comune e questi si riserva di agire per la tutela dei propri diritti e del proprio patrimonio.
Art. 14 ─ Pareri, autorizzazioni
Il Comune di Santadi è titolare di specifica autorizzazione al funzionamento della struttura oggetto del presente Capitolato, rilasciata con Determinazione n. 22/ P.S. del 14.01.2005 del Direttore del Servizio delle Politiche Sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna. L'autorizzazione è rilasciata per ospitare 15 anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
Allo stato attuale sono stati avviati i lavori per incrementare il numero fino a 16, più n. 2 posti per ospiti temporanei per un massimo di 30 giorni.
A conclusione dei lavori l'autorizzazione esistente sarà aggiornata alla nuova situazione.
PARTE II - GESTIONE DEL SERVIZIO
Art. 15 ─ Attività del Concessionario
Le attività richieste al Concessionario, che dovranno essere svolte mediante la propria organizzazione, con oneri a suo carico, con propri capitali, personale e ulteriori mezzi, sono le seguenti:
a) gestione organizzativa, funzionale e tecnico-manutentiva della Comunità Alloggio per anziani, cosi come dettagliata al successivo art. 16;
b) gestione tecnico-manutentiva;
c) gestione di servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.
Articolo 16 - Gestione organizzativa, funzionale e tecnico-manutentiva della struttura
Il Concessionario deve avere una struttura aziendale tale da garantire i requisiti organizzativi minimi sottoelencati ed erogare all’utenza, con continuità nell’arco delle 24 ore giornaliere e per tutto l’anno, i servizi e le prestazioni appresso indicate, implementabili in sede di offerta con proprio progetto tecnico organizzativo da redigere in modo dettagliato ed esaustivo con riferimento a:
- piano delle attività giornaliere dei vari servizi;
- sistema di programmazione delle attività periodiche di pertinenza assistenziale e dei servizi alberghieri;
- obiettivi e risultati da raggiungere e relativi indicatori e strumenti di controllo;
- strumenti proposti per la gestione del servizio.
Il Concessionario è tenuto a redigere, per ogni anziano inserito nella struttura, il Piano Personalizzato di Assistenza (PPA) a seconda delle problematiche e delle esigenze personali, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 23.12.2005, n. 23, dell'art. 27 del D.P. Reg. 22.07.2008, n. 4 e del punto 1.2.4 dell’allegato alla Delibera di
G.R. n. 33/36 del 8/8/2013 approvata in via definitiva con Delibera di G.R. n. 50/17 del 03.12.2013.
I PPA relativi agli ospiti della Comunità Alloggio devono prevedere tutte le prestazioni atte al recupero, allo sviluppo delle potenzialità e/o al mantenimento delle capacità specifiche di ogni singola persona e all'integrazione della medesima Comunità nella vita sociale del territorio in cui è ubicata.
Il PPA deve essere valutato, condiviso e sottoscritto dal servizio sociale del Comune di residenza dell'ospite (nel caso di invio da parte del Comune) e dai famigliari o da chi ha la sua rappresentanza legale, e deve essere corredato da un sistema di valutazione integrata e periodica rapportata ai relativi obiettivi. La valutazione ha cadenza non superiore al trimestre e in base all'esito il Concessionario procede alla eventuale revisione e adeguamento del Piano Personalizzato.
Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare la struttura in modo corretto e nel rispetto del Regolamento interno di funzionamento da predisporre ai sensi dell’art. 27, del D.P.G.R. 28.07.2008,
n. 4, da presentare prima della stipula del contratto.
E’ facoltà del Concedente richiedere, in qualsiasi momento ed in presenza di motivate necessità, una revisione di tale regolamento.
Il Concessionario dovrà inoltre adottare la carta dei servizi in conformità alle disposizioni fissate dall’art. 39 della legge regionale 23.12.2005, n. 23, dall’art. 27, del D.P.G.R. 28.07.2008, n. 4 e nel punto
1.2.9 sui requisiti minimi generali delle strutture sociali, dell’allegato alla Delibera di G.R. n. 33/36 del 8/8/2013 approvata in via definitiva con Delibera di G.R. n. 50/17 del 03.12.2013.
Il Concessionario dovrà predisporre e tenere sempre presenti nella struttura sociale:
- un registro degli ospiti che contenga i nominativi degli utenti e di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico ed indirizzo. Il registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura e deve essere mostrato, su richiesta, ai soggetti che effettuano la vigilanza;
- un registro del personale impiegato, un registro dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato e un registro dei tirocinanti o alunni in regime di "alternanza scuola - lavoro", sistematicamente aggiornati;
- un apposito registro delle presenze giornaliere, timbrato e firmato in ogni pagina dal Coordinatore della struttura. Il personale del Concessionario, i soggetti volontari e gli alunni dovranno apporre la propria firma all’ingresso e all’uscita indicando l’orario relativo;
- diario giornaliero delle attività svolte;
- registro infortuni e registro delle visite dei soggetti esterni;
- numeri di pronto intervento.
- il Regolamento interno di funzionamento della Comunità Alloggio;
- la Carta dei Servizi.
- tutti i documenti specificati nel presente Capitolato.
Per ogni ospite sarà predisposta la seguente documentazione:
- Cartella personale dell’utente contenente i dati anagrafici, sociali, la documentazione amministrativa e sanitaria che lo riguarda, ivi compreso il nome e il numero di telefono del proprio medico personale, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del/i familiare/i referente/i, l’elenco cronologico dei dati, informazioni, riflessioni e considerazioni;
- Piano personalizzato di assistenza.
16.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI
Per lo svolgimento dei servizi il Concessionario, dovrà fare riferimento agli standard vigenti in materia di personale e alle qualifiche riconosciute dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Legislazione Nazionale e Regionale vigente. Utilizzerà le figure professionali adeguate, garantendo che il rapporto numerico fra utenti e operatori sia coincidente con quanto stabilito dalla vigente legislazione.
Dovranno essere, in ogni caso garantite le seguenti professionalità:
• Il Rappresentante legale del Soggetto Concessionario con responsabilità diretta ed indiretta per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi;
• Un Coordinatore di struttura presente almeno 6 ore settimanali.
Il Coordinatore deve essere in possesso dei requisiti di studio ed eventualmente di comprovata esperienza previsti nella Deliberazione Regionale n. 33/36 del 08.08.2013. Deve inoltre possedere un’ esperienza nei servizi alla persona, con funzioni di coordinamento, ulteriore rispetto a quella eventualmente utile secondo tale Deliberazione per l' acquisizione del titolo professionale, e maturata in un periodo non concomitante con quest'ultima, di almeno 3 anni;
• Operatori socio-sanitari (OSS) in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti anziani e comunque non inferiore ad un operatore socio-sanitario ogni 8 ospiti. Qualora il numero degli ospiti sia inferiore a 16 ma superiore a 8 ospiti le ore di assistenza dell’OSS possono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti.
Gli OSS devono possedere un' esperienza professionale maturata nei servizi di cura alla persona di almeno 2 anni;
• Personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti, ecc…), nel numero di 2 unità.
Il Personale ausiliario d e v e p o s s e d e r e un' esperienza professionale maturata nelle strutture di servizi di cura alla persona di almeno 1 anno;
• Educatori Professionali con presenza programmata per le attività più significative della vita comunitaria per almeno 30 ore settimanali.
Gli Educatori Professionali devono possedere un’ esperienza professionale di almeno 2 anni;
• Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di un operatore che in caso di emergenza si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.
Possono, inoltre, essere utilizzati altre risorse quali volontari e tirocinanti, che però non possono operare in sostituzione del personale della Comunità Alloggio per anziani.
Le mansioni delle figure professionali saranno indicate in sede di gara dagli aspiranti alla gestione che potranno, in aggiunta a quelle indicate, individuare ulteriori figure professionali atte a garantire un miglior servizio.
Il Concessionario si obbliga ad ottemperare anche alle eventuali future disposizioni normative che implichino adeguamento del personale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa pieno ed esplicito riferimento alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L. R. della Sardegna n. 23/2005, al R egolamento di attuazione della stessa, D.P.G.R. 4/2008, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n. 33/36 del 8.08.2013 resa definitiva dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 50/17 del 03.12.2013.
16.2. PRESTAZIONI SANITARIE
L’assistenza sanitaria di base è garantita dai medici presenti nel territorio comunale e dalle strutture della ASL secondo modalità e forme previste dalla legislazione vigente.
·
In particolare il Concessionario dovrà:
• chiamare, in caso di necessità o all’occorrenza, il medico di fiducia dell’ospite;
• prestare all’ospite le necessarie cure come prescritte dal medico;
• curare l’approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico curante secondo le sue indicazioni;
• organizzare, su ordine del medico curante o della guardia medica, l’eventuale trasporto dell’ospite in ospedale e mantenere costanti i rapporti con lo stesso durante la degenza; il Concessionario dovrà garantire, in assenza di familiari, l’assistenza minima richiesta per il rispetto della dignità della persona (ad es. la consegna giornaliera della biancheria pulita);
• Servizio di trasporto e accompagnamento per visite specialistiche anche al di fuori del territorio comunale, quando non sia possibile il coinvolgimento della rete parentale;
• accertarsi che gli ospiti sottoposti a particolari diete seguano il regime alimentare indicato dal medico prescrivente;
• informare con tempestività i parenti in caso di pericolo di vita o grave infermità dell’ospite e comunque al verificarsi di ogni situazione patologica.
L’assistenza medica di base è garantita dal medico di Medicina generale che ha in carico l’utente e l’assistenza medica specialistica viene garantita ed erogata dal Servizio Sanitario Regionale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
Tutte le spese sanitarie non gratuite o non soggette a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, saranno a carico dell’ospite, le spese relative all’acquisto di medicinali non compresi nella fascia A saranno a totale carico degli ospiti, loro familiari o referenti.
16.3. SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE
Il Concessionario deve avere una struttura tale da garantire con continuità i servizi e le prestazioni di seguito esemplificate a titolo non esaustivo:
• coordinamento generale della Comunità Alloggio;
• Servizio di assistenza e tutela della persona 24h su 24h;
• Interventi di tipo alberghiero e servizi generali (vitto, alloggio, lavanderia, stireria, rammendo, pulizie generali, etc. );
• Cura dell’igiene della persona;
• l’accompagnamento degli ospiti nelle visite esterne, previste nell’ambito dei piani assistenziali o dai programmi di animazione e ricreazione;
• Trasporto e accompagnamento all’interno del paese per piccole commissioni;
• Personalizzazione degli ambienti al fine di creare un luogo accogliente e il più possibile familiare;
• Interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che favoriscano l’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
• Azioni finalizzate all’acquisizione ed al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive e relazionali e dell’autonomia personale;
• Azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
• Programmazione di qualsiasi intervento assistenziale necessario al benessere dell’ospite;
• La custodia e la sorveglianza finalizzata a garantire l’accesso alla struttura da parte dei familiari o di terzi negli orari consentiti, salvaguardando la sicurezza interna.
Nell' espletamento dei servizi il personale si deve rapportare con l’ospite, rispettando la sua riservatezza e la sua personalità, valorizzando la persona attraverso una particolare cura dell’aspetto fisico e promuovendo il rispetto del suo patrimonio culturale, etico e spirituale. L’attività si deve conformare il più possibile ai ritmi e alle abitudini della persona, compatibilmente con le esigenze della comunità, garantendo altresì una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ognuno con apposite e flessibili differenziazioni. Devono essere attivati interventi idonei alla stimolazione e alla promozione della persona, soprattutto in riferimento all’alimentazione, all’igiene e come risposta ai bisogni psicosociali. L’organizzazione della giornata deve essere tale da soddisfare i bisogni di rapporti sociali; favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazioni culturali e di creatività dei soggetti; deve essere posta particolare attenzione alle esigenze degli ospiti, anche attraverso interventi alla persona mirati al soddisfacimento delle necessità personali (supporto nell’igiene e nella cura della persona, ecc.).
16.3.1. SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Il Concessionario è tenuto a garantire, di norma, in base alle effettive esigenze degli utenti accolti presso la Struttura e nel rispetto di quanto specificamente previsto nel presente Capitolato d’oneri:
a) la preparazione, fornitura e somministrazione di:
- prima colazione
- pranzo
- due piccole merende al giorno
- cena
b) la fornitura di generi alimentari.
La somministrazione dei pasti comporta lo svolgimento quotidiano delle seguenti prestazioni:
- apparecchiatura dei posti a tavola;
- distribuzione delle pietanze utilizzando le apposite stoviglie;
- pulizia delle attrezzature e degli ambienti cucina e sala da pranzo; lavaggio e rigoverno stoviglie e pentole.
Il menù giornaliero sarà determinato secondo una tabella dietetica predisposta dal Concessionario e approvata dal Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della ASL competente
Il menù giornaliero sarà determinato secondo una tabella dietetica predisposta dal Concessionario e approvata dal Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della ASL competente.
Il menù sarà presentato con cadenza settimanale e prevederà sempre una scelta di primi, di secondi e contorni con rispetto delle tradizioni gastronomiche locali;
Le derrate alimentari fornite e utilizzate devono se possibile prevedere i seguenti alimenti:
- utilizzare la frutta di stagione, prodotti non surgelati, forniture a “Km zero” di alimenti locali quali prodotti caseari e di preparazioni a base di carne locale, prodotti ove possibile a filiera corta (cioè l’impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco e abbiano ridotto al minimo i passaggi commerciali tra produttori e consumatori), uso di produzioni biologiche e a denominazione di origine (formaggi, carni di bovini allevati a pascolo, salumi e insaccati di filiera, olio). Non possono essere impiegati o consegnati alimenti che riportino sull’etichetta l’indicazione “contiene OGM”.
- avere la denominazione di vendita secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti;
- avere una corretta etichettatura facilmente leggibile, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (elenco degli ingredienti in ordine decrescente, quantitativo netto, data di produzione e di confezionamento per gli alimenti per i quali è previsto, data di scadenza, modalità di conservazione e di utilizzazione, istruzioni per l’uso, luogo di origine e di provenienza con nome o ragione sociale del fabbricante o confezionatore con indirizzo completo);
- possedere imballaggi integri e idonei senza alcun segno di deterioramento;
- per i surgelati non sono ammessi prodotti che abbiano subito uno scongelamento anche parziale.
Il menù sarà affisso nella sala da pranzo e comunicato per tempo agli ospiti; sarà inoltre oggetto di consultazione con il Consiglio di rappresentanza del Centro istituito ai sensi del Regolamento comunale "Casa per l'anziano" approvato con C.C. approvato con Deliberazione C.C. n. 41 del 29.11.2002 e aggiornato con Deliberazione C.C. n. 52 del 29.12.2005.
Tutti gli ospiti hanno diritto ad eguale trattamento per il vitto. Eventuali trattamenti speciali, per motivi di salute, debbono essere prescritti dal medico di fiducia e devono essere assicurati senza costi aggiuntivi a carico dell’utente.
Nei giorni di festa verrà garantito un pranzo speciale che rispecchi i desideri espressi dagli ospiti della struttura. I giorni di festa stabiliti sono: Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, Festa del Santo Patrono, l’Assunta (Ferragosto), Tutti i Santi, l' Immacolata.
In occasioni particolari (es. Natale, Xxxxxx, ricorrenze) il gestore deve fornire tovagliato che sottolinei l’importanza del giorno di festa.
La somministrazione dei pasti deve avvenire immediatamente e successivamente alla loro produzione, preparazione e confezionamento. La consumazione dei pasti avverrà nella sala da pranzo, sarà consumato in camera in caso di giustificato motivo previa autorizzazione del responsabile.
Il personale impiegato deve essere in possesso delle idonee qualifiche, del libretto sanitario e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
La buona conservazione delle derrate immagazzinate sarà di esclusiva competenza e responsabilità del Concessionario, al quale sarà imputato ogni caso di riscontrata avaria delle derrate stesse. Nella eventualità di divieto, da parte del Comune, all’impiego di merci acquistate dal Concessionario e ritenute inidonee, quest’ultimo dovrà provvedere all’immediato ritiro e sostituzione delle stesse. Tutte le attività del servizio di ristorazione dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 155/1997 e s.m.i.
16.3.2. SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA
Il servizio di lavanderia ha per oggetto:
- la fornitura, lavaggio, stiratura e piegatura di biancheria piana (piana (lenzuola, federe, traverse, coprimaterasso, copriletto, coperte, tovaglie, coprimacchie, asciugamani, teli bagno, tende etc.), e piccola manutenzione, prevedendo l’utilizzo di prodotti biodegradabili;
- il lavaggio, asciugatura e stiratura della biancheria personale e degli indumenti degli ospiti;
- Pulizia ed igienizzazione dei materassi e dei cuscini, con modalità e tempi rispondenti a garantire il massimo rispetto delle norme igieniche e la buona conservazione dei medesimi.
Resta inteso che i capi smarriti, sciupati o resi inutilizzabili dalla lavatura o dalla stiratura devono essere sostituiti/rimborsati all’anziano e/o alla sua famiglia.
Il Concessionario ha l’obbligo di trattare la biancheria piana ed i capi personali degli ospiti con detersivi ed additivi che devono essere a norma di legge, idonei ad assicurare la necessaria morbidezza nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle o altro. In particolare il Concessionario deve garantire un’ottimale disinfezione dei capi utilizzando i trattamenti più opportuni secondo la tipologia dei medesimi.
Nell’espletamento del servizio in favore degli ospiti della Comunità Alloggio si osserverà una frequenza stabilita secondo la valutazione del Concessionario in funzione dell'interesse dell'ospite.
Specifiche relative al lavaggio della biancheria personale degli ospiti e servizio guardaroba:
Il Concessionario dovrà assicurare il lavaggio e la stiratura della biancheria e degli indumenti ad uso personale degli ospiti garantendo altresì che i capi risultino sempre in perfetto stato d’uso.
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità di seguito specificate:
- il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d’arte, prevedendo anche la riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati e piegati;
- gli stessi dovranno essere perfettamente rammendati, completi di bottoni o altri sistemi di chiusura e privi di qualsiasi macchia;
- gli indumenti personali degli ospiti dovranno essere identificabili mediante l’apposizione di xxxxxxxxx interne contenenti le iniziali o simboli. A questo adempimento dovranno provvedere gli ospiti a proprie spese;
- il servizio dovrà essere svolto regolarmente, secondo il programma di esecuzione proposto dall'operatore economico in sede di offerta tecnica.
16.3.3. SERVIZIO DI PULIZIA
Per assicurare un alto grado di igiene ambientale e per abbattere i rischi di infezione, sempre latenti in strutture comunitarie, nonché per garantire un corretto mantenimento dell’estetica dei luoghi, sono previsti i seguenti interventi da ritenersi meramente indicativi e non esaustivi:
a. la pulizia con frequenza giornaliera dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, per i seguenti locali: camere da letto, servizi igienici, ingressi, parti comuni, scale, soggiorni, cucina, ripostigli;
b. Operazioni da eseguirsi con modalità e tempi rispondenti a garantire, costantemente, il massimo rispetto delle norme igieniche:
• sanificazione cucina e servizi igienici (piastrelle, pavimenti, arredi esterni, sanitari, ecc.) intesa come intervento che, oltre all’azione detersiva della pulizia, impiega un insieme di metodiche per rendere i diversi spazi abitativi privi di rischi che l’eventuale presenza di elementi inquinanti possano determinare. Non solo, dunque, rimozione dello sporco ma rimozione delle fonti patogene;
• pulizia corpi riscaldanti;
• disinfezione pavimenti;
• lavaggio vetri, telai, infissi, davanzali;
• pulizie a fondo delle camere;
• spolveratura ad umido di griglie di aspirazione, contro soffittature e apparecchi di illuminazione;
• aspirazione polvere poltrone in tessuto, divani, sedie;
• pulizia straordinaria, con lavaggio e sanificazione, di poltrone, divani e tendaggi;
• lavaggio a fondo di tutti i locali;
• lavaggio di tutte le superfici lavabili previo spostamento di tutti i mobili e le suppellettili.
Gli orari di intervento devono rispettare le esigenze della struttura affidata e comunque devono essere tali da non costituire intralcio alle normali attività della struttura.
16.3.4. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Il servizio dovrà essere eseguito nei locali interni e nelle aree esterne con una programmazione degli interventi da articolare in sede di gara.
16.3.5. RACCOLTA RIFIUTI
Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e al loro conferimento secondo quanto stabilito dal Comune di Santadi, con procedura porta a porta secondo i giorni stabiliti dal calendario comunale e nel rispetto dell'apposita disciplina.
16.3.6. SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
E’ garantita l’organizzazione del servizio di accompagnamento degli ospiti, con il personale facente parte della struttura: es. visite mediche o piccole commissioni, presidi ospedalieri, ed eventualmente altre esigenze.
L’utente sarà accompagnato gratuitamente per visite mediche urgenti e ricoveri ospedalieri, entro un raggio di sessanta chilometri dal Comune di Santadi.
I servizi di accompagnamento fuori dal Comune di Santadi, per la risoluzione di incombenze personali di tipo amministrativo o per altri motivi personali (visite ad amici e a familiari, gite e visite di piacere) sono esclusi dal presente Capitolato e regolati direttamente fra il soggetto gestore e l’ospite.
16.3.7. INTERVENTI E AZIONI DI ANIMAZIONE E RICREATIVE
Il servizio ha riguardo alle azioni finalizzate al potenziamento di abilità individuali che favoriscano l'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive e relazionali e dell’autonomia personale, e a quelle culturali, formative e/o ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale.
I programmi potranno essere collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. Le attività proposte devono costituire una opportunità in risposta ai bisogni di ciascun ospite individuati nel PPA.
L’attività dovrà essere svolta da un educatore professionale e garantita per almeno 30 ore settimanali.
Sarà cura del Concessionario programmare ed organizzare eventi e manifestazioni all’interno della struttura che coinvolgano la comunità di Santadi, anche in collaborazione con l’amministrazione comunale, nonché con le Associazioni locali, parenti e volontari.
16.3.8. COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI. VISITE DI FAMILIARI/AMICI/ECC..
L’anziano accolto nel servizio è portatore di relazioni familiari ed amicali significative per il suo benessere. Riconoscendo l’importanza di tali relazioni è indispensabile che il servizio le consideri fondamentali, sia nella fase di valutazione, che in quella di definizione, implementazione e verifica del progetto assistenziale dell’anziano. Prima di procedere ad un inserimento, il Referente della comunità invita l’anziano e la sua famiglia a prendere visione della struttura e delle attività che il servizio organizza per fornire gli elementi
necessari di conoscenza che determinino una scelta consapevole e per facilitare un’accoglienza positiva. Il progetto raggiunge i risultati attesi nella misura in cui non solo gli stessi sono stati condivisi da tutti gli “attori” coinvolti, ma anche quando si raggiunge coerenza e continuità tra le azioni intraprese dal servizio. Per raggiungere questo obiettivo il servizio deve costruire un rapporto basato sullo scambio d’informazioni, sull’ascolto reciproco e sul coinvolgimento costante delle reti familiari e amicali nella vita del Servizio. Le relazioni e le comunicazioni con i parenti vanno curate con continuità: il Concessionario aggiorna periodicamente i familiari sull’andamento del progetto e sulle condizioni dell’anziano.
Il familiare va tempestivamente informato su eventi critici improvvisi o particolarmente rilevanti per lo stato di salute psico-fisico dell’anziano, anche in relazione a specifiche segnalazioni contenute nel Progetto Assistenziale Individualizzato. Deve essere favorito l’accesso libero dei familiari e degli amici nelle parti comuni della struttura, secondo orari conciliabili con l'organizzazione complessiva della struttura, così come devono essere previsti momenti di coinvolgimento dei medesimi alla vita del servizio (per esempio consumare il pasto con l’anziano, concordandolo in tempo utile), compatibilmente con il rispetto delle regole di vita comunitaria.
I parenti e gli amici, potranno accedere alla struttura e far visita ai loro cari, potranno accedere alle camere private dei familiari e trascorrere del tempo presso la struttura, sempre nel rispetto degli altri ospiti e delle loro esigenze.
Su richiesta di un familiare e previa autorizzazione del responsabile della struttura l’anziano ospite potrà trascorrere una giornata all’esterno in compagnia dei parenti i quali ne saranno, in quel frangente, garanti e vigilanti.
16.3.9. SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE
La struttura, con il proprio personale, aiuterà gli ospiti a compilare moduli e richieste ad uso amministrativo e curerà l’accesso ai programmi di assistenza e sostegno. Dovrà essere garantito il disbrigo di commissioni di vario genere, quali il ritiro o l’inoltro della corrispondenza, piccoli acquisti, accompagnamento per la riscossione della pensione, adempimenti presso banca, posta e altri uffici in ambito comunale.
16.3.10. SERVIZIO RELIGIOSO
Nella struttura residenziale dovrà essere assicurato il rispetto di ogni credo religioso.
16.3.11. MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario si impegna a custodire ed a mantenere in buono stato ed efficienti, con interventi di manutenzione ordinaria, i beni ad esso concessi in uso, ad utilizzare gli stessi per il servizio di cui al titolo di gara e a consegnare detti beni al Comune alla scadenza o comunque alla revoca del contratto, in buone condizioni (cioè compatibili con la normale usura). In particolare dovrà essere garantita la manutenzione della struttura, degli impianti, delle attrezzature.
La manutenzione ordinaria, deve essere effettuata secondo le procedure e modalità previste dalla vigente normativa e comunque in modo tale da assicurare la regolare funzionalità della struttura e degli impianti. Essa dovrà essere effettuata nel rispetto della regola d’arte e comunque sulla base di un programma di manutenzione periodica che dovrà essere portato preventivamente a conoscenza del concedente.
Il Concessionario ha l’obbligo di individuare e nominare a proprie spese il responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/1993 ed a darne comunicazione al Concedente, nonché a richiedere per gli stessi le visite periodiche di legge all’Ente di competenza.
Il Concessionario dovrà, ai sensi dell’articolo 15 del DPR 162/1999 affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”.
Il Concessionario relativamente all'esercizio dell'impianto di condizionamento dovrà adottare tutte le procedure e misure previste nel D.P.R n° 43 del 27.01.2012, nei Regolamenti CE 842/2006, CE 1516/2007, e dotarsi di libretto di impianto in conformità al D.M. 10.02.2014.
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree assegnate. Per manutenzione ordinaria si intendono:
• gli interventi programmati per la verifica periodica del buono ed efficiente stato della struttura e degli impianti;
• gli interventi a carattere di urgenza per la riparazione di guasti o di inconvenienti occorsi ai medesimi, comprensivi di manodopera ed eventuale necessaria sostituzione di parti o pezzi.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- manutenzione dell’impianto di climatizzazione/riscaldamento, dell’impianto idrico-sanitario, dell’impianto elettrico, gas, etc.;
- effettuazione dei controlli e manutenzione dei dispositivi antincendio;
- manutenzione dei manufatti edili ed elementi di finitura;
- manutenzione dell’impianto di ascensore a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata;
- piccole riparazioni, verniciatura portoni di ingresso, cambio vetri rotti, riparazione rubinetteria, sostituzione lampadine ecc.;
- nelle aree esterne: manutenzione, sfalcio dell'erba, potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi;
Il Concessionario dovrà garantire le prestazioni manutentive sopra indicate, e tutte le altre, se pur non esplicitamente menzionate, che si renderanno necessarie per il mantenimento della piena efficienza del corpo edilizio, degli impianti o l’adeguamento degli stessi alle normative e adempimenti tecnici, e di tutti i beni oggetto del Capitolato.
Presso la struttura deve essere tenuto e aggiornato un registro dove saranno annottati gli interventi sopra indicati, con l’indicazione della data in cui è stato effettuato l’intervento, il nominativo dell’impresa che lo ha eseguito e la firma del Coordinatore della Comunità.
Per manutenzione straordinaria si intende:
Interventi relativi a opere murarie, adeguamento impianti, modifiche strutturali, sostituzione di elettrodomestici e arredi e quant'altro classificato tale dalla vigente normativa.
E’ a carico del Comune la manutenzione straordinaria, ad esclusione di tutti gli oneri derivanti da danni conseguenti a negligenza, nonché a un uso improprio dei locali e delle attrezzature da parte del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (esclusa la manutenzione ordinaria) finalizzati al miglioramento dell’immobile o richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto dovranno essere concordati preventivamente con il Comune, che si farà carico, per quelli richiesti per legge, direttamente della loro realizzazione o autorizzerà l'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal Concessionario assumendone il relativo onere.
Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli interventi di miglioria dell’immobile, da parte di soggetti pubblici o privati, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al Comune.
Articolo 17 - Manutenzione ed implementazione attrezzature, arredi e suppellettili
All’atto della consegna della struttura il Concessionario prende in carico tutte le dotazioni ivi presenti e tutte le attrezzature.
In tale sede verrà redatto in contradditorio un inventario-verbale di ricognizione nel quale dovrà essere precisato lo stato d’uso delle attrezzature e degli arredi e suppellettili.
Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzatura o arredi o suppellettili.
Il Concessionario ha l’obbligo di dare al referente del Comune comunicazione preventiva alla dismissione dei beni ricevuti, per la loro alienazione/smaltimento.
Il Concessionario ha l’obbligo di dotarsi delle ulteriori attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle attività previste dal Capitolato qualora quelle ricevute in consegna non siano ritenute sufficienti.
Al termine della Concessione le attrezzature acquistate dal Concessionario saranno cedute gratuitamente al Comune e diverranno di sua proprietà.
E’ fatto divieto al Concessionario di apportare modifiche, sostituzioni o trasformazioni degli arredi, degli elettrodomestici e delle attrezzature senza avere acquisito preventivamente l’autorizzazione a procedere da parte dell’Amministrazione Comunale. Al termine della concessione il Concessionario deve redigere un inventario, da consegnarsi all’Amministrazione Comunale, di tutti gli arredi e le attrezzature della struttura con l’indicazione dello stato di conservazione e di funzionamento dei medesimi. Deve altresì assumersi gli oneri per ripristinare quei presidi eventualmente mancanti o danneggiati.
Art. 18 - Partecipazione degli ospiti alla gestione della struttura
Al fine di garantire la massima partecipazione degli anziani ospiti alla vita delle struttura, affinché gli stessi si sentano coinvolti nelle decisioni che verranno prese, si dovrà costituire un “comitato interno degli ospiti”.
Gli anziani ospiti eleggeranno n. 3 loro rappresentanti che potranno partecipare alle riunioni di programmazione e potranno in qualsiasi momento farsi portavoce delle diverse esigenze, presentare richieste ed iniziative in merito a qualsiasi aspetto della gestione.
Il comitato potrà riunire in assemblea tutti gli ospiti e potrà disporre di uno spazio riservato dove incontrarsi.
Art. 19 - Coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e/o altre associazioni del territorio.
Il Concessionario dovrà incentivare la collaborazione con le organizzazioni di volontariato e/o altre Associazioni presenti nel Territorio ai sensi della L. n°266/91, della L.n° 328/2000 e della L. R. n°23/ 2005, valorizzando l’apporto che le stesse sono in grado di fornire.
Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere definite nell’ambito di apposita convenzione tra il Concessionario ed i rappresentanti delle organizzazioni e/o associazioni secondo le modalità di legge.
L’utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture.
I volontari devono portare ben visibile un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura dove devono essere indicati il nome e la qualità rivestita.
Deve essere adottata specifica assicurazione relativa alla loro attività interna alla struttura residenziale.
Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere programmate e regolamentate e certificate in appositi registri .
Nella struttura dovrà tenersi inoltre apposito registro delle presenze giornaliere, timbrato e firmato in ogni pagina dal Coordinatore della struttura. I volontari dovranno apporre la propria firma all’ingresso e all’uscita indicando l’orario relativo.
Art. 20 - Tirocinanti -Rapporti con la Scuola
E’ autorizzato l’inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti pubblici, per le figure professionali di qualifica corrispondente a quelle operanti nel servizio stesso.
E' inoltre ammessa la frequenza di alunni nell'ambito del programma "Alternanza scuola - lavoro" o progetti analoghi.
PARTE III – DOVERI E OBBLIGHI DELLE PARTI
Art. 21- Sub-Concessione
E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di cessione del contratto a terzi pena la decadenza della concessione e l’incameramento della cauzione da parte dell’Amministrazione.
Articolo 22 - Obblighi e responsabilità del Concessionario
Il Concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto di concessione e relative pertinenze, attività che contrastino con le prescrizioni del presente Capitolato.
Per quanto concerne la conduzione della struttura, il Concessionario gestisce la stessa in piena autonomia, nel rispetto delle vigenti normative in materia socio–sanitaria, di sicurezza, igienico-sanitaria, degli adempimenti previsti dal presente Capitolato, del Regolamento comunale "Casa per l'anziano" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2005 (che ha modificato quello approvato con C.C n. 41 del 29.11.2002) per quanto non contrastante con il presente Capitolato, e del progetto offerta presentato in sede di gara.
Per l’esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti tecnologici il Concessionario deve dotarsi di personale proprio con adeguate abilitazioni oppure avvalersi delle prestazioni di terzi abilitati.
Il Concedente si ritiene estraneo da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne sia il rapporto di lavoro con i dipendenti del Concessionario, sia nel caso di rapporti tra il Concessionario e terzi fornitori o prestatori d’opera.
Il Concessionario manleva, di conseguenza, il Comune da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta da parte di terzi, tra essi compresi gli ospiti, in conseguenza del pregiudizio derivante dall’inosservanza, da parte del Concessionario stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari, indispensabili all’agibilità, all’esercizio e gestione della struttura.
A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario deve garantire:
a) per lo svolgimento dell’attività di manutenzione degli impianti tecnologici e di natura edile: l’utilizzo di personale specializzato e abilitato in base alla vigente normativa sui lavori pubblici ed in particolare sull’impiantistica;
b) l’organico minimo per le attività socio-assistenziali e di organizzazione generale previsto dal presente Capitolato;
c) il rispetto di quanto previsto dal D.M. 09.04.1994, in materia di prevenzione incendi.
Articolo 23 - Personale
Il Concessionario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con personale fornito di idonea preparazione culturale e professionale. Detto personale, per essere adibito ai servizi di assistenza alla persona, dovrà, pertanto, essere in possesso dei titoli di studio/attestati richiesti per lo svolgimento della specifica professione dalla normativa nazionale e regionale in materia.
Il personale ausiliario dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo l'articolazione richiesta dal presente Capitolato e dovrà essere consapevole dei locali in cui è tenuto ad operare; essere addestrato all’utilizzo dei prodotti e quindi avere una preparazione tecnica ed un’esperienza sperimentata.
Il Concessionario, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione, deve verificare che il personale, dipendente e non, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona. Inoltre dovrà prestare la massima attenzione nella selezione, vista l’importanza dell’incarico da ricoprire.
Il Concessionario dovrà assicurare il perfetto e scrupoloso svolgimento del servizio, indipendentemente dalle esigenze e dai diritti del personale stesso: ferie, congedi per malattia, ecc., pertanto il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana festivi compresi e deve essere, inoltre, garantita in qualsiasi momento la presenza del personale secondo le prescrizioni del presente Capitolato e delle disposizioni regionali in materia.
I turni e gli orari di lavoro verranno stabiliti dal Concessionario per ogni figura professionale, in riferimento alle esigenze della struttura, garantendo turni di riposo tali da permettere una buona qualità lavorativa per ogni figura professionale nel rispetto delle normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali della categoria.
Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore che in caso di emergenze si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.
Il Concessionario deve inoltre garantire che almeno un operatore per turno di lavoro sia in possesso dell’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio in attività a rischio incendio elevato conseguito a seguito della frequenza dei corsi di formazione di cui all’art. 3 della Legge 609/1996 e del D.M. 10/03/1998 e s.m. e i. Deve inoltre garantire la presenza di almeno un operatore per turno che sia in possesso dell’attestato di idoneità al primo soccorso.
Gli addetti alla preparazione e manipolazione di sostanze alimentari devono essere in regola con le disposizioni di legge dettate in materia di alimenti.
Il Concessionario dovrà organizzare periodicamente corsi di aggiornamento e specializzazione del proprio personale. Le modalità e il contenuto dei corsi da tenersi nell’intero periodo contrattuale dovranno essere evidenziati nel progetto gestionale della struttura presentato in sede di gara.
Tutto il personale dovrà essere dotato di divisa, decorosa, tenuta in buono stato di conservazione, ordine e pulizia. Sulla divisa dovrà essere apposto apposito cartellino indicante le generalità e la qualifica dell’operatore.
Nella struttura dovrà tenersi apposito registro delle presenze giornaliere, timbrato e firmato, prima del suo utilizzo, in ogni pagina dal Coordinatore della struttura. Il personale del Concessionario dovrà apporre la propria firma all’ingresso e all’uscita indicando l’orario relativo.
Il Concessionario, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, dovrà fornire al Comune l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, corredandolo della seguente documentazione:
- Certificazione medica attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio;
- Documentazione attestante il possesso dei titoli di studio, gli attestati di qualifica e l’iscrizione agli appositi Albi professionali per le figure per le quali è richiesto (copia conforme del titolo o attestato e il curriculum formativo professionale degli operatori incaricati dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto reso
nella forma della dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con indicazione dei titoli di studio, servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro).
Pari documentazione dovrà essere prodotta ogni qualvolta i nominativi indicati saranno sostituiti, anche temporaneamente.
L’elenco nominativo aggiornato verrà trasmesso semestralmente al Comune di Santadi.
Poiché le funzioni previste dal presente Capitolato investono, ai sensi della vigente legislazione, l’ambito dei servizi pubblici essenziali, il Concessionario s’impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.
Lo stesso, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente si impegna a darne comunicazione scritta, tramite telegramma o telefax, al Comune nei termini di preavviso previsti dall’art. 2 della L. 146/90 e si impegna comunque ad assicurare un servizio sostitutivo di emergenza concordato con il Comune.
Qualora l’appaltatore agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente Capitolato regolanti la materia, per ogni giorno di sospensione del servizio effettuato in violazione sarà applicata una penale pari al 20% dell’importo totale delle prestazioni non erogate.
Il Concessionario è tenuto a garantire che il personale impiegato presso la struttura:
- svolga il servizio negli orari stabiliti nel progetto tecnico;
- esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e frequenze concordate con l’Ente;
- si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- non si assenti dai rispettivi reparti o zone di lavoro durante l’orario di lavoro;
- mantenga un comportamento consono all’ambiente in cui opera e nei confronti del particolare tipo di utenza;
- osservi scrupolosamente quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rispetto della privacy;
- mantenga il segreto di ufficio su fatti o circostanze di cui venga a conoscenza in conseguenza dello svolgimento del servizio;
- segnali immediatamente situazioni anomale rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non accetti o chieda compensi o regalie da parte degli ospiti;
- abbia una buona padronanza della lingua italiana;
- si sottoponga alle periodiche visite e vaccinazioni previste dal S.S.N.;
- rispetti il divieto di fumare negli spazi interni ed esterni della struttura e durante l’orario del servizio, come previsto dalla normativa vigente, e si adoperi per far rispettare tale divieto anche agli anziani ospiti della struttura.
Il Concessionario dovrà garantire ai propri lavoratori la retribuzione prevista nei contratti collettivi di lavoro di categoria ed ottemperare a tutti gli obblighi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Dovrà essere altresì garantito il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il Concessionario trasmetterà alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e del conseguente contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici e i dati necessari per richiesta del DURC.
Il Concessionario nei confronti dei dipendenti è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme di legge in materia fiscale e sanitaria, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Dal contratto pertanto non potrà derivare alcun obbligo al Comune verso il personale addetto, restando esclusa l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d’opera con il Comune stesso.
Il Concessionario ha l’obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, attuare le misure di prevenzione e protezione individuale, provvedere all’informazione e formazione in merito alla sicurezza sul lavoro e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia.
Nei confronti dei terzi il Concessionario è responsabile unico ed esclusivo dell’operato del proprio personale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa pieno ed esplicito riferimento alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L.R.della Sardegna n. 23/2005, al R egolamento di attuazione della stessa, D.P.G.R. 4/2008, nonché alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 33/36 del 8.08.2013 resa definitiva dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 50/17 del 03.12.2013.
Art. 24 - Sostituzioni del personale
Al fine di garantire uniformità e continuità nelle prestazioni, e conseguente qualità del servizio prestato, il Concessionario si impegna ad assicurare il massimo livello di continuità del personale impiegato, limitando il turn over degli operatori che operano nella struttura.
Gli Operatori designati all’espletamento del servizio possono essere sostituiti con altri lavoratori dipendenti regolarmente assunti con i requisiti e le modalità di cui al presente Capitolato. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto. A tal fine, prima della sostituzione il Concessionario dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale, i nominativi ed i curricula del personale proposto in sostituzione, con indicazione delle motivazione che lo hanno costretto ad operare tale scelta.
Il Concessionario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per qualsiasi motivo, dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all’immediata sostituzione dell’operatore assente con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre le 12 ore successive.
Articolo 25 - Doveri del personale impiegato
Oltre a competenze professionali, tutto il personale dovrà possedere particolari qualità personali quali: capacità di ascolto, sensibilità, attenzione, pazienza e dovrà rispettare, in ogni momento, la volontà, la riservatezza e la privacy degli ospiti.
Tutto il personale deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti degli ospiti che dei loro familiari e visitatori, dei colleghi di lavoro e dell'amministrazione.
In particolare, il personale dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto con gli utenti; le problematiche individuali dovranno eventualmente essere discusse unicamente con il Coordinatore, che informerà a sua volta, in presenza di gravi segnalazioni, in modo puntuale e tempestivo il Responsabile del Comune.
Al personale dovrà essere fatto divieto di accettare compensi di qualsiasi natura da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.
Gli addetti hanno l’obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
In caso di mancata osservanza delle suddette disposizioni, il Concessionario si impegna a richiamare, e se del caso, a sostituire il personale. In ogni caso, è facoltà del Concedente richiedere l’allontanamento del personale specificandone le motivazioni.
Saranno comunque considerati non idonei gli operatori:
- che non abbiano mantenuto il segreto di ufficio su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
- non abbiano mantenuto un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alle collaborazioni con gli altri operatori, e soprattutto nei riguardi dell’utenza (Ospiti e/o loro familiari);
- che abbiano contribuito con il loro comportamento a creare situazioni di dipendenza o disagio da parte dell’utenza;
- che non abbiano improntato il proprio comportamento secondo principi di xxxxxxxxxxx, e non abbiano provveduto all’adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia ed il rispetto della dignità personale dell’anziano ospite.
Articolo 26 - Segreto d’ufficio
Il Concessionario e gli addetti ai servizi dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione, l’andamento della struttura e la situazione socio-sanitaria degli ospiti, dei quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio.
Articolo 27- Clausola sociale
Il Concessionario, nel rispetto dei principi dell’unione Europea, è tenuto ad applicare le clausole sociali previste dai CCNL secondo la disciplina prevista dall’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, se ed in quanto applicabile.
Articolo 28 - Disposizioni in materia di sicurezza e di igiene
Il Concessionario, nell’espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto dell’appalto, è tenuto all’integrale osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Lo stesso è pienamente e direttamente responsabile dell'osservanza da parte del personale di tutte le disposizioni e prescrizioni in
materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione e previdenze antinfortunistiche previste dalla vigente normativa o richieste da Enti e da autorità competenti, con conseguente pieno esonero del committente da ogni responsabilità al riguardo.
In particolare il Concessionario è tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, come previste dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con obbligo di elaborazione e presentazione ai competenti uffici del committente degli strumenti di pianificazione previsti a suo carico dalla richiamata normativa.
Il Concessionario deve procedere alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione, nonché alla realizzazione del piano di emergenza della struttura, incluse le prove periodiche di evacuazione. Lo stesso è obbligato a fornire al proprio personale tutti i DPI necessari allo svolgimento del servizio.
Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si evidenzia che non si reputano sussistere costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal Concessionario, che saranno indicati nell’offerta economica.
Il Concessionario è tenuto ad assicurare la formazione specifica del proprio personale in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed il costante aggiornamento al riguardo, nel corso dell’esecuzione del contratto.
Nessun onere aggiuntivo è a carico dell’Ente per l’osservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
Il Concessionario si impegna ad approntare e presentare al Committente prima dell’effettivo inizio del progetto in concessione, il piano delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come stabilito dal D. Lgs 81/2008.
Articolo 29 - Misure igienico - sanitarie
Il Concessionario è tenuto ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico - sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato e pertanto deve inoltre operare nel pieno rispetto del D.Lgs. 155/1997 e secondo il proprio manuale di autocontrollo HACCP che si impegna ad approntare e presentare al committente prima dell’effettivo inizio del progetto in concessione.
Art. 30 - Rispetto Codice di Comportamento - Piano di Prevenzione della Corruzione.
Il Concessionario e i suoi collaboratori sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute:
- nel codice di comportamento, adottato con deliberazione della G.C. n. 72 del 20.12.2013, ex art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001, D.P.R. 62/2013 e Deliberazione n. 75/2013 emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, e nei successivi aggiornamenti;
- nel Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Santadi approvato, per il triennio 2 0 1 7 / 2 0 1 9 con deliberazione G.C. n. 9 del.02.02.2017, e nei successivi aggiornamenti.
PARTE IV – CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 31 - Supervisione e vigilanza del Comune
Ai sensi dell’art. 38 della L.R. 23/2005 e dell’art. 32 del D.P.G.R. n. 4/2008, l’Amministrazione Comunale esplica il ruolo di controllo sulla gestione del servizio e sulla manutenzione della struttura, verificando la rispondenza del servizio prestato con le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Regolamento comunale "Casa per l'anziano" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2005 (che ha modificato quello approvato con C.C n. 41 del 29.11.2002), e con le proposte integrative e migliorative proposte dal Concessionario con l'offerta presentata in sede di gara, e i risultati conseguiti.
A tali predetti fini si dovranno organizzare incontri periodici, almeno ogni sei mesi, tra il Responsabile del Servizio Sociale o un suo incaricato, un rappresentante del Concessionario, un rappresentante degli anziani ospiti e un rappresentante degli operatori.
E' fatta comunque salva la possibilità per il Comune di effettuare il controllo in qualsiasi momento, senza preavviso, in forma diretta o attraverso l’ausilio di incaricati.
Il Concessionario è autonomo nella organizzazione delle varie attività, resta fermo l’obbligo della comunicazione preventiva al Comune in merito ad ogni iniziativa e la tempestiva informazione relativamente ad ogni problema che dovesse sorgere durante la gestione.
In sede di controllo, il Concessionario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria affinché gli incaricati del Comune possano effettuare validi e completi controlli, fornendo la documentazione e i chiarimenti necessari, e risponde direttamente all’Amministrazione Comunale dell’esatto e corretto adempimento della gestione.
Il Concessionario dovrà tenere sempre aggiornata la seguente documentazione che potrà essere visionata, in qualsiasi momento, dal Servizio Sociale comunale:
- cartella sociale per ogni ospite con all’interno il progetto individualizzato;
- registro reclami a disposizione degli ospiti;
- registro visite dei familiari;
elenco nominativo aggiornato del personale (con l’indicazione delle competenze e del ruolo organizzativo svolto);
- piano di formazione e registrazioni riguardanti i corsi di formazione svolti;
- piano di autocontrollo per la sicurezza igienico – sanitaria per le attività riguardanti la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande;
- documento per la valutazione dei rischi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Piano per la gestione della sicurezza e delle emergenze;
- elenco nominativo degli operatori formati ai fini della prevenzione incendi, secondo le normative vigenti Con riguardo alla struttura e agli impianti e alle attrezzature, il Comune, tramite i competenti servizi tecnici comunali ed in qualsiasi momento, effettuerà tutte le verifiche e i controlli sugli impianti idrici, fognari, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, gas, ascensore, le attrezzature , e comunque tutti gli adempimenti relativi alle manutenzioni della struttura previste nell’art. 32 del presente Capitolato a carico del Concessionario.
In caso di prestazioni difformi e/o non adeguate a quanto previsto nel presente Capitolato o nel progetto presentato in sede di gara, accertate dagli incaricati del Comune, questi ultimi ne faranno contestazione scritta al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per eliminare le difformità riscontrate. E’ fatta salva la facoltà per il Concessionario di presentare, entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della contestazione, eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata.
Qualora le motivazioni presentate dal Concessionario, a giudizio insindacabile del Comune, non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all’applicazione di una penale a carico del Concessionario nella misura fissata all’art. 38, fatta salva la denuncia alle autorità competenti qualora il fatto costituisca reato.
Il Comune si riserva inoltre il diritto di effettuare i necessari controlli e riscontri sull’applicazione del CCNL di categoria a tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dipendenti e soci.
PARTE V – ONERI DELLE PARTI
Articolo 32 - Oneri del Concessionario
Il Concessionario deve provvedere direttamente a sue spese a tutte le prescrizioni previste dal presente Capitolato utilizzando mezzi, attrezzature, prodotti conformi alle vigenti norme di legge. Tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione del servizio, sono a carico del Concessionario.
Sono a totale carico del Concessionario:
1) tutte le spese di personale nessuna esclusa;
2) l’acquisto di generi alimentari e quant’altro necessario per la fornitura dei pasti relativi alla prima colazione, pranzo, merenda e cena agli ospiti della Comunità;
3) le spese di lavanderia, stireria e guardaroba;
4) l’acquisto di tutti i materiali di consumo per la pulizia e disinfezione di tutti i locali;
5) le spese per la fornitura del gas, spese relative al telefono, energia elettrica, acqua, spese per lo smaltimento dei rifiuti, combustibile per il riscaldamento etc ;
6) Le spese per gli allacci e/o volture necessari (energia elettrica, gas, acqua, telefono ecc. ) nonché il pagamento degli oneri relativi ai consumi. Entro dieci giorni dal verbale di consegna dei locali il
Concessionario è tenuto a presentare al Referente comunale copia delle richieste di intestazione a proprio nome di tutte le utenze.
7) le spese per gli approvvigionamenti di qualsiasi genere ;
8) Dotazione di materiali e attrezzature indispensabili per garantire interventi di pronto soccorso;
9) I costi relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature, degli arredi e delle suppellettili;
10) Spese per i materiali di consumo di qualsiasi genere e/o pezzi di ricambio;
11) Tutte le spese di gestione, anche contabili e/o finanziarie, del servizio effettuato nella struttura secondo la rispettiva finalità, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte se ed in quanto dovute per legge o regolamento per la gestione dell’immobile preso in concessione;
12) Le spese di vigilanza e custodia degli immobili in concessione, pulizia delle aree di pertinenza e di tutti gli annessi e quelle tecniche necessarie al funzionamento degli stessi. In particolare il Concessionario dovrà fronteggiare le spese, compreso il materiale e prodotti di consumo, per la pulizia e diserbo delle aree e spazi esterni alla struttura che dovranno essere curati e tenuti in ottimo stato di decoro;
13) Le spese di Assicurazione per responsabilità civile;
14) Le spese di pubblicizzazione e promozione della struttura attraverso una corretta e capillare informazione dei servizi offerti;
15) Le spese connesse alla stipula del contratto.
16) Ogni spesa comunque connessa alla gestione;
17) Ogni altra spesa accessoria necessaria alla piena funzionalità della struttura e del servizio.
I detergenti, disinfettanti ed ogni altro prodotto chimico utilizzato devono essere altamente biodegradabili, non nocivi alla salute umana, conformi alle vigenti norme di legge in materia ed usati con le modalità di impiego e dosaggio previste dai produttori. Per ogni prodotto utilizzato devono essere conservate le relative schede di sicurezza per l’eventuale consultazione (in caso di visite ispettive, controlli da parte del Comune, ecc.).
L’impiego di attrezzi e macchinari, la loro scelta, le caratteristiche tecniche devono essere rispondenti allo svolgimento degli interventi programmati nella struttura; devono essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni, nonché dotati del contrassegno dell’Impresa. Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti. Il Concessionario sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
Articolo 33 - Oneri a carico del Comune
Sono a carico dell’Amministrazione comunale esclusivamente le spese che in base al codice civile e agli usi vengono definite straordinarie, purché non siano state causate da incuria del Concessionario.
Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere concordato con il Concessionario. Qualora per eventi imprevisti si rendesse necessario un pronto intervento onde eliminare i possibili ostacoli all’espletamento delle normali attività della Comunità o pericoli alle persone o alle cose, il Concessionario dovrà eseguire i lavori del caso per conto del Comune, anche se dovessero costituire manutenzione straordinaria, e ne darà notizia al Comune entro 48 ore dal verificarsi dell’evento.
Il Concessionario deve dare immediata comunicazione scritta al Comune di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi straordinari entro due giorni dall’avvenuta conoscenza.
Art. 34– Oneri a carico degli utenti
Sono a carico degli utenti biancheria ed effetti personali; materiale occorrente per la propria igiene personale, medicinali.
Art. 35 – Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria e dipendente, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico della impresa aggiudicataria. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Articola 36 - Garanzie assicurative
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito di irregolarità o carenza di prestazioni.
Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale.
In relazione a quanto sopra, il Concessionario dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata contrattuale, le seguenti polizze assicurative:
contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del Concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune al Concessionario. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati viene determinato in Euro 773.000,00 (settecento settantatremila/00);
contratto assicurativo RCT inerente la conduzione e gestione completa della Comunità, con copertura da rischi per la conduzione di impianti e per intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio e copertura di eventuali incidenti durante lo svolgimento dei servizi, con massimale catastrofico minimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecento/00) per danni alle persone e Euro 500.000,00 (cinquecento/00) per danneggiamento di cose.
contratto assicurativo RCO verso il personale dipendente, con massimale per sinistro € 1.500.000,00 e con il limite di € 1.000.000,00 per ogni dipendente infortunato.
Si precisa che ai fini delle predette assicurazioni nella definizione di "terzi" sono compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura.
Le polizze dovranno contenere l’espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Le assicurazioni dovranno prevedere la copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL (Biologico, civile, morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con il Concessionario.
Tutti i documenti relativi alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovranno essere prodotte in copia al Comune.
Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primario istituto di assicurazione.
Articolo 37 - Garanzia provvisoria e definitiva
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono prestare una cauzione provvisoria pari ad € 8.943,75. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali l’aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale quantificato sull’ammontare complessivo delle rette annuali, calcolato sull'ipotesi di piena operatività della Comunità con 16 ospiti, sommato al canone concessorio annuale scaturente dal procedimento di gara.
Le cauzioni, ad eccezione dei valori, dovranno esser prestate con le modalità di cui agli articoli 93 e 103 del D. Lgs 08.04.2016, n. 50.
PARTE VI – PENALITA'
Art. 38 - Penali
Per l’inosservanza degli obblighi e adempimenti del presente disciplinare, accertati dagli uffici del Comune, salvo che non costituiscano presupposto per l’adozione di provvedimenti di più grave natura, sono stabilite le seguenti penalità:
Qualora il Concessionario trascurasse anche uno solo dei seguenti adempimenti:
- rispetto degli ospiti; - cura giornaliera dell’igiene personale dell’anziano; - fornitura di alimenti e materiali di qualità adeguate; | € 150,00 alla prima contestazione; € 300,00 alla seconda contestazione; € 600,00 alla terza contestazione; |
- presenza in servizio degli operatori |
nell’adeguato rapporto operatore/utenti; - accompagnamento degli anziani dal medico di base e/o specialista, nel territorio comunale; - osservanza del menù prescritto nelle tabelle dietetiche; - rispetto delle norme contenute nel Regolamento Comunale "Casa per l'anziano"; - mancato rispetto degli impegni derivanti dalle proposte innovative e migliorative assunti dalla ditta. | oltre il terzo episodio si procederà immediatamente alla risoluzione del contratto |
Aver realizzato modifiche strutturali ai beni in concessione senza autorizzazione | € 150,00 e il ripristino della situazione precedente la modifica Per ogni accertamento dell’infrazione contestato per iscritto dal responsabile comunale competente, fino ad un massimo di tre accertamenti per il triennio di concessione. |
Aver realizzato modifiche agli impianti, connessi ai beni in concessione, senza autorizzazione | € 150,00 e il ripristino della situazione precedente la modifica Per ogni accertamento dell’infrazione contestato per iscritto dal responsabile comunale competente, fino ad un massimo di tre accertamenti per il triennio di concessione. |
Mancata o carente manutenzione ordinaria ai beni in concessione | € 130,00 Per ogni accertamento dell’infrazione contestato per iscritto dal responsabile comunale competente, fino ad un massimo di tre accertamenti per il triennio di concessione. |
Mancata o carente manutenzione ordinaria agli impianti o alle attrezzature connesse ai beni in concessione | € 130,00 Per ogni accertamento dell’infrazione contestato per iscritto dal responsabile comunale competente, fino ad un massimo di tre accertamenti per il triennio di concessione. |
Oltre il terzo episodio si procederà immediatamente alla risoluzione del contratto.
Il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
La penalità dovrà essere versata, entro dieci giorni dal ricevimento dell’addebito, mediante versamento alla Tesoreria del Comune con la causale “Pagamento addebito contestato”. L'applicazione delle penalità di cui sopra é indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Art. 39 - Morosità per mancato pagamento del canone.
Il mancato versamento della rata trimestrale anticipata del canone verrà contestato formalmente al Concessionario, quando non adempia entro 20 giorni dalla scadenza e verrà assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento. Qualora non ottemperi entro il suddetto termine, l’Ente si avvarrà della garanzia definitiva. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia.
Articolo 40 - Abbandono o sospensione del servizio
Al servizio oggetto di concessione viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Per nessuna ragione esso potrà essere sospeso e/o abbandonato, salvo cause di forza maggiore o altra situazione non imputabile al concessionario.
Il Concessionario si impegna a garantire l’espletamento del servizio ai sensi e per gli effetti della L. 146/90 e ss.mm.ii .
Qualora il Concessionario dovesse abbandonare, anche parzialmente, l’esecuzione del servizio in concessione o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune può sostituirsi al Concessionario per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese del Concessionario stesso.
Il Concedente tratterrà la cauzione definitiva a titolo di penale.
PARTE VII – RISOLUZIONE - RECESSO - DECADENZA
Articolo 41 - Risoluzione contrattuale
Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:
1) mancata presa in consegna della struttura nei termini prescritti;
2) mancato inizio attività nei termini prescritti ;
3) il mancato ottenimento, il ritiro, la sospensione ed il mancato rinnovo di licenze ed autorizzazioni necessarie per la gestione della struttura;
4) condanne per le quali sia prevista l’impossibilità di condurre le attività proprie della gestione delle strutture ovvero sia prevista l’interdizione dall’esercizio della professione o dell’arte;
5) mancata attuazione degli interventi nei tempi e nei modi previsti dalla proposta gestionale, nonché da altri obblighi assunti con la stessa e costituenti elementi di valutazione dell’offerta;
6) esecuzione di attività e/o interventi sulla struttura non autorizzati dal Comune;
7) presenza nella struttura di personale non in regola in base alla vigente normativa in materia di assunzioni;
8) inadempienze degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale utilizzato nella struttura;
9) gravi inadempienze di servizio quali l’insufficienza di personale rispetto al numero previsto dalla legge o ritenuto necessario, o relative alla qualità del servizio;
10) mancata revisione degli impianti tecnologici secondo la vigente normativa;
11) inadempienze in materia di sicurezza in generale;
12) gravi motivi di ordine igienico o di ordine pubblico;
13) mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
14) violazione del divieto di subconcessione;
15) interruzioni e/o abbandono del servizio;
16) messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono etc);
17) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
18) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute ;
19) mancato pagamento del canone di concessione qualora il ritardo si prolunghi oltre il quarto mese successivo alla scadenza. E' fatto salvo quanto stabilito nell'art. 41;
20) l’addebito del massimo numero delle infrazioni accertate, ai sensi del precedente art. 40.
La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.
Nei suddetti casi, il Comune comunicherà al Concessionario gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni. Qualora il Concessionario non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili è facoltà del Concedente risolvere il contratto.
Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto.
In caso di risoluzione, il Comune provvederà all’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso d’impossibilità ad eseguirne le prescrizioni in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell’art. 1672 del C.C.
Articolo 42 - Facoltà di recesso del Concedente
Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
1) sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario;
2) il Concessionario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
3) sia accertata a carico del Concessionario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
4) incapacità manifesta del concessionario nella gestione del servizio;
5) applicazione di sanzioni in materia igienico-sanitaria in generale;
6) per ogni altro fatto o condizione considerati dalla legge limitativi od impeditivi alla gestione di servizi pubblici.
La comunicazione di disdetta anticipata da parte del Concedente al Concessionario deve essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno sessanta giorni, salvo diverso termine imposto per legge. Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Concedente.
In caso di recesso il Concessionario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Art. 43 - Recesso del Concessionario.
Il Concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra situazione non imputabile allo stesso.
Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali ed imprevedibili cause.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di Raccomandata A/R o PEC all’Amministrazione Comunale almeno 180 giorni prima.
Articolo 44 - Clausola di salvaguardia
In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per risoluzione, recesso o altro, qualora non in contrasto con disposizioni normative o impossibile in ragione del motivo, sarà facoltà del Comune chiedere la prosecuzione del servizio fino all’individuazione del nuovo gestore.
Rimane salva la facoltà del Comune di aggiudicare l’incarico all' impresa seconda classificata, e via via a quelle successive, qualora sussistano le condizioni, ovvero mediante affidamento a terzi, ex art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati a titolo di risarcimento danno all' impresa risultata precedentemente aggiudicataria.
PARTE VIII – NORME FINALI
Articolo 45 - Controversie
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e inerenti l’esecuzione del presente contratto può essere definita dal Comune ed il Concessionario, avvalendosi di quanto stabilito dall’articolo 208 del Codice dei contratti pubblici di cui a D. Lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
La proposta di transazione può essere formulata:
a) dal Concessionario, per essere presentata all’esame del Comune;
b) dal dirigente competente, per essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo; La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa pieno e esplicito riferimento alle norme vigenti in materia di concessione di pubblici servizi nonché ogni altra disposizione di legge e regolamento in materia.
Articolo 46 - Foro competente
Ogni controversia non risolvibile mediante transazione sarà devoluta alla competenza del Foro di Cagliari. E’ comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal D.Lgs n. 50/2016.
Art. 47 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente procedimento di affidamento, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l’esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003.
2. Il soggetto che verrà individuato a seguito della procedura di affidamento si impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/03 e assumerà la qualità di “Responsabile” delle operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell’ambito dei servizi oggetto di affidamento o concessione e nominerà gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati dovrà avvenire limitatamente al periodo di espletamento della concessione/ servizio e solo per le finalità del medesimo, con divieto di comunicazione a terzi e di diffusione.
3. Il concessionario dovrà garantire l’osservanza del decreto legislativo 196/2003 per i propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico.
Art. 48 - Domicilio dell’appaltatore e referenti del contratto
Il Concessionario dovrà disporre di una sede in Sardegna che dovrà essere operativa entro 15 gg. dall’aggiudicazione e per tutta la durata del contratto.
All’atto della stipulazione del medesimo il Concessionario deve indicare un proprio referente al quale L’Ente potrà fare riferimento per tutte le problematiche relative alla gestione del servizio. Lo stesso dovrà essere telefonicamente reperibile in orario di ufficio.
Qualora il Concessionario, nel corso dell’esecuzione del contratto, proceda alla sostituzione del referente indicato, questa deve essere preventivamente comunicata al Comune.
Per tutti gli effetti di legge, il Concessionario deve espressamente comunicare il domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione inerente il presente appalto.
Art. 49 - Riservatezza
Il Concessionario si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dal Concedente.
Art. 50 - Disposizione finale
I servizi compresi nella presente concessione dovranno essere realizzati nel pieno rispetto del presente Capitolato, del contratto di concessione, delle proposte integrative e migliorative presentate in sede di gara dal concorrente che si aggiudicherà la gara e del Regolamento comunale "Casa per l'anziano" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2005 (che ha modificato quello approvato con C.C n. 41 del 29.11.2002) per quanto non incompatibile con il presente Capitolato.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si applicheranno le norme previste dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.
In particolare si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni riportate nella L. n. 328/2000, nella L.R. n. 23/2005, nel Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna 22.07.2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/36 del 8/8/2013 resa definitiva dalla Deliberazione G.R. 50/17 del 3/12/2013.